La Provincia Autonoma di Bolzano (codice fiscale e partita I.V.A.
n.  00390090215),  in   persona   del   suo   Presidente   e   legale
rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa,
tanto congiuntamente quanto  disgiuntamente,  in  virtu'  di  procura
speciale Rep. n. 24211 del  3  agosto  2015,  rogata  dal  Segretario
Generale della Giunta provinciale  dott.  Eros  Magnago,  nonche'  in
virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione  a
stare in giudizio n. 858 del 28 luglio 2015, dagli avv.ti Renate  von
Guggenberg    (codice     fiscale     VNGRNT57L45A952K     -     Pec:
Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (codice fiscale
BKRSPH65E10B160H - Pec: Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it),  Cristina
Bernardi     (codice     fiscale     BRNCST64M47D548L     -      Pec:
Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli  (codice  fiscale
FDNLRA65H69A952U - Pec:  Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it),  tutti  del
Foro   di   Bolzano,   con    indirizzo    di    posta    elettronica
avvocatura@provincia.bz.it  ed   indirizzo   di   posta   elettronica
certificata   anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it   e    n.    fax
0471/412099,   e   dall'avv.   Michele    Costa    (codice    fiscale
CSTMHL38C30H501R),  del  Foro  di  Roma,  con  indirizzo   di   posta
elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo
in Roma, via Bassano del  Grappa  n.  24,  elettivamente  domiciliata
(indirizzo       di       posta       elettronica        certificata:
michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; In relazione all'ordinanza  della
Ministra della salute  28  maggio  2015  avente  ad  oggetto  «Misure
straordinarie di  polizia  veterinaria  in  materia  di  tubercolosi,
brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi  bovina
enzootica» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del  24  giugno
2015. 
 
                                Fatto 
 
    1. La Provincia autonoma di Bolzano, in forza dell'art. 8,  comma
1, cifra 21), dello Statuto speciale di  autonomia  per  il  Trentino
Alto  Adige/Südtirol  ha   competenza   esclusiva   in   materia   di
agricoltura, foreste e  Corpo  forestale,  patrimonio  zootecnico  ed
ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e  stazioni  agrarie
sperimentali, servizi antigrandine e bonifica. 
    Anche la tutela della salute rientra nella competenza concorrente
della  Provincia.  Infatti,  l'art.  117  della  Costituzione,   come
sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, non riserva allo Stato  la  competenza  esclusiva  in  materia  di
tutela della salute, ma la annovera  tra  le  materie  di  competenza
concorrente delle regioni ordinarie. 
    Ne deriva l'applicazione dell'art. 10 della legge  costituzionale
n. 3 del 2001 il quale prescrive che  le  disposizioni  della  citata
legge costituzionale  si  applicano  anche  alle  regioni  a  statuto
speciale ed alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  le
parti in cui prevedono forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia' attribuite. 
    La Provincia autonoma di Bolzano, in forza dell'art. 9, comma  1,
cifra 10), dello Statuto speciale di autonomia per il  Trentino  Alto
Adige/Südtirol ha  comunque  competenza  concorrente  in  materia  di
igiene e sanita', e in forza dell'art. 16  dello  Statuto  le  spetta
anche la competenza amministrativa in tale materia. 
    2. Nell'esercizio delle suddette competenze la materia  e'  stata
da tempo disciplinata da varie leggi provinciali. 
    Con specifico riferimento all'oggetto disciplinato dall'ordinanza
qui  impugnata,  si  deve  soprattutto  ricordare  la  recente  legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 5 in tema di  «Riordino  dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie e istituzione di una  rete
di sorveglianza epidemiologica veterinaria» con  la  quale  e'  stata
istituita (cfr. art.  4)  una  rete  di  sorveglianza  epidemiologica
veterinaria  con  l'obiettivo  di  assicurare  la  sorveglianza   nei
confronti delle malattie degli animali e delle zoonosi, di  garantire
la sicurezza degli alimenti di origine animale, di  raccogliere  dati
epidemiologici e di attribuire qualifiche  sanitarie  ufficiali  alle
aziende,  mantenere  tramite  controlli   periodici   le   qualifiche
attribuite e garantire  il  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  in
materia  di  polizia  veterinaria.  L'implementazione  di  tale  rete
consente un'efficiente mappatura e valutazione del  rischio,  su  cui
programmare i controlli ufficiali dei servizi veterinari. 
    La legge provinciale 12  gennaio  1983,  n.  3  (Esercizio  delle
funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari), e
successive modifiche, disciplina, all'art.  4,  le  attribuzioni  del
servizio provinciale veterinario tra cui: 
      il   coordinamento   della    raccolta    delle    informazioni
epidemiologiche concernenti  le  strutture  e  il  funzionamento  dei
servizi   veterinari,   necessarie   per   la   programmazione,    il
coordinamento e la verifica dell'attivita' (comma 1, lettera a); 
      la cura  dei  necessari  collegamenti  con  le  amministrazioni
sanitarie dello Stato, delle Regioni e della  Provincia  autonoma  di
Trento (comma 1, lettera b); 
    Il comma 4 del citato art. 4  stabilisce  che  il  direttore  del
servizio veterinario provinciale  svolge  le  funzioni  di  autorita'
sanitaria  veterinaria  nell'ambito  provinciale  per  l'applicazione
della normativa nazionale e comunitaria. 
    In base al comma 5 dell'art. 4 compete al direttore del  servizio
veterinario provinciale, in particolare, l'adozione di: 
      a) provvedimenti autorizzativi e  prescrittivi  in  materia  di
igiene e  sanita'  pubblica  veterinaria  e  di  polizia  veterinaria
connessi alle profilassi di Stato o  altri  programmi  di  profilassi
adottati sul territorio provinciale ovvero riguardanti il  territorio
di piu' comuni, ivi compresi quelli  gia'  demandati  al  veterinario
provinciale o comunque decentrati dallo  Stato,  determinando  -  nel
rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti - eventuali  premi  a
favore di coloro che collaborano all'attuazione delle singole misure; 
    b) provvedimenti successivi all'accertamento delle violazioni  di
cui all'art. 672 del codice penale, come depenalizzate dall'art.  33,
comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
    c) particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche
indenni da malattie o infezioni che possono mettere  in  pericolo  la
sanita' del patrimonio zootecnico, o a conseguire il  risanamento  di
quelle infette, provvedimenti  nel  settore  della  profilassi  delle
malattie di cui alle liste dell'«Office International des Epizooties»
(OIE) nonche' della protezione e dell'identificazione degli  animali,
provvedimenti  attinenti  i  requisiti   igienici   delle   strutture
destinate alla produzione e  commercializzazione  degli  alimenti  di
origine animale e dei mangimi nonche' le relative modalita' operative
e provvedimenti concernenti i requisiti strutturali ed  organizzativi
delle  strutture  veterinarie,  rispettando  comunque  la   normativa
comunitaria vigente nei diversi settori sopra richiamati; 
    d) direttive  e  criteri  ai  servizi  veterinari  delle  aziende
speciali unita' sanitarie locali in materia di profilassi  e  polizia
veterinaria,  lavorazione  e  commercializzazione  dei  prodotti   di
origine animale nonche' della produzione  e  commercializzazione  per
uso zootecnico  al  fine  di  coordinare  le  relative  attivita'  ed
assicurare  la  globalita',  l'uniformita'   e   l'efficienza   delle
prestazioni. 
    e)  provvedimenti  autorizzativi  relativi  alla  produzione   di
mangimi semplici, composti, completi  o  complementari  di  cui  agli
articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963,  n.  281,  e  successive
modifiche. L'accertamento dei requisiti ivi previsti viene svolto dal
servizio veterinario provinciale. 
    f) provvedimenti successivi all'accertamento o alla contestazione
sul  territorio  provinciale  di  tutte  le  violazioni  in   materia
veterinaria. 
    L'art. 5 della predetta legge provinciale n.  3/1983  attribuisce
al Presidente della Provincia la facolta' di adottare i provvedimenti
contingibili  e  urgenti  in  materia  di  polizia  veterinaria   che
interessino il territorio di due o piu' comuni o l'intero  territorio
provinciale a norma dell'art. 52 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), e dell'art.  63
del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni  approvato
con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli
adotta altresi'  i  provvedimenti  in  via  sostitutiva  nell'ipotesi
prevista dall'art. 35 dello stesso T.U. 
    Il comma 2 di tale art.  5  precisa  che  la  relativa  attivita'
istruttoria, tecnica e amministrativa  e'  espletata  dal  competente
servizio veterinario provinciale, che puo' avvalersi a tal fine della
collaborazione dei servizi delle U.S.L. interessate  ed  il  comma  3
dispone che l'esecuzione dei provvedimenti di cui sopra e'  demandata
al presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. 
    Infine si rileva che ancora con legge provinciale 27 aprile 1995,
n. 9 (Istituzione dell'anagrafe  provinciale  del  bestiame  e  delle
aziende  di  allevamento   e   disposizioni   urgenti   nel   settore
dell'agricoltura)  e'  stata  istituita  l'anagrafe  provinciale  del
bestiame e delle aziende di allevamento. 
    La finalita' generale della suddetta legge provinciale n.  9  del
1995 e' indicata dal primo comma dell'art. 1, cosi'  come  sostituito
dall'art. 32 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12: «Al  fine
di realizzare un sistema di identificazione e  di  registrazione  che
permetta una puntuale applicazione sul territorio  provinciale  degli
interventi in materia veterinaria,  zootecnica  e  lattiero-casearia,
presso il Servizio veterinario provinciale  e'  istituita  l'anagrafe
provinciale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina e  suina
e delle relative aziende di allevamento.» 
    L'art. 1, comma 3, della predetta legge  provinciale  n.  9/1995,
cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge provinciale 15  maggio
2000, n. 9  chiarisce  che  «ai  fini  di  dare  puntuale  esecuzione
all'art. 1, comma 37, della legge 28 marzo 1997, n. 81,  il  servizio
veterinario delle aziende speciali unita' sanitarie locali  collabora
nella  gestione  dell'anagrafe  di  cui  al  comma   1   secondo   le
disposizioni  impartite  dal  direttore  del   Servizio   veterinario
provinciale.» 
    L'art. 1, comma 36, del  decreto-legge  31  gennaio  1997  n.  11
(Misure straordinarie per la crisi del settore  lattiero-caseario  ed
altri interventi  urgenti  a  favore  dell'agricoltura),  cosi'  come
sostituito dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81,  riguarda
la realizzazione  di  un  sistema  informativo  nazionale  basato  su
un'unica banca dati distribuita, elaborata anche sulla base dei  dati
e delle  relative  variazioni  trasmessi  dall'Associazione  italiana
allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla  gestione  del
sistema allevatoriale italiano. Tale banca dati e' stata istituita al
fine di rendere disponibili in modo  aggiornato  e  continuo  i  dati
reali derivanti dall'applicazione del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  recante  norme  per  l'attuazione
della direttiva n. 92/102/CEE relativa alla identificazione  ed  alla
registrazione degli animali. Il comma 37 dispone che la  banca  dati,
di cui al comma 36, e' articolata su tre livelli: locale, regionale e
nazionale collegati in rete. 
    La  legge  provinciale  detta  disposizioni  sull'identificazione
degli animali (art. 4 L.P. n. 9/1995, come  modificato  dall'art.  18
della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9), disponendo che tutti i
capi delle specie di cui all'art. 1 [bovina, ovina, caprina  e  suina
(comma  1),  equini  (comma  1-bis)]   sono   identificati   a   cura
dell'Associazione  [Associazione  provinciale  delle   organizzazioni
zootecniche altoatesine (art. 1, comma 2)] mediante l'apposizione  di
una marca auricolare e/o tatuaggio o altro sistema  ausiliario  entro
venti giorni dalla nascita dell'animale, e comunque prima che  questo
lasci l'azienda di nascita. 
    Per gli animali provenienti  da  territorio  extraprovinciale  e'
previsto che viene acquisito il  contrassegno  gia'  apposto  ed  ove
questo non esista, si provvede all'identificazione di cui al comma 1. 
    Infine si prevede che  l'Associazione  trasmette  mensilmente  al
Servizio veterinario provinciale l'elenco descrittivo  degli  animali
identificati, ai fini della registrazione. 
    L'art. 5 della l.p. n. 9/1995 dispone che l'anagrafe  provinciale
del bestiame e' fonte ufficiale utilizzabile come riferimento ai fini
degli adempimenti previsti dalla  normativa  provinciale,  statale  e
comunitaria in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria.  Il
comma 2 dispone espressamente  che  i  dati  registrati  all'anagrafe
provinciale possono essere sostitutivi  delle  certificazioni  e  dei
registri previsti dalla normativa di cui al comma 1. 
    L'art. 7-bis l.p. n. 9/1995, come  inserito  dall'art.  18  della
legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, chiarisce che per quanto  non
espressamente  previsto  dal  presente  capo  trova  applicazione  la
normativa comunitaria vigente in materia. 
    Inoltre, la Provincia autonoma, in esecuzione delle  disposizioni
provinciali predette ha emanato tramite decreto 19  agosto  2009,  n.
31.12/464892 del direttore del servizio  veterinario  provinciale  (a
cio' autorizzato dall'art.  4,  comma  5,  lettera  c),  della  legge
provinciale 12 gennaio 1983, n.  3)  disposizioni  sanitarie  per  la
movimentazione di animali vivi da reddito in provincia di Bolzano. 
    L'art. 1 di  tale  decreto  n.  31.12/464892/2009  disciplina  la
movimentazione nell'ambito del territorio della Provincia di  Bolzano
di animali vivi da reddito, non destinati alla macellazione e prevede
che  nel  territorio  della  Provincia  di  Bolzano   e'   consentito
movimentare bovini, equidi, ovini,  caprini,  suini  e  camelidi  del
nuovo mondo, non destinati alla  macellazione,  senza  il  modello  4
emesso dal detentore degli animali o  dal  veterinario  ufficiale  ai
sensi dell'art. 31 e senza il  modello  7  di  cui  all'art.  42  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 
    Il comma 2 prescrive che i bovini devono essere tuttavia scortati
dal passaporto bovino, di cui all'art. 6 e gli equidi dal  passaporto
equino di cui all'art. 7. 
    Il comma 3 prescrive  che  devono  essere  rispettati  inoltre  i
seguenti requisiti: 
      a) Ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti il detentore
responsabile deve provvedere a comunicare  al  veterinario  ufficiale
competente,  entro  una  settimana,  l'introduzione  e  l'uscita  dei
bovini, degli equidi, degli ovini,  dei  caprini,  dei  suini  e  dei
camelidi del nuovo mondo in un'azienda  o  stalla  di  sosta,  o  dei
bovini all'alpeggio; tale comunicazione puo' essere fatta  anche  via
fax,  e-mail  o  tramite  altre  modalita'  stabilite  dal   Servizio
veterinario provinciale e dall'Azienda Sanitaria. 
      b) In deroga alla lettera a), nel  caso  di  movimentazione  di
bovini verso malghe o pascoli di alta montagna, la  comunicazione  di
cui sopra puo' avvenire tramite  trasmissione  dell'elenco,  previsto
dall'art. 2 della decisione della Commissione del 20 agosto 2001,  n.
672,  e  successive  modifiche,  effettuata   entro   una   settimana
dall'arrivo degli animali. 
      c) La comunicazione di cui alla lettera a)  deve  essere  fatta
per i bovini, gli equidi, gli ovini, i caprini, i suini ed i camelidi
del nuovo mondo acquistati nell'ambito delle aste, non da  parte  del
detentore,    bensi'    da    parte    delle    strutture    deputate
all'organizzazione  delle  aste   stesse.   La   struttura   deputata
all'organizzazione  dell'asta  provvede   a   controllare   per   via
informatica, sotto la sorveglianza di un  veterinario  ufficiale,  lo
stato  sanitario  degli  animali  e  delle  relative  aziende   prima
dell'ammissione degli animali all'asta stessa. 
    Con decreto 29 maggio 2008,  n.  31.12/295281  il  direttore  del
servizio veterinario provinciale ha  emanato  nuove  disposizioni  in
materia   di   identificazione   degli   animali   prescrivendo   per
l'identificazione  degli  ovi-caprini:  «1.  Tutti  gli  animali   da
riproduzione delle specie ovina e caprina  di  eta'  superiore  a  12
mesi, detenuti in Provincia di Bolzano, vengono identificati  tramite
una marca auricolare, applicata all'orecchio sinistro, e  tramite  un
bolo ruminale, conformemente al  Regolamento  (CE)  n.  21/2004.  Gli
ovini ed i caprini, avviati alla macellazione  entro  i  12  mesi  di
eta', vengono identificati solo  mediante  una  marca  auricolare  di
color  salmone,  applicata  all'orecchio  sinistro.  Gli  animali  da
macello, che non vengono avviati alla  macellazione  entro  il  primo
anno  di  eta',  devono  essere  riidentificati  mediante  una  marca
auricolare, applicata  all'orecchio  sinistro,  e  mediante  un  bolo
ruminale. 
    2.  Le  dimensioni  del  bolo  ruminale  da  utilizzare   vengono
stabilite dal Servizio veterinario provinciale,  tenuto  conto  della
specie e dell'eta' degli animali da identificare e  delle  conoscenze
scientifiche disponibili.» 
    Per  quanto  concerne  i  bovini  la  disciplina  si   trova   al
regolamento (CE) n. 1760/2000 che  prevedeva,  prima  della  modifica
apportata  dal  regolamento  (UE)  n.  653/2014,  l'applicazione  del
relativo  marchio  auricolare  convenzionale   apposto   su   ciascun
orecchio. 
    Il  regolamento  (UE)  n.  653/2014  mira   ora   ad   introdurre
gradualmente le modalita' di identificazione  elettronica  prevedendo
che  dal  18  luglio  2019   gli   Stati   dovranno   garantire   che
l'identificazione ufficiale dei bovini  possa  avvenire  anche  sulla
base di un identificatore elettronico. 
    3. Cio' premesso, e' avvenuto che la Ministra della  salute,  con
Ordinanza 28 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  144
del 24 giugno 2015, ha emanato delle «Misure straordinarie di polizia
veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,
brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», prevedendo  -  fra
l'altro - l'obbligo generalizzato d'identificazione  elettronica  per
gli animali, la disciplina  generalizzata  delle  movimentazioni  per
monticazione e le attribuzioni di competenze  ai  direttore  generali
delle Aziende sanitarie locali. 
    Testualmente l'ordinanza  per  le  parti  ritenute  lesive  delle
competenze provinciali prevede testualmente: 
      «Art. 2 (Obiettivi delle Aziende sanitarie  locali).  -  1.  Le
regioni e le provincie autonome non ufficialmente indenni, di seguito
denominati: U.I.,  assegnano  ai  direttori  generali  delle  Aziende
sanitarie  locali,  tra  gli  altri,   l'obiettivo   prioritario   di
raggiungere  la  qualifica  sanitaria  di  territorio   ufficialmente
indenne da tubercolosi,  brucellosi  bovina  e  bufalina,  brucellosi
ovi-caprina e leucosi bovina enzootica. 
    2.  L'obiettivo  di  cui al  comma  1  e'  conseguito  attraverso
l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli
animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione  programmata
di almeno il 10% annuo su base regionale della prevalenza di ciascuna
malattia, ed e' valutato attraverso le  informazioni  registrate  nei
sistemi informativi, fino  al  raggiungimento  della  percentuale  di
prevalenza  necessaria  per  richiedere   il   riconoscimento   della
qualifica di territorio U.I. 
    3. Le regioni  e  le  provincie  autonome  U.I.  da  tubercolosi,
brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina
enzootica, assegnano ai direttori generali  delle  Aziende  sanitarie
locali,  tra  gli  altri,  l'obiettivo  di  mantenere   la   suddetta
qualifica. 
    4. Nei territori U.I e in quelli non U.I. la  programmazione  del
diradamento dei  controlli  e'  concordata  con  il  Ministero  della
salute, sentito il parere dei Centri  di  referenza,  entro  l'ultimo
trimestre  dell'anno  precedente  a  quello  cui  si   riferisce   la
programmazione. 
    5. Le Aziende sanitarie locali sensibilizzano gli  allevatori  in
merito  all'obbligo  di  denuncia   dei   casi   di   aborto,   anche
contestualmente  allo  svolgimento  in  campo  delle   attivita'   di
profilassi previste.» 
      «Art. 3 (Identificazione degli animali  e  registrazione  delle
attivita'). - 1. Su tutto il territorio nazionale,  fatti  salvi  gli
obblighi  di  registrazione  previsti   dalle   norme   vigenti,   il
proprietario degli animali, direttamente o tramite persona  delegata,
registra individualmente nella  Banca  dati  nazionale  dell'anagrafe
zootecnica,   di   seguito   denominata:   BDN,   entro   7    giorni
dall'identificazione e comunque prima di ogni  spostamento,  tutti  i
capi identificati elettronicamente. 
    2.   Nei   territori    non    U.I.    i    capi    oggetto    di
transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo
vagante,  oppure  allevati  allo  stato  brado  o  semibrado,   fatta
eccezione per gli animali gia'  identificati  elettronicamente,  sono
identificati  mediante  bolo   endoruminale   o   con   altro   mezzo
identificativo  associato  a  prelievo  di  materiale  genetico   dal
proprietario entro 6  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza. Nel caso di mancata identificazione elettronica  da  parte
del proprietario, il Servizio veterinario  dell'ASL  territorialmente
competente, di seguito  denominato:  Servizio  veterinario,  provvede
d'ufficio  al  piu'  presto  possibile  e  comunque  prima  di'  ogni
spostamento, con spese a carico del proprietario. 
    3. Le misure di cui al comma 2 possono essere applicate anche nei
territori U.I. sulla base della valutazione del rischio. 
    4.  Nei  territori  non  U.I.  il  Servizio  veterinario,   fatta
eccezione per gli animali gia' identificati  elettronicamente  e  per
gli agnelli destinati  ad  essere  macellati  entro  sei  mesi  dalla
nascita, provvede ad  identificare  mediante  bolo  endoruminale  gli
animali presenti negli allevamenti infetti  entro  due  giorni  dalla
notifica ufficiale al  proprietario  o  detentore  della  positivita'
degli  animali.  Tale  modalita'  d'identificazione  sostituisce   la
marcatura con asportazione di un lembo del  padiglione  auricolare  a
forma di T di cui al comma 2, art 8 del decreto del  Ministero  della
sanita' 15 dicembre 1995 n. 592. 
    5.  Nei  territori  U.I.,  in  caso  di  focolaio,  le  autorita'
competenti regionali, fatti salvi gli obblighi previsti  dalle  norme
vigenti, possono adottare la misura di cui al comma 4. 
    6. Su tutto il  territorio  nazionale,  il  Servizio  veterinario
rende disponibili tutte le  informazioni  relative  all'esecuzione  e
all'esito delle  attivita'  di  profilassi  previste  dalla  presente
ordinanza nel  Sistema  Informativo  SANAN,  accessibile  tramite  il
portale www.vetinfo.sanita.it, entro 7 giorni  dall'acquisizione  dei
risultati. Entro il 30 novembre di ogni  anno  il  predetto  Servizio
veterinario  rende  disponibili   le   informazioni   relative   alla
programmazione delle attivita' per l'anno successivo. Dette attivita'
di  registrazione  possono  essere  effettuate  anche   mediante   la
modalita' di cooperazione applicativa. 
    7. Su tutto  il  territorio  nazionale  le  movimentazioni  degli
animali, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   ordinanza,   sono   autorizzate   esclusivamente   tramite
l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalita'  e'  resa
disponibile nella BDN.» 
      «Art. 6 (Misure sanitarie per le stalle di sosta  presenti  sul
territorio nazionale). - 1.  Su  tutto  il  territorio  nazionale  le
stalle di sosta costituiscono unita' epidemiologiche distinte da ogni
altra struttura zootecnica e, in  quanto  tali,  sono  fisicamente  e
funzionalmente  separate  da  altre  aziende  da  riproduzione  o  da
ingrasso. 
    2. Ai sensi dell'art. 1, lettera r) del  decreto  legislativo  22
maggio  1999,  n.  196,  e  dell'art.  2,  lettera  m)  del   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 193, il commerciante  o  il  detentore
della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali,
entro i termini previsti  dai  sopracitati  decreti  legislativi,  ad
altra azienda non di sua proprieta'. 
    3. In caso di permanenza degli animali oltre i  termini  previsti
dai sopracitati decreti legislativi, il Servizio veterinario  applica
al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di  cui
all'art. 13, comma 1. 
    4. L'autorizzazione della stalla di sosta e'  revocata  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3. 
    5. Al fine di evitare contatti  fisici  diretti  o  indiretti,  i
commercianti  garantiscono  la  netta   separazione   degli   animali
destinati direttamente al macello da quelli  da  vita  nonche'  degli
animali con  qualifica  sanitaria  differente.  In  caso  di  mancata
applicazione di quanto previsto al periodo  precedente,  il  Servizio
veterinario esegue sugli animali da vita, a spese  del  commerciante,
tutti i controlli previsti dai piani di risanamento.  In  alternativa
puo' essere disposto l'invio al macello. 
    6.  In  caso  di  correlazione  epidemiologica  con  focolai   di
infezione in altri allevamenti o nel caso di riscontro di lesioni  in
sede di macellazione, il Servizio  veterinario  controlla  tutti  gli
animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico  del
commerciate. In caso di positivita' di uno o piu' animali, tutti  gli
animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni attuando le procedure
di disinfezione della stalla. 
    7. Le stalle di sosta sono soggette  a  controllo  da  parte  del
Servizio veterinario almeno una  volta  al  mese.  I  controlli  sono
eseguiti sia sulla documentazione che sugli animali e, se necessario,
sono disposti approfondimenti diagnostici. 
    8.  Le  attivita'  di  controllo  sulle  stalle  di  sosta   sono
rendicontate   utilizzando   l'apposita   funzionalita'   informatica
disponibile  nel  portale  VETINFO  accessibile  tramite  l'indirizzo
www.vetinfo.it.» 
      «Art.  9  (Provvedimenti  per  gli  allevamenti   destinati   a
transumanza,  monticazione  e  pascolo  vagante,  semibrado  e  brado
permanente). - 1.  Su  tutto  il  territorio  nazionale  il  Servizio
veterinario   autorizza   la   movimentazione   per   transumanza   e
monticazione, il  pascolo  vagante,  semibrado  e  brado  permanente,
esclusivamente  di  animali  provenienti  da  allevamenti   U.I.   da
tubercolosi,  brucellosi  e  leucosi   e   indenni   da   brucellosi,
identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1. 
    2. All'atto del rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma
precedente il Servizio veterinario verifica che i territori destinati
alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi
quelli demaniali, siano identificati, geo-referenziati  e  registrati
nella BDN. In caso negativo l'attivita' di registrazione dei  pascoli
deve essere effettuata al piu' presto e comunque completata entro  12
mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 
    3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  1,
nei territori non U.I. gli animali devono essere stati sottoposti  ad
accertamento diagnostico  con  esito  favorevole  nei  trenta  giorni
precedenti lo spostamento al pascolo. 
    4. In deroga al precedente comma 3,  i  territori  non  U.I.  che
nell'anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima  necessaria
per il conseguimento della qualifica, effettuano il controllo di  cui
al comma 3 nei tre mesi antecedenti lo spostamento per il pascolo. 
    5. Su tutto il territorio nazionale, sulla base della valutazione
del rischio, gli animali possono essere sottoposti  ad  un  controllo
entro trenta giorni dal rientro dal pascolo: per la  tubercolosi,  se
di eta' superiore alle 6 settimane, per la brucellosi bovina e per la
leucosi bovina enzootica, se di eta' superiore ai  12  mesi;  per  la
brucellosi ovi-caprina, se di eta' superiore ai 6 mesi. 
    6. Nel caso di animali allevati allo stato brado o  semibrado  su
pascolo permanente,  il  proprietario  garantisce  la  cattura  e  il
contenimento per  effettuare  i  controlli  previsti  dalla  presente
ordinanza. 
    7. In caso di pascoli comuni, su cui insistono  animali  di  piu'
allevamenti,   questi   sono   considerati   come   un'unica   unita'
epidemiologica e a elevato rischio. 
    8. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  possono
disporre,  sulla  base  della  valutazione  del  rischio,   ulteriori
controlli al pascolo, anche  a  campione,  per  gli  animali  che  si
spostano verso i territori di competenza e provenienti dai  territori
di altre regioni. 
    9.  La  procedura  di  richiesta,  di  conferma  e  di   rilascio
dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti e'
attuata   esclusivamente   mediante   l'utilizzo    delle    apposite
funzionalita' informatiche presenti nella BDN. 
    10. Il  Servizio  veterinario,  nel  caso  in  cui  verifichi  la
persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza
proprietario,  dispone  la  loro  cattura  e  sequestro,  anche   con
l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai  controlli
anagrafici e sanitari. Terminati  i  controlli  gli  animali  entrano
nella disponibilita' del Comune. 
    11. La disposizione di cui al comma 10 si applica anche  ai  casi
in cui il proprietario di capi allevati allo stato  brado  permanente
dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di
catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.» 
      «Art.  12  (Verifiche).  -  1.  I  responsabili   dei   servizi
veterinari  di  sanita'  animale  delle  aziende   sanitarie   locali
effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche  dell'efficacia
dei controlli previste dall'art. 8.3 del regolamento (CE) 882/2004: 
        a) verifiche sul campo  circa  il  rispetto  delle  procedure
seguite per le attivita' previste dalle disposizioni  della  presente
ordinanza e della normativa vigente in materia; 
        b)  verifiche,  almeno  ogni  4  mesi,  del  rispetto   delle
percentuali  e  della  tempistica  dell'attivita'  svolta  monitorata
attraverso i sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN,  con  particolare
riguardo a: 
          accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi; 
          misure  da  applicare  agli  allevamenti  infetti  di   cui
all'art. 5, commi da 1 a 4; 
    identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi  2
e 3; 
    controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art.  6  e
provvedimenti conseguenti; 
    controlli svolti  presso  gli  allevamenti  da  ingrasso  di  cui
all'art. 7; 
          accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e  4  e
provvedimenti conseguenti.» 
    Occorre inoltre rammentare che la Commissione europea con diverse
decisioni ha dichiarato il  territorio  della  provincia  di  Bolzano
ufficialmente indenne  da  leucosi  bovina  enzootica  (decisione  13
luglio 1999, n. 465), da brucellosi bovina (decisione 13 luglio 1999,
n. 466), da tubercolosi bovina (decisione 13 luglio 1999, n. 467), da
rinotracheite bovina infettiva (decisione 25 luglio 2000, n.  502)  e
da brucellosi ovina e caprina (decisione 21 giugno 2002, n. 482). 
    Com'e' quindi evidente, l'ordinanza ministeriale  del  28  maggio
2015 interviene nelle materie di competenza provinciale (agricoltura,
patrimonio zootecnico e tutela della salute) in cui  allo  Stato  non
spetta alcun potere regolamentare e  in  cui  la  Provincia  ha  gia'
provveduto, anche in  attuazione delle  norme  europee,  con  proprie
leggi a regolare la materia. Essa e' pertanto gravemente lesiva delle
attribuzioni  costituzionali  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano
ricorrente che, pertanto,  la  impugna  sollevando  il  conflitto  di
attribuzioni per i seguenti motivi di Diritto; 
    Violazione delle competenze provinciali di cui agli  articoli  8,
comma 1, cifra 21), 9,  comma  1,  cifra  10),  e  16  dello  Statuto
speciale del Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto  del  Presidente
della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670)  e  relative  norme  di
attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
279, decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 484, e
decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266),  nonche'  dell'art.  117
della  Costituzione  in   riferimento   all'art.   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3/2001.  Violazione  dei  principi
costituzionali relativi ai rapporti tra fonti statali e  provinciali.
Introduzione di una disciplina di dettaglio. 
    L'ordinanza impugnata interviene in materia dell'agricoltura, del
patrimonio zootecnico e di tutela della salute pubblica; cio' risulta
dal preambolo ove si  legge  che  essa  e'  stata  emanata  «Ritenuto
necessario  e  urgente,  proseguire  e  intensificare   ulteriormente
l'attivita' di lotta alla tubercolosi bovina, alla brucellosi  bovina
e bufalina, alla brucellosi ovi-caprina, nonche' alla leucosi  bovina
enzootica  nei   territori   nazionali   non   ancora   ufficialmente
indenni...... 
    Ritenuto pertanto necessario rafforzare le misure di sorveglianza
anche nei territori ufficialmente indenni, al  fine  di  tutelare  la
qualifica sanitaria acquisita». 
    Per cio' stesso l'ordinanza viola le  competenze  provinciali  in
materia  di  agicoltura  e  patrimonio  zootecnico,  attribuite  alla
Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, comma l,  cifra  21),  e
16, dello Statuto speciale di autonomia. Viene  altresi'  violato  il
principio costituzionale che  esclude  i  regolamenti  statali  dalle
materia di competenza  della  Provincia.  La  stessa  ordinanza  reca
inoltre una  disciplina  di  dettaglio  preclusa  persino  agli  atti
legislativi. 
    L'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279,  recante  norme  di  attuazione  in
materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e
foreste, prevede unicamente  che  resta  ferma  la  competenza  degli
organi statali  in  ordine  all'importazione  e  all'esportazione  di
bestiame da allevamento  e  da  riproduzione,  nonche'  di  materiale
seminale. 
    In forza dell'art. 1 di tale decreto n.  279/1974,  la  Provincia
esercita le relative funzioni amministrative ed in base  all'art.  10
dello stesso decreto le funzioni amministrative statali  gia'  svolte
da organi od uffici locali di cui alla lettera d)  dell'art.  8  sono
state delegate alle province di Trento e di Bolzano. 
    L'ordinanza viola altresi' le competenze provinciali  in  materia
di igiene e sanita', attribuite dagli art. 9, comma 1, cifra  10),  e
16, dello stesso Statuto, come pure l'art. 117 della Costituzione  in
materia di tutela della salute. 
    Infatti, l'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art.
3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non riserva  allo
Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della  salute,  ma
la annovera tra le materie di competenza delle regioni. 
    Ne deriva l'applicazione dell'art. 10 della legge  costituzionale
n. 3/2001, il quale prescrive  che  le  disposizioni  della  presente
legge costituzionale  si  applicano  anche  alle  regioni  a  statuto
speciale ed alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  le
parti in cui prevedono forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia' attribuite. 
    Inoltre, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha  riconosciuto  il
principio  secondo  il  quale  lo  Stato,  quando  non  concorre   al
finanziamento della  spesa  sanitaria,  non  ha  nemmeno  titolo  per
dettare norme di coordinamento finanziario (sentenze n. 341 del  2009
n. 133 del 2010 e n. 125 del 2015). 
    In forza degli artt. 1 e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474,  recante  norme  di  attuazione  in
materia di igiene e sanita', la Provincia esercita anche le  relative
funzioni amministrative e agli  organi  statali  non  sono  riservati
poteri ispettivi o di controllo. 
    Inoltre, l'art. 3-bis di tale decreto assicura  il  coordinamento
tra le funzioni in materia di igiene  e  sanita'  pubblica  spettanti
alle Province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli
organi statali ai sensi dell'art. 3, con particolare riferimento agli
animali vivi,  tramite  la  costituzione  di  una  sede  dell'Ufficio
veterinario per gli adempimenti degli obblighi  comunitari  (UVAC)  e
prevedendo la stipula di apposita intesa tra il Ministro competente e
i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Infine,  un'altra  norma   di   attuazione   dello   Statuto,   e
precisamente l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266,
stabilisce che «Nelle materie di competenza propria della  regione  o
delle province autonome la legge  non  puo'  attribuire  agli  organi
statali funzioni amministrative, comprese  quelle  di  vigilanza,  di
polizia   amministrativa   e   di    accertamento    di    violazioni
amministrative, diverse da quelle spettanti  allo  Stato  secondo  lo
statuto speciale e le relative norme di attuazione, .........». 
    Orbene, la  Ministra  della  sanita'  afferma  di  aver  adottato
l'ordinanza in questione ai sensi, fra l'altro, dell'art. 117,  comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  («Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  Regioni  ed  agli
enti locali»), ed ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978,
n.   833   («Istituzione   del   servizio   sanitario    nazionale»);
quest'ultimo, in particolare, dispone che: «Il Ministro della sanita'
puo' emettere ordinanze  di  carattere  contingibile  e  urgente,  in
materia di igiene e sanita' pubblica e di  polizia  veterinaria,  con
efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a  parte  di  esso
comprendente piu' regioni.» 
    Nessuno dei due atti legislativi richiamati  puo'  costituire  un
valido fondamento  dell'ordinanza  impugnata  tale  da  escludere  la
lesione delle attribuzioni provinciali.  Non  il  primo,  poiche'  il
decreto legislativo n. 112 del 1998 riguarda unicamente le regioni ad
autonomia ordinaria  e  non  la  Provincia  autonoma  ricorrente.  Ma
neppure il secondo, stante anche il fatto che  l'art.  80,  comma  1,
della  legge  n.  833/1978  (c.d.  clausola   di   salvaguardia)   fa
espressamente salve le competenze spettanti alla Provincia ricorrente
in base allo Statuto speciale e alle relative norme di attuazione. 
    In ogni modo non trattandosi, nel caso dell'agricoltura  e  della
tutela della salute, di materie di esclusiva competenza statale, allo
Stato non  spetta  il  potere  di  emanare  in  quella  materia  atti
regolamentari, ne' ordinanze amministrative con  valore  normativo  e
quindi assimilabili ai regolamenti. E' chiaro, infatti, che cio'  che
il sesto comma dell'art. 117 della Costituzione vuole impedire e' che
nelle  materie  attribuite  alla  competenza  legislativa   regionale
possano     intervenire     atti     di     normazione     secondaria
dell'Amministrazione  statale.  Cio'  e'  stato  ribadito  dall'adita
Ecc.ma Corte Costituzionale in tema di  delegificazione  (sentt.  nn.
302  e  303  del  2003),  nelle  materie  di  competenza  legislativa
concorrente  regionale  il  sesto  comma   dell'art.   117   preclude
l'intervento dei regolamenti cosi'  come  di  ogni  fonte  secondaria
statale. 
    Sotto  quest'aspetto   l'ordinanza   impugnata   e'   del   tutto
assimilabile ad un regolamento,  secondo  l'insegnamento  della  piu'
autorevole dottrina  (SANDULLI),  secondo  cui  tanto  i  regolamenti
quanto le ordinanze in senso stretto sono  espressione  del  medesimo
potere di «ordinanza normativa» della Pubblica  amministrazione.  Del
resto l'ordinanza  impugnata  ha  un  evidente  contenuto  normativo,
caratterizzato dalla generalita' ed astrattezza  dei  suoi  precetti,
che ne avvalora la natura sostanzialmente regolamentare. 
    Il richiamo nell'ordinanza  impugnata  alla  sentenza  dell'adita
Ecc.ma Corte Costituzionale n. 12/2004 non e' pertinente,  in  quanto
da un lato riguardava un intervento legislativo (art. 66 della  legge
28 dicembre 2001, n. 448)  e  dall'altro  l'emergenza  internazionale
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (la «mucca pazza») di
cui all'allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione  del
19 novembre 2001. 
    In effetti, in tale sentenza l'Ecc.ma Corte ritiene la  questione
sollevata da tre regioni ordinarie  non  fondata  unicamente  perche'
riguardante iniziative previste per il contenimento  della  influenza
catarrale dei  ruminanti  in  relazione  ad  allevamenti  situati  in
territori individuati  da  decisioni  comunitarie  in  diversi  Stati
membri della Commissione europea riconducendo l'art. 66  della  legge
n.  448/2001  alle  materie   di   legislazione   esclusiva   statale
«profilassi    internazionale»    e    «tutela    dell'ambiente     e
dell'ecosistema». 
    Nel caso ora sollevato dalla Provincia  autonoma  di  Bolzano  si
tratta di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente in materia
di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria (cfr.  art.  31
legge n. 833/1978 richiamato nell'ordinanza impugnata) e non certo di
una disposizione legislativa adottata in attuazione  di  un'emergenza
internazionale quale la mucca pazza,  l'influenza  aviaria  o  quella
suina, accertata da decisioni della Commissione europea. 
    Anzi, l'impugnata ordinanza si pone in stridente contrasto con le
decisioni  della  Commissione  europea  che   hanno   dichiarato   il
territorio della provincia di  Bolzano  ufficialmente  indenne  dalle
malattie  (tubercolosi,  brucellosi  bovina  e  bufalina,  brucellosi
ovi-caprina, leucosi bovina  enzootica)  alla  cui  prevenzione  mira
l'impugnata ordinanza. 
    I piani di profilassi ed eradicazione elaborati e  attuati  dalle
singole  regioni  e  province  autonome  non  possono  certo   essere
ricondotti alla materia dell'emergenza sanitaria  internazionale,  ma
piu' correttamente ricadono nell'ambito della tutela della salute. 
    Il provvedimento  introduce,  oltretutto,  anzitempo  un  obbligo
generalizzato d'identificazione elettronica per gli animali (art.  3,
comma  1)  e  quindi  anche  per  i  bovini,  nemmeno  previsto   dal
regolamento europeo n. 653/2014. 
    Inoltre,  le  movimentazioni  sul   territorio   nazionale   sono
autorizzate   esclusivamente   tramite   l'utilizzo    del    modello
informatizzato disponibile nella BDN (art. 3, comma 7). 
    Questa previsione stravolge il  sistema  attuale:  non  solo  per
quanto attiene alla disciplina specifica prevista per la provincia di
Bolzano che per le  movimentazioni  di  animali  non  destinati  alla
macellazione (decreto Direttore del Servizio veterinario  provinciale
19 agosto 2009, n. 31.12/464892, art. 1,  comma  1)  all'interno  del
territorio provinciale non richiede  ne'  il  modello  4  emesso  dal
detentore  degli  animali  o  dal  veterinario  ufficiale  ai   sensi
dell'art. 31, ne' il modello 7 di cui all'art.  42  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320  (Regolamento  di
polizia veterinaria), ma si pone in contrasto anche  con  l'art.  41,
comma 3, dello stesso Regolamento  di  polizia  veterinaria  che  non
richiede alcuna  autorizzazione  per  le  movimentazioni  all'interno
dello stesso Comune. 
    Le disposizioni di cui all'art.  3,  comma  6,  introducono  «per
tutto  il  territorio  nazionale»,  quindi  anche  per  i   territori
ufficialmente indenni, l'obbligo di inserire nel sistema  informativo
SANAM tutte le informazioni relative all'esecuzione delle  profilassi
previste dall'ordinanza stessa. 
    Tale prescrizione risulta del tutto superflua nei confronti della
Provincia autonoma di Bolzano, territorio ufficialmente indenne,  che
in ambito di profilassi ha implementato un sistema  di  elaborazione,
trasmissione e registrazione dati, che si  e'  rilevato  efficace  ed
idoneo  a  mantenere  ininterrottamente  per  decenni  lo  stato   di
territorio ufficialmente indenne (cfr.  decisioni  della  Commissione
europea che hanno dichiarato ufficialmente tale territorio indenne da
leucosi bovina enzootica (decisione  13  luglio  1999,  n.  465),  da
brucellosi bovina (decisione 13 luglio 1999, n. 466), da  tubercolosi
bovina (decisione 13 luglio 1999, n. 467),  da  rinotracheite  bovina
infettiva (decisione 25 luglio 2000, n. 502) e da brucellosi ovina  e
caprina (decisione 21 giugno 2002, n. 482). 
    Si  rammenta  che  la  precedente  ordinanza  14  novembre   2006
richiamata nell'impugnata ordinanza riguardava unicamente le  regioni
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
    L'art. 3 introduce poi prescrizioni e  obblighi  procedurali  che
vanno  ad  impattare  in  modo  considerevole  sul  funzionamento   e
l'organizzazione  di  un  sistema  che  comunque  ha  consentito   di
raggiungere e mantenere lo stato di territorio ufficialmente indenne. 
    Si ricorda che a partire dall'entrata in vigore  della  legge  23
dicembre 1994, art. 34, comma 3, in provincia di Bolzano il  Servizio
sanitario nazionale viene finanziato senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato e che quindi,  a  maggior  ragione,  non  appare
giustificata  la  previsione  tramite   ordinanza   ministeriale   di
procedure che comporterebbero nuovi e gravosi oneri per la Provincia,
senza  considerare  che  non  sussistono  le  ragioni  di  urgenza  e
necessita' per tale parte del territorio. 
    In quest'ottica non risulta compatibile con  il  sistema  attuale
nemmeno l'art. 12 che impone l'espletamento  di  ulteriori  attivita'
foriere di nuovi costi a carico della Provincia. 
    L'art.  9  dell'ordinanza  impugnata   va   a   disciplinare   le
movimentazioni per monticazione. Il comma 1 opera un rinvio  generico
agli animali identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1, ovvero  agli
animali  identificati  elettronicamente  (nulla  quaestio   per   gli
ovi-caprini), ma per i bovini, sarebbe una previsione  del  tutto  in
contrasto con il sistema attuale operante nella nostra Provincia. 
    L'ordinanza, inoltre, (art. 9, comma 9) introduce  una  procedura
di  «richiesta,  conferma  e  rilascio  dell'autorizzazione  per  gli
spostamenti» (verso l'alpeggio) cosa che oggi non e' contemplata, ne'
dal  Regolamento  di  polizia  veterinaria  per   le   movimentazioni
nell'ambito dello stesso Comune,  ne'  dalla  disciplina  provinciale
(decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale 19 agosto
2009, n. 31.12./464892, art. 1, comma 3, lettere a) e b). 
    La disciplina provinciale, peraltro, riprende le disposizioni  di
cui alla decisione della Commissione n.  672/2001  (In  provincia  di
Bolzano il detentore che porta gli animali in  alpeggio  comunica  al
veterinario ufficiale gli identificativi degli animali movimentati). 
    In conclusione, non spettava al Ministero della salute il  potere
di emettere l'ordinanza impugnata con effetti anche  nella  provincia
di Bolzano; ordinanza  che  viola  in  modo  palese  le  attribuzioni
provinciali. 
    Violazione delle competenze provinciali di cui agli  articoli  8,
comma 1 cifra 21), 9, comma 1, cifra 10), e 16 dello Statuto speciale
del  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) in relazione all'art. 117,  quinto
comma, della Costituzione ed alla  norma  di  attuazione  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 19  novembre  1987,  n.  526,
recante l'estensione alla  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  ed
alle Province autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
    Occorre inoltre rilevare che  l'art.  117,  quinto  comma,  della
Costituzione  prevede  che  le  Regioni  e   le   Province   autonome
partecipano all'attuazione delle norme comunitarie nelle  materie  di
competenza legislativa concorrente e residuale. 
    L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19  novembre
1987, n. 526 (Estensione alla Regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle
Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616),  stabilisce
che spetta alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui
agli articoli 4  e  5  e,  rispettivamente,  8  e  9  dello  Statuto,
provvedere all'attuazione dei regolamenti  della  comunita'  europea,
ove questi  richiedano  una  normazione  integrativa  o  un'attivita'
amministrativa di esecuzione. 
    L'art. 16, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  (Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea), sancisce l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di
dare attuazione, tempestivamente ed autonomamente, agli  obblighi  di
adeguamento imposti dalla  normativa  comunitaria  nelle  materie  di
propria competenza. 
    Il regolamento (UE) n. 653/2014 mira ad  introdurre  gradualmente
le modalita' di identificazione elettronica  prevedendo  che  dal  18
luglio  2019  gli  Stati  dovranno  garantire  che  l'identificazione
ufficiale  dei  bovini  possa  avvenire  anche  sulla  base   di   un
identificatore elettronico. Fino  a  quella  data  l'unico  mezzo  di
identificazione ufficiale per i  bovini  resta  la  marca  auricolare
convenzionale (previsto dal regolamento (CE) 1760/2000 nella versione
originaria). 
    Inoltre,  l'introduzione  del   sistema   e'   facoltativa:   nel
considerando 17 del regolamento e' enunciato il principio per cui gli
stati   membri,   nell'introdurre    l'identificazione    elettronica
obbligatoria per i bovini,  devono  tener  conto  anche  dell'impatto
economico che  il  sistema  puo'  avere  sulla  produzione  e  devono
previamente consultare le organizzazioni rappresentative del  settore
delle carni  bovine.  Il  tutto  a  conferma  che,  al  di  fuori  di
specifiche ipotesi di emergenza sanitaria,  l'interesse  alla  tutela
della salute deve comunque essere contemperato con  le  esigenze  del
mercato. 
    Come descritto nel  considerando  27  del  medesimo  regolamento,
l'art. 7 paragrafo  2  della  versione  consolidata  del  regolamento
1760/2000, conferisce alla Commissione il  potere  di  adottare  atti
delegati in materia di pascolamento stagionale  dei  bovini,  inclusi
gli obblighi di registrazione dei movimenti dei bovini stessi. 
    Le movimentazioni verso l'alpeggio sono disciplinate dal  decreto
del  Direttore  del  Servizio  veterinario   19   agosto   2009,   n.
31.12/464892, in particolare art.  1,  comma  2,  conformemente  alla
decisione della  Commissione  2001/672/CE  del  20  agosto  2001:  il
detentore  responsabile  degli  animali  che   intende   movimentarli
comunica al veterinario ufficiale competente l'elenco  degli  animali
movimentati (la Banca dati nazionale e' predisposta in modo tale  che
le comunicazioni relative agli ovi-caprini vengano fatta  in  maniera
generica, comunicando solo  il  numero  di  capi  movimentati  e  non
individuandoli singolarmente). 
    L'adita Ecc.ma Corte Costituzionale ha precisato  nella  sentenza
n. 126/1996 i rapporti intercorrenti tra attuazione statale di  norme
europee e  competenze  costituzionalmente  assegnate  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, escludendo che lo Stato possa sottrarre ad  essa
una porzione di tali competenze. 
    L'ordinanza   introduce,   in   violazione    delle    competenze
riconosciute  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia  di
trasposizione  delle  norme  europee,  la   diretta   identificazione
elettronica  dei  bovini  senza  il  rispetto  del  limite  temporale
previsto dal regolamento (UE) n. 653/2014. 
    Spetta, quindi, alla Provincia autonoma dare concreta  attuazione
sul proprio territorio alle norme dell'Unione europea. 
    Violazione delle competenze provinciali di cui agli  articoli  8,
comma 1 cifra 21), 9, comma 1, cifra 10), e 16 dello Statuto speciale
del  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)  in  relazione  agli articoli  99,
100, 101 e 102 dello stesso Statuto. 
    L'Ordinanza, all'art. 3, comma 7,  prevede,  inoltre,  l'utilizzo
esclusivo delle modalita'  informatiche  presenti  nella  Banca  dati
nazionale dell'anagrafe zootecnico (BDN). 
    E' pacifico che tale banca  dati  e'  disponibile  unicamente  in
lingua italiana e di  fatto  la  maggior  parte  degli  utenti  della
Provincia di Bolzano (appartenenti al gruppo linguistico tedesco) non
vedrebbe tutelato il diritto all'utilizzo della propria madrelingua. 
    Quindi, l'ordinanza  impugnata  viola  altresi'  le  disposizioni
statutarie che parificano la  lingua  tedesca  a  quella  italiana  e
garantiscono l'uso  della  madrelingue  a  tutti  i  cittadini  della
provincia di Bolzano. 
    Pertanto, anche sotto questo  residuo  aspetto  sono  violate  le
competenze della Provincia autonoma di  Bolzano  e  non  spettava  al
Ministero della salute il potere di  emettere  l'ordinanza  impugnata
senza prevedere la garanzia della bilinguita'.