LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA Sezione 5 La Commissione tributaria provinciale di Padova - Sezione 5, riunita con l'intervento dei sig.ri: Cherchi Bruno - Presidente; Gambaretto Alberto - Relatore; Rado Silvia - Giudice, Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 167/2015 depositato il 16 febbraio 2015, avverso SIL.RIF.RIMB. IRAP 2002, contro Agenzia Entrate - Direzione provinciale Padova, proposto dal ricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena spa, Piazza Salimbeni n. 3 - 53100 Siena, difeso da Russo avv. p., Fransoni avv. g., Padovani avv. f., Coli avv. f. - Corso Italia n. 29 - 50100 Firenze. Premesso che con ricorso depositato in data 16 febbraio 2015 e rubricato al n. 167/2015 r.g della Commissione provinciale di Padova, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., in qualita' di societa' incorporante la Banca Antoniana Veneta S.p.a. impugnava il silenzio rifiuto serbato dalla Agenzia delle Entrate, ufficio di Padova in ordine alla istanza di rimborso da essa ricorrente prodotta in data 29 ottobre 2004, avente ad oggetto la maggiore I.R.A.P. versata per l'anno 2002 dalla Banca Antoniana Veneta S.p.a. che, per l'anno 2002 aveva corrisposto l'importo complessivo di € 34.809.171,00 ottenuto applicando le singole quote del valore della produzione netta riferibile alle diverse regioni ove la Banca Antoniana Veneta operava e stabilita per le regioni Marche, Lazio e Lombardia nell'aliquota pari al 5,75% dell'imponibile (l.r. Marche n. 27/2001; l.r. Lazio n. 34/2001; l.r. Lombardia n. 27/2001) e per la Regione Sicilia nell'aliquota pari al 5,25 (l.r. Sicilia n. 2/2001). Rilevato che, secondo la prospettazione della ricorrente, nell'anno in questione, l'imposta doveva essere calcolata, a norma dell'art. 45, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, ove era stabilita l'aliquota del 4,75% in quanto seppure l'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 consentiva alle regioni di variare fino ad un punto in aumento l'aliquota ordinaria del 4,25% cio' era previsto con puntuale eccezione per le banche. La normativa regionale sopra ricordata, pertanto, avrebbe illegittimamente previsto l'incremento delle aliquote sino al 5,75% (Marche, Lombardia, Lazio) e sino al 5,25% (Sicilia), in violazione dell'art. 117 Cost. in quanto la potesta' attribuita dal legislatore statuale a quello regionale di disporre l'incremento della percentuale di imposizione sul valore della produzione netta, a far tempo dal terzo anno successivo a quello della entrata in vigore della normativa istitutiva dell'IRAP, ossia dall'anno 2000, sarebbe stato limitato alla c.d. aliquota «ordinaria», esclusa quindi l'aliquota cd. «speciale». Il legislatore statuale aveva attribuito a quello regionale la potesta' di incrementare esclusivamente l'aliquota prevista all'art. 16, primo comma, decreto legislativo n. 446/1997 per i soggetti diversi dagli operatori del settore agricolo, banche e altri enti e societa' finanziarie, nonche' per le imprese di assicurazione. La norma statale pertanto avrebbe cosi' precluso qualsiasi aumento relativo alla aliquota di imposta applicabile agli operatori del settore agricolo, banche e altri enti e societa' finanziarie, nonche' per le imprese di assicurazione, espressamente indicati all'art. 45, commi 1 e 2. Il legislatore regionale quindi, non sarebbe stato investito della potesta' di incrementare l'aliquota «speciale» in misura superiore a quella prevista per la aliquota «ordinaria», in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 16, comma 1, primo periodo, e comma 3, decreto legislativo n. 446/1997. Pertanto la ricorrente chiedeva che la Commissione tributaria provinciale di Padova previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale degli articoli delle leggi regionali che invece disponevano gli aumenti per violazione dell'art. 117 Cost. per eccesso di delega, con la conseguenza immediata di vedersi applicata l'aliquota del 4,75% stabilita dalla legislazione statuale e, segnatamente, dagli artt. 45, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997 nel testo modificato con legge 28 dicembre 2001, n. 448, in luogo di quelle del 5,75% e del 5,25% stabilite dalle norme regionali denunciate di illegittimita' costituzionale e conseguentemente la non debenza della imposta da essa versata in eccedenza, disponendone il rimborso; Ritenuto che: l'art. 117, comma 2, lettera E) Cost. sancisce che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (...) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazioni delle risorse finanziane»; che pertanto, dalla potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie indicate nel precetto costituzionale sopra menzionato consegue che la disciplina anche di dettaglio, in materia tributaria e, come nella fattispecie dell'I.R.A.P., e' riservata alla legge statale; che in tale materia l'intervento del legislatore regionale e', dunque, ammesso solo nei termini stabiliti dalla norma primaria statuale (Corte cost. sent. n. 396/2013; Corte cost. sent. n. 216/2009); che l'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 446/1997 attribuisce al legislatore regionale la potesta' di incremento nella misura massima dell'1% della aliquota di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (4,25%), facendo espressamente «salvo quanto previsto (...) nei commi primo e secondo dell'art. 45»; che l'art. 45, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 446/1997, vigente dal 2002, come modificato con legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone, a sua volta che, per l'anno di imposta 2002, il valore della produzione netta delle banche sia soggettata alla aliquota del 4,75%; che il legislatore statuale, quindi, ha attribuito al legislatore regionale la potesta' di incremento della aliquota del 4,25% di cui all'art. 16, primo comma, decreto legislativo n. 446/1997, applicabile a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 446/1997, escludendo, invece, la suddetta potesta' di incremento, quanto alla aliquota applicabile al valore di produzione netta dei soggetti indicati all'art. 45, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 446/1997, fra i quali le banche; che la legislazione regionale di Marche, Lazio e Sicilia hanno disposto invece gli aumenti delle aliquote come sopra meglio precisato; che consimile dettato eccede, quindi, la facolta' attribuita al legislatore regionale dal legislatore sovraordinato, limitata all'incremento dell'aliquota nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, secondo comma, decreto legislativo n. 446/1997, ossia diversi dalle banche; che con sentenza n. 177/2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 1, comma 5, l.r. Lombardia n. 27/2001, che dispone l'incremento dell'aliquota applicabile alle banche al 5,75 per contrasto con il disposto dell'art. 117 Cost.; che il contrasto con l'art. 117 della Costituzione del disposto degli artt. 1, comma 6, della l.r. delle Marche n. 35/2001, art. 5 della l.r. del Lazio n. 34/2001, art. 7, comma 1, l.r. della Sicilia n. 2/2002 appare pertanto non manifestamente infondata; che la medesima questione e' altresi' assolutamente determinante ai fini della decisione del procedimento instaurato avanti questo Giudice, giacche' da essa dipende la debenza o meno della imposta chiesta a rimborso dalla societa' ricorrente;