Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte  costituzionale
a norma dell'art. 27 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale 
    Conflitto tra enti n. 5 depositato in cancelleria  il  30  giugno
2015 della Regione Veneto, (C.F.: 80007580279), con sede in  Venezia,
Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente pro tempore
della Giunta  regionale,  autorizzato  mediante  deliberazione  della
Giunta stessa n. 690 del 14 maggio 2015  (doc.  3),  rappresentata  e
difesa, come da procura a margine del  presente  atto,  dagli  avv.ti
Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale, prof. Mario  Bertolissi  (C.F.:
BRTMRA48T28L483I,   PEC:    mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it,
telefax   049/8360938),   prof.    Vittorio    Domenichelli    (C.F.:
DMNVTR48P10D578Z, PEC: vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it,
telefax 049/8763202), Francesco Rossi (C.F.:  RSSFNC61P26G224T,  PEC:
francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/650834) e  Luigi
Manzi (CF: MNZLGU34E15H501Y, PEC:  luigimanzi@ordineavvocatiroma.org,
telefax 06/3211370) del foro di  Roma,  con  domicilio  eletto,  agli
effetti del presente giudizio, presso lo studio  di  quest'ultimo  in
Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in persona del Presidente in  carica,  rappresentata  e
difesa ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  notiziandone,
anche, la Corte dei conti, Sezione  regionale  di  controllo  per  il
Veneto, in persona del Presidente p.t. per regolamento di  competenza
in relazione e avverso: 
        a) la delibera n. 227/2015 della  Corte  dei  conti,  Sezione
regionale di controllo per il Veneto, depositata il 22 aprile 2015; 
        b) le delibere presupposte (in particolare, ove  occorra,  la
deliberazione n. 147/FRG del 5 marzo 2015) e quelle che eventualmente
saranno adottate, medio tempore, in conseguenza ad esse. 
    In punto: perche' 
        1) sia dichiarato che non spettava allo  Stato  e,  per  esso
alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per  il  Veneto,
adottare la qui gravata delibera per violazione, come precisato nella
parte motiva, degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121,  122,
123 Cost.  in  relazione  all'autonomia  istituzionale,  legislativa,
amministrativa, contabile, statutaria,  dello  stesso  d.l.  n.  174,
convertito, con modificazioni dalla legge n. 213/2012, ridondante  in
lesione  dell'autonomia  costituzionale  regionale  e  dello  Statuto
regionale del Veneto approvato con la legge regionale  statutaria  17
aprile 2012, n. 1, ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio
e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36,  38,  39,
40, 41, 42, 46 e 48), nonche' del principio di leale collaborazione; 
        2) per l'effetto, sia annullata  la  delibera  impugnata  (n.
227/2015), nonche' gli atti presupposti (ivi inclusa, ove occorra, la
delibera n. 147/2015) e quelli che  eventualmente  saranno  adottati,
medio tempore, in conseguenza ad essi, in applicazione degli artt. 41
e 38 legge 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                              F a t t o 
 
    1. Il presente giudizio costituisce  ulteriore  sviluppo  di  una
vicenda concernente la  contestazione,  da  parte  della  Sezione  di
controllo per il Veneto della Corte dei conti, di irregolarita' nella
rendicontazione dei gruppi consiliari regionali ex  art.  1  d.l.  n.
174/2012 (convertito, con modificazioni, nella  legge  n.  213/2012),
gia' portata all'attenzione di codesto ecc.mo Collegio e decisa,  con
riferimento all'anno 2012, in senso favorevole alla Regione,  sia  in
sede di  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  (cfr.  sent.  n.
39/2014), sia in sede di conflitto di  attribuzione  (cfr.  sent.  n.
130/2014). 
    Analoga iniziativa ha assunto la medesima  Sezione  di  controllo
sulla rendicontazione dei gruppi consiliari  regionali  relativamente
all'anno 2013; la Regione Veneto e' stata cosi' nuovamente  costretta
a gravare la relativa delibera (la n. 269 del 9 aprile  2014),  oltre
che dinnanzi al giudice  amministrativo,  anche  dinnanzi  a  Codesta
Corte, instaurando il giudizio attualmente  pendente  sub  n.r.g.  n.
6/2014. 
    Con la qui gravata deliberazione n. 227 del 22 aprile 2015  (doc.
1), la Sezione regionale di Controllo per il Veneto della  Corte  dei
conti  contesta   ai   gruppi   consiliari   regionali   l'irregolare
rendicontazione delle spese anche per l'anno 2014: da  qui  l'obbligo
di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'art. 1, commi 11 e
12, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 4 della l.r. n. 28/2013. 
    Come noto, invero, l'art.  1,  comma  9,  del  d.l.  n.  174/2012
prevede che «ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva
un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare
la corretta rilevazione dei fatti di gestione e  la  regolare  tenuta
della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria
a corredo del rendiconto. In ogni caso il  rendiconto  evidenzia,  in
apposite  voci,  le  risorse  trasferite  al  gruppo  dal   consiglio
regionale, con indicazione del titolo del trasferimento,  nonche'  le
misure  adottate  per  consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
effettuati». 
    In attuazione di cio',  la  Conferenza  Stato  -  Regioni,  nella
seduta del 6 dicembre 2012,  ha  deliberato  le  summenzionate  linee
guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da  parte  dei  gruppi
consiliari; linee guida che  sono  state  recepite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato il
2 febbraio ed entrato in vigore il 17 febbraio 2013. 
    Da parte sua, la Regione Veneto si  e'  pedissequamente  adeguata
alle predette linee  guida,  senza  ritenere  opportuna  alcuna  loro
integrazione (di cio' da' atto la delibera n. 227/2015,  p.  15;  sul
punto, v. l.r. n. 47/2012, specie sub art. 13, come modificato  dalla
l.r. n. 28/2013). 
    Dev'essere sin d'ora evidenziato  che  il  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri - ai fini che qui interessano -
definisce il modello di  rendiconto  annuale  dei  gruppi  consiliari
(cfr. allegato B) contemplando un elenco di quindici voci puntuali di
spesa piu' una sedicesima «aperta» da  specificare  («altre  spese»);
nel contempo, prescrive che «ciascuna spesa indicata  nel  rendiconto
dei  Gruppi  consiliari  (...)  deve  corrispondere  a   criteri   di
veridicita' e correttezza», precisando che  la  veridicita'  «attiene
alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e  le  spese
effettivamente  sostenute»,  mentre  la  correttezza  «attiene   alla
coerenza delle spese sostenute con le finalita' previste dalla  legge
...)» e rimettendo in via  esclusiva  al  Presidente  del  gruppo  il
compito di  autorizzare  la  spesa  (con  conseguente  assunzione  di
responsabilita') e  di  attestarne,  appunto,  la  veridicita'  e  la
correttezza (cfr. art. 1). 
    Quanto alla  documentazione  contabile,  l'art.  3  si  limita  a
prescrivere che «1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del
decreto-  legge  10   ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,  deve  essere
allegata copia conforme della documentazione contabile relativa  alle
spese  inserite  nel   rendiconto   stesso.   L'originale   di   tale
documentazione e conservata a norma di legge. 2. Per gli acquisti  di
beni e servizi la documentazione  contabile  e'  rappresentata  dalla
fattura o scontrino fiscale parlante. 3. Per  le  spese  relative  al
personale, qualora  sostenute  direttamente  dai  gruppi  consiliari,
dovranno essere allegati il contratto di lavoro e  la  documentazione
attestante   l'adempimento   degli    obblighi    previdenziali    ed
assicurativi». 
    3. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10,
del d.l. n. 174/2012, con nota prot. 0004008 del 26 febbraio 2015, il
Presidente della Regione Veneto trasmetteva i rendiconti  dei  gruppi
consiliari relativi al 2014 - tutti redatti  secondo  il  modello  di
rendiconto definito dall'allegato B del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  e  muniti  della  prescritta  documentazione
contabile - alla competente  Sezione  regionale  di  controllo  della
Corte dei conti. Quest'ultima, con deliberazione n. 147/FRG di data 5
marzo  2015,   riscontrava   presunte   «carenze   ed   irregolarita'
documentali  ...  che  necessitano  di  essere  approfondite  e,  ove
possibile, regolarizzate», assegnando un termine  di  30  giorni  per
procedere   alla   regolarizzazione   mediante   l'esibizione   della
documentazione giustificativa analiticamente indicata,  per  ciascuno
dei  gruppi  predetti,  nelle  schede  allegate  alla   deliberazione
medesima (doc. 2). 
    In particolare, con inopinata acribia, la  Sezione  Regionale  di
Controllo richiedeva,  inter  alia  (v.  doc.  2)  la  documentazione
attestante l'inerenza all'attivita' istituzionale di  ciascun  gruppo
delle spese sostenute in relazione alle  varie  voci  del  rendiconto
(i.e. quelle da 1  a  16  di  cui  all'allegato  B  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012: si tratta, ad
esempio, delle spese per il personale, delle spese per  la  redazione
stampa  e  spedizione  di  pubblicazioni  o  periodici,  delle  spese
telefoniche e trasmissione dati,  delle  spese  per  libri,  riviste,
pubblicazioni e quotidiani, spese per attivita'  promozionali,  spese
logistiche ...). Ad esempio, chiedeva: 
        1) «per la collaboratrice Alessia Severin  ...  la  relazione
attestante  l'attivita'  svolta,  debitamente  sottoscritta,  nonche'
tutta la documentazione in essa  citata»  (v.  all.  1  doc.  2;  v.,
similmente, anche per tutti i contratti  di  collaborazione  attivati
dagli altri gruppi consiliari); 
        2) «documentazione integrativa della  conferenza  tenutasi  a
Verona il 270/2/2014 ...» (v. all. 2 doc. 2); 
        3) «... il nesso di  aderenza  tra  l'iniziativa  tenutasi  a
Montorio (VR) il 21 marzo  2014  con  l'attivita'  istituzionale  del
gruppo» (v. all. 2 doc. 2); 
        4) «documentazione in ordine all'attivita' dell'interprete in
occasione dell'evento del 12 marzo 2014» ... (v. all. 3 doc. 2); 
        5)  «chiarimenti   circa   l'inerenza   dei   beni   durevoli
"videocamera sony" "videoproiettore NEC"  ...  e  schermo  proiezione
portatile ... con le attivita' del gruppo» (v. all. 6 doc. 2); 
        6) «di descrivere dettagliatamente l'attivita' di  formazione
svolta presso Exodus Onlus ...» (v. all. 8 doc. 2). 
    Tutti i gruppi consiliari provvedevano tempestivamente a  fornire
i  chiarimenti  richiesti,  prendendo  specificamente  posizione   su
ciascuno dei punti contestati. 
    La stessa Sezione di controllo dava  espressamente  atto  che  «i
gruppi consiliari,  nell'esercizio  in  esame,  hanno  provveduto  ad
adeguarsi alle indicazioni fornite da questa Sezioni in  merito  alla
necessaria tenuta di scritture contabili  idonee  a  consentire  agli
organi di  controllo  interno  e,  soprattutto,  a  questa  Corte  di
compiere  le  verifiche  di  competenza,  dirette  ad  evitare  ed  a
prevenire processi discorsivi nell'utilizzo delle risorse  pubbliche»
(cfr. pag. 19 sub doc. 1). 
    Cionondimeno  concludeva,  senza  alcun  contraddittorio  con   i
soggetti interessati, per l'irregolare rendicontazione degli  importi
meglio specificati  nella  deliberazione  medesima,  con  conseguente
applicabilita' delle  sanzioni  restitutorie  previste  dal  d.l.  n.
174/2012 e dalla l.r. n. 28/2013. 
    Alla luce del quadro normativo e fattuale sin qui  delineato,  il
Consiglio regionale del  Veneto  promuove,  avverso  la  delibera  n.
227/2015, il presente conflitto di attribuzione per violazione  -  da
parte della Sezione regionale della Corte dei conti per il Veneto, in
contrasto con la Costituzione  e  le  disposizioni  statutarie  e  in
violazione  del  d.l.  n.  174/2012  -  delle   proprie   prerogative
regionali, della autonomia politica  propria  e  dei  propri  organi,
nonche' della propria autonomia contabile e di spesa per  i  seguenti
motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
1. Premessa: le condizioni di legittimita' del controllo della  Corte
dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari ex d.l. n. 174/2012 
    Considerato che la questione in  oggetto  non  e'  nuova,  ci  si
permette, in premessa, di rammentare i punti fermi fissati da codesta
Corte relativamente al controllo della Corte dei conti sui rendiconti
dei gruppi consiliari, punti fermi dai  quali,  immutato  essendo  il
quadro normativo, non v'e' alcuna ragione di discostarsi. 
    In sede di giudizio di legittimita'  costituzionale  promosso  in
via   principale,   codesto   ecc.mo   Collegio   ha   concluso   per
l'illegittimita' costituzionale del terzo periodo  del  comma  9  del
d.l. n. 174/2012 (laddove si disponeva che «nel caso in cui il gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato,  decade,
per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse  da  parte
del  consiglio  regionale»)  e  l'illegittimita'  costituzionale  del
quarto periodo del  medesimo  comma  (laddove  si  statuiva  che  «la
decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo  di  restituire
le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non
rendicontate»), nella parte in cui  si  prevedeva  che  l'obbligo  di
restituire le somme ricevute a  carico  del  bilancio  del  consiglio
regionale  e  non  rendicontate  consegue  alla  decadenza,  anziche'
all'omessa regolarizzazione. 
    In particolare, la suddetta decisione  precisa  che  «l'impugnato
comma XI introduce una misura repressiva di  indiscutibile  carattere
sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire  che  la
Corte dei conti possa graduare la  sanzione  stessa  in  ragione  del
vizio riscontrato nel rendiconto,  ne'  che  gli  organi  controllati
possano adottare misure correttive. Cio' non consente  di  preservare
quella necessaria separazione tra funzione di controllo ed  attivita'
amministrativa degli enti  sottoposti  al  controllo  stesso  che  la
giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  posto   a   fondamento   della
conformita' a  Costituzione  delle  norme  istitutive  dei  controlli
attribuiti alla Corte dei conti» (cfr. sent. n. 39/2014). 
    Nelle medesima sentenza, si  e',  poi,  chiarito  anche  che  «il
rendiconto  delle  spese  dei  gruppi  consiliari  costituisce  parte
necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme  da
tali gruppi acquisite e quelle restituite  devono  essere  conciliate
con il bilancio regionale (...). Il sindacato della Corte  dei  conti
assume infatti, come parametro,  la  conformita'  del  rendiconto  al
modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto  ritenersi
documentale,  non  potendo  addentrarsi  nel  merito   delle   scelte
discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi,  nei  limiti
del mandato istituzionale». 
    Nella successiva sentenza n. 130/2014, in accoglimento di  alcuni
ricorsi per conflitto di attribuzione promossi,  inter  alios,  anche
dalla regione Veneto, si e' riconosciuto che «non spettava allo Stato
e, per esso, alla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie e  Sezioni
Regionali di Controllo  per  le  Regioni  Veneto,  Emilia  Romagna  e
Piemonte,  adottare  le  deliberazioni  impugnate  con  cui  si   e',
rispettivamente,  indirizzato  ed   esercitato   il   controllo   sui
rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012». Un
tanto perche' «ai sensi dell'art. 1, comma 9, del  d.l.  n.  174  del
2012, il rendiconto in esame  e'  "strutturato  secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  [...]".  Il
comma 11, poi, attribuisce alla sezione  regionale  di  controllo  un
giudizio di conformita' dei  rendiconti  medesimi  alle  prescrizioni
dettate dall'art. 1, e quindi ai gia' detti criteri  contenuti  nelle
linee guida. Il dettato  normativo  configura  dunque  il  potere  di
controllo in esame come condizionato alla previa  individuazione  dei
criteri per il suo esercizio e cio' sull'evidente  presupposto  della
loro indispensabilita'». 
    In estrema sintesi, per evitare la censura di incostituzionalita'
e l'illegittima invasione della  sfera  di  autonomia  del  Consiglio
regionale e dei gruppi di cui si compone, secondo  la  giurisprudenza
di codesta Corte, il controllo della  Corte  dei  conti  deve  essere
condotto:  a)  avendo  ad  unico  parametro   la   conformita'   alle
prescrizioni contenute nelle linee guida; b) solo a partire dal tempo
della  loro  entrata  in  vigore  (17  febbraio  2013)  e  non   gia'
retroattivamente; c)  con  necessaria  separazione  tra  funzione  di
controllo  ed  attivita'  amministrativa  degli  enti  sottoposti  al
controllo stesso; d) nel rispetto del limite del carattere  meramente
documentale secondo cui e'  configurato;  e)  senza  possibilita'  di
addentrarsi   nel   merito   delle   scelte   discrezionali   rimesse
all'autonomia politica dei gruppi. 
    Come si avra' a dimostrare, tali limiti, costituenti  altrettante
condizioni di legittimita' del controllo della Corte  dei  conti  sui
rendiconti dei  gruppi  consiliari  (organi  muniti  di  autonomia  a
copertura  costituzionale),  sono  stati,   nel   caso   di   specie,
grossolanamente disattesi. 
    Prima  di  entrare  in   medias   res,   proprio   con   riguardo
all'autonomia  politica  dei  gruppi,  non  resta  che  sottolineare,
un'ulteriore (ultima) imprescindibile premessa. 
    Costituisce insegnamento costante di codesta Corte  (insegnamento
che,  anche  grazie  all'avallo   della   migliore   dottrina,   puo'
considerarsi, jus receptum) che «i gruppi consiliari sono organi  del
Consiglio regionale, caratterizzati da  una  peculiare  autonomia  in
quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei  partiti  o
delle correnti politiche che hanno presentato liste di  candidati  al
corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione  dei
consiglieri. Essi pertanto contribuiscono  in  modo  determinante  al
funzionamento e all'attivita' dell'assemblea, curando  l'elaborazione
di  proposte,  il  confronto  dialettico  fra  le  diverse  posizioni
politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo
che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita  democratica.
Cio' posto, questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare che "la
valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari e'
in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei Consigli di
ciascuna regione, di  fronte  al  quale  questa  Corte,  in  sede  di
giudizio  di   legittimita'   delle   leggi,   puo'   sindacare   ed,
eventualmente, dichiarare incostituzionali unicamente le decisioni di
spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie"  (cfr.  sentenza  n.
1130 del 1988»  (cosi'  Corte  cost.,  sent.  n.  187/1990;  piu'  di
recente, sent. n. 107/2015 che ribadisce che «l'attivita' di gestione
amministrativa e  contabile  dei  contributi  pubblici  assegnati  ai
gruppi consiliari  e',  dunque,  meramente  funzionale  all'esercizio
della sfera di  autonomia  istituzionale  che  ai  gruppi  consiliari
medesimi e ai consiglieri regionali deve essere  garantita  (sentenza
n. 187 del 1990), affinche'  siano  messi  in  grado  di  "concorrere
all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite  al
Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei  progetti
di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e  di  controllo,
all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle  leggi  e  sui
problemi  emergenti  dalla  societa',  alla  stesura  di  studi,   di
statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali  si
svolgono  le  attivita'  istituzionali   del   Consiglio   regionale"
(sentenza n. 1130  del  1988).  L'eventuale  attivita'  materiale  di
maneggio del denaro costituisce, quindi, in  relazione  al  complesso
ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare,  un  aspetto
del tutto marginale e non necessario (perche' i gruppi consiliari ben
potrebbero avvalersi  per  tale  incombenza  dello  stesso  tesoriere
regionale),  e  non  ne  muta  la  natura  eminentemente  politica  e
rappresentativa della figura, non  riducibile  a  quella  dell'agente
contabile). 
    2. Nel merito. 
Illegittimita' della delibera gravata per interferenza e  menomazione
delle competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale.
Violazione degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123
Cost.  in   relazione   all'autonomia   istituzionale,   legislativa,
amministrativa,  contabile,  statutaria.  Violazione  dello   Statuto
regionale del Veneto approvato con la legge regionale  statutaria  17
aprile 2012, n. 1, ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio
e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36,  38,  39,
40,  41,  42,  46  e  48).  Violazione  dello  stesso  d.l.  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 ridondante  in
lesione  dell'autonomia  costituzionale  regionale.  Violazione   del
principio di leale collaborazione. 
    2.1. Non spettanza del potere di controllo esercitato dalla Corte
dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  il  Veneto,  sui
rendiconti relativi all'esercizio  2014  sulla  base  di  criteri  di
propria statuizione e con richiesta di  documentazione  non  prevista
dalla legge. Carenza di potere. Pregiudizio all'autonomia  (politica,
legislativa, amministrativa, contabile e di spesa) costituzionalmente
garantita al Consiglio e ai suoi gruppi consiliari. 
    La delibera che  si  impugna  e'  illegittima  anzitutto  perche'
pretende di applicare criteri diversi ed ulteriori rispetto a  quelli
deliberati in sede di Conferenza permanente  Stato  Regioni,  perche'
esige una documentazione ivi non richiesta, perche',  in  definitiva,
pretende l'esercizio di un tipo di controllo che, anche a prescindere
dall'esito  finale  sulla  correttezza  o  sulla  irregolarita'   del
rendiconto, non e' ne' previsto ne' consentito dalla legge e comunque
e' contrario all'autonomia costituzionalmente garantita al  Consiglio
regionale e alle sue necessarie  articolazioni  interne:  dunque,  la
Sezione di controllo ha esercitato il controllo in oggettiva  carenza
di potere. 
    Diversamente da come il potere di controllo  sui  rendiconti  dei
gruppi consiliari risulta tipizzato dal d.l. n. 174/2012 per come poi
e' stato integrato dalle linee guida, la Corte dei conti, Sezione  di
controllo, con la gravata  delibera,  ha  preteso  di  esercitare  un
controllo autonomo di legittimita' e di merito  sulle  singole  spese
risultanti dai rendiconti medesimi, gia' vagliate dal Presidente  del
gruppo ai sensi dell'art. 2 del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. E cio', nonostante avesse piena contezza  che
«il sindacato della Corte dei conti  assume  ...  come  parametro  la
conformita'  del  rendiconto  al  modello  predisposto  in  sede   di
Conferenza, e deve ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel
merito delle scelte discrezionali rimesse,  nei  limiti  del  mandato
istituzionale, all'autonomia politica dei gruppi (Corte  Cost.  sent.
n. 39/2014)» (p. 7 delibera n. 227/2015). 
    Donde la violazione dell'autonomia costituzionalmente  attribuita
alla Regione Veneto (ed in particolare al Consiglio regionale e  alle
sue  articolazioni)  e  delle  prerogative  proprie  della   funzione
istituzionale  del  Consiglio,  avendo  la   Sezione   di   controllo
esercitando un potere privo di base normativa  (oltre  che,  come  si
spieghera' nel prosieguo, con modalita' in concreto del tutto diverse
ed esorbitati rispetto a quelle consentite ex lege). 
    In particolare la  Sezione  Regionale  di  controllo,  dopo  aver
ricordato che «la spesa e' stata  ritenuta  rimborsabile  solo  nelle
ipotesi  in  cui  e'   stato   possibile   ricondurla   all'attivita'
istituzionale del gruppo ed accertato che la  stessa  non  sia  stata
utilizzata, direttamente o indirettamente, per finanziare le spese di
funzionamento di organi centrali e periferici dei partiti o movimenti
politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative  o  di
altri raggruppamenti interni ai partiti o ai movimenti medesimi»  (p.
19), per ritenere regolare le spese relative ai vari  aggregati,  ha,
in limine, indicato  (e  conseguentemente  applicato)  una  serie  di
criteri di giudizio affermando di averli «ricavati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  21  dicembre  2012  e/o  dalle
fonti regionali sopra richiamate [i.e. la l.r. n. 56/1984, la l.r. n.
47/2012, l'art. 52 della l.r. n. 53/2012]»  (v.  p.  19  delibera  n.
227/2015): non si e' dunque limitata ad applicare i criteri di  legge
o  a  verificare  gli  adempimenti  documentali  prescritti,  ma   ha
individuato e preteso criteri e documenti ulteriori a seguito di  una
personale operazione  creativa  di  asserita  deduzione  dalla  legge
(nazionale o regionale), da quest'ultima, in realta', in  alcun  modo
esplicitati o richiesti; ha preteso di spingere il  controllo  al  di
la' della mera  constatazione  della  corrispondenza  del  rendiconto
(inteso come documento approvato  dal  gruppo)  al  modello  astratto
approvato  in  sede  di  Conferenza  permanente  e  adottato  con  le
linee-guida, rivendicando la competenza ad operare verifiche di  tipo
sostanziale. 
    A tale  riguardo,  la  Corte  dei  conti  dichiara  espressamente
l'insoddisfazione rispetto al modello di rendiconto elaborato in sede
di Conferenza Stato Regioni e poi trasfuso nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 2012, arrivando ad affermare  che  «la
Sezione nell'esprimersi sui rendiconti pervenuti deve necessariamente
conoscere anche, nei termini  e  per  le  finalita'  gia'  ampiamente
rappresentate,  della  correttezza  o  meno  dei  fatti  di  gestione
rispetto ai rappresentati  precisi  parametri  normativi,  oltre  che
tecnici e contabili, laddove il  rendiconto,  inteso  come  documento
conforme al modello approvato, si limiti a dare di  detti  fatti  una
rappresentazione meramente sintetica dei soli risultati  espressi  in
termini finanziari» (cfr. p. 18). 
    Similmente, anche con riguardo alla documentazione richiesta,  la
Sezione di controllo, non si e' attenuta ai confini posti dagli artt.
2 e 3  delle  linee  guida,  ma  ha  introdotto  inediti  adempimenti
documentali, dopo aver sottolineato «preliminarmente,  che  in  linea
generale  la  documentazione  a  supporto  delle  spese  sostenute  e
rimborsate, oltre ad essere presente e leggibile, deve essere  idonea
a  consentire  l'esercizio  della  verifica  di  inerenza   al   fine
istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e  la  finalita'
della spesa medesima poiche' il difetto di  tali  minime  indicazioni
rende,  di  fatto,  a  monte  impossibile  qualunque  valutazione  di
attinenza ai fini  istituzionali  propri  del  mandato  consiliare  e
dell'attivita' del gruppo, stante  che  la  documentazione  di  spesa
priva di tali elementi potrebbe essere riferita a qualunque utilizzo,
anche difforme da quello normativamente previsto» (cfr.  doc.  1  pp.
18-19). 
    E cosi', stando alla delibera qui gravata (v. pagg. 19 ss.): 
        le spese  sostenute  per  collaborazioni  professionali  sono
state  ritenute  regolari  in  quanto  «ricorrano  congiuntamente  le
seguenti  condizioni»  (p.  20):  un  contratto  in  forma   scritta,
esistenza di  un  progetto  descritto  o  indicato  nel  contratto  e
individuato nel suo contenuto caratterizzante, che il  contenuto  del
progetto sia riferito esclusivamente alle attivita' istituzionali del
gruppo consiliare, estraneita' delle  prestazioni  del  collaboratore
rispetto all'attivita' svolta dal personale delle unita' di  supporto
delle segreterie messo a disposizione dal Consiglio regionale  ed  il
cui  costo  e'  a  carico  del  bilancio  del   Consiglio   medesimo,
professionalita' e/o specificita' della prestazione del collaboratore
in relazione al  contenuto  del  progetto  ed  al  risultato  atteso,
definizione  di  un  risultato  atteso  quale  esito  del   progetto,
necessaria rendicontazione e/o verificabilita'  dello  svolgimento  e
del risultato della collaborazione (cfr. pp. 20- 21); 
        le  spese  per  la  redazione,   stampa   e   spedizione   di
pubblicazione o periodici o di altre spese di comunicazione anche web
«sono state  ritenute  regolari  solo  laddove  la  documentazione  a
supporto, anche a seguito di adempimento istruttorio,  ha  comprovato
l'inerenza della spesa alla  specifica  attivita'  istituzionale  del
gruppo. In relazione poi  alle  spese  sostenute  per  progettazione,
manutenzione, gestione  etc.  di  siti  web,  le  stesse  sono  state
ritenute  regolari  esclusivamente   se   sostenute   successivamente
all'acquisto  della  titolarita'  (o  possesso)  del  dominio,  nella
ricorrenza  anche   del   presupposto   dell'inerenza   all'attivita'
istituzionale del gruppo consiliare» (p. 22); 
        le spese per  consulenze,  studi  ed  incarichi  «sono  state
ritenute regolari laddove e' stata prodotta tutta  la  documentazione
necessaria e contenente, quanto meno, gli elementi minimi  essenziali
(atto/contratto  di  conferimento  dell'incarico  contenente  oggetto
della  prestazione  richiesta,  compenso,  prova  dello   svolgimento
dell'incarico, prescritta documentazione fiscale,  dimostrazione  del
prodotto realizzato, dimostrazione dell'inerenza  della  spesa).  Non
sono  invece  state  ritenute  regolarmente  rendicontate  le  spese,
sostenute  da  tutti  i  gruppi,  per  incarichi   defensionali   per
l'instaurazione dei giudizi innanzi al TAR Veneto, non essendo  detta
voce di spesa ricompressa tra gli specifici vincoli  di  destinazione
che la legge imprime alle risorse assegnate ai gruppi consiliari  ne'
tra le finalita' istituzionali, tipizzate [dal d.p.c.m.]»  (cfr.  pp.
22-23); 
        quanto  alle  spese   per   attivita'   promozionali   e   di
rappresentanza, per i convegni e per le attivita'  di  aggiornamento,
«sono   state   ritenute   tendenzialmente   inerenti   all'attivita'
istituzionale quelle per la stampa e per  l'informazione,  mentre  le
spese per convegni e manifestazioni sono state ritenute regolari solo
qualora   contenenti   la   documentazione   analitica   [sic!]   del
convegno/manifestazione che ha originato la spesa, da  cui  e'  stato
possibile accertare il nesso con le  attivita'  istituzionali.  Nelle
ipotesi,  poi,  di  partecipazione  del  gruppo  a  specifiche  spese
sostenute  per  studi  e   pubblicazioni,   nonche'   per   convegni,
manifestazioni o altre tipologie di eventi organizzati  unitamente  a
soggetti diversi o anche a loro beneficio, quali partiti  politici  o
altre organizzazioni, la  spesa  rendicontata  dal  gruppo  e'  stata
ritenuta ammissibile laddove e' stato dimostrato che si  trattava  di
una quota parte della  spesa  complessivamente  sostenuta  anche  con
l'apporto economico di detti differenti soggetti» (cfr. p. 23-24); 
        con riguardo alle spese per  l'acquisto  di  libri,  riviste,
pubblicazioni giornali e riveste,  «la  regolarita'  della  spesa  e'
stata valutata in relazione  alla  completezza  della  documentazione
allegata (specificazione delle pubblicazioni  acquistate  e  relativo
numero di copie; in caso di acquisto di libri: indicazione del titolo
e dell'autore e, in caso di acquisti  plurimi  del  medesimo  volume,
documentazione atta a collegare la richiesta di rimborso ad un numero
di copie congruo con l'attivita' istituzionale)» (cfr. p. 24); 
        le spese postali e  telegrafiche,  cancellerie  e  stampanti,
duplicazioni e stampa «sono state ritenute regolarmente  rendicontate
solo laddove la spesa  rimborsata  ha  trovato  una  giustificazione,
documentata [sic!], fermo il principio dell'inerenza» (cfr. p. 24); 
        quanto alle  spese  logistiche  per  affitto  sale  riunioni,
attrezzature e altri  servizi  logistici  e  ausiliari,  «sono  state
ritenute regolarmente rendicontate allorquando e'  stata  fornita  la
documentazione comprovante l'inerenza all'attivita' istituzionale del
gruppo» (pp. 24-25). 
    E'  di  tutta  evidenza  come  la  richiesta  di  tali   puntuali
giustificazioni  e  specificazioni  dell'oggetto,  dell'occasione   e
dell'inerenza  delle  spese  sostenute   nell'ambito   dell'attivita'
istituzionale, delle quali non v'e' traccia  nella  legge  ne'  nelle
linee  guida,  contrasti  palesemente   con   la   natura   meramente
«documentale» del controllo e  con  la  «necessaria  separazione  tra
funzione  di  controllo  ed  attivita'  amministrativa   degli   enti
sottoposti al controllo stesso» riconosciuta da codesto Collegio  (v.
sent. n. 39/2014) a baluardo del limite per il  quale  «il  sindacato
della Corte dei conti (...) non puo'  addentrarsi  nel  merito  delle
scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei  gruppi,  nei
limiti del mandato istituzionale». 
    Tutto cio', peraltro, e' stato gia' affermato  (sul  piano  della
legittimita' amministrativa degli atti) anche dalla Corte dei  Conti,
sezioni riunite in sede giurisdizionale in  particolare  composizione
(cfr. sent. n.  29/2015)  conformemente,  appunto,  alle  indicazioni
puntualizzate da codesta Corte (e  dei  fondamentali  principi  della
divisione dei poteri e di leale collaborazione)  e  alla  luce  della
natura e della funzione del gruppo  consiliare.  Segnatamente  si  e'
affermato che «un  gruppo  assembleare  di  un  Consiglio  Regionale,
contrariamente a quanto avviene per  i  gruppi  parlamentari,  ha  un
rapporto piu' stretto con il territorio  e  l'attivita'  politica  e'
contraddistinta da  una  dialettica  costante  con  gli  elettori.  I
consiglieri regionali hanno il compito istituzionale  di  individuare
le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale, o
di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle  in
iniziative legislative secondo il  riparto  di  competenze  stabilito
dalla Costituzione. L'attivita' di studio e ricerca,  nonche'  quella
convegnistica e, per cosi' dire, di  promozione  ha,  tra  le  altre,
anche la funzione di intercettare e  segnalare  le  emergenze  locali
collegate a situazioni di criticita' socio-economiche, per poi  porre
allo studio le azioni idonee a  ripararle,  nonche'  la  funzione  di
individuare  le  priorita'  da  affrontare  e,  conseguentemente,  di
reperire le risorse per il conseguimento  degli  obiettivi  definiti.
Cio' spiega anche la previsione di spese di rappresentanza  per  dare
ospitalita' a personalita' o  autorita'  chiamate  a  discutere  temi
d'interesse per gli abitanti della Regione,  quali,  ad  esempio,  lo
sviluppo del turismo, ovvero  la  ripresa  dell'economia  nelle  zone
colpite  dal  terremoto.  Per  le  considerazioni  che  precedono  e'
indiscutibile   che   tutto   il   coacervo   delle   attivita'    di
approfondimento delle problematiche locali sia  inerente,  anzi,  per
meglio dire, connaturata alla vita operativa di un gruppo consiliare.
Percio', a prescindere dall'esplicita indicazione recata dalle  linee
guida, risultano del tutto compatibili con l'attivita' di  un  gruppo
le spese per l'acquisto  di  quotidiani,  rassegne  stampa  e  libri,
nonche' per attivita' di consulenza e di ricerca. Allo  stesso  modo,
non puo' non riconoscersi che tutte le spese funzionali all'attivita'
di un gruppo, quali le  spese  di  ristorazione,  di  soggiorno  e  i
contratti di collaborazione con esperti di  problematiche  regionali,
ovvero per ricoprire l'incarico di addetto stampa siano  inerenti  ai
fini istituzionali di un gruppo assembleare» (v. Corte conti, sezioni
riunite, sent. n. 29/2015). 
    Nella medesima  sede  si  e'  anche  chiarito  che  il  controllo
sull'inerenza della spesa  non  puo'  travalicare  in  controllo  sul
merito della spesa: per rispetto  dell'autonomia  costituzionale  dei
gruppi consiliari, tale compito e' stato riservato al  Presidente  di
ciascun gruppo («ai  sensi  dell'art.  2  delle  linee  guida  e'  il
Presidente che autorizza le spese del  gruppo  assembleare  e  ne  e'
responsabile. E' sempre il Presidente che attesta la veridicita' e la
correttezza delle  spese»),  ragion  per  cui  il  controllo  esterno
assegnato alla Corte dei conti deve risolversi in un controllo  sulla
conformita' (non delle spese ma) del rendiconto al modello deliberato
in sede  di  Conferenza  permanente  e  cio'  alla  luce  della  sola
documentazione contabile specificata nel successivo art. 3. 
    Si e' altresi' precisato che il controllo sull'inerenza, per  non
impingere nel  merito,  deve  scrupolosamente  attenersi  al  «limite
esterno  costituito  dalla  irragionevole  non  rispondenza  ai  fini
istituzionali» (v. sent. n. 29/2015), potendosi  sindacare  la  spesa
solo «laddove essa  risulti  incongrua,  illogica  e  irrazionale  in
ragioni  dei  mezzi  predisposti  rispetto  ai  fini  che   s'intende
perseguire. In altri termini, allorche' la  scelta,  raffrontata  con
parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune
esperienza, sia una scelta abnorme» (ibidem). 
    Di talche' il controllo sull'inerenza della spesa si risolve,  al
piu', nel controllo sulla non manifesta irragionevolezza della spesa,
sulla  sua  non  abnormita'.   Superare   tale   confine   significa,
irrimediabilmente, ledere la sfera  di  autonomia  costituzionalmente
riservata agli organi consiliari. 
    In breve, in tema di spese per il personale o di quelle  relative
a consulenze  ed  incarichi  o  di  quelle  sostenute  per  attivita'
promozionali o per convegni, la Sezione di controllo, riscontrata  la
piena coerenza tra le spese a tale titolo  sostenute  e  la  relativa
documentazione giustificativa, avrebbe dovuto ritenere  terminata  la
sua verifica. Ha, invece, preteso, in  modo  del  tutto  abnorme,  di
valutare la professionalita' del collaboratore, la specificita' della
prestazione in relazione al contenuto del progetto, i risultati della
collaborazione o l'attribuzione  degli  incarichi  sotto  il  profilo
della rispondenza delle attivita' dei  consulenti  all'obiettivo  dei
gruppi richiedenti o la sussistenza di un nesso tra il convegno e  le
attivita' istituzionali del gruppo che lo ha promosso. 
    Da qui, la lamentata incostituzionalita' del  controllo  compiuto
dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il  Veneto
perche' esercitato: a) in palese  difetto  di  attribuzione,  b)  con
indebita sovrapposizione rispetto ai controlli interni previsti dalla
legge e dal regolamento  di  contabilita',  c)  interferendo  con  le
competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale. 
2.2. Ingerenza del controllo in concreto esercitato dalla  Corte  dei
conti, Sezione regionale di controllo per il  Veneto  sui  rendiconti
relativi all'esercizio 2014 in pregiudizio  all'autonomia  (politica,
legislativa, amministrativa, contabile e di spesa) costituzionalmente
garantita al Consiglio e ai suoi gruppi consiliari. 
    Non  solo  la  legge  non  attribuiva  (e  non  attribuisce),  in
generale, alla Corte dei  conti  alcun  potere  ne'  di  integrare  i
criteri di verifica contabile ne' di sindacare il merito delle  spese
sostenute o di contestare la veridicita' e la  correttezza  attestate
dal Presidente di ciascun gruppo; non solo la  Sezione  di  controllo
non puo' esigere documentazione  contabile  ulteriore  o  diversa  da
quella  prescritta  dalle  linee  guida  (cfr.  art.  3  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre   2012);   ma
l'illegittimita'   (sul   piano   costituzionale)   dell'accertamento
compiuto dalla Sezione Regionale della Corte dei conti risulta  anche
dalle concrete modalita' in cui esso e' stato  eseguito,  specie  con
riguardo all'applicazione del  principio  dell'inerenza,  esplicitato
sulla base di indicatori stabiliti a posteriori e in via unilaterale. 
    In questo senso, la Regione si duole  del  fatto  che,  anche  ad
ammetterne per inconcesso la copertura normativa, il sindacato che la
Sezione regionale di controllo ha esercitato, per  le  modalita'  che
concretamente ha assunto, ha  finito  con  l'ingerirsi  indebitamente
nello spazio  costituzionalmente  riservato  all'autonomia  politica,
legislativa, amministrativa, contabile e di spesa della Regione e dei
suoi organi:  il  controllo  di  regolarita'  del  rendiconto  si  e'
tradotto, nei fatti, in un sindacato pieno sulla ammissibilita' delle
spesa. 
    Il presente motivo di ricorso poggia sull'assunto, acquisito  sin
dagli anni Settanta, che «la figura dei  conflitti  di  attribuzione,
sia tra lo Stato e le Regioni sia tra i poteri dello Stato,  "non  si
restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del
medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per
se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo
esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di
attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro  soggetto"  (cfr.
la sentenza n. 110 del 1970)». 
    Basteranno alcuni esempi  per  comprendere  la  fondatezza  della
doglianza: 
    A) Le spese per incarichi defensionali. 
    La Corte ha contestato a  tutti  i  gruppi  consiliari  le  spese
sostenute «per incarichi defensionali per l'instaurazione dei giudizi
innanzi al Tar Veneto, non essendo detta voce di spesa ricompresa tra
gli specifici vincoli di  destinazione  che  la  legge  imprime  alle
risorse  assegnate  ai  Gruppi  consiliari  ne'  tra   le   finalita'
istituzionali, tipizzate, di cui sia al piu' volte richiamato decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  dicembre  2012,  sia
nell'art. 13, comma 1-quater, lettere da a) ad e) della  l.r.  n.  47
del 21 dicembre 2012» (v. p. 23 delibera). 
    Sennonche', a parte il fatto che le finalita'  istituzionali  dei
gruppi non sono state affatto tipizzate dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, il quale,  all'allegato  B  «uscite»  non
prevede un elenco chiuso di funzioni ma un elenco aperto  integrabile
salva specificazione, e' agevole osservare, in senso contrario,  che,
sotto il profilo formale, le spese per gli incarichi defensionali  al
TAR sono state correttamente contabilizzate alla  voce  n.  6  «Spese
consulenze,  studi  e   incarichi»   del   modello   di   Rendiconto,
configurandosi evidentemente  come  un  incarico;  sotto  il  profilo
sostanziale, poi, non puo' certo  negarsi  ai  gruppi  consiliari  il
diritto, costituzionalmente garantito a tutti (v. art. 24 Cost.),  di
agire in giudizio per la tutela delle proprie  posizioni  soggettive,
tanto piu' a fronte di una delibera (quale  era  quella  relativa  ai
rendiconti del 2013), che andava illegittimamente a  ledere  la  loro
autonomia politica, legislativa, gestionale e contabile, come codesta
Corte ha acclarato. 
    Ne' ha alcun senso affermare che «le spese di  che  trattasi  ...
sono state, paradossalmente, poste a  carico  del  medesimo  Soggetto
istituzionale, ossia il Consiglio regionale, che le ha  erogate»  (p.
23 delibera n. 227/2015).  L'assunto  e',  ad  un  tempo,  erroneo  e
fuorviante. E' erroneo laddove confonde  il  bilancio  del  Consiglio
regionale con  i  rendiconti  dei  gruppi  consiliari,  negando  loro
autonomia di funzioni e di spesa. Che sia  fuorviante  e'  dimostrato
dalla conseguenza assurda alla quale approda:  quella  di  negare  in
radice il diritto di  difesa  ai  gruppi  consiliari  destinatari  di
contestazioni illegittime da parte della Sezione di controllo.  Cio',
considerato,  da  un  lato,  che  le  risorse  dei  gruppi   derivano
essenzialmente dal bilancio del Consiglio regionale, dall'altro,  che
il Giudice  amministrativo  ha  riconosciuto  l'autonoma  imputazione
delle somme medesime ai gruppi stessi e  a  loro  (e  solo  a  loro),
quindi, l'interesse a ricorrere contro le delibere che contestano  la
regolarita' della rendicontazione, negando, in ragione  di  cio',  al
Consiglio regionale in quanto tale, la  titolarita'  di  un  autonomo
interesse processuale  all'azione  (cfr.  TAR  Veneto,  ordinanza  n.
430/2014). Se si nega al soggetto titolare  dell'interesse  ad  agire
(i.e. al gruppo consiliare) la possibilita' di farlo considerando  la
spesa per l'attivita' defensionale  non  «istituzionale»  e  se,  nel
contempo, si deve concludere che  le  delibere  de  quibus  non  sono
impugnabili autonomamente dal  Consiglio  regionale  per  difetto  di
interesse, il cortocircuito che ne discende in termini  di  vuoto  di
tutela giurisdizionale diviene di palmare evidenza. 
    B) Le spese per il personale e per i collaboratori 
    Lungi  dal  limitare  il  controllo  agli  aspetti  contabili   e
documentali, la Sezione di controllo: 
        ha preteso di valutare gli incarichi assegnati anche sotto il
profilo dei contenuti del contratto, della necessita' e del contenuto
del progetto, della necessaria indicazione  del  risultato  atteso  e
della verifica dell'attivita' svolta dal collaboratore, esigendo,  ai
fini della regolarita' della rendicontazione, la  presenza  congiunta
di tutti i predetti elementi; 
        ha interpretato il  quadro  normativo  di  riferimento  senza
alcuna cognizione di causa, assegnandosi, quoad effectus,  un  potere
valutativo di cui e' totalmente carente. Infatti, e' ben vero che  la
legge  regionale  consente  ai  gruppi  consiliari  l'utilizzo  delle
tipologie contrattuali,  coordinata  e  continuativa,  a  progetto  e
occasionali, disciplinati dal d.lgs. n. 276/2003 (artt.  61  e  ss.),
con l'esclusione della possibilita'  di  instaurare  un  qualsivoglia
altro rapporto di lavoro subordinato (v.  delibera  n.  227/2015  pp.
19-22).  Cio',  tuttavia,  non  significa  che  siano  ammesse   solo
collaborazioni  a  progetto  ed  occasionali:  sono,  al   contrario,
consentiti   anche   rapporti   di   collaborazione   coordinata    e
continuativa, ovviamente nelle ipotesi ancora consentite dalla  legge
v. (art. 61 e ss. d.lgs. n.  276/2003).  Fra  queste  ipotesi  vi  e'
quella - assolutamente rilevante in numerose fattispecie contestate -
di rapporti istaurati con soggetti iscritti ad albi professionali per
lo svolgimento di  attivita'  per  le  quali  l'ordinamento  richiede
l'iscrizione  (cfr.  art.  61,  comma   3,   d.lgs.   n.   276/2003).
Contrariamente a quanto afferma la Sezione di controllo, gli articoli
61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 non hanno  affatto  escluso  ogni
forma  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  che  non  sia
riconducibile ad un progetto; al contrario,  hanno  previsto  che  il
progetto  non  sia  necessario  -  e  che  quindi  la  collaborazione
coordinata e continuativa sia possibile senza il progetto stesso - in
alcune specifiche ipotesi, fra  cui  quella,  appunto,  di  rapporti,
anche di collaborazione coordinata  e  continuativa,  instaurata  con
soggetti iscritti agli albi  professionali,  per  lo  svolgimento  di
attivita'  cui  quell'iscrizione  si  riferisce.  Dunque,  non  hanno
fondamento alcuno tutte le contestazioni mosse con  riferimento  alle
collaborazioni instaurate con soggetti iscritti ad albi professionali
e che abbiano svolto a favore del gruppo consiliare attivita' proprie
della professione  per  lo  svolgimento  della  quale  sono  iscritti
all'albo stesso (ci si riferisce in particolare  alle  collaborazioni
instaurate con il sig. Stefano Campolo dal Gruppo Misto e con il sig.
Luca Fiorin dal Gruppo Futuro Popolare): si tratta,  nello  specifico
di soggetti iscritti all'albo dei giornalisti,  che  hanno  svolto  a
favore  dei  gruppi  attivita'  tipicamente  giornalistiche,  in   un
rapporto che deve qualificarsi, in relazione al  suo  svolgimento  ed
alla  sua  regolamentazione,  come  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa; 
        ha affermato l'irregolarita' della spesa in quanto «manca  il
riferimento del progetto all'attivita' istituzionale del gruppo»  (il
riferimento e'  alla  posizione  Anselmi  Ermanno,  collaboratore  di
Futuro Popolare: v. doc. 1, all. 8, p. 53) o non sarebbe «documentato
il risultato  atteso  della  prestazione»  (il  riferimento  e'  alla
posizione di Alessandro Basso, collaboratore del Partito  Democratico
Veneto (v. doc. 1, all. 2, p. 33). Sennonche', anche a  tacere,  come
risulta documentalmente, che non risponde in alcun modo al  vero  che
l'attivita' dedotta nel progetto non sia inerente  all'attivita'  del
gruppo consiliare, e' ben noto  che  il  rapporto  di  collaborazione
configura prestazioni di mezzi,  per  cui  non  ha  senso  alcuno  la
pretesa verifica in ordine al risultato in concreto conseguito. 
    C) Le spese per consulenze, studi e incarichi o  per  convegni  e
attivita' di aggiornamento, seminari. 
    Relativamente alle spese per consulenze, studi e incarichi o  per
convegni e  attivita'  di  aggiornamento,  seminari,  la  Sezione  di
controllo ha surrettiziamente utilizzato il criterio di inerenza sino
al punto di (in concreto) sindacare le scelte  discrezionali  operate
dai gruppi consiliari, con cio' travalicando  palesemente  il  limite
invalicabile del rispetto del merito  politico-amministrativo,  della
separazione   fra   attivita'   di   controllo   e    attivita'    di
amministrazione, della natura meramente documentale del controllo. 
    Ad esempio, al gruppo consiliare «Partito democratico veneto»  ha
contestato la «fattura n. 1/2013 del 3 marzo 2014 ... emessa da "Ires
Veneto" avente ad oggetto "giornata seminariale a n. 50  partecipanti
sul tema 'I fondi strutturali europei: 2014-2020, una risorsa per  lo
sviluppo del Veneto', in quanto relativa ad attivita'  di  formazione
rivolta a soggetti ('amministratori, parlamentari ed esponenti  della
societa') diversi da quelli previsti dall'art. 13, comma 1-ter, lett.
d) della l.r. 21 dicembre 2012, n. 47» (v. delibera n.  227/2015,  p.
36). Ci si limita ad osservare che  il  presidente  del  gruppo  PDV,
nella  nota  allegata  al  rendiconto  trasmesso  alla   Sezione   di
controllo, aveva (sed frustra) evidenziato, ad evitare equivoci  gia'
verificatisi in sede di precedenti rendicontazioni, che  «la  fattura
IRES Veneto n. 1 del 3 marzo 2014 riguarda un convegno ad  inviti  di
carattere seminariale su una tematica specificamente regionale, (...)
Come  evincibile  dalla  documentazione  allegata,  l'iniziativa  del
Gruppo non e' classificabile tra le attivita' di formazione, ma  come
convegno avente lo scopo di contribuire a "ricalibrare l'attivita' di
opposizione ... e mettere a fuoco  proposte  concrete  e  distintive,
utili a costruire un programma per candidarsi a governare la  Regione
nel 2015"». Al medesimo gruppo consiliare viene  contestato,  ancora,
la «fattura n. W296/2013 ... avente ad oggetto la stampa di materiale
pubblicitario in vista  della  manifestazione  "Ottobre  democratico"
tenutasi a Chioggia nei giorni 4-5-6 ottobre 2013, in  quanto,  dalla
documentazione  prodotta  risulta  trattarsi   di   compartecipazione
all'attivita'  del  partito,  ammissibile  solo  in  presenza   della
dimostrazione della relativa misura, nel caso specifico non  fornita»
(p.  36-37):  devesi  evidenziare  come  la  manifestazione  «Ottobre
Democratico» tenutasi a Chioggia nei giorni  4-5-6  ottobre  2013  e'
stata organizzata dal Gruppo consiliare regionale Partito Democratico
Veneto, come risulta ictu oculi dai manifesti che riportavano il logo
del Gruppo seguito dalla dicitura «Consiglio Regionale del  Veneto  /
Gruppo Consiliare Partito Democratico Veneto», non allegati solo  per
l'impossibilita' materiale di riprodurre  un  formato  di  dimensioni
giganti; la «fattura n. 750  del  16  dicembre  2014  ...  avente  ad
oggetto la stampa di volantini e  manifesti  relativi  all'iniziativa
"Cultura e spettacolo per futuro di  Verona:  quali  prospettive  per
imprese dello  spettacolo  alla  luce  delle  nuove  norme  di  legge
nazionali",  per  la  quale  dalla  documentazione  prodotta   emerge
manifestamente  la  non  inerenza  all'attivita'  istituzionale   del
gruppo» (p.  37):  la  capziosita'  della  Sezione  di  controllo  e'
dimostrata   dalla   semplice   circostanza   di   avere   trascritto
erroneamente  il  titolo  dell'iniziativa,  trasformando  l'originale
«Cultura e spettacolo per il futuro  del  Veneto  e  di  Verona»,  in
«Cultura  e  spettacolo  per  il  futuro  di  Verona».   Ne'   serve,
ovviamente, rammentare che  cultura  e  spettacolo  sono  materie  di
competenza regionale e che  esse  venivano  trattate  in  particolare
dalla Sesta Commissione Consiliare regionale di cui faceva  parte  il
consigliere  del   Gruppo   PD   Roberto   Fasoli,   che   coordinava
l'iniziativa. 
    Al gruppo consiliare «Liga Veneta - Lega Nord - Padania»  vengono
contestate, fra l'altro, le spese per il pagamento delle  piattaforma
«Officina Veneto» e  «Plancia»  nonche'  lo  studio  dal  titolo  «Il
"prezzo della liberta'": la regionalizzazione  del  debito  pubblico»
(cfr. fatture nn. 2, 3, 11): a tale riguardo basti osservare  che  le
citate piattaforme informatiche e lo studio citato sono serviti  alla
stesura e al deposito, in  data  9  maggio  2014,  della  risoluzione
consiliare (atto tipico della funzione di consigliere  regionale)  n.
71 «Regionalizzare il debito pubblico: il "Prezzo della liberta'" per
una totale autonomia del Veneto.» (a cui e' stato allegato come parte
integrante), con primo firmatario il Presidente del Gruppo  (v.  doc.
4): cio' solo basterebbe a provare per  tabulas  la  riconducibilita'
della spesa all'attivita' del gruppo consiliare e la sua  regolarita'
ai sensi della l.r. n. 47/2012. 
    E si potrebbe continuare. 
    E' chiaro che, in tutti gli esempi sopra citati e negli altri che
si potrebbero fare, il criterio di inerenza, come inteso e  applicato
in concreto, tramuta il controllo documentale esterno in una sorta di
autorizzazione successiva, spostando la titolarita'  della  decisione
di spesa dall'organo politico all'organo di controllo in spregio alle
prerogative costituzionali degli organi del consiglio  regionale:  in
tal modo, il comportamento della Sezione  di  controllo  interferisce
indebitamente con le funzioni e le prerogative che  la  Costituzione,
lo statuto regionale e la legge (nazionale e regionale) assegnano  al
Consiglio e ai suoi organi. 
    Anche per tali ragioni si insta per l'accoglimento del ricorso.