IL GIUDICE A scioglimento della riserva assunta in data 6 ottobre 2016, letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue. L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna al pagamento dei canoni ex art. 1587 del codice civile relativi al contratto di locazione datato 1° maggio 2004 intercorso tra la locatrice s.r.l. Compendium e la conduttrice Annamaria Micciulli (per reperire il contratto si veda il doc. n. 1 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium): la conduttrice Annamaria Micciulli ha infatti pagato l'ammontare dei canoni nella misura divisata in contratto sino al 30 giugno del 2011 salvo poi, a seguito della tardiva registrazione del contratto presso i pubblici uffici competenti, essersi autoridotta il canone locativo nella misura del triplo della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione avvalendosi del disposto di cui all'art. 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (si veda il doc. n. 2 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium); L'odierno giudizio e' stato preceduto da una precedente causa, avanti al Tribunale di Milano prima (doc. n. 3 e 4 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium) ed alla locale Corte d'appello poi (doc. n. 5 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium), intercorsa sempre tra la locatrice s.r.l. Compendium e la conduttrice Annamaria Micciulli a seguito della quale la predetta locatrice ha ottenuto la risoluzione del contratto stante la rilevante morosita' accumulata dalla conduttrice Annamaria Micciulli per avere quest'ultima pagato nelle more del giudizio il canone locativo nella misura del triplo della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione anziche' nella misura divisata in contratto (si veda la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4204 del 2015 di cui al doc. n. 6 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium): nelle more del giudizio infatti era accaduto che la Corte costituzionale aveva dapprima, con sentenza n. 50 del 2014, dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 per eccesso di delega per violazione dell'art. 76 della Costituzione, e poi aveva, con sentenza n. 169 del 2015, dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80 del 2014 per violazione dell'art. 136 della Costituzione atteso che tale ultimo intervento normativo aveva fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in contrasto con un precedente giudicato della Corte che aveva caducato gli effetti della normativa poi surrettiziamente riproposta dal legislatore; Nelle more dell'originario giudizio pertanto sono venute meno le disposizioni normative che avevano abilitato la conduttrice Annamaria Micciulli a pagare il canone nella misura del triplo della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione anziche' nella misura divisata in contratto: da qui la pronuncia risolutoria del contratto datato 1° maggio 2004 intercorso tra la locatrice s.r.l. Compendium e la conduttrice Annamaria Micciulli per inadempimento imputabile alla parte conduttrice; Con l'odierno giudizio pertanto la locatrice s.r.l. Compendium, una volta ottenuta la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento imputabile alla conduttrice Annamaria Micciulli, ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 29.765,73 pari alla differenza tra le somme contrattualmente dovute e quelle effettivamente versate dalla predetta conduttrice nel periodo che va dal 15 luglio 2011 sino al 31 dicembre 2015 (si veda la missiva datata 18 novembre 2015 di cui al doc. n. 18 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium); E' successo pero' che nelle more del procedimento di mediazione obbligatoria instaurato dalla locatrice s.r.l. Compendium, e prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, e' stata emanata la legge di stabilita' per l'anno 2016 n. 208 del 2015 che, all'art. 1 comma 59 che ha sostituito integralmente l'art. 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (legge sulle locazioni abitative), ha previsto, al comma 5 del novellato art. 13, che: «Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua, e' pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato»: l'introduzione di tale disciplina normativa da un lato consente alla conduttrice Annamaria Micciulli di poter continuare ad invocare, nel caso al vaglio del presente giudizio, la correttezza dell'autoriduzione del canone locativo nella misura del triplo della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione, mentre dall'altro paralizza la domanda di parte ricorrente locatrice s.r.l. Compendium che, stante la vigenza del predetto art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, andrebbe respinta; Sussistono pertanto le condizioni per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» - per violazione dell'art. 136 della Costituzione, apparendo tale questione di legittimita' non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere; Sulla rilevanza della questione non pare sussistano dubbi: vigente la disposizione dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sopra richiamata che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 13, quinto comma, della legge n. 431 del 1998, la domanda di parte ricorrente locatrice s.r.l. Compendium non puo' trovare accoglimento stante la previsione di legge che consente ai conduttori che, per gli effetti della disciplina sulla cedolare secca di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo sino al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura triplo della rendita catastale dell'immobile, di tacitare le pretese pecuniarie del locatore e di adempiere la fondamentale obbligazione del pagamento dei canoni di cui all'art. 1587 del codice civile mediante la corresponsione, nel periodo considerato, del canone di locazione dovuto nella predetta misura del triplo della rendita catastale dell'immobile anziche' nella maggiore misura prevista in contratto; Si consideri poi che, ove si dovesse ritenere conforme a Costituzione e, per l'effetto, applicabile all'odierno giudizio la disposizione di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sopra richiamata, si perverrebbe al paradosso tale per cui la locatrice s.r.l. Compendium ha ottenuto una sentenza di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice Annamaria Micciulli all'obbligo di corrispondere il canone nella misura divisata in contratto salvo poi non potere ottenere la condanna della medesima conduttrice al pagamento del residuo dovuto nella misura di Euro 29.765,73, pari alla differenza tra le somme contrattualmente dovute e quelle effettivamente versate dalla predetta conduttrice nel periodo di riferimento, il cui mancato adempimento ha determinato l'adozione della pronuncia costitutiva di risoluzione gia' passata in giudicato; Del pari non residuano dubbi circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per violazione dell'art. 136 della Costituzione - a mente del quale «Quando la Corte dichiara la illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» - se si considera che la Corte costituzionale ha gia' censurato la protrazione degli effetti della normativa sulla cedolare secca, e sull'applicazione della misura sanzionatoria del canone locativo del triplo della rendita catastale del bene locato ivi contemplata in luogo della misura pattuita in contratto, posta in essere dall'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80 del 2014, avendo dichiarato la illegittimita' costituzionale di tale ultima norma con sentenza n. 169 del 2015 per violazione dell'art. 136 della Costituzione; La previsione di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non fa altro infatti che avere reiterato sotto mentite spoglie il contenuto dell'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80 del 2014 - a sua volta dichiarato incostituzionale - che aveva a propria volta fatto salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rendendo in tal modo applicabile la disciplina della cosiddetta cedolare secca anche dopo lo scrutinio di incostituzionalita' della norma - l'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80 del 2014 appunto - che ne ha reiterato gli effetti; Palese pertanto si manifesta, a seguito dell'adozione dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'elusione del giudicato delle sentenze della Consulta n. 50/2014 e n. 169/2015 sopra richiamate, atteso che tale norma ha fatto esplicito e testuale richiamo agli articoli 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23/2011 e 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47/2014, rispettivamente dichiarati incostituzionali con le sentenze n. 50/2014 e n. 169/2015, per individuare il proprio ambito temporale di applicazione retroattiva, avendolo fatto coincidere con quello di precaria vigenza delle predette norme benche' dichiarate illegittime e, quindi, da considerare come non mai introdotte nell'ordinamento giuridico; La medesima disposizione del resto ha poi circoscritto l'ambito soggettivo della platea dei destinatari ai conduttori che hanno di fatto gia' beneficiato degli effetti delle disposizioni gia' dichiarate incostituzionali, tra cui rientra la parte convenuta conduttrice Annamaria Micciulli nell'odierno giudizio, avendo prescritto testualmente che «Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011»: tale disposizione ha reiterato, quanto al suo contenuto precettivo, la norma di cui all'art. 3, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 23/2011 facendo si' che i conduttori che abbiano beneficiato degli effetti delle disposizioni incostituzionali potranno continuare a beneficiarne sine die ad onta delle declaratorie di incostituzionalita' delle norme sopra richiamate; In definitiva, non potendosi prescindere, ai fini della decisione della presente causa, dall'applicazione dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di tale norma per violazione dell'art. 136 della Costituzione, devesi sollevare la relativa questione avanti la Corte costituzionale nei termini di cui al dispositivo.