Ordinanza n. 3 di rimessione degli atti alla Corte costituzionale
nel procedimento arbitrale promosso da: 
        Enel Sole Sr.l. con socio unico (c.f. 02322600541  e  P.  IVA
05999811002), societa' soggetta alla direzione e al coordinamento  di
Enel S.p.a., con sede legale a Roma, Viale Tor di  Quinto  45/47;  in
persona dell'avv. Sabrina Panfili, nominato procuratore con atto  del
Notaio dott. Nicola Atlante di Roma Rep. 51707 -  Racc.  25670  -  20
gennaio 2016, con l'avv. Claudio Bonora; 
    Contro  il  comune  di  Calcinato  (c.f.  00524950177   e   P.IVA
00569440985), con sede a Calcinato (Brescia), Piazza Aldo Moro, n. 1,
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con Mario
Gorlani. 
    A seguito di conferenza tra gli arbitri, il Collegio composto da: 
    avv. prof. Daniele Maffeis (presidente); 
    avv. Francesco Santi (arbitro); 
    avv. Piermario Strapparava (arbitro); 
sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 22 febbraio 2017; 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Che Enel Sole S.r.l. (infra Enel Sole);  con  atto  di  citazione
notificato in data 12 giugno 2013, ha instaurato davanti al Tribunale
di Brescia, sezione S3, dott.ssa Lucia  Cannella,  il  giudizio  r.g.
11303/2013 per ivi sentir cosi' giudicare: «sulla base  dello  "stato
di  consistenza"  degli  impianti  di   illuminazione   pubblica   di
proprieta' di Enel Sole S.r.l. situati sul territorio del  Comune  di
Calcinato, determinare l'ammontare dell'equa indennita'  di  riscatto
degli impianti suddetti spettante ad Enel Sole S.r.l.,  tenuto  conto
dei criteri previsti dall'art. 24 del regio decreto  n.  2578/1925  e
dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
902/1986, e  cioe':  (a)  il  valore  industriale  dell'impianto  (b)
eventuali anticipazioni o sussidi dati dal Comune di  Calcinato;  (c)
il profitto che viene a mancare ad  Enel  Sole  S.r.l.  a  causa  del
riscatto; per l'effetto condannare il Comune di  Calcinato  a  pagare
all'attrice l'equa indennita' nella misura di euro  34.151,08,  sulla
base della valutazione svolta dal perito nominato  dal  Tribunale  di
Brescia nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva
(R.G. 5196/2012), ovvero nella misura, maggiore o minore,  che  sara'
ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, oltre  rivalutazione
monetaria, se dovuta, e interessi legali dalla data di  consegna  (12
marzo 2010) degli impianti al saldo  effettivo»  (citaz.  Enel  Sole,
pag. 24); 
    che il Comune di Calcinato (infra il  Comune),  costituitosi  con
comparsa di costituzione  in-  data  17  ottobre  2013,  ha  proposto
eccezione di «difetto di giurisdizione o incompetenza, in  quanto  ai
termini di legge la questione e' rimessa in arbitrato»  (comp.  cost.
Comune, pag.15); 
    che a seguito dell'eccezione di arbitrato  sollevata  davanti  al
Tribunale di Brescia dal  Comune,  Enel  Sole,  davanti  allo  stesso
Tribunale di Brescia, ha eccepito la «illegittimita' delle norme  che
prevedono l'arbitrato obbligatorio» cosi' argomentando:  «Secondo  la
giurisprudenza   consolidata   della   Corte    costituzionale,    le
disposizioni di legge che impongono  l'arbitrato  come  strumento  di
risoluzione   delle   controversie   sono    illegittime.    Infatti,
«costituisce orientamento consolidato di questa Corte (v. le sentenze
n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, n. 49 del 1994, n. 206 del 1994, n.
232 del 1994, n. 54 del 1996, n. 152 del 1996  e  n.  381  del  1997)
quello per cui l'arbitrato  trova  il  proprio  legittimo  fondamento
nella concorde volonta' delle  parti,  sicche'  l'obbligatorieta'  ex
lege del medesimo  si  traduce  in  un'illegittima  compressione  del
diritto di difesa ed in una violazione  del  principio  della  tutela
giurisdizionale. D'altronde l'arbitrato puo' ritenersi effettivamente
non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in
contesa,  con  decisione  anche  unilaterale,  di  adire  il  giudice
ordinario» (Corte costituzionale 24 luglio 1998, n. 325). 
    Pertanto, il ricorso all'arbitrato e' legittimo  soltanto  quando
e' basato sulla concorde ed espressa volonta'  delle  parti,  con  la
conseguenza che sono incostituzionali tutte le  norme  che  prevedono
arbitrati obbligatori, precludendo cosi' alle parti la libera  scelta
di  ricorrere  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria:   «poiche'   la
Costituzione garantisce ad ogni  soggetto  il  diritto  di  agire  in
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi,  il
fondamento di qualsiasi  arbitrato  e'  da  rinvenirsi  nella  libera
scelta delle parti: perche' solo la scelta dei soggetti (intesa  come
uno dei possibili modi di disporre,  anche  in  senso  negativo,  del
diritto di cui all'art. 24, comma  primo,  Cost.  [...],  sicche'  la
"fonte" dell'arbitrato non puo' piu' ricercarsi e porsi in una  legge
ordinaria o, piu' generalmente, in una volonta' autoritativa»  (Corte
cost. 8 giugno 2005, n. 221). In particolare,  con  la  decisione  da
ultimo  richiamata,  la  Corte  costituzionale   ha   dichiarato   la
illegittimita' dell'art. 13 del regio decreto-legge 28  agosto  1930,
n.  1345  (recante   Norme   per   la   costruzione   e   l'esercizio
dell'acquedotto del Monferrato), convertito  nella  legge  6  gennaio
1931, n. 80, che cosi' recitava:  «ogni  controversia  relativa  alla
costruzione  od  esercizio  dell'acquedotto  e  all'applicazione  del
presente decreto, sara' decisa da un Collegio  di  tre  arbitri,  dei
quali uno scelto dal Consorzio, altro scelto  dalla  Societa'  ed  il
terzo nominato dal Ministro per  l'interno  di  concerto  con  quello
delle finanze; gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto
e la sentenza non sara' soggetta ne' ad appello,  ne'  a  ricorso  in
cassazione.  La  Corte  costituzionale  ha   quindi   dichiarato   la
illegittimita' della norma  sopra  richiamata,  sul  presupposto  che
«essa preclude  alle  parti  la  possibilita'  di  adire  il  giudice
statuale», ritenendo irrilevante la circostanza che le parti avessero
inserito nella convenzione stipulata  per  disciplinare  la  gestione
dell'acquedotto una clausola che richiamava l'arbitrato previsto  dal
regio decreto, trattandosi di una mera riproduzione del  disposto  di
legge: «l'obiezione della convenuta  Societa'  Acquedotto  Monferrato
S.p.A., secondo cui la disposizione dell'art. 13 del r.d.l.  n.  1345
del 1930 sarebbe stata superata da una successiva  manifestazione  di
volonta' delle parti, e' destituita di fondamento, dal momento che la
convenzione, stipulata fra il Consorzio  del  comuni  e  la  societa'
concessionaria il  14  ottobre  1935,  ha,  in  punto  di  arbitrato,
semplicemente  riprodotto,  precisandone  i  termini,   il   precetto
contenuto nella norma denunciata, cui ha dato  concreta  esecuzione».
(note conclusive Enel Sole davanti al Tribunale di Brescia in data 21
luglio 2014, pagg. 3-5); 
    che il Tribunale di Brescia, sezione S3, dott.ssa Lucia Cannella,
nella causa R.G. 11303/2013, con sentenza n. 1639/2016, pubblicata in
data 26 maggio 2016, non impugnata ai sensi degli  articoli  819-ter,
42 e 43 cod.  proc.  civ.,  ha  dichiarato  la  propria  incompetenza
«essendo la domanda sottoposta ad arbitrato  ai  sensi  dell'art.  24
regio decreto n. 2578/1925» respingendo l'eccezione  di  legittimita'
costituzionale proposta in quella  sede  da  Enel  Sole  nei  termini
appena ritrascritti nella presente ordinanza, sul rilievo che  «anche
una interpretazione costituzionalmente orientata o la rimessione alla
Corte  costituzionale  sarebbe  nel  caso  di   specie   irrilevante»
(sentenza n. 1639/2016 resa dal Tribunale di Brescia, pag.6); 
    che, con «domanda di arbitrato  e  atto  di  nomina  di  arbitro»
notificata al Comune in data 4 agosto 2016, Enel Sole  ha  dichiarato
di essere «costretta a presentare la presente domanda arbitrale,  per
fare accertare dal Collegio arbitrale che sara' costituito  ai  sensi
dell'art. 24 del regio decreto n. 2578/1925 il diritto  al  pagamento
dell'indennita' per  il  riscatto  degli  impianti  di  illuminazione
pubblica da parte del Comune di Calcinato» (domanda di arbitrato Enel
Sole, pag. 4) ed ha, contestualmente, nominato quale proprio  arbitro
l'avv. Francesco Santi (domanda di arbitrato Enel Sole, pag. 36); 
    che il Comune, con «atto di nomina di arbitro per  il  Comune  di
Calcinato» notificato ad  Enel  Sole  in  data  31  agosto  2016,  ha
nominato quale proprio arbitro  l'avv.  Piermario  Strapparava;  che,
all'esito del ricorso per la nomina di arbitro in  data  7  settembre
2016, con il quale Enel Sole ha chiesto al Tribunale di Brescia,  «ai
sensi dell'art. 24 del regio decreto n. 2578/1925,  di  designare  il
terzo arbitro» (ricorso Enel Sole  7  settembre  2016,  pag.  3),  il
Presidente  del  Tribunale  di  Brescia,  dott.  Vittorio  Masia,  ha
nominato quale terzo arbitro il prof. avv. Daniele Maffeis; 
    che in data  25  ottobre  2016,  alle  ore  16,  presso  la  sede
dell'arbitrato, in occasione  della  prima  riunione  di  inizio  del
giudizio arbitrale, le parti personalmente e i difensori delle  parti
hanno dato «concordemente atto che il  presente  arbitrato  si  fonda
sulla disposizione di cui all'art. 24 del regio  decreto  15  ottobre
1925 n. 2578» (cfr. verbale n. 1 del 25 ottobre 2016, pag.3)  sicche'
non vi e' stata e non vi e' tra Enel Sole ed il Comune  di  Calcinato
alcuna clausola compromissoria o  compromesso  ma  il  solo  richiamo
testuale all'arbitrato previsto dalla legge  all'art.  24  del  regio
decreto 15 ottobre 1925 n. 2578; 
    che, dietro sollecitazione del Collegio arbitrale alle parti  con
ordinanza n. 2 in data 7 febbraio 2017 ad esprimersi in  merito  alla
questione  della  legittimita'  costituzionale   dell'arbitrato,   il
Comune, con comunicazione in data 17 febbraio  2017,  si  e'  rimesso
alla decisione del Collegio arbitrale, mentre Enel Sole, con  memoria
autorizzata in data 17 febbraio 2017, ha  chiesto  «che  il  Collegio
arbitrale prosegua nello svolgimento delle presente  procedura,  fino
ad assumere la relativa decisione», sicche', neppure dopo  l'espressa
sollecitazione del Collegio arbitrale e' stata conclusa tra Enel Sole
ed il Comune di Calcinato  alcuna  clausola  compromissoria  o  alcun
compromesso; 
    che all'udienza in data 22 febbraio 2017 i difensori delle  parti
hanno esposto oralmente le ragioni esposte nella memoria (Enel  Sole)
e nella comunicazione (Comune di Calcinato) in data 17 febbraio  2017
ed hanno concordemente dato atto che sulla questione di  legittimita'
costituzionale di cui all'ordinanza del Collegio in data  7  febbraio
2017 e' stato osservato  il  principio  del  contraddittorio  e  che,
all'esito, il Collegio arbitrale si e' riservato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.  Quanto  alla  questione   di   costituzionalita'   sottoposta
all'ecc.ma Corte costituzionale: 
        che  l'arbitrato,  che  ha  ad  oggetto   la   determinazione
dell'equa  indennita'  di  riscatto  di  impianti  di  illuminazione,
incerta sia nell'an che nel quantum, si fonda sulla  disposizione  di
cui all'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 che  cosi'
testualmente dispone: 
          «L'ammontare  dell'indennita'   puo'   essere   determinato
d'accordo tra le parti. In  mancanza  dell'accordo  decide  in  primo
grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di  tre
arbitri, di cui uno e'  nominato  dal  Consiglio  comunale,  uno  dal
concessionario  ed  uno  dal  Presidente  del  tribunale  nella   cui
giurisdizione e' posto  il  Comune.  Avverso  la  decisione  di  tale
collegio, cosi' il comune come il concessionario  possono  appellarsi
ad un altro collegio di tre arbitri, i  quali  saranno  nominati  dal
primo presidente della Corte d'appello e decideranno come  amichevoli
compositori»; 
    che la disposizione citata prevede un arbitrato che non  consente
alle parti  il  ricorso  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  (c.d.
arbitrato obbligatorio) e sotto tale profilo appare incostituzionale,
perche' in contrasto con gli articoli 24, primo comma  e  102,  primo
comma, della Costituzione, in  virtu'  dei  quali  il  fondamento  di
qualsiasi arbitrato e' da rinvenirsi nella libera scelta delle  parti
e non puo'  ricercarsi  e  porsi  in  una  legge  ordinaria  o,  piu'
generalmente, in una volonta' autoritativa  (Corte  cost.  16  luglio
1977, n. 127, in www.giurcost.org: l'arbitrato non  puo'  che  essere
volontario o facoltativo, «questa conclusione, suggerita  dai  lavori
preparatori, trova saldo fondamento  nel  testo  stesso  della  Carta
costituzionale ed e'  avvalorata  dall'art.  6,  primo  comma,  della
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali»). Si tratta, come si approfondira', di  un  consolidato
principio espresso dalla Corte costituzionale  e  recepito  anche  in
dottrina; 
    che il contratto inter partes 1° dicembre 1993 (doc. C  di  parte
Enel Sole nel fascicolo davanti al Tribunale di Brescia) non contiene
alcun richiamo convenzionale al collegio arbitrale previsto  all'art.
24 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578,  sicche'  nel  caso  di
specie ritiene il Collegio arbitrale  che  si  verta  in  ipotesi  di
arbitrato obbligatorio, a differenza del caso deciso  da  Cassazione,
1° marzo 2002, n. 3026 che ha deciso  un  caso  in  cui  l'arbitrato,
previsto dall'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578  era
invece «richiamato nel contratto stipulato inter partes (...)  e  nei
vari atti successivi»,  sicche'  non  di  arbitrato  obbligatorio  si
trattava ma di arbitrato volontario. 
    2. Quanto alla legittimazione del Collegio arbitrale  a  proporre
l'incidente di costituzionalita': 
        che  gli  arbitri  sono  tenuti  a  verificare   la   propria
legittimazione a pronunziarsi sulla controversia ad essi  deferita  e
che pertanto la verifica non e' preclusa al Collegio arbitrale  dalla
sentenza  citata  del  Tribunale  di  Brescia  ancorche'  essa  abbia
statuito sulla competenza (cfr. i principi espressi da  Cassazione  8
luglio 1996, n. 6205,  in  www.plurisdata.it),  sicche'  il  Collegio
arbitrale rimettente,  quanto  ai  poteri,  non  e'  vincolato  dalla
statuizione della sentenza del  Tribunale  di  Brescia  di  cui  alla
sentenza n. 1639 del 2016 in data 26 maggio 2016, che peraltro non ha
motivato   sulla   questione   della   legittimita'    costituzionale
dell'arbitrato; 
        che ai sensi dell'art. 819-ter,  secondo  comma,  cod.  proc.
civ., «nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano  regole
corrispondenti agli articoli 44, 45,  48,  50  e  295»  e  cosi',  in
particolare, non si applica la regola di cui all'art. 44, a norma del
quale «l'ordinanza che,  anche  a  norma  degli  articoli  39  e  40,
dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se  non  e'
impugnata  con  l'istanza  di   regolamento,   rende   incontestabile
l'incompetenza  dichiarata  e  la  competenza  del  giudice  in  essa
indicato se la causa e' riassunta nei  termini  di  cui  all'art.  50
[...]». 
        che gli arbitri sono legittimati  a  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale, in virtu' della  pronuncia  della  Corte
costituzionale in data 28 novembre 2001, n. 376  e  della  successiva
modifica dell'art. 819-bis cod. proc. civ., a norma del quale  «Ferma
l'applicazione  dell'art.  816-sexies,  gli  arbitri  sospendono   il
procedimento arbitrale con  ordinanza  motivata  nei  seguenti  casi:
[...] 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione  di
legittimita' costituzionale ai sensi  dell'art.  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87»; 
        che,    secondo    l'insegnamento    della     giurisprudenza
costituzionale, «in un assetto costituzionale nel quale  e'  precluso
ad ogni organo giudicante tanto il potere di disapplicare  le  leggi,
quanto quello di definire il  giudizio  applicando  leggi  di  dubbia
costituzionalita',  anche  gli  arbitri  -   il   cui   giudizio   e'
potenzialmente fungibile con quello degli organi della  giurisdizione
- debbono utilizzare il sistema di sindacato incidentale sulle  leggi
[...].   Gli   arbitri   rituali   possono   e   debbono    sollevare
incidentalmente questione di legittimita' costituzionale delle  norme
di legge che sono chiamati ad applicare, quando  risulti  impossibile
superare il dubbio attraverso l'opera interpretativa» (Corte cost. 28
novembre   2001;   n.   376,   in   www.giurcost.org   conf.,   Corte
costituzionale 9 maggio  2014,  n.  123,  in  www.giurcost.org  -  In
dottrina, C. Mandrioli, Dir. proc. civ., Torino, 2014, III, pag. 455,
nota 157; L. Salvaneschi, Arbitrato, in Comm. cod. proc. civ. a  cura
di S. Chiarloni, Bologna, 2014, pag. 664); 
        che il Collegio arbitrale ha il potere di rimettere d'ufficio
alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
del citato art. 24 regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e cio'  in
forza del rinvio operato dall'art. 819-bis codice di procedura civile
all'art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  a  norma  del
quale  «la  questione  di  legittimita'  costituzionale  puo'  essere
sollevata, di ufficio, dall'autorita'  giurisdizionale  davanti  alla
quale verte il  giudizio  con  ordinanza  contenente  le  indicazioni
previste alle lettera a) e b) del primo comma e  le  disposizioni  di
cui al comma precedente»; 
        che la questione di legittimita' costituzionale «puo'  essere
proposta in ogni stato e grado del processo,  a  nulla  rilevando  ai
fini che ne occupano che la stessa  sia  stata  proposta  e  ritenuta
manifestamente  infondata  in  un  precedente  grado   dello   stesso
giudizio» (App. Roma, ordinanza  18  dicembre  1996,  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 21 maggio 1997). 
    3.  Quanto  alla  rilevanza  della  questione   di   legittimita'
costituzionale: 
    che la controversia non puo' essere risolta senza  l'applicazione
della norma denunciata atteso che, come  anticipato,  essa  fonda  il
potere degli arbitri di decidere la controversia  portata  alla  loro
attenzione; 
    che, come ha rilevato la dottrina, non soltanto un lodo  reso  da
un Collegio arbitrale privo di poteri  e'  nullo  e  suscettibile  di
impugnazione, ma, se e' dichiarata incostituzionale la norma  su  cui
si fonda  il  potere  degli  arbitri,  «la  cessazione  di  efficacia
discendente dalla pronuncia di  accertamento  della  Corte  impedisce
alla stessa di continuare a fornire la  regola  di  valutazione  alla
stregua  della  quale  al  loda  e'  attribuita  efficacia  di   atto
decisorio» (G. Ruffini, Arbitri, diritto e costituzione  (riflessioni
a margine della sentenza  della  Corte  costituzionale,  28  novembre
2001, n. 376), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, pag. 278); 
    che la dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art.  24  del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,  ha  l'effetto  non  gia'  di
innovare la disciplina giuridica del rapporto controverso, bensi'  di
dichiarare quale essa, per quel rapporto, fosse, ancora  prima  della
pronuncia di incostituzionalita',  cio'  che,  specie  per  le  norme
processuali, puo' implicare una efficacia retroattiva (C.  Mandrioli,
Dir. proc. civ., Torino, 2014, II, pag. 369); 
    che,    infatti,    a    seguito    della    dichiarazione     di
incostituzionalita' della norma che aveva determinato la  competenza,
la Corte di  cassazione  ha  risolto  il  regolamento  di  competenza
dichiarando la competenza di un Tribunale che si  era  in  precedenza
dichiarato incompetente in favore  di  altro  Tribunale,  davanti  al
quale le parti avevano riassunto la causa, atteso che  «agli  effetti
della  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale   va   ravvisata
l'inapplicabilita', nel caso in esame, del dettato del novellato art.
5 codice di procedura civile, che, ai fini della determinazione della
competenza, dispone che si abbia riguardo solo allo stato di fatto  e
diritto  esistente  al  momento  della  proposizione  della  domanda,
occorrendo distinguere tra abrogazione della norma che opera ex  nunc
e pronuncia d'incostituzionalita' che opera ex tunc [...]» (Cass.  23
marzo 2006, n. 6529, in www.plurisdata.it); 
    che, pertanto, la norma della  cui  costituzionalita'  si  dubita
costituisce  il  presupposto   per   la   valida   prosecuzione   del
procedimento arbitrale, nonche' per la validita' della decisione  nel
merito del procedimento arbitrale da parte del Collegio rimettente; 
    che la decisione in merito  alla  costituzionalita'  della  norma
condiziona, inoltre, il regime  di  impugnazione  dell'emanando  lodo
arbitrale atteso che l'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.
2578 prevede un arbitrato che non  consente  alle  parti  il  ricorso
all'autorita'   giudiziaria   ordinaria   anche    per    l'eventuale
impugnazione del lodo. 
    4. Quanto alla non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale: 
        che  la  norma  che  costituisce  l'oggetto  della   presente
ordinanza prevede una ipotesi  di  arbitrato  obbligatorio,  giacche'
«preclude alle parti la possibilita' di adire  il  giudice  statuale»
(Corte cost. 8 giugno 2005, n. 221 in www.giurcost.org), mentre, come
ha  precisato  la  Corte  costituzionale,  «l'arbitrato  puo'  invece
ritenersi non  obbligatorio  quando  [...]  fino  alla  nomina  degli
arbitri per la decisione sull'insorta controversia, sia consentita la
facolta', all'una o all'altra parte del rapporto, di scegliere ancora
la competenza ordinaria» (Corte cost.  9  maggio  1996,  n.  152,  in
www.giurcost.org). Come afferma la dottrina, «la facoltativita' della
via arbitrale ricorre solo allorche'  ciascuna  parte  sia  libera  i
rinunciarvi semplicemente non  stipulando  l'accordo  compromissorio,
senza dipendere dalla scelta altrui»  (A.  Briguglio,  Gli  arbitrati
obbligatori e gli arbitrati di legge, in Riv. trim. dir. proc.  civ.,
2003, pag. 85; conf. C. Mandrioli, Dir.  proc.  civ.,  Torino,  2014;
III, pag. 422). Nella vicenda oggetto del procedimento arbitrale  non
sussiste alcuna di queste ipotesi e, anzi, quando urta delle parti ha
adito l'autorita' giudiziaria per la risoluzione della  controversia,
l'autorita'  giudiziaria  ha  ritenuto  di  dichiarare   la   propria
incompetenza proprio in quanto la causa doveva  essere  decisa  dagli
arbitri a norma dell'art. 24 regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; 
        che non puo' dirsi neppure che le parti abbiano  in  concreto
manifestato di volere un arbitrato, cosi' modificando  il  regime  di
obbligatorieta' dell'arbitrato de quo.  La  Corte  costituzionale  ha
riconosciuto che  non  muta  il  fondamento  -  legislativo  anziche'
negoziale - dell'arbitrato  una  clausola  compromissoria  «meramente
ricognitiva del vincolo imposto alle parti dalla legge» (Corte  cost.
8 giugno 2005, n. 221, in  www.giurcost.org  -  conf.  Cassazione  25
luglio 2006, n. 16977,  in  www.plurisdata.it).  A  maggior  ragione,
dunque, non puo' mutare i termini  della  questione  l'asserzione  di
Enel Sole in sede di memoria in data 17 febbraio 2017 con la quale la
parte  ha  chiesto  al  Collegio  arbitrale   di   proseguire   nello
svolgimento della procedura arbitrale sino ad  assumere  la  relativa
decisione, atteso che trattasi di una  dichiarazione  unilaterale,  e
che da  parte  del  comune  non  e'  stata  avanzata  alcuna  analoga
manifestazione, di volonta'; 
        che, come anticipato, la questione  di  legittimita'  di  una
norma che prevede un arbitrato obbligatorio, come  tale  illegittimo,
e' gia' stata accolta  dall'ecc.ma  Corte  costituzionale  adita  con
riferimento  ad  altre  norme  del  medesimo  tenore  di  quella  che
costituisce l'oggetto della presente ordinanza (Corte cost. 8  giugno
2005, n. 221, in www.giurcost.org -  Corte  costituzionale  9  maggio
1996, n. 152, in www.giurcost.org - Corte  costituzionale  16  luglio
1977, n. 127, in www.giurcost.org). 
        che    l'illegittimita'     costituzionale     dell'arbitrato
obbligatorio e' riconosciuta anche dalla dottrina:  «un  problema  di
costituzionalita'  dell'arbitrato  si  pone  senz'altro  laddove   si
tradisce  il  suo  fondamento  volontario.   Quando,   infatti,   con
l'istituzione di un arbitrato obbligatorio e' preclusa alla parte  la
facolta'  di  agire  in  giudizio   innanzi   al   giudice   naturale
precostituito per  legge,  per  la  tutela  dei  propri  diritti,  e'
indubbio che sussiste una violazione  dei  principi  affermati  negli
articoli  24   e   25   Cost.»   (C.   Punzi,   Disegno   sistematico
dell'arbitrato, I, Padova 2012, pagg. 100-101).