LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA 
                              Sezione 4 
 
    Riunita  con  l'intervento  dei  signori:   Santaroni   Mario   -
Presidente, De Musso Ivan - Relatore, Clemente Alessandro -  Giudice,
ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n.  19887/12,  depositato
il 28 novembre 2012, avverso invito pagamento n. prot. M_D  GMILI  IV
10 SC 297509 contr. unificato, contro Ministero della difesa -  Roma,
proposto dal ricorrente Comellini Luca Marco, via Passo di Palo n. 27
- 00052 Cerveteri (Roma). 
 
                              Premesso 
 
    Il sig. Luca Marco Comellini ha impugnato la nota  prot.  n.  M_D
GMIL1 IV SC 297509, con la quale il Ministero della difesa lo  invita
a provvedere al pagamento del contributo  unificato  di  euro  600,00
relativo alla presentazione, in data 21 maggio 2012,  di  un  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. 
    Il Ministero della difesa giustifica tale  richiesta  -  ribadita
nella memoria depositata  in  data  10  dicembre  2012  -  alla  luce
dell'art. 13, comma 6-bis, lettera  e)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese  di  giustizia»,  nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.  37,  comma  6,
lettera s) del decreto-legge n. 98/2011, convertito  dalla  legge  n.
111/2011, nonche' di quelle sancite dall'art.  2,  comma  35-bis  del
decreto-legge n. 138/2011. 
    Il ricorrente, sviluppando i propri motivi di  doglianza  in  una
articolata memoria, sostiene  che  il  contributo  unificato  non  e'
dovuto, attesa la natura non giurisdizionale dello  speciale  ricorso
amministrativo al Presidente della Repubblica e che, nel  caso  fosse
dovuto, concretizzerebbe una violazione dei diritti costituzionali di
cui agli articoli 3, 24 e 97 nonche'  dell'art.  2,  comma  1,  dello
statuto del contribuente (legge n. 212/2000) in quanto impedirebbe il
ricorso a tale rimedio alternativo a quello giurisdizionale di fronte
ai TAR-Consiglio di Stato prevedendo, illogicamente, una  misura  del
contributo superiore a quella dovuta per agire in  giudizio  in  sede
giurisdizionale ordinaria. 
    Inoltre, aggiunge il ricorrente, l'amministrazione  militare  non
poteva in alcun modo richiedere il pagamento del contributo unificato
in quanto gli articoli 247 (Ufficio  competente)  e  248  (Invito  al
pagamento) del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/2002
stabiliscono che l'ufficio incaricato della gestione delle  attivita'
connesse alla riscossione e' quello  presso  il  magistrato  dove  e'
depositato l'atto cui si collega il pagamento  o  l'integrazione  del
contributo unificato, per cui  l'amministrazione  resistente  non  e'
l'ufficio  titolato  a  gestire  e  quindi  a  poter  richiedere   al
ricorrente il pagamento del contributo unificato. 
 
                              Ritenuto 
 
    Il motivo di fondo che secondo il ricorrente  dovrebbe  escludere
la sottoposizione  del  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica al pagamento del contributo unificato, e  cioe'  carattere
non giurisdizionale di tale speciale rimedio contro atti della  P.A.,
e'  smentito  dalla  piu'  recente  giurisprudenza  dei  giudice   di
legittimita' che, operando  un  cambiamento  rispetto  al  precedente
orientamento (Cass. SS.UU. n. 2992/1968, n. 903/1971, n. 15978/2001),
ha affermato (Cass. SS.UU. n. 2065/2011, n. 23464/2012),  sulla  base
del mutamento del quadro normativo di riferimento (in particolare, la
legge n.  205/2000  recante  disposizioni  in  materia  di  giustizia
amministrativa; la legge n. 69/2009 recante nuove norme in materia di
processo civile e il codice del processo amministrativo approvato con
decreto legislativo n. 104/2010), l'avvenuta  giurisdizionalizzazione
del ricorso straordinario. 
    Orientamento questo  ribadito  dalla  piu'  recente  sentenza  n.
73/2014 della Corte costituzionale che ha rilevato  come  l'art.  69,
comma 2, della legge n. 69/2009,  attribuendo  natura  vincolante  al
parere espresso nell'ambito del procedimento dal Consiglio  di  Stato
gli  ha  fatto  assumere  carattere  di  decisione,  conseguentemente
modificando «l'antico ricorso  amministrativo  trasformandolo  in  un
rimedio  giustiziale,  che  e'  sostanzialmente  assimilabile  ad  un
"giudizio"». 
    Quanto alla debenza del contributo  unificato  anche  per  questo
tipo di rimedio «giustiziale», alternativo  a  quello  ordinario,  lo
stesso Consiglio di Stato si e' espresso nel  senso  che  il  mancato
pagamento  non  preclude,  comunque,  l'esperibilita'   del   rimedio
proposto e la rinuncia al  gravame  non  esime  dal  pagamento  dello
stesso (Cons. Stato, sez. I, parere n. 4281/2011). 
    Stabilito che il soggetto che  intraprenda  la  via  del  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica e' tenuto  al  pagamento
del contributo unificato - affermazione che porterebbe  a  concludere
per il rigetto del ricorso proposto davanti  a  questo  giudicante  -
occorre valutare la rilevanza e la non manifesta  infondatezza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  della  introduzione  del
pagamento del contributo in questione, avvenuta con l'art. 37,  comma
6-bis, lettera  e)  del  decreto-legge  n.  98/2011,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 111/2011 (recante «Disposizioni  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria»),  che  ha  sostituito  il  comma
6-bis dell'art. 13 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 (Testo unico in materia di spese  di  giustizia),  sollevata
dal  ricorrente  in  relazione  agli  articoli  3,  24  e  97   della
Costituzione. 
    La rilevanza della questione e' legata al diverso  contenuto  che
potrebbe assumere la pronuncia di questo giudice in ordine  all'an  o
al quantum del contributo unificato in discorso  qualora  il  giudice
delle leggi riconoscesse la fondatezza della violazione di uno o piu'
dei parametri costituzionali invocati. E la rilevanza sussiste  anche
se,  alla  luce  dell'art.  69,  comma  2,  della  legge  n.  69   le
controversie   concernenti   il   rapporto   di   impiego    pubblico
contrattualizzato, quale quella  oggetto  del  ricorso  straordinario
esperito  dall'odierno  ricorrente,  sono   state   trasferite   alla
giurisdizione del giudice  ordinario:  cio'  in  quanto,  l'eventuale
declaratoria di improcedibilita' o estinzione o rinuncia  al  ricorso
straordinario non  puo'  comportare  l'esenzione  dal  pagamento  del
contributo unificato (parere Cons. Stato, sez. n. 4281/2011 e sez. II
n. 1108/2015), ne' il trasferimento nella sede civile fa  nascere  il
diritto dello stesso ricorrente al rimborso della differenza fra  gli
importi del contributo dovuto nelle due distinte sedi giudiziarie. 
    La doglianza di incostituzionalita' relativa all'art. 97 Cost. il
Collegio la ritiene  non  condivisibile,  attesa  la  non  pertinenza
giuridica al buon andamento e all'imparzialita'  dell'amministrazione
dell'introduzione di un contributo che e' previsto per ogni  tipo  di
processo e  il  cui  presupposto  tributario  deriva  dalla  semplice
proposizione di un ricorso (parere Cons. Stato n. 4281/2011, cit.). 
    Sotto questo profilo, cioe' quello della previsione  generale  di
un contributo unificato per ogni forma di processo (cui,  come  sopra
chiarito, e' equiparabile  il  ricorso  straordinario  al  Presidente
della Repubblica), non rileva nemmeno il riferimento all'art. 3 Cost.
in quanto il «costo del processo» e' generalizzato. 
    Circa la assunta non titolarita' dell'amministrazione  resistente
(nella specie, il Ministero della difesa) a richiedere  il  pagamento
del contributo unificato e a comunicarne  all'Agenzia  delle  entrate
l'omesso versamento, si deve sottolineare come l'art. 37, comma 6-bis
del decreto-legge n. 98/2011 nulla preveda in  ordine  alla  gestione
del contributo unificato  dovuto  per  il  ricorso  straordinario  al
Presidente    della    Repubblica    e    come,     conseguentemente,
l'amministrazione (vedi nota MEF prot. n. 3-14460 del 5 novembre 2012
e circolare Ministero interno  n.  9/2013)  abbia  emanato  norme  di
comportamento di' natura organizzativa in  linea  con  le  regole  di
buona  amministrazione  e  di  collaborazione   fra   amministrazioni
pubbliche che non violano il testo di  legge  che  ha  introdotto  il
contributo unificato anche per questo tipo di ricorso e,  proprio  in
quanto norme di organizzazione, non inficiano la validita'  dell'atto
ne' violano diritti del soggetto destinatario, che non e' titolare di
un  interesse  proprio  all'esatta  individuazione  dell'ufficio  che
procede alla richiesta di  un  pagamento  comunque  dovuto  che,  ove
effettuato, ha per il medesimo effetto liberatorio. 
    E' la misura del contributo che,  invece,  secondo  il  Collegio,
puo' costituire un vulnus dei parametri costituzionali  di  cui  agli
articoli 3 e 24 Cost. 
    La determinazione dell'importo  di  euro  600,00  del  contributo
unificato previsto per ricorso straordinario in argomento  (aumentata
a 650,00 dall'art. 1, comma 25, lettera  a),  n.  3  della  legge  n.
228/2012), pur appartenendo  alla  discrezionalita'  dei  legislatore
appare viziata di irragionevolezza  e  di  proporzionalita',  secondo
l'insegnamento della  Corte  costituzionale  (cfr.,  fra  le  ultime,
sentenze n. 254/2014 e n. 1/2014) che, fra l'altro,  svincola  questi
due criteri di  scrutinio  costituzionale  della  legge  a  specifici
parametri della Costituzione, ma che il  Collegio  ritiene  di  poter
riferire all'art. 3 e all'art. 24 Cost. nei seguenti termini. 
    Appare, infatti,  manifestamente  irragionevole,  provocando  una
evidente e ingiustificata disparita' di trattamento (art.  3  Cost.),
richiedere  per  la  presentazione  del  ricorso   straordinario   al
Presidente della Repubblica un  contributo  unificato  pari  (ed  ora
superiore) al doppio di quello richiesto per l'ordinario  ricorso  al
giudice amministrativo (TAR-Consiglio di Stato), senza che la diversa
misura del contributo sia giustificata da superiori costi del ricorso
stesso che, anzi, e'  stato  sempre  considerato  «uno  strumento  di
tutela utilizzato  da  soggetti  che  si  trovano  in  situazione  di
debolezza per cultura o censo  (articoli  2  e  3  Cost.),  attesi  i
caratteri  del  ricorso  straordinario,  di  strumento  flessibile  e
aggiuntivo, snello e a formalismo minimo, attivabile con modica spesa
e senza  il  bisogno  dell'assistenza  tecnico-legale.»  (Ord.  Cons.
Stato, sez. I, del 20 maggio 2013 che  ha  promosso  il  giudizio  di
costituzionalita' sui limiti delle  controversie  attivabili  con  il
ricorso straordinario deciso con sentenza n. 73/2014). 
    Il  diverso  importo  del   contributo   unificato   non   appare
giustificato anche alla luce dell'avvenuta  «giurisdizionalizzazione»
del ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  sancita
dall'art. 69, comma 2 della legge n. 69/2009,  cosi'  come  affermato
dalla citata sentenza n. 73/2014 del giudice delle leggi. 
    Alla violazione dell'art. 3 Cost. si aggiunge, sotto  il  profilo
della manifesta irragionevolezza, anche quello  dell'art.  24  Cost.,
perche' prevedere un contributo decisamente superiore per il  ricorso
straordinario rispetto a quello al TAR-Consiglio di Stato,  al  quale
pure e' alternativo, significa dissuadere il soggetto interessato dal
presentare ricorso al Presidente della  Repubblica  indirizzandolo  a
quello ordinario, piu' complesso dal punto di vista processuale e per
il quale e' necessaria la difesa  tecnica  con  conseguente  notevole
aggravio  dei  costi  per  il  ricorrente.  Tale   evidente   effetto
dissuasivo - che aggraverebbe la illegittimita'  della  norma,  anche
sotto il profilo della proporzionalita',  se  nascondesse  la  remota
finalita' del legislatore -  comprime  il  diritto  di  difesa  quale
costituzionalmente garantito dall'art. 24 limitando  la  liberta'  di
scelta dello strumento giuridico ritenuto piu' idoneo  a  tutelare  i
propri diritti fra quelli previsti dall'ordinamento per l'area  della
giustizia  amministrativa  o   perlomeno   condizionandola   con   la
previsione  di  una  ingiustificata  diversa  misura  del  contributo
unitario.