ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
 sorto a seguito della delibera dell'11 febbraio 1999 della Camera dei
 Deputati  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
 dall'on.  Tiziana  Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro,
 promosso dal Tribunale di Roma, sezione  sesta  penale,  con  ricorso
 depositato  il  16  giugno  1999  ed  iscritto al n. 121 del registro
 ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio del  27  ottobre  1999  il  giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Ritenuto  che il Tribunale di Roma, nel corso di un giudizio penale
 a carico del deputato Tiziana Parenti per il reato di diffamazione  a
 mezzo  stampa,  con  ordinanza  emessa il 27 aprile 1999, ha promosso
 conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti  della
 Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio
 1999  con  la  quale,  su  conforme  proposta  della  Giunta  per  le
 autorizzazioni  a  procedere,  ha  dichiarato  che  i  fatti  oggetto
 dell'imputazione   concernono   opinioni  espresse  dal  parlamentare
 nell'esercizio delle sue funzioni e  sono  percio'  insindacabili  ai
 sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che,  ad  avviso  del  ricorrente, dalla formulazione della norma
 costituzionale emergerebbe chiaramente  che  l'immunita'  penale  dei
 membri  del  Parlamento  e' strettamente limitata alla loro attivita'
 istituzionale, e che esulerebbe da tale previsione  ogni  altra  loro
 attivita',  sia  pure  in  senso lato politica, svolta al di fuori di
 tali funzioni;
     che, secondo il Tribunale di Roma, nel caso in  esame  la  Camera
 dei  deputati  non  avrebbe  legittimamente  esercitato  il potere di
 dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse  dal  deputato,
 in  quanto  la  condotta addebitata all'on. Parenti - che consiste in
 dichiarazioni,  ritenute  diffamatorie,  rese  nel   corso   di   una
 intervista  ad  un organo di stampa - esulerebbe dall'esercizio delle
 funzioni parlamentari intese in senso stretto;
     che il ricorrente ritiene percio' che vi siano i presupposti  per
 sollevare  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato dal
 momento che, sotto il profilo soggettivo, il tribunale e'  competente
 a  decidere  in  ordine  alla  illiceita'  della  condotta addebitata
 all'on.  Parenti, e che, sotto il  profilo  oggettivo,  si  verte  in
 ordine  alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.
 68, primo comma, della Costituzione ed alla lesione, da  parte  della
 Camera     dei     deputati,    di    attribuzioni    giurisdizionali
 costituzionalmente garantite;
     che il Tribunale di Roma chiede percio' alla Corte di  dichiarare
 che non spetta alla Camera dei deputati di deliberare che i fatti per
 i   quali  pende  il  procedimento  nei  confronti  dell'on.  Parenti
 concernono opinioni dalla stessa espresse  nell'esercizio  delle  sue
 funzioni   di  parlamentare  e  conseguentemente  di  annullare,  per
 violazione degli artt. 68, primo comma, 3,  primo  comma,  24,  primo
 comma, 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost., la deliberazione
 assunta in data 11 febbraio 1999.
   Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art.
 37,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
 e' chiamata a delibare, senza contraddittorio, se, nel  concorso  dei
 requisiti  soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di un
 conflitto la cui decisione appartenga alla sua competenza, il ricorso
 sia ammissibile, restando impregiudicata ogni altra decisione;
     che, sotto  il  profilo  soggettivo,  il  Tribunale  di  Roma  e'
 legittimato a sollevare il conflitto, in quanto, come questa Corte ha
 piu'  volte affermato, i singoli organi giurisdizionali, in relazione
 al carattere diffuso che  connota  il  potere  di  cui  fanno  parte,
 svolgono  le  loro  funzioni  in  piena  autonomia  ed hanno percio',
 nell'esercizio  della  loro  attivita',  assistita   dalla   garanzia
 costituzionale,  competenza  a dichiarare definitivamente la volonta'
 del potere cui appartengono (cfr. da ultimo le ordinanze  nn.  363  e
 319 del 1999);
     che,  sempre  secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
 anche la Camera dei deputati e' parimenti legittimata ad essere parte
 del conflitto, posto che essa e'  competente  a  dichiarare  in  modo
 definitivo   la   propria   volonta'   in   relazione  all'ambito  di
 applicazione ai suoi componenti  dell'art.  68,  primo  comma,  della
 Costituzione;
     che,   sotto  il  profilo  oggettivo,  sussiste  la  materia  del
 conflitto, dal momento che il ricorrente assume che la propria  sfera
 di    attribuzioni,    costituzionalmente    garantita,    e'   stata
 illegittimamente lesa dalla citata  deliberazione  della  Camera  dei
 deputati;
     che  dal  ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme
 costituzionali che regolano la materia.