Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F.
80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento
degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro  la  Regione
Lombardia, in  persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  in
carica, con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia n.  l  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e
3 della Legge Regione Lombardia 1° ottobre 2014,  n.  27,  intitolata
«Adempimenti  derivanti  dagli  obblighi  nei  confronti  dell'Unione
Europea relativi alle attivita' estrattive di cava»,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40,  supplemento  del
1° ottobre 2014, per contrasto con il decreto legislativo n. 152/2006
(artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17) nonche' con  la  direttiva  2001/42/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno  2001  (art.  6,
comma 2) in relazione all'art. 117, commi  1  e  2,  lett.  s)  della
Costituzione. 
    E cio' a seguito  ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa
assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2014. 
 
                                Fatto 
 
    La  legge  della  Regione  Lombardia  1°  ottobre  2014,  n.  27,
intitolata  «Adempimenti  derivanti  dagli  obblighi  nei   confronti
dell'Unione Europea relativi alle attivita'  estrattive  di  cava»  e
pubblicata nel B.U.R. Lombardia n. 40,  supplemento  del  1°  ottobre
2014, stabilisce, all'art.  2,  comma  1,  che  «Fatto  salvo  quanto
indicato al comma 3, l'efficacia dei piani delle cave di cui all'art.
1,  comma  1,  e'  sospesa  fino  alla   presa   d'atto,   da   parte
dell'autorita' proponente, individuata ai sensi  della  deliberazione
del  Consiglio  regionale  13  marzo  2007,  n.  VIII/351  (Indirizzi
generali per la valutazione di piani e programmi (art.  4,  comma  1,
l.r. 11 marzo 2005, n. 12), del  rapporto  ambientale  elaborato  nel
processo di VAS e comunque non oltre  dodici  mesi  dall'approvazione
della presente legge». Il comma 3 del medesimo articolo  prevede  che
«Nel  periodo  che  intercorre  tra  la  presa  d'atto  del  rapporto
ambientale e  l'approvazione  del  piano  delle  cave  da  parte  del
Consiglio regionale, le province  possono  approvare  i  progetti  di
gestione produttiva di ATE e autorizzare  l'esercizio  dell'attivita'
estrattiva, ai sensi  della  l.r.  14/1998,  purche'  gli  interventi
previsti  siano  compatibili   con   le   previsioni   del   rapporto
ambientale». 
    Le  disposizioni  della  legge   regionale   summenzionate   sono
costituzionalmente illegittime e, giusta  deteminazione  assunta  dal
Consiglio dei Ministri  nella  seduta  del  21  novembre  2014,  sono
impugnate per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. Violazione del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare
del combinato disposto degli arte 6, 13, 14, 15,  16  e  17,  nonche'
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 giugno 2001, segnatamente  dell'art.  6,  comma  2,  in  relazione
all'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione. 
    La legge  regionale  in  esame,  nel  disciplinare  le  attivita'
estrattive di cava e l'efficacia dei relativi  piani  allo  scopo  di
garantire l'applicazione della direttiva 2001/42/CE  (concernente  la
valutazione di determinati piani  e  programmi  sull'ambiente)  e  di
superare il precontenzioso UE «Caso UE Pilot 2706/11/ENVI»,  presenta
evidenti aspetti di illegittimita' costituzionale. 
    In via preliminare,  va  osservato  che,  ai  sensi  dell'art.  6
del decreto legislativo n. 152/2006 (Nonne in materia ambientale),  i
piani  e  i  programmi  che  possono  avere   impatti   significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono soggetti a  valutazione
ambientale strategica (VAS). 
    Il medesimo decreto legislativo n. 152/2006 dispone,  agli  artt.
13, 14, 15, 16 e 17, che la suddetta procedura di VAS si conclude con
un parere motivato prodromico alla approvazione dei suddetti piani  e
programmi. Cio' premesso, l'art. 2, comma 1 della legge regionale  in
esame prevede che l'efficacia dei piani cave  e'  sospesa  fino  alla
presa  d'atto  da  parte  dell'autorita'  proponente   del   rapporto
ambientale e comunque non oltre dodici mesi  dall'approvazione  della
legge regionale stessa. 
    Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce  che,  nel
periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale  e
l'approvazione del piano cave da parte del  Consiglio  regionale,  le
province possono approvare  i  progetti  di  gestione  produttiva  di
Ambito  Territoriale  Estrattivo  (ATE)  ed  autorizzare  l'esercizio
dell'attivita' estrattiva,  purche'  gli  interventi  previsti  siano
compatibili con le previsioni del rapporto ambientale. 
    Le  richiamate   norme   presentano   i   seguenti   aspetti   di
illegittimita' costituzionale. 
    In primo luogo, va evidenziato il contrasto tra tali previsioni e
quanto  disposto  dalla  citata  normativa  statale  di   riferimento
(decreto legislativo. n. 152/2006). In particolare, «la presa  d'atto
del Rapporto Ambientale» di cui  al  comma  1  dell'art.  2  l.r.  n.
27/2014 e' una fase non prevista dalla disciplina statale all'interno
della procedura di valutazione  ambientale  strategica  e,  pertanto,
essa non puo' costituire il presupposto per l'approvazione del  piano
che - come sopra ricordato - discende solo dalla positiva conclusione
della procedura di VAS. 
    Il medesimo art. 2, comma 1 risulta altresi' in contrasto con  la
disciplina statale sopra citata nella  parte  in  cui  stabilisce  il
limite temporale di dodici mesi, dall'entrata in vigore  della  legge
regionale, oltre il quale  il  Piano  riacquista  «comunque»  la  sua
efficacia,  prescindendo  completamente   dalla   conclusione   della
procedura di valutazione ambientale strategica. 
    Inoltre, il carattere preordinato della disciplina  VAS  rispetto
alla VIA, quest'ultima obbligatoria e propedeutica al rilascio  dell'
autorizzazione all'esercizio di alcune attivita' estrattive, non puo'
considerarsi soddisfatto da quanto disposto dall'art. 2, commi 1 e 3,
della legge regionale in esame. 
    Le descritte disposizioni regionali risultano in palese contrasto
con  le  nonne  relative  alla  Valutazione   ambientale   strategica
contenute nel titolo II della parte Seconda del decreto  n.  152/2006
(artt. 13, 14, 15, 16 e 17) che costituisce peraltro  recepimento  ed
attuazione della direttiva 2001/42/CE,  che,  all'art.  6,  comma  2,
stabilisce che  la  valutazione  ambientale  strategica  deve  essere
effettuata per tutti i piani/programmi che definiscono il  quadro  di
riferimento   per   l'approvazione,   l'autorizzazione,   l'area   di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti  assoggettati
a VIA (elencati negli allegati II, III e IV del  decreto  legislativo
n. 152/2006), quindi anche per i progetti di cave e torbiere  di  cui
agli Allegati III e IV del decreto legislativo n. 152/2006. 
    Per tali motivi, l'art. 2, commi 1 e 3 della legge  regionale  in
esame, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale  vigente  e'
con il dettato comunitario di settore, viola  l'art.  117  Cost.,  in
particolare il comma 1, che impone alle  regione  il  rispetto  degli
obblighi comunitari, nonche' il comma 2, lett. s), ai sensi del quale
lo  Stato  ha  legislazione   esclusiva   in   materia   di   "tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    Al   riguardo,   occorre   osservare   che   la    giurisprudenza
costituzionale   e'   costante   nell'affennare   che   la    «tutela
dell'ambiente rientra nelle competenze  legislative  esclusive  dello
Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative  statali  adottate
in tale ambito fungono da limite  alla  disciplina  che  le  Regioni,
anche a statuto speciale, dettano nei  settori  di  loro  competenza,
essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di  incrementare  i
livelli della tutela ambientale, senza pero' compromettere  il  punto
di equilibrio tra  esigenze  contrapposte  espressamente  individuato
dalla norma dello Stato» (cfr., fra le altre, Corte Cost., sent.  nn.
300/2013, 145/2013, 58/2013, 66/2012 e 225/2009). 
    Altrettanto costantemente codesta Ecc.ma Corte ha  affermato  che
la  valutazione  ambientale   strategica   disciplinata   dal decreto
legislativo n. 152/2006, attuativo dei principi comunitari  contenuti
nella direttiva n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati
piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia di  competenza
esclusiva dello Stato «tutela dell'ambiente»  (cfr.  sent.  nn.  227,
192, 129 e 33 del 2011) e che interventi  specifici  del  legislatore
regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi,  pur  intercettando
gli interessi ambientali,  risultano  espressivi  di  una  competenza
propria della Regione (cfr. sent. n. 398/2006), circostanza  che  non
ricorre nel caso di specie. 
    E' indubbio, pertanto, che «il significativo spazio  aperto  alla
legge regionale dallo  stesso decreto  legislativo n.  152  del  2006
[...]  non  possa  giungere  fino  a  invertire  le  scelte  che   il
legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione  a  VAS
di determinati piani e  programmi;  scelte  che  in  ogni  caso  sono
largamente   condizionate   dai   vincoli   derivanti   dal   diritto
dell'Unione» (cfr. sent. n. 197/2014 e n. 58/2013).