TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO 
                           Sezione Penale 
 
    Il Giudice onorario del Tribunale di Lecco, dott.ssa  Mariachiara
Arrighi, letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n.  59/2015  RG
Tribunale e RGNR 2051/2013 a carico di Mazzoleni Omar  del  quale  e'
stata  investito  a  seguito  di  opposizione  a  decreto  penale  di
condannarlo; 
 
                            O s s e r v a 
 
    Il sig. Mazzoleni Omar e' imputato del "reato previsto  e  punito
dall'art. 10-bis legge n. 74/2000  perche',  in  qualita'  di  legale
rappresentante  della  societa'  denominata  «Mazzoleni  Trasporti  e
Logistica soc. coop» di via Barassi n. 29 di Carnate, non  versava  -
entro il termine previsto per la  presentazione  della  dichiarazione
annuale   di   sostituto   d'imposta   ritenute   risultanti    dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti,  per  il  periodo  d'imposta
anno 2009, per l'ammontare di curo 94.837,15. 
    Commesso in Brivio in data 2 agosto 2010. 
    Il fatto  era  emerso  in  sede  di  controllo  automatico  delle
dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2009 effettuate
presso  l'Agenzia  delle  entrate  che  aveva  accertato  che,   alla
dichiarazione  presentata  da  parte  del  titolare  della   societa'
Mazzoleni Trasporti  e  Logistica  soc.  coop.  non  era  seguito  il
pagamento (vd. Prot. 19172/2013 Agenzia delle entrate). 
    Il difensore dell'imputato  all'udienza  del  13  febbraio  2015,
anche con deposito di memoria difensiva, ha sollevato la questione di
costituzionalita' dell'art. 10-bis decreto legislativo n. 74/2000 per
palese violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in  cui,
limitatamente ai fatti commessi sino al 17  settembre  2011,  punisce
l'omesso  versamento  delle  ritenute  operate  e  risultanti   dalle
certificazioni  rilasciate  ai  sostituti   d'imposta   per   importi
superiori,  per  ciascun  periodo  di  imposta,  ad  euro  50.000  ed
inferiori ad euro 77.468,53. 
    Tale soglia di punibilita' era inferiore a quella prevista per il
reato piu' grave di cui all'art. 5  decreto  legislativo  n.  74/2000
(euro 77.468,53), prima  della  intervenuta  modifica  da  parte  del
legislatore nel settembre del 2011 con  il  decreto-legge  13  agosto
2011 n. 138, art. 2 comma 36-vicies semel lettera f) e convertito  in
legge n. 148/2011. 
    Il  pubblico  ministero  si   e'   associato   all'eccezione   di
incostituzionalita' sollevata dal difensore dell'imputato. 
    Rilevasi che analoga  questione  di  costituzionalita'  e'  stata
sollevata dal Tribunale di Bergamo in relazione al  delitto  previsto
dall'art. 10-ter del decreto  legislativo  n.  74/2000  (articolo  di
legge  che  richiama,  nei  casi  di  omesso   versamento   IVA,   le
disposizioni punitive ed i limiti  di  punibilita'  dell'art.  10-bis
della stessa  legge)  nella  parte  in  cui  prevede  una  soglia  di
punibilita' inferiore  a  quelle  stabilite,  rispettivamente  per  i
delitti di omessa dichiarazione, dagli  artt.  4  e  5  del  medesimo
decreto   legislativo,   prima   delle   modifiche   introdotte   dal
decreto-legge n. 138 del 2011.  Cio'  in  quanto,  in  tal  modo,  le
condotte piu' insidiose, in quanto volte a ostacolare  l'accertamento
tributario, sarebbero rimaste non punibili, contrariamente  a  quelle
«piu' trasparenti» dei soggetti che, rappresentando  regolarmente  la
propria posizione fiscale, abbia omesso il versamento dell'imposta da
loro stessi dichiarata come dovuta: cosi' pero' si sarebbe  venuto  a
creare un evidente contrasto con  l'art.  3  della  Costituzione  per
violazione del principio di  uguaglianza.  In  accoglimento  di  tale
eccezione la Corte costituzionale ha, con la sentenza n. 80 del 2014,
dichiarato  l'incostituzionalita'  dell'art.   10-ter   del   decreto
legislativo n. 74/2000 nella parte in cui punisce l'omesso versamento
dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dovuta  in  base  alle  relativa
dichiarazione annuale, per importi non superiori, ad euro  103.291,38
(limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 74/2000). 
    Pare a questo giudice che la struttura  dei  reati  previsti  dai
nominati arti 10-bis e 10-ter  sia  del  tutto  simile.  Anzi  l'art.
10-ter richiama espressamente l'art. 10-bis, sia  in  relazione  alla
pena che in relazione al  limite  di  punibilita'  (euro  50.000  per
periodo d'imposta), dando, quindi, all'omesso versamento di  ritenute
certificate un identico disvalore sociale dell'omesso versamento  IVA
e che, pertanto, si ponga  il  medesimo  problema  di  ragionevolezza
della  norma,  in  considerazione  del  dettato  dell'art.  3   della
Costituzione, in relazione alla previsione, per un  reato  certamente
piu' grave, quale  quello  di  omessa  dichiarazione,  di  un  limite
inferiore di punibilita'.