Ricorso della Regione Veneto, (C.F.: 80007580279)  con  sede  in
Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, in persona del Presidente pro
tempore della Giunta regionale,  autorizzato  mediante  deliberazione
della Giunta stessa n. 1085 del 18/08/2015 (doc. 3), rappresentata  e
difesa, come da procura a margine del  presente  atto,  dagli  avv.ti
Ezio        Zanon        (c.f.         ZNNZEI57L07B563K,         pec:
ezio.zanon@venezia.pecavvocati.it,        telefax        041.2794912)
dell'Avvocatura   regionale,   prof.    Mario    Bertolissi    (c.f.:
BRTMRA48T28L483I,   pec:    mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it,
telefax   049/8360938),   prof.    Vittorio    Domenichelli    (c.f.:
DMNVTR48P10D578Z, pec: vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it,
telefax 049/8763202), Francesco Rossi (c.f.:  RSSFNC61P26G224T,  pec:
francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/650834) e  Luigi
Manzi (c.f: MNZLGU34E15H5O1Y, pec: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org,
telefax 06/3211370) del foro di  Roma,  con  domicilio  eletto,  agli
effetti del presente giudizio, presso lo studio  di  quest'ultimo  in
Roma, via F. Confalonieri, n. 5, contro la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in persona del Presidente in  carica,  rappresentata  e
difesa ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  notiziandone,
anche, la Corte dei conti, Sezione  regionale  di  controllo  per  il
Veneto,  in  persona  del  Presidente  p.t.,   per   regolamento   di
competenza, in relazione e avverso: 
        a) la delibera n. 312/2015 della  Corte  dei  Conti,  Sezione
regionale di controllo per il Veneto, depositata il 25/06/2015; 
        b) le delibere presupposte (in particolare, ove  occorra,  la
deliberazione  n.  251/FRG  del  20  maggio  2015)   e   quelle   che
eventualmente saranno adottate,  medio  tempore,  in  conseguenza  ad
esse. 
    In punto, perche': 
        1) sia dichiarato che non spettava allo  Stato  e,  per  esso
alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per  il  Veneto,
adottare le qui gravate delibere per violazione, come precisato nella
parte motiva, degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121,  122,
123 Cost., in  relazione  all'autonomia  istituzionale,  legislativa,
amministrativa, contabile, statutaria,  dello  stesso  d.l.  n.  174,
convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012,  ridondante  in
lesione  dell'autonomia  costituzionale  regionale  e  dello  statuto
regionale del Veneto approvato con la legge regionale  statutaria  17
aprile 2012, n. 1 ove prevede e garantisce l'autonomia del  Consiglio
e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36,  38,  39,
40, 41, 42, 46 e 48), nonche' del principio di leale collaborazione; 
        2) per l'effetto, sia  annullata  la  delibera  impugnata  in
principalita'  (n.  312/2015),  nonche'  gli  atti  presupposti  (ivi
inclusa,  ove  occorra,  la  delibera  n.  251/2015)  e  quelli   che
eventualmente saranno adottati,  medio  tempore,  in  conseguenza  ad
essi, in applicazione degli artt. 41 e 38, l. 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                                Fatto 
 
    1. Il presente giudizio costituisce l'ennesimo  sviluppo  di  una
vicenda concernente la  contestazione,  da  parte  della  Sezione  di
controllo per il Veneto della Corte dei conti, di irregolarita' nella
rendicontazione dei gruppi consiliari regionali ex art.  1,  d.l.  n.
174/2012 (convertito, con modificazioni, nella  legge  n.  213/2012),
gia' portata all'attenzione di codesto ecc.mo Collegio e decisa,  con
riferimento all'anno 2012, in senso favorevole alla Regione,  sia  in
sede di  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  (cfr.  sent.  n.
39/2014), sia in sede di conflitto di  attribuzione  (cfr.  sent.  n.
130/2014). 
    Analoga iniziativa ha assunto la medesima  Sezione  di  controllo
sulla  rendicontazione  dei  gruppi  consiliari  regionali   riferita
all'anno 2013; la Regione Veneto e' stata cosi' nuovamente  costretta
a gravare la relativa delibera (la n. 269 del 09/04/2014), oltre  che
dinnanzi al giudice amministrativo, anche dinnanzi a  Codesta  Corte,
instaurando il giudizio attualmente pendente sub n.r.g. 6/2014. 
    Similmente e' avvenuto con riguardo  all'anno  2014.  La  Regione
Veneto ha gravato la relativa  delibera  (la  n.  227  depositata  il
22/04/2015) sia dinnanzi alle Sezioni riunite della Corte  dei  conti
in speciale composizione (rimanendo iscritto  al  n.  483/SR/EL)  sia
dinnanzi a Codesta Corte. 
    Con la qui gravata deliberazione n. 312 del 24 giugno 2015  (doc.
1), la Sezione regionale di Controllo per il Veneto della  Corte  dei
conti contesta la regolarita' del rendiconto  del  gruppo  consiliare
misto relativamente al periodo 1° gennaio 2015 - 13 marzo 2015,  data
nella quale il gruppo medesimo e' stato sciolto.  Come  si  chiarisce
nell'atto gravato,  "si  tratta  del  rendiconto  di  chiusura  della
legislatura all'epoca in corso, conclusasi con  le  elezioni  per  il
rinnovo del Consiglio regionale tenutesi lo scorso maggio  2015"  (v.
p. 4 doc. 1).  L'asserita  irregolarita'  e'  per  un  importo  di  €
3.221,45 (sic!). 
    2. Come noto, l'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 prevede che
"ciascun  gruppo  consiliare  dei  consigli  regionali   approva   un
rendiconto di esercizio  annuale,  strutturato  secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare
la corretta rilevazione dei fatti di gestione e  la  regolare  tenuta
della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria
a corredo del rendiconto. In ogni caso il  rendiconto  evidenzia,  in
apposite  voci,  le  risorse  trasferite  al  gruppo  dal   consiglio
regionale, con indicazione del titolo del trasferimento,  nonche'  le
misure  adottate  per  consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
effettuati". 
    In attuazione di cio',  la  Conferenza  Stato  -  Regioni,  nella
seduta del 6 dicembre 2012,  ha  deliberato  le  summenzionate  linee
guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da  parte  dei  gruppi
consiliari; linee guida che  sono  state  recepite  con  d.p.c.m.  21
dicembre 2012, pubblicato il 2 febbraio ed entrato in  vigore  il  17
febbraio 2013. 
    Da parte sua, la Regione Veneto si  e'  pedissequamente  adeguata
alle predette linee  guida,  senza  ritenere  opportuna  alcuna  loro
integrazione (v. l.r. n. 47/2012, specie sub art. 13, come modificato
dalla l.r. n. 28/2013). 
    Dev'essere sin d'ora evidenziato che il predetto  d.p.c.m.  -  ai
fini che qui interessano - definisce il modello di rendiconto annuale
dei gruppi consiliari (cfr. allegato B)  contemplando  un  elenco  di
quindici voci puntuali di  spesa  piu'  una  sedicesima  "aperta"  da
specificare ("altre spese"); nel contempo,  prescrive  che  "ciascuna
spesa indicata  nel  rendiconto  dei  Gruppi  consiliari  (...)  deve
corrispondere a criteri di veridicita' e correttezza", precisando che
la veridicita' "attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel
rendiconto  e  le  spese   effettivamente   sostenute",   mentre   la
correttezza "attiene alla  coerenza  delle  spese  sostenute  con  le
finalita' previste dalla legge ...)" e rimettendo in via esclusiva al
Presidente del  gruppo  il  compito  di  autorizzare  la  spesa  (con
conseguente assunzione di responsabilita') e di attestarne,  appunto,
la veridicita' e la correttezza (cfr. art. 1). 
    Quanto alla  documentazione  contabile,  l'art.  3  si  limita  a
prescrivere che "1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  deve  essere  allegata  copia
conforme della documentazione contabile relativa alle spese  inserite
nel  rendiconto  stesso.  L'originale  di  tale   documentazione   e'
conservata a norma di legge. 2. Per gli acquisti di beni e servizi la
documentazione contabile e' rappresentata dalla fattura  o  scontrino
fiscale parlante. 3. Per le  spese  relative  al  personale,  qualora
sostenute  direttamente  dai  gruppi  consiliari,   dovranno   essere
allegati il  contratto  di  lavoro  e  la  documentazione  attestante
l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi". 
    3. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10,
del d.l. n. 174/2012, con nota prot. 9281  dell'11  maggio  2015,  il
Presidente della Regione Veneto trasmetteva il rendiconto del  gruppo
misto, appunto, per il periodo  01.01.2015/13.03.2015,  anteriore  al
suo scioglimento, redatto secondo il modello di  rendiconto  definito
dall'allegato B del d.p.c.m. e munito della prescritta documentazione
contabile. 
    La  Sezione  regionale  di  controllo,   con   deliberazione   n.
251/2015/FRG di data 20 maggio 2015, riscontrava presunte "carenze ed
irregolarita' documentali ... che necessitano di essere  approfondite
e, ove possibile, regolarizzate", assegnando un termine di 30  giorni
per procedere alla regolarizzazione (v. doc. 2). 
    Il gruppo misto, pertanto, presentava tempestivamente le  proprie
osservazioni e la relativa  documentazione  (v.  doc.  4),  con  cio'
adempiendo puntualmente alle richieste  di  integrazione  istruttoria
formulate dalla Corte e provvedendo cosi', qualora ve ne fosse  stato
ulteriormente bisogno, a giustificare le spese sostenute. 
    In particolare, come richiesto dalla Sezione, il medesimo gruppo: 
        riscontrava  l'inesistenza  di  provvedimenti  da  parte  del
Consiglio regionale di presa  d'atto  della  cessazione  del  gruppo,
allegando copia della comunicazione della cessazione dello stesso  da
parte del Presidente del Consiglio regionale; 
        produceva la dichiarazione del  Presidente  pro  tempore  del
gruppo attestante l'insussistenza di debiti residui; 
        allegava la ricevuta di consegna dei beni durevoli  intestati
al gruppo alla chiusura dell'esercizio; 
        forniva tutte  le  informazioni  richieste  sul  rapporto  di
collaborazione instaurato con la sig.ra Scantamburlo; 
        depositava copie delle fatture richieste (v. doc. 4). 
    Cionondimeno la Sezione di controllo concludeva per  l'irregolare
rendicontazione degli importi. 
    Alla luce del quadro normativo e fattuale sin qui  delineato,  il
Consiglio regionale del Veneto  promuove  il  presente  conflitto  di
attribuzione per violazione - da parte della Sezione regionale  della
Corte dei conti per il Veneto, in contrasto con la Costituzione e  le
disposizioni statutarie e in violazione del  d.l.  174/2012  -  delle
proprie prerogative regionali, dell'autonomia politica propria e  dei
propri organi, nonche' della propria autonomia contabile e  di  spesa
per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. Premessa: le condizioni di legittimita'  del  controllo  della
Corte dei conti sui rendiconti  dei  gruppi  consiliari  ex  d.l.  n.
174/2012. 
    Nella  delibera  gravata  in  principalita'  viene  espressamente
dichiarato  che  "nell'esame  di  detto   rendiconto   [i.e.   quello
presentato dal gruppo misto], la Sezione,  oltre  ad  attenersi  alle
metodologie,  parametri  e  criteri  gia'  enunciati  nelle   proprie
deliberazioni n. 269/204/FRG e 147/2015/FRG  [rectius:  227/2015]  da
intendersi qui integralmente  richiamate,  ha  verificato  l'avvenuto
adempimento degli obblighi ulteriori  a  cui  sono  tenuti  i  gruppi
consiliari all'atto della loro cessazione  ed  in  particolare  degli
obblighi restitutori di beni durevoli ricevuti in consegna nonche' di
eventuali obblighi restitutori derivanti dalla sussistenza di residui
ovvero dall'avvenuto accertamento della  irregolare  rendicontazione,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,  comma  11  e  12,  del  d.l.
174/2012 conv. nella legge 123/2012" (v. p. 5 doc. 1). 
    Specularmente il sottoscritto patrocinio si vede  costretto,  per
un verso, a ribadire, a sua, volta tutte le  eccezioni  e  i  rilievi
gia' formulati avverso le citate delibere nn.  269/2015  (doc.  5)  e
227/2015 (doc. 6), qui  rinnovate  per  relationem  e  da  ritenersi,
invece, palesemente  illegittime  ed  incompatibili  con  l'autonomia
costituzionalmente garantita  al  Consiglio  regionale  ed  alle  sue
necessarie  articolazioni;  per   l'altro,   a   replicare   rispetto
all'improvvida pretesa della Sezione  di  verificare  la  sussistenza
dell'obbligo restitutorio relativamente a somme la cui  irregolarita'
non e' stata ancora accertata in via definitiva, essendo il  medesimo
accertamento sub judice ed  essendo  stata,  medio  tempore,  sospesa
l'efficacia degli atti sui quali  vorrebbe  fondare  la  restituzione
stessa: ad ulteriore dimostrazione di una condotta compiuta in palese
spregio del sistema delle competenze e  della  divisione  dei  poteri
stabiliti in Costituzione. 
    Anzitutto, dunque, considerato che la questione in oggetto non e'
nuova, ci si permette di rammentare i punti fermi fissati da  codesto
Collegio  relativamente  al  controllo  della  Corte  dei  conti  sui
rendiconti dei gruppi consiliari, punti  fermi  dai  quali,  immutato
essendo il quadro normativo, non v'e' alcuna ragione di discostarsi. 
    In sede di giudizio di legittimita'  costituzionale  promosso  in
via   principale,   codesto   ecc.mo   Collegio   ha   concluso   per
l'illegittimita' costituzionale del terzo periodo  del  comma  9  del
d.l. 174/2012 (laddove si disponeva che "nel caso in  cui  il  gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato,  decade,
per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse  da  parte
del  consiglio  regionale")  e  l'illegittimita'  costituzionale  del
quarto periodo del  medesimo  comma  (laddove  si  statuiva  che  "la
decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo  di  restituire
le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non
rendicontate"), nella parte in cui  si  prevedeva  che  l'obbligo  di
restituire le somme ricevute a  carico  del  bilancio  del  consiglio
regionale  e  non  rendicontate  consegue  alla  decadenza,  anziche'
all'omessa regolarizzazione. 
    In particolare, la suddetta decisione  precisa  che  "l'impugnato
comma XI introduce una misura repressiva di  indiscutibile  carattere
sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire  che  la
Corte dei conti possa graduare la  sanzione  stessa  in  ragione  del
vizio riscontrato nel rendiconto,  ne'  che  gli  organi  controllati
possano adottare misure correttive. Cio' non consente  di  preservare
quella necessaria separazione tra funzione di controllo ed  attivita'
amministrativa degli enti  sottoposti  al  controllo  stesso  che  la
giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  posto   a   fondamento   della
conformita' a  Costituzione  delle  norme  istitutive  dei  controlli
attribuiti alla Corte dei conti" (cfr. sent. n. 39/2014). 
    Nella medesima sentenza, si  e',  poi,  chiarito  anche  che  "il
rendiconto  delle  spese  dei  gruppi  consiliari  costituisce  parte
necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme  da
tali gruppi acquisite e quelle restituite  devono  essere  conciliate
con il bilancio regionale (...). Il sindacato della Corte  dei  conti
assume infatti, come parametro,  la  conformita'  del  rendiconto  al
modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto  ritenersi
documentale,  non  potendo  addentrarsi  nel  merito   delle   scelte
discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi,  nei  limiti
del mandato istituzionale". 
    Nella successiva sentenza n. 130/2014, in accoglimento di  alcuni
ricorsi per conflitto di attribuzione promossi,  inter  alios,  anche
dalla regione Veneto, si e' riconosciuto che "non spettava allo Stato
e, per esso, alla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie e  Sezioni
Regionali di Controllo  per  le  Regioni  Veneto,  Emilia  Romagna  e
Piemonte,  adottare  le  deliberazioni  impugnate  con  cui  si   e',
rispettivamente,  indirizzato  ed   esercitato   il   controllo   sui
rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012". Un
tanto perche' "ai sensi dell'art. 1, comma 9, del  d.l.  n.  174  del
2012, il rendiconto in  esame  e'  strutturato  secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  [...)".  Il
comma 11, poi, attribuisce alla sezione  regionale  di  controllo  un
giudizio di conformita' dei  rendiconti  medesimi  alle  prescrizioni
dettate dall'art. 1, e quindi ai gia' detti criteri  contenuti  nelle
linee guida. Il dettato  normativo  configura  dunque  il  potere  di
controllo in esame come condizionato alla previa  individuazione  dei
criteri per il suo esercizio e cio' sull'evidente  presupposto  della
loro indispensabilita'". 
    In estrema sintesi, per evitare la censura di incostituzionalita'
e l'illegittima invasione della  sfera  di  autonomia  del  Consiglio
regionale e dei gruppi di cui si compone, secondo  la  giurisprudenza
di codesta Corte, il controllo della  Corte  dei  conti  deve  essere
condotto: 
        a) avendo ad unico parametro la conformita' alle prescrizioni
contenute nelle linee guida; 
        b) solo a partire dal tempo della loro entrata in vigore  (17
febbraio 2013) e non gia' retroattivamente; 
        c) con necessaria separazione tra funzione  di  controllo  ed
attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso; 
        d)  nel  rispetto  del   limite   del   carattere   meramente
documentale secondo cui e' configurato; 
        e) senza possibilita' di addentrarsi nel merito delle  scelte
discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi. 
    Come si avra' a dimostrare, tali limiti, costituenti  altrettante
condizioni di legittimita' del controllo della Corte  dei  conti  sui
rendiconti dei  gruppi  consiliari  (organi  muniti  di  autonomia  a
copertura costituzionale), sono stati, negli accertamenti pregressi e
nel caso di specie, grossolanamente disattesi. 
    C'e',  infine,  prima  di  entrare  in  medias   res,   un'ultima
(imprescindibile) premessa. 
    Costituisce insegnamento costante di codesta Corte  (insegnamento
che,  anche  grazie  all'avallo   della   migliore   dottrina,   puo'
considerarsi, jus receptum) che "i gruppi consiliari sono organi  del
Consiglio regionale, caratterizzati da  una  peculiare  autonomia  in
quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei  partiti  o
delle correnti politiche che hanno presentato liste di  candidati  al
corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione  dei
consiglieri. Essi pertanto contribuiscono  in  modo  determinante  al
funzionamento e all'attivita' dell'assemblea, curando  l'elaborazione
di  proposte,  il  confronto  dialettico  fra  le  diverse  posizioni
politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo
che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita  democratica.
Cio' posto, questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare che 'la
valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari e'
in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei Consigli di
ciascuna regione, di  fronte  al  quale  questa  Corte,  in  sede  di
giudizio  di   legittimita'   delle   leggi,   puo'   sindacare   ed,
eventualmente, dichiarare incostituzionali unicamente le decisioni di
spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie'  (cfr.  sentenza  n.
1130 del 1988"  (cosi'  Corte  cost.,  sent.  n.  187/1990;  piu'  di
recente, sent. n. 107/2015 che ribadisce che "l'attivita' di gestione
amministrativa e  contabile  dei  contributi  pubblici  assegnati  ai
gruppi consiliari  e',  dunque,  meramente  funzionale  all'esercizio
della sfera di  autonomia  istituzionale  che  ai  gruppi  consiliari
medesimi e ai consiglieri regionali deve essere  garantita  (sentenza
n. 187 del 1990), affinche'  siano  messi  in  grado  di  `concorrere
all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite  al
Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei  progetti
di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e  di  controllo,
all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle  leggi  e  sui
problemi  emergenti  dalla  societa',  alla  stesura  di  studi,   di
statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali  si
svolgono  le  attivita'  istituzionali   del   Consiglio   regionale'
(sentenza n. 1130  del  1988).  L'eventuale  attivita'  materiale  di
maneggio del denaro costituisce, quindi, in  relazione  al  complesso
ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare,  un  aspetto
del tutto marginale e non necessario (perche' i gruppi consiliari ben
potrebbero avvalersi  per  tale  incombenza  dello  stesso  tesoriere
regionale),  e  non  ne  muta  la  natura  eminentemente  politica  e
rappresentativa della figura, non  riducibile  a  quella  dell'agente
contabile). 
    2. Nel merito. 
    Illegittimita'  delle  delibere  gravate   per   interferenza   e
menomazione  delle   competenze   costituzionalmente   riservate   al
Consiglio regionale. Violazione degli artt. 5, 100,  113,  114,  117,
118,  119,  121,   122,   123   Cost   in   relazione   all'autonomia
istituzionale, legislativa,  amministrativa,  contabile,  statutaria.
Violazione dello statuto regionale del Veneto approvato con la  legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ove prevede  e  garantisce
l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20,
21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48). Violazione dello stesso
d.l. n. 174,  convertito  con  modificazioni  dalla  l.  n.  213/2012
ridondante  in  lesione  dell'autonomia   costituzionale   regionale.
Violazione del principio di leale collaborazione. 
    2.1 Non spettanza del potere di controllo esercitato dalla  Corte
dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  il  Veneto,  sul
rendiconto del gruppo misto relativo al periodo 01/01/2015-13/03/2015
sulla base di criteri di  propria  statuizione  e  con  richiesta  di
documentazione  non  prevista  dalla  legge.   Carenza   di   potere.
Pregiudizio  all'autonomia  (politica,  legislativa,  amministrativa,
contabile e di spesa) costituzionalmente garantita al Consiglio e  ai
suoi gruppi consiliari 
    La delibera che si  impugna  e'  illegittima  anzitutto  perche',
richiamando e facendo proprie le precedenti delibere nn.  269/2014  e
147/2015 (rectius 227/2015: v. p.  5  e  p.  12  delibera  312/2015),
applica criteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli deliberati  in
sede di Conferenza permanente Stato Regioni, esige una documentazione
ivi non richiesta,  perche',  in  definitiva,  esercita  un  tipo  di
controllo  che,  anche  a   prescindere   dall'esito   finale   sulla
correttezza o sulla irregolarita' del rendiconto, non e' ne' previsto
ne' consentito dalla legge  e  comunque  e'  contrario  all'autonomia
costituzionalmente  garantita  al  Consiglio  regionale  e  alle  sue
articolazioni interne: dunque, la Sezione di controllo ha  esercitato
il controllo in oggettiva carenza di potere. 
    Diversamente da come il potere di controllo  sui  rendiconti  dei
gruppi consiliari risulta tipizzato dal d.l. n.  174/2012,  per  come
poi e' stato integrato dalle linee guida, la Corte dei conti, Sezione
di controllo, con la gravata delibera (e con  quelle  richiamate  per
relationem  a  supporto  dell'onere  motivazionale),  ha  preteso  di
esercitare un controllo autonomo di legittimita' e  di  merito  sulle
singole spese risultanti dai rendiconti medesimi, gia'  vagliate  dal
Presidente del gruppo ai sensi dell'art. 2  del  citato  d.p.c.m..  E
cio', nonostante avesse piena contezza che "il sindacato della  Corte
dei conti assume ... come parametro la conformita' del rendiconto  al
modello  predisposto  in  sede  di  Conferenza,  e   deve   ritenersi
documentale,  non  potendo  addentrarsi  nel  merito   delle   scelte
discrezionali  rimesse,  nei  limiti   del   mandato   istituzionale,
all'autonomia politica dei gruppi (Corte Cost. sent. n. 39/2014)" (p.
7 delibera n. 227/2015 e p. 7 delibera n. 269/2014). 
    Avendo la Sezione di controllo esercitando  un  potere  privo  di
base normativa (oltre che, come  si  spieghera'  nel  prosieguo,  con
modalita' in concreto del tutto  diverse  ed  esorbitati  rispetto  a
quelle consentite ex lege), ha violato l'autonomia costituzionalmente
attribuita alla  Regione  Veneto  (ed  in  particolare  al  Consiglio
regionale e  ai  suoi  gruppi)  e  delle  prerogative  proprie  della
funzione istituzionale del Consiglio. 
    In particolare, la Sezione Regionale di controllo,  per  ritenere
regolare le spese del  gruppo  misto,  ha,  in  limine,  indicato  (e
conseguentemente  applicato)  una  serie  di  criteri   di   giudizio
affermando di averli "ricavati dal  d.p.c.m.  21  dicembre  2012  e/o
dalle fonti regionali sopra richiamate (i.e. la l.r. n.  56/1984,  la
l.r. n. 47/2012, l'art. 52 della l.r. n. 53/2012)" (v. p. 24 delibera
n. 269/2014 e p. 19 delibera n. 227/2015): non si e' dunque  limitata
ad applicare i criteri  di  legge  o  a  verificare  gli  adempimenti
documentali  prescritti,  ma  ha  individuato  e  preteso  criteri  e
documenti ulteriori a seguito di una personale operazione creativa di
asserita  deduzione  dalla  legge   (nazionale   o   regionale),   da
quest'ultima, in realta', in alcun modo esplicitati o  richiesti;  ha
preteso di spingere il controllo al di la' della  mera  constatazione
della corrispondenza del rendiconto (inteso come documento  approvato
dal gruppo) al modello  astratto  approvato  in  sede  di  Conferenza
permanente e adottato con le linee-guida, rivendicando la  competenza
ad operare verifiche di tipo sostanziale. 
    A tale riguardo, la Sezione di controllo  dichiara  espressamente
l'insoddisfazione rispetto al modello di rendiconto elaborato in sede
di Conferenza Stato Regioni e poi trasfuso  nel  d.p.c.m.  del  2012,
arrivando ad affermare, da un lato, che "la corretta rilevazione  dei
fatti di gestione, cui, per espresse volonta' del  legislatore,  sono
finalizzate le prescrizioni poste dalle richiamate linee  guida,  non
puo' che avvenire attraverso la, pure prevista, regolare - nel  senso
di sistematica ed ordinata - tenuta della contabilita'  in  corso  di
esercizio, non potendo ipotizzarsi che, a tal fine,  sia  sufficiente
l'osservanza dello schema di rendiconto e la raccolta e conservazione
della documentazione attestante le spese sostenute" (p.  22  delibera
n.  269/2014);  dall'altro,  che  "la  Sezione  nell'esprimersi   sui
rendiconti  pervenuti  deve  necessariamente  conoscere  anche,   nei
termini e per  le  finalita'  gia'  ampiamente  rappresentate,  della
correttezza o meno dei fatti di gestione  rispetto  ai  rappresentati
precisi parametri normativi, oltre che tecnici e  contabili,  laddove
il rendiconto, inteso come documento conforme al  modello  approvato,
si limiti a  dare  di  detti  fatti  una  rappresentazione  meramente
sintetica dei soli risultati espressi in termini finanziari" (cfr. p.
18 delibera n. 227/2015 e p. 18 delibera n. 269/2014). 
    Similmente, anche con riguardo alla documentazione richiesta,  la
Sezione di controllo, non si e' attenuta ai confini posti dagli artt.
2 e 3  delle  linee  guida,  ma  ha  introdotto  inediti  adempimenti
documentali, dopo aver sottolineato "preliminarmente,  che  in  linea
generale  la  documentazione  a  supporto  delle  spese  sostenute  e
rimborsate, oltre ad essere presente e leggibile, deve essere  idonea
a  consentire  l'esercizio  della  verifica  di  inerenza   al   fine
istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e  la  finalita'
della spesa medesima poiche', il difetto di tali  minime  indicazioni
rende,  di  fatto,  a  monte  impossibile  qualunque  valutazione  di
attinenza ai fini  istituzionali  propri  del  mandato  consiliare  e
dell'attivita' del gruppo, stante  che  la  documentazione  di  spesa
priva di tali elementi potrebbe essere riferita a qualunque utilizzo,
anche difforme da quello  normativamente  previsto"  (cfr.  doc.  pp.
18-19 delibera n. 269/2014). 
    E cosi', stando alle delibere nn. 269/2014 e 227/2015, alle quali
la delibera qui gravata "integralmente" rinvia (v. p. 5 doc. 1): 
        le spese  sostenute  per  collaborazioni  professionali  sono
state  ritenute  regolari  in  quanto  "ricorrano  congiuntamente  le
seguenti condizioni": un contratto in forma scritta, esistenza di  un
progetto descritto o indicato nel contratto  e  individuato  nel  suo
contenuto caratterizzante, che il contenuto del progetto sia riferito
esclusivamente alle attivita' istituzionali  del  gruppo  consiliare,
estraneita'   delle   prestazioni    del    collaboratore    rispetto
all'attivita' svolta dal personale delle  unita'  di  supporto  delle
segreterie messo a disposizione dal Consiglio  regionale  ed  il  cui
costo  e'   a   carico   del   bilancio   del   Consiglio   medesimo,
professionalita' e/o specificita' della prestazione del collaboratore
in relazione al  contenuto  del  progetto  ed  al  risultato  atteso,
definizione  di  un  risultato  atteso  quale  esito  del   progetto,
necessaria rendicontazione e/o verificabilita'  dello  svolgimento  e
del risultato  della  collaborazione  (cfr.  pp.  20-21  delibera  n.
227/2015 e pp. 25-26 delibera n. 269/2014); 
        le  spese  per  la  redazione,   stampa   e   spedizione   di
pubblicazione o periodici o di altre spese di comunicazione anche web
"sono state  ritenute  regolari  solo  laddove  la  documentazione  a
supporto, anche a seguito di adempimento istruttorio,  ha  comprovato
l'inerenza della spesa alla  specifica  attivita'  istituzionale  del
gruppo. In relazione poi  alle  spese  sostenute  per  progettazione,
manutenzione, gestione etc di siti web, le stesse sono state ritenute
regolari esclusivamente  se  sostenute  successivamente  all'acquisto
della titolarita' (o possesso) del dominio,  nella  ricorrenza  anche
del presupposto dell'inerenza all'attivita' istituzionale del  gruppo
consiliare"  (p.  22  delibera  n.  227/2015  e  p.  27  delibera  n.
269/2014); 
        le spese per  consulenze,  studi  ed  incarichi  "sono  state
ritenute regolari laddove e' stata prodotta tutta  la  documentazione
necessaria e contenente, quanto meno, gli elementi minimi  essenziali
(atto/contratto  di  conferimento  dell'incarico  contenente  oggetto
della  prestazione  richiesta,  compenso,  prova  dello   svolgimento
dell'incarico, prescritta documentazione fiscale,  dimostrazione  del
prodotto realizzato, dimostrazione dell'inerenza  della  spesa).  Non
sono  invece  state  ritenute  regolarmente  rendicontate  le  spese,
sostenute  da  tutti  i  gruppi,  per  incarichi   defensionali   per
l'instaurazione dei giudizi innanzi al TAR Veneto, non essendo  detta
voce di spesa ricompressa tra gli specifici vincoli  di  destinazione
che la legge imprime alle risorse assegnate ai gruppi consiliari  ne'
tra le finalita' istituzionali, tipizzate (dal d.p.c.m.)"  (cfr.  pp.
22-23 delibera n. 227/2015 e p. 28 delibera n. 269/2014); 
        quanto  alle  spese   per   attivita'   promozionali   e   di
rappresentanza, per i convegni e per le attivita'  di  aggiornamento,
"sono   state   ritenute   tendenzialmente   inerenti   all'attivita'
istituzionale quelle per la stampa e per  l'informazione,  mentre  le
spese per convegni e manifestazioni sono state ritenute regolari solo
qualora   contenenti   la   documentazione   analitica   (sic!)   del
convegno/manifestazione che ha originato la spesa, da  cui  e'  stato
possibile accertare il nesso con le  attivita'  istituzionali.  Nelle
ipotesi,  poi,  di  partecipazione  del  gruppo  a  specifiche  spese
sostenute  per  studi  e   pubblicazioni,   nonche'   per   convegni,
manifestazioni o altre tipologie di eventi organizzati  unitamente  a
soggetti diversi o anche a loro beneficio, quali partiti  politici  o
altre organizzazioni, la  spesa  rendicontata  dal  gruppo  e'  stata
ritenuta ammissibile laddove e' stato dimostrato che si  trattava  di
una quota parte della  spesa  complessivamente  sostenuta  anche  con
l'apporto economico di detti  differenti  soggetti"  (cfr.  p.  23-24
delibera n. 227/2015 e p. 29 delibera n. 269/2014); 
        con riguardo alle spese per  l'acquisto  di  libri,  riviste,
pubblicazioni giornali e riveste,  "la  regolarita'  della  spesa  e'
stata valutata in relazione  alla  completezza  della  documentazione
allegata (specificazione delle pubblicazioni  acquistate  e  relativo
numero di copie; in caso di acquisto di libri: indicazione del titolo
e dell'autore e, in caso di acquisti  plurimi  del  medesimo  volume,
documentazione atta a collegare la richiesta di rimborso ad un numero
di copie congruo con l'attivita' istituzionale)" (cfr. p. 24 delibera
n. 227/2015 e p. 30 delibera n. 269/2014); 
        le spese postali e  telegrafiche,  cancellerie  e  stampanti,
duplicazioni e stampa "sono state ritenute regolarmente  rendicontate
solo laddove la spesa  rimborsata  ha  trovato  una  giustificazione,
documentata (sic!), fermo il principio  dell'inerenza"  (cfr.  p.  24
delibera n. 227/2015 e p. 32 delibera n. 269/2014); 
        quanto alle  spese  logistiche  per  affitto  sale  riunioni,
attrezzature e altri  servizi  logistici  e  ausiliari,  "sono  state
ritenute regolarmente rendicontate allorquando e'  stata  fornita  la
documentazione comprovante l'inerenza all'attivita' istituzionale del
gruppo"  (pp.  24-25  delibera  n.  227/2015  e  p.  33  delibera  n.
269/2014). 
    E'  di  tutta  evidenza  come  la  richiesta  di  tali   puntuali
giustificazioni  e  specificazioni  dell'oggetto,  dell'occasione   e
dell'inerenza  delle  spese  sostenute   nell'ambito   dell'attivita'
istituzionale, delle quali non v'e' traccia  nella  legge  ne'  nelle
linee  guida,  contrasti  palesemente   con   la   natura   meramente
"documentale" del controllo e  con  la  "necessaria  separazione  tra
funzione  di  controllo  ed  attivita'  amministrativa   degli   enti
sottoposti al controllo stesso" riconosciuta  da  codesta  Corte  (v.
sent. n. 39/2014) a baluardo del limite per il  quale  "il  sindacato
della Corte dei conti (...) non puo'  addentrarsi  nel  merito  delle
scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei  gruppi,  nei
limiti del mandato istituzionale". 
    Tutto cio', peraltro, e' stato gia' affermato  (sul  piano  della
legittimita' amministrativa degli atti) anche dalla Corte dei  Conti,
sezioni riunite in sede giurisdizionale in  particolare  composizione
(cfr. sent. n.  29/2015)  conformemente,  appunto,  alle  indicazioni
puntualizzate da codesta Corte (e  dei  fondamentali  principi  della
divisione dei poteri e di leale collaborazione)  e  alla  luce  della
natura e della funzione del gruppo  consiliare.  Puntualmente  si  e'
affermato che "un  gruppo  assembleare  di  un  Consiglio  Regionale,
contrariamente a quanto avviene per  i  gruppi  parlamentari,  ha  un
rapporto piu' stretto con il territorio  e  l'attivita'  politica  e'
contraddistinta da  una  dialettica  costante  con  gli  elettori.  I
consiglieri regionali hanno il compito istituzionale  di  individuare
le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale, o
di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle  in
iniziative legislative secondo il  riparto  di  competenze  stabilito
dalla Costituzione. L'attivita' di studio e ricerca,  nonche'  quella
convegnistica e, per cosi' dire, di  promozione  ha,  tra  le  altre,
anche la funzione di intercettare e  segnalare  le  emergenze  locali
collegate a situazioni di criticita'  socio  -  economiche,  per  poi
porre allo studio le azioni idonee a ripararle, nonche'  la  funzione
di individuare le priorita' da  affrontare  e,  conseguentemente,  di
reperire le risorse per il conseguimento  degli  obiettivi  definiti.
Cio' spiega anche la previsione di spese di rappresentanza  per  dare
ospitalita' a personalita' o  autorita'  chiamate  a  discutere  temi
d'interesse per gli abitanti della Regione,  quali,  ad  esempio,  lo
sviluppo del turismo, ovvero  la  ripresa  dell'economia  nelle  zone
colpite  dal  terremoto.  Per  le  considerazioni  che  precedono  e'
indiscutibile   che   tutto   il   coacervo   delle   attivita'    di
approfondimento delle problematiche locali sia  inerente,  anzi,  per
meglio dire, connaturata alla vita operativa di un gruppo consiliare.
Percio', a prescindere dall'esplicita indicazione recata dalle  linee
guida risultano de tutto compatibili con l'attivita' di un gruppo  le
spese per l'acquisto di quotidiani, rassegne stampa e libri,  nonche'
per attivita' di consulenza e di ricerca. Allo stesso modo, non  puo'
non riconoscersi che tutte le spese funzionali  all'attivita'  di  un
gruppo, quali le spese di ristorazione, di soggiorno e i contratti di
collaborazione con esperti di  problematiche  regionali,  ovvero  per
ricoprire  l'incarico  di  addetto  stampa  siano  inerenti  ai  fini
istituzionali di un gruppo  assembleare"  (v.  Corte  conti,  sezioni
riunite, sent. n. 29/2015). 
    Nella medesima  sede  si  e'  anche  chiarito  che  il  controllo
sull'inerenza della spesa  non  puo'  travalicare  in  controllo  sul
merito della spesa: per rispetto  dell'autonomia  costituzionale  dei
gruppi consiliari, tale compito e' stato riservato al  Presidente  di
ciascun gruppo ("ai  sensi  dell'art.  2  delle  linee  guida  e'  il
Presidente che autorizza le spese del  gruppo  assembleare  e  ne  e'
responsabile. E' sempre il Presidente che attesta la veridicita' e la
correttezza delle  spese"),  ragion  per  cui  il  controllo  esterno
assegnato alla Corte dei conti deve risolversi in un controllo  sulla
conformita' (non delle spese ma) del rendiconto al modello deliberato
in sede  di  Conferenza  permanente  e  cio'  alla  luce  della  sola
documentazione contabile specificata nel successivo art. 3. 
    Si e' altresi' precisato che il controllo sull'inerenza, per  non
impingere nel  merito,  deve  scrupolosamente  attenersi  al  "limite
esterno  costituito  dalla  irragionevole  non  rispondenza  ai  fini
istituzionali" (v. sent. n. 29/2015), potendosi  sindacare  la  spesa
solo "laddove essa  risulti  incongrua,  illogica  e  irrazionale  in
ragioni  dei  mezzi  predisposti  rispetto  ai  fini  che   s'intende
perseguire. In altri termini, allorche' la  scelta,  raffrontata  con
parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune
esperienza, sia una scelta abnorme" (ibidem). 
    Di  talche'  il  controllo   sull'inerenza   della   spesa   deve
risolversi,   al   piu',   nel   controllo   sulla   non    manifesta
irragionevolezza della spesa, sulla sua non abnormita'. Superare tale
confine significa, irrimediabilmente, ledere la  sfera  di  autonomia
costituzionalmente riservata agli organi consiliari. 
    In breve, in tema di spese per il personale o di quelle  relative
a consulenze  ed  incarichi  o  di  quelle  sostenute  per  attivita'
promozionali o per convegni, la Sezione di controllo, riscontrata  la
piena coerenza tra le spese a tale titolo  sostenute  e  la  relativa
documentazione giustificativa, avrebbe dovuto ritenere  terminata  la
sua verifica. Ha, invece, preteso, in  modo  del  tutto  abnorme,  di
valutare la professionalita' del collaboratore, la specificita' della
prestazione in relazione al contenuto del progetto, i risultati della
collaborazione o l'attribuzione  degli  incarichi  sotto  il  profilo
della rispondenza delle attivita' dei  consulenti  all'obiettivo  dei
gruppi richiedenti o la sussistenza di un nesso tra il convegno e  le
attivita' istituzionali del gruppo che lo ha promosso. 
    Da qui, la lamentata incostituzionalita' del  controllo  compiuto
dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il  Veneto
perche' esercitato: 
        a) in palese difetto di attribuzione; 
        b) con indebita sovrapposizione rispetto ai controlli interni
previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita'; 
        c)  interferendo   con   le   competenze   costituzionalmente
riservate  al   Consiglio   regionale.   Cio',   lo   si   ribadisce,
indipendentemente dall'esito (favorevole o sfavorevole) del controllo
che ne e' derivato. 
    2.2. Ingerenza del controllo in concreto esercitato  dalla  Corte
dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  il  Veneto   sul
rendiconto  del  gruppo  misto  relativo  al  periodo  01/01/2015   -
13/03/2015  in  pregiudizio  all'autonomia  (politica,   legislativa,
amministrativa, contabile e di spesa) costituzionalmente garantita al
Consiglio e ai suoi gruppi consiliari. 
    Non  solo  la  legge  non  attribuiva  (e  non  attribuisce),  in
generale, alla Sezione di controllo alcun potere ne' di  integrare  i
criteri di verifica contabile ne' di sindacare il merito delle  spese
sostenute o di contestare la veridicita' e la  correttezza  attestate
dal Presidente di ciascun gruppo; non  solo  essa  non  puo'  esigere
documentazione contabile ulteriore o  diversa  da  quella  prescritta
dalle linee guida  (cfr.  art.  3  d.p.c.m.  21  dicembre  2012);  ma
l'illegittimita'   (sul   piano   costituzionale)   dell'accertamento
compiuto  dalla  medesima  Sezione  risulta  anche   dalle   concrete
modalita'  in  cui  esso  e'  stato  eseguito,  specie  con  riguardo
all'applicazione del principio dell'inerenza, esplicitato sulla  base
di indicatori stabiliti a posteriori e in via unilaterale. 
    In questo senso, la Regione si duole  del  fatto  che,  anche  ad
ammetterne per inconcesso la copertura normativa, il sindacato che la
Sezione regionale di controllo ha esercitato, per  le  modalita'  che
concretamente ha assunto, ha  finito  con  l'ingerirsi  indebitamente
nello spazio  costituzionalmente  riservato  all'autonomia  politica,
legislativa, amministrativa, contabile e di spesa della Regione e dei
suoi organi:  il  controllo  di  regolarita'  del  rendiconto  si  e'
tradotto, nei fatti, in un sindacato pieno sulla ammissibilita' delle
spese. 
    Il presente motivo di ricorso poggia sull'assunto, acquisito  sin
dagli anni Settanta, che "la figura dei  conflitti  di  attribuzione,
sia tra lo Stato e le Regioni sia tra i poteri dello  Stato,  non  si
restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del
medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per
se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo
esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di
attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro  soggetto"  (cfr.
la sentenza n. 110 del 1970)". 
    La fondatezza della  doglianza  e'  resa  palese  dalla  semplice
lettura  delle  contestazioni  che  la  Sezione  ha   sollevato   sul
rendiconto predisposto dal gruppo misto. Due sono, in particolare,  i
profili di pretesa irregolarita'. 
    Sotto un primo aspetto, la Sezione di controllo rileva la mancata
restituzione  delle  somme  (in  tesi  avversata)  non   regolarmente
rendicontate afferenti agli esercizi 2013 e 2014. Sostiene  -  quanto
al 2013 - che "all'esigibilita' ed effettivita' di  siffatto  obbligo
non osta l'intervenuta impugnazione dinanzi al TAR Veneto,  da  parte
dei Gruppi consiliari, compreso il gruppo misto" della  deliberazione
n. 269/2014/FRG, con contestuale istanza cautelare di sospensione  da
parte di tutti i ricorrenti", ritenendo che l'ordinanza cautelare  di
accoglimento emesse in quella sede si limiti a sospendere l'efficacia
della deliberazione con cui l'Ufficio di Presidenza ha dato  incarico
al Dirigente Capo del servizio affari  generali  di  predisporre  una
proposta di piano di rientro, senza estendersi  alla  delibera  della
Sezione di controllo; "deliberazione che, non essendo  stata  oggetto
di alcun pronunciamento da parte del Tar, deve ritenersi a tutt'oggi,
pienamente  efficace,  anche  sotto  il  profilo   della   perduranza
dell'obbligo restitutorio" (v. pp. 6-10 delibera n. 312/2015). 
    Analoga considerazione viene fatta dalla Sezione con riguardo  al
2014,  sull'assunto  che  la  deliberazione  n.  227/2015/FRG,  "pure
oggetto di impugnazione, anche se dinanzi  alle  SS.RR.  in  speciale
composizione della Corte dei conti, del pari non  sospesa  ...  (deve
considerarsi)  dunque,  pienamente  efficace"  (p.  10  delibera   n.
312/2015). 
    Conclude la Sezione che, in forza  di  tale  (pretesa)  efficacia
delle deliberazioni, il gruppo misto avrebbe  dovuto  "dare  evidenza
dell'obbligo restitutorio", relativamente  ai  rendiconti  2013/2014,
nel  rendiconto  gennaio  -  marzo  2015,  ancorche'  riconosca   che
"dall'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari, cosi'  come  quello
del gruppo Misto, emergono risultati finali di cassa (esercizio 2014)
che appaiono capienti ai fini dell'obbligo restitutorio di cui si  e'
detto" (p. 11 delibera n. 312/2015). 
    Sotto  un  secondo   profilo   (quello   "delle   singole   spese
rendicontate" dal gruppo misto: cfr. p.  11  delibera  n.  312/2015),
poi, la Sezione contesta "spese per  il  personale"  (voci  U1  e  U2
allegato B d.p.c.m. 21 dicembre  2012)  e  "spese  di  comunicazione,
anche web" (voce U5) per una somma complessiva di euro 3.221,45. 
    2.2.1 Le contestazioni in merito all'asserito mancato adempimento
restitutorio relativamente alle annualita' 2013 e 2014. 
    In primo luogo, si  osserva  che  le  contestazioni  mosse  dalla
Sezione regionale di  controllo  in  merito  al  mancato  adempimento
dell'obbligo restitutorio relativamente alle annualita' 2013  e  2014
da parte del gruppo misto (cfr. da pag. 6 a pag. 11 del provvedimento
impugnato) violano  il  giudicato,  seppure  cautelare,  del  giudice
amministrativo, cosi' compromettendo ed interferendo con  l'autonomia
costituzionale e statutaria del gruppo. 
    Invero,  con  specifico  riferimento  all'anno  2013,   si   deve
ricordare che il gruppo misto, unitamente a tutti  gli  altri  gruppi
del Consiglio regionale del Veneto, aveva impugnato  dinanzi  al  TAR
Veneto (non essendovi, al  tempo,  alcuna  norma  che  attribuiva  le
controversie in questione ad una specifica autorita' giurisdizionale)
la  delibera  269/2014/FRG,   formulando   contestuale   istanza   di
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. 
    In quella sede tutti i gruppi consiliari, al fine  di  avvalorare
ulteriormente il profilo del danno ai fini cautelari (gia'  esistente
in re ipsa, considerate le conseguenze restitutorie ex art. 7,  comma
XI, del D.L. 174/2012), avevano rilevato che l'Ufficio di  Presidenza
aveva gia' deliberato di incaricare il dirigente capo del Servizio di
affari generali di predisporre una proposta di piano  di  rientro  ex
art. 4, II comma, L.R. 28/2013,  disponendo  tuttavia  di  "attendere
l'esito delle decisioni che saranno  assunte  dai  competenti  organi
giurisdizionali in merito  alle  richieste  di  sospensiva  proposte,
prima  di   procedere   al   recupero   delle   somme   asseritamente
irregolarmente rendicontate". 
    Il TAR ha  accolto  la  richiesta  cautelare  (anche  del  gruppo
misto),  riconoscendo  che   "sussistono   i   presupposti   per   la
sospensione, in accoglimento della domanda di misure  cautelari,  dei
provvedimenti -conseguenti alla dichiarazione di non regolarita'  dei
rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della  Corte
dei Conti - emanati dalla Regione  preordinati  alla  predisposizione
del piano di rientro ex art. 4, II comma,  della  L.R.  28/2013"  (v.
doc. 7). 
    Ora, non vi e' alcun dubbio che tale pronuncia del TAR Veneto  ha
fatto venir meno, fino alla decisione di  merito,  qualsiasi  obbligo
restitutorio da parte dei gruppi consiliari (e del gruppo  misto,  in
particolare),  avendo   per   l'appunto   espressamente   sospeso   i
"provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di non regolarita'  dei
rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della  Corte
dei Conti" (v. doc. 7). 
    E non e' dubbio, al di la' di ogni causidica argomentazione,  che
da tale pronuncia consegue la  sospensione  degli  effetti  non  solo
della deliberazione (n. 34 del 20 maggio u.s.) con cui  l'Ufficio  di
Presidenza aveva  decretato  di  incaricare  il  dirigente  capo  del
Servizio di affari generali di predisporre una proposta di  piano  di
rientro, ma anche dello stesso  presupposto  di  tale  deliberazione,
vale  a  dire  l'obbligo  restitutorio  "conseguente"  alla  delibera
269/2014/FRG della Sezione regionale di controllo. 
    La conclusione e', ove ve  ne  fosse  bisogno,  avvalorata  anche
dalla lettura sistematica dell'ordinanza de qua, la  quale  pronuncia
"vista la domanda di sospensione  dell'esecuzione  del  provvedimento
impugnato" (i.e. la delibera n. 269/2014, appunto), non ritenendo  il
collegio che "il  ricorso  sia  privo  di  elementi  di  fondatezza",
considerato "che appare evidente il danno grave ed irreparabile"  (v.
doc. 7) e "in accoglimento della domanda di misure cautelari":  tutto
cio' in relazione al ben noto principio della corrispondenza  fra  il
chiesto e il pronunciato (ex art. 112 c.p.c., applicabile al processo
amministrativo in virtu' del  rinvio  esterno  operato  dall'art.  39
c.p.a.). 
    Del resto, non e' proprio dato di comprendere quale effetto utile
avrebbe avuto l'ordinanza cautelare  del  TAR  se  non  avesse  avuto
quello specifico (richiesto) di sospendere l'obbligo di restituzione. 
    Se dunque nessun obbligo restitutorio vi era in  capo  ai  gruppi
consiliari relativamente all'annualita' 2013,  nessuna  contestazione
eiusdem generis poteva essere mossa al gruppo misto. 
    Analoghe  considerazioni  devono  essere   fatte   con   riguardo
all'annualita' 2014, giacche' tutti i gruppi consiliari, ivi compreso
il gruppo misto, avevano impugnato avanti le  sezioni  riunite  della
Corte  dei  conti,  in  speciale   composizione,   la   delibera   n.
227/2015/FRG. 
    A   tale   proposito   bastera'   semplicemente   ricordare   che
dall'impugnazione deriva un  effetto  sospensivo  ex  lege  dell'atto
gravato: infatti, l'art. 243 quater,  V  comma,  d.lgs.  n.  267/2000
prevede che "fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso
di presentazione  del  ricorso,  sino  alla  relativa  decisione,  le
procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese". 
    E' chiaro dunque che se sono sospese le  procedure  esecutive  di
recupero sospeso anche qualsiasi obbligo di carattere restitutorio. 
    Da cio' consegue, concludendo, che nessuna  contestazione  poteva
(e puo')  essere  mossa  al  gruppo  misto  in  ordine  alla  mancata
restituzione   delle   somme   asseritamente   irregolari,   poiche',
diversamente da quanto opinato, le  iniziative  giudiziarie  promosse
contro  le  delibere  di  controllo  hanno  avuto  l'effetto,  o  per
pronuncia cautelare del giudice o per previsione  normativa  operante
automaticamente,  di  sospendere  l'obbligo  restitutorio   ad   esse
conseguente. 
    2.2.2 Le contestazioni in merito  alle  spese  per  il  personale
(voci U1 e U2) e alle spese di comunicazione (voce U5). 
    Anche la contestazione relativa alle spese per la  collaborazione
intercorsa con la sig.ra Elena Scantamburlo dimostra come la  Sezione
di Controllo abbia, in concreto, travalicato i poteri di verifica che
la legge, in astratto, le conferisce. 
    Da' atto la stessa Sezione di controllo di come l'art.  53  della
legge  regionale  31  dicembre  2012,  n.  53,  consenta  ai   gruppi
consiliari  di  attivare  autonomamente  rapporti  di  lavoro   nelle
tipologie contrattuali  coordinate  e  continuative,  a  progetto  ed
occasionali. 
    Ebbene, il rapporto instaurato con la sig.ra  Elena  Scantamburlo
era certamente una collaborazione coordinata  e  continuativa  (tanto
che in relazione alle prestazioni stesse il  gruppo  ha  regolarmente
versato gli oneri contributivi), ma a prestazione "occasionale". Come
previsto dall'art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, si  intendono
per occasionali "i rapporti di durata  complessiva  non  superiore  a
trenta giorni nel corso dell'anno solare ... salvo  che  il  compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore
a 5 mila euro": diversamente  trovano  applicazione  le  disposizioni
sulla necessita' del progetto di cui al primo comma del medesimo art.
61. 
    Pur avendo avuto il  contratto  di  collaborazione  della  sig.ra
Scantamburlo una durata complessiva decorrente dal 1°  dicembre  2014
al 13 marzo 2015 (data di cessazione del gruppo misto), la  medesima,
per tutta la durata del rapporto, ha prestato la  sua  attivita'  per
soli due giorni la settimana e precisamente nei giorni di  lunedi'  e
martedi' di  ogni  settimana,  con  esclusione  del  periodo  dal  20
dicembre 2014 al 6 gennaio 2015: come dimostrato in atti, infatti, la
sig.ra Scantamburlo e' un'insegnante di lettere  nella  scuola  media
statale, che, proprio per questa ragione, non avrebbe potuto, neppure
volendolo, prestare la sua collaborazione per piu' di due  giorni  la
settimana. 
    In conclusione, dunque, lungi  dal  limitare  il  controllo  agli
aspetti contabili e documentali, la Sezione di controllo: 
        ha preteso di valutare gli incarichi assegnati anche sotto il
profilo dei contenuti del contratto, della necessita' e del contenuto
del progetto, della necessaria indicazione  del  risultato  atteso  e
della verifica dell'attivita' svolta dal collaboratore, esigendo,  ai
fini della regolarita' della rendicontazione, la  presenza  congiunta
di tutti i predetti elementi; 
        ha interpretato il quadro fattuale e normativo di riferimento
senza alcuna cognizione di causa, fino a rilevare la carenza "di  uno
specifico progetto" che, nel caso  di  specie,  per  legge,  non  era
affatto prescritto. 
    Da qui la perfetta regolarita' delle spese per la  collaborazione
de qua e delle  conseguenti  ritenute  fiscali  (voci  U1  e  U2  del
rendiconto). 
    Quanto alle "spese per  la  redazione,  stampa  e  spedizione  di
pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web",
la Sezione rileva che "l'acquisto del  servizio  di  abbonamento  per
l'invio di newsletter del cons. Diego Bottacin (presidente  p.t.  del
gruppo misto) il cui nominativo e' associato al simbolo 'Verso Nord -
Un'Italia  piu'  vicina  all'Europa'  (e')  senza  alcun  riferimento
all'attivita' istituzionale del gruppo", mentre tali  spese  "possono
essere ritenute regolari solo laddove la documentazione  a  supporto,
anche a seguito di adempimento istruttorio,  ne  comprovi  l'inerenza
alla specifica attivita' istituzionale del gruppo" (p. 3  Allegato  1
alla delibera n. 312/2015). 
    In senso opposto, va evidenziato, da un lato, che le spese per la
comunicazione del gruppo consiliare misto devono  tener  conto  della
particolare composizione eterogenea del  gruppo  medesimo,  il  quale
accoglie soggetti di diversa appartenenza politica; dall'altro  lato,
che  il  regolamento  del  Consiglio  regionale  sancisce  la   piena
autonomia in tal senso del singolo consigliere. 
    In particolare, l'articolo 24 del  regolamento  prevede  che  "ai
fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  aventi  per  oggetto   la
composizione delle commissioni consiliari e di tutte le  disposizioni
che  prevedono  il  rispetto  della  proporzione  tra  maggioranza  e
minoranza, i consiglieri  iscritti  al  gruppo  misto  dichiarano  al
Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla  maggioranza  o
alle minoranze. I consiglieri appartenenti al  gruppo  misto  possono
chiedere  all'Ufficio  di  presidenza  del   Consiglio   di   formare
componenti politiche in seno al gruppo, senza che cio' comporti oneri
organizzativi e finanziari aggiuntivi. Ai  consiglieri  per  ciascuna
componente politica del gruppo misto e' riconosciuta la  facolta'  di
intervenire a titolo individuale, per non piu' di cinque minuti,  nei
dibattiti consiliari, nei casi in cui le  disposizioni  del  presente
Regolamento prevedano l'intervento del solo presidente di gruppo o di
un solo consigliere per gruppo". 
    Alla luce di tale disciplina e della natura del gruppo misto,  e'
evidente l'inerenza della newsletter  inopinatamente  contestata  con
l'attivita' istituzionale del gruppo medesimo, essendo  associata  ad
un  simbolo  ("verso  Nord,  un'Italia  piu'   vicina   all'Europa"),
sicuramente  riferibile  alla  pluralita'  delle  "anime   politiche"
presenti  nel  gruppo   stesso   (come   emerge   chiaramente   dalla
documentazione prodotta sub doc. 8). 
    D'altra parte, e' chiaro che il criterio di inerenza, come inteso
e applicato in  concreto  dalla  Sezione  di  controllo,  tramuta  il
controllo  documentale  esterno  in  una  sorta   di   autorizzazione
successiva,  spostando  la  titolarita'  della  decisione  di   spesa
dall'organo  politico  all'organo  di  controllo  in   spregio   alle
prerogative costituzionali degli organi del consiglio regionale. 
    Per tutte le suesposte ragioni,  la  condotta  della  Sezione  di
controllo interferisce indebitamente con le funzioni e le prerogative
che la Costituzione, lo statuto regionale e  la  legge  (nazionale  e
regionale) assegnano al Consiglio e ai suoi organi (e, fra  essi,  al
gruppo misto). 
    Anche per tali motivi si insta per l'accoglimento del ricorso.