LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LIGURIA 
                              sezione 3 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
    Celle Marina - Presidente; 
    Maggio Fulvia Daria - relatore; 
    D'Avanzo Francesco - giudice; 
    ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  n.   624/2015,
depositato il 13 aprile 2015, avverso la sentenza n.  1876/2014  Sez.
13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; 
    Contro Pellegrini Andrea, via Fasceto, 5 - 16032 Camogli,  difeso
da Castagnoli Leonardo presso Avvocatura della Regione  Liguria,  via
Fieschi, 15 - 16100 Genova e da Crovetto  Marina,  presso  Avvocatura
della Regione Liguria, via  Fieschi,  15  -  16100  Genova;  proposto
dall'appellante Regione Liguria. 
    Atti impugnati: cartella di pagamento  n.  0482013003404251  Tas.
automobili 2010. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con atto di appello depositato in data 13 aprile 2015, la Regione
Liguria  ha  impugnato  la  sentenza  della  Commissione   tributaria
provinciale di Genova 8 ottobre 2014 n. 1876, che  aveva  accolto  il
ricorso, proposto dal sig. Andrea  Pellegrini,  avverso  l'avviso  di
accertamento e di irrogazione sanzioni n. 04820139934042251,  recante
la richiesta di pagamento della tassa automobilistica, oltre sanzioni
e interessi, relativa all'annualita' 2010, per il motoveicolo targato
MI 780387. 
    Il ricorrente ha evidenziato come, essendo stato  il  motoveicolo
in questione immatricolato  nell'anno  1990,  avrebbe  dovuto  essere
soggetto al pagamento della tassa ridotta ex art. 63 legge n. 342/00. 
    La Commissione  sulla  base  del  certificato  della  Federazione
motociclistica italiana 25 ottobre 2011  n.  137356  ha  ritenuto  la
sussistenza del diritto all'esenzione e ha accolto il ricorso. 
    La Regione fonda l'appello  su  un'unica  censura  di  violazione
dell'art. 10 legge regionale n. 3/2005 come modificato  dall'art.  27
della legge regionale n.  2/06  che  prescrive  quale  requisito  per
potere godere dell'esenzione, l'iscrizione del singolo autoveicolo  o
motoveicolo nei registri dell'Automotoclub Storico Italiano  o  della
Federazione motociclistica italiana, non rilevando che il modello sia
appartenente alle categorie di veicoli dagli stessi enti individuate.
Nella specie, poiche' la certificazione di iscrizione risale all'anno
2011, l'appellato non avrebbe potuto godere della esenzione. 
    Si   e'   costituito   in   giudizio   l'appellato,    producendo
giurisprudenza  e  prassi  univoca  nel   senso   della   irrilevanza
dell'iscrizione  dei  singoli  veicoli  nei   registri   degli   enti
Automotoclub storico Italiano o Federazione motociclistica  italiana,
essendo  sufficiente  per  godere  dell'esenzione  che   il   veicolo
appartenga  ad  una  delle  categorie  individuate   dalle   predette
associazioni. 
    All'udienza  dell'8  giugno  2017  il  ricorso  e'   passato   in
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10  della  legge
regionale n. 3/05 nella parte in  cui  richiede,  per  potere  fruire
dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l'effettiva
iscrizione del veicolo nel  registro  tenuto  dall'ASI  o  dalla  FMI
anziche' la semplice  inclusione  del  modello  di  appartenenza  per
contrasto  con  l'art.  117,  comma   secondo,   lettera   e)   della
Costituzione  avendo  la  legge   regionale   ridotto   l'ambito   di
operativita' delle esenzioni previste dalla legge statale. 
    Il quadro normativo e' il seguente. 
    L'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342,  rubricato  tasse
automobilistiche per particolari categorie di veicoli, per quanto qui
di interesse stabiliva: «1. Sono esentati dal pagamento  delle  tasse
automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi  quelli  adibiti
ad uso professionale, a decorrere  dall'anno  in  cui  si  compie  il
trentesimo anno dalla loro  costruzione.  Salvo  prova  contraria,  i
veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di
prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. 2. L'esenzione  di
cui al comma l e' altresi' estesa agli autoveicoli e  motoveicoli  di
particolare interesse  storico  e  collezionistico  per  i  quali  il
termine  e'  ridotto  a  venti  anni.  Si  considerano   veicoli   di
particolare  interesse  storico  e  collezionistico:  a)  i   veicoli
costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli  costruiti
a  scopo  di  ricerca  tecnica  o  estetica,  anche   in   vista   di
partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non
appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un
particolare interesse storico o collezionistico in ragione  del  loro
rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.  3.  I  veicoli
indicati al comma 2 sono  individuati,  con  propria  determinazione,
dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI.  Tale  determinazione
e' aggiornata annualmente. 4. I  veicoli  di  cui  al  comma  l  sono
assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad  una
tassa di circolazione  forfettaria  annua  di  lire  50.000  per  gli
autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la  liquidazione,
la riscossione e l'accertamento della predetta tassa,  si  applicano,
in quanto compatibili, le  disposizioni  che  disciplinano  la  tassa
automobilistica, di cui  al  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per  i
predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata  in
lire  100.000  per  gli  autoveicoli  ed  in  lire   50.000   per   i
motoveicoli». 
    Il modello di  tale  motoveicolo  e'  stato  incluso  nell'elenco
modelli   motoveicoli   di   particolare    interesse    storico    e
collezionistico individuati ai fini dell'art.  63,  legge  n.  342/00
relativamente all'anno 2010 (doc. n. 8 prod. Pellegrini  giudizio  di
primo grado). 
    Il sig.  Pellegrini,  pertanto,  a  tenore  della  legge  statale
avrebbe  dovuto  godere  dell'esenzione  dal  pagamento  della  tassa
automobilistica per l'anno 2010. 
    Tuttavia il  motoveicolo  in  questione  e'  stato  iscritto  nel
registro storico nazionale della Federazione motociclistica  italiana
soltanto in data 25 ottobre 2011 (doc n. 14 prod. Pellegrini giudizio
di primo grado). 
    Pertanto, in difetto di iscrizione al registro storico per l'anno
2010,   l'applicazione   della   disciplina   legislativa   regionale
determinerebbe  l'impossibilita'   di   godere   dell'esenzione   dal
pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010. 
    Da quanto esposto si appalesa la  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale della norma regionale. 
Non manifesta infondatezza. 
    La Corte costituzionale ha espresso  costantemente  il  principio
per cui allo stato della vigente legislazione,  la  disciplina  delle
tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato
in materia di tributi erariali ai sensi dell'art. 117, comma secondo,
lettera e) della Costituzione (C. cost. numeri 296,  297  e  311  del
2003). 
    Sulla   base   di   tale   principio   sono   state    dichiarate
costituzionalmente illegittime,  perche'  invasive  della  competenza
esclusiva dello Stato le norme regionali  che  disponevano  esenzioni
dalla tassa automobilistica (C. cost. n. 296/03) o  che  modificavano
la disciplina dei termini per l'accertamento del  tributo  (C.  cost.
numeri 296, 297 e 311 del 2003). 
    Con la sentenza n. 455/05 la Corte costituzionale e'  intervenuta
sull'art. 10 legge regionale n. 3/05, dichiarandolo  incostituzionale
poiche' la Regione aveva ampliato il novero dei soggetti  legittimati
ad individuare i veicoli di interesse  storico,  che  possono  godere
dell'esenzione, includendovi anche altri soggetti in aggiunta all'ASI
e FMI. 
    In definitiva, deve ritenersi,  alla  luce  della  giurisprudenza
costituzionale citata,  preclusa  alle  Regione  la  possibilita'  di
introdurre una disciplina delle esenzioni piu' restrittiva di  quella
statale. 
    La  normativa  statale,  pertanto,  concedeva   l'esenzione   dal
pagamento della tassa automobilistica relativamente  ai  veicoli  che
fossero individuati con apposita determinazione dall'ASI e dalla FMI.
Tale determinazione non e' riferita al  singolo  veicolo  individuato
dalla targa ma in generale per categorie di veicoli. 
    In questo senso si e'  espressa  sia  la  giurisprudenza  sia  la
prassi. 
    La Cassazione ha, infatti, affermato che l'«esenzione dalla tassa
di possesso automobilistica prevista dall'art.  63,  comma  2,  della
legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore  dei  veicoli  ritenuti  di
particolare   interesse   storico    e    collezionistico,    dipende
dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata  all'adempimento  di
tale compito dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto «ad rem», e' limitato ad
un elenco analitico di modelli e marche, ed  ha  portata  generale  e
astratta, riferita, cioe', a categorie complessive di veicoli. (Cass.
VI 15 febbraio 2013 n. 3837). 
    L'Agenzia delle entrate in sede di  risposta  ad  interpello  con
risoluzione 29 novembre 2011 n. 112/E ha espresso il medesimo avviso. 
    La normativa regionale diverge sensibilmente da quella statale. 
    L'art. 10 legge regionale n. 4 febbraio 2005 n. 3 stabilisce: «1.
A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno  dalla  loro
costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati
esclusivamente al trasporto di persone  che  risultano  iscritti  nei
registri  Automotoclub  Storico  Italiano  (A.S.I.)   e   Federazione
Motociclistica   Italiana   (F.MI.)   sono   soggetti   alle    tasse
automobilistiche di cui al  comma  2  dell'art.  63  della  legge  21
novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)». 
    La norma regionale stabilisce quale presupposto  per  l'esenzione
l'effettiva iscrizione del singolo veicolo nei registri della  ASI  e
della FMI con cio' introducendo  una  disciplina  diversa  da  quella
prevista dal legislatore statale. 
La rilevanza della questione. 
    L'appellato sig. Andrea Pellegrini era in possesso nell'anno 2010
di un motoveicolo Gilera TG modello  RC  cilindrata  600  targato  MI
780387 immatricolato nell'anno 1990  (doc.  n.  14  prod.  Pellegrini
giudizio di primo grado). 
    L'art. 10 legge regionale  n.  3/05,  pertanto,  nel  subordinare
l'esenzione dalla tassa automobilistica alla effettiva iscrizione del
veicolo nel registro storico tenuto dalle due associazioni,  anziche'
concederla sulla semplice  inclusione  del  modello  cui  il  veicolo
appartiene nell'elenco dei modelli di particolare interesse storico e
collezionistico si pone in contrasto con l'art. 117,  comma  secondo,
lettera e) della Costituzione  avendo  disciplinato  la  materia  dei
tributi erariali rientrati  nella  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in maniera difforme alla disciplina statale. 
    Il Collegio, per le ragioni sopra esposte,  ritiene  rilevante  e
non  manifestamente  infondata  la  questione  di   costituzionalita'
dell'art. 10, comma 1 legge Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 per
violazione  dell'art.   117,   comma   secondo   lettera   e)   della
Costituzione. 
    Resta sospesa ogni decisione sul ricorso in epigrafe, dovendo  la
questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.