UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPANA 
                           Sezione civile 
 
    Il giudice di pace Avv. Salvatore Zito; 
    Letti gli atti di causa emette la seguente ordinanza nella  causa
civile iscritta al n. 116\15 R.G.A.C. avente ad oggetto:  opposizione
a verbale di accertamento ad infrazioni al codice della  strada,  tra
Aiello Maria Antonietta, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Saverio
Forciniti e Comune di Melissa, in persona del  Sindaco  pro  tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bevilacqua; 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con ricorso depositato in data 1 aprile 2015  la  signora  Aiello
Maria   Antonietta   proponeva   opposizione   avverso   verbale   di
contestazione n. 179S\179\2015 
    Il   ricorrente   adduceva,    a    sostegno    dell'impugnazione
l'illegittimita' del provvedimento,  la  conseguente  nullita'  dello
stesso e grave violazione di legge; 
    Chiedeva pertanto l'annullamento del verbale impugnato. 
    Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto comune di Melissa
adducendo l'incompetenza territoriale del Giudice adito,  per  essere
competente il giudice di pace di Crotone (Kr) quale foro del luogo di
commissione  della  violazione,  in  Torre  Melissa  (Kr),  ai  sensi
dell'art.  204-bis  C.d.S.,  dell'art.  7  del  D.Lgs.  n.  150/2011,
dell'art. 22 e ss. della L. n. 689/1981 e dell'art. 97 del D.Lgs.  n.
507/1999 e dell'art. 38 c.p.c., 
    Chiedeva  quindi  pronunciarsi   declaratoria   di   incompetenza
territoriale del giudice adito in  favore  del  giudice  di  Pace  di
Crotone. 
    Cio'   premesso,   questo   giudicante,   dovendo    pronunciarsi
sull'eccezione preliminare di incompetenza per  territorio  sollevata
dall'Ente convenuto e, quindi, in caso di accoglimento, rimettere  le
parti innanzi a diverso giudice ovvero, in caso di rigetto, procedere
all'esame  del  merito  della  controversia,  non  puo'   prescindere
dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 7,  comma  2,  del
D.Lgs. 01.09.2011, n. 150 (a norma del quale l'opposizione al verbale
di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art.
204-bis del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, si propone davanti al  giudice
di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione),  dell'art.
38, commi 2 (a norma del quale l'incompetenza per materia, quella per
valore e quella per territorio sono eccepite, a  pena  di  decadenza,
nella comparsa di risposta tempestivamente depositata) e 4  (a  norma
del quale l'incompetenza per materia, quella per valore e quella  per
territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate d'ufficio non
oltre l'udienza di cui all'articolo  183)  nonche'  dell'art.  28  (a
norma del quale la competenza per territorio puo' essere derogata per
accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2,  3
e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione  forzata,  di  opposizione
alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di  procedimenti
in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilita'
sia disposta espressamente dalla legge) del R.D. 28.10.1940, n.  1443
la cui portata si  presta  ad  interpretazioni  in  contrasto  con  i
principi costituzionali di cui agli artt. 3 (principi di  uguaglianza
e di  ragionevolezza)  nonche'  24  (diritto  di  tutela  dei  propri
diritti) della Costituzione. 
    E' pertanto   evidente   la   rilevanza   della   questione    di
costituzionalita'  delle  disposizioni  indicate,  non   potendo   il
giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa. 
    Quanto ai motivi di diritto in base ai  quali  questo  giudicante
ritiene costituzionalmente illegittime  le  norme  impugnate,  l'Ente
convenuto, come rilevato, ha eccepito l'incompetenza  per  territorio
dell'Ufficio adito, ritenendo la competenza del giudice di  pace  del
luogo di commissione della violazione. 
    L'eccezione si fonda sull'assunto secondo cui la competenza  gia'
prevista dall'art. 22-bis della L. 24.11.1981, n. 689, ora dall'7 del
D.Lgs.  01.09.2011,  n.  150,  per  le  controversie  in  materia  di
opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della
strada di cui all'art. 204-bis del  D.Lgs.  30.04.1992,  n.  285  (e,
analogamente, dall'art. 6 del medesimo  D.Lgs.  n.  150/2011  per  le
controversie  previste  dall'art.  22  della  L.  n.  689/1981)   sia
inderogabile e, come tale, rilevabile d'ufficio. 
    L'art.  28  c.p.c.,  tuttavia,  prevede  che  la  competenza  per
territorio possa essere derogata per accordo delle parti, salvo  che,
per quanto di interesse ai  presenti  fini,  per  ogni  caso  in  cui
l'inderogabilita' sia disposta "espressamente" dalla legge. 
    A  titolo  esemplificativo,  la   legge   prevede   espressamente
l'inderogabilita'  della  competenza  per   territorio   nell'ipotesi
prevista dall'art. 661 c.p.c., secondo cui "... Quando si  intima  la
licenza  o  lo  sfratto,  la  citazione  a   comparire   deve   farsi
inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui  si  trova  la
cosa locata ..." oppure in quella prevista dall'art.  63  del  D.Lgs.
06.09.2005, n. 206, secondo  cui  "...  Per  le  controversie  civili
inerenti   all'applicazione   del   presente   capo   la   competenza
territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o  di
domicilio del consumatore, se  ubicati  nel  territorio  dello  Stato
...". 
    Non cosi' nelle disposizioni in questione, in cui non si rinviene
l'espressa comminatoria di inderogabilita'. 
    Di  conseguenza,  la  competenza  territoriale,  cosi'  come  ora
delineata dall'art.  dall'art.  7  del  D.Lgs.  n.  150/2011  per  le
controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento  di
violazione del codice della strada di cui all'art. 204-bis del D.Lgs.
n. 285/1992, deve ritenersi assoggettata al regime  di  cui  all'art.
38, comma 1, c.p.c. secondo  cui  l'incompetenza  per  territorio  e'
eccepita,  a  pena  di  decadenza,   nella   comparsa   di   risposta
tempestivamente depositata, nel caso di specie, entro il  termine  di
10 giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissato dall'art.
416  c.p.c.  nel  rito  del  lavoro,  applicabile  alle  controversie
previste dall'art. 22 della L. 689/1981 a seguito della  riduzione  e
semplificazione dei procedimenti  civili  di  cognizione  di  cui  al
D.Lgs. 150/2011. 
    E allora, se interpretato nel senso dell'inderogabilita' e  della
conseguente rilevabilita' d'ufficio dell'incompetenza per territorio,
il   combinato   disposto   delle    norme    impugnate    privilegia
ingiustificatamente la Pubblica Amministrazione  in  quanto  verrebbe
fortemente limitato e particolarmente difficoltoso  il  diritto  alla
difesa costituzionalmente garantito ai cittadini dall'art.  24  e  si
determinerebbe una disparita' di trattamento  ai  sensi  dell'art.  3
della  Costituzione,  in  relazione  alle  ipotesi  di  derogabilita'
rilevabile su rituale eccezione di parte.