Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri,  in  persona
del Presidente pro tempore, rappresentato  e  difeso  ex  lege  dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i  cui  uffici  domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 
    Contro la regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore,
perche'  sia  dichiarata  l'incostituzionalita'  dell'art.  2   legge
Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, che inserisce l'art. 1-ter alla
l.r. marzo 2008, n. 2 
    La norma regionale in epigrafe e' palesemente  illegittima  e  si
chiede che venga dichiarata incostituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La norma regionale denunciata inserisce l'art. 1-ter alla l.r.  1
marzo 2008, n. 2, (localizzazione e realizzazione delle  centrali  di
compressione a gas); e testualmente, recita: «La localizzazione e  la
realizzazione di centrali di compressione a gas e' consentita  al  di
fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria,  ai  sensi
della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti  norme  e
procedure di legge, previo studio  particolareggiato  della  risposta
sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche  e
litologiche di dettaglio». 
    La previsione regionale dunque subordina la localizzazione  e  la
realizzazione di centrali  di  compressione  a  gas  ad  uno  «studio
particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche
indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio». 
    La disciplina relativa alla  localizzazione  di  impianti  a  gas
rientra  nella  materia  «produzione,   trasporto   e   distribuzione
nazionale dell'energia», assegnata dall'art. 117, comma  terzo  della
Costituzione, alla potesta' legislativa concorrente Stato/Regioni. 
    Nell'esercizio  della  sua  potesta'  legislativa,  lo  Stato  ha
fissato i principi  fondamentali  in  materia  di  localizzazione  di
impianti energetici con la l. 23 agosto 2004, n. 239  («Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»). 
    Tale  legge  determina,  altresi',  quelle  disposizioni  per  il
settore energetico che contribuiscono a  garantire  la  tutela  della
concorrenza, la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumita'  e
della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema
al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello  Stato  e
il  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali,  dei   trattati
internazionali e della disciplina comunitaria. 
    L'art. 1, comma 4, di tale legge  prevede  che  «Lo  Stato  e  le
regioni, al fine di assicurare su tutto  il  territorio  nazionale  i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle  sue
varie forme e in condizioni di  omogeneita'  sia  con  riguardo  alle
modalita' di fruizione sia con  riguardo  ai  criteri  di  formazione
delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione  dei  prezzi,
garantiscono: (...)  d)  l'adeguatezza  delle  attivita'  energetiche
strategiche di produzione,  trasporto  e  stoccaggio  per  assicurare
adeguati standard di sicurezza e di qualita' del servizio nonche'  la
distribuzione e la disponibilita' di energia su tutto  il  territorio
nazionale,  nonche'  «f)  l'adeguato  equilibrio  territoriale  nella
localizzazione   delle   infrastrutture   energetiche,   nei   limiti
consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle  singole
regioni,  prevedendo  eventuali  misure   di   compensazione   e   di
riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli
indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali
di  attivita',  impianti  e   infrastrutture   ad   elevato   impatto
territoriale (...)». 
    L'art. 1, comma 3, l. n.  239/2004,  inoltre,  chiarisce  che  il
conseguimento dei suddetti obiettivi generali di politica  energetica
e'  assicurato,  sulla   base   dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale  collaborazione,  dallo  Stato,
dall'Autorita' per l'energia elettrica e gas, dalle regioni  e  dagli
enti  locali.  In  particolare,  secondo  il  comma  7  dello  stesso
articolo, spetta allo Stato,  anche  avvalendosi  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas,  "l'identificazione   delle   linee
fondamentali dell'assetto del territorio  nazionale  con  riferimento
all'articolazione   territoriale    delle    reti    infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai  sensi  delle  leggi
vigenti" (lettera g), e allo Stato "l'individuazione, di  intesa  con
la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti" (comma  8,
lett. b), n. 2). 
    Gli art.  29,  comma  2,  lett.  g),  d.lgs.  n.  112/98  e  art.
52-quinquies  d.P.R.   327/2001,   sulla   base   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza,  attribuiscono  nella
materia di  cui  si  tratta  un  potere  autorizzatorio  allo  Stato,
riconoscendo  quindi  all'amministrazione  statale  "una   competenza
amministrativa generale e di tz:po gestionale" a fronte  di  esigenze
di carattere unitano. 
    Il necessario coinvolgimento delle  Regioni  di  volta  in  volta
interessate e' attuato dal D.P.R. 327/2001 mediante quello  strumento
particolarmente efficace costituito dall'intesa in senso "forte",  la
quale assicura una adeguata  partecipazione  di  queste  ultime  allo
svolgimento del procedimento incidente  sulle  molteplici  competenze
delle amministrazioni regionali e locali. 
    La disposizione regionale in esame, subordinando la realizzazione
e la localizzazione di centrali di compressione a gas ad  uno  previo
"studio particolareggiato della risposta  sismica  locale  attraverso
specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di  dettaglio"
detta una disciplina  di  dettaglio  che  finisce  per  porre  limiti
stringenti alla localizzazione di oleodotti e gasdotti  di  interesse
nazionale e ne impedisce di fatto la realizzazione  su  larga  scala.
Pertanto, si pone in contrasto con i principi generali in materia  di
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui
all'art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della 1.  239/2004,  sopra  brevemente
richiamati,  ed  in  violazione  dell'art.   117,   comma   3   della
Costituzione. 
    Inoltre, la norma regionale in esame si  pone  in  contrasto  con
l'art.  118  della  Costituzione   dal   momento   che   interferisce
indebitamente con  l'esercizio  di  funzioni  amministrative  che  il
legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale,
e che attengono alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli art.  29,
co. 2, lett. g),  D.  Lgs.  n.  112/98  e  art.  52-quinquies  d.P.R.
327/2001,  infatti,  attribuiscono  nelle   attivita'   inerenti   la
produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia un
potere autorizzatorio allo  Stato.  In  particolare,  l'art.  29  del
d.lgs. 112/1998 al comma l dispone che sono "conservate allo Stato le
funzioni e i compiti  concernenti  l'elaborazione  e  la  definizione
degli obiettivi e delle linee della  politica  energetica  nazionale,
nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e  coordinamento  per  una
articolata programmazione energetica a livello regionale". 
    Al comma 2, lettera g), inoltre, si chiarisce che sono conservate
allo Stato le funzioni  concernenti  "la  costruzione  e  l'esercizio
degli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  di   potenza
superiore a 300 MW termici (...) le altre reti di interesse nazionale
di oleodotti e gasdotti". 
    La  norma  regionale  censurata,  dunque,  si  presenta  invasiva
rispetto alle funzioni  amministrative  che  la  legge  riserva  alla
competenza statale. 
    La norma regionale in esame si pone, altresi', in  contrasto  con
l'art. 117, comma 2, lettera m) della  Costituzione  ("determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale") in quanto, finendo per ostacolare lo sviluppo della  rete
dei  gasdotti  di  interesse  nazionale,  e  con  essa   l'efficiente
erogazione di gas, puo' determinare  l'impossibilita'  di  provvedere
alle esigenze fondamentali dei cittadini. 
    Inoltre, la disposizione e' invasiva della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza" di  cui
all'art.  117,  comma  2,  lettera   h).   L'intervento   legislativo
regionale, che e' finalizzato a condizionare, finendo  per  impedire,
la realizzazione di infrastrutture energetiche  localizzate  in  aree
sismiche, appare sorretta  principalmente  da  ragioni  di  sicurezza
consistenti, da un lato, nella volonta' di limitare  eventuali  danni
all'incolumita' pubblica e al territorio che  il  danneggiamento  dei
gasdotti provocato da un  sisma  potrebbe  causare,  dall'altro,  nel
tentativo di ridurre lo stesso rischio sismico. 
    Cosi' facendo la  norma  regionale  in  esame  invade  un  ambito
materiale, quello dell'«ordine pubblico e  della  sicurezza»  che  la
Costituzione riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    La  Corte  Costituzionale,  con  la  recentissima   sentenza   n.
182/2013, ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  norme
della legge della Regione Abruzzo n. 28 del  2012,  che  erano  state
impugnate dal Governo per motivi analoghi 
    In particolare, la Corte nell'accogliere i motivi di  impugnativa
ha  precisato  che  in  materia  di  localizzazione  di  impianti  di
oleodotti e gasdotti le norme nazionali di settore (art. 1, commi  7,
lettera g), e 8, lettera b), n. 2 della legge n. 239 del 2004 e  art.
29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
112), "hanno ridefinito, in modo unitario ed a livello  nazionale,  i
procedimenti  di  localizzazione  e  realizzazione  della   rete   di
oleodotti  e  gasdotti,  in  base  all'evidente   presupposto   della
necessita' di riconoscere un ruolo fondamentale agli  organi  statali
nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte
di esigenze di carattere unitario, tanto piu' valevoli di  fronte  al
rischio sismico". 
    Seppure, come affermato dalla Corte costituzionale nella medesima
sentenza. 
    «Tali esigenze unitarie, che si esprimono nelle richiamate  norme
statali,  non  possono  far  venir   meno   la   necessita'   di   un
coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti. 
    E' proprio in questa prospettiva che questa  Corte  ha  ravvisato
nell'intesa lo  strumento  necessario  ai  fini  dell'identificazione
delle «linee fondamentali dell'assetto del territorio  nazionale  con
riferimento     all'articolazione     territoriale     delle     reti
infrastrutturali energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai
sensi  delle  leggi  vigenti»,  la  previsione  di  una   valutazione
unilaterale che prescinde dal coinvolgimento dello Stato "sottrae  la
scelta al confronto - viceversa necessario -  tra  Stato  e  Regione,
pregiudica l'indefettibile principio dell'intesa e  si  pone  in  tal
modo in contrasto con i  principi  fondamentali  posti  dall'art.  1,
comma 7, lettera g), e comma 8, lettera b), n. 2, della legge n.  239
del 2004." 
    L'art. 2 della l.r. n. 14/2013, che inserisce l'art. 1-ter  nella
l.r. 1° marzo 2008, n. 2, introducendo una  disciplina  di  dettaglio
per la localizzazione di centrali di compressione a gas  suscettibile
di porre  limiti  stringenti  alla  stessa  localizzazione  di  dette
centrali  di  compressione,  di  interesse  nazionale,  finisce   per
impedirne la realizzazione su larga parte del  territorio  regionale,
ponendosi cosi' in contrasto con i principi fondamentali  in  materia
«produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale   dell'energia»
contenute nelle sopra citate norme statali, in  violazione  dell'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  nonche',  con  riferimento
all'esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale
ha attribuito alla primaria competenza statale , dell'art. 118, primo
comma, Cost . La  norma  regionale  inoltre,  per  le  ragioni  sopra
specificate,  intervenendo  in  materie  riconducibili  a  titoli  di
competenza  esclusiva  dello  Stato  quali  l'ordine  pubblico  e  la
sicurezza, nonche' la determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio  nazionale,  viola  l'articolo  117,
secondo comma lettere h) ed m), Cost.