IL TRIBUNALE
   Nei confronti di Pomara Filippo;
   Letti  gli atti; esaminata la questione preliminare sollevata dalla
 difesa di Pomara Filippo, con  la  quale  e'  stato  chiesto  in  via
 principale  la  nullita' del decreto di citazione a giudizio ai sensi
 dell'art.  555, comma 2 c.p.p. in relazione all'art. 364 cpv. c.p.p.,
 in via secondaria la questione  di  legittimita'  costituzionale  del
 menzionato art. 555, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 24 e 3
 Cost.:
                             O s s e r v a
   In  ordine  alla  prima questione sollevata dalla difesa e relativa
 alla nullita' del decreto di  citazione  a  giudizio  ritiene  questo
 giudice che tale eccezione non meriti accoglimento;
   Invero,  il  riferimento normativo invocato dalla difesa del Pomara
 Filippo  riguarda  il  comma  2  dell'art.  555  c.p.p.,  cosi'  come
 novellato  dalla  legge  16  luglio  1997  n. 234, nella parte in cui
 prevede la nullita' del  d.  di  cit.  a  giudizio  se  esso  non  e'
 preceduto  dall'invito  a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai
 sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. in relazione  all'art.  364  cpv.
 c.p.p.  che  invece  disciplina e prevede non solo la nomina ma anche
 l'assistenza  del  difensore  di  fiducia  o  in  mancanza  d'ufficio
 nell'espletamento       dell'atto       istruttorio       consistente
 nell'interrogatorio.
   Tali rilievi sollevati dal difensore avevano  come  presupposto  la
 mancata  presentazione del difensore regolarmente avvisato e nominato
 d'ufficio, all'interrogatorio dell'imputato regolarmente  avvisato  e
 comparso.
   L'assenza  del  difensore  d'ufficio ha reso quindi nullo l'atto di
 indagine delegato dalla procura che  secondo  la  difesa  del  Pomara
 avrebbe  dovuto  provocare  la  nullita'  del  d.  di cit. a giudizio
 secondo  quanto  disposto  dall'art.  555,  comma   2   c.p.p.   come
 recentemente novellato.
   Orbene  ritiene codesto giudice che la nullita' dell'interrogatorio
 o comunque la sua irregolarita' stante l'assenza  del  difensore  non
 possono  refluire  sulla  nullita'  del  d. di cit. a giudizio e cio'
 avuto riguardo al tenore letterale dell'art. 555, comma 2 c.p.p.
   A  conforto  delle  superiori  considerazioni  veda  sul  punto  la
 sentenza  emessa  dalla Corte suprema di cassazione, sez. 3 penale n.
 3355, in data 9 dicembre 1998 prodotta  dalla  difesa  del  Pomara  e
 relativa  ad  altra medesima questione sollevata avanti il pretore di
 Cefalu', prodotta unitamente alle ordinanze del  pretore  di  Cefalu'
 che  disponeva  la  nullita'  del d. di cit. a giudizio ed al ricorso
 conseguenziale  presentato  dalla  procura della Repubblica presso la
 pretura circondariale di Termini Imerese, che sulla  questione  cosi'
 si  pronunciava  "la  nullita'  connessa  alle  modalita' concrete di
 svolgimento  dell'interrogatorio  medesimo  (reso  dall'indagato   in
 assenza  del  difensore),  pertanto  non  riguarda  il  d.  di cit. a
 giudizio, sicche' il pretore, in presenza di una valida instaurazione
 del dibattimento - dichiarando una inesistente nullita' del decreto e
 restituendo gli atti al p.m. - illegittimamente ha fatto regredire il
 procedimento alla fase  anteriore  dell'indagine  preliminare,  ormai
 ritualmente superata".
   In ordine alla seconda questione sollevata dalla difesa del Pomara,
 questo   giudice,   ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  555,  comma  2
 c.p.p. (nonche' di riflesso dell'art. 416 c.p.p.) in riferimento agli
 artt.  24  e  3 Cost., nella parte in cui non e' prevista la nullita'
 del decreto  di  citazione  a  giudizio  oltre  che,  quando  non  e'
 preceduto  dall'invito  a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai
 sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. "anche quando non e'  stata  data
 comunque  la  possibilita'  all'indagato  di sottoporsi liberamente e
 validamente all'interrogatorio", sospende il procedimento de quo,  ed
 invia   gli  atti  alla  Corte  costituzionale  affinche'  dirima  la
 questione sollevata dalla difesa  del  Pomara  e  da  questo  giudice
 ritenuta fondata ed invero ritiene questo giudice, facendo proprie le
 considerazioni  proposte  dal  difensore  del  Pomara che la norma in
 esame  si  presenta  insufficiente  e  claudicante  nella  sua  arida
 espressione   letterale   laddove,  non  esprimendo  compiutamente  e
 correttamente la ratio sottesa alla novella del 16  luglio  1997,  n.
 234, crea:
     1)  una  mortificazione  della  pienezza  del diritto alla difesa
 tutte  le  volte  che  il  mero  invito  a  presentarsi  per  rendere
 interrogatorio  non  garantisce  al soggetto la necessaria assistenza
 tecnica in situazioni, quali quella oggetto del ns. esame,  che  allo
 stato sfuggono all'attuale formulazione normativa;
     2)  una irragionevole disparita' di trattamento fra quei soggetti
 che sono messi nella condizione di esercitare, senza vizio alcuno, il
 proprio diritto  di  difesa,  attraverso  l'estrinsecazione  di  quel
 fondamentale  atto  di  garanzia  costituito  dall'interrogatorio,  e
 coloro che, invece, rischiano di giungere alla fase  processuale  non
 avendo  avuto  la possibilita' di conoscere le accuse mosse a proprio
 carico.
   La  disposizione  in  esame,  inoltre,  viola   il   principio   di
 ragionevolezza  e  di  razionale uniformita' del trattamnto normativo
 come si palesa dal confronto del suo contenuto con  tutto  l'impianto
 del c.p.p..
   E'  evidente,  pertanto, a parere di questo giudice, che la novella
 normativa del 16 luglio 1997  n.  234  nella  sua  attuale  ed  arida
 formulazione legislativa, determina situazione di ineguaglianza tra i
 cittadini,  a discapito di coloro che, non rendendo interrogatorio in
 situazioni quali quella oggi oggetto  del  ns.  esame,  vedono  cosi'
 mortificato  il  proprio fondamentale diritto alla difesa a favore di
 un  rigido  formalismo  letterale  che  puo'  essere  superato   solo
 attraverso  un  intervento della Suprema Consulta, invocato in questa
 sede, che renda la norma piu' intellegibile e piu'  coerente  con  la
 sua ratio.