IL TRIBUNALE DI PRATO Nella persona del giudice penale Jacqueline Monica Magi; Ha pronunciato la seguente; Ordinanza Nel procedimento n. 1743/14 R.Dib., n. 5605/10 RGNR, c/ Fabianelli Mario, difeso di fiducia dall'avv. G. Mauro. Per la dichiarazione di rilevanza non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 548 comma 3 cpp e 585 comma 2 lett. d) cpp, 10 comma 5 e 11 comma 1 legge n. 67/2014 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Sulla rilevanza: nel caso in specie il PM citava a giudizio Fabianelli Mario per farlo rispondere del reato di cui all'art. 2 legge n. 638/83 quale legale rappresentante della ditta Filatura Svezia. Il suo difensore depositava memoria chiedendo che si sollevasse la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra, ovvero la norma che non prevede, per l'assente, la stessa disciplina che era prevista per il contumace, che prevedeva la comunicazione dell'estratto della sentenza al contumace. Nell'attuale disciplina invece la comunicazione di quello che era l'estratto contumaciale e' ormai prevista solo per il procuratore generale. Appare evidente che la legittimita' costituzionale della norma in questione e' punto centrale dell'accertamento chiesto a questo Giudice penale in questo procedimento in cui l'imputato e' stato dichiarato assente e che quindi la relativa questione e' rilevante. Infatti con l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 la sentenza che verra' emessa al termine di questo processo potrebbe non essere comunicata all'assente ma solo al procuratore generale. Ove l'avvocato dell'assente non sia presente alla lettura del dispositivo della sentenza e comunque anche ove lo sia l'assente non sara' avvertito del deposito della sentenza, mentre lo sara' il procuratore generale. Risulta dunque modificata la precedente normativa in senso deteriore e peggiorativo per gli imputati assenti. In ragione di cio' il difensore del Fabianelli, imputato assente, ha richiesto a questo Giudice di sollevare la questione di legittimita' costituzionale della norma come modificata, in quanto la posizione del Fabianelli viene ad essere peggiore di quella di un contumace della precedente previsione e peggiore di quella del procuratore generale. Sulla non manifesta infondatezza: il giudice penale ritiene di rimettere il ricorso alla ecc.ma Corte alla stregua delle seguenti osservazioni: a) con riferimento all'art. 3 Costituzione: La nuova formulazione degli artt. 548 comma 3 e 585 comma 2 lett. d) cpp risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignita', e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento. La parita' di condizioni, sancita dall'art. 3 della nostra Costituzione come vincolo inderogabile posto al legislatore ordinario puo' essere derogata solo sulla base di criteri o elementi che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato. Il legislatore invece, con la modifica legislativa in atto, finisce col trattare in maniera differente le due categorie di soggetti, l'imputato-condannato assente e il procuratore generale. Tale modifica appare evidentemente in violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza tra i cittadini. Nell'attuale normativa infatti mentre al procuratore generale viene comunicato dall'ufficio il deposito della sentenza e quindi questi puo' decidere immediatamente se fare appello o meno lo stesso non e' per il cittadino che ha subito il processo, che e' onerato dall'obbligo di informarsi costantemente onde non essere pregiudicato nei tempi dell'appello. Tutto cio' considerando che spesso proprio l'imputato e' il soggetto che ha maggiore interesse per l'appello; b) con riferimento all'art. 24 Costituzione: La citata normativa del 2014 ha ripercussioni anche sul principio stabilito dall'art. 24 comma 2 della Costituzione, che sancisce il diritto di difesa di ognuno in ogni stato e grado del procedimento come diritto inviolabile. Appare evidente che la possibilita' per la Procura generale di appellare prima dell'imputato e l'onere che ha l'imputato di informarsi, onere che la Procura generale non ha, costituisce un limite al diritto di difesa, un ostacolo allo stesso; e) con riferimento all'art. 111 Costituzione: La Costituzione inoltre garantisce la tutela della condizione di parita' tra le parti del processo, sancendo che ogni processo si svolge in condizione di parita' fra le parti. La norma introdotta dalla legge n. 67 del 2014 invece sancisce una chiara e palese condizione di disparita' fra le parti, oltretutto nel caso in specie fra una parte pubblica ed una privata, la' dove la parte pubblica ha gia' un vantaggio dovuto al suo essere comunque parte dello Stato, dotata di mezzi che il privato non ha e non puo' avere. Detta condizione di disparita' emerge in modo chiarissimo nell'art. 585 comma 2 lett. d), cpp come ora codificato, dove si legge che solo per il procuratore generale il termine dell'appello decorre dal momento della comunicazione dell'avviso di deposito, mentre per l'imputato detto termine decorre da quanto stabilito dalla legge, termine quasi sicuramente inferiore rispetto a quello stabilito per la Procura generale. Abbiamo cosi' in tal modo una diversa decorrenza del termine per l'appello fra i due soggetti del processo, con una palese condizione di disparita' fra le parti. Sulla base di quanto detto in precedenza appare opportuna la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per una considerazione della questione con conseguente sospensione del presente giudizio.