IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 4945  del  2013,  proposto  da  Paola  Alba  Aurora
Puliatti, Leonardo Spagnoletti, Raffaele Prosperi,  Marco  Buricelli,
Giancarlo  Luttazi,  Pierfrancesco  Ungari,  rappresentati  e  difesi
dall'avvocato  Mario  Sanino  C.F.  SNNMRA38E03H501M,  con  domicilio
eletto presso studio legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180; 
    Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri  e  Consiglio  di
Stato,  in   persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentati e  difesi  per  legge  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    nei confronti di Massimiliano Noccelli,  rappresentato  e  difeso
dall'avvocato Luisa  Taldone  C.F.  TLDLSU76A47A662Q,  con  domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 12; 
    per l'annullamento  del  provvedimento  con  il  quale  e'  stata
determinata a vantaggio dei controinteressati la  data  di  nomina  a
Consigliere di Stato a decorrere dal 31 dicembre  2010;  nonche',  di
ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale; 
    e  per  l'accertamento  del  diritto  dei  ricorrenti  a  vedersi
collocati   in   ruolo   in   posizione   antecedente   rispetto   ai
controinteressati   in   ragione   del   momento    dell'acquisizione
dell'effettiva qualifica di Consigliere di Stato. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del Consiglio  di  Stato  e  di  Massimiliano
Noccelli; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  20  dicembre  2016  il
dott. Roberto  Proietti  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1.  Con  il  ricorso  introduttivo  del  giudizio  i   ricorrenti
consiglieri  di  Stato   Paola   Alba   Aurora   Puliatti,   Leonardo
Spagnoletti, Raffaele Prosperi, Marco Buricelli, Giancarlo Luttazi  e
Piefrancesco  Ungari,   appartenenti   al   medesimo   concorso   per
referendario  TAR,  hanno  rappresentato  di  essere  transitati   al
Consiglio di Stato (i primi quattro dal 1° ottobre  2011,  mentre  il
quinto ed il sesto dal 3 agosto 2012) a domanda, ai  sensi  dell'art.
19, n. 1, della legge 27 aprile  1982,  n.  186  e  di  essere  stati
collocati nel relativo ruolo con anzianita' decorrente dalla data  di
nomina. 
    Raffaele Prosperi ha rilevato dal ruolo dell'udienza del 19 marzo
2013 la sua posposizione in ruolo rispetto al  collega  vincitore  di
concorso Luigi Massimiliano Tarantino, nominato consigliere di  Stato
a seguito di superamento di concorso, ai sensi dell'art. 19, comma 1,
n. 3  della  legge  27  aprile  1982,  n.  186,  insieme  al  collega
Massimiliano Noccelli.  Tale  posposizione  deriva  dall'applicazione
dell'ultima parte della norma  da  ultimo  citata,  secondo  cui:  «i
vincitori del concorso conseguono la nomina  con  decorrenza  dal  31
dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il  concorso
stesso». 
    Ritenendo erroneo ed illegittimo il loro posizionamento nel ruolo
dei consiglieri di Stato,  gli  interessati  hanno  proposto  ricorso
dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e
deducendo,  in  particolare,  l'illegittimita'  derivata  degli  atti
impugnati per incostituzionalita' dell'art. 19, comma 1, n. 3,  della
legge n. 186/82, per violazione dei principi di cui agli articoli 3 e
97 Cost.. 
    Al riguardo, e' stato rilevato che la  nomina  a  consiglieri  di
Stato  dei  dottori  Luigi  Massimiliano  Tarantino  e   Massimiliano
Noccelli decorre dal 31 dicembre  2010,  nonostante  l'assunzione  in
servizio sia avvenuta al termine dell'inverno 2013.  Tale  decorrenza
deriva dall'applicazione dell'art. 19, comma 1, n. 3, della legge  n.
186/82, il quale non prevede deroghe nel  caso  in  cui  il  concorso
abbia avuto un iter particolarmente lungo (come nel caso di specie). 
    I   ricorrenti   hanno   avanzato   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma indicata, in relazione  all'art.  3  della
Costituzione, osservando che una questione analoga  (sulla  quale  la
Consulta si e' pronunciata a seguito di ordinanze del TAR  del  Lazio
del 20 novembre 2006 iscritte ai nn. 604 e 605 del registro ordinanze
2007) e' stata dichiarata inammissibile  dalla  Corte  costituzionale
con  sentenza  n.  272  dell'11  luglio  2008,  in  quanto   ritenuta
irrilevante  ai  fini  del  giudizio  a  quo,  non  subendo  l'allora
ricorrente alcun concreto pregiudizio per  effetto  dell'applicazione
della disposizione censurata. 
    Nel caso di specie, secondo parte ricorrente, la rilevanza  della
questione sarebbe data dal fatto che dall'accoglimento dell'eccezione
di  incostituzionalita'   della   norma   primaria   deriverebbe   il
travolgimento del provvedimento di nomina  dei  controinteressati  in
ordine  alla  decorrenza  loro   attribuita,   con   il   conseguente
soddisfacimento dell'interesse dei ricorrenti,  nominati  consiglieri
di  Stato  nella  quota  riservata   ai   magistrati   di   Tribunale
amministrativo  regionale,  a  non  essere  posposti  nel  ruolo   ai
vincitori del concorso. 
    2. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il  Consiglio  di
Stato  ed  il  consigliere  Massimiliano  Noccelli,  costituitisi  in
giudizio, hanno  eccepito  l'inammissibilita'  e  la  tardivita'  del
ricorso, affermandone nel  merito  l'infondatezza  e  chiedendone  il
rigetto. 
    A sostegno delle proprie ragioni, l'Amministrazione  ha  prodotto
note, memorie e documenti per sostenere la  correttezza  del  proprio
operato  e  l'infondatezza  delle  censure   proposte   dalla   parte
ricorrente. 
    Con successive memorie le parti hanno  argomentato  ulteriormente
le rispettive difese. 
    All'udienza del 20 dicembre 2016 la causa e' stata trattenuta dal
Collegio per la decisione. 
    3. Il Collegio, in  via  preliminare,  esamina  le  eccezioni  di
irricevibilita' e di inammissibilita' del ricorso. 
    3.1. L'eccezione di irricevibilita' del ricorso per tardivita' e'
stata avanzata osservando che il ricorso  e'  stato  spedito  per  la
notifica a mezzo del servizio postale il 17  maggio  2013  e,  quindi
(secondo le  parti  resistenti),  sarebbe  stato  proposto  oltre  il
termine decadenziale  di  sessanta  giorni  previsto  dalla  legge  e
decorrente dalla conoscibilita' del provvedimento lesivo. 
    Secondo parte ricorrente, il provvedimento lesivo  sarebbe  stato
conosciuto solo attraverso il  ruolo  relativo  all'udienza  tenutasi
presso la III Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato in  data
19 marzo  2013,  cui  risalirebbe  la  prima  riunione  del  Collegio
composto dai ricorrenti e dal controinteressato. 
    L'Amministrazione resistente ha osservato  che  l'atto  idoneo  a
provocare la lesione lamentata dai ricorrenti e' il provvedimento  di
nomina dei vincitori del concorso a consigliere di Stato nella  parte
in cui ne stabilisce la decorrenza, riconoscendo  loro  un'anzianita'
di   servizio   maggiore   di   quella   vantata   dai    ricorrenti.
Conseguentemente,  il  dies  a  quo  del  termine   di   impugnazione
coinciderebbe  con  il  momento  in  cui  i  ricorrenti  hanno  avuto
conoscenza dell'adozione  del  suddetto  provvedimento  che  (secondo
parte resistente) sarebbe precedente alla data  dell'udienza  del  19
marzo  2013.  Cio'  si  desumerebbe  da  numerose   circostanze   che
lascerebbero presumere che i ricorrenti abbiano avuto conoscenza  del
suddetto provvedimento lesivo in data anteriore a quella indicata dai
ricorrenti e pressappoco coincidente con quella in cui il consigliere
Noccelli ha assunto servizio o, comunque, ha partecipato  alla  prima
udienza: - data  la  ristrettezza  dell'ambiente,  la  notizia  circa
l'esito del concorso e'  normalmente  conosciuta  ancor  prima  della
nomina, a parte il rilievo  che  quest'ultima  avviene  ufficialmente
mediante decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri; - la prima udienza  della  III
Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato cui ha partecipato  il
consigliere Noccelli (che nello stesso periodo ha integrato anche  il
Collegio della IV Sezione) risale al 15 febbraio 2013 e, in occasione
dell'udienza del 22 febbraio, il consigliere  Noccelli  integrava  il
Collegio insieme alla collega ricorrente Puliatti. 
    Il Collegio osserva che, effettivamente, per la ricorrente  cons.
Pugliatti,  il  termine  di  impugnazione  coincide   con   la   data
dell'udienza del 22  febbraio  2013,  in  occasione  della  quale  il
consigliere Noccelli ha (con lei) integrato il Collegio (cfr. doc.  3
di parte resistente). 
    Pertanto, il ricorso dalla stessa proposto il 17 maggio 2013 deve
ritenersi tardivo e, quindi, irricevibile. 
    Per gli altri  ricorrenti,  invece,  non  vi  sono  elementi  per
ritenere che l'atto lesivo sia stato conosciuto antecedentemente alla
data del 19 marzo 2016 (udienza nella quale il  consigliere  Raffaele
Prosperi ha rilevato  dal  ruolo  la  sua  posposizione  rispetto  al
collega Tarantino e, quindi, anche al collega Noccelli). 
    Ne' tale circostanza si puo' presumere (come asserito dalle parti
resistenti) dalla ristrettezza  dell'ambiente  e  dal  fatto  che  la
notizia circa l'esito del concorso e' (normalmente) conosciuta  prima
della  nomina  e,  comunque,  costituisce  oggetto  di  decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri (ex art. 13, comma 3, legge n. 186 del 1982), posto  che
i  due  decreti  di  nomina  dei  controinteressati   non   risultano
comunicati agli odierni ricorrenti ovvero  essere  stati  oggetto  di
pubblicazione e che la  verifica  della  piena  conoscenza  dell'atto
lesivo da parte del soggetto legittimato all'impugnazione, al fine di
individuare  la  decorrenza   del   termine   decadenziale   per   la
proposizione del ricorso giurisdizionale, deve essere  rigorosa,  non
potendo basarsi su supposizioni o deduzioni (cfr. Cons.  Stato,  Sez.
IV, 28 maggio 2012, n. 3159). 
    3.2. Altrettanto infondata e' l'eccezione con la quale  le  parti
resistenti  hanno  affermato  l'inammissibilita'  del   ricorso   per
mancanza di una lesione concreta e attuale e, quindi, per carenza  di
interesse. 
    Al riguardo, e' vero  che  con  sentenza  n.  272/2008  la  Corte
costituzionale  ha   dichiarato   inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, n. 3), della legge
n. 186 del 1982, nella parte in  cui  prevede  che  i  vincitori  del
concorso  siano  immessi  nel  ruolo  del  Consiglio  di  Stato   con
retrodatazione della nomina  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente  a  quello  di  indizione  del  concorso,  in  quanto  «La
questione prospettata e' infatti non attuale ai  sensi  dell'art.  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale), non avendo  il  ricorrente
subito alcun concreto pregiudizio per effetto dell'applicazione della
disposizione  censurata».  Per  la  Consulta,  «l'asserita  deteriore
collocazione nel ruolo non rileva di  per  se',  ma  solo  in  quanto
incida su provvedimenti che  siano  fondati  sulla  posizione  che  i
magistrati abbiano nel ruolo medesimo». 
    Tuttavia, il Collegio  ritiene  che  l'eccezione  sia  infondata,
atteso  che,  a  causa  del  descritto  meccanismo  di   nomina   dei
consiglieri di Stato di concorso  e  della  retrodatazione  del  loro
ingresso in servizio, i ricorrenti subiscono un  duplice  pregiudizio
concreto: 
        in  primo  luogo,  essi  vengono  posposti   nel   ruolo   ai
controinteressati; 
        inoltre, in sede di  avanzamento  di  carriera  (in  caso  di
nomina ad uffici superiori), in cui rileva l'anzianita'  di  servizio
dei  singoli  scrutinandi,  quella  fittiziamente   riconosciuta   ai
consiglieri di Stato «concorsuali» con la  contestata  retrodatazione
di   anzianita'   finisce   inevitabilmente   con   il    sacrificare
ingiustamente i consiglieri di Stato provenienti dai ruoli TAR. 
    4.  Passando  a  considerare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale prospettata, va rilevato che l'art. 19, comma 1, n.  3
della legge n. 186/1982 prevede la retrodatazione  della  nomina  dei
vincitori  del  concorso  a  consigliere  di  Stato  al  31  dicembre
dell'anno precedente a quello in cui e' stato indetto il concorso. 
    Il Collegio concorda con la parte  ricorrente  nel  ritenere  che
tale  previsione  sembra  violare  il  principio  di  uguaglianza   e
ragionevolezza fissato dall'art. 3  della  Costituzione,  atteso  che
riconosce, senza una comprensibile ragione, ai vincitori di  concorso
una decorrenza giuridica  della  nomina  diversa  e  piu'  favorevole
rispetto  a  quella  riconosciuta   ai   magistrati   dei   Tribunali
amministrativi regionali, il cui ingresso nel ruolo  dei  consiglieri
di Stato decorre dalla data  del  provvedimento  di  nomina,  con  la
conseguenza che questi ultimi vengono ad essere  posposti  ai  primi,
anche nell'ipotesi in cui la data di conferimento delle funzioni  sia
anteriore a quella dei vincitori del concorso. 
    Una previsione del genere appare  di  dubbia  legittimita'  anche
perche' non sembra avere  eguali  per  le  nomine  di  primo  accesso
nell'ambito dei rapporti di impiego presso amministrazioni pubbliche,
posto  che,  in  tale   contesto,   la   regola,   che   costituisce,
indubbiamente, un  principio  generale,  e'  che  le  nomine  abbiano
decorrenza successiva alla conclusione della procedura selettiva, sia
pure antecedente alla presa effettiva del servizio.  Detto  principio
e' la conseguenza logica del fatto che la  procedura  concorsuale  e'
indispensabile per accertare che l'interessato e' idoneo ad  assumere
l'impiego e, quindi, solo a seguito  di  tale  scrutinio  puo'  farsi
luogo    all'assunzione,    con    la    corrispondente    decorrenza
dell'anzianita' di servizio. 
    Tale  conclusione  appare  altresi'  in  linea  con  i   principi
costituzionali e, segnatamente, con l'art. 97 della Costituzione,  il
quale  stabilisce  che  l'accesso  «agli  impieghi  nelle   pubbliche
amministrazioni»  avviene  di  norma  «mediante  concorso»,   sicche'
risulta del  tutto  illogica  la  decorrenza  giuridica  -  anteriore
persino alla data del bando -, stabilita dal  legislatore  in  favore
dei vincitori di concorso. 
    Al riguardo,  va  considerato  che  i  consiglieri  di  Stato  di
provenienza TAR, nominati ai sensi dell'art. 19, comma 1, n. 1, della
legge n. 186/82 -,  che  hanno  anch'essi  superato  un  concorso  di
accesso alla magistratura amministrativa -,  si  vedono  pregiudicati
dalla descritta fictio juris, tanto piu' se si considera che, ai fini
della loro nomina al Consiglio di Stato, non assume alcun rilievo non
solo l'esperienza pregressa dei giudici  di  primo  grado,  ma  viene
addirittura sacrificata quella maturata dagli stessi dopo la nomina a
consigliere di Stato, -  in  cui,  a  differenza  degli  altri  hanno
espletato le specifiche funzioni magistratuali, atteso  che  essi  si
ritrovano nel ruolo posposti ai vincitori di concorso, in forza della
descritta retrodatazione della nomina a consigliere di Stato. 
    In sostanza,  nel  periodo  che  va  dal  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello in cui e' stato indetto il concorso a consigliere
di Stato, chi supera il concorso matura un'anzianita'  fittizia  (pur
non avendo esercitato le  relative  funzioni)  che  gli  consente  di
precedere  in  ruolo  chi  (come  i  magistrati  TAR  transitati  per
anzianita' al Consiglio di  Stato)  nel  frattempo  abbia  svolto  in
concreto funzioni d'appello. 
    Nel caso di specie,  i  consiglieri  Noccelli  e  Tarantino,  pur
avendo conseguito la qualifica di consiglieri di Stato a seguito  del
superamento  del  concorso  pubblico  indetto  dal   Presidente   del
Consiglio di Stato nell'anno 2011, conclusosi  nell'anno  2013,  sono
stati collocati nel relativo ruolo a decorrere dal 31 dicembre  2010,
sopravanzando i ricorrenti che, nel frattempo,  avevano  in  concreto
svolto le  funzioni  di  consigliere  di  Stato,  essendo  ivi  stati
nominati tra l'ottobre 2011 e l'agosto 2012. 
    Tale scelta non pare possa giustificarsi ipotizzando un  «premio»
in favore dei consiglieri di Stato nominati ai  sensi  dell'art.  19,
comma 1, n. 3 della  legge  n.  186/1982,  poiche'  la  normativa  di
riferimento prevede gia' un favor nei confronti  di  tali  magistrati
sotto il profilo della carriera, posto che  il  magistrato  TAR,  per
ottenere la medesima qualifica  di  consigliere  di  Stato  ai  sensi
dell'art. 19, comma 1, n. 1 della legge n.  186/1982,  deve  maturare
otto anni di anzianita' come giudice di primo grado,  malgrado  abbia
superato un concorso  (di  referendario  TAR)  analogo  a  quello  di
consigliere di  Stato.  A  cio'  va  aggiunto  che  la  normativa  di
riferimento non consente al consigliere di TAR che viene nominato per
anzianita' a consigliere  di  Stato  di  ottenere  il  riconoscimento
dell'anzianita' maturata come giudice di primo grado. 
    Tutto  cio'  induce  a   dubitare   della   logicita'   e   della
ragionevolezza della norma in questione, la quale  risulta  anche  in
contrasto  con  i  principi  di  buon   andamento   e   imparzialita'
dell'amministrazione. 
    5.  Va,  quindi,  dichiarata  rilevante  e   non   manifestamente
infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  dedotta  dai
ricorrenti, riguardante l'art. 19, comma  1,  n.  3  della  legge  27
aprile 1982, n. 186, nella parte in cui  dispone  che  vincitori  del
concorso a consigliere di Stato conseguono  la  relativa  nomina  con
decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello  in  cui  e'
indetto il  concorso  stesso,  per  contrasto  con  il  principio  di
uguaglianza e ragionevolezza fissato dall'art. 3 della  Costituzione,
anche in relazione ai principi generali desumibili  dall'art.  199  e
ss. T.U. n. 3/57 e dall'art. 97 della Costituzione, posto che, per le
ragioni sopra indicate, l'anticipo della decorrenza in questione  non
trova giustificazione nel principio di buon  andamento  degli  uffici
pubblici. 
    Conseguentemente, il giudizio deve  essere  sospeso  e  gli  atti
vanno trasmessi alla Corte costituzionale.