LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                       Seconda sezione civile 
 
        Composta dagli ill.mi signori magistrati: 
        dott. Stefano Petitti, Presidente; 
        dott. Felice Manna, consigliere; 
        dott. Vincenzo Correnti, consigliere; 
        dott. Ubaldo Bellini, consigliere; 
        dott. Antonello Cosentino, rel. consigliere; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
25852-2015 proposto da: 
    Tovalieri Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma, V.  Giulia
di Colloredo n. 46-48, presso lo studio dell'avv. Gabriele De  Paola,
che lo rappresenta e difende; ricorrente, 
    Contro il Ministero economia finanze,  elettivamente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura generale dello
stato, che lo rappresenta e difende ope legis; resistente; 
    Avverso il decreto n. 519/2015 della Corte d'appello di  Perugia,
depositata i1 23 marzo 2015; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
13 ottobre 2017 dal Consigliere dott. Antonello Cosentino: 
    Udito il pubblico ministero in persona del sostituto  procuratore
generale dott. Corrado Mistri che ha concluso disporre la sospensione
del presente procedimento ordinando  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte Costituzionale. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Il sig. Vittorio Tovalieri ricorre avverso il decreto della Corte
d'appello di Perugia che ha respinto la domanda da lui  proposta  nel
2011, ai sensi della legge n. 89/2001, per l'equa  riparazione  della
eccessiva  durata  di  un  giudizio  da  lui  introdotto  davanti  al
tribunale amministrativo regionale  del  Lazio  negli  anni  '90  del
secolo  scorso,  ancora  pendente  al  di'  della  domanda  di   equa
riparazione (e definito  dal  giudice  amministrativo  nel  2013  con
decreto di perenzione). 
    La  corte  territoriale  ha  disatteso  la  domanda  dell'odierno
ricorrente sul rilievo che nel  giudizio  amministrativo  presupposto
egli non aveva presentato l'istanza di prelievo di  cui  all'art.  71
del codice del processo amministrativo (decreto  legislativo  n.  104
del 2 luglio 2010), richiesta come condizione di proponibilita' della
domanda di equa riparazione dall'art. 54, comma 2, del  decreto-legge
n. 112/2008, nel testo, in vigore dal 16 settembre  2010,  modificato
dall'art. 3,  comma  23,  dell'allegato  n.  4  al  suddetto  decreto
legislativo n. 104/2010. 
    Il ricorso si articola in due motivi. 
    Il Ministero dell'economia e delle finanze si e'  costituito  con
controricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. 1 - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 54, comma
2, del decreto-legge 112 del 2008 convertito in legge 6  agosto  2008
n. 133  e  modificato  dal  decreto  legislativo  104  del  2010;  la
violazione dell'art. 6 § 1 CEDU;  la  violazione  dell'art.  2  della
legge n. 24 marzo 2001 n. 89; la violazione dei principi  in  materia
di overruling. Secondo il ricorrente, al momento  della  introduzione
del  presente  giudizio  per  equa  riparazione   (anno   2011),   la
giurisprudenza sarebbe stata  stabile  nell'interpretare  l'art.  54,
comma 2, del decreto-legge 112 del 2008 nel senso che  la  condizione
di proponibilita' ivi contemplata era riferibile solo alle domande di
equa riparazione della durata irragionevole di giudizi amministrativi
introdotti dopo l'entrata in vigore del  decreto-legge  n.  112/2008;
cosicche' la modifica di tale orientamento in senso sfavorevole  alla
proponibilita' della domanda  di  equa  riparazione  con  riguardo  a
giudizi amministrativi introdotti prima dell'entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 112/2008  (nei  quali  non  fosse  stata  presentata
istanza di' prelievo) contrasterebbe con i principi  stabiliti  dalla
giurisprudenza di legittimita' in materia di overruling. 
    1.2 - Il secondo motivo prospetta solleva tre  diverse  questioni
di legittimita' costituzionale. 
    Sotto un primo profilo si deduce la illegittimita' costituzionale
dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, convertito  con
modificazioni con la legge n. 133/2008, come modificato  dal  decreto
legislativo n. 104/2010, in relazione all'art.  77,  comma  2,  della
Costituzione; la norma in questione  sarebbe  inserita  in  un  testo
intitolato  «disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria» ma  essa,  oltre  a  risultare
disomogenea rispetto alle altre del medesimo testo, sarebbe priva dei
requisiti di necessita' ed urgenza previsti dall'art. 77  Cost.  come
presupposti indefettibili della decretazione d'urgenza. 
    Sotto  un   secondo   profilo   si   deduce   la   illegittimita'
costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n.  112/2008,
convertito  con  modificazioni  con  la   legge   n. 133/2008,   come
modificato dal decreto legislativo n. 104/2010, in relazione all'art.
71, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2010 e all'art.  2  legge
n. 89/2001, per contrasto con il principio di ragionevolezza  fissato
nell'art. 3 della Costituzione;  ad  avviso  del  ricorrente  sarebbe
irragionevole   ascrivere   all'istanza   di   prelievo   il   valore
(caratteristico, per contro, della istanza di  fissazione  d'udienza)
di   indice   dell'interesse   della   parte   alla   decisione    e,
conseguentemente, sarebbe irragionevole subordinare al deposito della
istanza di prelievo  la  possibilita'  di  ottenere  in  giudizio  il
ristoro per la violazione  del  diritto  ad  un  giudizio  di  durata
ragionevole. 
    Sotto un terzo profilo si deduce la illegittimita' costituzionale
dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, convertito  con
modificazioni in legge  n.  133/2008,  come  modificato  dal  decreto
legislativo  n.  104/2010,  per  contrasto  con   il   principio   di
uguaglianza fissato nell'art.  3  della  Costituzione;  la  norma  in
questione  sarebbe  illegittima  nella  parte  in  cui   impone   una
condizione di procedibilita' per le dornande  aventi  ad  oggetto  il
riconoscimento dell'equa riparazione  dell'irragionevole  durata  del
processo solo in relazione ai giudizi amministrativi. 
    2. -  Entrambi  i  motivi  del  ricorso  pongono,  sotto  diversi
profili, la questione della compatibilita' del disposto dell'art. 54,
secondo comma, decreto-legge n. 112/08, come modificato  dal  decreto
legislativo n. 104/10 e dal decreto legislativo correttivo n. 195/11,
con i principi CEDU. 
    Collegio ritiene rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  54,  2°  comma,
decreto-legge n. 112/08, convertito con  modificazioni  in  legge  n.
133/08, come modificato dall'art. 3, comma  23,  dell'allegato  4  al
decreto legislativo n. 104/10 e dall'art. 1,  comma  3,  lettera  a),
numero 6), del decreto legislativo correttivo n. 195/11, in relazione
all'art. 117, comma 1, Cost. e al parametri interposti degli articoli
6, par. 1, 13 e 46, par. 1 CEDU. 
    3.1. - In base alla giurisprudenza ormai del  tutto  costante  di
questa Corte Suprema, l'art. 54, decreto-legge n. 112/08 e successive
modifiche, va interpretato nel senso che per processi  amministrativi
pendenti, come nella specie, alla data  del  16  settembre  2010,  la
previa  presentazione  dell'istanza  di  prelievo  e'  condizione  di
proponibilita'  della  domanda  di  equa  riparazione   in   rapporto
all'intero svolgimento del giudizio presupposto, e dunque  anche  per
la frazione di tempo anteriore al 25 giugno 2008, data di entrata  in
vigore  del  decreto-legge  n.  112/08   che   tale   condizione   di
proponibilita' ha per la prima volta previsto. 
    Infatti, «(l)'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 - in vigore dal 25 giugno 2008  (art.  85)  -,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, della legge 6  agosto
2008, n. 133 - in vigore dal 22 agosto 2008  -,  nella  sua  versione
originaria,  disponeva:  «La  domanda  di  equa  riparazione  non  e'
proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in  cui
si assume essersi verificata la  violazione  dell'art.  2,  comma  1,
non e'  stata  presentata  un'istanza  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art. 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei  sei  mesi
antecedenti alla scadenza dei termini di durata di  cui  all'art.  4,
comma 1-ter, lettera b)»; b) in sede di conversione  in  legge,  sono
state apportate all'art. 54 le seguenti modifiche: «al comma 2,  dopo
le parole "art. 2, comma 1" sono inserite le seguenti:  "della  legge
24 marzo 2001, n. 89" e le parole  "nei  sei  mesi  antecedenti  alla
scadenza dei termini di  durata  di  cui  all'art.  4,  comma  1-ter,
lettera b)" sono soppresse»; e) conseguentemente, il testo definitivo
dell'art. 54, comma 2, del  decreto  legge n.  112  del  2008,  quale
convertito in legge dalla legge n. 133 del 2008, risulta il seguente:
«La domanda di equa riparazione non e' proponibile  se  nel  giudizio
dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata
la violazione dell'art. 2, comma I, della legge 24 marzo 2001, n. 89,
non e'  stata  presentata  un'istanza  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art.  51  del  regio  decreto  17  agosto  1907,  n.  642»;   d)
successivamente, l'art. 3,  comma  23,  dell'allegato  4  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - in vigore dal 16  settembre  2010
-, ha stabilito che, all'art. 54, comma 2, del decreto-legge  n.  112
del 2008, «le parole "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'art.
51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'art.  81,  comma  1,  del
codice del processo  amministrativo,  ne'  con  riguardo  al  periodo
anteriore alla sua presentazione"»; e) ancora successivamente, l'art.
1, comma 3,  lettera  a),  numero  6),  del  decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 195  (Disposizioni  correttive  ed  integrative  al
decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante  codice  del
processo amministrativo, a norma dell'art. 44, comma 4,  della  legge
18 giugno 2009, n. 69)  -  in  vigore  dall'8  dicembre  2011  -,  ha
disposto che: «al comma 23, le parole "81, comma I"  sono  sostituite
dalle seguenti "71, comma 2"»; f) la disposizione dell'art. 54, comma
2, del decreto legge n. 112 del 2008 - in  vigore  dal  16  settembre
2010 - risulta del seguente, testuale tenore:  "La  domanda  di  equa
riparazione non e' proponibile se, nel giudizio  dinanzi  al  giudice
amministrativo in cui si  assume  essersi  verificata  la  violazione
dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non e'  stata
presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71,  comma  2,-  del
codice del processo  amministrativo,  ne'  con  riguardo  al  periodo
anteriore  alla   sua   presentazione"»;   g)   per   effetto   delle
modificazioni introdotte dalla legge n. 208 del 2015 nel testo  della
legge n. 89 del 2001 (art. 6, comma 2-ter introdotto dalla legge  del
2015, in vigore dal 10 gennaio 2016), «il comma 2  dell'art.  54  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma
.23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31  ottobre
2016 ecceda i termini di cui all'art. 2, comma  2-bis»;  che,  questo
essendo il quadro normativo di riferimento, e del tutto evidente  che
in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti per  equa
riparazione, promossi a far data  dal  25  giugno  2008,  si  applica
l'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del  2008  nel  seguente
testo: «La domanda di equa riparazione  non  e'  proponibile  se  nel
giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si  assume  essersi
verificata la violazione dell'art. 2, comma 1, della legge  24  marzo
2001, n. 89, non e' stata presentata un'istanza ai sensi del  secondo
comma dell'art. 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642»;  2)  ai
procedimenti per  equa  riparazione,  promossi  a  far  data  dal  16
settembre 2010, si applica - invece  -  l'art.  54,  comma  2,  dello
stesso decreto-legge n. 112 del 2008 nel seguente testo: «La  domanda
di equa riparazione non e' proponibile se  nel  giudizio  dinanzi  al
giudice  amministrativo  in  cui  si  assume  essersi  verificata  la
violazione dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo  2001,  n.  89,
non e' stati presentata l'istanza di prelievo  di  cui  all'art.  71,
comma 2, del codice del processo amministrativo, ne' con riguardo  al
periodo anteriore alla sua presentazione»; 3)  non  rileva  (...)  la
previsione di cui all'art. 6, comma 2-ter,  della  legge  n.  89  del
2001, applicandosi essa ai soli giudizi amministrativi per i quali il
termine di ragionevole durata sia violato alla data  del  31  ottobre
2016» (cosi' si esprime Cassazione n. 16404/16; conformi,  Cassazione
nn. 5914- 5915/12 e 3740/13). 
    3.1.1. - Nel  caso  di  specie  -  quanto  alla  rilevanza  della
questione di legittimita' costituzionale - essendo stata proposta  la
domanda di equa riparazione nei 2011, relativamente  ad  un  processo
amministrativo  pendente  al  16  settembre   2010,   la   disciplina
applicabile e' quella dell'art. 54, 2° comma decreto-legge n.  112/08
nel testo in vigore alla data della domanda stessa (ratione  temporis
non trova applicazione il comma 2-ter dell'art.  6  legge  n.  89/01,
introdotto dalla legge n. 208/15 a decorrere dal 1° gennaio 2016, per
essere stato definito il processo presupposto nel 2012). 
    Conseguentemente detta domanda e'  soggetta,  anche  in  rapporto
alla durata del giudizio presupposto anteriore alla data  di  entrata
in  vigore  del  decreto-legge  n.   112/08,   alla   condizione   di
proponibilita' dell'istanza di prelievo, non surrogabile, secondo  la
giurisprudenza  di  questa  Corte,  con   l'istanza   di   fissazione
dell'udienza di discussione. 
    L'istanza di prelievo disciplinata dall'art. 51 del regio-decreto
17 agosto 1907, n. 642 e l'Istanza di fissazione d'udienza,  regolata
dall'art. 23  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  assolvono,
infatti,  funzioni  distinte,  avendo  la  prima  la   finalita'   di
accelerare  il  processo  mediante  il  riscontro   del   persistente
interesse del ricorrente, e la seconda quella d'impedire, mediante il
perfezionamento della costituzione del  ricorrente  e  la  fissazione
dell'udienza,  la  perenzione   del   giudizio.   Ne   consegue   che
dall'entrata in vigore dell'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 133, per le  domande
di equa riparazione relative a procedimenti che si  svolgono  davanti
alle  giurisdizioni  amministrative,   la   preventiva   formulazione
dell'istanza   di   prelievo,   costituisce   una    condizione    di
proponibilita' non fungibile con l'istanza  di  fissazione  d'udienza
(cosi', Cassazione nn. 16404/16, 780/15, 25572/10,  nonche',  tra  le
non massimate, 18546/14 e 785/15). 
    Nel caso di specie, essendo mancata  l'istanza  di  prelievo,  la
domanda di equa riparazione  sarebbe  improponibile  secondo  diritto
vigente. 
    3.2. - Della cui legittimita' costituzionale, nei termini innanzi
prospettati, si deve dubitare alla stregua dei piu'  recenti  approdi
della giurisprudenza della Corte EDU. 
    Con la sentenza nel caso  Daddi C.  Italia  (n.  15476/09  del  2
giugno 2009) detta Corte, pur dichiarando  il  ricorso  inammissibile
per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva
preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa  dell'art.
54, secondo comma, decreto-legge  n.  112/08  che  avesse  avuto  per
effetto quello di opporsi  all'ammissibilita'  dei  ricorsi  ex  lege
Pinto relativi alla durata di un processo  amministrativo  conclusosi
prima del 25 giugno 2008, solo in quanto non fosse  stata  presentata
un'istanza di prelievo, avrebbe  potuto  essere  di  natura  tale  da
esonerare  i  ricorrenti  interessati  dall'obbligo  di  esperire  il
rimedio interno; e che lo stesso sarebbe valso per quanto  riguardava
i  procedimenti  ancora  pendenti  in  cui  la  fissazione  d'urgenza
dell'udienza fosse stata richiesta  solo  dopo  l'entrata  in  vigore
della disposizione in questione. In questi casi,  aveva  concluso  la
Corte di Strasburgo, non si sarebbe potuto escludere  che  la  norma,
interpretata dai giudici  nazionali  nel  senso  di  escludere  dalla
determinazione della durata soggetta a indennizzo i periodi anteriori
al 25 giugno 2008, avrebbe privato sistematicamente alcune  categorie
di ricorrenti della possibilita' di ottenere una riparazione adeguata
e sufficiente. 
    Piu' di recente, con la  sentenza  emessa  nel  caso  Olivier  c/
Italia del 22 febbraio 2016 (ricorsi nn. 17708/12, 17717/12, 17729/12
e 22994),  in  una  fattispecie  relativa  a  giudizi  amministrativi
iniziati nel 1990 e per i quali era stata presentata la nuova istanza
di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 9, comma  2,  legge  n.
205/00, ma non anche l'istanza di prelievo, il che aveva  determinato
l'inammissibilita' del ricorso per equa riparazione, la Corte europea
dei diritti dell'uomo ha affrontato in maniera  diretta  il  problema
dell'effettivita' dell'istanza nazionale ex lege  n.  89/01  soggetta
alla  condizione   di   proponibilita'   dell'art.   54,   comma   2,
decreto-legge  n.  112/08.   Ed   esaminando   diacronicamente   tale
disposizione, fino al suo  ultimo  testo  scaturito  dalle  modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 104/10, ha convertito in critica
espressa e consapevole la riserva formulata con la sentenza resa  nel
caso Daddi. 
    La Corte europea ha cosi' affermato: a)  che  ne'  dal  contenuto
della norma ne' dalla  relativa  prassi  giudiziaria  si  evince  che
l'istanza di prelievo possa efficacemente accelerare la decisione  in
merito alla causa sottoposta  all'esame  del  tribunale;  b)  che  la
condizione di ammissibilita' di un ricorso «Pinto» previsto dall'art.
54, comma 2 della legge  n.  112/08  risulta  essere  una  condizione
formale che produce l'effetto di ostacolare l'accesso alla  procedura
interna; c) che l'inammissibilita' automatica dei  ricorsi  per  equa
riparazione, basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non abbiano
presentato  l'istanza  di  prelievo,  priva   questi   ultimi   della
possibilita' di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente. 
    E,  richiamata  la  propria  giurisprudenza  sul   principio   di
effettivita' della tutela giurisdizionale, nel senso che e  effettivo
il rimedio interno se permette di  evitare  che  si  verifichi  o  si
protragga  la  violazione  dedotta   o   se   permette   di   fornire
all'interessato una riparazione adeguata per tutte le violazioni  che
si siano gia' verificate, ha concluso nel senso che «la procedura per
lamentare la durata eccessiva  di  un  giudizio  dinanzi  al  giudice
amministrativo, risultante dalla lettura dell'art. 54,  comma  2  del
decreto-legge n. 112 del 2008 in  combinato  disposto  con  la  legge
Pinto, non possa essere considerata un  ricorso  effettivo  ai  sensi
dell'art. 13 della Convenzione». 
    3.3. - Benche'  occasionato  da  fattispecie  aventi  ad  oggetto
l'equa  riparazione   per   l'irragionevole   durata   del   processo
verificatasi anteriormente al 25 giugno 2008  (iniziati  nel  1990, i
giudizi amministrativi presupposti erano stati definiti tra  il  mese
di novembre 2008 ed il marzo 2009), e sulla base di domande  ex  lege
n.  89/01  presentate  vigente  il  testo  dell'art.  54,  comma   2,
decreto-legge n. 112/08 ante  decreto  legislativo  n.  104/10,  tale
precedente appare idoneo a  incidere  sulla  decisione  del  caso  in
oggetto (per non  dire  dell'ipoteca  che  esso  iscrive  sull'intero
sistema dei rimedi preventivi introdotto dagli articoli 1-bis e 1-ter
della legge n. 89/01, ivi premessi dall'art. l, comma 777, lettera a,
della legge n. 208/15 e basati sul medesimo principio). 
    Sebbene operato ad abundantiam nella motivazione  delta  sentenza
Olivieri c/ Italia (v. par. 65), il riferimento  al  ridetto  decreto
legislativo non puo' liquidarsi quale mero obiter dictum (peraltro di
dubbia configurabilita' in un contesto  motivazionale  esclusivamente
argomentativo e non deduttivo, tipico della tecnica di raffronto  tra
norme appartenenti a sistemi giuridici  autonomi).  Suo  tramite,  la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato e viepiu'  chiarito
il senso del giudizio espresso sul pratico  operare  congiunto  delta
legge n. 89/01 e della  previsione  dell'istanza  di  prelievo  quale
rimedio  preventivo.  E  dunque  pare  sovrabbondante  pretendere  ed
attendere  che,  adita  in  relazione  ad   un   caso   perfettamente
sovrapponibile a quello ora in esame, la Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo reiteri le medesime considerazioni operate su di una tutela
nazionale giudicata in parte qua ineffettiva. 
    Avuto  riguardo  alle  indicazioni  di  metodo   ritraibili   dai
precedenti della Corte costituzionale (v. tra i piu' prossimi  quello
di cui alla sentenza n. 49/15), il Collegio rileva che pur non avendo
ricevuto l'avallo della Grand  Chambre,  l'indirizzo  espresso  dalla
Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  con  la  decisione  sul  caso
Olivieri  e'  da  ritenersi  ormai  adeguatamente  consolidato.  Esso
costituisce il logico e preannunciato  sviluppo  del  principio  gia'
espresso  nella  sentenza  sul  caso   Daddi;   e'   stato   adottato
all'unanimita'; non presenta alcuna  attitudine  innovativa  rispetto
alla tecnica  dell'interpretazione  convenzionale  fin  qui  seguita;
concerne una fattispecie tutt'altro che isolata o peculiare, ma  anzi
connotata da ovvi elementi di serialita'; si colloca,  coerente,  nel
solco della giurisprudenza di detta Corte europea  sul  principio  di
effettivita'  per  come  esso  vive  in  concreto  negli  ordinamenti
nazionali; ed e' stato espresso nella piena consapevolezza del  modus
operandi dei giudici nazionali. 
    3.4. - Cosi' restituito a questa Corte di cassazione  il  compito
suo proprio d'interpretare l'art. 54,  comma  2,  decreto-legge  art.
112/08 e successive modificazioni, alla luce della  Costituzione,  si
rileva, che la  legittimita'  costituzionale  della  norma  e'  stata
ritenuta in relazione specifica ai referenti degli articoli 24 e  111
Cost. Una volta esclusane l'applicazione  retroattiva  (id  est,  del
testo attuale ai processi amministrativi non pendenti alla  data  del
16 settembre  2010  di  entrata  in  vigore  del  c.p.a.),  essa  non
determina ne' irragionevoli disparita' di  trattamento,  ne'  lesione
alcuna dei principi del giusto processo e del diritto di difesa,  dal
momento che l'istanza di prelievo manifesta l'interesse  della  parte
ad una rapida definizione della  domanda  di  giustizia  (cfr.  Cass.
26262/13). 
    Quest'ultima affermazione introduce a una sottile ma fondamentale
divaricazione funzionale dell'istanza di prelievo secondo la  visuale
prescelta, quella amministrativa o quella del binomio normativo della
legge n. 89/01 e dell'art. 54 decreto-legge piu' volte citato. 
    Nell'ambito del processo amministrativo detta  istanza  e'  stata
prevista dall'art. 51, cpv. regio decreto n. 642/1907 quale strumento
per sollecitare la trattazione urgente del  ricorso.  Abrogato  detto
regio decreto dall'art. 4 dell'allegato 4 al decreto  legislativo  n.
104/10, e sostituita  la  disposizione  sul  prelievo  con  l'affatto
omologa norma dell'art. 71, comma  2,  c.p.a.,  permane  la  medesima
funzione di mezzo per segnalare l'urgenza della decisione. 
    Non pare, invece, ne' rilevante  ne'  significativo  ai  fini  in
esame l'art.  71-bis,  aggiunto  al  decreto  legislativo  n.  104/10
dall'art. 1, comma 781, lettera b) della legge n. 208/15, in base  al
quale a seguito dell'istanza di cui  al  comma  2  dell'art.  71,  il
giudice,   accertata   la   completezza   del    contraddittorio    e
dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti  costituite,   puo'
definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza  in  forma
n.  25852/15  semplificata.  In  disparte  la  sua  applicabilita'  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, tale norma si limita  a  prevedere  la
possibilita' di una tecnica decisoria piu' agevole  e  veloce,  senza
tuttavia imporla nell'an o nel quando. Nulla ne scaturisce, pertanto,
sul complessivo giudizio  di  (in)effettivita'  del  rimedio  interno
secondo la concezione dell'art. 13 della  Convenzione  europea,  come
elaborata dalla Corte di' Strasburgo. Il  che  ripropone  intatta  la
questione in esame. 
    Diversa e, invece,  proprio  sul  terreno  dell'effettivita',  la
funzione dell'istanza di prelievo nell'ambito dell'equa  riparazione.
Come questa C.S. ha avuto modo di affermare, essa ha da tempo assunto
la funzione di segnalare al giudice  il  permanente  interesse  della
parte  alla  definizione  del  giudizio,  sovente  venuto  meno   per
circostanze  sopravvenute  alla  sua  proposizione  (quali  atti   di
autotutela  o  sanatorie),  con  la  conseguenza   che   la   mancata
presentazione dell'istanza, nonostante il lungo tempo trascorso dalla
proposizione della domanda, costituisce indice  di  scarso  interesse
alla lite (cosi' Cassazione n. 3271/11, che da  cio'  ha  desunto  la
legittimita' di una liquidazione dell'indennizzo in misura  inferiore
rispetto a quella normalmente ritenuta congrua). 
    Cio' non  vuoi  dire,  ovviamente,  che  l'assenza  del  prelievo
impedisca la decisione del giudice  amministrativo,  una  volta  che,
come si e' detto, la  costituzione  della  parte  ricorrente  si  sia
perfezionata  con  la   proposizione   dell'istanza   di   fissazione
dell'udienza di  trattazione  del  ricorso.  Tant'e'  che  prima  del
decreto-legge n. 112/08 questa Corte aveva sempre affermato, anche  a
S.U., che la lesione del diritto alla definizione del processo in  un
termine ragionevole va riscontrata, anche per  le  cause  davanti  al
giudice  amministrativo,  con  riferimento  al   periodo   intercorso
dall'instaurazione del relativo  procedimento,  senza  che  una  tale
decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire
ostacoli o slittamenti in relazione  alla  mancanza  dell'istanza  di
prelievo od alla ritardata presentazione di essa; e che la previsione
di strumenti sollecitatori non  sospende  ne'  differisce  il  dovere
dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio
degli stessi, ne'  implica  il  trasferimento  sul  ricorrente  della
responsabilita' per il superamento del  termine  ragionevole  per  la
definizione  del  giudizio,  salva  restando   la   valutazione   del
comportamento della  parte  al  solo  fine  dell'apprezzamento  della
entita' del  lamentato  pregiudizio  (cosi'  e  per  tutte,  S.U.  n.
28507/05). 
    Il senso ultimo dell'operazione posta in essere  dal  legislatore
del 2008-2010, confermato del resto dal piu' generalizzato sistema di
rimedi preventivi introdotto nella legge n. 89/01 dall'art. 1,  comma
777, lettera a, della legge n. 208/15, consiste  dunque  nell'imporre
al  ricorrente  di  prenotare  gli  effetti  della  riparazione   per
l'irragionevole durata del processo. 
    Non mette conto, per  i  limiti  di  rilevanza  della  questione,
indagare se tale tecnica, una volta che le modifiche della  legge  n.
89/01 operino a regime, sia o non idonea ad assicurare l'effettivita'
dell'istanza giurisdizionale interna, tenuto conto del  fatto  che  i
rimedi ivi contemplati devono essere azionati prima che la violazione
dell'art. 6, par. 1, Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sia consumata  (salvo
rilevare sin da ora che nessuna disposizione imporrebbe  di  adottare
corsie decisorie preferenziali). Per contro, nel  caso  dei  processi
pendenti alla data  del  16  settembre  2010,  l'art.  54,  comma  2,
decreto-legge n. 112/08 impone  tale  prenotazione  indipendentemente
dalla circostanza che ia violazione si sia gia'  realizzata  o  meno.
Prova ne sia che la proponibilita' della domanda di equa  riparazione
non e' esclusa ove l'istanza di prelievo  sia  stata  presentata  una
sola volta  e  in  epoca  risalente  rispetto  alla  conclusione  del
giudizio, atteso che nessuna norma e nessun principio processuale  ne
impongono la reiterazione ad intervalli  piu'  o  meno  regolari  (v.
Cassazione n. 14386/15); e che l'istanza di  prelievo,  anche  quando
condiziona  ratione  temporis  la  proponibilita'  della  domanda  di
indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che  va
riferita  all'intero  svolgimento  processuale  non  alla  sola  fase
seguente detta istanza (cfr. Cassazione nn. 13554/16 e 2172/17). 
    3.4.1. - Resta -  difficilmente  eludibile  -  una  significativa
diversita' di accenti.  Mentre  per  la  giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo il rimedio interno deve garantire o  la
durata  ragionevole  del  giudizio  o  l'adeguata  riparazione  della
violazione del precetto convenzionale, sicche' ogni ostacolo  che  vi
si frapponga rende non effettivo il rimedio stesso, l'art. 54,  comma
2, decreto-legge n. 112/08 interpone proprio questo ostacolo. La  sua
finalita' selettiva,  volta  a  impedire  riparazioni  indiscriminate
nell'ambito di un processo peculiare come quello  amministrativo,  in
cui piu' che in  altri  il  rapporto  sostanziale  tra  le  parti  e'
soggetto alla temperie di fattori esterni  e  mutevoli  destinati  ad
incidere su quello processuale, se da un lato illumina la ratio della
norma  dall'altro  ne  denuncia  il  contrasto  irredimibile  con  la
Convenzione. Secondo la Corte EDU, infatti, un processo finche' pende
e' per cio' stesso e per cio' solo  soggetto  al  termine  di  durata
ragionevole e alle conseguenze della relativa violazione. 
    Non a caso  la  sentenza  Olivieri/c  Italia,  nel  rilevare  che
ciascun ricorrente aveva presentato una seconda istanza di fissazione
dell'udienza allo scopo di evitare la perenzione della propria causa,
tra luglio e settembre 2008, con conseguente fissazione  dell'udienza
di discussione tra novembre 2008 e marzo 2009, ha concluso  che  «(i)
ricorrenti non avevano  dunque  alcun  interesse  a  sollecitare  una
seconda volta la cancelleria del tribunale  amministrativo  regionale
per chiedere la fissazione d'urgenza della data dell'udienza». Il che
fa risaltare l'aporia intrinseca dell'art. 54, comma 2, decreto-legge
cit., il quale subordina l'equa riparazione ad un adempimento che non
solo non e' funzionale alla progressione del giudizio piu' di  quanto
non lo sia la semplice istanza di  fissazione  dell'udienza,  essendo
dovuta nell'un caso come nell'altro la risposta giurisdizionale  fino
al limite della perenzione; ma che altresi' si trasfigura rispetto al
proprio originale, divenendo, da strumento sollecitatorio per ragioni
d'urgenza, mezzo di pura prenotazione  dell'indennizzo,  tramite  una
surrettizia  e  sovrabbondante  dichiarazione   di   interesse   alla
decisione. 
    4. - Dunque, e riassumendo,  mentre  nella  giurisprudenza  della
Corte europea dei diritti dell'uomo il rimedio preventivo e' tale  se
efficacemente    sollecitatorio,    l'interesse     alla     risposta
giurisdizionale derivando dalla stessa  pendenza  del  processo,  nel
sistema integrato della legge n. 89/01 e del piu' volte  citato  art.
54,  comma  2,  il  rimedio  preventivo  non  e'  sollecitatorio,  ma
puramente dichiarativo di un interesse  altrimenti  gia'  incardinato
nel processo. 
    Non e' possibile un'interpretazione  convenzionalmente  orientata
di tale norma che non si  traduca  nella  sua  sostanziale  e  intera
disapplicazione. E'  l'idea  stessa  del  prelievo  quale  condizione
d'accesso all'istanza indennitaria a soffrire la contraddizione. 
    Di  qui  la  non  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionalita' dell'art. 54, comma  2,  decreto-legge
n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge n.  133/08,  come
modificato  dall'art.  3,  comma  23,  dell'allegato  4  al   decreto
legislativo n. 104/10 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero  6),
del decreto legislativo, correttivo  n.  195/11,  per  contrasto  con
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 6, par. 1,
13 e 46, par. 1, della Convenzione europea per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nella parte in  cui,
relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre  2010  e
per la loro intera durata, subordina la proponibilita' della  domanda
di  equa  riparazione  per   l'irragionevole   durata   dei   giudizi
amministrativi alla presentazione dell'istanza di prelievo.