Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente
della Provincia pro tempore per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  10,  comma  2,  lettera  d)  della   legge
provinciale 29 dicembre 2016, n.  20  recante  «Legge  di  stabilita'
provinciale 2017», come da delibera del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2017. 
    Sul B.U.R. Trentino-Alto  Adige  del  30  dicembre  2016,  numero
straordinario n. 3, e'  stata  pubblicata  la  legge  provinciale  29
dicembre 2016, n. 20 recante «Legge di stabilita' provinciale 2017». 
    L'art. 10 di tale legge provinciale (recante «Modificazioni della
legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento
delle spese»)  al  comma  2  introduce  una  serie  di  modificazioni
dell'art. 8 della legge provinciale n. 27/2010 (recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2011 e  pluriennale  2011-2013
della Provincia autonoma di Trento -  legge  finanziaria  provinciale
2011»). 
    In particolare la lettera d) del citato art. 10, comma 2, prevede
che «alla fine del comma 1 sono inserite le  parole:  ",  nonche'  le
relative sanzioni a carico degli enti locali.  Con  riferimento  alle
sanzioni previste per gli amministratori si applica  quanto  disposto
dalla disciplina statale per le medesime fattispecie"». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene  che  tale  disposizione  sia
illegittima  per  contrasto  con  l'art.  117,  terzo  comma,   della
Costituzione ed ecceda le competenze statutarie di cui  all'art.  79,
commi 3 e 4, dello Statuto decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n.  670;  pertanto  propone  questione  di  legittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Per effetto  della  modifica  intervenuta,  l'art.  8,  comma  1,
della legge provinciale n. 27/2010 e' ad  oggi  cosi'  formulato  (in
grassetto la parte aggiunta con la legge provinciale n. 20/2016): 
        «A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2016  cessano  di
applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli  obblighi
relativi al patto di stabilita' interno  con  riferimento  agli  enti
locali e ai loro  enti  e  organismi  strumentali.  Gli  enti  locali
assicurano il pareggio di  bilancio  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci.
Con  successivo  provvedimento,  adottato  d'intesa  tra  la   Giunta
provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono  definite  le
modalita' di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze,  nel
rispetto  degli  obiettivi  fissati  per  il   sistema   territoriale
provinciale integrato, nonche' le relative sanzioni  a  carico  degli
enti  locali.  Con  riferimento  alle  sanzioni  previste   per   gli
amministratori si applica quanto disposto  dalla  disciplina  statale
per le medesime fattispecie». 
    Come si vede, la nuova normativa prevede  che  con  provvedimento
adottato d'intesa tra la Giunta  provinciale  e  il  Consiglio  delle
autonomie locali,  sono  definite  le  modalita'  di  monitoraggio  e
certificazione delle risultanze del bilancio,  «nonche'  le  relative
sanzioni a carico degli enti locali». 
    La disposizione si pone in contrasto con la  normativa  nazionale
contenuta nell'art. 1, commi 475  e  476,  della  legge  n.  232/2016
(recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019») i quali cosi'
dispongono: 
        «475. Ai sensi dell'articolo  9,  comma  4,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo  di
cui al comma 466 del presente articolo: 
          a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale  in
misura pari all'importo corrispondente allo  scostamento  registrato.
Le province della Regione siciliana e  della  regione  Sardegna  sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali  nella  misura
indicata al primo periodo.  Gli  enti  locali  delle  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano sono  assoggettati  ad  una  riduzione  dei  trasferimenti
correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura
pari  all'importo  corrispondente  allo  scostamento  registrato.  Le
riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di  cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono
applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza  in  quote
costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio  di
riferimento, gli enti locali sono tenuti a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme  residue  di  ciascuna  quota  annuale,
entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X  dell'entrata
del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2.  In  caso  di
mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo,
il recupero e' operato con le procedure di cui ai  commi  128  e  129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
          b) nel  triennio  successivo  la  regione  o  la  provincia
autonoma e'  tenuta  ad  effettuare  un  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, di importo  corrispondente  a  un  terzo  dello
scostamento registrato, che assicura il recupero di cui  all'articolo
9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.  Il  versamento  e'
effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo
a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al
recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; 
          c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non
puo' impegnare spese correnti, per le regioni al  netto  delle  spese
per la sanita', in misura superiore  all'importo  dei  corrispondenti
impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si
applica  con  riferimento  agli  impegni  riguardanti   le   funzioni
esercitate in entrambi gli esercizi.  A  tal  fine,  l'importo  degli
impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno  in  cui  si
applica la sanzione sono determinati al netto di  quelli  connessi  a
funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi,  nonche'  al  netto
degli  impegni  relativi  ai  versamenti  al  bilancio  dello   Stato
effettuati come contributo alla finanza pubblica; 
          d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non
puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni
e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  restano  esclusi  i
mutui gia' autorizzati e non ancora contratti. I mutui e  i  prestiti
obbligazionari  posti  in  essere  con   istituzioni   creditizie   o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture  di
linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione  da
cui risulti il rispetto del saldo di cui  al  comma  466.  L'istituto
finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al
finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  in  assenza  della
predetta attestazione; 
          e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non
puo' procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo,  con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   compresi   i   rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto
altresi' divieto agli enti di stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della  presente
disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni  possono
comunque procedere ad assunzioni di personale  a  tempo  determinato,
con contratti di durata massima fino  al  31  dicembre  del  medesimo
esercizio,  necessari  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
settore sociale nel rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del comma 28 dell'articolo  9  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
          f)  nell'anno  successivo  a  quello  di  inadempienza,  il
presidente,  il  sindaco  e  i  componenti  della  giunta  in  carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono tenuti a versare
al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione  e
dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. 
        476. Nel caso in cui il mancato conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli  accertamenti
delle entrate finali dell'esercizio  del  mancato  conseguimento  del
saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di
cui al comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni  di
parte corrente, per le regioni al netto della sanita', un limite pari
all'importo  dei  corrispondenti  impegni  dell'anno  precedente;  la
sanzione di cui al comma 475,  lettera  e),  e'  applicata  solo  per
assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui  al
comma 475, lettera f) e' applicata dal presidente, dal sindaco e  dai
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui  e'  avvenuta
la violazione versando al bilancio dell'ente il 10  per  cento  delle
indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni   di   presenza   spettanti
nell'esercizio della violazione.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
restanti sanzioni di cui al comma 475». 
    Tali  commi  sono  applicabili  anche  agli  enti  locali   della
Provincia autonoma di Trento. 
    Cio' si evince dal comma 483 del medesimo art. 1 della  legge  n.
232/2016, in forza del quale: 
        «Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto  Adige,
nonche' per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  non  si
applicano le disposizioni di cui ai commi  475  e  479  del  presente
articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita'  interno
recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con  lo  Stato.
Ai fini del  saldo  di  competenza  mista  previsto  per  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.». 
        Il legislatore nazionale ha quindi  escluso  l'applicabilita'
dei commi 475 e 479 limitatamente alle «regioni Friuli Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, nonche' per le province autonome di  Trento  e
di Bolzano». 
    Ne consegue che i citati commi 475 e 476 risultano applicabili  a
tutti gli enti locali, ivi compresi quelli della  Provincia  autonoma
di Trento. 
    Non poteva pertanto la legge provinciale impugnata  demandare  la
definizione delle sanzioni  agli  enti  locali  ad  un  provvedimento
«adottato d'intesa tra la Giunta provinciale  e  il  Consiglio  delle
autonomie locali». 
    Ne consegue che la legge provinciale impugnata, e'  da  ritenersi
sul punto incostituzionale: 
        a)  per  violazione  dell'art.  117,   terzo   comma,   della
Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica; 
        b) per violazione dell'art. 29, commi 3 e  4,  dello  statuto
della  Regione  Trentino  Alto  Adige,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i quali prevedono
espressamente: 
          - al comma 3, che «le province provvedono al  coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti  locali,
dei propri enti e organismi  strumentali  pubblici  e  privati  e  di
quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle universita',
incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma  120,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  e  degli  altri  enti  od  organismi   a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle  stesse  in  via
ordinaria», stabilendo  tuttavia  «Fermo  restando  il  coordinamento
della finanza pubblica da parte dello Stato  ai  sensi  dell'articolo
117 della Costituzione»; 
          - al comma  4  (secondo  periodo)  che  «La  regione  e  le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema  territoriale
regionale integrato  di  rispettiva  competenza,  alle  finalita'  di
coordinamento  della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche
disposizioni   legislative   dello   Stato,   adeguando,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  266,  la
propria legislazione ai principi costituenti limiti  ai  sensi  degli
articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo  Statuto,  adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento
della spesa, anche orientate  alla  riduzione  del  debito  pubblico,
idonee  ad  assicurare  il  rispetto  delle  dinamiche  della   spesa
aggregata delle amministrazioni pubbliche del  territorio  nazionale,
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea». 
    E' opportuno ricordare che in base all'art. 1,  comma  465  della
citata legge n. 232/2016: 
        «Ai fini della tutela dell'unita' economica della  Repubblica
e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le  citta'
metropolitane, le province e i comuni concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle  disposizioni
di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della
Costituzione».