IL TRIBUNALE
   Nella  causa  r.g.l.  n.  3323/95  promossa da Battilani Loredana e
 litisconsorti (avv. P. Naldi); contro I.N.P.S. (avv. A. Lamanna);
   Ha scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente  ordinanza
 di rimessione di questione di legittimita' costituzionale.
                        Svolgimento del processo
   1. - Con ricorso depositato il 13 settembre 1995 i ricorrenti hanno
 esposto   di   essere   titolari   di   pensioni   di  reversibilita'
 dell'I.N.P.S., che erano state calcolate e liquidate  con  esclusione
 della quota spettante a titolo di integrazione al trattamento minimo,
 di cui avevano goduto o avrebbero potuto usufruire i rispettivi danti
 causa.
    I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 495 del 29 dicembre
 1993  la  Corte  costituzionale  aveva  dichiarato costituzionalmente
 illegittimo l'art. 22, della legge 21  luglio  1965,  n.  903,  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che  la  pensione di reversibilita' sia
 calcolata  in  proporzione  alla  pensione   diretta   integrata   al
 trattamento  minimo, con riferimento al momento del decesso; che essi
 avevano presentato  domande  per  ottenere  la  riliquidazione  delle
 rispettive pensioni di reversibilita', senza ottenerla.
   Essi   hanno   formulato  domande  come  alle  conclusioni  che  si
 trascrivono:
     1) dichiararare tenuto e condannare  l'I.N.P.S.  in  persona  del
 presidente  pro-tempore,  a corrispondere ai ricorrenti le rispettive
 pensioni di reversibilita'  di  cui  sono  titolari,  dalle  date  di
 decorrenza,  calcolate  nella  percentuale  dovuta  (60%) sull'intero
 importo  del  trattamento  erogato  al  pensionato  defunto,  o   che
 quest'ultimo  avrebbe  avuto diritto di percepire, comprensivo dunque
 dell'integrazione al minimo, con riferimento al momento del decesso;
     2)  condannare  l'I.N.P.S.  a  corrispondere  ai  ricorrenti   le
 differenze  di  pensione  maturate  e  non  riscosse maggiorate della
 rivalutazione  monetaria  e  degli  interessi   legali   sull'importo
 rivalutato ex art.  429 c.p.c.
   2.  - L'I.NP.S. si e' costituito in giudizio ed ha eccepito per tre
 ricorrenti  la  inammissibilita'  della  domanda  per  decadenza;  ha
 eccepito inoltre la intervenuta prescrizione decennale o quinquennale
 dei  ratei;  ha riconosciuto per gli altri ricorrenti il diritto alla
 corresponsione delle differenze di  pensione,  oltre  agli  interessi
 legali.  In  relazione  a  queste  posizioni  ha  chiesto che venisse
 dichiarata cessata la materia del contendere.
   3. - La difesa dei ricorrenti ha negato che le eccezioni  sollevate
 dall'I.N.P.S. fossero fondate ed ha insistito nella domanda di cui al
 primo punto delle conclusione, anche dopo la emanazione del d.-l.  28
 marzo  1996,  n. 166 ("Norme in materia previdenziale"), con il quale
 venne stabilito:
     a) che il rimborso delle somme,  maturate  fino  al  31  dicembre
 1995,  sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali
 interessati, in conseguenza dell'applicazione  della  sentenza  della
 Corte  costituzionale n. 495 del 1993 (oltre che di quella n. 240 del
 1994), e' effettuato mediante assegnazione  agli  aventi  diritto  di
 titoli di Stato aventi libera circolazione (comma 1);
     b) che tale rimborso avverra' in sei annualita', sulla base degli
 elenchi  riepilogativi  che  gli  enti  provvederanno  annualmente ad
 inviare al Ministero del tesoro (ivi);
     c) che il diritto al rimborso delle somme  arretrate  di  cui  al
 primo  comma  spetta  ai soli interessati e ai loro superstiti aventi
 titolo alla pensione di reveribilita' alla data di entrata in  vigore
 del decreto (secondo comma);
     d)  che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre
 1995 non concorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
 (ivi);
     e) che i giudizi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
 decreto-legge  aventi per oggetto le questioni di cui all'art. 1 sono
 dichiarati estinti d'ufficio con compensazione  delle  spese  tra  le
 parti, mentre restano privi di effetto i provvedimenti giudiziali non
 ancora definitivi (terzo comma).
   La  difesa  dei  ricorrenti  ha sollevato eccezione di legittimita'
 costituzionale delle norme di tale decreto-legge.
   Il decreto-legge venne  reiterato  con  identico  contenuto  con  i
 decreti-legge n. 295 e 396 del 1996.
   4. - A seguito della promulgazione della legge 28 novembre 1996, n.
 662  (il  cui  art. 1, nei commi 181, 182 e 183, ripropose gran parte
 del contenuto delle disposizioni dei  decreti-legge  menzionati,  con
 alcune  modificazioni e ribadi' l'estinzione dei giudizi pendenti che
 avessero per oggetto le domande conseguenti alla  applicazione  delle
 sentenze  nn.  495/1993  e  240/1994  della Corte costituzionale), il
 difensore dei ricorrenti ha sollevato eccezione di  legittimita'  nei
 confronti  delle  disposizioni  di tale legge, come alla memoria agli
 atti.
   5. - Prima della decisione su tali questioni, per le quali le parti
 avevano chiesto di presentare memorie,  venne  emanato  il  d.-l.  28
 marzo  1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 40, che
 apporto' alcune modificazioni alle norme della legge n. 662/1996, per
 quanto attiene alla misura e al pagamento degli interessi legali  per
 le  somme dovute per le pensioni di reversibilita' da riliquidare con
 il computo della integrazione al minimo spettante al dante causa.
   6. - Poiche' risultava che molti altri  giudici,  ivi  compresa  la
 Corte  di  cassazione,  avevano  gia'  sollevato e rimesso alla Corte
 costituzionale   anche   di   ufficio   questioni   di   legittimita'
 costituzionale  sulle  stesse  norme  dei decreti-legge e delle leggi
 succedutesi sulla materia, e poiche' appariva imminente la  decisione
 della  Corte  costituzionale,  la  questione  non  venne sollevata in
 questa, come nelle altre centinaia di controversie analoghe  pendenti
 di  fronte  al  pretore, come nel migliaio di analoghe cause pendenti
 nella pretura di Bologna, in attesa della pronuncia della Corte.
   7.  -  Dopo  le  decisione  interlocutorie   emesse   dalla   Corte
 costituzionale  nel  1997  e  nel  1998,  venne  emanata  la legge 23
 dicembre 1998, n.  448, il cui art. 36 ha nuovamente  e  parzialmente
 modificato le disposizioni dei commi 181 e 182 della legge n. 662 del
 1996.
   8.  -  La  Corte costituzionale, dopo la discussione del 26 gennaio
 1999, ha pronunciato ordinanza in data 8 febbraio 1999, con la quale,
 in relazione alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
 artt.  36  e 73, che  avevano inciso sulla normativa denunciata nelle
 questioni sollevate, ha rimesso gli atti  ai  giudici  perche'  venga
 compiuta  "una  nuova  valutazione  della  rilevanza  delle questioni
 sollevate".
   9.  -  A seguito di tali vicende il giudice ha invitato le parti ad
 interloquire in proposito.
   10.  -  La  difesa  dei  ricorrenti  ha  dedotto  ed  ha  precisato
 conclusioni, quali vengono trascritte:
     dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge 23
 dicembre  1996,  n.  662, come modificato dal d.-l. 28 marzo 1977, n.
 69, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.  140,
 e come sostituito dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
 nella  parte  in cui esclude sulle somme maturate al 31 dicembre 1995
 la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria (per i ratei
 anteriori al 31 dicembre 1991) prevedendo il pagamento di  una  somma
 sostitutiva,   per   contrasto  con  gli  artt.  3,  24  e  38  della
 Costituzione;
     dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la  questione
 di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge
 23  dicembre  1998,  n.  448,  per  contrasto  con  l'art.  24  della
 Costituzione;
     conseguentemente,  previa  assunzione  dei provvedimenti di rito,
 ordinare la sospensione del presente giudizio.
                      La rilevanza della questione
   11. - Oggetto del giudizio e' l'applicazione  delle  norme  di  cui
 alla  sentenza  n. 495/1993 della Corte costituzionale, ai fini della
 riliquidazione delle pensioni  di  reversibilita'  fatte  valere  dai
 ricorrenti.
   Sussiste    la    rilevanza   delle   eccezioni   di   legittimita'
 costituzionale  in  relazione  alle  norme  che  hanno  stabilito  la
 estinzione  del  processo e la compensazione integrale delle spese di
 lite ed hanno regolamentato le obbligazioni dell'I.N.P.S. e la misura
 e la disciplina degli interessi dovuti sulle somme costituenti  ratei
 arretrati di tali pensioni.
   La  rilevanza  della  questione  che  si  intende  sollevare appare
 evidente, in relazione alla disposizione introdotta fin dal d.-l.  n.
 166/1996,  che  sanci'  la  estinzione dei processi pendenti e che e'
 stata sempre riproposta nelle  norme  che  si  sono  succedute  nella
 materia.
   La  disposizione  impedisce ai pensionati di verificare in giudizio
 in contraddittorio con l'I.N.P.S. il merito  delle  domande  proposte
 riguardanti  le  loro  pensioni  di  reversibilita' e lascia cosi' di
 fatto e di diritto a tale istituto  di  decidere  con  incontestabile
 discrezionalita'  sulla  esistenza,  sul contenuto e sull'adempimento
 delle obbligazioni che gli fanno capo per le pensioni.
                     La non manifesta infondatezza
   12.1. - L'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,
 dispone  che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
 presente legge, aventi ad oggetto le questioni  di  cui  all'art.  1,
 commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati
 estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti".
   La  norma  riproduce  nella  sostanza  il  contenuto  del comma 183
 dell'art.   1 della legge  n.  662/1996;  essa  viene  sottoposta  al
 giudizio  della  Corte  costituzionale, con riferimento all'art. 24 e
 anche agli artt.  3 e 38 della Costituzione, per  la  violazione  del
 diritto  di  azione  riferito  a  diritti  con  tutela costituzionale
 rafforzata.
   12.2.  - La giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo
 di definire in piu' casi i limiti dell'intervento del legislatore nel
 processo, quando di questo venga definito l'esito con una norma  che,
 come nel caso di specie, ne imponga l'estinzione.
   In   pratica   la  Corte  costituzionale  in  alcuni  casi  ritenne
 costituzionalmente  legittimo  tale  intervento   quando   la   legge
 sopravvenuta  aveva soddisfatto, in maniera innovativa e positiva, le
 ragioni di diritto che erano state fatte valere  nei  giudizi  e  che
 prima non erano definite dalle norme.
   In taluni casi venne esclusa la illegittimita' costituzionale della
 norma  che  aveva  disposto  la estinzione dei giudizi in corso sulla
 materia, in  quanto  la  legge  venne  considerata  coerente  con  il
 particolare  riconoscimento  e la tutela espressa ex lege del diritto
 fatto valere.   (Corte costituzionale, sentenza  31  marzo  1995,  n.
 103).
   Venne invece ritenuta la violazione dell'art. 24 della Costituzione
 quando lo ius superveniens aveva modificato sostanzialmente i diritti
 esistenti   posti   a   fondamento   delle   domande,  con  efficacia
 retroattiva, dirimente delle  stesse  domande  avanzate,  e  con  una
 sostanziale   vanificazione   della  giurisdizione  quale  mezzo  per
 l'accertamento e la tutela dei diritti.
   12.3. - Nella ipotesi in esame il diritto fatto valere preesistenza
 all'intervento attuato con le  disposizioni  emesse  dal  1996  e  da
 ultimo  con  l'art.  36 della legge n. 448/1998. Le norme che vengono
 impugnate vennero emanate, non tanto per la necessita' di determinare
 o di precisare la situazione giuridica dei  ricorrenti,  ma  al  solo
 scopo di diminuire la efficacia delle norme che erano state accertate
 e  dichiarate  in  un precedente giudizio costituzionale, per ridurre
 gli importi delle obbligazioni dell'I.N.P.S., per diluirne nel  tempo
 i  pagamenti,  annullare  gli  accessori  del credito ed eliminare le
 spese dei processi.
   12.4. - Va considerato inoltre - con riferimento al caso concreto -
 che  l'I.N.P.S.,  pur  avendo  riconosciuto  il  diritto  per  alcuni
 ricorrenti, non ha determinato l'importo degli arretrati e tanto meno
 ha provveduto, sia pure nei modi previsti.
   Inoltre   per   tre  dei  ricorrenti  la  difesa  dell'I.N.P.S.  ha
 contestato  la  stessa  esistenza  del  diritto  fatto  valere  e  ha
 sollevato eccezioni di prescrizione.
   Tali  eccezioni  sono  state contestate nel fondamento della difesa
 dei ricorrenti. La norma dichiarativa della  estinzione  preclude  al
 giudice tali accertamenti, doverosi e consueti.
   12.5.   -   Ove   si  richiami  il  contenuto  dell'art.  24  della
 Costituzione  appare  non  infondato  il  dubbio  della  legittimita'
 costituzionale  di  norme  che  producono  l'effetto  di  impedire ai
 soggetti di far valere i diritti  acquisiti  (a  maggior  ragione  in
 quanto  si  tratta  di  redditi da pensione, e percio' da lavoro), in
 maniera pregiudiziale, generale ed assiomatica, solo in quanto  venne
 ritenuto  dal  Governo  ed e' stato deciso dal Parlamento che ai fini
 del bilancio dell'I.N.P.S. l'ammontare  delle  obbligazioni  relative
 fosse  e  rimanesse  eccessivamente  oneroso  per l'I.N.P.S. e per la
 finanza pubblica, nonostante  la  rateizzazione  disposta.  Va  anche
 rilevato  che ora la legge pone a carico dei pensionati che intendono
 avere gli arretrati l'onere di una nuova domanda, con la sanzione  di
 una  decadenza,  cosi' da annullare perfino gli effetti delle domande
 giudiziali proposte.
   12.6. - La lesione della  norma  dell'art.  24  della  Costituzione
 appare  rimarchevole  -  e non solo agli occhi di un giudice - per la
 sua forte incidenza sul rispetto della legittimita' costituzionale  e
 la  razionalita'  ai  sensi  dell'art. 3 delle norme, in uno stato di
 diritto nel quale si manifestano da tempo generali e  gravi  problemi
 di diffusa non osservanza delle leggi, a tutti i livelli, con effetti
 perniciosi per la vita sociale e per la economia nazionale.
   Al  giudice appaiono rimarchevoli, sotto il profilo istituzionale e
 sociale, ai fini delle questioni che si sollevano, le molte  anomalie
 che  la  intera  vicenda  di cui si tratta ha messo in luce e tuttora
 mostra;  la  reiterazione  insistita  dai  primi  mesi  del  1996  di
 decreti-legge  non convertiti e percio' sicuramente incostituzionali;
 la non sostenibile pretesa, poi modificata nelle successive norme, di
 annullare   per   legge   i   diritti   successori,   senza    alcuna
 considerazione  della  razionalita' e dell'uguaglianza e dei principi
 generali dell'ordinamento in materia di  successione, ecc. ecc.
   Tali  anomalie  sono  state  rafforzate  dalla  alterazione,  nella
 propaganda  ufficiale  data  alle  norme  (e  non solo nelle campagne
 dell'I.N.P.S.), della sostanza del problema: ad esempio con l'intento
 di far apparire anche sotto il profilo lessicale nelle norme e  nelle
 dichiarazioni  come  "rimborsi",  quelli  che  erano e sono pagamenti
 dovuti a pensionati  che  usufruivano  di  trattamenti  integrati  al
 minimo, e percio' del piu' basso livello.
   12.7.  -  Il dubbio di costituzionalita' riferito all'art. 24 della
 Costituzione, riguarda anche la parte della disposizione  in  cui  si
 dispone  la  compensazione integrale delle spese nei giudizi pendenti
 alla data di entrata in vigore della legge.
   Tale sembra essere la principale ragione del mantenimento da  parte
 del  legislatore della norma sulla estinzione dei processi, anche per
 evitare l'"arricchimento" dei legali che hanno prestato opera per far
 ottenere in giudizio  ai  pensionati  la  tutela  del  loro  diritto,
 altrimento  ignorato  e pretermesso dall'I.N.P.S., tale istituto, per
 certe  ragioni  di  credito,  provvede  solo  dopo  l'ottenimento  di
 sentenze passate in giudicato.
   13.  -  Non  e'  infondata la eccezione sollevata in relazione alle
 disposizioni che escludono la rivalutazione monetaria e  riducono  in
 varia  misura  l'importo degli interessi legali, per il contrasto con
 il  principio  di  cui  all'art.  3,  primo  e  secondo  comma  della
 Costituzione,  con  riferimento  alla  tutela  e al rilievo di natura
 costituzionale attribuito dagli artt. 36 e 38 della  Costituzione  ai
 diritti derivanti dal lavoro, quali sono quelli delle pensioni di cui
 si tratta.
   Le  norme  restrittive  per  il calcolo degli interessi legali e la
 eliminazione del diritto alla rivalutazione  riguardano  soltanto  la
 categoria  dei  pensionati  dell'I.N.P.S.,  per  giunta di condizioni
 economicamente svantaggiate, quali sono coloro che hanno titolo  alla
 integrazione al minimo.