IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
                          (Sezione seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1163 del 2016, proposto  da:  Autoturismo  Giachino
s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Rozzio, con domicilio
eletto presso il suo studio in Torino, corso Duca  degli  Abruzzi  n.
42; 
    Contro la Citta' Metropolitana di Torino, rappresentata e  difesa
dagli avvocati Francesca Massacesi e Nicoletta Bugalla, con domicilio
eletto in Torino, corso Inghilterra n. 7/9; 
    Per l'annullamento del provvedimento del 16 settembre 2016, prot.
n. 107143, con il quale la Citta' Metropolitana di Torino ha ingiunto
alla ricorrente di alienare entro quindici giorni gli autobus targati
CW314HC e EP233ZC, in ottemperanza a  quanto  disposto  dall'art.  12
della legge regionale n. 22 del 2006; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  21  novembre  2017  il
dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come  specificato
nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    L'impresa ricorrente esercita l'attivita' di noleggio autobus con
conducente ed e' iscritta al  registro  previsto  dall'art.  5  della
legge regionale piemontese n. 22 del 2006. 
    Impugna il provvedimento in epigrafe,  con  il  quale  la  Citta'
Metropolitana di Torino ha ingiunto alla ricorrente di alienare entro
quindici  giorni  gli  autobus  targati   CW314HC   e   EP233ZC,   in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale  n.
22  del  2006.   Entrambi   gli   automezzi,   infatti,   risultavano
immatricolati da piu' di quindici anni ed avevano percorso (gia' alla
data del 4 aprile 2014) piu' di un milione di chilometri. 
    La  ricorrente  deduce,   con   unico   ed   articolato   motivo,
l'incostituzionalita' dell'art. 12 della legge regionale  n.  22  del
2006 per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117  della  Costituzione,
in relazione alla disciplina statale contenuta nella legge n. 218 del
2003. 
    Afferma che la Regione Piemonte avrebbe introdotto una  singolare
e piu' restrittiva regolamentazione, in  ordine  ai  requisiti  degli
automezzi  utilizzati  dalle  imprese,  la   quale   non   troverebbe
corrispondenza nella  legislazione  delle  altre  Regioni  a  statuto
ordinario. 
    Si e' costituita la Citta' Metropolitana di Torino, chiedendo  il
rigetto dell'impugnativa. 
    Alla pubblica udienza del 21 novembre 2017 la causa e' passata in
decisione. 
 
                               Diritto 
 
1. La normativa statale. 
    L'attivita' di noleggio autobus con conducente e' regolata  dalla
legge 11 agosto 2003, n. 218 («Disciplina dell'attivita' di trasporto
di  viaggiatori  effettuato  mediante   noleggio   di   autobus   con
conducente» - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2003,
n. 190). 
    Per quanto qui rileva, l'art. 1 della legge n. 218 del 2003 cosi'
dispone: 
    «1. L'esercizio dell'attivita' di  trasporto  di  viaggiatori  su
strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica  ai
sensi dell'art. 41 della Costituzione,  cui  possono  essere  imposti
esclusivamente  vincoli  per  esigenze   di   carattere   sociale   o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto
previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
    2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali  a
tutela della  concorrenza  nell'ambito  dell'attivita'  di  trasporto
effettuata mediante servizi di noleggio di  autobus  con  conducente,
nel  rispetto  dei  principi  e  dei  contenuti   normativi   fissati
dall'ordinamento comunitario. 
    3. Ai sensi della presente legge, costituisce  distorsione  della
concorrenza  l'utilizzo  di  autobus   acquistati   con   sovvenzioni
pubbliche di cui non possa beneficiare  la  totalita'  delle  imprese
nazionali. 
    4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma  1,  e'
garantire in particolare: 
    a) la trasparenza del mercato, la  concorrenza,  la  liberta'  di
accesso  delle  imprese  al  mercato,  nonche'  il  libero  esercizio
dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle persone; 
    b) la sicurezza dei viaggiatori  trasportati,  l'omogeneita'  dei
requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro». 
    L'art. 2 della legge n. 218 del 2003 stabilisce: 
    «1. Sono  definite  imprese  esercenti  servizi  di  noleggio  di
autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi
all'accesso  alla  professione  di   trasportatore   su   strada   di
viaggiatori, secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  22
dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attivita'
di trasporto  di  persone  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2,
utilizzando autobus  rispondenti  alle  caratteristiche  tecniche  di
esercizio, dei quali hanno la disponibilita'. 
    2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono
i servizi di trasporto  di  viaggiatori  effettuati  da  una  impresa
professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti  o
offerti  direttamente  a   gruppi   precostituiti,   con   preventiva
definizione  del  periodo  di  effettuazione,  della  sua  durata   e
dell'importo   complessivo   dovuto   per   l'impiego   e   l'impegno
dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da
frazionare tra i singoli componenti del gruppo. 
    3. Per autobus si intendono gli  autoveicoli  definiti  dall'art.
54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni. 
    4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui  alla  legge  15
gennaio  1992,  n.  21,  le  imprese  di  trasporto  di   viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in  qualsiasi
forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei  servizi
di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992. 
    5. Per disponibilita'  degli  autobus  si  intende  il  legittimo
possesso conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto,  locazione
con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio». 
    L'art. 4 della  legge  (rubricato  «Adempimenti  delle  regioni»)
dispone: 
    «1. Al  fine  di  definire  i  contenuti  e  le  modalita'  delle
prestazioni che le imprese  professionali  esercenti  l'attivita'  di
noleggio  di  autobus  con  conducente  sono  tenute  a  fornire   ai
committenti  o  ai  sottoscrittori   delle   relative   offerte,   di
subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della  regolamentazione
comunitaria e nazionale  in  materia  di  rapporti  di  lavoro  e  di
prestazioni  di  guida,  di  assicurare   condizioni   omogenee   per
l'inserimento  sul  mercato  delle  imprese  nazionali  e  di  quelle
comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti  legislativi  o
regolamentari che  siano  rispondenti  ai  criteri  di  tutela  della
liberta' di concorrenza di cui alla presente legge. 
    2.  In  particolare,  spetta  alle  regioni  l'adozione  di  atti
legislativi o regolamentari volti: 
    a) a stabilire le modalita' per il rilascio delle  autorizzazioni
di cui all'art. 5; 
    b) a fissare le  modalita'  e  le  procedure  per  l'accertamento
periodico  della  permanenza  dei  requisiti  previsti  dalle   norme
comunitarie  e  nazionali  per  lo  svolgimento   dell'attivita'   di
trasporto di viaggiatori su strada. 
    3. Per un quadro di riferimento complessivo sul  numero  e  sulla
distribuzione  territoriale  delle  imprese  professionali  esercenti
l'attivita' di noleggio di autobus  con  conducente,  ai  fini  degli
adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario,  le
regioni istituiscono il registro regionale  delle  imprese  esercenti
l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di  autobus
con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari  delle
autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la  specificazione
del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli  autobus
acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della  predisposizione
e dell'aggiornamento da parte dello stesso  Ministero  di  un  elenco
nazionale delle imprese professionali  di  noleggio  di  autobus  con
conducente aventi sede sul territorio italiano». 
    Infine, l'art. 5 della legge  (rubricato  «Accesso  al  mercato»)
dispone: 
    «1.  L'attivita'  di  noleggio  di  autobus  con  conducente   e'
subordinata al rilascio,  alle  imprese  in  possesso  dei  requisiti
relativi alla professione di trasportatore su strada di  viaggiatori,
di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali
allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede  legale  o  la
principale organizzazione aziendale. 
    2. L'autorizzazione di cui al comma  1  consente  lo  svolgimento
professionale dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente  e
l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio. 
    3.  L'autorizzazione  non  e'  soggetta  a  limiti  territoriali.
L'esercizio dei servizi internazionali e', peraltro,  subordinato  al
possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o  di  chi
dirige,  in  maniera  continuativa  ed  effettiva,   l'attivita'   di
trasporto,   dell'attestato   di   idoneita'   professionale   esteso
all'attivita' internazionale. 
    4.  Le  regioni  stabiliscono  la  periodicita'  temporale  delle
verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti  in  base
ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione. 
    5. Copia conforme dell'autorizzazione deve  essere  conservata  a
bordo di ogni autobus che e' stato immatricolato in base ad essa». 
2. La normativa regionale piemontese. 
    La legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 («Norme  in  materia  di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus  con
conducente» -  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Piemonte del 29 giugno 2006, n. 26)  ha  delegato  alle  province  il
rilascio delle  autorizzazioni  e  le  funzioni  di  vigilanza  sulle
imprese che effettuano il noleggio  (art.  3),  ha  regolamentato  il
procedimento  di  rilascio  dell'autorizzazione,  le   modalita'   di
presentazione della relativa domanda, le  ipotesi  di  sospensione  e
revoca dell'autorizzazione e l'entita' delle sanzioni  amministrative
(articoli  4,  8  e  9),  ha  conservato  alla  Regione  Piemonte  la
competenza sulla tenuta del registro  delle  imprese  che  esercitano
l'attivita' di noleggio (art. 5). 
    La norma qui controversa, come si e' anticipato, ha vietato  alle
imprese iscritte al registro della Regione  Piemonte  «l'utilizzo  di
veicoli di eta'  superiore  a  quindici  anni  qualora  essi  abbiano
raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri». 
    L'art.  12  della  legge  (rubricato  «Qualita'  degli  autobus»)
recita: 
    «1. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  di  apposita  normativa
nazionale in materia di requisiti di  eta'  dei  veicoli  adibiti  ad
attivita' di noleggio di autobus con conducente, al fine di  tutelare
la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, e' vietato  alle  imprese
autorizzate all'esercizio di tale attivita' l'utilizzo di veicoli  di
eta' superiore a quindici anni qualora  essi  abbiano  raggiunto  una
percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti
previsti dalle normative vigenti. 
    2. I veicoli per i quali e' previsto il divieto  di  utilizzo  di
cui al comma 1 sono cancellati  dagli  elenchi  relativi  ai  veicoli
autorizzati all'attivita' di  noleggio  di  autobus  con  conducente.
L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi  all'eta'
e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca
dati non veritieri, e' soggetta alla sospensione  dell'autorizzazione
da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni. 
    3. Le  imprese  in  possesso  dell'autorizzazione  rilasciata  in
un'altra regione o da altro Stato  membro  dell'Unione  europea,  che
esercitano l'attivita' di noleggio  in  Piemonte,  devono  utilizzare
veicoli in possesso dei requisiti di cui al presente articolo». 
3. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    La ricorrente Ditta Autoturismo Giachino impugna il provvedimento
con cui la Citta' Metropolitana di Torino ha ordinato di alienare gli
autobus targati  CW314HC  e  EP233ZC,  dando  immediata  applicazione
all'art. 12, primo comma, della legge regionale del  Piemonte  n.  22
del 2006. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'anzidetta  norma
di legge regionale  assume  rilevanza  pregiudiziale  ai  fini  della
decisione del ricorso. Infatti,  essa  sostanzialmente  coincide  con
l'unica ed articolata censura  dedotta  dall'impresa  ricorrente.  Il
provvedimento provinciale si fonda esclusivamente sul precetto  posto
dalla normativa regionale. 
4. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    La ditta ricorrente afferma che in nessun'altra regione a statuto
ordinario vigerebbe una previsione analoga  a  quella  dell'art.  12,
primo comma, della legge regionale piemontese n.  22  del  2006,  che
vieta di comporre il parco autobus con mezzi immatricolati da piu' di
quindici anni che abbiano superato una soglia massima  di  chilometri
percorsi. 
    Ne discenderebbe un'immediata  ed  ingiustificata  disparita'  di
trattamento tra le imprese che hanno sede nella Regione Piemonte e le
altre imprese italiane che operano nel settore del  noleggio  autobus
con conducente. 
    4.1. Sotto un primo profilo, l'uguaglianza  davanti  alla  legge,
sancita dall'art. 20 della Carta dei  diritti  UE,  e'  un  principio
generale del diritto europeo per il  quale  situazioni  analoghe  non
possono essere trattate in modo  diverso  e  situazioni  diverse  non
possono  essere  trattate  allo  stesso  modo,   a   meno   che   una
differenziazione non sia  «obiettivamente  giustificata»  (cfr.,  tra
molte: Corte  Giust.  CE,  sent.  11  luglio  2006,  C-313/04,  Franz
Egenberger). Secondo la giurisprudenza della Corte, una differenza di
trattamento «e' giustificata se si fonda su un criterio  obiettivo  e
ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a  un  legittimo
scopo perseguito dalla normativa in questione e tale  differenza  sia
proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui  trattasi»
(Id.,  sent.  16  dicembre  2008,  C-127/07,  Arcelor  Atlantique  et
Lorraine). 
    Il regolamento CE n.  1071/2009  del  21  ottobre  2009,  recante
«Norme  comuni  sulle  condizioni  da   rispettare   per   esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada»  (pubblicato  nella  G.U.U.E.
del 14 novembre 2009), non detta alcuna prescrizione in  ordine  alle
caratteristiche degli automezzi  che  possono  essere  acquistati  ed
utilizzati dalle imprese  di  trasporto.  L'art.  3  del  regolamento
(rubricato  «Requisiti   per   l'esercizio   della   professione   di
trasportatore su strada») dispone: 
    «1. Le imprese che esercitano la professione di trasportatore  su
strada: 
    a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro; 
    b) sono onorabili; 
    c) possiedono un'adeguata idoneita' finanziaria; 
    d) possiedono l'idoneita' professionale richiesta. 
    2.  Gli  Stati  membri  possono  decidere  di  imporre  requisiti
supplementari, proporzionati e non  discriminatori,  che  le  imprese
devono soddisfare per esercitare la professione di  trasportatore  su
strada». 
    Sotto tale profilo, la norma regionale qui controversa  finirebbe
per introdurre un requisito di esercizio  non  previsto  dal  diritto
europeo  ed  intrinsecamente  discriminatorio,  nei  confronti  delle
imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione  dell'art.  3
della  Costituzione  nonche'  dell'art.  117,  primo   comma,   della
Costituzione, che impone  alle  regioni  di  conformarsi  ai  vincoli
dell'ordinamento comunitario. 
    4.2. Sul piano costituzionale, poi, la norma regionale appare  in
diretto contrasto con la  natura  «trasversale»  e  prevalente  della
tutela della libera concorrenza, sancita dalla direttiva 2006/123/CE.
Al riguardo, e' stata ripetutamente affermata l'impossibilita' per le
regioni di introdurre  nell'ordinamento,  anche  per  via  normativa,
previsioni  atte  a  distorcere  il  confronto  concorrenziale  e  la
liberta' d'impresa  sul  piano  interspaziale,  ossia  tra  territori
regionali differenti (cfr. Corte costituzionale, sentenza  11  giugno
2014, n. 165, che ha dichiarato l'incostituzionalita' di alcune norme
della legge  regionale  toscana  in  materia  di  commercio,  con  la
motivazione che si riporta: «(...) I predetti oneri documentali e  le
attivita' supplementari richieste, insieme con l'appesantimento della
procedura davanti allo sportello  unico,  rappresentano  un  ostacolo
effettivo alla libera concorrenza nella  Regione  Toscana,  sotto  un
duplice profilo, interregionale e intraregionale.  Da  un  lato,  gli
operatori che intendono operare nel territorio della Regione  Toscana
si trovano esposti a maggiori oneri rispetto ai competitori di  altre
regioni,  anche  limitrofe;  dall'altro,  all'interno  della   stessa
regione, tali oneri aggiuntivi rappresentano per  i  nuovi  esercenti
delle barriere all'entrata che pongono questi ultimi in una posizione
di svantaggio rispetto a chi gia' svolge un'attivita' commerciale. La
discriminazione rilevata e' dunque duplice:  sia  interspaziale,  fra
operatori di regioni diverse, sia intertemporale, fra operatori  gia'
presenti nel mercato e nuovi»). 
    La legge statale non prevede limitazioni all'utilizzo di  autobus
usati.  Ne'  prevede  limitazioni   territoriali   per   le   imprese
autorizzate. 
    Come si e' visto, l'art. 1 della legge n. 218 del 2003 stabilisce
che l'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su  strada
«rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai  sensi
dell'art.  41  della  Costituzione,  cui   possono   essere   imposti
esclusivamente  vincoli  per  esigenze   di   carattere   sociale   o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza». 
    L'art. 4 della legge n. 218 del 2003 non attribuisce alle regioni
il potere di disciplinare in senso piu' restrittivo la  tipologia  di
automezzi utilizzabili dalle imprese autorizzate. 
    Pertanto,  la  norma  regionale  piemontese   darebbe   luogo   a
violazione  degli  articoli  3,  41   e   117   della   Costituzione,
introducendo una gravosa restrizione all'utilizzo  di  autobus  usati
nei confronti dei soli  operatori  economici  iscritti  nel  registro
della Regione Piemonte, al di  fuori  dei  principi  stabiliti  dalla
legge statale. 
    Analoga prospettazione e' stata, di recente, accolta dalla  Corte
in  occasione  dell'esame  della   questione   di   costituzionalita'
riguardante la norma con la quale la Regione Piemonte  aveva  vietato
l'incremento del parco autobus con mezzi usati, nei  termini  che  si
riportano: «(...) Con la  legge  n.  218  del  2003,  il  legislatore
statale ha dunque inteso definire  il  punto  di  equilibrio  fra  il
libero esercizio dell'attivita' di trasporto e gli interessi pubblici
interferenti con tale liberta' (art. 1, comma 4, della legge  n.  218
del 2003). Il bilanciamento  cosi'  operato  -  fra  la  liberta'  di
iniziativa  economica  e  gli  altri   interessi   costituzionali   -
costituendo espressione  della  potesta'  legislativa  statale  nella
materia della «tutela della concorrenza», definisce un assetto  degli
interessi che il legislatore regionale non e' legittimato ad alterare
(sentenza  n.  80  del  2006).   Questa   Corte   ha   chiarito   che
«[l]'eventuale  esigenza  di  contemperare  la  liberalizzazione  del
commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro,
dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso
sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n.
264 del 2012), all'esito di un bilanciamento  che  deve  compiere  il
soggetto competente nelle materie implicate, le  quali  nella  specie
afferiscono ad ambiti di competenza statale,  tenendo  conto  che  la
tutela della concorrenza, attesa la sua  natura  trasversale,  assume
carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla  disciplina  che
le regioni possono dettare in forza della competenza  in  materia  di
commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299  del  2012)  o  in  altre
materie» (sentenza n. 165 del 2014).  In  altre  parole,  la  «tutela
della concorrenza» «si attua anche  attraverso  la  previsione  e  la
correlata disciplina  delle  ipotesi  in  cui  viene  eccezionalmente
consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale  massima
liberalizzazione delle attivita'  economiche»  (sentenza  n.  49  del
2014). In questo contesto, i citati articoli 1 e 4 della legge n. 218
del 2003 devono essere intesi nel senso  che,  essendosi  assunto  il
legislatore  statale  il  compito  di  conciliare  la   liberta'   di
iniziativa economica con  l'esigenza  di  sicurezza  dei  viaggiatori
(art. 1), le regioni sono abilitate a regolare gli  oggetti  indicati
dalla stessa legge statale (art. 4) e, in generale, la  gestione  del
servizio (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997), ma non  possono
introdurre, a carico delle  imprese  di  trasporto  aventi  sede  nel
territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i «criteri  di
tutela della liberta' di concorrenza»  fissati  nella  legge  statale
(art. 4, comma  1),  penalizzerebbero  gli  operatori  interni,  data
l'assenza  di   delimitazioni   territoriali   delle   autorizzazioni
rilasciate nelle altre regioni (art. 5,  comma  3).  Restringendo  la
liberta' di esercizio dell'attivita' di noleggio bus  con  conducente
(...) la norma regionale contestata non solo comporta maggiori  oneri
in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte rispetto  a
quelle situate in altre regioni, ma e'  altresi'  idonea  a  produrre
l'effetto (nel caso in cui l'impresa non abbia  le  maggiori  risorse
necessarie   per   comprare   un   autobus   nuovo)    di    impedire
irragionevolmente l'espansione dell'attivita' delle imprese stesse e,
dunque, di limitare la concorrenza e  con  essa  le  possibilita'  di
scelta da parte dei committenti (sentenze n. 47 del 2015 e n. 97  del
2014). La previsione censurata eccede, dunque, i limiti entro i quali
il  legislatore  regionale  puo'  disciplinare  la  materia,  di  sua
competenza residuale, del trasporto pubblico  locale,  dato  che  fra
tali limiti vi e' quello del rispetto del bilanciamento  operato  dal
legislatore statale nella materia trasversale e prevalente,  ad  esso
affidata in via esclusiva, della  tutela  della  concorrenza»  (Corte
costituzionale, sentenza 17 febbraio 2016, n. 30). 
    4.3. Ove, invece, il divieto di acquisire autobus usati  trovasse
la  propria  giustificazione  nell'obiettivo  di   salvaguardare   la
sicurezza (in particolare, la sicurezza della  circolazione  e  degli
utenti trasportati) e di tutelare l'ambiente (in particolare, per  il
contenimento delle  emissioni  inquinanti),  la  norma  regionale  si
porrebbe  in  contrasto  con  l'art.  117,   secondo   comma,   della
Costituzione, che riserva alla potesta' esclusiva statale le  materie
della sicurezza (lettera h) e della tutela dell'ambiente (lettera s). 
5. Conclusioni. 
    Il collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva  questione  di
costituzionalita' dell'art. 12, primo e secondo  comma,  della  legge
regionale del Piemonte 26 giugno 2006 n.  22,  per  violazione  degli
articoli 3, 41 e 117 (primo  e  secondo  comma)  della  Costituzione,
nella parte in cui vieta alle imprese iscritte al registro  regionale
«l'utilizzo di veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora essi
abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri». 
    Resta  sospesa  ogni  decisione  sull'impugnativa  in   epigrafe,
dovendo  la  questione  essere  demandata  al  giudizio  della  Corte
costituzionale.