Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e   p.i.
00390090215),  in  persona   del   suo   vice-presidente   e   legale
rappresentante pro tempore, dott. Christian Tommasini,  rappresentata
e difesi tanto congiuntamente quanto  disgiuntamente,  in  virtu'  di
procura speciale  Rep.  n.  23888  del  25  marzo  2014,  rogata  dal
segretario generale della  Giunta  provinciale  dott.  Eros  Magnago,
nonche' in  virtu'  di  deliberazione  della  Giunta  provinciale  di
autorizzazione a stare in giudizio n. 290 del 18  marzo  2014,  dagli
avv.ti   Renate   von   Guggenberg,    (c.f.    VNGRNT57L45A952K    -
Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it),    Stephan    Beikircher     (c.f.
BKRSPH65E10B160H   -   Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it),   Cristina
Bernardi (c.f. BRNCST64M47D548I - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e
Laura        Fadanelli        (c.f.        FDNLRA65H69A952U         -
Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it),  tutti  del  Foro  di  Bolzano,  con
indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CSTMHL38C30H501R) del Foro di Roma, con
indirizzo di posta elettronica  costamicheleavv@tin.it  e  presso  lo
studio di quest'ultimo  in  Roma,  via  Bassano  del  Grappa  n.  24,
elettivamente   domiciliata   (indirizzo   di    posta    elettronica
certificata:    michelecosta@ordineavvocatiroma.org    e    n.    fax
06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    Per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
1, comma 8, del  decreto-legge  30  novembre  2013,  n.  133  recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'IMU,  l'alienazione  di  immobili
pubblici  e  la   Banca   d'Italia»,   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio  2014,  n.  5,  pubblicata  nel
Supplemento Ordinario n. 9/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23 del 29 gennaio 2014. 
    Nel Supplemento Ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata  la  legge
22 dicembre 2011, n. 214,  di  conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante  «Disposizioni  urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici». 
    Con l'art. 13 di tale decreto-legge e' stata anticipata,  in  via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione  dell'imposta
municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale. 
    Il comma 11 dell'articolo in  parola  riservava  allo  Stato  una
quota del gettito. Tale riserva  e'  stata  successivamente  abrogata
dall'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012,  n.
228 (legge di stabilita' 2013), che peraltro ha  mantenuto  fermo  il
comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  per  i  soli
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. In merito a  tale  modifica
la Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  sollevato  la  questione  di
legittimita'   costituzionale,    perche'    lesiva    dell'autonomia
finanziaria provinciale, delle competenze provinciali e dei  principi
di ragionevolezza e della leale collaborazione. Il  relativo  ricorso
pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 30/2013. 
    Il comma 17 interviene sul sistema di finanziamento della finanza
locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui  saldi
di finanza pubblica stimato «per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni  di
euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
2.162 milioni di euro» (comma 17, ultimo periodo). In particolare, e'
prevista la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio  e  del
fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli articoli  2
e  13  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,   e   dei
trasferimenti erariali dovuti ai Comuni  della  Regione  Siciliana  e
della Regione  Sardegna  in  ragione  delle  differenze  del  gettito
stimato ad aliquota di base (comma 17, primo  periodo).  In  caso  di
incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme residue (comma  17,  secondo  periodo).
Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano le funzioni  in
materia di finanza locale, la norma prevede  che  «con  le  procedure
previste dall'art.  27  della  legge  n.  42  del  2009,  le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso art. 27 a valere sulle quote di compartecipazione  ai  tributi
erariali, e' accantonato un importo pari al maggior  gettito  stimato
di cui al precedente periodo» (comma 17, terzo e quarto periodo). 
    In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato la questione di legittimita' costituzionale, perche' lesiva
dell'autonomia finanziaria provinciale, delle competenze  provinciali
e dei principi di ragionevolezza e  della  leale  collaborazione.  Il
relativo ricorso pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 40/2012. 
    Nel Supplemento Ordinario n. 73/L alla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 254 del 29 ottobre 2013  e'  stata  poi  pubblicata  la
legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante  «Disposizioni  urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno  alle
politiche  abitative  e  di  finanza   locale,   nonche'   di   cassa
integrazione guadagni e di trattamento pensionistico». 
    Con l'art. 1 di tale decreto-legge e' stata abolita la prima rata
IMU su prima casa e relative pertinenze, fabbricati rurali e  terreni
agricoli. 
    L'art. 2 prevede che per l'anno 2013 non  e'  dovuta  la  seconda
rata dell'IMU per determinati fabbricati e delle esenzioni. 
    A  fronte  di  tali  disposizioni,  con  l'art.  3  dello  stesso
decreto-legge si e' previsto un  contributo  compensativo  del  minor
gettito in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Regione Sardegna (commi 1 e 2). 
    Per i comuni delle Province autonome  di  Bolzano  e  di  Trento,
invece, il comma 2-bis prevede che la compensazione del minor gettito
avvenga attraverso un minor accantonamento a valere  sulle  quote  di
compartecipazione dei tributi erariali. 
    In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato la questione di legittimita'  costituzionale.  Il  relativo
ricorso pende innanzi alla Corte costituzionale sub n. 1/2014. 
    Nel Supplemento Ordinario n. 9/L alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 23 del 29 gennaio 2014 e' stata pubblicata la legge  29
gennaio  2014,  n.  5,  di  conversione,   con   modificazioni,   del
decreto-legge  30  novembre  2013,  n.  133   (Disposizioni   urgenti
concernenti l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia). 
    Con l'art. 1 di tale  decreto-legge  la  prima  casa  e  relative
pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli sono stati  esentati
dal pagamento della seconda rata IMU. Determinati fabbricati rurali e
terreni agricoli sono stati esclusi dalla predetta agevolazione. 
    Per i comuni delle Regioni a statuto ordinario si e' previsto  un
contributo compensativo del minor gettito (comma  3).  Per  i  comuni
delle Province autonome di Bolzano e di Trento il  comma  8  prevede,
invece, che la compensazione del minor gettito avvenga attraverso  un
minor accantonamento a valere sulle quote  di  compartecipazione  dei
tributi erariali. 
    Viene cosi' confermato espressamente il contestato meccanismo  di
accantonamenti di  cui  all'art.  13,  comma  17,  del  sopra  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, in stridente contrasto con  il  Titolo
VI  dello  Statuto  speciale  di  autonomia  per  il  Trentino   Alto
Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, e, in particolare,  il
sistema di finanziamento delle autonomie, garantito, in  particolare,
dall'art. 75 dello Statuto e del  sistema  pattizio  delle  relazioni
finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e  107
dello stesso Statuto, con la conseguenza che anche la disposizione di
cui al qui impugnato art. 1, comma 8, del decreto-legge  n.  133/2013
introduce ulteriori modificazioni nel  complesso  delle  disposizioni
concordate con il Governo dalla Regione Trentino Alto  Adige/Südtirol
e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nel  2009  al  fine  di
definire il loro concorso agli obiettivi di finanza  pubblica  e  per
realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. 
    Pertanto, la Provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  il  presente
ricorso solleva la questione di legittimita' costituzionale del sopra
citato art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013,  n.  133,
per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione  del  Titolo  VI  dello  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670),  in
particolare articoli 75, 79,  80,  81,  82  e  83;  violazione  degli
articoli 103, 104 e 107  dello  Statuto  speciale;  violazione  delle
norme di attuazione allo Statuto speciale di cui al d.lgs.  16  marzo
1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis,  17,  18  e  19;
violazione dell'art. 2, commi 106 e  108,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191; violazione dei principi di ragionevolezza  e  di  leale
collaborazione. 
    In  forza  del  Titolo  VI  dello   Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670),  la
Provincia autonoma di Bolzano gode di una  particolare  autonomia  in
materia  finanziaria,  sistema  rafforzato  dalla  previsione  di  un
meccanismo peculiare per la modificazione delle  disposizioni  recate
dal medesimo Titolo VI,  che  ammette  l'intervento  del  legislatore
statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa
con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'art.  104
dello stesso Statuto. 
    Con l'Accordo  di  Milano  del  2009,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
concordato con Governo la modificazione del Titolo VI dello  Statuto,
secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello  Statuto
medesimo. 
    La predetta intesa ha, quindi, portato,  ai  sensi  dell'art.  2,
commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato, anche in  attuazione  del  processo  di  riforma  in  senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009,  n.  42  (Delega  al
Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.
119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda  espressamente  che  le
disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi  e
per gli effetti del predetto art. 104 dello Statuto,  per  cui  vanno
rispettati  i  predetti  parametri  statutari  e  le  relative  norme
interposte. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare il concorso della Regione e delle Province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dalla normativa statale. 
    E'   previsto   espressamente   che   nella   provincia   trovano
applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi  di
perequazione e di solidarieta' nonche' quelle  relative  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto  di  stabilita'  interno  previste
dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello  Stato,
per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per  gli
altri enti nel restante territorio nazionale. 
    In  particolare,  l'art.  79  dello  Statuto  definisce  in  modo
completo i  termini  e  le  modalita'  del  concorso  delle  Province
autonome al  conseguimento  degli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta', nonche' all'assolvimento degli  obblighi  di  carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa  statale.  Fermi  restando
gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3  stabilisce
che la Provincia concordi con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle
finanze gli obblighi relativi  al  patto  di  stabilita'  interno,  e
attribuisce alle Province  la  funzione  di  stabilire  gli  obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri  enti  ed
organismi strumentali,  nonche'  agli  altri  enti  ed  organismi  ad
ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via  ordinaria.
In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si  applicano  le
misure adottate per le regioni e per  gli  altri  enti  del  restante
territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le  disposizioni
statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e  di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla
Provincia e sono in ogni caso sostituite  da  quanto  previsto  dallo
stesso articolo. 
    L'art. 75 attribuisce alle Province autonome le quote di  gettito
delle  entrate  tributarie  dello  Stato  indicate  dallo  Statuto  e
percette nei rispettivi territori (imposte di registro  e  di  bollo,
tasse di concessione governativa, imposte sul consumo  dei  tabacchi,
imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli  oli  da  gas
per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione  e
le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i  nove  decimi
di  tutte  le  entrate  tributarie  erariali,  dirette  o  indirette,
comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate. 
    Stabilisce,   inoltre,   l'art.   75-bis   dello   Statuto    che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla  regione
ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti  all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in  attuazione  di  disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal  territorio
della regione e delle rispettive province. 
    L'art. 80, comma 1, dello Statuto speciale, cosi' come sostituito
dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n.  147  (legge
di stabilita' 2014) attribuisce alle predette  Province  autonome  la
potesta' legislativa  primaria  in  materia  di  finanza  locale;  in
particolare  il  comma  3  del  medesimo  articolo  prevede  che   le
compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali  che
le leggi dello Stato attribuiscono  agli  enti  locali  spettano  con
riguardo agli enti locali del rispettivo territorio,  alle  Province.
Il citato comma 3  conclude  disponendo  che  ove  la  legge  statale
disciplini   l'istituzione   di   addizionali   tributarie   comunque
denominate da  parte  degli  enti  locali,  alle  relative  finalita'
provvedono le province individuando criteri, modalita'  e  limiti  di
applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio. 
    L'art. 81, comma 2, dello Statuto speciale prevede  inoltre  che,
allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento  delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le
Province  autonome  corrispondono  ai  comuni  stessi  idonei   mezzi
finanziari da concordare tra il Presidente della  relativa  Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    L'art. 82 dello Statuto prevede che le attivita' di  accertamento
dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla  base  di
indirizzi e  obiettivi  strategici  definiti  attraverso  intese  tra
ciascuna Provincia e il Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze  e
conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. 
    Inoltre, l'art. 83 dello  Statuto  prevede  che  la  Regione,  le
Province ed i  Comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio
finanziario e che la  Regione  e  le  Province  adeguano  la  propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione
dei bilanci pubblici. 
    E nella normativa di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e
provinciale) alle Province autonome  e'  attribuita  la  potesta'  di
emanare  norme   in   materia   di   bilanci,   di   rendiconti,   di
amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e  degli
enti  da  esse  dipendenti  (art.  16).  In  particolare,  le  stesse
disciplinano tassativamente (Corte cost., sentenze n. 182/2010  e  n.
142/2012) le ipotesi di riserva all'erario (artt. 9, 10 e  10-bis)  e
contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita'  di
accertamento delle imposte erariali  (art.  13)  e  l'attribuzione  e
l'esercizio delle funzioni in materia  di  finanza  locale  da  parte
delle Province autonome (artt. 17, 18 e 19). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie  speciali
e',  quindi,  dominato  dal  principio  dell'accordo  (Corte   cost.,
sentenze n.  82/2007,  n.  353/2004,  n.  39/1984,  n.  98/2000).  In
particolare, per questa  Provincia,  codesta  Ecc.ma  Corte,  con  la
sentenza n. 133/2010, ha ribadito che i rapporti  finanziari  tra  lo
Stato  e  la  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  sono  regolati  secondo  procedure
paritetiche garantite a norma degli articoli 103,  104  e  107  dello
Statuto speciale. 
    L'adita Ecc.ma Corte ha confermato nella recente sentenza  n.  40
del 2014 che la  disciplina  delle  modalita'  di  conformazione  dei
rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali sono in ogni  caso
suscettibili di accordo,  fermo  restando  il  doveroso  concorso  di
queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia. 
    Ora, come gia' esposto, con l'art. 13 del  decreto-legge  n.  201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
e' stata anticipata  in  via  sperimentale,  a  decorrere  dal  2012,
l'istituzione dell'imposta municipale. 
    Il comma 11 ha riservato allo Stato una quota  di  tale  imposta.
Tale riserva e' stata abolita per le  regioni  ordinarie,  mentre  e'
stata mantenuta per alcune autonomie speciali, tra cui  la  Provincia
autonoma di Bolzano, la disciplina di cui al comma  17  dell'art.  13
del decreto-legge n. 201 del 201 (cfr. art. 1, comma 380, lettera f),
della legge n. 228/2012 impugnato con il ricorso n. 30/2013,  tuttora
pendente). 
    Tale comma 17, invece, prevede  che  con  le  procedure  previste
dall'art.  27  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,   le   Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale
del maggior gettito ad aliquota di  base  attribuito  ai  comuni  dei
comuni ricadenti nel proprio territorio  e  che  fino  all'emanazione
delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere  sulle
quote di compartecipazione ai tributi  erariali,  e'  accantonato  un
importo pari a tale maggior gettito. 
    La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il predetto art. 13
con il ricorso n. 40/2012, tuttora pendente. 
    Con l'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 di cui qui  si
discute, e' stato previsto che non e' dovuta la seconda rata dell'IMU
per determinati fabbricati e sono previste delle esenzioni. 
    Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in questione prevede
il rimborso del minor gettito IMU a favore dei comuni delle Regioni a
statuto ordinario e delle Regioni  Sicilia  e  Sardegna,  mentre  del
tutto irragionevolmente per i comuni delle Regioni a statuto speciale
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano  a  cui  lo  Statuto  attribuisce  competenza  in
materia di finanza locale  al  comma  8  dello  stesso  articolo,  e'
previsto  che  la  compensazione  del  minor   gettito   dell'imposta
municipale  propria  derivante  dalla  stessa  disposizione   avviene
attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro
86.108.824,15, a valere sulle quote di compartecipazione  ai  tributi
erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge  n.  201
del 2011. 
    Quindi, con tale disposizione viene espressamente  confermato  il
meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote
dei tributi erariali spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano  di
cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201  del  2012,  gia'
contestato con il ricorso sub  n.  40/2012,  e  per  quanto  concerne
l'abolizione  della  prima  rata  IMU  su  prima  casa   e   relative
pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli di  cui  all'art.  3
del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  gia'  contestato  con  il
ricorso sub n. 1/2014, anche se di fatto e' prevista la compensazione
del minor gettito attraverso un minor accantonamento. 
    Che sia ben chiaro, quello che qui si contesta e'  unicamente  la
conferma  di  tale  meccanismo,  il  quale   comporta   comunque   la
sottrazione di risorse senza alcuna base statutaria. 
    E' evidente che il meccanismo dell'accantonamento a valere  sulle
compartecipazioni erariali devolute  a  questa  Provincia,  delineato
all'impugnato comma 8 dell'art. 1 del decreto legge n. 133 del  2013,
e' in contrasto con il sopra descritto sistema statutario che  regola
i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome (da  ultimo
modificati sulla base  dell'accordo  richiesto  dall'art.  104  dello
Statuto speciale con la legge 23 dicembre 2009, n. 191)  e  l'assetto
statutario delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano,  sul
presupposto dei parametri gia' indicati, oltre a  quelli  di  seguito
specificati, anche se comporta «solamente» una riduzione delle  quote
complessivamente accantonate dallo Stato  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione  ai  tributi  erariali  spettanti   alle   Province
autonome ai sensi dello Statuto speciale. 
    Il comma 8 e' sicuramente illegittimo  nella  parte  in  cui  non
prevede un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale  a
favore del bilancio delle Province autonome, pari all'importo  dovuto
a vantaggio dei relativi comuni a titolo  di  rimborso  della  minore
entrata derivante dalla riduzione  del  gettito  dell'IMU,  in  luogo
della prevista compensazione tra quanto dovuto dallo Stato  a  titolo
di rimborso della minore entrata IMU dei  comuni  con  quanto  dovuto
dalle Province autonome a titolo di  accantonamento  a  valere  sulle
compartecipazioni  ai  tributi  erariali  spettanti  ai  sensi  dello
Statuto speciale alle medesime Province autonome. 
    Il tutto si traduce nel transito illegittimo delle corrispondenti
risorse dal  bilancio  provinciale  a  quello  statale,  privando  la
Provincia autonoma di Bolzano delle risorse necessarie per fra fronte
alle  necessita'  finanziarie  dei  comuni,  nell'ambito  della   sua
competenza in materia di  finanza  locale  (art.  81,  co.  2,  St.),
obbligando la stessa, nel contempo,  a  versare  allo  Stato,  seppur
fittiziamente, proprie risorse in misura corrispondente  a  quella  a
priori determinata dall'impugnata disposizione, con evidente  lesione
dell'autonomia finanziaria provinciale anche sotto questo aspetto. 
    Indubbiamente anche la norma qui impugnata, peraltro contenuta in
una legge ordinaria e, quindi, in una  fonte  legislativa  ordinaria,
comporta la sostanziale modifica di norme dello Statuto  speciale  di
autonomia,  di  norme  di  attuazione  statutaria,  ovvero  di  norme
autorizzate dallo Statuto in materia finanziaria, e relative norme di
attuazione, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte
dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto stesso, con  conseguente
violazione di detti parametri. 
    Proprio  in  quanto  tali  disposizioni  sono   fonte   normativa
ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare
fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate  ai  sensi  degli
articoli 104 e 107 dello Statuto. 
    L'art. 107 dello  Statuto  e'  violato  anche  perche'  la  norma
impugnata pretende di vincolare unilateralmente  il  contenuto  delle
norme di attuazione. 
    La  previsione  di  una  disciplina  statale   immediatamente   e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone in  evidente
contrasto con l'art. 107 dello Statuto speciale  e  altresi'  con  il
principio  di  leale  collaborazione,   in   quanto   determina   una
modificazione  unilaterale  da  parte  dello  Stato  dell'ordinamento
provinciale. 
    Il   meccanismo   dell'accantonamento    unilaterale    contrasta
frontalmente con l'art. 75  dello  Statuto  e  con  l'intero  sistema
finanziario della Provincia da esso istituito. 
    Le risorse che lo Statuto prevede come entrate  provinciali  sono
cosi' stabilite perche' esse vengano utilizzate dalla  Provincia  per
lo svolgimento delle sue funzioni costituzionali, e non perche'  esse
vengano «accantonate». Per tali trasferimenti al bilancio dello Stato
di entrate che spettano alla Provincia a termini di Statuto non vi e'
alcun  fondamento  statutario,  ma  vi  e'  invece  violazione  dello
Statuto:  il  quale  assegna  determinate  entrate   alla   Provincia
affinche' essa ne disponga per l'esercizio delle proprie funzioni,  e
non per versarle al bilancio dello Stato. 
    Per il concorso ai bisogni della finanza pubblica  sono  previsti
appositi meccanismi dall'art. 79 Statuto, mentre il comma 8 dell'art.
1 stravolge ancora una volta unilateralmente l'assetto  dei  rapporti
tra Stato e Provincia in materia finanziaria disegnato dallo Statuto,
per cui la previsione dell'accantonamento sulle entrate provinciali e
sulle quote di compartecipazione previste dall'art. 75 dello Statuto,
contrasta frontalmente con tale norma costituzionale e con il sistema
finanziario previsto dallo Statuto, per le ragioni gia'. 
    Le disposizioni dello Statuto, a partire  dal  fondamentale  art.
75, sono rivolte ad assicurare alla Provincia le  finanze  necessarie
all'esercizio  delle  funzioni:  ed  e'  chiaro  che  la  devoluzione
statutaria di  importanti  percentuali  dei  tributi  riscossi  nella
provincia non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla legge
ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali  risorse,  per  di
piu' con determinazione unilaterale e meramente potestativa e  l'art.
79 disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole
secondo le quali le Province assolvono  gli  «obblighi  di  carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (co. 1). 
    Le  risorse  spettanti  alla   Provincia   non   possono   essere
semplicemente «acquisite» dallo Stato, mentre la Provincia  stessa  e
gli enti locali concorrono al risanamento della finanza pubblica  nei
modi direttamente previsti dall'art. 79 o comunque in quelli regolati
dall'art. 79 (v. co. 3). Si tratta di un  regime  speciale,  che  non
puo' essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario. 
    L'accantonamento e' in ogni caso illegittimo,  perche'  viola  il
citato art. 79 St. 
    Infatti, se pure questa partita sia, per i comuni, effettivamente
neutra, essa non lo e' per la Provincia, che vede  in  tal  modo  una
diretta interferenza nelle proprie competenze in materia  di  finanza
locale, intendendosi con tale termine il  finanziamento  diretto  dei
comuni, dovendo scegliere tra assorbire la  perdita  di  gettito  dei
comuni (violazione art. 79 St.) o rivalersi sugli stessi  nell'ambito
dell'accordo sulla finanza locale (violazione art. 81 St., nel  senso
che viene tolta la liberta' di scelta politica  di  destinazione  dei
finanziamenti). 
    Inoltre, l'illegittimita' del  trasferimento  previsto  determina
anche l'illegittimita' dell'accantonamento disposto nella prospettiva
del trasferimento. 
    Non puo' ingannare, in questo come negli altri  casi,  il  rinvio
alle norme di attuazione dello Statuto per effetto dell'art. 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42,  operato  dall'art.  13,  comma  17,  del
decreto-legge n. 201 del 2011, a sua volta  richiamato  dall'art.  1,
comma  8,  del  decreto-legge  n.  133  del  2013,  con  il  previsto
accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi  erariali
ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme statali. 
    In    primo    luogo,    l'accantonamento    o    la     conferma
dell'accontonamento previsto in attesa delle norme di  attuazione  e'
gia'  autonomamente  lesivo,  traducendosi  in   diretta   violazione
dell'art. 75 dello Statuto. 
    In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione,  l'art.
79 e' modificabile solo con la procedura di cui  all'art.  104  dello
Statuto che richiede il consenso della Provincia e  non  in  sede  di
attuazione. Tale ultimo articolo impone allo  Stato  da  un  lato  di
raggiungere un preventivo accordo con le Province autonome di  Trento
e di Bolzano in merito alle modifiche da attuare e dall'altro lato di
procedere nella forma e con le garanzie di una legge ordinaria  dello
Stato (c.d. legge rinforzata). 
    Sia qui permesso rammentare che nell'ordinamento  statutario  non
e' previsto alcun termine per l'emanazione delle  «leggi  rinforzate»
che, ai sensi del gia' esaminato art.  104  dello  Statuto  speciale,
sarebbero necessarie per modificare l'attuale  lettera  dell'art.  79
dello  stesso  Statuto:  la  procedura  paritetica   presuppone   una
necessaria preventiva intesa, che per  sua  natura  non  puo'  essere
condizionata e subordinata ad  alcun  termine,  specie  se  stabilito
unilateralmente  in  una  norma  ordinaria  statale,  di   modo   che
l'accantonamento  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione   ai
contributi erariali e' praticamente a tempo indeterminato. 
    In terzo luogo, viene posto un vincolo di contenuto per le  norme
di attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» e'  fittizio
e contrasta con l'art. 107 dello Statuto. 
    La riduzione delle risorse e', comunque, operata  direttamente  e
unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo  Statuto
e con il principio consensuale che domina  i  rapporti  tra  Stato  e
Regioni speciali in materia finanziaria. 
    Infine,  la  previsione   dell'accantonamento   di   un   importo
imprecisato su tali quote autonomamente viola l'art. 75, dato che  le
somme da esso garantite alla Provincia vengono comunque indebitamente
ridotte. 
    Ne consegue che il richiamo all'art. 27 della  legge  n.  42  del
2009 da parte dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge  n.  201  del
2011, al quale a sua  volta  si  richiama  l'art.  1,  comma  8,  del
decreto-legge n. 133 del 2013, non rimette l'applicazione delle norme
alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme
di attuazione, con la conseguenza che  non  viene  garantito  che  il
contributo  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano   all'azione   di
risanamento venga realizzato rispettando i rapporti e i  vincoli  che
gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e  Regioni  a
statuto speciale  e  Province  autonome  ed  i  particolari  percorsi
procedurali ivi previsti  per  la  modificazione  delle  norme  degli
statuti medesimi e quelle di attuazione degli stessi, ma e'  prevista
l'automatica efficacia del meccanismo dell'accantonamento. 
    L'incostituzionalita'   del   comma   8    dell'articolo 1    del
decreto-legge risiede,  quindi,  nell'illegittima  modificazione  dei
rapporti finanziari Stato - Provincia autonoma di cui  al  Titolo  VI
dello Statuto  speciale  di  autonomia,  al  di  fuori  del  percorso
consensuale tassativamente prescritto, mai inaugurato.