IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  8323  del  2012,  proposto  dal  signor   Massimo
Trisciuoglio,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati   Gianfranco
Marzocco e Tommaso De Grandis, con domicilio eletto presso lo  studio
Patrizia Titone in Roma, via T. Campanella, 11; 
    Contro il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e  difeso
per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in  Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale Lazio, sede di Roma, sezione III  bis,  9  maggio  2012  n.
4168, resa fra le parti, che ha respinto  il  ricorso  n.  5667/2005,
proposto per l'annullamento: a) del decreto 8 aprile  2005  prot.  n.
4951 AL 1 del Conservatorio di Musica di Salerno, di  esclusione  del
ricorrente dal corso abilitante indetto per  la  classe  di  concorso
A77, sottoclasse AJ77 - pianoforte; b) del  decreto  direttoriale  25
marzo 2005 n. 170 del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca - MIUR,  di  esclusione  del  ricorrente  dal  predetto
corso; c) della nota 30 marzo 2005 n. 1959 del MIUR, di comunicazione
del predetto decreto; d) della nota 18 aprile 2005 prot. n.  523,  di
aggiornamento del decreto del direttore generale 31  marzo  2005;  e)
della nota 12 novembre 2004 prot. n. 5289, di attivazione  dei  corsi
abilitanti e della successiva nota 31 gennaio 2005 prot. n.  554  del
MIUR; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il Cons.
Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato Tommaso  De
Grandis e l'avvocato dello Stato Paola Saulino; 
    1. L'art. 2 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito  con
modificazioni nella legge 4 giugno 2004 n. 143 ha previsto una  serie
di «disposizioni  speciali»,  in  sostanza  percorsi  agevolati,  per
consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire
l'abilitazione   all'insegnamento,   presupposto   per   una   futura
immissione nei ruoli e quindi per una stabilizzazione del rapporto di
impiego. 
    2.  Rilevano  in  questa  sede  alcune  norme  previste  per   le
abilitazioni all'insegnamento musicale. 
    In primo  luogo,  il  comma  2  dell'articolo  prevede  che  «Gli
insegnanti in possesso dei diplomi  rilasciati  dai  conservatori  di
musica  o  istituti  musicali  pareggiati,   che   siano   privi   di
abilitazione all'insegnamento  e  che  abbiano  prestato  almeno  360
giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o
32/A dal 1° settembre  1999  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico  2004-2005,  ad
un corso speciale  di  durata  annuale  istituito  nell'ambito  delle
scuole di didattica della musica presso i conservatori». Detto corso,
ai sensi del successivo comma 3, e' istituito «per  il  conseguimento
dell'abilitazione o idoneita'  all'insegnamento»,  si  intende  nelle
citate classi  di  concorso  31/a  e  32/a,  le  quali  corrispondono
all'insegnamento  dell'educazione  musicale   rispettivamente   negli
istituti di istruzione secondaria di secondo  grado  e  nella  scuola
media. 
    In secondo luogo, il comma 4 dello stesso art. 2 prevede che «Gli
insegnanti in possesso dei diplomi  rilasciati  dai  conservatori  di
musica  o  istituti  musicali  pareggiati,   che   siano   privi   di
abilitazione all'insegnamento  e  che  abbiano  prestato  almeno  360
giorni di servizio nella classe di concorso  77/A  dal  1°  settembre
1999 alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
ammessi, per l'anno  accademico  2004-2005,  anche  in  soprannumero,
all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le
relative classi di strumento  presso  i  conservatori,  ai  fini  del
conseguimento di specifica abilitazione per  lo  strumento  musicale,
nonche' per educazione musicale nella scuola secondaria». 
    In  questo  caso,  l'obiettivo  del   corso   e'   l'abilitazione
all'insegnamento nelle  classi  di  concorso  77/A,  che  corrisponde
appunto all'insegnamento di uno strumento musicale, ovvero 31/a,  che
corrisponde come si e' detto alla educazione  musicale  nelle  scuole
superiori. 
    Infine, il comma 4-bis sempre dell'art. 2 prevede che «Ai fini di
cui  al  comma   4,   i   docenti   in   possesso   dell'abilitazione
all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che  abbiano
prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A,
istituita dall'art. 9 del decreto  ministeriale  6  agosto  1999  del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini  del
conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento  in   quest'ultima
classe di concorso, all'ultimo anno  del  corso  di  didattica  della
musica coordinato con  le  relative  classi  di  strumento  presso  i
conservatori,  beneficiando  di  crediti   formativi   in   relazione
all'abilitazione posseduta». 
    In tale ultimo caso,  l'obiettivo  del  corso  e'  l'abilitazione
nella sola classe 77/a, ovvero nella materia dell'insegnamento di uno
strumento musicale. 
    3. Il ricorrente appellante, al tempo docente precario di musica,
ha presentato domanda per accedere al corso abilitante  previsto  dal
comma 4-bis, in base alle disposizioni attuative della legge,  ovvero
in base al decreto  ministeriale  8  novembre  2004  n.  100  e  alla
direttiva 12 novembre 2004 n. 5289, ma ne e' stato  escluso  con  gli
atti meglio indicati in epigrafe. 
    Risulta infatti (sentenza impugnata, pp. 8-9)  che  egli  era  in
possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso 31/a e 32/a e dei
prescritti giorni di servizio  prestato  nel  periodo  richiesto;  il
servizio pero' si riferiva soltanto ad insegnamenti nelle  classi  di
concorso 31/a e 32/a citate, e non nella richiesta classe 77/a. 
    4.  Contro  l'esclusione  cosi'  disposta,   egli   ha   proposto
impugnazione in primo grado, in base ad un unico motivo,  in  cui  ha
sostenuto   anzitutto   che   un'interpretazione   costituzionalmente
orientata delle norme descritte avrebbe dovuto portare ad  assumerlo;
in subordine, ha chiesto al Giudice adito di  sollevare  la  relativa
questione di costituzionalita' per contrasto con gli articoli 2, 3 51
e 97 della Costituzione. 
    5.  Con  la  sentenza  indicata,  il   Tribunale   amministrativo
regionale  ha  respinto  il  ricorso,  ritenendo   che   l'esclusione
derivasse di  necessita'  dalle  norme  citate,  e  che  la  relativa
questione  della  loro   incostituzionalita'   fosse   manifestamente
infondata. 
    6. Contro tale sentenza, il ricorrente  propone  in  questa  sede
impugnazione, con unico motivo,  che  ripropone  quanto  dedotto  nel
ricorso di primo grado. 
    7. Con memoria 27 ottobre 2016, il ricorrente appellante  ha  poi
dedotto di essere stato ammesso con riserva al corso in  questione  e
di aver superato le relative prove ancora in data 25 gennaio 2006; 
    Il ricorrente appellante ha  quindi  dedotto  un  asserito  vizio
ulteriore della sentenza impugnata,  per  non  avergli  applicato  le
norme di sanatoria dell'art.  4  comma  2-bis  del  decreto-legge  30
giugno 2005 n. 115 convertito nella legge 17 agosto 2005 n. 168. 
    Ha comunque dedotto di avere interesse alla pronuncia di merito a
fini di ricostruzione di carriera e di risarcimento. 
    8. L'amministrazione, con memorie 28 novembre 2011  e  24  aprile
2017, ha resistito e chiesto che l'appello sia respinto. 
    9.  All'udienza  del  giorno  25  maggio  2017,  la  Sezione   ha
trattenuto il ricorso in decisione, e all'esito  ritiene  di  aderire
all'istanza del ricorrente appellante, e di sollevare la questione di
legittimita' costituzionale da questi prospettata. 
    10. In  proposito,  il  Collegio  osserva  che  la  questione  e'
rilevante, perche' le norme citate sono certamente  applicabili  alla
fattispecie oggetto del giudizio. 
    Come si e' detto  in  precedenza,  il  ricorrente  appellante  ha
chiesto di partecipare al corso abilitante di cui si tratta in  forza
della norma di cui  all'art.  2  comma  4-bis  del  decreto-legge  n.
97/2004, e cio', per implicito  ma  inequivocabilmente,  in  base  al
ragionamento di cui subito. 
    La  norma  citata,  per  partecipare  al  corso,   richiede   due
requisiti. 
    Il primo e'  un'abilitazione  gia'  conseguita  nelle  classi  di
concorso 31/a  e  32/a  gia'  citate,  requisito  che  il  ricorrente
appellante pacificamente possiede. 
    Il secondo e' un pregresso servizio di almeno  360  giorni  nella
classe di concorso 77/a, requisito che, in concreto,  corrisponde  ad
aver prestato  per  quel  periodo  un'attivita'  di  insegnamento  di
strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado. 
    Altrettanto pacificamente, il ricorrente appellante non  possiede
questo secondo requisito come tale; in base alla propria abilitazione
nella classe 31/a, peraltro, ha  prestato  quel  tipo  di  attivita',
ovvero ha insegnato pianoforte, nella scuola  secondaria  di  secondo
grado, per un periodo equivalente a quello richiesto  (doc.  8  in  I
grado ricorrente appellante, certificato di servizio). 
    A fronte di cio', il ricorrente appellante, come si e' detto,  ha
sostenuto, in via principale, che la norma dell'art. 2 comma 4-bis in
esame si dovrebbe interpretare  in  modo  estensivo,  nel  senso  che
potrebbe  partecipare  al  corso  chi  avesse  in  concreto  prestato
servizio come insegnante di strumento per il  periodo  indicato,  non
importa se nell'ambito della classe di concorso 77/a ovvero ad  altro
titolo. 
    Tale ordine di idee, all'evidenza, non va condiviso,  perche'  la
formula legislativa e' chiara nel riferirsi solo alla classe 77/a. 
    Il ricorrente appellante ha poi sostenuto, in subordine, che tale
formulazione dell'art. 2 comma 4-bis sarebbe incostituzionale,  nella
parte in cui, appunto, non prevede come requisito  di  partecipazione
anche il servizio come insegnante  di  strumento  prestato  ad  altro
titolo, ovvero non nell'ambito della classe 77/a. 
    In tal senso, la  norma  e'  sicuramente  rilevante,  perche'  la
possibilita' che il ricorrente appellante partecipi legittimamente al
corso abilitante in questione sta e cade con la  fondatezza  di  tale
tesi. 
    In altre parole, se effettivamente l'art.  2  comma  4-bis  fosse
incostituzionale nel senso spiegato, sarebbe illegittima l'esclusione
dal corso adottata nei confronti  ricorrente  appellante,  e  il  suo
ricorso dovrebbe essere accolto. 
    Di contro, se l'incostituzionalita' non sussistesse, l'esclusione
sarebbe legittima, e il ricorso dovrebbe essere respinto. 
    11. Tale conclusione non cambia  anche  a  fronte  di  quanto  il
ricorrente appellante deduce nell'appello (p. 2 dal  quarto  rigo)  e
nella propria memoria 27 ottobre 2016, ovvero che, come accennato, di
essere stato ammesso con riserva al corso  di  cui  si  tratta  e  di
averlo superato, conseguendo cosi' l'abilitazione. 
    Cio', ragionevolmente, lo si precisa per  migliore  comprensione,
e'  avvenuto   in   forza   di   un   provvedimento   di   autotutela
dell'amministrazione, perche' non consta che in proposito  nel  corso
di entrambi i gradi del giudizio  siano  mai  state  adottate  misure
cautelari. 
    In proposito, peraltro, il ricorrente appellante afferma (memoria
ottobre 2016 in fine) di avere ugualmente interesse alla decisione di
merito, sia a fini giuridici, perche'  ritiene  di  poter  conseguire
un'immissione in ruolo  specifica  nella  classe  77/a,  sia  a  fini
economici, poiche' ritiene di poter ottenere  anche  un  ristoro  per
mancato guadagno dovuto al ritardo nell'immissione stessa. 
    A fronte di cio', vale anzitutto il  principio  giurisprudenziale
pacifico, che come tale non  richiede  puntuali  citazioni,  per  cui
anche se gli effetti dell'atto impugnato  sono  venuti  meno  non  e'
possibile dichiarare la  cessazione  della  materia  del  contendere,
ovvero l'improcedibilita' per sopravvenuta carenza di  interesse,  ma
occorre pronunciare nel merito, se la parte ricorrente prospetta  una
qualche utilita' che potrebbe derivarle  dall'annullamento  dell'atto
in questione. 
    Sarebbe poi in ogni caso applicabile  anche  l'espresso  disposto
dell'art. 34 comma 3 c.p.a. per cui «Quando, nel corso del  giudizio,
l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta piu' utile per
il ricorrente,  il  giudice  accerta  l'illegittimita'  dell'atto  se
sussiste l'interesse ai fini risarcitori.». 
    E' quindi evidente che la causa deve comunque essere  decisa  nel
merito, e che nel far cio' della norma dell'art. 2 comma 4-bis questo
Giudice deve fare applicazione. 
    12. La questione di legittimita' costituzionale di  che  trattasi
risulta altresi' non manifestamente infondata,  per  le  ragioni  che
seguono. 
    Come e' noto, l'art. 405 del decreto legislativo 16  aprile  1994
n. 297, rubricato «Norme comuni ai concorsi per il  reclutamento  del
personale  docente»,  dispone  che  «Il   Ministro   della   pubblica
istruzione, provvede,  con  proprio  decreto,  sentito  il  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, alla revisione  periodica  della
tipologia delle  classi  di  concorso  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di  musica  e
delle accademie,  in  modo  che  esse  corrispondano  ad  ampie  aree
disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione». 
    Vengono cosi' in  concreto  individuate  le  classi  di  concorso
stesse, ovvero l'insieme dei requisiti accademici utili per  accedere
all'abilitazione all'insegnamento nella  scuola  secondaria,  sia  di
primo sia di secondo grado. 
    In concreto, quindi, per poter insegnare una data  materia  nelle
scuole  del  grado  citato,  il  docente  deve  essere  titolare   di
abilitazione nella classe di concorso corrispondente;  a  sua  volta,
per ottenere l'abilitazione, deve aver conseguito un titolo di studio
pertinente. A mero  titolo  di  esempio,  quindi,  per  insegnare  la
matematica, e' necessaria l'abilitazione nella corrispondente  classe
di  concorso;  per  ottenerla,  e'  a  sua  volta  necessario   avere
conseguito la laurea in quella materia.  E'  poi  possibile,  a  date
condizioni, che il semplice laureato,  non  ancora  abilitato,  possa
insegnare la materia in questione non come titolare di  cattedra,  ma
come supplente, e cio' rappresenta un titolo per ottenere in  seguito
l'abilitazione. 
    Nel periodo rilevante per i fatti di causa, le classi di concorso
erano quelle previste in generale dal decreto ministeriale 30 gennaio
1998 n. 39, al quale si e' fatto sin qui riferimento; per completezza
si ricorda che la materia e' stata di recente  riorganizzata  con  il
decreto del Presidente della  Repubblica  14  febbraio  2016  n.  19,
attuativo dell'art. 64 comma 4 lettera a) del decreto-legge 25 giugno
2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133. 
    13. Cio' premesso in  via  generale,  nello  specifico  interessa
l'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione musicale,  che  e'
impartito com'e' noto sia nelle scuole secondarie di primo grado, sia
in alcuni ordini di scuola secondaria di secondo grado  (si  veda  la
tabella annessa al decreto ministeriale n. 39/1998), e  pacificamente
comprende una parte teorica, l'insegnamento della teoria  musicale  e
della storia della musica, ed una parte pratica, in cui concretamente
si insegna a suonare uno strumento. 
    Nell'originario impianto del decreto ministeriale n. 39/1998, per
tale materia esistevano soltanto  le  due  classi  di  concorso  gia'
ricordate, ovvero la 32/a, che abilitava  ad  insegnare  l'educazione
musicale, senza altre distinzioni, presso  le  scuole  secondarie  di
primo grado, e la 31/a, che abilitava presso le scuole secondarie  di
secondo grado al medesimo insegnamento, esplicitamente indicato  come
comprensivo anche dello strumento musicale (v. la tabella citata alla
voce corrispondente). 
    E' poi accaduto che presso la scuola secondaria  di  primo  grado
venissero istituiti, in via sperimentale, corsi a indirizzo musicale,
incentrati  sull'insegnamento  di  uno  strumento:   sui   corsi   in
questione, intervenne lo specifico decreto ministeriale 6 agosto 1999
gia'  citato,  che,  con  lo  scopo  dichiarato  di   ricondurli   ad
ordinamento, istitui'  all'art.  9  una  classe  di  concorso  nuova,
appunto la 77/a, relativa all'insegnamento dello «strumento  musicale
nella scuola media»,  denominazione  allora  in  uso  per  la  scuola
secondaria di primo grado. 
    14. Di conseguenza, all'epoca dei fatti  di  causa,  per  coprire
l'intero insegnamento, teorico e  pratico,  dell'educazione  musicale
nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  erano   necessarie   due
abilitazioni, la 32/a e la 77/a. 
    Viceversa,  per  svolgere  un'attivita'  del  tutto  analoga,  al
livello superiore della  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  era
sufficiente una sola abilitazione, la 31/a, con la  quale  si  poteva
insegnare tanto la teoria, quanto lo strumento. 
    A riprova, tale  situazione  e'  stata  modificata  solo  con  il
decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016, che ha  istituito
la classe di concorso A056, relativa allo «strumento  musicale  nella
scuola secondaria di secondo grado»,  e  rinominato  A055  la  classe
77/a. 
    In concreto, cio' e' avvenuto nel caso del ricorrente appellante,
il quale, come risulta dal suo certificato di servizio  gia'  citato,
ha  insegnato  con  l'abilitazione  31/a  sia  la  teoria,  sia   uno
strumento,  il  pianoforte,  in  una  scuola  che  tale  insegnamento
prevedeva nei propri programmi, nella specie un istituto  magistrale,
espressamente  contemplato   nella   tabella   annessa   al   decreto
ministeriale n. 39/1998 sotto la voce 31/a. 
    15. Tutto cio' premesso, ad avviso del Collegio, l'art.  2  comma
4-bis in esame viola l'art. 3 della  Costituzione  in  quanto  tratta
irragionevolmente in modo difforme situazioni analoghe. 
    La norma infatti consente di accedere al corso abilitante per  la
classe  77/a  chi  sia  gia'  abilitato  per   tutto   il   complesso
dell'educazione musicale, ovvero teoria e strumento, presso la scuola
secondaria di secondo grado, in forza dell'abilitazione 31/a,  ovvero
sia abilitato per la sola parte teorica presso la  scuola  secondaria
di primo grado, in  forza  dell'abilitazione  32/a,  e  richiede  per
entrambe le categorie un'esperienza  pratica  di  insegnamento  dello
strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, ovvero  un
servizio nella classe 77/a. 
    Viceversa, non consente la partecipazione a chi abbia  la  stessa
esperienza pratica, ovvero un servizio come insegnante di  strumento,
prestata a livello  superiore,  ovvero  nella  scuola  secondaria  di
secondo grado, sol perche' in questo caso  essa  e'  gia'  ricompresa
nell'abilitazione 31/a e non si svolge nell'ambito di una distinta  e
ulteriore classe di concorso. 
    In sintesi estrema, quindi, la norma preclude una possibilita' di
miglioramento  professionale  ad  un  soggetto  potenzialmente   piu'
qualificato di quelli direttamente da essa contemplati, ovvero a  chi
abbia in concreto insegnato lo  strumento  in  una  scuola  di  grado
superiore. 
    16. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis del  decreto-legge  7  aprile
2004, n. 97 convertito con modificazioni nella legge 4  giugno  2004,
n. 143 sotto il profilo della  violazione  dell'art.  3  Cost,  nella
parte in cui non  ammette  al  corso  abilitante  per  la  classe  di
concorso 77/a previsto dallo stesso art. 2 i  soggetti  i  quali,  in
possesso dell'abilitazione per la classe di  concorso  32/a,  abbiano
prestato per il periodo minimo di 360  giorni  indicato  dalla  norma
servizio di insegnamento  di  strumento  musicale  presso  la  scuola
secondaria di secondo grado. 
    17. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    18. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite e notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica.