IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 5777 del 2011, proposto da: 
        Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli avv.  Barbara  Accattatis  Chalons  D'Oranges,  Giuseppe
Tarallo, Fabio Maria Ferrati, con domicilio  eletto  presso  Giuseppe
Tarallo in Napoli, Avvocatura Municipale - p.zza S. Giacomo; 
        Contro Regione Campania,  in  persona  del  presidente  p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Marzocchella, Rosaria Palma,
con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via  S.Lucia  81
/Avv.Ra Reg.; 
    Nei confronti di Provincia di Napoli, in persona  del  presidente
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Scetta,  con  domicilio
eletto presso Luciano Scetta in Napoli, piazza Matteotti, 1; 
    Ministero per i Beni e le Attivita'  Culturali,  in  persona  del
Ministro  p.t.  rappresentato  e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via  Diaz,
11; 
    Per l'annullamento del «regolamento di attuazione per il  governo
del territorio» del 4 agosto 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 53  del
08/08/2011-artt. 1, comma 3 e 9, commi 2 e 3. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania  e
di Provincia di Napoli e di Ministero  per  i  Beni  e  le  Attivita'
Culturali; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il dott.
Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale; 
    In punto di fatto deve essere premesso che la  regione  Campania,
con la legge regionale numero 16 del 22 dicembre 2004, recante  norme
sul governo del territorio, ha disciplinato la tutela,  gli  assetti,
le trasformazioni e le utilizzazioni del  territorio,  istituendo  un
sistema di pianificazione territoriale ed  urbanistica  articolato  a
livello regionale, provinciale e comunale. 
    La suddetta legge e' stata  modificata  con  la  legge  regionale
numero 1 del 5 gennaio 2011 mediante la quale, con l'art. 2, comma 2,
nel testo della legge regionale numero 16 del 2004  sul  governo  del
territorio, dopo l'articolo 43, e' stato inserito l'articolo  43-bis,
rubricato «regolamento di attuazione». 
    Tale articolo 43-bis  dispone  che,  nel  rispetto  dei  principi
contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di
urbanistica, di  edilizia  e  di  procedimento  amministrativo  e  in
attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b)  e
c) (principi di  trasparenza,  efficienza  ed  efficacia  dell'azione
amministrativa,  mediante  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
programmazione e pianificazione; concertazione  di  tutti  i  livelli
istituzionali con le organizzazioni economiche e  sociali  e  con  le
associazioni  ambientaliste  legalmente  riconosciute)   la   Regione
disciplina  con  un  regolamento  di  attuazione  i  procedimenti  di
formazione  degli  accordi  di  programma,  del  piano   territoriale
regionale, dei piani settoriali regionali, dei piani territoriali  di
coordinamento provinciale, dei piani urbanistici comunali, dei  piani
urbanistici attuativi, dei regolamenti urbanistici edilizi  comunali,
dei comparti edificatori,  nonche'  le  modalita'  di  stipula  delle
convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati, la disciplina dello
sportello  unico  dell'edilizia,  la  disciplina  dell'attivita'   di
vigilanza e la disciplina degli  accertamenti  di  conformita'  delle
opere edilizie abusive, istituti  urbanistici  tutti  previsti  dalla
legge regionale 16 del 2004. 
    In  applicazione  del  richiamato  articolo  43-bis,  la  regione
Campania ha emanato il regolamento di attuazione per il  governo  del
territorio, numero 5 del 4 agosto  2011,  pubblicato  nel  bollettino
ufficiale regionale numero 53 dell'8 agosto 2011. 
    Il  regolamento   di   attuazione   disciplina,   come   previsto
dall'articolo  43-bis  della  legge  regionale   16   del   2004,   i
procedimenti amministrativi di  formazione  dei  piani  territoriali,
urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 16 del 2004,
rinviando, per quanto riguarda la disciplina  dello  sportello  unico
dell'edilizia  e  degli  accertamenti  di  conformita'  delle   opere
abusive,  ad  un  ulteriore  regolamento  di  attuazione  in  materia
edilizia. 
    Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  comune  di  Napoli,
richiamato il carattere lesivo per gli interessi dell'Amministrazione
comunale del regolamento regionale  numero  5  del  2011,  ne  chiede
l'annullamento. Con il primo motivo di  impugnazione,  il  comune  di
Napoli  deduce  l'illegittimita'  del   regolamento   regionale   per
violazione  dello  statuto  regionale  e  dell'articolo   123   della
Costituzione,   sollevando    la    questione    di    illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale  numero
1 del 2011. 
    L'articolo 56 dello statuto della regione Campania, infatti,  nel
disciplinare la potesta' regolamentare, al  comma  4  cosi'  dispone:
«nelle materie  di  competenza  esclusiva  della  Regione,  la  legge
regionale puo'  autorizzare  la  giunta  ad  emanare  regolamenti  in
materia gia' disciplinata con legge. In tal caso la  legge  regionale
di autorizzazione  determina  le  norme  generali  regolatrici  della
materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti,  con
effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari». 
    Il regolamento in delegificazione impugnato, intervenendo in  una
materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione,  quella  del
governo del territorio,  violerebbe  quanto  previsto  dallo  statuto
regionale all'articolo 56 comma 4. 
    L'emanazione del  suddetto  regolamento,  in  effetti,  e'  stata
autorizzata  dalla  legge  regionale  numero  1  del  2011,  mediante
l'inserimento dell'articolo 43-bis nella legge regionale 16 del 2004. 
    La  norma  della   legge   regionale   che   ha   consentito   la
delegificazione in materia di governo del territorio (si tratta della
norma recata dall'articolo 2 comma 2  della  legge  regionale  1  del
2011, che ha inserito nel testo della legge regionale numero  16  del
2004 il piu' volte  richiamato  articolo  43-bis)  andrebbe,  dunque,
dichiarata incostituzionale, per violazione dello  statuto  regionale
e, di conseguenza, dell'articolo 123 della Costituzione. 
    In  via  subordinata,  il  Comune   chiede   l'annullamento   del
regolamento impugnato per ulteriori motivi. 
    Con il 2° motivo deduce l'illegittimita' dell'articolo 1, comma 3
del regolamento, che prevede la perdita di efficacia,  dopo  18  mesi
dall'entrata  in  vigore  dei  piani  territoriali  di  coordinamento
provinciale, di tutti i piani  regolatori  generali  e  programmi  di
fabbricazione vigenti.  Tale  disposizione  sarebbe  illegittima  per
violazione dell'articolo 44 comma 2  della  legge  regionale  16  del
2004, fissando  un  termine  troppo  breve  per  l'adeguamento  degli
strumenti urbanistici comunali ai piani territoriali di coordinamento
provinciale; inoltre, l'articolo 1 comma 3  del  regolamento  sarebbe
illegittimo  nella  parte  in  cui  prevede,  in  caso   di   mancata
approvazione  del  piano   urbanistico   comunale   entro   18   mesi
dall'entrata  in  vigore  del  piano  territoriale  di  coordinamento
provinciale, l'intervento  sostitutivo  della  provincia;  il  potere
sostitutivo, nella fattispecie, sarebbe  disciplinato  in  violazione
del  principio  di  leale  collaborazione,   non   essendo   previste
sufficienti garanzie minime  per  l'ente  sostituito,  in  violazione
degli articoli 118 e 120, comma 2, della Costituzione. 
    Con il 3° motivo il Comune deduce l'illegittimita'  dello  stesso
articolo 1 comma 3 del regolamento, nella parte in cui  prevede  che,
alla scadenza dei 18 mesi di cui sopra, nei  comuni  privi  di  piano
urbanistico comunale, si applica la disciplina di cui all'articolo  9
del decreto del presidente della Repubblica numero 380 del 2001,  con
conseguente blocco dell'attivita' edilizia, sia per i privati che per
il Comune e compressione del diritto  di  proprieta',  in  violazione
degli articoli 3, 42 e 97 della Costituzione. 
    Con il 4°  motivo  il  Comune  deduce  un  ulteriore  profilo  di
illegittimita'  dell'articolo  1  comma  3   del   regolamento,   per
violazione dell'articolo 11 della legge urbanistica numero  1150  del
1942, ai sensi della quale il piano regolatore generale del Comune ha
vigore a tempo indeterminato. 
    Il 5° motivo di impugnazione e' rivolto avverso la  norma  recata
dall'articolo 9, comma 2 del regolamento che  prevede  che  il  piano
strutturale del programma territoriale di  coordinamento  provinciale
abbia valenza di piano  di  valorizzazione  paesaggistica;  la  norma
sarebbe in contrasto con l'articolo 135 del  decreto  legislativo  42
del 2004 che assegna la valorizzazione paesaggistica alla  competenza
concorrente dello Stato e delle Regioni. 
    Con il  6°  motivo  si  deduce  la  illegittimita'  dello  stesso
articolo 9 comma 2 anche per violazione dell'articolo  20  del  testo
unico degli enti locali che non  assegna  ai  piani  territoriali  di
coordinamento,  adottati   dalla   provincia,   alcuna   valenza   di
valorizzazione paesaggistica; sarebbe stata violata  anche  la  legge
regionale numero 13 del 2008, di approvazione del piano  territoriale
regionale, che,  nello  stesso  senso,  non  attribuisce  valenza  di
valorizzazione paesaggistica ai piani territoriali  di  coordinamento
provinciale; se cosi' non fosse, anche  quest'ultima  legge  andrebbe
dichiarata  incostituzionale,  secondo  il  Comune  ricorrente,   per
violazione dell'articolo 117 della Costituzione  che  attribuisce  la
tutela dell'ambiente alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  e  la
valorizzazione  dei  beni  culturali  e  ambientali  alla  competenza
concorrente di Stato e Regione. 
    Con il 7°  motivo  il  Comune  riconosce  che  la  Regione  aveva
assegnato valenza di piano paesaggistico  al  piano  territoriale  di
coordinamento provinciale gia' con la legge regionale numero  16  del
2004, all'articolo 18 comma 7. Tale norma, peraltro, equiparando  uno
strumento di pianificazione territoriale ad un  piano  paesaggistico,
contrasterebbe con il principio della prevalenza della pianificazione
paesaggistica  fissato  dal  decreto  legislativo  42  del  2004.  Di
conseguenza,  il  Comune   ricorrente   solleva   la   questione   di
legittimita' costituzionale anche dell'articolo  18,  comma  7  della
legge regionale numero 16 del 2004, per violazione dell'articolo  117
della costituzione. 
    Con l'8° motivo il Comune chiede l'annullamento  dell'articolo  9
comma 3 del regolamento nella parte in cui si stabilisce il contenuto
del piano territoriale di coordinamento provinciale, in  quanto  tale
norma abiliterebbe  la  Provincia  a  compiere  una  vera  e  propria
zonizzazione urbanistica, in lesione delle prerogative comunali e  in
conseguente  violazione,  non  solo  della  normativa  statale,   con
riferimento agli articoli 13 comma 1 e 19 del testo unico enti locali
che stabiliscono le funzioni amministrative comunali, ma anche  degli
articoli 5 e 118 della Costituzione  posti  a  tutela  dell'autonomia
comunale. 
    La provincia di Napoli si costituisce in giudizio  per  resistere
al ricorso. 
    Anche la regione Campania si costituisce in giudizio,  eccependo,
in via preliminare, la irricevibilita'  del  ricorso  per  tardivita'
della  notifica  (il  ricorso  e'  stato  pubblicato  nel  bollettino
ufficiale  regionale  in  data  8  agosto  2011,  ma  sarebbe   stato
notificato alla regione solo in data 18 novembre  2011);  il  ricorso
sarebbe inammissibile, inoltre, per non essere state  tempestivamente
impugnate le delibere di giunta regionale numero 241  e  numero  364,
rispettivamente del 24  maggio  2011  e  del  19  luglio  2011,  atti
prodromici al  regolamento  impugnato.  Nel  merito,  il  regolamento
sarebbe legittimo, essendo state rispettate le norme sulla competenza
e le norme generali regolatrici della materia. Anche l'esercizio  del
potere sostitutivo sarebbe conforme al principio di sussidiarieta'  e
non sussisterebbe il lamentato  blocco  dell'attivita'  edilizia,  in
caso di mancato adeguamento agli strumenti  urbanistici  provinciali,
essendo applicabile l'articolo 9 del d.p.r.  380  del  2001  che  non
esclude tutte le possibilita' di edificazione. Le funzioni attribuite
alla Provincia sarebbero conformi all'articolo  19  del  testo  unico
enti locali e all'articolo 114 della Costituzione. 
    Il  Comune  replica   alle   eccezioni   di   irricevibilita'   e
inammissibilita'  del  ricorso  rilevando  che  lo  stesso  e'  stato
notificato l'11 novembre 2011, dovendo tenersi conto  della  data  di
spedizione dell'atto  da  notificare  e  non  di  quella  in  cui  il
destinatario ha ricevuto la notifica; le delibere di giunta regionale
numero 241  e  364  del  2011,  in  quanto  atti  endoprocedimentali,
preparatori alla emanazione  del  regolamento,  non  dovevano  essere
impugnate, a differenza  del  provvedimento  lesivo,  il  regolamento
stesso. 
    Il Collegio ritiene di poter superare  agevolmente  le  eccezioni
preliminari. 
    Innanzitutto il ricorso non puo' essere ritenuto tardivo, essendo
stato notificato entro il termine di 60  giorni  dalla  pubblicazione
del  regolamento  impugnato  nel  bollettino   ufficiale   regionale,
intervenuta in data 8 agosto 2011.  Tenuto  conto  della  sospensione
feriale dei termini processuali,  il  termine  di  decadenza  per  la
proposizione del ricorso, pari a 60 giorni, ha iniziato  a  decorrere
dal 16 settembre 2011, venendo a scadere il successivo  15  novembre.
Al fine di valutare la tempestivita' della notificazione del ricorso,
come e' pacifico nella  giurisprudenza,  non  deve  essere  preso  in
considerazione il giorno in cui la notificazione si  e'  perfezionata
per il destinatario, bensi' la data in cui l'atto  da  notificare  e'
stato spedito in plico raccomandato con  avviso  di  ricevimento,  ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  numero  53  del  1994.   Nella
fattispecie, la data del timbro postale dimostra  che  la  spedizione
della raccomandata e' stata eseguita in data 11 novembre 2011, quindi
prima della scadenza del termine. 
    Anche  l'eccezione  di  inammissibilita'  non  merita  di  essere
apprezzata  favorevolmente,  atteso  che  nessuna  norma  processuale
impone al ricorrente di impugnare,  congiuntamente  all'atto  lesivo,
gli  atti  preparatori  dello   stesso;   deve   ritenersi,   dunque,
ammissibile il ricorso avverso il  regolamento  regionale  contestato
anche in mancanza della impugnazione delle delibere regionali  numero
214 del 24 maggio 2011 e numero 364 del 19 luglio 2011 con  le  quali
la giunta regionale ha deliberato il regolamento prima  clic  venisse
approvato dal  consiglio  regionale  e  definitivamente  emanato  dal
presidente della giunta regionale. 
    Nel merito, la questione di legittimita' costituzionale sollevata
dal Comune ricorrente con il primo motivo di ricorso e'  rilevante  e
non manifestamente infondata. 
    La rilevanza discende dal fatto che  il  regolamento  contestato,
reputato dal Comune lesivo della propria autonomia, trova il  proprio
fondamento nell'articolo 43-bis della legge regionale numero  16  del
2004, disposizione introdotta dall'articolo 2, comma  2  della  legge
regionale numero 1 del 2011. 
    Come gia' esposto in punto di fatto, il suddetto articolo  43-bis
ha delegificato i procedimenti di formazione di tutti  gli  strumenti
urbanistici previsti nell'ordinamento regionale. Prima della  novella
introdotta dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale numero  del
2011,  infatti,  tali  procedimenti  erano  disciplinati  con   legge
regionale. La norma della cui costituzionalita' si dubita, invece, ha
autorizzato  la  Regione  a  disciplinare   quei   procedimenti   con
regolamento   di   attuazione.   Se   fosse   accertata,    pertanto,
l'illegittimita'  costituzionale  della  norma   autorizzatrice,   il
regolamento impugnato dovrebbe essere  annullato  per  illegittimita'
derivata, per cui la pretesa di parte ricorrente  sarebbe  pienamente
soddisfatta. 
    Tanto premesso  in  ordine  alla  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita', il Collegio reputa, inoltre, che la questione  non
sia manifestamente infondata. 
    Ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione,  infatti,  la
materia  del  governo  del  territorio  e'  compresa  tra  quelle  di
legislazione concorrente tra Stato e regioni;  lo  statuto  regionale
campano,  d'altra  parte,  all'articolo  56,  comma  4,  consente  la
delegificazione nelle sole  materie  di  competenza  esclusiva  della
Regione; l'articolo 43-bis della. legge regionale numero 16 del 2004,
introdotto dall'articolo 2, comma 2 della legge  regionale  numero  1
del 2011, prevedendo che la Regione  disciplini  con  regolamento  di
attuazione i procedimenti di formazione dei  piani  e  dei  programmi
urbanistici  di  tutti  i   livelli,   consente   all'Amministrazione
regionale di disciplinare con regolamento i procedimenti di  adozione
e approvazione degli strumenti urbanistici, in aperto  contrasto  con
la norma statutaria che non consentirebbe la disciplina regolamentare
delle materie di legislazione concorrente. 
    L'emanazione di un regolamento di disciplina dei procedimenti  in
materia urbanistica, materia, come  gia'  rilevato,  di  legislazione
concorrente, in palese violazione  dello  statuto  regionale,  sembra
porsi,  dunque,  in  indiretta  violazione  dell'articolo  123  della
Costituzione, laddove e' previsto  che  ciascuna  Regione  abbia  uno
statuto che determina i principi  fondamentali  di  organizzazione  e
funzionamento della stessa.  Considerato  che  lo  statuto  regionale
campano, tra i principi di organizzazione, pone il principio per  cui
la delegificazione puo' essere  autorizzata  nelle  sole  materie  di
competenza legislativa esclusiva regionale, deve concludersi  per  la
non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata, per sospetto contrasto con l'art. 123 della
Costituzione. 
    Il regolamento in questione appare  porsi  in  diretto  contrasto
anche con l'articolo 117  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
comprende tra le materie di legislazione concorrente il  governo  del
territorio e stabilisce che nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle  Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo  che  per  la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato. 
    Seppure lo statuto regionale campano non riservasse alla legge la
disciplina delle materie di legislazione  concorrente,  infatti,  una
riserva di legge in tal  senso  sembra  potersi  desumere  da  quanto
disposto dal suddetto articolo 117 della Costituzione. 
    Infatti, nelle materie di competenza concorrente, laddove, cioe',
gia' in radice e' previsto il concorso di due  leggi  su  altrettanti
livelli (legislazione statale di principio e  legislazione  regionale
di integrazione e attuazione) appare veramente  difficile  ipotizzare
fenomeni delegificanti. 
    In questi  casi,  infatti,  il  ricorso  all'istituto  in  esame,
seppure   fosse   ammissibile,   dovrebbe   essere   qualitativamente
marginale, potendo operare solo in un ambito assolutamente residuale. 
    Eppure, in materia urbanistica, il procedimento di formazione  di
uno strumento di pianificazione territoriale costituisce  un  momento
di estrema importanza, disciplinando la partecipazione dei  cittadini
e mettendo in evidenza i diversi interesse da contemperare,  per  cui
l'aspetto procedimentale, in tale materia, non puo'  essere  relegato
ad elemento di dettaglio, atteso che le modalita'  di  formazione  di
uno strumento urbanistico assumono grande rilevanza per la tutela dei
diritti e degli interessi coinvolti. 
    Inoltre, nel  caso  di  specie,  il  regolamento  non  si  limita
certamente a recare norme di mero dettaglio, ma contiene disposizioni
concretamente significative, tra le quali, a titolo di esempio,  puo'
essere citata quella di cui all'articolo 1, comma 3, che  prevede  la
decadenza automatica dei piani. regolatori generali e  dei  programmi
di fabbricazione vigenti, appena 18 mesi dopo l'entrata in vigore dei
piani territoriali di coordinamento provinciale. 
    In applicazione del regolamento contestato, pertanto,  tutti  gli
strumenti urbanistici comunali vigenti perderebbero efficacia se  non
adeguati, in un termine di  dubbia  congruita',  ai  nuovi  piani  di
coordinamento provinciale. 
    Appare evidente la portata  innovativa  della  norma  controversa
che,  dunque,  a  maggior  ragione,  avrebbe  richiesto   di   essere
supportata da una fonte giuridica di rango primario. 
    Inoltre, considerato che il principio  di  autonomia  statutaria,
legislativa e regolamentare, trova fondamento nell'articolo  5  della
Costituzione, che riconosce la promozione delle autonomie locali  tra
i  propri  principi  fondamentali  e  che  la  riserva  al  consiglio
regionale della funzione  legislativa  nelle  materie  di  competenza
concorrente  e'   prevista   dall'articolo   121   comma   2,   della
Costituzione, deve ritenersi  che  la  sostituzione,  in  materia  di
governo  del  territorio,  della  fonte  legislativa  con  la   fonte
regolamentare possa essere in contrasto con i suddetti articoli  5  e
121, comma 2 della Costituzione. 
    Poiche', infine, il sistema delle fonti primarie e'  strettamente
collegato al principio di rappresentanza, i parametri  costituzionali
da ultimo richiamati devono essere letti in combinato disposto  anche
con l'articolo 1, comma 2 della Costituzione in quanto  la  forma  di
esercizio del potere normativo prevista nella norma  contestata,  non
essendo ancorata ad alcuna previsione costituzionale, appare finanche
censurabile in relazione alla corretta espressione  della  sovranita'
popolare. 
    Ne discende, in conclusione, che deve essere sollevata, in quanto
rilevante  e  non   manifestamente   infondata,   la   questione   di
legittimita'  costituzionale   dell'articolo   43-bis   della   legge
regionale 16 del 2004, introdotto  dall'articolo  2,  comma  2  della
legge regionale numero 1 del 2011, nella parte in  cui,  autorizzando
la  Regione  a  disciplinare  con  regolamento  i   procedimenti   di
formazione  degli  strumenti  urbanistici   regionali,   prevede   la
delegificazione di una materia di competenza legislativa concorrente,
in violazione dell'articolo  56  comma  4  dello  statuto  regionale,
ponendosi in contrasto con gli articoli 123, 117, comma 3, 121, comma
2, 5 e 1, comma 2 della Costituzione. 
    La decisione sui motivi del ricorso proposti in  via  subordinata
deve essere rinviata alla soluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale prospettata, dipendendo l'interesse a  tale  decisione
dall'esito del giudizio di costituzionalita'.