IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 619 del 2015, proposto da: 
    Honorati Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani,
con domicilio eletto presso il medesimo  in  Ancona,  corso  Mazzini,
156; 
    Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura generale
dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero  per
la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  rappresentati  e
difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in  Ancona,
piazza Cavour, 29; 
    Nei confronti di Lorenza Di Bartolomeo, n.c.; 
    Per   l'annullamento   del   provvedimento    di    pensionamento
preannunciato dall'Avvocatura dello Stato in data 12 dicembre 2014, a
decorrere dal 23  dicembre  2015  e  di  ogni  altro  atto  connesso,
presupposto e/o conseguente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministero  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015  la
dott.ssa Simona De Mattia e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. Il ricorrente  e'  un  avvocato  dello  Stato  attualmente  in
servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  Ancona  con
funzioni di avvocato distrettuale. 
    Con istanza del 7 marzo 2014 aveva chiesto di poter permanere  in
servizio oltre il compimento del 70° anno di eta' ai sensi  dell'art.
16 del d.lgs. n. 503/1992. 
    Per  effetto  dell'abrogazione  della   citata   norma   disposta
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge  n.  90/2014,  convertito  in
legge n. 114/2014, il ricorrente verra' collocato in  quiescenza  per
raggiunti limiti di eta' a  far  data  dal  23  dicembre  2015,  come
preannunciato dall'Avvocatura generale dello Stato nella nota del  22
giugno 2015. 
    2. L'interessato ha impugnato il provvedimento di collocamento  a
riposo  deducendone  l'illegittimita'  sotto  distinti   profili   ed
evidenziando, tra l'altro, l'incostituzionalita'  delle  disposizioni
applicate (art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014,  convertito
in legge n. 114/2014 e dell'art. 18, comma 1,  del  decreto-legge  n.
83/2015, convertito in legge n. 132/2015) per violazione degli  artt.
3 e 97 Cost. 
    3. Alla camera di consiglio del  5  novembre  2015  il  Collegio,
sulla scia di quanto gia' disposto dal TAR per l'Emilia Romagna, sede
di Bologna, su analoga questione (cfr. ordinanza n. 1147/2014;  sulla
stessa linea Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1334 del 1° aprile 2015),
ha deciso di sollevare la questione  di  legittimita'  costituzionale
della normativa innanzi citata con separata ordinanza; nel  contempo,
con ordinanza n. 374/2015, e'  stata  concessa  la  tutela  cautelare
nelle more della decisione della Corte costituzionale e precisamente,
sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti
da parte di quest'ultima. 
    4. La questione oggi rimessa al  vaglio  della  Corte  attiene  a
profili in parte diversi da quelli sollevati con le citate  pronunce;
essa riguarda la legittimita' costituzionale dell'articolo  1,  comma
3, del decreto-legge n. 90/2014, convertito  in  legge  n.  114/2014,
nella parte in cui non estende  il  beneficio  del  trattenimento  in
servizio anche agli avvocati dello Stato, nonche' dell'art. 18, comma
1, del decreto-legge n. 83/2015, convertito  in  legge  n.  132/2015,
nella parte in cui non estende anche agli  avvocati  dello  Stato  il
differimento degli effetti dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n.
90/2014 cit. sino al 31 dicembre 2016. 
    5. Reputa questo giudice  che  la  questione  sia  rilevante  nel
presente giudizio, in  quanto  dette  disposizioni  costituiscono  il
presupposto normativo su  cui  fonda  il  provvedimento  odiernamente
gravato,  e  non  sia  manifestamente  infondata,  dal  momento   che
l'esclusione del trattenimento in servizio  per  gli  avvocati  dello
Stato rispetto al personale di magistratura, peraltro  disposta  solo
in sede di conversione del  decreto-legge  n.  90/2014,  si  pone  in
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    6.  E'  principio  consolidato  nell'ordinamento   quello   della
equiparazione delle carriere dei magistrati e  degli  avvocati  dello
Stato, avuto riguardo alla riconosciuta affinita' di  funzioni  e  al
comune obiettivo di perseguire la rigorosa applicazione  della  legge
nell'interesse della  giustizia  e  dell'imparzialita';  non  appare,
quindi,   supportata   da   una   valida   ragione    giustificatrice
l'eliminazione della possibilita' di trattenimento in  servizio  sino
alla data del 31 dicembre 2016 per la categoria degli avvocati  dello
Stato, dal momento che l'avvertita esigenza di garantire un  ricambio
generazionale non sarebbe comunque soddisfatta nel  limitato  periodo
di trattenimento in servizio che si chiede di salvaguardare,  dati  i
tempi tecnici ed amministrativi  necessari  a  portare  a  compimento
l'eventuale procedura concorsuale, unico sistema di reclutamento  per
la copertura dei posti vacanti nell'Avvocatura dello Stato. 
    7. Il Collegio condivide quanto  gia'  evidenziato  dalla  citata
giurisprudenza,  secondo  cui  la  scelta  del   legislatore   appare
sbilanciata e sproporzionata perche', avuto riguardo  alle  obiettive
difficolta' di effettuare un ricambio generazionale in tempi stretti,
non si fa carico delle negative ripercussioni che  potrebbero  invece
derivare dal negato trattenimento in servizio sul principio  di  buon
andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). 
    7.1. Inoltre, sempre facendo  proprie  le  riflessioni  contenute
nelle medesime pronunce, il  Collegio  reputa  che  sia  evidente  la
violazione dell'articolo 3 della Costituzione, atteso le disposizioni
di cui agli artt. 1, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e  18  del
decreto-legge n. 83/2015, in base alle quali e' stata  consentita  la
permanenza in servizio dei magistrati ordinari sino alla data del  31
dicembre 2016 e dei magistrati contabili sino alla conclusione  della
procedura concorsuale in atto (e comunque non oltre la  data  del  30
giugno  2016),  sono  state  dettate  nell'encomiabile   intento   di
garantire  i  tempi  tecnici  necessari   all'ordinato   e   graduale
conferimento  degli  incarichi  direttivi  e  semidirettivi   nonche'
all'espletamento delle procedure di reclutamento e, al  contempo,  la
funzionalita' degli uffici giudiziari. E' indubbio  che  la  medesima
esigenza sussista anche per l'Avvocatura dello  Stato,  per  cui  non
appare  ragionevole  l'esclusione  di  tale  categoria   tra   quelle
destinatarie delle disposizioni in questione. Cio' tanto piu'  se  si
considera che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, aveva del tutto
equiparato la posizione degli  avvocati  dello  Stato  a  quella  dei
magistrati, contemplandoli nel citato articolo  1,  comma  3,  mentre
soltanto il sede di conversione la  categoria  degli  avvocati  dello
Stato e' stata esclusa, rientrando nella disciplina di cui  al  comma
precedente. 
    8.  Per  quanto   sopra   esposto,   appare   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito in legge 11 agosto  2014,  n.  114,  nella  parte  in  cui
esclude il trattenimento in servizio fino al 31 ottobre 2014 per  gli
avvocati dello Stato,  nonche'  dell'art.  18  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132,  nella
parte in cui non contempla la categoria degli  avvocati  dello  Stato
tra i destinatari del differimento, sino al 31 dicembre  2016,  degli
effetti dell'articolo 1, comma 3, innanzi citato. 
    8.1. Vanno, quindi, trasmessi alla Corte costituzionale gli  atti
del giudizio.