Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia n. l per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3 della Legge Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, intitolata «Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attivita' estrattive di cava», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40, supplemento del 1° ottobre 2014, per contrasto con il decreto legislativo n. 152/2006 (artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17) nonche' con la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (art. 6, comma 2) in relazione all'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione. E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2014. Fatto La legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, intitolata «Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attivita' estrattive di cava» e pubblicata nel B.U.R. Lombardia n. 40, supplemento del 1° ottobre 2014, stabilisce, all'art. 2, comma 1, che «Fatto salvo quanto indicato al comma 3, l'efficacia dei piani delle cave di cui all'art. 1, comma 1, e' sospesa fino alla presa d'atto, da parte dell'autorita' proponente, individuata ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12), del rapporto ambientale elaborato nel processo di VAS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della presente legge». Il comma 3 del medesimo articolo prevede che «Nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE e autorizzare l'esercizio dell'attivita' estrattiva, ai sensi della l.r. 14/1998, purche' gli interventi previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto ambientale». Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente illegittime e, giusta deteminazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2014, sono impugnate per i seguenti Motivi 1. Violazione del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare del combinato disposto degli arte 6, 13, 14, 15, 16 e 17, nonche' della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, segnatamente dell'art. 6, comma 2, in relazione all'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione. La legge regionale in esame, nel disciplinare le attivita' estrattive di cava e l'efficacia dei relativi piani allo scopo di garantire l'applicazione della direttiva 2001/42/CE (concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente) e di superare il precontenzioso UE «Caso UE Pilot 2706/11/ENVI», presenta evidenti aspetti di illegittimita' costituzionale. In via preliminare, va osservato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 (Nonne in materia ambientale), i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS). Il medesimo decreto legislativo n. 152/2006 dispone, agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17, che la suddetta procedura di VAS si conclude con un parere motivato prodromico alla approvazione dei suddetti piani e programmi. Cio' premesso, l'art. 2, comma 1 della legge regionale in esame prevede che l'efficacia dei piani cave e' sospesa fino alla presa d'atto da parte dell'autorita' proponente del rapporto ambientale e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della legge regionale stessa. Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) ed autorizzare l'esercizio dell'attivita' estrattiva, purche' gli interventi previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto ambientale. Le richiamate norme presentano i seguenti aspetti di illegittimita' costituzionale. In primo luogo, va evidenziato il contrasto tra tali previsioni e quanto disposto dalla citata normativa statale di riferimento (decreto legislativo. n. 152/2006). In particolare, «la presa d'atto del Rapporto Ambientale» di cui al comma 1 dell'art. 2 l.r. n. 27/2014 e' una fase non prevista dalla disciplina statale all'interno della procedura di valutazione ambientale strategica e, pertanto, essa non puo' costituire il presupposto per l'approvazione del piano che - come sopra ricordato - discende solo dalla positiva conclusione della procedura di VAS. Il medesimo art. 2, comma 1 risulta altresi' in contrasto con la disciplina statale sopra citata nella parte in cui stabilisce il limite temporale di dodici mesi, dall'entrata in vigore della legge regionale, oltre il quale il Piano riacquista «comunque» la sua efficacia, prescindendo completamente dalla conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica. Inoltre, il carattere preordinato della disciplina VAS rispetto alla VIA, quest'ultima obbligatoria e propedeutica al rilascio dell' autorizzazione all'esercizio di alcune attivita' estrattive, non puo' considerarsi soddisfatto da quanto disposto dall'art. 2, commi 1 e 3, della legge regionale in esame. Le descritte disposizioni regionali risultano in palese contrasto con le nonne relative alla Valutazione ambientale strategica contenute nel titolo II della parte Seconda del decreto n. 152/2006 (artt. 13, 14, 15, 16 e 17) che costituisce peraltro recepimento ed attuazione della direttiva 2001/42/CE, che, all'art. 6, comma 2, stabilisce che la valutazione ambientale strategica deve essere effettuata per tutti i piani/programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti assoggettati a VIA (elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo n. 152/2006), quindi anche per i progetti di cave e torbiere di cui agli Allegati III e IV del decreto legislativo n. 152/2006. Per tali motivi, l'art. 2, commi 1 e 3 della legge regionale in esame, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale vigente e' con il dettato comunitario di settore, viola l'art. 117 Cost., in particolare il comma 1, che impone alle regione il rispetto degli obblighi comunitari, nonche' il comma 2, lett. s), ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Al riguardo, occorre osservare che la giurisprudenza costituzionale e' costante nell'affennare che la «tutela dell'ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza pero' compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (cfr., fra le altre, Corte Cost., sent. nn. 300/2013, 145/2013, 58/2013, 66/2012 e 225/2009). Altrettanto costantemente codesta Ecc.ma Corte ha affermato che la valutazione ambientale strategica disciplinata dal decreto legislativo n. 152/2006, attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia di competenza esclusiva dello Stato «tutela dell'ambiente» (cfr. sent. nn. 227, 192, 129 e 33 del 2011) e che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (cfr. sent. n. 398/2006), circostanza che non ricorre nel caso di specie. E' indubbio, pertanto, che «il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 [...] non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi; scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione» (cfr. sent. n. 197/2014 e n. 58/2013).