IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                           PER IL PIEMONTE 
 
 
                          (Sezione seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  1279  del  2014,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Provincia di Asti, rappresentata e difesa dagli avv.  Massimo
Caniggia, Franca Rizzo, con domicilio eletto presso Marco Faggiano in
Torino, Via Drovetti, 37; 
    Contro  regione  Piemonte,  rappresentata  e   difesa   dall'avv.
Giovanna Scollo, con  domicilio  eletto  presso  Giovanna  Scollo  in
Torino, piazza Castello, 153; 
    Nei confronti di provincia di Alessandria; 
    Per l'annullamento: 
        della D.G.R. n. 2-157 del 28 luglio 2014, pubblicata sul  BUR
del 14 agosto 2014, recante la individuazione e riparto per  il  2014
delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio  delle  funzioni
conferite agli Enti Locali, nella parte in cui viene  determinata  in
soli Euro 741.486,32 la somma da destinare alla Provincia di Asti per
l'esercizio delle funzioni conferite; della  determina  del  Servizio
rapporti con le Autonomie locali n. 165 del 29 luglio 2014; 
        di tutti gli atti precedenti, preordinati,  consequenziali  e
comunque connessi e per ogni consequenziale statuizione; 
        nonche'  per  il  rinvio  alla  Corte  costituzionale   della
questione di legittimita' costituzionale della LL.RR. del Piemonte n.
1/2014 di  approvazione  della  Legge  Finanziaria  e  n.  2/2014  di
approvazione e del Bilancio previsionale anno 2014, per contrasto con
gli artt. n. 97, n. 117, n. 118 e n. 119 Cost.; 
        nonche', con i motivi aggiunti depositati in  data  3.3.2015,
per l'annullamento previa adozione delle misure cautelati idonee, 
        della deliberazione della Giunta Regionale n.  1-665  del  27
novembre  2014,  avente  ad   oggetto   «Variazione   delle   risorse
finanziarie  sull'assestamento  al  bilancio  di  previsione   2014»,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 18
dicembre 2014; 
        della determinazione dirigenziale n. 7 del 12  dicembre  2014
avente ad oggetto «Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i.  impegno  di
spesa di Euro 9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi  per
l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio  di
previsione dell'anno 2014», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte in data 22 gennaio 2015; 
        di tutti gli atti precedenti, preordinati,  consequenziali  e
comunque connessi e per ogni consequenziale statuizione; 
    Nonche' per il rinvio alla Corte costituzionale  della  questione
di legittimita' costituzionale della Legge Regioanle del Piemonte  n.
19 del 1 dicembre 2014 «di assestamento al Bilancio di previsione per
l'anno 2014 e disposizioni finanziarie» per contrasto con  gli  artt.
n. 3, n. 97, n. 117, n. 118 e n. 119 della Costituzione. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione  Piemonte;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il  dott.
Antonino  Masaracchia  e  uditi  per  le  parti  i   difensori   come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    1. La Provincia di Asti ha domandato a questo TAR l'annullamento,
previa sospensione cautelare, della delibera della  Giunta  regionale
del Piemonte n. 2-157, del 28 luglio 2014,  recante  la  ripartizione
per il 2014 delle risorse finanziarie -  gia'  indicate  nella  legge
regionale  n.  1  del  2014,  recante  l'approvazione   della   legge
finanziaria regionale per l'anno 2014, e nella legge regionale  n.  2
del 2014, recante l'approvazione del bilancio di previsione regionale
per il 2014 - da norme riconosciute rilevanti per  la  decisione  del
gravame, e, con separata ordinanza n. 93 del  2015,  ha  disposto  la
sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera  di
consiglio  successiva  alla  restituzione  degli  atti  relativi   al
giudizio da parte della Corte costituzionale. 
    Deve quindi osservarsi che questo TAR non ha ancora  esaurito  la
propria  potestas  iudicandi  nella  sede  cautelare,  in  quanto  la
sospensione degli atti impugnati e'  stata  disposta  sino  all'esito
della decisione della questione di legittimita' costituzionale  (cfr.
Corte cost., sent. n. 172 del 2012). 
 
                               Diritto 
 
    1. Emerge dagli atti versati in giudizio che la Regione Piemonte,
in attuazione delle leggi regionali n. 1 del 2014 («Legge  finaniaria
per l'anno 2014») e n. 2 del 2014 («Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2014 e  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  finanziari
2014-2016»), con d.G.R. n. 2-157, del 28 luglio 2014, ha  individuato
nell'importo complessivo di euro 10.790.508,00 le risorse finanziarie
da destinare per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite  agli  Enti
locali; in particolare, alle Province e'  stata  assegnata  la  somma
complessiva di euro 9.390.428,71. Di conseguenza, con  determinazione
dirigenziale n. 165,  del  29  luglio  2014,  si  e'  autorizzata  la
liquidazione di  quest'ultima  somma  a  favore  delle  Province  del
Piemonte sul capitolo  n.  149827/2014.  In  base  alla  ripartizione
proporzionale tra le varie Province della somma cosi' liquidata, alla
Provincia  odierna  ricorrente  e'  stata  cosi'  assegnata  la somma
complessiva di euro 741.486,32. A seguito, poi, della legge regionale
n. 19 del 2014 («Assestamento al bilancio di  previsione  per  l'anno
finanziario 2014 e disposizioni  finanziane»)  l'importo  complessivo
stanziato in favore delle Province e'  salito  ad  curo  9.839.941,88
(somma individuata nell'allegato n. 1 alla d.G.R. n.  1-665,  del  27
novembre  2014),  con  conseguente  complessiva   assegnazione   alla
Provincia ricorrente della somma di euro 1.518.467,06. 
    Tale  ultima  somma  e'  pero'  manifestamente  insufficiente   a
garantire la copertura di tutte le  spese  necessarie  a  far  fronte
all'esercizio  delle  funzioni   conferite   alla   Provincia.   Come
documentato in giudizio dalla ricorrente (doc. n. 15),  infatti,  per
il pagamento dei soli stipendi del personale  (adibito  all'esercizio
di quelle funzioni) la somma necessaria supererebbe  i  3  milioni  e
600.000 euro annui, con la conseguenza che l'amministrazione -  oltre
a non poter materialmente esercitare  le  funzioni  conferite  -  non
sarebbe neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i
terzi. 
    Non ignora il Collegio  che,  a  norma  dell'art.  19,  comma  1,
del decreto legislativo n. 68 del 2011, a decorrere  dall'anno  2013,
ciascuna Regione a Statuto ordinario deve assicurare la  soppressione
di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e
permanenza, di parte  corrente  e,  ove  non  finanziati  tramite  il
ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento
delle spese delle Province, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett.  e,
della legge-delega n. 42 del 2009.  Tale  previsione  normativa,  nel
concorrere ad attuare il disegno  di  federalismo  fiscale  ai  sensi
dell'art. 119 Cost., ha altresi' stabilito che, per  assicurare  alle
Province un importo corrispondente ai trasferimenti  regionali  cosi'
soppressi, ciascuna Regione deve comunque  determinare,  con  proprio
atto amministrativo (previo accordo concluso  in  sede  di  Consiglio
delle  autonomie  locali,  d'intesa  con  le  Province  del   proprio
territorio),  una  compartecipazione  delle   Province   alla   tassa
automobilistica   regionale,   con   successiva   possibilita',    di
adeguamento dell'aliquota e di incremento della compartecipazione; in
caso di persistente incapienza rispetto all'ammontare  delle  risorse
regionali  soppresse,  ciascuna  Regione  e'  altresi'  chiamata   ad
assicurare  alle  Province  la  compartecipazione  ad  altro  tributo
regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi
(comma 2 dell'art. 19 cit.). E' stato altresi' previsto che, in  caso
di   mancata   fissazione   della   compartecipazione   alla    tassa
automobilistica entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato  sarebbe
intervenuto in via sostitutiva ai sensi dell'art. 8 della legge a 131
del 2003. 
    Con riguardo alla situazione esistente  in  Piemonte,  la  difesa
della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro  il  30
novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; ne' se  si
e' verificato un  successivo  intervento  statale  sostitutivo;  ne',
ancora, se sia stato istituito il «Fondo  sperimentale  regionale  di
riequilibrio» che, ai sensi del comma 4 della disposizione in  esame,
potrebbe  consentire  di   realizzare,   in   forma   progressiva   e
territorialmente equilibrata, l'attuazione  del  nuovo  sistema.  Non
risulta quindi  che,  al  momento, sia  stata  adottata  una  qualche
determinazione in merito; con la conseguenza  che  l'eventuale  venir
meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1  dell'art.  19
del decreto legislativo n. 68  del  2011,  non  potrebbe  attualmente
trovare copertura in alcuna  voce.  Ne  consegue  l'attuale  completa
inoperativita', per la Regione  Piemonte,  della  previsione  di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo  n.  68  del  2011:  tale  norma,
rimasta inattuata nella pais constmens (ossia,  laddove  assicura  il
recupero delle risorse soppresse), non puo'  di  conseguenza  trovare
applicazione neanche nella pars destritens (ossia, laddove dispone la
soppressione dei trasferimenti  regionali  alle  Province),  pena  la
violazione  delle  disposizioni  costituzionali  che  di  seguito  si
richiameranno (infra, par. n.  2):  con  la  conseguenza  che  questo
Giudice deve  interpretarla  in  modo  costituzionalmente  orientato,
ossia nel senso che la sua operativita' deve rimanere sospesa finche'
non saranno concretamente stabilite le modalita'  di  recupero  delle
risorse soppresse. 
    2. Le leggi regionali che hanno approvato la finanziaria 2014, il
bilancio di previsione per l'anno 2014 e l'assestamento  di  bilancio
2014, dal canto loro, nello stabilire una consistente riduzione degli
stanziamenti a favore delle Province per le  funzioni  loro  delegate
(riduzione che, rispetto allo stanziamento per  l'anno  2010,  allora
pari ad curo 60.000.000,00, assume proporzioni davvero inusitate,  se
solo si pensa alla somma stanziata per il 2014, pari  a  meno  di  20
milioni di euro), di fatto impediscono a queste  ultime  la  concreta
possibilita' di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt.
114, 117, 119, 97, 3 e 118 Cost. 
    2.1.  Si  evidenzia,  anzitutto,  la  violazione   dell'autonomia
finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e  119  Cost.,  con
negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (art.
97 Cost.). Fintanto che le Province continuano ad essere individuate,
nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e  dotati  di
autonomia, anche finanziaria (art. 114, commi 1 e 2, e 119, comma  1,
Cost.), la sottrazione delle risorse  loro  spettanti  in  base  alla
legge si traduce in una menomazione della loro autonomia  finanziaria
(cfr. Corte cost., sent n. 241 del 2012) perche' costringe tali  enti
a dare copertura ai  costi  delle  funzioni  trasferite  con  risorse
proprie  (che,  peraltro,  la  Provincia  ricorrente  allega  di  non
possedere). Al tempo stesso, la descritta menomazione  dell'autonomia
finanziaria si traduce in un ostacolo  all'assolvimento  dei  compiti
istituzionali  che,  anche  in   base   al   ricordato   sistema   di
decentramento amministrativo avviato con la legge  n.  59  del  1997,
tali  enti  territoriali  sono  chiamati  a   svolgere.   L'autonomia
finanziaria e', infatti, funzionale all'assolvimento di detti compiti
(cosi' Corte cost., sent. n. 63 del 2013), ed il suo venir  meno  non
favorisce di certo l'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi
secondo criteri di efficienza, efficacia  ed  economicita'.  In  tale
quadro, pertanto, il ruolo delle autonomie locali, quale  attualmente
disegnato   dalle   richiamate   norme   costituzionali,   non   puo'
considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei  servizi  che
gli Enti locali sono chiamati a fornite  ai  cittadini,  giustificata
esclusivamente   da   considerazioni   di   carattere    finanziario.
L'equilibrio di  bilancio  che  anche  le  Regioni  sono  chiamate  a
mantenere,  insieme  al  loro  dovere  di  concorrere  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea (art. 119, comma 1, Cost., nella
formulazione risultate a seguito della legge cost. n.  1  del  2012),
non puo' infatti tradursi nel taglio  indiscriminato  dei  servizi  e
delle attivita' amministrative,  assurgendo  a  valore  primario  del
nostro ordinamento costituzionale. Analogamente  a  quanto  osservato
dalla sentenza n. 36 del 2013 della  Corte  costituzionale  (resa  in
materia   di   Livelli   Essenziali   di   Assistenza),   anche    il
soddisfacimento delle ordinarie attivita' amministrative non  dipende
solo dalle risorse disponibili, ma anche dalla  loro  allocazione  ed
utilizzazione: cio' soprattutto allorche' - come nel caso di specie -
il mancato o l'insufficiente stanziamento comporti la  compromissione
delle istanze costituzionali gia' richiamate. Pertanto anche le leggi
regionali, della cui legittimita' costituzionale in  questa  sede  si
dubita, potevano e dovevano allocare od  utilizzare  diversamente  le
risorse  a  disposizione,  pur  di   garantire   alle   Province   la
salvaguardia della loro autonomia finanziaria e - correlativamente  -
pur di mantenere il buon andamento nell'amministrazione pubblica.  Il
tutto, ovviamente, nel necessario rispetto del  principio  di  previa
copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, comma 4, Cost.). 
    Va, in proposito, ricordato che - come  piu'  volte  sottolineato
dalla Corte costituzionale - se e' vero che dall'art.  81  Cost.  (ai
cui principi anche le Regioni devono sottostare:  cfr.,  di  recente,
Corte cost., sent. n. 4 del 2014) deriva un principio di  tendenziale
equilibrio finanziario dei bilanci dello  Stato  (e  delle  Regioni),
tanto su base annuale che su base pluriennale,  «da  questa  premessa
non puo' logicamente conseguire che sussista  in  materia  un  limite
assoluto alla  cognizione  del  giudice  di  costituzionalita'  delle
leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto  in
Costituzione non puo' avere altro significato che affermare che  esso
rientra nella tavola complessiva dei valori  costituzionali,  la  cui
commisurazione  reciproca  e  la  cui  ragionevole  valutazione  sono
lasciate al prudente apprezzamento» della Corte  costituzionale.  «In
altri termini, non si puo' ipotizzare che la  legge  di  approvazione
del bilancio dello Stato o  qualsiasi  altra  legge  incidente  sulla
stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi  sindacato
del giudice di costituzionalita', dal momento che non vi puo'  essere
alcun valore costituzionale la cui attuazione possa  essere  ritenuta
esente dalla  inviolabile  garanzia  rappresentata  dal  giudizio  di
legittimita' costituzionale» (cosi' Corte cost.,  sent.  n.  260  del
1990). 
    2.2. Al contempo, si staglia  anche  la  violazione  dell'art.  3
della Costituzione, sia sotto il profilo  dell'irragionevolezza,  sia
sotto il  profilo  della  violazione  del  principio  di  eguaglianza
sostanziale. 
    Sul primo versante,  la  drastica  riduzione  degli  stanziamenti
sofferta dalla Provincia ricorrente  non  tiene  conto  dell'esigenza
(logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni  assegnate  siano
conferite  unitamente  alle   risorse   disponibili   per   il   loro
svolgimento, vieppiu' in considerazione del livello dei  costi  delle
funzioni delegate. 
    Sul secondo versante, appare  al  Collegio  evidente  che  quella
drastica riduzione si pone in frontale contrasto con il compito della
Repubblica (e quindi, per la parte di propria competenza, anche delle
Regioni) di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono il pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti  i  lavoratori  all'organizzazione  politica,
economica e sociale del Paese (art. 3, comma  2,  Cost).  E'  infatti
evidente che  il  mancato  esercizio  delle  funzioni  delegate  alle
Province - afferenti a settori  nevralgici  della  vita  economica  e
sociale della comunita' territoriale:  si  pensi,  solo  per  citarne
alcuni, all'industria, alle  miniere,  all'inquinamento  atmosferico,
acustico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, all'energia,
alla tutela delle acque,  alla  difesa  del  suolo,  alla  protezione
civile, al turismo, ai trasporti, all'istruzione, ai servizi sociali,
ai beni  culturali,  ecc.  -,  lungi  dal  «rimuovere»  gli  ostacoli
descritti dall'art. 3, comma 2, Cost., al contrario li causerebbe  e,
allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di
fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro  diritti
di liberta'. 
    2.3. Si evidenzia, infine,  anche  la  violazione  dell'art.  118
Cost.   e   dei   principi   ivi   proclamati   di    sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. 
    Siffatti principi postulano, infatti,  che  determinate  funzioni
siano conferite anche alle Province le  quali,  cosi',  ne  diventano
titolari ai sensi dell'art.  118,  comma  2,  Cost.  In  tale  quadro
costituzionale, il mantenimento delle  funzioni  gia'  conferite  con
legge statale, accompagnato pero' dal taglio delle risorse  destinate
a quelle funzioni, equivale ad una sostanziale  espropriazione  delle
funzioni di cui le Province sono titolari, in violazione del  dettato
costituzionale  e  del  principio  di  sussidiarieta'  verticale  (in
applicazione del quale, invece, quelle funzioni erano state  allocate
alle Province). Ne esce violentato anche il principio di adeguatezza,
in quanto lo stanziamento disposto e' del tutto inidoneo a consentire
alla Provincia di far  fronte  ai  costi  che  lo  svolgimento  delle
funzioni delegate implica. 
    3. La questione di legittimita' costituzionale cosi'  prospettata
e' anche rilevante per la decisione che questo  TAR  dovra'  assumere
sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 23
della legge n. 87 del 1953. 
    Gli atti regionali  impugnati,  nell'attribuire  lo  stanziamento
oggetto di contestazione  alla  Provincia  ricorrente,  non  potevano
infatti che rimanere entro gli ambiti finanziari indicati dalle leggi
regionali di  approvazione  della  finanziaria  regionale  2014,  del
bilancio  di  previsione  2014  e  del  relativo  «assestamento»   di
bilancio: cio', con riferimento  alle  somme  indicate  nell'apposita
Unita' Previsionale di Base (UPB) n. DB05011 «Affari istituzionali ed
Avvocatura - Rapporti con le Autonomie Locali», di cui agli  Allegati
A di quelle  leggi  (intitolati,  rispettivainente,  «Rifinanziamento
delle  leggi  regionali»,  «Bilancio   di   previsione   per   l'anno
finanziario 2014» e «Assestamento al bilancio finanziario per  l'anno
finanziario 2014»). In tal senso si e' infatti  mossa,  dapprima,  la
d.G.R. n. 2-157, del 28 luglio 2014,  la  quale  ha  provveduto  alla
suddivisione e ripartizione delle risorse di parte corrente 2014 agli
Enti locali piemontesi, poi la determinazione dirigenziale n. 165 del
29 luglio 2014 (nelle cui premesse, tra l'altro, si legge che, con la
d.G.R.  n.  2-157,  del  28  luglio  2014,  «sono  state  individuate
nell'importo di € 10.790.508,00 per fanno 2014 le risorse finanziarie
da destinare per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite  agli  Enti
locali piemontesi» e che «nell'ambito del suddetto importo  e'  stata
individuata la somma di € 9.390.428,71 da destinare  nello  specifico
alle Province piemontesi), quindi la successiva d.G.R, n.  1665,  del
27 novembre 2014, la  quale,  dando  atto  che  dall'assestamento  di
bilancio derivano ulteriori euro 14.040.000,00 in favore  degli  Enti
locali (sul capitolo  di  bilancio  n.  149827  dell'UPB  05011),  ha
provveduto a variare di conseguenza l'entita' dello stanziamento,  ed
infine la determinazione dirigenziale n. 7, del 12 dicembre 2014, con
la quale le nuove somme disponibili sono state ripartite tra  i  vari
Enti locali (con assegnazione alle Province,  per  quanto  in  questa
sede maggiormente interessa,  di  ulteriori  euro  9.839.941,88).  E'
quindi  evidente  che  gli  atti  impugnati  non   avrebbero   potuto
attribuire agli Enti locali piemontesi maggiori  risorse  rispetto  a
quelle indicate negli allegati  delle  leggi  di  approvazione  della
finanziaria 2014, del bilancio 2014 e dell'assestamento  di  bilancio
2014 e che - di conseguenza - le doglianze in  questa  sede  avanzate
dalla Provincia  ricorrente  non  possono  che  coinvolgere,  in  via
necessaria e pregiudiziale,  proprio  quelle  leggi  di  bilancio.  A
queste ultime, peraltro, deve aggiunge anche la legge regionale n.  6
del 2014 («Variazione al bilancio di pnvisione per l'anno finanziario
2014 e pluriennale per gli  anni  finanziari  2014-2016»)  la  quale,
nell'apportare gia' alcune variazioni al bilancio di previsione 2014,
non aveva tuttavia previsto alcun aumento della  somma  stanziata  in
favore degli Enti locali piemontesi e, quindi, delle Province. 
    In particolare, vengono in considerazione ai fini del giudizio di
costituzionalita': 
        l'art. 1, comma 1,  della  legge  della  Regione  Piemonte  5
febbraio 2014, n. 1 («Legge finanziaria per l'anno 2014»), nel  quale
si prevede il rifinanziamento delle vigenti leggi regionali di spesa,
tra le quali anche la legge regionale n. 34 del 1998 («Riordino delle
funzioni e dei compiti amministrativi  della  Regione  e  degli  Enti
locali»), in combinato  disposto  con  l'Allegato  A  della  medesima
legge, laddove si stanzia la somma di  soli  euro  10.750.508,00  per
l'anno 2014; 
        l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione  Piemonte  5
febbraio 2014, n. 2 («Bilancio di previsione per  l'anno  finanziario
2014 e bilancio pluriennale  per  gli  anni  finanziari  2014-2016»),
mediante i quali e' stato approvato il totale generale delle spese ed
e' stata autorizzata l'assunzione degli  impegni  di  spesa  entro  i
limiti degli stanziamenti di competenza  dello  stato  di  previsione
della spesa per l'anno finanziario 2014, in  combinato  disposto  con
l'Allegato A della  medesima  legge,  nella  parte  relativa  all'UPB
DB05011 - Titolo 1, laddove si prevede la predetta cifra di soli euro
10.790.508,00; 
        l'art. 3 della medesima legge regionale, che ha approvato  il
quadro in generale riassuntivo del bilancio  per  l'anno  finanziario
2014, in combinato disposto con l'Allegato A  della  medesima  legge,
nella parte in cui assegna al Capitolo n. 149827  (denominato  «Fondo
per l'esercizio delle funzioni collerite (L.R.  34/98»)  la  predetta
somma; 
        l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1°  agosto  2014,
n. 6 («Variazione al bilancio di previsione  per  l'anno  finanziario
2014 e pluriennale per gli annifinanziari 2014-2016»), nella parte in
cui  non  apporta  alcuna  variazione  in  aumento,  nei  sensi  gia'
indicati, con riferimento alla cifra  gia'  stanziata  di  soli  euro
10.790.508,00 in favore degli Enti locali; 
        l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014,
n. 19 («Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario
2014  e  disposizioni  finanziarie»),  in  combinato   disposto   con
l'Allegato A della medesima legge, con riferimento  all'UPB  DB05011,
nella parte in cui assegna ulteriori risorse per  euro  14.040.000,00
in favore degli Enti locali. 
    Le citate norme appaiono in contrasto con i richiamati  parametri
costituzionali laddove, nello stanziare le somme gia'  riferite,  non
raggiungono la soglia finanziaria minima necessaria per  l'esercizio,
in concreto, delle funzioni conferite  alle  Province.  La  Provincia
ricorrente, in proposito, ha riferito - con affermazione che pare  al
Collegio attendibile - che le somme stanziate per il 2010  a  proprio
favore (pari ad curo 4.371.000,00) sarebbero  sufficienti  a  coprire
tutti i costi necessari per l'esercizio delle funzioni;  ed  anzi  in
tal senso ha circoscritto la propria domanda giudiziale. 
    Il Collegio ritiene pertanto che sussistano tutti  i  presupposti
per sollevare questione di legittimita' costituzionale delle indicate
disposizioni.