IL TRIBUNALE DI PRATO 
 
    Nella persona del giudice penale Jacqueline Monica Magi; 
    Ha pronunciato la seguente; 
 
                              Ordinanza 
 
    Nel  procedimento  n.  1743/14  R.Dib.,  n.  5605/10   RGNR,   c/
Fabianelli Mario, difeso di fiducia dall'avv. G. Mauro. 
    Per la dichiarazione  di  rilevanza  non  manifesta  infondatezza
della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 548  comma
3 cpp e 585 comma 2 lett. d) cpp, 10 comma 5 e 11 comma  1  legge  n.
67/2014 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 
    Sulla rilevanza: nel caso in  specie  il  PM  citava  a  giudizio
Fabianelli Mario per farlo rispondere del reato  di  cui  all'art.  2
legge n. 638/83 quale  legale  rappresentante  della  ditta  Filatura
Svezia. 
    Il suo difensore depositava memoria chiedendo che  si  sollevasse
la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra,  ovvero  la
norma che non prevede, per l'assente, la stessa  disciplina  che  era
prevista  per  il   contumace,   che   prevedeva   la   comunicazione
dell'estratto della sentenza al  contumace.  Nell'attuale  disciplina
invece la comunicazione di quello che era l'estratto contumaciale  e'
ormai prevista solo per il procuratore generale. 
    Appare evidente che la legittimita' costituzionale della norma in
questione  e'  punto  centrale  dell'accertamento  chiesto  a  questo
Giudice penale in questo procedimento  in  cui  l'imputato  e'  stato
dichiarato assente e che quindi la relativa questione e' rilevante. 
    Infatti con l'entrata in vigore della legge n.  67  del  2014  la
sentenza che verra' emessa al termine di questo processo potrebbe non
essere comunicata all'assente ma solo al  procuratore  generale.  Ove
l'avvocato dell'assente non sia presente alla lettura del dispositivo
della sentenza e comunque  anche  ove  lo  sia  l'assente  non  sara'
avvertito del deposito della sentenza, mentre lo sara' il procuratore
generale. 
    Risulta  dunque  modificata  la  precedente  normativa  in  senso
deteriore e peggiorativo per gli imputati assenti. 
    In ragione di cio' il difensore del Fabianelli, imputato assente,
ha  richiesto  a  questo  Giudice  di  sollevare  la   questione   di
legittimita' costituzionale della norma come modificata, in quanto la
posizione del Fabianelli viene ad essere peggiore  di  quella  di  un
contumace della  precedente  previsione  e  peggiore  di  quella  del
procuratore generale. 
    Sulla non manifesta infondatezza: il giudice  penale  ritiene  di
rimettere il ricorso alla ecc.ma Corte alla  stregua  delle  seguenti
osservazioni: 
        a) con riferimento all'art. 3 Costituzione: 
    La nuova formulazione degli artt. 548 comma 3 e 585 comma 2 lett.
d) cpp risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione il
quale tutela la persona e la sua dignita', e stabilisce il  principio
generale di eguaglianza dei cittadini di fronte  all'ordinamento.  La
parita' di condizioni, sancita dall'art. 3 della nostra  Costituzione
come vincolo inderogabile posto al legislatore ordinario puo'  essere
derogata solo sulla  base  di  criteri  o  elementi  che  evitino  di
trattare situazioni omogenee in modo  differenziato.  Il  legislatore
invece, con la modifica legislativa in atto, finisce col trattare  in
maniera    differente    le    due     categorie     di     soggetti,
l'imputato-condannato  assente  e  il  procuratore   generale.   Tale
modifica  appare  evidentemente  in  violazione  dell'art.  3   della
Costituzione  in  relazione  al  principio  di  uguaglianza   tra   i
cittadini.  Nell'attuale  normativa  infatti  mentre  al  procuratore
generale viene comunicato dall'ufficio il deposito della  sentenza  e
quindi questi puo' decidere immediatamente se fare appello o meno  lo
stesso non e' per il cittadino che ha  subito  il  processo,  che  e'
onerato dall'obbligo di  informarsi  costantemente  onde  non  essere
pregiudicato nei tempi dell'appello. 
    Tutto cio' considerando  che  spesso  proprio  l'imputato  e'  il
soggetto che ha maggiore interesse per l'appello; 
        b) con riferimento all'art. 24 Costituzione: 
    La citata normativa del 2014 ha ripercussioni anche sul principio
stabilito dall'art. 24 comma 2 della Costituzione,  che  sancisce  il
diritto di difesa di ognuno in ogni stato e  grado  del  procedimento
come diritto inviolabile. 
    Appare evidente che la possibilita' per la  Procura  generale  di
appellare  prima  dell'imputato  e  l'onere  che  ha  l'imputato   di
informarsi, onere che la Procura  generale  non  ha,  costituisce  un
limite al diritto di difesa, un ostacolo allo stesso; 
        e) con riferimento all'art. 111 Costituzione: 
    La Costituzione inoltre garantisce la tutela della condizione  di
parita' tra le parti del processo,  sancendo  che  ogni  processo  si
svolge in condizione di parita' fra le parti. 
    La norma introdotta dalla legge n. 67 del  2014  invece  sancisce
una chiara e palese condizione di disparita' fra le parti, oltretutto
nel caso in specie fra una parte pubblica ed una privata, la' dove la
parte pubblica ha gia' un vantaggio dovuto  al  suo  essere  comunque
parte dello Stato, dotata di mezzi che il privato non ha e  non  puo'
avere. 
    Detta  condizione  di  disparita'  emerge  in  modo   chiarissimo
nell'art. 585 comma 2 lett. d), cpp  come  ora  codificato,  dove  si
legge che solo per il procuratore generale  il  termine  dell'appello
decorre dal momento  della  comunicazione  dell'avviso  di  deposito,
mentre per l'imputato detto termine decorre da quanto stabilito dalla
legge,  termine  quasi  sicuramente  inferiore  rispetto   a   quello
stabilito per la Procura generale. 
    Abbiamo cosi' in tal modo una diversa decorrenza del termine  per
l'appello fra i due soggetti del processo, con una palese  condizione
di disparita' fra le parti. 
    Sulla base di quanto detto  in  precedenza  appare  opportuna  la
trasmissione  degli  atti   alla   Corte   costituzionale   per   una
considerazione  della  questione  con  conseguente  sospensione   del
presente giudizio.