Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo vice-presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Christian Tommasini, rappresentata e difesi tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale Rep. n. 23888 del 25 marzo 2014, rogata dal segretario generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 290 del 18 marzo 2014, dagli avv.ti Renate von Guggenberg, (c.f. VNGRNT57L45A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKRSPH65E10B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRNCST64M47D548I - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDNLRA65H69A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CSTMHL38C30H501R) del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467); Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 9/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 29 gennaio 2014. Nel Supplemento Ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici». Con l'art. 13 di tale decreto-legge e' stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale. Il comma 11 dell'articolo in parola riservava allo Stato una quota del gettito. Tale riserva e' stata successivamente abrogata dall'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che peraltro ha mantenuto fermo il comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In merito a tale modifica la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, perche' lesiva dell'autonomia finanziaria provinciale, delle competenze provinciali e dei principi di ragionevolezza e della leale collaborazione. Il relativo ricorso pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 30/2013. Il comma 17 interviene sul sistema di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato «per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17, ultimo periodo). In particolare, e' prevista la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che «con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 17, terzo e quarto periodo). In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, perche' lesiva dell'autonomia finanziaria provinciale, delle competenze provinciali e dei principi di ragionevolezza e della leale collaborazione. Il relativo ricorso pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 40/2012. Nel Supplemento Ordinario n. 73/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 29 ottobre 2013 e' stata poi pubblicata la legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamento pensionistico». Con l'art. 1 di tale decreto-legge e' stata abolita la prima rata IMU su prima casa e relative pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli. L'art. 2 prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'IMU per determinati fabbricati e delle esenzioni. A fronte di tali disposizioni, con l'art. 3 dello stesso decreto-legge si e' previsto un contributo compensativo del minor gettito in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna (commi 1 e 2). Per i comuni delle Province autonome di Bolzano e di Trento, invece, il comma 2-bis prevede che la compensazione del minor gettito avvenga attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali. In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale. Il relativo ricorso pende innanzi alla Corte costituzionale sub n. 1/2014. Nel Supplemento Ordinario n. 9/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 29 gennaio 2014 e' stata pubblicata la legge 29 gennaio 2014, n. 5, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia). Con l'art. 1 di tale decreto-legge la prima casa e relative pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli sono stati esentati dal pagamento della seconda rata IMU. Determinati fabbricati rurali e terreni agricoli sono stati esclusi dalla predetta agevolazione. Per i comuni delle Regioni a statuto ordinario si e' previsto un contributo compensativo del minor gettito (comma 3). Per i comuni delle Province autonome di Bolzano e di Trento il comma 8 prevede, invece, che la compensazione del minor gettito avvenga attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali. Viene cosi' confermato espressamente il contestato meccanismo di accantonamenti di cui all'art. 13, comma 17, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, in stridente contrasto con il Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, e, in particolare, il sistema di finanziamento delle autonomie, garantito, in particolare, dall'art. 75 dello Statuto e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 dello stesso Statuto, con la conseguenza che anche la disposizione di cui al qui impugnato art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 133/2013 introduce ulteriori modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. Pertanto, la Provincia autonoma di Bolzano, con il presente ricorso solleva la questione di legittimita' costituzionale del sopra citato art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, per i seguenti motivi di Diritto Violazione del Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare articoli 75, 79, 80, 81, 82 e 83; violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; violazione delle norme di attuazione allo Statuto speciale di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; violazione dell'art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. In forza del Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso Statuto. Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con Governo la modificazione del Titolo VI dello Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello Statuto medesimo. La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto art. 104 dello Statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte. Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. E' previsto espressamente che nella provincia trovano applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. In particolare, l'art. 79 dello Statuto definisce in modo completo i termini e le modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la Provincia concordi con il Ministero dell'Economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, e attribuisce alle Province la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla Provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dallo stesso articolo. L'art. 75 attribuisce alle Province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate. Stabilisce, inoltre, l'art. 75-bis dello Statuto che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province. L'art. 80, comma 1, dello Statuto speciale, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) attribuisce alle predette Province autonome la potesta' legislativa primaria in materia di finanza locale; in particolare il comma 3 del medesimo articolo prevede che le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province. Il citato comma 3 conclude disponendo che ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio. L'art. 81, comma 2, dello Statuto speciale prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. L'art. 82 dello Statuto prevede che le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna Provincia e il Ministro dell'Economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. Inoltre, l'art. 83 dello Statuto prevede che la Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario e che la Regione e le Province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale) alle Province autonome e' attribuita la potesta' di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art. 16). In particolare, le stesse disciplinano tassativamente (Corte cost., sentenze n. 182/2010 e n. 142/2012) le ipotesi di riserva all'erario (artt. 9, 10 e 10-bis) e contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' di accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province autonome (artt. 17, 18 e 19). Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie speciali e', quindi, dominato dal principio dell'accordo (Corte cost., sentenze n. 82/2007, n. 353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000). In particolare, per questa Provincia, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133/2010, ha ribadito che i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono regolati secondo procedure paritetiche garantite a norma degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale. L'adita Ecc.ma Corte ha confermato nella recente sentenza n. 40 del 2014 che la disciplina delle modalita' di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali sono in ogni caso suscettibili di accordo, fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia. Ora, come gia' esposto, con l'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l'istituzione dell'imposta municipale. Il comma 11 ha riservato allo Stato una quota di tale imposta. Tale riserva e' stata abolita per le regioni ordinarie, mentre e' stata mantenuta per alcune autonomie speciali, tra cui la Provincia autonoma di Bolzano, la disciplina di cui al comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 201 (cfr. art. 1, comma 380, lettera f), della legge n. 228/2012 impugnato con il ricorso n. 30/2013, tuttora pendente). Tale comma 17, invece, prevede che con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari a tale maggior gettito. La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il predetto art. 13 con il ricorso n. 40/2012, tuttora pendente. Con l'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 di cui qui si discute, e' stato previsto che non e' dovuta la seconda rata dell'IMU per determinati fabbricati e sono previste delle esenzioni. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in questione prevede il rimborso del minor gettito IMU a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, mentre del tutto irragionevolmente per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a cui lo Statuto attribuisce competenza in materia di finanza locale al comma 8 dello stesso articolo, e' previsto che la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla stessa disposizione avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011. Quindi, con tale disposizione viene espressamente confermato il meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote dei tributi erariali spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2012, gia' contestato con il ricorso sub n. 40/2012, e per quanto concerne l'abolizione della prima rata IMU su prima casa e relative pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, gia' contestato con il ricorso sub n. 1/2014, anche se di fatto e' prevista la compensazione del minor gettito attraverso un minor accantonamento. Che sia ben chiaro, quello che qui si contesta e' unicamente la conferma di tale meccanismo, il quale comporta comunque la sottrazione di risorse senza alcuna base statutaria. E' evidente che il meccanismo dell'accantonamento a valere sulle compartecipazioni erariali devolute a questa Provincia, delineato all'impugnato comma 8 dell'art. 1 del decreto legge n. 133 del 2013, e' in contrasto con il sopra descritto sistema statutario che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome (da ultimo modificati sulla base dell'accordo richiesto dall'art. 104 dello Statuto speciale con la legge 23 dicembre 2009, n. 191) e l'assetto statutario delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, sul presupposto dei parametri gia' indicati, oltre a quelli di seguito specificati, anche se comporta «solamente» una riduzione delle quote complessivamente accantonate dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alle Province autonome ai sensi dello Statuto speciale. Il comma 8 e' sicuramente illegittimo nella parte in cui non prevede un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale a favore del bilancio delle Province autonome, pari all'importo dovuto a vantaggio dei relativi comuni a titolo di rimborso della minore entrata derivante dalla riduzione del gettito dell'IMU, in luogo della prevista compensazione tra quanto dovuto dallo Stato a titolo di rimborso della minore entrata IMU dei comuni con quanto dovuto dalle Province autonome a titolo di accantonamento a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti ai sensi dello Statuto speciale alle medesime Province autonome. Il tutto si traduce nel transito illegittimo delle corrispondenti risorse dal bilancio provinciale a quello statale, privando la Provincia autonoma di Bolzano delle risorse necessarie per fra fronte alle necessita' finanziarie dei comuni, nell'ambito della sua competenza in materia di finanza locale (art. 81, co. 2, St.), obbligando la stessa, nel contempo, a versare allo Stato, seppur fittiziamente, proprie risorse in misura corrispondente a quella a priori determinata dall'impugnata disposizione, con evidente lesione dell'autonomia finanziaria provinciale anche sotto questo aspetto. Indubbiamente anche la norma qui impugnata, peraltro contenuta in una legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria, comporta la sostanziale modifica di norme dello Statuto speciale di autonomia, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo Statuto in materia finanziaria, e relative norme di attuazione, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto stesso, con conseguente violazione di detti parametri. Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli articoli 104 e 107 dello Statuto. L'art. 107 dello Statuto e' violato anche perche' la norma impugnata pretende di vincolare unilateralmente il contenuto delle norme di attuazione. La previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone in evidente contrasto con l'art. 107 dello Statuto speciale e altresi' con il principio di leale collaborazione, in quanto determina una modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale. Il meccanismo dell'accantonamento unilaterale contrasta frontalmente con l'art. 75 dello Statuto e con l'intero sistema finanziario della Provincia da esso istituito. Le risorse che lo Statuto prevede come entrate provinciali sono cosi' stabilite perche' esse vengano utilizzate dalla Provincia per lo svolgimento delle sue funzioni costituzionali, e non perche' esse vengano «accantonate». Per tali trasferimenti al bilancio dello Stato di entrate che spettano alla Provincia a termini di Statuto non vi e' alcun fondamento statutario, ma vi e' invece violazione dello Statuto: il quale assegna determinate entrate alla Provincia affinche' essa ne disponga per l'esercizio delle proprie funzioni, e non per versarle al bilancio dello Stato. Per il concorso ai bisogni della finanza pubblica sono previsti appositi meccanismi dall'art. 79 Statuto, mentre il comma 8 dell'art. 1 stravolge ancora una volta unilateralmente l'assetto dei rapporti tra Stato e Provincia in materia finanziaria disegnato dallo Statuto, per cui la previsione dell'accantonamento sulle entrate provinciali e sulle quote di compartecipazione previste dall'art. 75 dello Statuto, contrasta frontalmente con tale norma costituzionale e con il sistema finanziario previsto dallo Statuto, per le ragioni gia'. Le disposizioni dello Statuto, a partire dal fondamentale art. 75, sono rivolte ad assicurare alla Provincia le finanze necessarie all'esercizio delle funzioni: ed e' chiaro che la devoluzione statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi nella provincia non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per di piu' con determinazione unilaterale e meramente potestativa e l'art. 79 disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo le quali le Province assolvono gli «obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (co. 1). Le risorse spettanti alla Provincia non possono essere semplicemente «acquisite» dallo Stato, mentre la Provincia stessa e gli enti locali concorrono al risanamento della finanza pubblica nei modi direttamente previsti dall'art. 79 o comunque in quelli regolati dall'art. 79 (v. co. 3). Si tratta di un regime speciale, che non puo' essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario. L'accantonamento e' in ogni caso illegittimo, perche' viola il citato art. 79 St. Infatti, se pure questa partita sia, per i comuni, effettivamente neutra, essa non lo e' per la Provincia, che vede in tal modo una diretta interferenza nelle proprie competenze in materia di finanza locale, intendendosi con tale termine il finanziamento diretto dei comuni, dovendo scegliere tra assorbire la perdita di gettito dei comuni (violazione art. 79 St.) o rivalersi sugli stessi nell'ambito dell'accordo sulla finanza locale (violazione art. 81 St., nel senso che viene tolta la liberta' di scelta politica di destinazione dei finanziamenti). Inoltre, l'illegittimita' del trasferimento previsto determina anche l'illegittimita' dell'accantonamento disposto nella prospettiva del trasferimento. Non puo' ingannare, in questo come negli altri casi, il rinvio alle norme di attuazione dello Statuto per effetto dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, operato dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, a sua volta richiamato dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2013, con il previsto accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme statali. In primo luogo, l'accantonamento o la conferma dell'accontonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e' gia' autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'art. 75 dello Statuto. In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione, l'art. 79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art. 104 dello Statuto che richiede il consenso della Provincia e non in sede di attuazione. Tale ultimo articolo impone allo Stato da un lato di raggiungere un preventivo accordo con le Province autonome di Trento e di Bolzano in merito alle modifiche da attuare e dall'altro lato di procedere nella forma e con le garanzie di una legge ordinaria dello Stato (c.d. legge rinforzata). Sia qui permesso rammentare che nell'ordinamento statutario non e' previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» che, ai sensi del gia' esaminato art. 104 dello Statuto speciale, sarebbero necessarie per modificare l'attuale lettera dell'art. 79 dello stesso Statuto: la procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale, di modo che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai contributi erariali e' praticamente a tempo indeterminato. In terzo luogo, viene posto un vincolo di contenuto per le norme di attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» e' fittizio e contrasta con l'art. 107 dello Statuto. La riduzione delle risorse e', comunque, operata direttamente e unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo Statuto e con il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria. Infine, la previsione dell'accantonamento di un importo imprecisato su tali quote autonomamente viola l'art. 75, dato che le somme da esso garantite alla Provincia vengono comunque indebitamente ridotte. Ne consegue che il richiamo all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 da parte dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, al quale a sua volta si richiama l'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2013, non rimette l'applicazione delle norme alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, con la conseguenza che non viene garantito che il contributo della Provincia autonoma di Bolzano all'azione di risanamento venga realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regioni a statuto speciale e Province autonome ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle norme degli statuti medesimi e quelle di attuazione degli stessi, ma e' prevista l'automatica efficacia del meccanismo dell'accantonamento. L'incostituzionalita' del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge risiede, quindi, nell'illegittima modificazione dei rapporti finanziari Stato - Provincia autonoma di cui al Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, al di fuori del percorso consensuale tassativamente prescritto, mai inaugurato.