TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione del dibattimento penale in composizione monocratica Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Mazzola, letti gli atti dell'emarginato processo a carico di R.L., nato a .............. (BS) il .............. imputato: capo A) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp e dall'art. 10 decreto legislativo 74/00 commesso in .............. fino al 9 maggio 2016; capo B) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp e dall'art. 5 decreto legislativo 74/00 commesso in .............. il 30 dicembre 2013; capo C) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp e dall'art. 5 decreto legislativo 74/00 commesso in .............. il 30 dicembre 2014; capo D) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp e dall'art. 5 decreto legislativo 74/00 commesso in .............. il 30 dicembre 2015; difeso di fiducia dall'avv. Paolo Maestroni e dall'avv. Mauro Moretti del Foro di Bergamo pronuncia la seguente ordinanza: R.L. e' imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 5 decreto legislativo 74/2000 (capi B, C, D), che prevede una pena massima non superiore a quattro anni, che in astratto legittima l'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova. In data 17 settembre 2017 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo ha emesso nei confronti dell'imputato decreto di giudizio immediato, disponendo, il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica per l'udienza del 7 dicembre 2017. Il decreto di giudizio immediato non contiene l'avviso che l'imputato puo' chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Preliminarmente all'apertura del dibattimento, la difesa ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 456 cpp, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione dei processo con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cpp. Ritiene chi scrive che l'eccezione, oltre che rilevante, atteso che se l'eccezione sollevata fosse accolta, il decreto di giudizio immediato sarebbe nullo, con la conseguente restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la riemissione del decreto con le garanzie difensive dell'avviso e la conseguente facolta' per l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, non sia manifestamente infondata, per le seguenti ragioni: la legge n. 67/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che, attesa la struttura e la collocazione sistematica (e' inserito nel libro VI del codice di rito) costituisce a tutti gli effetti un nuovo rito alternativo. La Corte costituzionale con sentenza n. 240/2015 ha precisato che «l'istituto della messa alla prova, introdotto con gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater cp, ha effetti sostanziali, perche' da' luogo all'estinzione del reato, ma e' connotato da una intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione con messa alla prova». «L'art. 464-bis comma 2 cpp stabilisce i termini entro i quali, a pena di decadenza, l'imputato puo' formulare richiesta di messa alla prova. Sono termini diversi, articolati secondo le sequenze procedimentali dei vari riti e la loro disciplina e' collegata alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che e' alternativa al giudizio ed e' destinato ad avere rilevante effetto deflattivo»; l'art. 464-bis, comma 2 cpp prevede che «se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'art. 458, comma 1 cpp»; l'art. 458 cpp richiede che «l'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato»; dal combinato disposto delle norme richiamate discende che, nel caso di giudizio immediato, l'imputato che intenda accedere all'istituto della messa alla prova e' soggetto sia a un termine di decadenza per esercitare la scelta del rito, sia al rispetto della forma e della competenza del giudice per le indagini preliminari cui la richiesta deve essere inoltrata; stante la sussistenza di uno sbarramento temporale, l'imputato deve essere informato della facolta' di richiedere riti alternativi e, infatti, l'art. 456 cpp prevede che «il decreto di giudizio immediato contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena ex articoli 444 e sgg cpp». La norma non contiene tuttavia l'avviso che l'imputato ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in quanto la legge n. 67/2014 non ha modificato l'art. 456 cpp; la scelta del legislatore di precedere l'obbligo di avvisare l'imputato della facolta' di chiedere riti alternativi e' strettamente connessa all'esercizio effettivo del diritto di difesa («la richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una modalita', tra le piu' qualificanti, di esercizio del diritto di difesa» Corte costituzionale n. 237/2012); nella pronuncia n. 201/2016 la Corte costituzionale ha precisato che «l'avviso all'imputato della possibilita' di richiedere i riti alternativi costituisce una garanzia essenziale per il godimento del diritto di difesa» e che la sanzione della nullita' ex art. 178, comma 1, lettera e) cpp, nel caso di omissione del prescritto avviso, trova la «sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facolta' di chiederli, se per la richiesta e' stabilito un termine a pena di decadenza» (sentenza n. 148/2004); in particolare, ha chiarito la Corte, «quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi e' anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicche' la mancanza o l'insufficienza del relativo avvertimento puo' determinare la perdita irrimediabile della facolta' di accedervi, la violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato avviso della sua facolta' comporta la violazione del diritto di difesa» (sentenza n. 148/2004), stabilendo, per converso che «non e' invece necessario alcun avvertimento quando il termine ultimo per avanzare tale richiesta viene a cadere all'interno di una udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare, nel corso della quale l'imputato e' obbligatoriamente assistito dal difensore» (ordinanza n. 309/2005); sulla scia delle suesposte argomentazioni, nella pronuncia n. 201/2016 la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 460 cpp nella parte in cui il decreto penale di condanna non contiene l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova («poiche' nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova e' anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre l'opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e) cpp per i riti speciali, della facolta' dell'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'omissione di questo avvertimento puo' infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l'imputato, nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale e, quindi, tardivamente»); Cio' premesso, appare in definitiva necessario il vaglio di costituzionalita' dell'art. 456 cpp, con riferimento all'art. 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cpp.