LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  in  primo
 grado  iscritta a ruolo in data 23 ottobre 1995 al n. 468/95 promossa
 con atto di citazione in opposizione notificato in  data  16  ottobre
 1995  da  Oss  Bals  Rita  rappresentata  e  difesa dall'avv. Filippo
 Benanti di Trento, domiciliatario per delega a margine  dell'atto  di
 citazione in opposizione, attrice;
   Contro  il  comune  di  Pergine  Valsugana  rappresentato  e difeso
 dall'avv.    Sergio  D'Amato  di  Pergine   Valsugana   (Trento)   ed
 elettivamente  domiciliato  presso  l'avv.  Franco  Busana di Trento,
 convenuto;
   Oggetto: opposizione ad indennita' espropriativa;
   Causa ritenuta in decisione  all'udienza  camerale  del  5  ottobre
 1999;
                               F a t t o
   Con citazione notificata il 16 ottobre 1995 Rita Oss Bals proponeva
 opposizione  avverso  il  decreto  di  fissazione  dell'indennita' di
 esproprio del fondo di sua proprieta' determinata in  lire  11.000  a
 metro  quadrato,  assumendo  che i valori stimati dalla provincia non
 rispondevano assolutamente al valore di mercato dei beni  espropriati
 ne' costituivano serio ristoro della perdita della sua proprieta'.
   Si  costituiva  in  giudizio  il  comune  di  Pergine Valsugana che
 precisava che l'indennita' di esproprio era stata calcolata secondo i
 parametri previsti dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6.
   Nel corso della fase istruttoria veniva disposta consulenza tecnica
 accertativa della consistenza e del valore del fondo espropriato.
   All'udienza  del  28  maggio  1999  i   procuratori   delle   parti
 precisavano le conclusioni riportate in epigrafe;
                              Motivazione
   Va   innanzitutto  premesso  che  ai  fini  del  presente  giudizio
 irrilevante  si  appalesa  la  disciplina  introdotta  con  la  legge
 provinciale  di Trento 27 agosto 1999, n. 3, art. 28 che ha riaperto,
 fino  al  30  giugno  2000,  i  termini   per   la   rideterminazione
 dell'indennita'  di  esproprio siccome modificati con l'art. 41 legge
 provinciale di Trento 11 settembre 1998, n. 10.
   Ed infatti, come  correttamente  sottolineato  dalla  difesa  della
 parte opponente, le modifiche al sistema provinciale di esproprio dei
 fondi  destinati  all'esecuzione di opere pubbliche introdotte con la
 legge provinciale n. 10/1998 hanno riguardato esclusivamente i  fondi
 edificabili e non i fondi agricoli (come nella specie).
   Deriva  da  tale considerazione che appare inutile (ed irrilevante)
 attendere lo spirare dell'indicato termine del 30 giugno 2000  atteso
 che la nuova legge non ha introdotto nuovi parametri alla stregua dei
 quali  procedere alla rideterminazione della indennita' di esproprio.
 In altre parole  la  Oss  Bals  non  puo'  richiedere  alla  pubblica
 amministrazione  la rideterminazione dell'indennita' di esproprio non
 essendo stati in alcun  modo  variati  i  criteri  di  determinazione
 dell'indennita' per i fondi agricoli.
   Cio'  premesso,  questa Corte condivide l'opinione dell'espropriata
 in  merito  alla  questione  di  legittimita'  costituzionale   delle
 diposizioni  della  legge  provinciale  n. 6/1993 relative al calcolo
 dell'indennita' di esproprio per i fondi agricoli.
   Si  tratta  infatti  di  un  sistema fondato su un meccanismo tutto
 tabellare  (o  categoriale).  Esso   vincola   il   giudice   ad   un
 predeterminato  iter  di  ragionamenti  e restringe la sua cognizione
 meritoria al solo interno di predeterminati  classi  legali.  E  cio'
 anche  in quei casi (come il presente) in cui ne derivino conclusioni
 palesemente avulse dalla realta' oggettiva.
   Le classificazioni legali  portano  necessariamente  a  giudizi  di
 uguaglianza  pure nelle diseguaglianze (impossibili da precatalogare)
 cosa questa  inammissibile  (art.  3  Cost.)  in  una  materia  tanto
 incisiva  sui  diritti  del  cittadino  quale  quella  afferente alle
 espropriazioni (art. 42 Cost.).
   In particolare la legge  provinciale  de  qua  viene  a  basare  il
 calcolo   dell'indennita'   di   espropriazione,   sulla     base  di
 "perimetrazioni" cartografiche che, in termini economici sul  terreno
 non esistono o meglio, che esistono in ben altre e meno rigide e piu'
 variegate forme rispetto a quelle fissate in base ai criteri previsti
 dall'art.  13 legge n. 6/1993.
   Secondo  i  criteri  fissati  dalla  legge provinciale (art. 13) le
 categorie  tengono  in  considerazione  esclusivamente  la  vocazione
 culturale  dei  fondi  della  zona  nella  quale  si inserisce quello
 espropriato secondo parametri medi che naturalmente non tengono conto
 delle peculiarita' delle singole realta'.
   E' chiaro  che  la  convenzionalita'  e',  nella  logica,  l'esatto
 contrario  della  liberta'.  Difatti,  un  conto  e' mediare le stime
 libere attraverso semisomme dei valori liberi con quelli catastali  o
 tabellari,  salvaguardando in tal modo la proporzionalita' tra caso e
 caso ed  un  conto  e',  invece,  convenzionare  le  stime,  mediante
 astrazioni legali.
   Il  collegio  giudicante  ritiene di dover ribadire, dunque, che la
 realta'  delle  stime  immobiliari  non  puo'  essere  racchiusa   in
 categorie legali, ma deve rimanere, secondo la sua propria natura, il
 risultato  di  una  improgrammabile  e  ben  piu'  vasta  e composita
 varieta' di fattori, a loro volta interdipendenti fra loro  caso  per
 caso.
   Vale  la  pena  di  osservare che non sarebbe sufficiente la pura e
 semplice disapplicazione  degli  atti  amministrativi  di  fissazione
 delle  tabelle  in  quanto  oggetto  della censura proposta da questo
 giudice  non  e'  tanto  la  fissazione  dei  valori  medi  da  parte
 dell'Autorita'  amministrativa  quanto  il fatto che tali valori medi
 siano  utilizzati   come   unico   parametro   nella   determinazione
 dell'indennita'  di  esproprio senza considerazione del valore venale
 del fondo.
   L'incongruita'  del  sistema   indicato   per   la   determinazione
 dell'indennita' di esproprio per i terreni agricoli appare tanto piu'
 evidente ove si consideri che il nuovo sistema di indennizzo previsto
 dalla  riforma  del 1998, abbandona il rigido sistema tabellate per i
 fondi aventi destinazione edificiale mediandolo proprio con il valore
 venale del bene oggetto del provvedimento ablativo. In  altre  parole
 solo  per  i  fondi  agricoli  la  legge  rimane  ancorata al sistema
 tabellare oramai abbandonato per i fondi destinati all'edilizia.
   Soltanto un sistema, dunque, che direttamente consenta di tenere in
 considerazione il valore  venale  del  fondo  espropriato  (ancorche'
 unitamente  ad  altri  parametri  pure,  in ipotesi, tabellari), puo'
 sottrarsi al sospetto di  incostituzionalita'.
   La  questione  oltrecche' non manifestamente infondata e' rilevante
 nel presente giudizio.
   Infatti, secondo il C.T.U. i beni oggetto dell'esproprio hanno  una
 valutazione  di libero mercato di lire 70.000 al mq (in ragione della
 vicinanza, anzi limitrofita'  alla  zona  edificata  che  si  estende
 dall'altro  lato  della  strada  sulla  quale  si  affaccia  il fondo
 espropriato) anzicche' lire 15.000 al mq per la  parte  destinata  ad
 orto  e lire 7.000 per la parte costituita a prato che costituisce il
 valore tabellare.
   Il C.T.U. ha anche  chiarito  che  secondo  la  legge  n.  865/1971
 l'indennita'  di  esproprio  risulterebbe  pari  a   lire 6.000.000 a
 fronte di una indennita' liquidata in base alla legge provinciale  di
 sole lire 1.500.000.
   La grave sperequazione indicata mostra quindi con assoluta evidenza
 la  rilevanza  della  questione  di  costituzionalita'  ai fini della
 definizione del presente giudizio.