IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8323 del 2012, proposto dal signor Massimo Trisciuoglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Marzocco e Tommaso De Grandis, con domicilio eletto presso lo studio Patrizia Titone in Roma, via T. Campanella, 11; Contro il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sede di Roma, sezione III bis, 9 maggio 2012 n. 4168, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n. 5667/2005, proposto per l'annullamento: a) del decreto 8 aprile 2005 prot. n. 4951 AL 1 del Conservatorio di Musica di Salerno, di esclusione del ricorrente dal corso abilitante indetto per la classe di concorso A77, sottoclasse AJ77 - pianoforte; b) del decreto direttoriale 25 marzo 2005 n. 170 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - MIUR, di esclusione del ricorrente dal predetto corso; c) della nota 30 marzo 2005 n. 1959 del MIUR, di comunicazione del predetto decreto; d) della nota 18 aprile 2005 prot. n. 523, di aggiornamento del decreto del direttore generale 31 marzo 2005; e) della nota 12 novembre 2004 prot. n. 5289, di attivazione dei corsi abilitanti e della successiva nota 31 gennaio 2005 prot. n. 554 del MIUR; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato Tommaso De Grandis e l'avvocato dello Stato Paola Saulino; 1. L'art. 2 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 2004 n. 143 ha previsto una serie di «disposizioni speciali», in sostanza percorsi agevolati, per consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, presupposto per una futura immissione nei ruoli e quindi per una stabilizzazione del rapporto di impiego. 2. Rilevano in questa sede alcune norme previste per le abilitazioni all'insegnamento musicale. In primo luogo, il comma 2 dell'articolo prevede che «Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori». Detto corso, ai sensi del successivo comma 3, e' istituito «per il conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento», si intende nelle citate classi di concorso 31/a e 32/a, le quali corrispondono all'insegnamento dell'educazione musicale rispettivamente negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nella scuola media. In secondo luogo, il comma 4 dello stesso art. 2 prevede che «Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonche' per educazione musicale nella scuola secondaria». In questo caso, l'obiettivo del corso e' l'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 77/A, che corrisponde appunto all'insegnamento di uno strumento musicale, ovvero 31/a, che corrisponde come si e' detto alla educazione musicale nelle scuole superiori. Infine, il comma 4-bis sempre dell'art. 2 prevede che «Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta». In tale ultimo caso, l'obiettivo del corso e' l'abilitazione nella sola classe 77/a, ovvero nella materia dell'insegnamento di uno strumento musicale. 3. Il ricorrente appellante, al tempo docente precario di musica, ha presentato domanda per accedere al corso abilitante previsto dal comma 4-bis, in base alle disposizioni attuative della legge, ovvero in base al decreto ministeriale 8 novembre 2004 n. 100 e alla direttiva 12 novembre 2004 n. 5289, ma ne e' stato escluso con gli atti meglio indicati in epigrafe. Risulta infatti (sentenza impugnata, pp. 8-9) che egli era in possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso 31/a e 32/a e dei prescritti giorni di servizio prestato nel periodo richiesto; il servizio pero' si riferiva soltanto ad insegnamenti nelle classi di concorso 31/a e 32/a citate, e non nella richiesta classe 77/a. 4. Contro l'esclusione cosi' disposta, egli ha proposto impugnazione in primo grado, in base ad un unico motivo, in cui ha sostenuto anzitutto che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme descritte avrebbe dovuto portare ad assumerlo; in subordine, ha chiesto al Giudice adito di sollevare la relativa questione di costituzionalita' per contrasto con gli articoli 2, 3 51 e 97 della Costituzione. 5. Con la sentenza indicata, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, ritenendo che l'esclusione derivasse di necessita' dalle norme citate, e che la relativa questione della loro incostituzionalita' fosse manifestamente infondata. 6. Contro tale sentenza, il ricorrente propone in questa sede impugnazione, con unico motivo, che ripropone quanto dedotto nel ricorso di primo grado. 7. Con memoria 27 ottobre 2016, il ricorrente appellante ha poi dedotto di essere stato ammesso con riserva al corso in questione e di aver superato le relative prove ancora in data 25 gennaio 2006; Il ricorrente appellante ha quindi dedotto un asserito vizio ulteriore della sentenza impugnata, per non avergli applicato le norme di sanatoria dell'art. 4 comma 2-bis del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115 convertito nella legge 17 agosto 2005 n. 168. Ha comunque dedotto di avere interesse alla pronuncia di merito a fini di ricostruzione di carriera e di risarcimento. 8. L'amministrazione, con memorie 28 novembre 2011 e 24 aprile 2017, ha resistito e chiesto che l'appello sia respinto. 9. All'udienza del giorno 25 maggio 2017, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione, e all'esito ritiene di aderire all'istanza del ricorrente appellante, e di sollevare la questione di legittimita' costituzionale da questi prospettata. 10. In proposito, il Collegio osserva che la questione e' rilevante, perche' le norme citate sono certamente applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio. Come si e' detto in precedenza, il ricorrente appellante ha chiesto di partecipare al corso abilitante di cui si tratta in forza della norma di cui all'art. 2 comma 4-bis del decreto-legge n. 97/2004, e cio', per implicito ma inequivocabilmente, in base al ragionamento di cui subito. La norma citata, per partecipare al corso, richiede due requisiti. Il primo e' un'abilitazione gia' conseguita nelle classi di concorso 31/a e 32/a gia' citate, requisito che il ricorrente appellante pacificamente possiede. Il secondo e' un pregresso servizio di almeno 360 giorni nella classe di concorso 77/a, requisito che, in concreto, corrisponde ad aver prestato per quel periodo un'attivita' di insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado. Altrettanto pacificamente, il ricorrente appellante non possiede questo secondo requisito come tale; in base alla propria abilitazione nella classe 31/a, peraltro, ha prestato quel tipo di attivita', ovvero ha insegnato pianoforte, nella scuola secondaria di secondo grado, per un periodo equivalente a quello richiesto (doc. 8 in I grado ricorrente appellante, certificato di servizio). A fronte di cio', il ricorrente appellante, come si e' detto, ha sostenuto, in via principale, che la norma dell'art. 2 comma 4-bis in esame si dovrebbe interpretare in modo estensivo, nel senso che potrebbe partecipare al corso chi avesse in concreto prestato servizio come insegnante di strumento per il periodo indicato, non importa se nell'ambito della classe di concorso 77/a ovvero ad altro titolo. Tale ordine di idee, all'evidenza, non va condiviso, perche' la formula legislativa e' chiara nel riferirsi solo alla classe 77/a. Il ricorrente appellante ha poi sostenuto, in subordine, che tale formulazione dell'art. 2 comma 4-bis sarebbe incostituzionale, nella parte in cui, appunto, non prevede come requisito di partecipazione anche il servizio come insegnante di strumento prestato ad altro titolo, ovvero non nell'ambito della classe 77/a. In tal senso, la norma e' sicuramente rilevante, perche' la possibilita' che il ricorrente appellante partecipi legittimamente al corso abilitante in questione sta e cade con la fondatezza di tale tesi. In altre parole, se effettivamente l'art. 2 comma 4-bis fosse incostituzionale nel senso spiegato, sarebbe illegittima l'esclusione dal corso adottata nei confronti ricorrente appellante, e il suo ricorso dovrebbe essere accolto. Di contro, se l'incostituzionalita' non sussistesse, l'esclusione sarebbe legittima, e il ricorso dovrebbe essere respinto. 11. Tale conclusione non cambia anche a fronte di quanto il ricorrente appellante deduce nell'appello (p. 2 dal quarto rigo) e nella propria memoria 27 ottobre 2016, ovvero che, come accennato, di essere stato ammesso con riserva al corso di cui si tratta e di averlo superato, conseguendo cosi' l'abilitazione. Cio', ragionevolmente, lo si precisa per migliore comprensione, e' avvenuto in forza di un provvedimento di autotutela dell'amministrazione, perche' non consta che in proposito nel corso di entrambi i gradi del giudizio siano mai state adottate misure cautelari. In proposito, peraltro, il ricorrente appellante afferma (memoria ottobre 2016 in fine) di avere ugualmente interesse alla decisione di merito, sia a fini giuridici, perche' ritiene di poter conseguire un'immissione in ruolo specifica nella classe 77/a, sia a fini economici, poiche' ritiene di poter ottenere anche un ristoro per mancato guadagno dovuto al ritardo nell'immissione stessa. A fronte di cio', vale anzitutto il principio giurisprudenziale pacifico, che come tale non richiede puntuali citazioni, per cui anche se gli effetti dell'atto impugnato sono venuti meno non e' possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, ovvero l'improcedibilita' per sopravvenuta carenza di interesse, ma occorre pronunciare nel merito, se la parte ricorrente prospetta una qualche utilita' che potrebbe derivarle dall'annullamento dell'atto in questione. Sarebbe poi in ogni caso applicabile anche l'espresso disposto dell'art. 34 comma 3 c.p.a. per cui «Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.». E' quindi evidente che la causa deve comunque essere decisa nel merito, e che nel far cio' della norma dell'art. 2 comma 4-bis questo Giudice deve fare applicazione. 12. La questione di legittimita' costituzionale di che trattasi risulta altresi' non manifestamente infondata, per le ragioni che seguono. Come e' noto, l'art. 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, rubricato «Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente», dispone che «Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione». Vengono cosi' in concreto individuate le classi di concorso stesse, ovvero l'insieme dei requisiti accademici utili per accedere all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo sia di secondo grado. In concreto, quindi, per poter insegnare una data materia nelle scuole del grado citato, il docente deve essere titolare di abilitazione nella classe di concorso corrispondente; a sua volta, per ottenere l'abilitazione, deve aver conseguito un titolo di studio pertinente. A mero titolo di esempio, quindi, per insegnare la matematica, e' necessaria l'abilitazione nella corrispondente classe di concorso; per ottenerla, e' a sua volta necessario avere conseguito la laurea in quella materia. E' poi possibile, a date condizioni, che il semplice laureato, non ancora abilitato, possa insegnare la materia in questione non come titolare di cattedra, ma come supplente, e cio' rappresenta un titolo per ottenere in seguito l'abilitazione. Nel periodo rilevante per i fatti di causa, le classi di concorso erano quelle previste in generale dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39, al quale si e' fatto sin qui riferimento; per completezza si ricorda che la materia e' stata di recente riorganizzata con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, attuativo dell'art. 64 comma 4 lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133. 13. Cio' premesso in via generale, nello specifico interessa l'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione musicale, che e' impartito com'e' noto sia nelle scuole secondarie di primo grado, sia in alcuni ordini di scuola secondaria di secondo grado (si veda la tabella annessa al decreto ministeriale n. 39/1998), e pacificamente comprende una parte teorica, l'insegnamento della teoria musicale e della storia della musica, ed una parte pratica, in cui concretamente si insegna a suonare uno strumento. Nell'originario impianto del decreto ministeriale n. 39/1998, per tale materia esistevano soltanto le due classi di concorso gia' ricordate, ovvero la 32/a, che abilitava ad insegnare l'educazione musicale, senza altre distinzioni, presso le scuole secondarie di primo grado, e la 31/a, che abilitava presso le scuole secondarie di secondo grado al medesimo insegnamento, esplicitamente indicato come comprensivo anche dello strumento musicale (v. la tabella citata alla voce corrispondente). E' poi accaduto che presso la scuola secondaria di primo grado venissero istituiti, in via sperimentale, corsi a indirizzo musicale, incentrati sull'insegnamento di uno strumento: sui corsi in questione, intervenne lo specifico decreto ministeriale 6 agosto 1999 gia' citato, che, con lo scopo dichiarato di ricondurli ad ordinamento, istitui' all'art. 9 una classe di concorso nuova, appunto la 77/a, relativa all'insegnamento dello «strumento musicale nella scuola media», denominazione allora in uso per la scuola secondaria di primo grado. 14. Di conseguenza, all'epoca dei fatti di causa, per coprire l'intero insegnamento, teorico e pratico, dell'educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado erano necessarie due abilitazioni, la 32/a e la 77/a. Viceversa, per svolgere un'attivita' del tutto analoga, al livello superiore della scuola secondaria di secondo grado, era sufficiente una sola abilitazione, la 31/a, con la quale si poteva insegnare tanto la teoria, quanto lo strumento. A riprova, tale situazione e' stata modificata solo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016, che ha istituito la classe di concorso A056, relativa allo «strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado», e rinominato A055 la classe 77/a. In concreto, cio' e' avvenuto nel caso del ricorrente appellante, il quale, come risulta dal suo certificato di servizio gia' citato, ha insegnato con l'abilitazione 31/a sia la teoria, sia uno strumento, il pianoforte, in una scuola che tale insegnamento prevedeva nei propri programmi, nella specie un istituto magistrale, espressamente contemplato nella tabella annessa al decreto ministeriale n. 39/1998 sotto la voce 31/a. 15. Tutto cio' premesso, ad avviso del Collegio, l'art. 2 comma 4-bis in esame viola l'art. 3 della Costituzione in quanto tratta irragionevolmente in modo difforme situazioni analoghe. La norma infatti consente di accedere al corso abilitante per la classe 77/a chi sia gia' abilitato per tutto il complesso dell'educazione musicale, ovvero teoria e strumento, presso la scuola secondaria di secondo grado, in forza dell'abilitazione 31/a, ovvero sia abilitato per la sola parte teorica presso la scuola secondaria di primo grado, in forza dell'abilitazione 32/a, e richiede per entrambe le categorie un'esperienza pratica di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, ovvero un servizio nella classe 77/a. Viceversa, non consente la partecipazione a chi abbia la stessa esperienza pratica, ovvero un servizio come insegnante di strumento, prestata a livello superiore, ovvero nella scuola secondaria di secondo grado, sol perche' in questo caso essa e' gia' ricompresa nell'abilitazione 31/a e non si svolge nell'ambito di una distinta e ulteriore classe di concorso. In sintesi estrema, quindi, la norma preclude una possibilita' di miglioramento professionale ad un soggetto potenzialmente piu' qualificato di quelli direttamente da essa contemplati, ovvero a chi abbia in concreto insegnato lo strumento in una scuola di grado superiore. 16. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 2004, n. 143 sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost, nella parte in cui non ammette al corso abilitante per la classe di concorso 77/a previsto dallo stesso art. 2 i soggetti i quali, in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso 32/a, abbiano prestato per il periodo minimo di 360 giorni indicato dalla norma servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di secondo grado. 17. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e' sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 18. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.