LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    Ha emesso  le  seguente  ordinanza  sull'istanza  di  sospensione
dell'atto impugnato relativa al  ricorso  n.  8/13  depositato  il  7
gennaio 2013, 
        Avverso avviso di accertamento n. THQ013200830 IRPEF-ADD.REG.
2007 
        avverso avviso di accertamento n. THQ013200830 IRPEF-ADD.COM.
2007 
        avverso    avviso    di    accertamento    n.    THQ013200830
IRPEF-IMPR.ORD. 2007 
        avverso    avviso    di    accertamento    n.    THQ023C00784
IVA-OP.IMPONIB. 2007 
        avverso avviso di accertamento n. THQ023C00784 IRAP 2007 
    Contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Ravenna 
    Proposto dai ricorrenti: 
        Hotel Ficocle S.a.s. di Marabini Alfonsina & C., via  Madonna
della Neve, 1  -  48015  Cervia  Ravenna,  difeso  da  Silvagni  avv.
Francesco Gaetano via U. Bassi 2 - 48121 Ravenna 
        Marabini Alfonsina, v. Madonna Neve 1 - 48015 Cervia Ravenna,
difeso da Silvagni avv. Francesco Gaetano via  U.  Bassi  2  -  48121
Ravenna. 
    Con ricorso in data 7 gennaio  2013  la  Societa'  Hotel  Ficocle
S.a.s. di Marabini Alfonsina & C. e  la  stessa  Alfonsina  Marabini,
quale  socia  accomandataria,   proposero   opposizione,   la   prima
all'avviso di accertamento n. HQ023C00784 per l'anno di imposta 2007,
dell'importo di €_1.649,00 a titolo di IRAP, di € 3.878,00  a  titolo
di IVA ed € 5.817,00 a titolo di sanzione, e la seconda all'avviso di
accertamento  numero  THQ013200830  per  l'anno  di   imposta   2007,
dell'importo di € 1.667,00 a titolo di IRPEF, di 54,00  a  titolo  di
addizionale regionale IRPEF, di  €  15,00  a  titolo  di  addizionale
comunale IRPEF, e di € 1.736,00 a titolo di sanzione. 
    Si  costitui'  l'Amministrazione  con  controdeduzioni   del   13
febbraio 2013, chiedendo il rigetto dei ricorsi. 
    Va,  preliminarmente,  esaminata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata con memoria depositata il 6 giugno 2013  con
riferimento all'art.  17-bis  d.lgs.  n.  546  del  1992  cosi'  come
introdotto dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 conv. con  legge  n.  111
del 15 luglio 2011, nella parte in cui esclude l'accesso alla  tutela
cautelare giurisdizionale per tutto il periodo  di  tempo  occorrente
per l'obbligatorio esperimento del reclamo.  Cio'  in  contrasto  con
quanto disposto dagli artt. 3, 24, 11, 113 della Cost. 
    Ritiene questa Commissione  che  la  norma  presenti  profili  di
illegittimita'  costituzionale   che   si   riflettono   direttamente
sull'esito del ricorso in esame. 
    La questione, pertanto, e' rilevante. 
    Ai fini della sua non manifesta infondatezza, deve osservarsi che
gli istituti del reclamo e della mediazione, in  materia  tributaria,
sono stati introdotti dal d.l. n. 98 del 6  luglio  2011,  convertito
con legge n. 111 del 15 luglio 2011. 
    In particolare il reclamo,  a  giudizio  di  questa  Commissione,
viola i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 e 25  della
Carta costituzionale. 
    La norma dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992, in vigore dal 6
luglio 2011 prevede che, per le controversie di valore non  superiore
a ventimila  euro,  relative  ad  atti  emessi  dall'  Agenzia  delle
entrate, chi intenda proporre ricorso e' tenuto,  preliminarmente,  a
presentare reclamo  e  che  la  sua  proposizione  e'  condizione  di
ammissibilita' del ricorso. 
    L'inammissibilita' e'  rilevabile  in  ogni  stato  e  grado  del
giudizio. 
    L'obbligatorieta' della proposizione  del  reclamo  impedisce  al
contribuente di adire immediatamente il giudice tributario  chiedendo
ed ottenendo eventuale tutela. 
    Il reclamo e' esaminato da un  organo  dell'Amministrazione  che,
seppure diverso ed autonomo rispetto a quello che ha  emanato  l'atto
reclamabile, e' sempre parte organica della Amministrazione stessa. 
    A questo organo e' demandato di accettare o meno il reclamo e  la
eventuale richiesta di mediazione e di effettuare, a sua  volta,  una
nuova proposta di mediazione. 
    Appare seriamente controvertibile l'uso  che  il  Legislatore  ha
fatto dell'istituto della mediazione. 
    Infatti il diritto dell'Unione richiamato dal Giudice delle Leggi
con la sentenza n. 272  del  2012,  fermo  il  favor  dimostrato  nei
confronti dell' istituto, disciplina le modalita'  con  le  quali  il
procedimento puo' essere  strutturato  («puo'  essere  avviato  dalle
parti,  suggerito  od  ordinato  da  un  organo   giurisdizionale   o
prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai  sensi  dell'art.  3,
lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008). 
    L'Organo  della  mediazione  deve,  quindi,  essere,  in   primis
estraneo alle parti; il che vuol dire che non puo'  essere  mediatore
una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo. 
    Inoltre, non puo' non rilevarsi che la mediazione, sia  richiesta
dal contribuente, sia se proposta dall'Amministrazione, di fatto, sia
obbligatoria  e  come  tale,  in  materia  civile,  gia'   dichiarata
incostituzionale, anche se per diversa ragione  (eccesso  di  delega)
dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 272 del 2012). 
    Deve, ulteriormente, sottolinearsi che la norma impugnata prevede
che, decorsi 90 giorni senza che sia  notificato  l'accoglimento  del
reclamo o senza che sia conclusa la mediazione,  il  reclamo  produce
gli effetti del ricorso, e che i termini di cui all'art. 23 d.lgs. n.
546/92 (costituzione in  giudizio  del  ricorrente)  decorrono  dalla
predetta data. Fino a quel momento il contribuente non puo'  proporre
ricorso  alla  competente  Commissione  Tributaria;  cio'  con  gravi
conseguenze,  che  ricadono  sulla  efficacia  della  stessa   tutela
giurisdizionale. 
    Ai sensi dell'art. 23 comma 30 d.l. 6 luglio 2011 convertito  con
modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, l'avviso  di  accertamento
emesso dall' Agenzia delle Entrate diviene titolo  esecutivo  decorsi
sessanta giorni senza che si sia provveduto al pagamento. 
    Piu' precisamente la norma  prevede  il  pagamento,  in  caso  di
tempestiva proposizione del ricorso ed a  titolo  provvisorio,  degli
importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602. 
    Non puo' non rilevarsi la incongruenza tra i termini previsti per
il reclamo e la mediazione, e l'immediata esecuzione  dell'avviso  di
accertamento. 
    In  sostanza,  il  contribuente  non  puo'  proporre  un  ricorso
tempestivo  -  ricorso  che  e'  integrato   non   solo   dalla   sua
presentazione all'Ufficio impositore, ma anche con il deposito  della
copia presso la  Commissione  Tributaria  -  perche'  deve  attendere
l'esito del suo reclamo o della mediazione,  ma,  nel  frattempo,  e'
tenuto al pagamento perche' l'avviso di accertamento e' esecutivo. 
    Ed il contribuente non puo' avvalersi neppure dell'istituto della
sospensione dell'atto previsto dall'art. 47 d.lgs. n. 546/92, perche'
non ha potuto depositare il proprio ricorso  presso  la  Commissione;
ricorso che, comunque, sarebbe dichiarato inammissibile  perche'  non
preceduto dalla procedura in oggetto, in ossequio al  disposto  della
norma impugnata. 
    Ancora, altro  profilo  di  sospetta  incostituzionalita'  -  per
violazione dell'art.  3  Cost.  -  della  Carta,  e'  prospettato  in
relazione  all'applicabilita'  dell'istituto  soltanto   ai   tributi
imposti  dalla  Agenzia  delle  Entrate  e  non  ad   altri   tributi
provenienti da altri Enti  impositori;  con  la  conseguenza  di  una
maggiore tutela dei contribuenti soggetti a tale ultima tipologia  di
tributi. 
    Da ultimo, la limitazione di applicazione della norma  alle  sole
controversie che abbiano un valore non superiore  ad  euro  ventimila
non pare ragionevole. 
    E  cio'  perche'  consente   una   disparita'   di   trattamento,
consentendo una piu' sollecita  e  proficua  tutela  giurisdizionale,
anche di natura cautelare, a soggetti che potrebbero essere  debitori
dello Stato di importi di gran lunga superiori a quel limite  imposto
dalla norma dell'art. 17-bis.