IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del  proc. n. 998/1998 r.g.p. a carico di Carlini
 Graziella imp. del reato p. e p. dell'art. 221, r.d. n.  1265/1934  e
 succ. modd.;
   Udite le parti;
   Ritenuto  che  ai fini della decisione del giudizio e' rilevante se
 la  violazione  contestata  dal  prevenuto  sia  tuttora   penalmente
 sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;
   Considerato  che,  secondo  il diritto vivente ed in particolare la
 giurisprudenza di legittimita' nel  suo  piu'  alto  consesso  (Cass.
 pen.  sez.  un.  c.c.  11  giugno  1996  n.  6  dep.  6 luglio 1996),
 attualmente la mancanza di licenza di agibilita'  costituisce  ancora
 una  fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione
 del comma primo del predetto art. 221 ad opera dell'art. 5 del d.P.R.
 n. 425/1994;
   Atteso che a tale conclusione la  giurisprudenza  perviene  in  via
 interpretativa  rilevando  che  l'art.  4  del  d.P.R. n. 425/1994 ha
 sostanzialmente  sostituito  il  primo  comma  dell'art.   221   r.d.
 1265/1934  per quanto riguarda le modalita' di rilascio della licenza
 di agibilita' con la conseguenza  che  la  testuale  espressione  del
 secondo comma del predetto art. 221, il proprietario che contravvenga
 alle  disposizioni  del  presente articolo e' punito con l'ammenda da
 lire quarantamila a lire quattrocentomila, deve  intendersi  riferita
 all'art. 4 del citato d.P.R. che avrebbe sostituito il precetto della
 detta sanzione.
   Ritenuto  che  non  e'  manifestamente  infondata  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5,  d.P.R.  n.  425/1994  nella
 parte in cui limita l'abrogazione dell'art. 221, r.d. n. 1265/1934 al
 solo  primo  comma  per  contrasto  con  gli  artt.  3 e 25 Cost. per
 violazione dei principi di ragionevolezza e tassativita' delle  norme
 penali;
   Considerato  che a detta soluzione deve pervenirsi sulla base di un
 osservazione testuale, poiche' la sanzione di cui  al  secondo  comma
 dell'art.  221, r.d. citato e riferita alla violazione di un precetto
 espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi
 non piu' vigente;
   Ritenuto  che  per  l'autorevole  interpretazione  data dal Supremo
 collegio al combinato disposto dagli artt. 221, r.d. n. 1265/1934 e 4
 e 5, d.P.R. n. 425/1994 si deve ritenere che attualmente la  sanzione
 di  cui  all'art.  221  citato  si  riferisca  al  precetto contenuto
 nell'art.  4 del menzionato d.P.R.;
   Atteso  che  cio'  contrasta   con   il   principio   generale   di
 ragionevolezza  delle  norme poiche' con interpretazione estensiva si
 riferisce un dato testuale, ossia  il  riferimento  letterale  ad  un
 comma abrogato contenuto nel medesimo art. 221, r.d. cit. ad un altra
 disposizione, ossia il predetto art. 4, d.P.R. cit.;
   Ritenuto  che cio' contrasta con il principio di tassativita' delle
 norme penali poiche' con operazione  ermeneutica  si  restituisce  un
 precetto ad una sanzione che ne e' priva allargando impropriamente la
 sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle
 norme  penali,  nella  sostanziale  impossibilita'  di individuare il
 precetto della sanzione di cui all'art. 221, cit.;