IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 
                        Lecce - Sezione Prima 
 
ha pronunciato la presente 
 
                              Ordinanza 
 
    sul ricorso numero di registro generale 2992 del  2014,  proposto
da: 
    Gilupi srl, Chiriatti Tiziano & C  Snc,  rappresentate  e  difese
dagli avv. Oronzo Marco  Calsolaro,  Eugenio  Gianluca  Retucci,  con
domicilio  eletto  presso  Oronzo  Marco  Calsolaro  in  Lecce,   Via
Imbriani, 36; 
 
                               contro 
 
    Comune di Melendugno, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De
Giuseppe e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato
in Lecce, Via Pietro Matti, 9/A; 
    Questura di Lecce, Aams - Amministrazione  Autonoma  Monopoli  di
Stato Roma e Agenzia delle Dogane Roma, rappresentate  e  difese  per
legge dall'Avvocatura Dello Stato,  domiciliate  presso  la  sede  di
quest'ultima in Lecce, Via Rubichi; 
    Ministero  dell'Interno,  Ministero   della   Salute,   Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Regione Puglia; 
 
                         per l'annullamento 
 
    dell'ordinanza n. 19 del 30/9/2014 del Responsabile del  Servizio
Commercio del Comune di Melendugno, trasmessa con nota prot. n. 19540
del 30/9/2014 (notificata al sig. Chiriatti in  data  1/10/2014);  di
ogni altro atto presupposto,  connesso  e/o  consequenziale,  ed  ove
occorra: della predetta nota  di  trasmissione  prot.  n.  19540  del
30/9/2014;  dell'autorizzazione  al  trasferimento  rilasciata,   dal
Questore di Lecce prot. n. DIV.PAS.Cat. 13/B-14 dell'8/5/2014;  della
nota della Questura di Lecce di pari data  e  protocollo  inviata  al
Comune di Melendugno; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio   di:Comune   di
Melendugno, Questura  di  Lecce,  Aanas  -  Amministrazione  Autonoma
Monopoli di Stato Roma e Agenzia delle Dogane Roma; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  23  aprile  2015  la
dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti  i  difensori  Oronzo  M.
Calsolaro, anche in sostituzione di Eugenio G.  Retucci,  Roberto  De
Giuseppe, Giovanni Pedone.; 
    I. Le societa' ricorrenti deducono quanto segue: 
    la soci. Gi.Lu.Pi. srl e' concessionaria di 20 diritti  di  gioco
sportivo ex art. 38 c.2 d.l. 4.7.2006 n. 223, uno dei quali e'  stato
affidato alla Societa', Chiriatti Tiziano & C. snc la quale, titolare
di licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  dal
20.2.1990, a far data dal 24.8.2012 e stata autorizzata dal  Questore
a esercitare anche l'attivita' di raccolta di scommesse lecite; 
    a seguito di sfratto, quest'ultima ha chiesto ad AAMS  di  essere
autorizzata a trasferire il punto vendita  di  tale  diritto  da  via
Pettini n. 108 (vecchia sede) nei nuovi locali di via  Olimpiadi  67,
ottenendo positivo riscontro da parte di AAMS, che ha autorizzato  il
trasferimento con atto  del  19.3.2014;  con  atto  dell'8.5.2014  il
Questore di Lecce ha autorizzato la medesima  societa'  a  trasferire
l'attivita' di raccolta scommesse nella nuova sede. 
    Tuttavia,  con  comunicazione  del  22.5.2014,   il   Comune   di
Melendugno   ha   rappresentato   l'impossibilita'   di   autorizzare
l'esercizio dell'attivita' di raccolta scommesse  nel  nuovo  locale,
stante   l'asserito   contrasto   con   l'art.7   L.R.   43/2013   e,
successivamente, ha adottato la gravata ordinanza con cui ha  imposto
la sospensione delle attivita' di raccolta delle  scommesse  sportive
in quanto i nuovi locali sono ubicati a  meno  di  500  metri  da  un
istituto scolastico, in violazione dell'art. 7 della L. 43/2013. 
    Avverso tale  atto  e'  insorta  la  ricorrente  con  il  ricorso
all'esame deducendo le seguenti censure: 
    Violazione e falsa  applicazione  del  combinato  disposto  degli
artt. 88 e 110 comma 6 lett. a) del R.D. n.  773/1931,  dell'art.  38
del d.l. n. 223/2006, dell'art. 7,  comma  8,  9  e  10  del  dl.  n.
158/2012 e degli artt. 7 e 10  L.R.  43/2013  -  violazione  e  falsa
applicazione del  combinato  disposto  degli  artt.3  e  6  della  L.
241/1990 - eccesso di potere per difetto  di  motivazione  -  difetto
istruttoria - erronea presupposizione. 
    Secondo le ricorrenti, il sistema  di  contrasto  alla  ludopatia
introdotto con il d.l. suindicato  si  fonda  su  piu'  strumenti  di
lotta, articolati nella distinzione  tra  attivita'  di  raccolta  di
scommesse e attivita' di raccolta di  gioco  praticato  mediante  gli
apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del Tulps,  ossia  le
c.d.  "slot-machines";  solo  per  questi  ultimi  e'   prevista   la
progressiva ricollocazione fisica ove siano situati in prossimita' di
luoghi ritenuti sensibili (scuole, chiese, ospedali). 
    Inoltre, sarebbero vietati solo gli esercizi ubicati in un raggio
inferiore, e non uguale, a cinquecento metri. 
    Poiche' la ricorrente e stata autorizzata a svolgere  l'attivita'
nell'agosto 2012, prima dell'entrata  in  vigore  della  L.R.43/2013,
avrebbe errato il Comune a ritenere l'applicabilita' di  tale  ultima
disciplina  regionale,  non  essendo   mai   cessata,   ne'   scaduta
l'autorizzazione. 
    Viene  altresi'  dedotta  l'incostituzionalita'  della  normativa
regionale per: 
    - violazione degli artt. 117  c.1  e  c.2  lett.  e)  rilevandosi
l'impossibilita' per le regioni di compromettere il livello di tutela
della concorrenza  assicurato  dalla  legge  statale  atteso  che  la
numerosita' dei luoghi sensibili rispetto  a  un  comune  di  piccole
dimensioni finisce per inibite l'apertura di centri  all'interno  del
perimetro urbano; 
    - violazione degli artt. 76  e  117  c.3  della  Costituzione  in
quanto il decreto Balduzzi, che  si  inserisce  nella  materia  della
"Tutela della salute" ha ripartito  le  competenze  di  ciascun  ente
coinvolto nel procedimento di ricollocamento geografico dei centri di
raccolta del  gioco,  laddove  al  Ministero  dell'economia  e  delle
Finanze e delegato/riservato  il  compito  di  fissare,  con  proprio
decreto, i principi che presiedono all'individuazione dei criteri  di
progressiva ricollocazione della rete fisica di raccolta  del  gioco,
di concetto con il Ministro della salute e previa intesa  sancita  in
sede di conferenza unificata Stato - Regioni-Autonomie Locali; 
    - e' stato violato "un  principio  fondamentale  stabilito  dallo
Stato per la tutela della salute",  trattandosi  di  una  "misura  di
profilassi igienico-sanitaria a carattere generale". 
    - violazione dell'art. 117 c.3 sotto altro profilo, in quanto  la
norma regionale equipara i centri di raccolta scommesse e i centri di
raccolta gioco mediante slot-machines in  palese  frontale  contrasto
con il principio definito  dalla  norma  statale  in  relazione  alla
ricollocazione  dei  soli  centri  di  raccolta  del  gioco  mediante
slot-machines e solo in relazione a concessioni aggiudicate dopo l'11
novembre 2012; 
    - Violazione dell'art. 3 della Costituzione  e  dei  principi  di
uguaglianza e ragionevolezza. 
    Violazione e  falsa  applicazione  degli  artt.  3,6,7  e  10  l.
241/1990 - violazione e falsa  applicazione  del  combinato  disposto
degli artt. 88  e  110  comma  6  lett.  a)  del  R.D.  n.  773/1931,
dell'art.38 del d.l. n. 223/2006, dell'art. c. 8 e 9 e  10  del  d.l.
n.158/2012 e degli artt. 7 e 10 L.R. n. 43/2013 - violazione e  falsa
applicazione del trattato UE e dell'art. 117 c.2 lett. e) della Cost.
- violazione del principio del giusto procedimento e del principio di
partecipazione al procedimento amministrativo - eccesso di potere per
carenza e illogicita' della motivazione, per difetto istruttorio 
    Le ricorrenti deducono il deficit motivazionale del provvedimento
impugnato  in  quanto  lo  stesso  avrebbe  dovuto  disapplicare   la
normativa regionale. 
    Con atto depositato in giudizio in data  5  gennaio  2015  si  e'
costituito in giudizio il Comune  di  Melendugno  insistendo  per  la
reiezione del ricorso. 
    II. Pregiudiziale, rilevante e non  manifestamente  infondata  si
pone  la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  7  della  L.R.
43/2013,  atteso  che  l'applicazione  della  stessa  impedisce  alle
ricorrenti di  ottenere  il  bene  della  vita  richiesto,  ossia  il
trasferimento dell'attivita'  di  raccolta  di  scommesse  lecite  ai
locali di via Olimpiadi, in quanto posti alla distanza di  500  metri
da un istituto scolastico. 
    In particolare, in punto di pregiudizialita' e  rilevanza,  basti
rilevare l'infondatezza delle censure proposte dalle  ricorrenti  con
riferimento ai seguenti profili: 
    - non e condivisibile il rilievo espresso  nel  primo  motivo  di
ricorso secondo il quale solo per i centri di  raccolta,  in  cui  si
effettui l'attivita'  di  gioco  praticato  con  le  "slot  machines"
sarebbe prevista la ricollocazione fisica delle attivita' situate  in
prossimita' dei luoghi ritenuti sensibili, in quanto l'art.7 della LR
43/2013 (nel prevedere che  "  L'esercizio  delle  sale  da  gioco  e
l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  emanato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' ogni altra tipologia di
offerta di gioco con  vincita  in  denaro  sono  soggetti  al  regime
autorizzatorio  previsto  dalle  norme  vigenti.2.  Fuori  dai   casi
previsti   dall'articolo   110,   comma   7,   del   r.d.   773/1931,
l'autorizzazione  all'esercizio  non  viene  concessa  nel  caso   di
ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento  metri,  misurati
per la distanza  pedonale  piu'  breve,  da  istituti  scolastici  di
qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri
giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente
da giovani o strutture residenziali o  semiresidenziali  operanti  in
ambito  sanitario  o  socio-assistenziale   e,   inoltre,   strutture
ricettive per categorie protette.  L'autorizzazione  e  concessa  per
cinque anni e puo' essere  chiesto  il  rinnovo  dopo  la  scadenza")
include nel divieto tutti gli apparecchi idonei per il  gioco  lecito
inseriti nell'art. 110, c. 6 del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773  nonche'
la raccolta di scommesse sportive. 
    - non e' condivisibile neppure l'assunto  secondo  il  quale  non
sarebbe incluso nel divieto l'esercizio. posto a 500 metri dal  luogo
sensibile, atteso che l'accezione "l'autorizzazione all'esercizio non
viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio  non  inferiore  a
cinquecento metri" appare significare la necessita' di  una  distanza
minima non inferiore a 500 metri; 
    -  quanto  all'applicazione  della  normativa   suindicata   alla
fattispecie, se e' pur vero che, all'entrata in vigore della  stessa,
l'autorizzazione della ricorrente non era scaduta, pur  tuttavia,  il
richiesto trasferimento presso altra sede ha, di fatto, concretizzato
l'esame dell'istanza ex novo stante la necessita' dell'istruttoria in
relazione a uno dei presupposti fondanti  l'autorizzazione  medesima,
ossia l'idoneita' del locale. 
    - quanto al difetto motivazionale, la censura non e'  fondata  in
quanto l'iter  logico-giuridico  seguito  dalla  P.A.  e'  facilmente
ricostruibile. 
    L'impossibilita' di accogliere le suindicate censure, comporta la
pregiudizialita' e rilevanza  della  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 7 della L.R. 43/2013, atteso che  la  stessa  impedisce  il
rilascio dell'autorizzazione nel  raggio  di  cinquecento  metri  dai
luoghi sensibili e quindi impedisce l'accoglimento dell'istanza delle
ricorrenti. 
    III. Circa la non  manifesta  infondatezza  della  questione,  il
collegio ritiene che l'art.7 della l. 43/2013 nel prevedere  che  "2.
Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  110,  comma  7,  del  r.d.
773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel  caso
di ubicazioni  in  un  raggio  non  inferiore  a  cinquecento  metri,
misurati per la distanza pedonale piu' breve, da istituti  scolastici
di qualsiasi grado, luoghi di culto,  oratori,  impianti  sportivi  e
centri  giovanili,  centri  sociali  o  altri  istituti   frequentati
principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali
operatiti in  ambito  sanitario  o  socio-assistenziale  e,  inoltre,
strutture ricettive per categorie protette", si  ponga  in  contrasto
con l'art.7 c.10 D.L. 158/2012, convertito con  modificazioni,  dalla
L. 8 novembre 2012, n. 189. 
    Tale disposizione prevede che "10. L'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, a seguito della  sua  incorporazione,  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di  criteri,  anche  relativi  alle  distanze  da
istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture  sanitarie
e ospedaliere, da luoghi  di  culto,  da  centri  socio-ricreativi  e
sportivi, definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  previa  intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei  punti
della rete fisica  di  raccolta  del  gioco  praticato  mediante  gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di  cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive
modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai  predetti
luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle  concessioni  di
raccolta di gioco  pubblico  bandite  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
valgono,  per  ciascuna  nuova   concessione,   in   funzione   della
dislocazione  territoriale  degli  istituti  scolastici   primari   e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere,  dei  luoghi  di
culto esistenti alla  data  del  relativo  bando.  Ai  fini  di  tale
pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito  dei
controlli di cui al  comma  9,  nonche'  di  ogni  altra  qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse  proposte  motivate
dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali" 
    Risulta quindi evidente che, mentre la disposizione regionale  in
esame prevede una immediata entrata in vigore del divieto  in  esame,
la norma statale ne differisce l'effettiva entrata in vigore  per  le
nuove concessioni alle  pianificazioni  da  attuarsi  in  conformita'
delle medesime disposizioni, in assenza delle quali, non vi sarebbero
impedimenti alla collocazione di esercizi in prossimita'  dei  luoghi
sensibili. 
    III.I. Il Collegio non ignora l'orientamento espresso dalla Corte
Costituzionale in materia, secondo il quale la lotta  alla  ludopatia
va indubitabilmente ascritta  alla  materia  dell'ordine  pubblico  e
della sicurezza (cosi' Corte Cost., 26  febbraio  2010  n.  72  e  22
giugno 2006 n. 237, nonche' Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile  2007  n.
1772) e quello di recente espresso nella  sent.  300/2011  -  con  la
quale  si  e'  affermato  che:  A.  le  finalita'  perseguite,  dalla
Provincia di Bolzano con le disposizioni della legge n. 13 del  2010,
a tutela di soggetti ritenuti  maggiormente  vulnerabili,  o  per  la
giovane eta'  o  perche'  bisognosi  di  cure  di  tipo  sanitario  o
socio-assistenziale, e  prevenzione  di  forme  di  gioco  cosiddetto
compulsivo,  nonche'  di  effetti  pregiudizievoli  per  il  contesto
urbano, la viabilita' e la quiete pubblica, "valgono a  differenziare
le disposizioni impugnate  dal  contesto  normativo,  in  materia  di
gioco, di cui si e' gia' occupata questa Corte - sentenze n.  72  del
2010 e n. 237 del 2006 -, rendendo la normativa provinciale in  esame
non riconducibile alla competenza legislativa statale in  materia  di
"ordine  pubblico  e  sicurezza";  materia   che,   per   consolidata
giurisprudenza della Corte, attiene alla "prevenzione dei reati ed al
mantenimento dell'ordine pubblico", inteso  questo  quale  "complesso
dei beni giuridici fondamentali e degli  interessi  pubblici  primari
sui quali si regge la civile convivenza nella comunita' nazionale"  -
sentenza n. 35 del 2011"; B.  gli  interessi  pubblici  primari,  che
vengono in rilievo nell'art. 117, comma 2,  lettera  h),  Cost.  sono
"unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una  ordinata
convivenza civile: 
    risultando evidente come, diversamente opinando,  si  produrrebbe
una  smisurata  dilatazione  della  nozione  di  sicurezza  e  ordine
pubblico,  tale  da   porre   in   crisi   la   stessa   ripartizione
costituzionale delle competenze legislative,  con  l'affermazione  di
una preminente competenza statale potenzialmente  riferibile  a  ogni
tipo  di  attivita'.  La  semplice  circostanza  che  la   disciplina
normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale,  dunque,
di  per  se',  a  escludere  la  potesta'  legislativa  regionale   o
provinciale, radicando quella  statale";  C.  le  disposizioni  della
legge regionale n. 13 del 2010 "hanno riguardo a situazioni  che  non
necessariamente implicano un  concreto  pericolo  di  commissione  di
fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, inteso
nei termini  dianzi  evidenziati,  preoccupandosi,  piuttosto,  delle
conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce  di  consumatori
psicologicamente piu' deboli,  nonche'  dell'impatto  sul  territorio
dell'afflusso  a  detti   giochi   degli   utenti";   pertanto   tali
disposizioni  "non  incidono  direttamente  sulla  individuazione  ed
installazione dei giochi leciti, ma su fattori, quali la  prossimita'
a determinati luoghi e la pubblicita', che potrebbero, da  un  canto,
indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti  psicologicamente
piu' vulnerabili od immaturi e,  quindi,  maggiormente  esposti  alla
capacita' suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il  gioco,
vincite e facili guadagni). 
    In conclusione, il Collegio ritiene, che, a seguito  dell'entrata
in vigore del c.d.  decreto  Balduzzi,  le  disposizioni  volte  alla
prevenzione della ludopatia, rientrino nell'ambito della tutela della
salute,  materia  rimessa   dall'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. 
    Invero, il c.d. Decreto  Balduzzi  (decreto  legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189),  al  fine
di assicurare un "piu' alto livello di tutela della salute" ha: 
    disposto l'aggiornamento dei  livelli  essenziali  di  assistenza
estendendoli alle prestazioni di prevenzione, cura  e  riabilitazione
da ludopatia, come definita dalla stessa norma (art. 5); 
    adottato specifiche "misure di  prevenzione  per  contrastare  la
ludopatia" disciplinando le forme pubblicitarie, introducendo divieti
e controlli per contrastare il gioco  minorile,  nonche',  come  gia'
detto,  affidando  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   la
pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della
rete  fisica  di  raccolta  del  gioco  territorialmente  prossimi  a
"istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie  e
ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi". 
    Appare quindi evidente che la norma statale citata  abbia  inteso
prevedere misure di prevenzione della ludopatia proprio  al  fine  di
tutelare il diritto della salute, diritto che, in base all'art.  117,
comma  3  Cost.,  trova  la   sua   disciplina   fondamentale   nella
legislazione nazionale,  spettando  alle  regioni  di  concorrere  al
completamento delle regole nel  rispetto  dei  principi  fondamentali
posti dalla legislazione statale. 
    Nella specie, l'art. 7 l.R.  43/2013,  nel  disporre  l'immediata
entrata in vigore delle norme  in  materia  di  distanza  dai  luoghi
sensibili, contraddice l'art. 7  c.  10  D.L.  158/2012,  che  invece
demanda l'applicazione della nuova disciplina alla pianificazione ivi
prevista(pianificazione  che  vede  il  coinvolgimento   di   diversi
soggetti e che invece la L.R. pretermette del tutto)  cosi'  violando
"un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela  della
salute". 
    Del resto, la  giurisprudenza  ha  in  effetti  evidenziato  che,
coerentemente  con  le  esigenze  tutelate  -  medesime   sull'intero
territorio del Paese -, gli strumenti di  contrasto  della  ludopatia
devono trovare la loro disciplina  di  base  a  livello  centrale  ed
essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale,  entro  i
cui limiti poi opereranno gli enti locali, fermo testando  il  potere
dei sindaci di adottate ordinanze contingibili e urgenti in  caso  di
situazioni di effettiva emergenza (v. TAR Veneto, Sez. III, 16 aprile
2013 n. 578). 
    Se la materia  della  "tutela  della  salute"  e'  soggetta  alla
competenza legislativa  concorrente  delle  Regioni,  sicche'  queste
possono provvedere a dettare regole di settore  in  coerenza  con  la
disciplina  statale  e  con  i  relativi  principi  fondamentali,  e'
riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela  uniformi
sull'intero territorio nazionale, restando ferma la possibilita'  per
le Regioni di  stabilire  livelli  di  tutela  piu'  elevati  per  il
raggiungimento dei fini propri delle loro  competenze  (cfr.  in  tal
senso T.A.R. Lombardia 4.4.2012 n. 1006, T.A.R. Puglia  7.12.2012  n.
2100; Corte Cost. 5 marzo 2009, n. 61; Corte Cost. 14 marzo 2008,  n.
62). 
    Nella specie, non si e' trattato di fissare limiti piu'  rigorosi
di tutela ma si e' stabilita la immediata entrata in vigore di misure
per le quali la legge nazionale aveva invece disposto  la  necessita'
di un procedimento pianificatori con il  coinvolgimento  di  tutti  i
soggetti indicati nel citato art. 7 c. 10 del D.L. 
    IV. Sotto altro profilo, il Collegio  ritiene  che  continuino  a
sussistere dubbi in ordine alla  costituzionalita'  dell'art.7  della
L.R. 43/2013, sempre in relazione al contrasto con l'art. 7.c.10  del
D.L. 158/2012 (con modificazioni, dalla L.8 novembre  2012,  n.  189)
per violazione dell'art.117, comma 2, lett. h),  della  Costituzione,
che attribuisce allo Stato la competenza legislativa  in  materia  di
"ordine pubblico e sicurezza" in quanto  la  norma  regionale  citata
comunque incide sugli esercizi che accettano  scommesse  (come  nella
specie), cioe' su esercizi soggetti al controllo  dell'autorita'.  di
P.S. ex art. 88 R.D. 773/1931. 
    Peraltro, il  controllo  esercitato  dall'Autorita'  di  pubblica
sicurezza in ordine  al  rilascio  di  concessioni/autorizzazioni  ex
art.88 e' un controllo che investe una pluralita' di interessi, tutti
diretti al  mantenimento  dell'ordine  pubblico  e  della  sicurezza,
mediante la verifica della sussistenza  di  una  serie  di  requisiti
soggettivi e oggettivi del richiedente la concessione. 
    Proprio la sussistenza di tali requisiti soggettivi  e  oggettivi
deve essere verificata  dall'Amministrazione  statale  in  vista  del
mantenimento dell'"ordine pubblico e  sicurezza",  ossia  nell'ambito
dell'attivita'  finalizzata  alla  prevenzione   dei   reati   e   al
mantenimento dell'ordine pubblico. 
    Del resto con la sentenza 222/2006, la  Corte  Costituzionale  ha
ritenuto che il criterio teleologico adottato nell'individuazione dei
contenuti della materia "sicurezza" mantenga  comunque  una  notevole
capacita'  penetrativa  della  potesta'  legislativa  statale   nelle
materie di competenza regionale,con un intervento di tipo trasversale
e potenzialmente espansivo su altre materie di competenza  regionale.
Questo  implica  allora  che  le  Regioni  non  possono  approvare  o
applicare leggi o  provvedimenti,  che,  benche'  vertenti  su  altre
materie  di  competenza  regionale,  comportino  anche  effetti   che
direttamente o  indirettamente  vanifichino  o  neutralizzino  quelle
misure amministrative adottate dall'amministrazione statale che siano
previste  o  consentite  da  leggi  statali  aventi  l'obiettivo   di
prevenire il compimento di reati, al di fuori dei casi e dei modi nei
quali la stessa legge statale consenta  alla  Regione  di  introdurre
simili riduzioni. 
    Con sentenza 237/2006, la Corte ha ritenuto fuori da ogni  dubbio
che "la disciplina dei giochi d'azzardo, ma,  inevitabilmente,  anche
quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento  aleatorio
e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo (si tratta
delle  ipotesi  di  cui  al  comma  6  dell'art.   110   TULPS)   sia
riconducibile alla materia dell'ordine  pubblico  e  della  sicurezza
pubblica di cui all'art. 117, comma 1, lett. h), Cost.". 
    Con sentenza 21/2010, la Corte ha affermato che la materia  della
sicurezza di cui all'art. 117, comma 2, lett. h), della  Cost.,  "non
si esaurisce nell'adozione di  misure  relative  alla  prevenzione  e
repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale
alla incolumita' delle persone, e quindi la salvaguardia di  un  bene
che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio
nazionale" ed ha dichiarato non fondata la questione di  legittimita'
costituzionale di una disposizione di legge statale che attribuiva al
Ministro dello sviluppo economico il potere di emanare decreti  volti
a disciplinare  tutti  gli  impianti  posti  all'interno  di  edifici
(impianti elettrici, radiotelevisivi,  di  riscaldamento,  ecc.),  in
quanto volti a tutelare gli  utilizzatoti  degli  impianti  medesimi,
garantendo la loro incolumita', nonche' l'integrita' delle cose. 
    Peraltro, nella specifica materia, la limitazione stabilita dalla
legge  regionale,  comporta  inevitabili  restrizioni  agli  esercizi
commerciali  de  quibus;  restrizioni  che,  in  comuni  di   ridotte
dimensioni  demografiche  e   territoriali,   incidono   notevolmente
impedendone di fatto Pesercizio, cosi' intervenendo sulla concessione
ex art. 88 R.D.773/1931. 
    IV.I. Sotto altro profilo vi e' da rilevare che la  L.R.  43/2013
incide sulle concessioni ex art. 88 cit.,  in  contrasto  con  quanto
previsto  dall'art.  7  c.10  D.L.158/2012,  sia  sotto  il   profilo
sostanziale, che su quello temporale. 
    In   particolare,   la   norma   statale   prevede    che    "10.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a  seguito  della
sua incorporazione, 
    l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  tenuto  conto  degli
interessi pubblici di settore sulla base di criteri,  anche  relativi
alle distanze da istituti di istruzione  primaria  e  secondaria,  da
strutture sanitarie e ospedaliere, da  luoghi  di  culto,  da  centri
socio-ricreativi  e  sportivi,  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concetto  con  il  Ministro  della
salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, da emanare entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, provvede a pianificare forme di  progressiva  ricollocazione
dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato  mediante
gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  a),  del
testo unico di cui al regio decreto n. 773  del  1931,  e  successive
modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai  predetti
luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle  concessioni  di
raccolta di gioco  pubblico  bandite  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
valgono,  per  ciascuna  nuova   concessione,   in   funzione   della
dislocazione  territoriale  degli  istituti  scolastici   primari   e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere,  dei  luoghi  di
culto esistenti alla data del relativo bando". 
    Pertanto, sotto un profilo sostanziale mentre  la  norma  statale
prescrive  che  la  progressiva  ricollocazione  riguardi  solo   gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del  1931,  (Ossia  quelli  che,
dotati  di  attestato  di  conformita'  alle   disposizioni   vigenti
rilasciato  dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  e  obbligatoriamente
collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640,
e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di  moneta
metallica ovvero con  appositi  strumenti  di  pagamento  elettronico
definiti  con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
insieme con l'elemento aleatorio  sono  presenti  anche  elementi  di
abilita', che consentono al giocatore la possibilita'  di  scegliere,
all'avvio  o  nel  corso  della  partita,   la   propria   strategia,
selezionando  appositamente  le  opzioni  di   gara   ritenute   piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita  non
supera 1 euro, la durata minima della partita e di quattro secondi  e
che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a 100 euro, erogate dalla  macchina),  l'art.7  della  L.R.
43/2013 prevede che le restrizioni ivi indicate riguardino tutti  gli
"apparecchi da gioco di cui all'articolo  110,  comma  6,  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, nonche' ogni altra tipologia di offerta di gioco
con vincita in denaro  soggetti  al  regime  autorizzatorio  previsto
dalle  norme  vigenti."(ossia  oltre  quelli  di  cui  alla  lett.  b
dell'art. 110 c.6  R.D.773/1931,  soggetti  al  rilascio  del  titolo
amministrativo, anche la raccolta di scommesse, soggetta al  rilascio
del titolo di polizia ex art, 88 R.D. 773/1931) 
    Sotto un  profilo  temporale,  inoltre,  mentre  il  D.L.158/2012
prevede che le nuove disposizioni si applichino  esclusivamente  alle
concessioni di raccolta di  gioco  pubblico  bandite  successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
e  valgano,  per  ciascuna  nuova  concessione,  in  funzione   della
dislocazione  territoriale  degli  istituti  scolastici   primari   e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere,  dei  luoghi  di
culto esistenti alla data del  relativo  bando,  l'art.7  della  L.R.
43/2013 dispone che l'autorizzazione  all'esercizio  non  venga  piu'
concessa nel  caso  di  ubicazioni  in  un  raggio  non  inferiore  a
cinquecento metri, sin dalla sua entrata in vigore. Dal che  discende
che  l'applicazione  della  normativa  regionale  in  assenza   degli
strumenti di raccordo e pianificazione previsti dal c.10 d.1.158/2012
di  fatto   incide   del   tutto   ingiustificatamente   sui   valori
costituzionali innanzi esplicitati. 
    V. Le considerazioni suindicate comportano quindi, a giudizio del
Collegio,  la  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
costituzionalita' dell'art. 7 L.R. 43/2013 in  relazione  all'art.  7
c.10 D.L. 158/2012 determinando la violazione degli artt. 117  c.3  e
117, secondo comma, lettera h) Cost. 
    Il   giudizio   deve   quindi   essere   sospeso,    stante    la
pregiudizialita'  della  questione,   e   va   rimessa   alla   Corte
Costituzionale la relativa questione di legittimita'. 
    Spese al definitivo.