TRIBUNALE DI BOLZANO Prima Sezione civile Il giudice dott.ssa Elena Covi pronuncia la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 89, sollevando questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge rilevante per la definizione del presente procedimento, pendente tra Runggaldier dott.ssa Angelika, con l'avv. Thomas Wörndle di Bolzano, e Lanz Maximilian, con gli avv. Patrick Delueg e Rene Gebhard di Bressanone. 1) Fatti di causa. Con ricorso - depositato il 20 luglio 2013 - per la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e del prezzo di assunzione ai sensi dell'art. 22 legge provinciale 28 novembre 2001 n. 17. Runggaldier dott.ssa Angelika ha esposto che l'originario proprietario del maso chiuso «Sarganthof», sito in Novacella/Varna (BZ) e tavolarmente individuato quale P.T. 1/I C.C. Novacella, ossia Lanz Anton, era deceduto ab intestato il 12 agosto 2001, lasciando due figli naturali, essa ricorrente, nata il 26 luglio 1979, e Lanz Maximilian, nato il 21 gennaio 1995; che in base ai certificati ereditati del 2 febbraio 2005 risp. 3 marzo 2006 i citati figli erano stati intavolati quali proprietari per la meta' indivisa del maso; che essa aveva interesse ad essere dichiarata assuntrice del maso; che al momento dell'apertura della successione vigeva il testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 28 dicembre 1978 n. 32, il cui art. 18 prevedeva che tra i chiamati alla successione nello stesso grado la preferenza spettava ai maschi nei confronti delle femmine, mentre tra gli appartenenti allo stesso sesso era preferito il piu' anziano: che tale norma era stata sostituita con legge provinciale n. 17/2001, entrata in vigore il 26 dicembre 2001; che la norma previgente applicabile nel caso di specie era costituzionalmente illegittima, essendo discriminatoria nei confronti delle donne; che essa aveva passato la gran parte della vita sul maso in questione, mentre il fratellastro vi aveva trascorso solamente 4 anni, dal maggio 1997 al giugno 2001; che essa aveva fin da giovane ritenuto di assumere il maso, essendo la persona piu' idonea: che aveva studiato giurisprudenza mantenendosi da sola. Ha quindi, chiesto, previa disapplicazione dell'art. 18 legge provinciale n. 1/1954, confermato con legge provinciale n. 10/1959, modificato con l'art. 5, comma 2 legge provinciale n. 33/1978, confluito nell'art. 18, comma 2 del testo unificato di cui al citato decreto del P.d.G.p. n. 32/1978, ovvero previa dichiarazione di incostituzionalita' di tale norma, la determinazione di essa ricorrente quale assuntrice del maso «Sarganthof» oltre alla fissazione del prezzo di assunzione del maso. Il convenuto Lanz Maximilian ha chiesto in via riconvenzionale, previo rigetto dell'istanza di accertamento di incostituzionalita' della norma citata, di accertare il proprio diritto di assunzione del maso, affermando: di avere vissuto sul maso insieme alla madre ed al padre, dal febbraio 1997 fino a poco prima della morte di costui: che era desiderio del padre designarlo come assuntore del maso; di essersi diplomato alla scuola agraria di Ora, finalizzata a consentire la conduzione di un'azienda agricola. Assunti i mezzi di prova orale offerti dalle parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio sul prezzo di assunzione del maso, la causa risulta matura per la decisione. 2) Rilevanza della questione. Nel caso di mutamento del contesto normativo tra il tempo dell'apertura della successione e quello del procedimento di determinazione dell'assuntore del maso chiuso, deve trovare applicazione, ai fini di determinare l'avente diritto all'assunzione in caso di successione legittima, il diritto sostanziale vigente al momento dell'apertura della successione. Sulla base dei principi contenuti negli articoli 10 ed 11 delle «Disposizioni sulla legge in generale», infatti, una norma non ha effetto retroattivo, salvo contraria espressa disposizione. Nel caso di avvenuta modifica legislativa dei fatti costitutivi di determinate situazioni soggettive, ai fatti costituitivi gia' verificatisi in tempo anteriore non puo' che applicarsi la legge all'epoca vigente; in caso contrario si verificherebbe una applicazione retroattiva della nuova legge a fatti costituitivi gia' sorti in precedenza, in contrasto con l'art. 11 citato. Tale principio e', peraltro, espressamente codificato nel diritto internazionale privato dall'art. 46, comma 1 della legge n. 218/1995, secondo cui le successioni per causa di morte sono regolate dalla legge nazionale del de cuius al momento della morte. Considerato che analoga disposizione era, gia' contenuta all'art. 23 delle preleggi, nel capo II intitolato «Dell'applicazione della legge in generale», non puo' negarsi la valenza generale del principio, del tutto in sintonia con le disposizioni disciplinanti l'efficacia della legge. Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione e' assestata in casi analoghi, sulla applicazione della normativa vigente alla data di apertura della successione, pur modificata da legislazione successiva (sentenza 16 aprile 1981 n. 2305; sentenza 10 novembre 1980 n. 6040; sentenza 2 aprile 1992 n. 4012). Lanz Johann e' deceduto ab intestato il 12 agosto 2001 a Salorno (BZ), e quindi pochi mesi prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa in tema di maso chiuso, di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001 n. 17 (e seguenti modificazioni), con apertura della successione legittima in favore dei suoi due unici eredi, i figli parti in causa. Alla data di apertura della successione era in vigore l'art. 5 della legge provinciale n. 33/1978, ripreso dall'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale del 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5, del seguente tenore: «1. Nella successione legittima del proprietario di un maso chiuso la scelta dell'assuntore tra piu' coeredi viene fatta secondo il seguente ordine di preferenze: 1) discendenti del de cuius ed a questi equiparati che siano cresciuti o che crescono e risiedono al maso; 2) discendenti delle persone indicate al punto 1; 3) il coniuge: 4) gli ascendenti: 5) i fratelli e le sorelle; 6) i discendenti di fratelli e sorelle; 7) i parenti prossimi non oltre il sesto grado. 2. Quando non sono ancora trascorsi 5 anni dall'assunzione del maso, il diritto di assunzione spetta con priorita' agli ascendenti, ai fratelli ed alle sorelle o loro discendenti rispetto al coniuge superstite. 3. La disposizione del precedente comma non va applicata nel caso in cui il coniuge superstite abbia partecipato alla coltivazione del maso da almeno cinque anni. 4. Tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Tra gli appartenenti allo stesso sesso e' preferito il piu' anziano (...)». Dalle prove assunte e' emerso che nessuno dei due figli e' cresciuto al maso, il che esclude per entrambi l'applicazione del criterio di preferenza di essere cresciuto al maso, previsto dal comma l n. 1 riportato. Posto che entrambi i chiamati alla successione rivestono lo stesso grado, quali figli naturali de cuius, la legge provinciale riportata impone l'applicazione del criterio basato sulla preferenza accordata al sesso maschile, di cui al 4° comma, onde determinare l'assuntore del maso, con prevalenza del figlio rispetto alla figlia esclusivamente in base al sesso. 3) Non manifesta infondatezza della questione relativa alla legittimita' costituzionale della legge applicabile. L'art. 5 della legge provinciale n. 33/1978, ripreso dall'art. 18 del D.P.G.P. 32/1978, nella parte in cui accorcia la preferenza, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi rispetto alle femmine, pare porsi in eclatante contrasto con l'art. 3 primo comma della Costituzione, violando il principio di pari dignita' sociale e di eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, senza distinzione di sesso. Tra i chiamati all'assunzione del maso in identica posizione sostanziale tale norma accorda un criterio di preferenza esclusivamente in base al sesso degli stessi, operando in modo irragionevole una discriminazione in danno delle donne. Non pare peraltro possibile operare una interpretazione conforme a Costituzione di tale disposizione, essendo essa chiarissima ed univoca nel preferire l'uomo rispetto alla donna, a parita' di vincolo di parentela con il de cuius, cosi scriminando esclusivamente in base al sesso. 4) Traduzione degli atti. Considerato che il procedimento, nel corso del quale viene ora sollevata la questione di legittimita' costituzionale, e' in lingua tedesca, ai sensi dell'art. 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 13 giugno 2005 n. 124, va disposta, a cura dell'ufficio, la traduzione in lingua italiana di tutti i provvedimenti e dei verbali d'udienza, mentre gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio andranno tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta degli organi giurisdizionali situati fuori della Regione Trentino-Alto Adige, cui gli atti vengono trasmessi «per lo svolgimento... di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge».