LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LIGURIA sezione 3 riunita con l'intervento dei signori: Celle Marina - Presidente; Maggio Fulvia Daria - relatore; D'Avanzo Francesco - giudice; ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 624/2015, depositato il 13 aprile 2015, avverso la sentenza n. 1876/2014 Sez. 13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; Contro Pellegrini Andrea, via Fasceto, 5 - 16032 Camogli, difeso da Castagnoli Leonardo presso Avvocatura della Regione Liguria, via Fieschi, 15 - 16100 Genova e da Crovetto Marina, presso Avvocatura della Regione Liguria, via Fieschi, 15 - 16100 Genova; proposto dall'appellante Regione Liguria. Atti impugnati: cartella di pagamento n. 0482013003404251 Tas. automobili 2010. Svolgimento del processo Con atto di appello depositato in data 13 aprile 2015, la Regione Liguria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova 8 ottobre 2014 n. 1876, che aveva accolto il ricorso, proposto dal sig. Andrea Pellegrini, avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni n. 04820139934042251, recante la richiesta di pagamento della tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, relativa all'annualita' 2010, per il motoveicolo targato MI 780387. Il ricorrente ha evidenziato come, essendo stato il motoveicolo in questione immatricolato nell'anno 1990, avrebbe dovuto essere soggetto al pagamento della tassa ridotta ex art. 63 legge n. 342/00. La Commissione sulla base del certificato della Federazione motociclistica italiana 25 ottobre 2011 n. 137356 ha ritenuto la sussistenza del diritto all'esenzione e ha accolto il ricorso. La Regione fonda l'appello su un'unica censura di violazione dell'art. 10 legge regionale n. 3/2005 come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 2/06 che prescrive quale requisito per potere godere dell'esenzione, l'iscrizione del singolo autoveicolo o motoveicolo nei registri dell'Automotoclub Storico Italiano o della Federazione motociclistica italiana, non rilevando che il modello sia appartenente alle categorie di veicoli dagli stessi enti individuate. Nella specie, poiche' la certificazione di iscrizione risale all'anno 2011, l'appellato non avrebbe potuto godere della esenzione. Si e' costituito in giudizio l'appellato, producendo giurisprudenza e prassi univoca nel senso della irrilevanza dell'iscrizione dei singoli veicoli nei registri degli enti Automotoclub storico Italiano o Federazione motociclistica italiana, essendo sufficiente per godere dell'esenzione che il veicolo appartenga ad una delle categorie individuate dalle predette associazioni. All'udienza dell'8 giugno 2017 il ricorso e' passato in decisione. Diritto Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge regionale n. 3/05 nella parte in cui richiede, per potere fruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l'effettiva iscrizione del veicolo nel registro tenuto dall'ASI o dalla FMI anziche' la semplice inclusione del modello di appartenenza per contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione avendo la legge regionale ridotto l'ambito di operativita' delle esenzioni previste dalla legge statale. Il quadro normativo e' il seguente. L'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rubricato tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli, per quanto qui di interesse stabiliva: «1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. 2. L'esenzione di cui al comma l e' altresi' estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione e' aggiornata annualmente. 4. I veicoli di cui al comma l sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli». Il modello di tale motoveicolo e' stato incluso nell'elenco modelli motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico individuati ai fini dell'art. 63, legge n. 342/00 relativamente all'anno 2010 (doc. n. 8 prod. Pellegrini giudizio di primo grado). Il sig. Pellegrini, pertanto, a tenore della legge statale avrebbe dovuto godere dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010. Tuttavia il motoveicolo in questione e' stato iscritto nel registro storico nazionale della Federazione motociclistica italiana soltanto in data 25 ottobre 2011 (doc n. 14 prod. Pellegrini giudizio di primo grado). Pertanto, in difetto di iscrizione al registro storico per l'anno 2010, l'applicazione della disciplina legislativa regionale determinerebbe l'impossibilita' di godere dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010. Da quanto esposto si appalesa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della norma regionale. Non manifesta infondatezza. La Corte costituzionale ha espresso costantemente il principio per cui allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione (C. cost. numeri 296, 297 e 311 del 2003). Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perche' invasive della competenza esclusiva dello Stato le norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (C. cost. n. 296/03) o che modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (C. cost. numeri 296, 297 e 311 del 2003). Con la sentenza n. 455/05 la Corte costituzionale e' intervenuta sull'art. 10 legge regionale n. 3/05, dichiarandolo incostituzionale poiche' la Regione aveva ampliato il novero dei soggetti legittimati ad individuare i veicoli di interesse storico, che possono godere dell'esenzione, includendovi anche altri soggetti in aggiunta all'ASI e FMI. In definitiva, deve ritenersi, alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, preclusa alle Regione la possibilita' di introdurre una disciplina delle esenzioni piu' restrittiva di quella statale. La normativa statale, pertanto, concedeva l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativamente ai veicoli che fossero individuati con apposita determinazione dall'ASI e dalla FMI. Tale determinazione non e' riferita al singolo veicolo individuato dalla targa ma in generale per categorie di veicoli. In questo senso si e' espressa sia la giurisprudenza sia la prassi. La Cassazione ha, infatti, affermato che l'«esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto «ad rem», e' limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioe', a categorie complessive di veicoli. (Cass. VI 15 febbraio 2013 n. 3837). L'Agenzia delle entrate in sede di risposta ad interpello con risoluzione 29 novembre 2011 n. 112/E ha espresso il medesimo avviso. La normativa regionale diverge sensibilmente da quella statale. L'art. 10 legge regionale n. 4 febbraio 2005 n. 3 stabilisce: «1. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.MI.) sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)». La norma regionale stabilisce quale presupposto per l'esenzione l'effettiva iscrizione del singolo veicolo nei registri della ASI e della FMI con cio' introducendo una disciplina diversa da quella prevista dal legislatore statale. La rilevanza della questione. L'appellato sig. Andrea Pellegrini era in possesso nell'anno 2010 di un motoveicolo Gilera TG modello RC cilindrata 600 targato MI 780387 immatricolato nell'anno 1990 (doc. n. 14 prod. Pellegrini giudizio di primo grado). L'art. 10 legge regionale n. 3/05, pertanto, nel subordinare l'esenzione dalla tassa automobilistica alla effettiva iscrizione del veicolo nel registro storico tenuto dalle due associazioni, anziche' concederla sulla semplice inclusione del modello cui il veicolo appartiene nell'elenco dei modelli di particolare interesse storico e collezionistico si pone in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione avendo disciplinato la materia dei tributi erariali rientrati nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in maniera difforme alla disciplina statale. Il Collegio, per le ragioni sopra esposte, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 10, comma 1 legge Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 per violazione dell'art. 117, comma secondo lettera e) della Costituzione. Resta sospesa ogni decisione sul ricorso in epigrafe, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.