LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso le seguente ordinanza sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 8/13 depositato il 7 gennaio 2013, Avverso avviso di accertamento n. THQ013200830 IRPEF-ADD.REG. 2007 avverso avviso di accertamento n. THQ013200830 IRPEF-ADD.COM. 2007 avverso avviso di accertamento n. THQ013200830 IRPEF-IMPR.ORD. 2007 avverso avviso di accertamento n. THQ023C00784 IVA-OP.IMPONIB. 2007 avverso avviso di accertamento n. THQ023C00784 IRAP 2007 Contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Ravenna Proposto dai ricorrenti: Hotel Ficocle S.a.s. di Marabini Alfonsina & C., via Madonna della Neve, 1 - 48015 Cervia Ravenna, difeso da Silvagni avv. Francesco Gaetano via U. Bassi 2 - 48121 Ravenna Marabini Alfonsina, v. Madonna Neve 1 - 48015 Cervia Ravenna, difeso da Silvagni avv. Francesco Gaetano via U. Bassi 2 - 48121 Ravenna. Con ricorso in data 7 gennaio 2013 la Societa' Hotel Ficocle S.a.s. di Marabini Alfonsina & C. e la stessa Alfonsina Marabini, quale socia accomandataria, proposero opposizione, la prima all'avviso di accertamento n. HQ023C00784 per l'anno di imposta 2007, dell'importo di €_1.649,00 a titolo di IRAP, di € 3.878,00 a titolo di IVA ed € 5.817,00 a titolo di sanzione, e la seconda all'avviso di accertamento numero THQ013200830 per l'anno di imposta 2007, dell'importo di € 1.667,00 a titolo di IRPEF, di 54,00 a titolo di addizionale regionale IRPEF, di € 15,00 a titolo di addizionale comunale IRPEF, e di € 1.736,00 a titolo di sanzione. Si costitui' l'Amministrazione con controdeduzioni del 13 febbraio 2013, chiedendo il rigetto dei ricorsi. Va, preliminarmente, esaminata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con memoria depositata il 6 giugno 2013 con riferimento all'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 cosi' come introdotto dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 conv. con legge n. 111 del 15 luglio 2011, nella parte in cui esclude l'accesso alla tutela cautelare giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento del reclamo. Cio' in contrasto con quanto disposto dagli artt. 3, 24, 11, 113 della Cost. Ritiene questa Commissione che la norma presenti profili di illegittimita' costituzionale che si riflettono direttamente sull'esito del ricorso in esame. La questione, pertanto, e' rilevante. Ai fini della sua non manifesta infondatezza, deve osservarsi che gli istituti del reclamo e della mediazione, in materia tributaria, sono stati introdotti dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n. 111 del 15 luglio 2011. In particolare il reclamo, a giudizio di questa Commissione, viola i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 e 25 della Carta costituzionale. La norma dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992, in vigore dal 6 luglio 2011 prevede che, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall' Agenzia delle entrate, chi intenda proporre ricorso e' tenuto, preliminarmente, a presentare reclamo e che la sua proposizione e' condizione di ammissibilita' del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. L'obbligatorieta' della proposizione del reclamo impedisce al contribuente di adire immediatamente il giudice tributario chiedendo ed ottenendo eventuale tutela. Il reclamo e' esaminato da un organo dell'Amministrazione che, seppure diverso ed autonomo rispetto a quello che ha emanato l'atto reclamabile, e' sempre parte organica della Amministrazione stessa. A questo organo e' demandato di accettare o meno il reclamo e la eventuale richiesta di mediazione e di effettuare, a sua volta, una nuova proposta di mediazione. Appare seriamente controvertibile l'uso che il Legislatore ha fatto dell'istituto della mediazione. Infatti il diritto dell'Unione richiamato dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 272 del 2012, fermo il favor dimostrato nei confronti dell' istituto, disciplina le modalita' con le quali il procedimento puo' essere strutturato («puo' essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 3, lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008). L'Organo della mediazione deve, quindi, essere, in primis estraneo alle parti; il che vuol dire che non puo' essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo. Inoltre, non puo' non rilevarsi che la mediazione, sia richiesta dal contribuente, sia se proposta dall'Amministrazione, di fatto, sia obbligatoria e come tale, in materia civile, gia' dichiarata incostituzionale, anche se per diversa ragione (eccesso di delega) dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 272 del 2012). Deve, ulteriormente, sottolinearsi che la norma impugnata prevede che, decorsi 90 giorni senza che sia notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso, e che i termini di cui all'art. 23 d.lgs. n. 546/92 (costituzione in giudizio del ricorrente) decorrono dalla predetta data. Fino a quel momento il contribuente non puo' proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria; cio' con gravi conseguenze, che ricadono sulla efficacia della stessa tutela giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 23 comma 30 d.l. 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, l'avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate diviene titolo esecutivo decorsi sessanta giorni senza che si sia provveduto al pagamento. Piu' precisamente la norma prevede il pagamento, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602. Non puo' non rilevarsi la incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e la mediazione, e l'immediata esecuzione dell'avviso di accertamento. In sostanza, il contribuente non puo' proporre un ricorso tempestivo - ricorso che e' integrato non solo dalla sua presentazione all'Ufficio impositore, ma anche con il deposito della copia presso la Commissione Tributaria - perche' deve attendere l'esito del suo reclamo o della mediazione, ma, nel frattempo, e' tenuto al pagamento perche' l'avviso di accertamento e' esecutivo. Ed il contribuente non puo' avvalersi neppure dell'istituto della sospensione dell'atto previsto dall'art. 47 d.lgs. n. 546/92, perche' non ha potuto depositare il proprio ricorso presso la Commissione; ricorso che, comunque, sarebbe dichiarato inammissibile perche' non preceduto dalla procedura in oggetto, in ossequio al disposto della norma impugnata. Ancora, altro profilo di sospetta incostituzionalita' - per violazione dell'art. 3 Cost. - della Carta, e' prospettato in relazione all'applicabilita' dell'istituto soltanto ai tributi imposti dalla Agenzia delle Entrate e non ad altri tributi provenienti da altri Enti impositori; con la conseguenza di una maggiore tutela dei contribuenti soggetti a tale ultima tipologia di tributi. Da ultimo, la limitazione di applicazione della norma alle sole controversie che abbiano un valore non superiore ad euro ventimila non pare ragionevole. E cio' perche' consente una disparita' di trattamento, consentendo una piu' sollecita e proficua tutela giurisdizionale, anche di natura cautelare, a soggetti che potrebbero essere debitori dello Stato di importi di gran lunga superiori a quel limite imposto dalla norma dell'art. 17-bis.