TRIBUNALE DI BRESCIA 
                           Sezione Lavoro 
 
    Il Giudice dott.ssa  Maria  Vittoria  Azzollini,  a  scioglimento
della riserva di cui all'udienza del 14-2-2014,  letti  gli  atti  di
causa, pronuncia la seguente ordinanza, premesso  in  fatto  che:  Lo
Studio Infermieristico  Associato  A.  Parravicini  ed  associati  ha
presentato opposizione avverso l'iscrizione a ruolo  del  credito  di
€ 29.013,75 a titolo di premi INAIL omessi per gli anni dal  2005  al
2010, negandone la debenza  per  l'inapplicabilita'  della  copertura
assicurativa obbligatoria alle associazioni  o  studi  professionali,
non ricompresi nelle previsioni di cui agli articoli 1 e 4 d.P.R.  n.
1124/1965, evidenziando che tutti gli  infermieri  appartenenti  allo
Studio erano iscritti all'albo  professionale  e  all'ENPAPI  nonche'
assicurati privatamente con un'apposita polizza RC per gli  infortuni
professionali, e chiedendo l'annullamento della cartella; l'INAIL  si
e' costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo  che
le associazioni o studi professionali costituiti ai  sensi  della  L.
1815/1939 (equiparati alle  societa'  semplici  ai  fini  reddituali)
potevano essere ricompresi nell'ampia  nozione  di  societa'  di  cui
all'art.  4,  comma  1,  n.  7)  d.P.R.  n.  1124/1965,   alla   luce
dell'evoluzione   normativa    e    giurisprudenziale    intervenuta,
sussistendo in concreto  sia  l'attivita'  manuale  (infermieristica)
soggetta a rischio, sia il rapporto di dipendenza  funzionale  fra  i
singoli professionisti e lo Studio. 
 
                               Osserva 
 
    Dal punto di vista oggettivo non e' in discussione lo svolgimento
da parte  degli  infermieri  professionali  di  un'attivita'  manuale
soggetta a rischio (rientrante nella  voce  0311  della  tariffa  dei
premi di cui al DM 12-12-2000 fra le lavorazioni  svolte  nell'ambito
di strutture sanitarie). 
    L'art. 4, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1965  prevede  che  siano
ricompresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali: «... i soci delle  cooperative  e
di ogni altro tipo di societa' anche di fatto,  comunque  denominata,
costituita od esercitata, i quali prestino attivita' manuale,  oppure
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)». 
    Civilisticamente  non  e'   possibile   ricomprendere   in   tale
previsione anche gli studi professionali associati che, per quanto si
pongano come autonomi centri di imputazione di rapporti  giuridici  e
siano dotati di capacita' di stare in giudizio (v. Cass.  17683/2010;
15694/2011)  non  sono  tuttavia  soggetti  di  diritto  e   non   si
distinguono dai singoli professionisti che li  compongono  (v.  Cass.
23060/2012). 
    Tuttavia paiono meritevoli di attenta considerazione,  in  quanto
involgenti  questioni  anche  di  rango  costituzionale,  le  ragioni
dell'INAIL, che ha segnalato il carattere anacronistico  e  l'eccesso
di formalismo  di  un'impostazione  prettamente  civilistica  in  una
materia che dal 1965 in poi si e' evoluta nel senso di assicurare una
pari  tutela  a  parita'  di  rischio   infortunistico   a   soggetti
originariamente  esclusi,  sia  ad  opera  della   giurisprudenza   -
costituzionale (v. C. Cost. 476/1987 per i  partecipanti  all'impresa
familiare, 160/1990 per gli agenti venatori  della  regione  Sicilia,
332/1992  per  gli  associati  in  partecipazione,  171/2002  per   i
lavoratori in aspettativa sindacale)  e  di  legittimita'  (v.  Cass.
12095/2006 per i coniugi con gestione comune  dell'azienda  coniugale
ex art. 177 lettera d) cod. civ.), che ad opera del  legislatore  (v.
decreto legislativo n. 38/2000 per i lavoratori parasubordinati e gli
sportivi professionisti), a prescindere dalla  natura  giuridica  del
rapporto in base al quale e' prestata l'attivita' lavorativa. 
    Cio' contrasta con l'art. 38, comma 2,  Cost,  che  garantisce  a
tutti i lavoratori il diritto  «che  siano  preveduti  ed  assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di  vita  in  caso  di  infortunio,
malattia,  invalidita'  e  vecchiaia,  disoccupazione  involontaria»,
senza distinguere fra lavoratori subordinati e non, ma garantendo una
tutela indifferente al  titolo  o  al  regime  giuridico  del  lavoro
protetto,  considerato  solo  in  quanto   lavoro   manuale   (o   di
sovrintendenza immediata al lavoro manuale)  prestato  con  obiettiva
esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni indicate nell'art.
1 D.P.R. n. 1124/1965. 
    Cio' contrasta inoltre con l'art. 3, comma  1,  Cost.  cioe'  col
principio di uguaglianza in quanto non solo non  viene  offerta  pari
tutela  a  situazioni  che  non  differiscono   sostanzialmente,   in
relazione  al  diritto  alla  tutela  assicurativa  (da   una   parte
infermieri  iscritti  all'associazione  professionale  e   dall'altra
infermieri facenti parte di una cooperativa, o anche, dopo il decreto
Bersani, di una vera e propria societa'),  ma  si  rischia  anche  di
consentire la creazione di spazi di possibile elusione  a  danno  dei
soggetti piu' deboli. 
    Il contrasto fra la lettera della norma e tali  valori  di  rango
costituzionale non puo' tuttavia  essere  risolto  in  via  meramente
interpretativa,  ma  e'  necessario   un   intervento   della   Corte
Costituzionale, come e' gia' avvenuto per i precedenti citati. 
    Infatti  non   appare   manifestamente   infondato   il   dubbio,
prospettato dall'INAIL nelle  note  conclusive  autorizzate  e  fatto
proprio  da  questo  giudice,   sulla   legittimita'   costituzionale
dell'art. 4 comma 1, n. 7) d.P.R.  n.  1124/1965,  per  la  possibile
violazione  degli  articoli  3,  comma  1  e  38,  comma   2,   della
Costituzione, nella parte  in  cui  non  comprende  fra  i'  soggetti
assicurati anche gli associati in studi professionali ove vi sia  fra
gli stessi il rapporto di dipendenza funzionale che la giurisprudenza
ha enucleato come elemento qualificante, al fine della tutela  contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per prescindere
dall'elemento della subordinazione (v.  Cass.  2533/1981,  1077/1987,
291/1988, 3447/1988). 
    Nel caso di specie tale elemento deve ritenersi sussistente sulla
base delle previsioni statutarie che, stabilendo fra l'altro che  gli
associati «devono conferire nello  Studio  Associato  tutta  la  loro
attivita' professionale e tutti gli incarichi e i mandati che abbiano
ricevuto  dalla  clientela  in  ordine   a   prestazioni   rientranti
nell'oggetto sociale», obbligandosi a non svolgere ne' in proprio ne'
in forma associata, attivita' concorrenziali con quelle dello Studio,
e a rendere nota «nello svolgimento degli incarichi professionali ...
la loro appartenenza  allo  Studio  Associato»,  creano  uno  stretto
vincolo fra lo Studio e gli  associati,  anche  dal  punto  di  vista
economico, in quanto  questi  ultimi  percepiscono  compensi  mensili
fissi a titolo di anticipo sugli utili, concordati in base al  lavoro
svolto, salvo conguaglio finale  e  partecipazione  percentuale  agli
utili e alle perdite (v. anche dich. rese dalla legale rappresentante
in sede ispettiva, di cui a doc. 8 all. fasc. INAIL). 
    Diverso e' il caso degli infermieri  che  intrattengono  rapporti
con lo Studio solo tramite  propria  partita  IVA,  per  cui  infatti
l'INAIL non ha chiesto alcunche'. 
    La questione oltre che non manifestamente infondata appare  anche
rilevante in quanto unicamente dalla relativa  decisione  dipende  la
fondatezza o meno della pretesa dell'INAIL  e  quindi  l'esito  della
causa.