TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Sezione lavoro Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 26 luglio 2016 la seguente ordinanza; Rilevato in fatto Con ricorso monitorio depositato in data 26 aprile 2016 la societa' Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. ha agito nei confronti di Segata Mariangela vantando il credito di € 63.414,77 (al netto delle contribuzioni previdenziali, fiscali e assistenziali e al lordo della trattenuta di € 48,81 relativa all'addizionale 2014), a titolo di ripetizione delle somme versate in relazione al periodo 8 luglio 2013 (data del licenziamento) - 22 aprile 2015 (data della sentenza del tribunale che, ai sensi dell'art. 1 comma 51 e segg. legge 28 giugno 2012, n. 92, aveva accolto l'opposizione proposta da Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. avverso l'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012, pronunciata in data 28 gennaio 2014, con cui il giudice della fase sommaria aveva, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge 20 maggio 1970, n. 300, annullato il licenziamento per giusta causa intimato a Segata Mariangela in data 8 luglio 2013 e ordinato la reintegrazione - sentenza confermata dalla Corte d'appello e passata in giudicato). In data 2 maggio 2016 il ricorso monitorio e' stato accolto con decreto ingiuntivo n. 110/2016. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2016 Segata Mariangela ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la ripetibilita' delle somme, pari a complessivi € 40.332,60, versate in relazione al (solo) periodo 28 gennaio 2014 (data dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012, con cui il giudice della fase sommaria aveva, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge n. 300/1970, annullato il licenziamento per giusta causa, intimato a Segata Mariangela in data 8 luglio 2013, e ordinato la reintegrazione) - 22 aprile 2015 (data della sentenza del tribunale, che, ai sensi dell'art. 1 comma 51 e segg. legge n. 92/2012, aveva accolto l'opposizione proposta da Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. avverso detta ordinanza), [mentre nulla ha eccepito in ordine alla ripetibilita' delle somme (pari a complessivi € 23.081,17) percepite in relazione al periodo 8 luglio 2013 (data del licenziamento) - 28 gennaio 2014 (data dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012, con cui il giudice della fase sommaria aveva, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge n. 300/1970, annullato detto licenziamento e ordinato la reintegrazione)]. A sostegno dell'opposizione Segata Mariangela ha allegato che, in relazione al periodo 28 gennaio 2014 (data dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012) - 22 aprile 2015 (data della sentenza ex art. 1 comma 51 e segg. legge n. 92/2012 di accoglimento dell'opposizione) la societa' Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. le aveva spontaneamente corrisposto la retribuzione, senza pero' utilizzare la controprestazione offerta dalla lavoratrice, di talche' ella era rimasta a disposizione del datore di lavoro (cosi' testualmente a pag. 5 del ricorso in opposizione: «Se in qualsiasi momento dei tredici mesi in discussione Cassa Rurale di Trento avesse richiamato immediatamente la Segata a riprendere il proprio servizio, quest'ultima avrebbe dovuto essere pronta e per tale ragione, in questa situazione, non vi e' alcun dubbio che non poteva trovare occupazione alternative»). Quindi la questione sottesa alla controversia consiste nello stabilire se siano ripetibili (tesi dell'ex datore ricorrente in via monitoria) o meno (tesi dell'ex lavoratrice opponente) le somme, pari a complessivi € 40.332,60, che la Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. ha spontaneamente corrisposto a Segata Mariangela, senza pero' utilizzare la controprestazione offerta dalla lavoratrice, in relazione al periodo intercorrente tra la data dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012 (28 gennaio 2014), con cui il giudice della fase sommaria aveva, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge n. 300/1970, annullato il licenziamento per giusta causa intimato a Segata Mariangela in data 8 luglio 2013 e ordinato la reintegrazione, e la data della sentenza (22 aprile 2015), che, ai sensi dell'art. 1 comma 51 e segg. legge n. 92/2012, aveva accolto l'opposizione proposta da Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. avverso detta ordinanza. Ritenuto in diritto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 comma 4 legge 20 maggio 1970, n. 300, come novellato dall'art. 1 comma 42 lettera b) legge 28 giugno 2012, n. 92 («Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto...») nella parte in cui, in contrasto con il precetto ex art. 3 primo comma della Costituzione, attribuisce, irragionevolmente, natura risarcitoria, anziche' retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all'effettiva riammissione in servizio o fino alla pronuncia di riforma della prima. Sulla rilevanza nel giudizio a quo. Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale. Applicando la norma impugnata l'opposizione, proposta da Segata Mariangela avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della societa' Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop., dovrebbe essere integralmente rigettata. Si e' gia' evidenziato nella parte dedicata alla descrizione dei fatti che la societa' Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. agisce in ripetizione (tra l'altro) delle somme, pari a complessivi € 40.332,60, versate in relazione al periodo 28 gennaio 2014 (data dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge n. 92/2012, con cui il giudice della fase sommaria aveva, ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge n. 300/1970, annullato il licenziamento per giusta causa intimato a Segata Mariangela in data 8 luglio 2013 e ordinato la reintegrazione) - 22 aprile 2015 (data della sentenza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 1 comma 51 e segg. legge n. 92/2012, aveva accolto l'apposizione proposta da Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. avverso detta ordinanza). La pretesa di Cassa Rurale di Trento B.C.C. Soc. coop. trova fondamento nel disposto ex art. 18 comma 4 legge n. 300/1970 (come novellato dall'art. 1 comma 42 lettera b) legge n. 92/2012), per cui il giudice, qualora annulli il licenziamento, condanna il datore di lavoro «al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione»; infatti, secondo l'orientamento (formatosi nella vigenza del precedente testo dell'art. 18 legge n. 300/1970, quale risultante dalla novella ex art. 1 legge 11 maggio 1990, n. 108, la cui portata normativa non e', pero', mutata in parte qua con la novella ex legge n. 92/2012, e cosi' consolidato da potersi considerare certamente diritto vivente) della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 29 marzo 2016, n. 6054; Cass. 11 giugno 2015, n. 12124; Cass. ord. 3 luglio 2014, n. 15251;), le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/1970 sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimita' del licenziamento e debbono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui il provvedimento giudiziale, che ha accertato l'illegittimita' del licenziamento, sia stato successivamente riformato, senza che assuma rilievo al riguardo l'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione; Sulla non manifesta infondatezza. I) Vigente il testo originario dell'art. 18 legge n. 300/1970 (comma 2: «Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidita' a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente e' tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtu' del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione») la Suprema Corte (per tutte Cass. S.U. 13 aprile 1988, n. 2925) statui' che, a seguito della pronuncia che dichiari l'illegittimita' del licenziamento e ordini la reintegrazione nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, inottemperante a tale ordine, di corrispondere la retribuzione dovuta in virtu' del rapporto di lavoro, si fonda sulla riaffermata vigenza della lex contractus e sulla ininterrotta continuita' del rapporto di lavoro con la correlativa equiparazione, all'effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzabilita' di esse, in relazione alla disponibilita' del lavoratore, ove richiesto, a riprendere servizio (salva la prova contraria, a carico del datore di lavoro, della mancanza di detta disponibilita'); quindi, qualora quell'ordine venga rimosso con sentenza dichiarativa della legittimita' del licenziamento, le retribuzioni maturate fino alla pronuncia di tale sentenza, se gia' riscosse, restano irripetibili, in applicazione dei principi posti dall'art. 2126 del codice civile con riguardo al rapporto lavorativo di fatto. II) Vigente il testo dell'art. 18 legge n. 300/1970 novellato dall'art. 1 legge n. 108/1990 (comma 4 «Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione»), come si e' gia' visto in tema di rilevanza, la Suprema Corte (cfr. le pronunce ivi richiamate) ha ritenuto che tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione della pronuncia che ordina la reintegrazione del lavoratore licenziato, anche per il periodo successivo alla data di detta decisione, costituiscono risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento e come tali sono interamente ripetibili a seguito della sentenza di riforma. Cio' in quanto la novella ex legge n. 108/1990 ha unificato i periodi pre- e post-pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro sotto il comune denominatore dell'obbligo risarcitorio, disponendo che la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento inefficace o invalido ha per oggetto «un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione»; la ripetibilita' va esclusa solo quando all'ordine di reintegrazione segua l'effettiva ripresa dell'attivita' lavorativa in quanto e' grazie a quest'ultima, e non gia' alla mera offerta della prestazione lavorativa successiva all'ordine di reintegrazione (poi riformato), che puo' mutare il titolo della corresponsione da risarcitorio a retributivo. III) Nell'attuale vigenza dell'art. 18 comma 4 legge n. 300/1970, come novellato dall'art. 1 comma 42 lett. b) legge n. 92/2012 («Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di' un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di' estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto...») - al quale e' assoggettata la vicenda in esame - la disciplina in parte qua non e' mutata, essendo sempre previsto che, nell'ipotesi di annullamento del licenziamento e conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna pecuniaria del datore di lavoro ha per oggetto «un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione». Orbene, non appare manifestamente infondato ritenere che sia contraria al principio di razionalita' - insito nel precetto ex art. 3 primo comma della Costituzione, svincolato da una normativa di raffronto e «rintracciato nell'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita' e a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica» (Corte cost. 9 aprile 2014, n. 162; Corte cost. 14 febbraio 2012, n. 87; Corte cost. 18 novembre 1991, n. 421) - la qualificazione giuridica in termini di risarcimento del danno attribuita direttamente dal legislatore al pagamento delle somme (commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto) che il datore di lavoro e' tenuto a versare in relazione al periodo successivo alla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione. Infatti: a) lo stesso art. 18 comma 4 legge n. 300/1970, novellato dalla legge n. 92/2012, prevede espressamente che il giudice, se accoglie la domanda, «annulla il licenziamento» e «condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro» (con pronuncia immediatamente esecutiva ex articoli 282 e 431 comma 1 cod. proc. civ. se costituita da una sentenza, ex art. 669-octies cod. proc. civ. se costituita da un provvedimento d'urgenza, ex art. 1 comma 50 legge n. 92/2012 se costituita da un'ordinanza ex rito speciale); cio' dovrebbe comportare - in virtu' della prescritta condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro, la quale, per espressa volonta' del legislatore, costituisce una statuizione condannatoria, volta all'adeguamento della realta' materiale al decisum, in mera dipendenza con l'accertamento costitutivo e compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento temporale successivo (in questi termini, con riferimento alla vexata quaestio della provvisoria esecutivita' delle sentenze costitutive, Cass. S.U. 29 luglio 2010, n. 4059; Cass. 29 luglio 2011, n. 16737;) - il ripristino del rapporto di lavoro; ma allora, se sussiste nuovamente il rapporto di lavoro, esso sara' produttivo degli effetti che gli sono propri (la cd. «riaffermata vigenza della lex contractus» evidenziata da Cass. S.U. 2925/1988 cit.;), vale a dire costituira' nuovamente fonte dell'obbligazione di prestazione di lavoro e dell'obbligazione retributiva (la quale, di' regola, ha per oggetto la dazione di una somma di denaro); quindi attribuire ai versamenti delle somme di denaro, effettuati da colui che in quel momento e' a tutti gli effetti il datore di lavoro in favore di colui che in quel momento e' a tutti gli effetti il lavoratore, natura di risarcimento danni significa non distinguere tra l'obbligazione (retributiva) cd. primaria e finale scaturente dal rapporto di lavoro (ripristinato) e l'obbligazione (risarcitoria) cd. secondaria e strumentale scaturente dall'inadempimento della prima; inoltre, affermare che le somme erogate in favore del lavoratore dopo la pronuncia di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro «sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimita' del licenziamento» comporta attribuire al licenziamento un'efficacia successiva alla reintegrazione nel posto di lavoro, il che dovrebbe essere incompatibile con il ripristino della situazione preesistente alla condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro; b) attribuire natura risarcitoria alle somme versate dal datore successivamente alla pronuncia di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro appare in contrasto con la realta' ontologica del rapporto di lavoro, quale, solitamente, si concretizza in quel momento: il datore di lavoro e' consapevole di dover adempiere l'obbligazione retributiva e, quindi. di regola, effettua i relativi versamenti in denaro in favore del lavoratore al fine di non esporsi a iniziative monitorie di quest'ultimo; il lavoratore - ed e' cio' che piu' rileva - e' consapevole di dover adempiere l'obbligazione di lavoro e, quindi, di regola (in particolare se nelle more del giudizio non aveva trovato una nuova occupazione), si mette a disposizione del datore al fine di effettuare nuovamente le prestazioni; qualora il datore di lavoro non presti la collaborazione necessaria ai fini di un proficuo utilizzo da parte sua della prestazione offerta dal lavoratore, si realizza un'ipotesi di mora accipiendi (con conseguente impossibilita' del datore di eccepire l'inadempimento del prestatore e, quindi, con correlativa equiparazione, ai fini della spettanza della retribuzione, della mera utilizzabilita' delle energie lavorative del dipendente all'effettiva utilizzazione); si tratta di una situazione complessa non certo riducibile a una mera produzione di danno derivante da licenziamento illegittimo; c) la limitazione, per effetto della novella ex legge n. 92/2012, a dodici mensilita' della misura dell'indennita' risarcitoria rende ancora meno ragionevole la qualificazione giuridica in termini di risarcimento del danno (e quindi la ricomprensione in detta indennita' del pagamento delle somme versate dal datore in relazione al periodo successivo alla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione); infatti, se l'indennita' risarcitoria riguardasse non solo il danno effettivamente derivante dal licenziamento illegittimo, ma anche le retribuzioni afferenti il periodo successivo alla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione, il datore, nell'ipotesi in cui questa pronuncia intervenisse a distanza di oltre dodici mesi dal licenziamento, potrebbe (oltre a non fornire la collaborazione necessaria al proficuo utilizzo della prestazione offerta dal lavoratore) legittimamente non versare le somme corrispondenti alla retribuzione globale di fatto afferenti i' mesi successivi; d) ritenere che solo l'effettiva riammissione del lavoratore in servizio sia in grado di mutare da risarcitorio a retributivo la natura del titolo di corresponsione delle somme (commisurate alle retribuzioni maturate) versate dal datore successivamente alla pronuncia di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro implica conseguenze dubbie sul piano del principio di eguaglianza nel caso di successiva riforma di detta pronuncia: le somme - che il datore versa al lavoratore dopo averlo riammesso in servizio, adempiendo cosi' l'obbligo (Cass. 18 maggio 2012, n. 7963; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10;), su di lui gravante, di fornire la collaborazione necessaria al proficuo utilizzo della prestazione lavorativa - sono certamente irripetibili, stante la loro sicura natura retributiva, trovando causa nello scambio con la prestazione stessa; invece, qualora il datore si limiti a versare la retribuzione, ma non riammetta in servizio il lavoratore, rendendosi cosi' inadempiente al suddetto obbligo di collaborazione, potra', invocando la natura risarcitoria dei pagamenti effettuati, agire in ripetizione, adducendo che la riforma della pronuncia di annullamento e di reintegrazione ha fatto venir meno l'illegittimita' del licenziamento; verrebbe cosi' premiata - anziche' la condotta legalitaria del datore che, in presenza di una pronuncia giudiziale di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva, abbia proceduto a riammettere in servizio il lavoratore - una sorta di scommessa del datore inadempiente rispetto all'obbligo di collaborazione: egli versa la retribuzione, ma non riammette in servizio il lavoratore (anche approfittando dell'insuscettibilita' di esecuzione forzata dell'ordine di reintegrazione - ex multis Cass. 6 maggio 1999, n. 4543; Cass. 17 dicembre 1987, n. 9373), cosi' da poter agire in ripetizione nel caso di accoglimento dell'impugnazione della pronuncia di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro, pur esponendosi al rischio di un esborso senza corrispettivo effettivo nel caso di rigetto dell'impugnazione medesima; in proposito autorevole dottrina ha gia' rilevato che l'irripetibilita' delle somme versate dal datore al lavoratore successivamente alla pronuncia di annullamento e di reintegrazione mira a evitare che il datore sia disincentivato dall'ottemperare integralmente all'ordine di reintegrazione (forma questa di persuasione assolutamente opportuna stante l'ineseguibilita' coattiva dell'ordine di reintegrazione); e) l'attribuzione della natura retributiva ai versamenti effettuati dal datore nel periodo successivo alla pronuncia di annullamento e di reintegrazione non comporta che, nel caso di successiva riforma, la fonte del diritto del lavoratore debba rinvenirsi solamente nel processo (e cio' in palese contraddizione con il principio generale per cui il processo e' solo luogo di attuazione di diritti gia' acquisiti); infatti la situazione venutasi a creare dopo la pronuncia di annullamento e di reintegrazione assume dopo la riforma della stessa i tratti della fattispecie (di diritto sostanziale e non gia' processuale) prevista dall'art. 2126 del codice civile, come gia' ritenevano le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 2925/1988 cit.) nella vigenza dell'originario art. 18 legge n. 300/1970.