TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO Sezione Penale Il Giudice onorario del Tribunale di Lecco, dott.ssa Mariachiara Arrighi, letti gli atti del procedimento penale n. 59/2015 RG Tribunale e RGNR 2051/2013 a carico di Mazzoleni Omar del quale e' stata investito a seguito di opposizione a decreto penale di condannarlo; O s s e r v a Il sig. Mazzoleni Omar e' imputato del "reato previsto e punito dall'art. 10-bis legge n. 74/2000 perche', in qualita' di legale rappresentante della societa' denominata «Mazzoleni Trasporti e Logistica soc. coop» di via Barassi n. 29 di Carnate, non versava - entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per il periodo d'imposta anno 2009, per l'ammontare di curo 94.837,15. Commesso in Brivio in data 2 agosto 2010. Il fatto era emerso in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2009 effettuate presso l'Agenzia delle entrate che aveva accertato che, alla dichiarazione presentata da parte del titolare della societa' Mazzoleni Trasporti e Logistica soc. coop. non era seguito il pagamento (vd. Prot. 19172/2013 Agenzia delle entrate). Il difensore dell'imputato all'udienza del 13 febbraio 2015, anche con deposito di memoria difensiva, ha sollevato la questione di costituzionalita' dell'art. 10-bis decreto legislativo n. 74/2000 per palese violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute operate e risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta per importi superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 50.000 ed inferiori ad euro 77.468,53. Tale soglia di punibilita' era inferiore a quella prevista per il reato piu' grave di cui all'art. 5 decreto legislativo n. 74/2000 (euro 77.468,53), prima della intervenuta modifica da parte del legislatore nel settembre del 2011 con il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2 comma 36-vicies semel lettera f) e convertito in legge n. 148/2011. Il pubblico ministero si e' associato all'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal difensore dell'imputato. Rilevasi che analoga questione di costituzionalita' e' stata sollevata dal Tribunale di Bergamo in relazione al delitto previsto dall'art. 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000 (articolo di legge che richiama, nei casi di omesso versamento IVA, le disposizioni punitive ed i limiti di punibilita' dell'art. 10-bis della stessa legge) nella parte in cui prevede una soglia di punibilita' inferiore a quelle stabilite, rispettivamente per i delitti di omessa dichiarazione, dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 138 del 2011. Cio' in quanto, in tal modo, le condotte piu' insidiose, in quanto volte a ostacolare l'accertamento tributario, sarebbero rimaste non punibili, contrariamente a quelle «piu' trasparenti» dei soggetti che, rappresentando regolarmente la propria posizione fiscale, abbia omesso il versamento dell'imposta da loro stessi dichiarata come dovuta: cosi' pero' si sarebbe venuto a creare un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza. In accoglimento di tale eccezione la Corte costituzionale ha, con la sentenza n. 80 del 2014, dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alle relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, ad euro 103.291,38 (limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 74/2000). Pare a questo giudice che la struttura dei reati previsti dai nominati arti 10-bis e 10-ter sia del tutto simile. Anzi l'art. 10-ter richiama espressamente l'art. 10-bis, sia in relazione alla pena che in relazione al limite di punibilita' (euro 50.000 per periodo d'imposta), dando, quindi, all'omesso versamento di ritenute certificate un identico disvalore sociale dell'omesso versamento IVA e che, pertanto, si ponga il medesimo problema di ragionevolezza della norma, in considerazione del dettato dell'art. 3 della Costituzione, in relazione alla previsione, per un reato certamente piu' grave, quale quello di omessa dichiarazione, di un limite inferiore di punibilita'.