IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA ex Sezione Distaccata di Torre del Greco Ricorso ex art. 37 legge 11 marzo 1953 n. 87 Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Il Giudice monocratico, dott.ssa Maria Laura Ciollaro, letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di: Formisano Aniello, nato a Torre del Greco (NA) il 10.6.1954, ivi residente alla via Martiri d'Africa n. 79, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ferdinando Trasacco; difeso di fiducia dall'avv. Ferdinando Trasacco del foro di Santa Maria Capua Vetere. Imputato del delitto p. e p. dall'art. 595, comma 3, c.p., perche', quale ospite della trasmissione televisiva «Uno Mattina», andata in onda su Rai 1 in data 31.07.2012, offendeva l'onore e il decoro di Borriello Ciro, allorquando riferendosi al suo precedente mandato di Sindaco del Comune di Torre del Greco, lo definiva «... delinquente di centro destra, perche' tale era ...», andando ben oltre i limiti della critica politica esercitabile nell'ambito della dialettica tra partiti contrapposti In Roma-Torre del Greco il 31.07.2013. Parte Civile: Borriello Ciro, nato a Torre del Greco il 5.2.1957 Premesso che: in data 21 ottobre 2013 e' pervenuta la decisione della Camera dei Deputati che, nella seduta del 16 ottobre 2013, ha dichiarato l'insindacabilita' delle opinioni espresse da Formisano Aniello durante la trasmissione «Uno Mattina» in data 31 luglio 2012 ritenendo che le stesse costituissero opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, comma 1, della Costituzione; che, alla luce di detta pronuncia, all'udienza del 29 ottobre 2013 la Difesa dell'imputato chiedeva emettersi sentenza ex art. 129 c.p.p., il P.M. si rimetteva alla decisione del Giudice, mentre la Parte Civile chiedeva sollevarsi conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato affermando che la Camera dei Deputati, con la delibera del 16 ottobre 2013, avesse ecceduto dai propri poteri invadendo la sfera di competenza dell'Autorita' Giudiziaria non potendosi, nel caso di specie, riconoscere a Formisano Aniello la speciale causa di non punibilita' prevista dall'art. 68, comma 1, Cost.; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2013. Osserva La richiesta formulata dalla costituita Parte Civile e' fondata e va accolta. Al riguardo si rileva che, per potersi invocare l'applicabilita' dell'art. 68 della Costituzione, deve essere individuato un nesso funzionale tra le dichiarazioni o affermazioni rese da un membro del Parlamento al di fuori della sede parlamentare e l'esercizio delle funzioni parlamentari stesse. In proposito la Corte costituzionale ha costantemente affermato che le opinioni espresse da un parlamentare fuori dell'ambito dei lavori parlamentari, possono ritenersi collegate dal necessario nesso funzionale alle attivita' parlamentari vere e proprie solo se sussista una corrispondenza «sostanziale» e «cronologica» tra l'attivita' tipica e quella atipica. Pertanto solo se le esternazione extra moenia sono effettivamente e sostanzialmente corrispondenti ai contenuti di attivita' tipicamente parlamentari e se esse si concretizzano nella divulgazione o comunicazione di atti gia' compiuti nell'ambito della stretta funzione parlamentare, potra' essere ravvisato il nesso funzionale e la conseguente applicazione dell'art. 68 Cost. (cfr. C. Cost. n. 65/2007). Conseguentemente, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, il mero «contesto politico» non connota di per se' le dichiarazioni esterne del parlamentare come espressione della funzione politica dallo stesso svolta, ne' si ritiene sufficiente, per l'applicazione della speciale causa di non punibilita' soggettiva prevista dall'art. 68 Cost., una generica identita' di argomento o l'inerenza a temi generali dibattuti in Parlamento, essendo viceversa sempre necessario un legame specifico tra l'atto parlamentare e la manifestazione di pensiero avvenuta esternamente che consenta di identificare nella dichiarazione stessa l'espressione di attivita' parlamentare. La Corte costituzionale ha infatti piu' volte ripetuto che l'applicazione dell'art. 68 Cost. non puo' invocarsi sulla base di un mero collegamento tra lo status di parlamentare considerato in se' perche', se cosi' fosse, la garanzia costituzionale si trasformerebbe in un privilegio contrario al principio di uguaglianza che esporrebbe qualunque cittadino alla possibilita' di essere diffamato da un parlamentare senza potere tutelare i propri diritti ex art. 24 Cost. (in questo senso si e' espressa anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, sez. IV, sentenza del 6.12.2005, caso Ielo c. Italia, ricorso n. 23053/02). Alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale e' evidente che le dichiarazioni espresse dal Formisano nel corso della puntata di «Uno Mattina» trasmessa il 31 luglio 2012 su rete nazionale (Rai 1) non attengono alla sua funzione di deputato in quanto non sussiste alcun nesso funzionale tra l'attivita' di parlamentare esercitata in concreto dall'imputato e tale manifestazione di pensiero. In proposito si rileva che ne' nelle dichiarazioni rese dallo stesso Formisano Aniello nella seduta del 9 luglio 2013 ne' nelle argomentazioni svolte dalla Camera dei Deputati a fondamento della decisione del 16 ottobre 2013 sono stati compiutamente indicati atti svolti nella funzione di parlamentare da parte dell'imputato che potessero essere ricollegati funzionalmente alle frasi dal medesimo pronunciate nel corso della trasmissione televisiva. Ed invero, a prescindere dal fatto che secondo l'on. Formisano il vero destinatario della frase ritenuta diffamatoria non sarebbe l'odierno querelante Ciro Borriello bensi' l'ex deputato e sottosegretario all'Economia e alle Finanza Nicola Cosentino - questione questa evidentemente rimessa al merito del processo -, l'unico concreto riferimento presente in atti e' quello ad un'interrogazione parlamentare a risposta immediata del 5 novembre 2008 vertente sul contrasto alla diffusione e al radicamento della camorra in cui tuttavia il deputato si esprimeva nei seguenti, generici termini: «e' fondamentale che le Istituzioni sappiano dare a tutti i livelli il loro esempio, evitando zone grigie, equivoci e situazioni comunque poco chiare; e' fondamentale che chi e' chiamato a rappresentarle non sia oggetto di alcun sospetto»; e ancora, con specifico riferimento all'allora sottosegretario Cosentino: «ora intendo far riferimento agli uomini delle istituzioni e degli enti locali. Ho qui con me «il Mattino» di Napoli, un giornale importante da noi. Stamattina titola cosi' «Casalesi alla sbarra, lo Stato parte civile». Quale Stato signor Ministro? Quello che lei ha illustrato questa mattina in aula o lo Stato che leggiamo negli interrogatori dei pentiti di camorra, che rappresentano un uomo del suo Governo? Si guardi intorno Ministro». Nella relazione di maggioranza viene condivisa l'apodittica argomentazione sostenuta dallo stesso Formisano nel corso del proprio intervento alla seduta del 9 luglio 2013, ove l'imputato forniva una personalissima «chiave di lettura» della vicenda, da ravvisare nella totale assimilazione - sul piano politico - tra Nicola Cosentino (che si autodefiniva «padrino politico» dell'odierna parte civile) e Ciro Borriello che, a sua volta, si appellava come «figlioccio» del Cosentino stesso; in quest'ottica le dichiarazioni oggetto di imputazione dovevano essere collocate nel quadro di una sua critica complessiva al «sistema potere» che arrivava a coinvolgere anche gli enti locali della Campania e che aveva il suo rappresentante di vertice nel Cosentino, esponente di spicco del centrodestra in Campania e, in definitiva, di una strettissima connessione tra l'amministrazione Borriello ed il «sistema Cosentino». Tale impostazione non appare sostenibile ponendosi in aperto contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale in ordine alla necessaria sussistenza di un nesso funzionale tra opinione espressa e attivita' non genericamente politica bensi' parlamentare; in primo luogo infatti il collegamento che si e' tentato di evidenziare manca del tutto di attualita' in quanto l'unico atto propriamente parlamentare che si e' individuato risale al 2008, e dunque a ben quattro anni prima dei fatti (del luglio 2012). In secondo luogo nell'interrogazione del 2008 il Formisano non solo non menzionava assolutamente il Borriello o il Comune di Torre del Greco ma - al di la' del genericissimo riferimento ad "uomini delle Istituzioni e degli enti locali» - a ben vedere incentrava il suo intervento esclusivamente sulla figura del Cosentino; pertanto ritenere che le sue dichiarazioni del 31 luglio 2012 costituiscano opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari equivarrebbe ad estendere in maniera del tutto indiscriminata le guarentigie costituzionali a qualsiasi intervento di natura prettamente politica svolto nei confronti di appartenenti al medesimo partito ed operanti nel medesimo contesto territoriale di provenienza del Cosentino. Tali esternazioni, in definitiva, sarebbero collegate a quell'unico e risalente intervento parlamentare da una mera «identita' (rectius analogia) di argomento e di contesto politico», collegamento che la Corte costituzionale ha ripetutamente ritenuto insufficiente ad integrare il nesso funzionale richiesto per l'operativita' della causa di non punibilita' (sentenze 98/2011 e 39/2012). Per le ragioni espresse ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese da Formisano Aniello nel corso della trasmissione «Uno Mattina» andata in onda il 31 luglio 2012 siano del tutto svincolate dall'attivita' funzionale dello stesso e che pertanto la decisione della Camera dei Deputati del 16 ottobre 2013, che ha ritenuto le stesse coperte da insindacabilita' ex art. 68 Cost. sia venuta a ledere le prerogative dell'ordine giurisdizionale. Viene, pertanto, sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sussistendone i presupposti sia soggettivi (il Tribunale di Torre Annunziata - ex sezione distaccata di Torre del Greco e' competente a decidere sulla contestazione elevata a Formisano Aniello nel presente procedimento) che oggettivi (la menzionata deliberazione della Camera dei Deputati deve ritenersi lesiva della sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantita, propria del Giudice ordinario).