IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA 
              ex Sezione Distaccata di Torre del Greco 
 
    Ricorso   ex   art.   37   legge   11   marzo    1953    n.    87
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. 
    Il Giudice monocratico, dott.ssa Maria Laura Ciollaro, letti  gli
atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di: 
      Formisano Aniello, nato a Torre del Greco  (NA)  il  10.6.1954,
ivi  residente  alla  via  Martiri  d'Africa  n.  79,   elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ferdinando Trasacco; 
      difeso di fiducia dall'avv. Ferdinando  Trasacco  del  foro  di
Santa Maria Capua Vetere. 
    Imputato del delitto p.  e  p.  dall'art.  595,  comma  3,  c.p.,
perche', quale ospite della trasmissione  televisiva  «Uno  Mattina»,
andata in onda su Rai 1 in data 31.07.2012, offendeva  l'onore  e  il
decoro di Borriello Ciro, allorquando riferendosi al  suo  precedente
mandato di Sindaco del Comune di Torre del Greco,  lo  definiva  «...
delinquente di centro destra, perche'  tale  era  ...»,  andando  ben
oltre i limiti della critica politica esercitabile nell'ambito  della
dialettica tra  partiti  contrapposti  In  Roma-Torre  del  Greco  il
31.07.2013. 
    Parte Civile: Borriello Ciro, nato a Torre del Greco il 5.2.1957 
    Premesso che: 
        in data 21 ottobre  2013  e'  pervenuta  la  decisione  della
Camera dei Deputati  che,  nella  seduta  del  16  ottobre  2013,  ha
dichiarato l'insindacabilita' delle opinioni  espresse  da  Formisano
Aniello durante la trasmissione «Uno Mattina» in data 31 luglio  2012
ritenendo   che   le   stesse   costituissero    opinioni    espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari  ai  sensi  dell'art.  68,
comma 1, della Costituzione; 
        che, alla luce di detta pronuncia, all'udienza del 29 ottobre
2013 la Difesa dell'imputato chiedeva emettersi sentenza ex art.  129
c.p.p., il P.M. si rimetteva alla decisione del  Giudice,  mentre  la
Parte Civile chiedeva sollevarsi conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato affermando che la Camera dei Deputati,  con  la  delibera
del 16 ottobre 2013, avesse ecceduto dai propri poteri  invadendo  la
sfera di competenza dell'Autorita'  Giudiziaria  non  potendosi,  nel
caso di specie, riconoscere a Formisano Aniello la speciale causa  di
non punibilita' prevista dall'art. 68, comma 1, Cost.; 
        a  scioglimento  della  riserva   assunta   all'udienza   del
29.10.2013. 
 
                               Osserva 
 
    La richiesta formulata dalla costituita Parte Civile e' fondata e
va accolta. 
    Al riguardo si rileva che, per potersi invocare  l'applicabilita'
dell'art. 68 della Costituzione, deve  essere  individuato  un  nesso
funzionale tra le dichiarazioni o affermazioni rese da un membro  del
Parlamento al di fuori della sede parlamentare  e  l'esercizio  delle
funzioni parlamentari stesse. 
    In proposito la Corte costituzionale ha  costantemente  affermato
che le opinioni espresse da un  parlamentare  fuori  dell'ambito  dei
lavori parlamentari, possono ritenersi collegate dal necessario nesso
funzionale  alle  attivita'  parlamentari  vere  e  proprie  solo  se
sussista  una  corrispondenza  «sostanziale»  e   «cronologica»   tra
l'attivita' tipica e quella atipica. Pertanto solo se le esternazione
extra moenia sono effettivamente e sostanzialmente corrispondenti  ai
contenuti  di  attivita'  tipicamente  parlamentari  e  se  esse   si
concretizzano  nella  divulgazione  o  comunicazione  di  atti   gia'
compiuti nell'ambito  della  stretta  funzione  parlamentare,  potra'
essere ravvisato il nesso funzionale e  la  conseguente  applicazione
dell'art. 68 Cost. (cfr. C. Cost. n. 65/2007). 
    Conseguentemente, secondo il costante  insegnamento  della  Corte
costituzionale, il mero «contesto politico» non connota di per se' le
dichiarazioni  esterne  del  parlamentare  come   espressione   della
funzione politica dallo stesso svolta, ne'  si  ritiene  sufficiente,
per l'applicazione della speciale causa di non punibilita' soggettiva
prevista dall'art. 68 Cost., una generica identita'  di  argomento  o
l'inerenza a temi generali dibattuti in Parlamento, essendo viceversa
sempre necessario un legame specifico tra l'atto  parlamentare  e  la
manifestazione di pensiero  avvenuta  esternamente  che  consenta  di
identificare nella dichiarazione stessa  l'espressione  di  attivita'
parlamentare. 
    La Corte  costituzionale  ha  infatti  piu'  volte  ripetuto  che
l'applicazione dell'art. 68 Cost. non puo' invocarsi sulla base di un
mero collegamento tra lo status di parlamentare  considerato  in  se'
perche', se cosi' fosse, la garanzia costituzionale si trasformerebbe
in un privilegio contrario al principio di uguaglianza che esporrebbe
qualunque cittadino alla  possibilita'  di  essere  diffamato  da  un
parlamentare senza potere tutelare i propri diritti ex art. 24  Cost.
(in questo senso si e' espressa anche la Corte  Europea  dei  diritti
dell'uomo di Strasburgo, sez. IV, sentenza del 6.12.2005,  caso  Ielo
c. Italia, ricorso n. 23053/02). 
    Alla luce dei principi espressi  dalla  Corte  costituzionale  e'
evidente che le dichiarazioni espresse dal Formisano nel corso  della
puntata di  «Uno  Mattina»  trasmessa  il  31  luglio  2012  su  rete
nazionale (Rai 1) non attengono alla  sua  funzione  di  deputato  in
quanto  non  sussiste  alcun  nesso  funzionale  tra  l'attivita'  di
parlamentare   esercitata   in   concreto   dall'imputato   e    tale
manifestazione di pensiero. 
    In proposito si rileva che ne'  nelle  dichiarazioni  rese  dallo
stesso Formisano Aniello nella seduta del 9  luglio  2013  ne'  nelle
argomentazioni svolte dalla Camera dei Deputati  a  fondamento  della
decisione del 16 ottobre 2013 sono stati compiutamente indicati  atti
svolti nella funzione di  parlamentare  da  parte  dell'imputato  che
potessero essere ricollegati funzionalmente alle frasi  dal  medesimo
pronunciate nel corso della trasmissione televisiva. 
    Ed invero, a prescindere dal fatto che secondo l'on. Formisano il
vero destinatario  della  frase  ritenuta  diffamatoria  non  sarebbe
l'odierno  querelante  Ciro  Borriello   bensi'   l'ex   deputato   e
sottosegretario  all'Economia  e  alle  Finanza  Nicola  Cosentino  -
questione questa evidentemente rimessa  al  merito  del  processo  -,
l'unico  concreto  riferimento  presente  in  atti   e'   quello   ad
un'interrogazione parlamentare a risposta immediata  del  5  novembre
2008 vertente sul contrasto alla diffusione e  al  radicamento  della
camorra in cui  tuttavia  il  deputato  si  esprimeva  nei  seguenti,
generici termini: «e' fondamentale che le Istituzioni sappiano dare a
tutti i livelli il loro esempio, evitando  zone  grigie,  equivoci  e
situazioni comunque poco chiare; e' fondamentale che chi e'  chiamato
a rappresentarle non sia oggetto di alcun sospetto»;  e  ancora,  con
specifico  riferimento  all'allora  sottosegretario  Cosentino:  «ora
intendo far riferimento agli uomini delle istituzioni  e  degli  enti
locali. Ho qui con me «il Mattino» di Napoli, un giornale  importante
da noi. Stamattina titola cosi' «Casalesi alla sbarra, lo Stato parte
civile». Quale Stato signor Ministro? Quello che  lei  ha  illustrato
questa mattina in aula o lo Stato che  leggiamo  negli  interrogatori
dei pentiti di camorra, che rappresentano un uomo del suo Governo? Si
guardi intorno Ministro». 
    Nella  relazione  di  maggioranza  viene  condivisa  l'apodittica
argomentazione sostenuta dallo stesso Formisano nel corso del proprio
intervento alla seduta del 9 luglio 2013, ove l'imputato forniva  una
personalissima «chiave di lettura» della vicenda, da ravvisare  nella
totale assimilazione - sul piano politico - tra Nicola Cosentino (che
si autodefiniva «padrino politico» dell'odierna parte civile) e  Ciro
Borriello che, a  sua  volta,  si  appellava  come  «figlioccio»  del
Cosentino  stesso;  in  quest'ottica  le  dichiarazioni  oggetto   di
imputazione dovevano essere collocate nel quadro di una  sua  critica
complessiva al «sistema potere» che arrivava a coinvolgere anche  gli
enti locali della Campania e  che  aveva  il  suo  rappresentante  di
vertice nel  Cosentino,  esponente  di  spicco  del  centrodestra  in
Campania e,  in  definitiva,  di  una  strettissima  connessione  tra
l'amministrazione Borriello ed il «sistema Cosentino». 
    Tale impostazione non  appare  sostenibile  ponendosi  in  aperto
contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale  in  ordine
alla necessaria sussistenza  di  un  nesso  funzionale  tra  opinione
espressa e attivita' non genericamente politica bensi'  parlamentare;
in  primo  luogo  infatti  il  collegamento  che  si  e'  tentato  di
evidenziare manca del tutto di  attualita'  in  quanto  l'unico  atto
propriamente parlamentare che si e' individuato  risale  al  2008,  e
dunque a ben quattro anni prima  dei  fatti  (del  luglio  2012).  In
secondo luogo nell'interrogazione del 2008 il Formisano non solo  non
menzionava assolutamente il Borriello o il Comune di Torre del  Greco
ma - al  di  la'  del  genericissimo  riferimento  ad  "uomini  delle
Istituzioni e degli enti locali» - a ben  vedere  incentrava  il  suo
intervento  esclusivamente  sulla  figura  del  Cosentino;   pertanto
ritenere che le sue dichiarazioni del 31  luglio  2012  costituiscano
opinioni   espresse   nell'esercizio   di    funzioni    parlamentari
equivarrebbe ad estendere in  maniera  del  tutto  indiscriminata  le
guarentigie  costituzionali  a   qualsiasi   intervento   di   natura
prettamente politica svolto nei confronti di appartenenti al medesimo
partito ed operanti nel medesimo contesto territoriale di provenienza
del Cosentino. 
    Tali  esternazioni,  in   definitiva,   sarebbero   collegate   a
quell'unico  e  risalente  intervento  parlamentare   da   una   mera
«identita' (rectius analogia) di argomento e di  contesto  politico»,
collegamento che la Corte costituzionale  ha  ripetutamente  ritenuto
insufficiente  ad  integrare  il  nesso  funzionale   richiesto   per
l'operativita' della causa di non  punibilita'  (sentenze  98/2011  e
39/2012). 
    Per  le  ragioni  espresse  ritiene   questo   Giudice   che   le
dichiarazioni rese da Formisano Aniello nel corso della  trasmissione
«Uno Mattina» andata in onda  il  31  luglio  2012  siano  del  tutto
svincolate dall'attivita' funzionale dello stesso e che  pertanto  la
decisione della Camera dei Deputati  del  16  ottobre  2013,  che  ha
ritenuto le stesse coperte da insindacabilita' ex art. 68  Cost.  sia
venuta a ledere le prerogative  dell'ordine  giurisdizionale.  Viene,
pertanto, sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello  Stato
sussistendone i presupposti sia soggettivi  (il  Tribunale  di  Torre
Annunziata - ex sezione distaccata di Torre del Greco e' competente a
decidere sulla contestazione elevata a Formisano Aniello nel presente
procedimento) che oggettivi (la menzionata deliberazione della Camera
dei Deputati  deve  ritenersi  lesiva  della  sfera  di  attribuzioni
giurisdizionali, costituzionalmente garantita,  propria  del  Giudice
ordinario).