ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  57,  secondo,
 terzo e quarto comma del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento
 di  esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della strada),
 promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1998 dal pretore di Padova
 sul ricorso proposto da ART Studio S.r.l. contro il comune di Padova,
 iscritta al n. 584 del registro ordinanze  1998  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  36, prima serie speciale,
 dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 ottobre 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che il pretore di Padova,  con  ordinanza  del  24  maggio
 1998,  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale - in
 riferimento agli artt. 76 e 3  della  Costituzione  -  dell'art.  57,
 secondo,  terzo  e  quarto  comma,  del  decreto del Presidente della
 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione  e  di
 attuazione  del  nuovo  codice  della strada), nella parte in cui non
 consente, alle medesime condizioni prescritte  "nel  terzo  e  quarto
 comma"  (recte:    nel  secondo  e  terzo comma) di tale articolo, la
 pubblicita' non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli
 adibiti a trasporti di linea ed a taxi;
     che, a parere  del  rimettente,  tale  divieto  eccede  i  limiti
 indicati dagli articoli 1 e 23 del nuovo codice della strada (decreto
 legislativo  30  aprile  1992,  n.  285) e dall'art. 2 della relativa
 legge-delega (legge 13 giugno 1991, n.  190)  e  determinerebbe,  non
 trovando   giustificazione   in   una  finalita'  di  sicurezza,  una
 irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai veicoli adibiti a
 trasporto di linea od a servizio taxi;
     che nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  preliminarmente   eccependo
 l'inammissibilita'  della  questione  e  chiedendo,  nel  merito,  la
 declaratoria di infondatezza.
   Considerato che la denunciata norma e' contenuta nel regolamento di
 esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del
 Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495),  emanato  in
 forza  dell'art.  3  della  legge  13  giugno 1991, n. 190 (Delega al
 Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina  della
 circolazione  stradale),  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
 della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), cioe' in un atto non
 avente forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
     che, appunto per il suo carattere meramente  regolamentare,  essa
 e'   inidonea   a   formare  oggetto  di    giudizio  incidentale  di
 costituzionalita' (v., ex plurimis le sentenze n. 43 del  1998  e  n.
 436 del 1997);
     che,   pertanto,   la   proposta   questione   e'  manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme  integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.