Ricorso ex art. 127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in  carica,
con sede a Napoli (80132), Via S. Lucia, 81 per la declaratoria della
illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a)  e  d)
della legge  della  Regione  Campania  n.  18  dell'11  aprile  2018,
pubblicata sul BUR n. 29 del 13 aprile 2018. 
Premessa. 
    La legge della Regione Campania n. 18 dell'11  aprile  2018  reca
«Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai
fini  del  riutilizzo  di  medicinali  inutilizzati   in   corso   di
validita'». 
    Detta legge, volta a  sostenere  le  fasce  di  popolazione  piu'
esposte al rischio di impoverimento, prevede, all'art. 2, comma 1, il
riutilizzo delle confezioni di  medicinali  in  corso  di  validita',
ancora integre e correttamente  conservate,  in  possesso  di  ospiti
delle  residenze  sanitarie  assistenziali,  ovvero  in  possesso  di
famiglie che  hanno  ricevuto  assistenza  domiciliare  o  assistenza
domiciliare integrata per un loro congiunto. 
    All'art. 3, comma 1, lettere a) e d) la legge demanda alla giunta
regionale   il   compito   di   approvare   un   provvedimento   che,
rispettivamente,  «definisce  puntualmente  le  caratteristiche   dei
medicinali idonei alla raccolta, alla restituzione e alla  donazione,
di cui all'art. 2, comma 1» e «individua  le  verifiche  obbligatorie
sui medicinali di cui all'art. 2, comma 1 e  il  soggetto  competente
alle verifiche». 
    Le disposizioni contenute nel menzionato art. 3, comma 1, lettere
a) e d), le quali, come s'e' visto,  demandano  ad  un  provvedimento
della  giunta  regionale  la  definizione  delle  caratteristiche   e
l'individuazione delle verifiche dei medicinali idonei alla raccolta,
alla restituzione  e  alla  donazione,  contrastano  con  i  principi
fondamenta,li in materia di tutela della  salute  pubblica  contenuti
sia nell'art. 2, comma 1, lettera g-bis) della legge 19 agosto  2016,
n. 166, la quale individua dettagliatamente i  prodotti  farmaceutici
destinati alla donazione a fini di  solidarieta'  sociale  e  per  la
limitazione degli sprechi, sia nell'art. 2, commi  350,  351  e  352,
della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  (legge  finanziaria  2008),
finalizzati al contenimento della spesa  farmaceutica  regionale,  da
realizzarsi anche attraverso iniziative volte al recupero dei farmaci
inutilizzati e in corso di validita'. 
    Ne consegue la violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.. il quale
riserva alla legislazione  statale  la  determinazione  dei  principi
fondamentali in materia di tutela della salute, nonche' del principio
di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta fondamentale. 
    In relazione alle norme regionali indicate in epigrafe si  invoca
percio' il  sindacato  di  codesta  ecc.ma  Corte  affinche'  ne  sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia conseguentemente
disposto l'annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
1) Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. 
    In particolare,  l'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  della  legge
regionale  in  esame,  nell'attribuire  alla  Giunta  il  compito  di
definire puntualmente le caratteristiche dei medicinali  idonei  alla
raccolta, alla restituzione e alla donazione,  contrasta  con  quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g-bis) della legge  19  agosto
2016,  n.  166  la  quale  individua  analiticamente   i   medicinali
suscettibili di essere donati nei  seguenti  termini:  «i  medicinali
inutilizzati dotati di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio
(AIC), legittimamente in possesso del donatore,  con  confezionamento
primario e secondario integro, in corso di  validita',  correttamente
conservati secondo le  indicazioni  del  produttore  riportate  negli
stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria  i
medicinali soggetti a prescrizione, i  medicinali  senza  obbligo  di
prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I
farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni,  alterazioni,
danni o vizi che non ne modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per
altri motivi  similari,  tali  in  ogni  caso  da  non  compromettere
l'idoneita' all'utilizzo con riguardo alla qualita',  tracciabilita',
sicurezza ed efficacia per consumatore finale, possono essere  donati
alle  associazioni  che  possono  garantire,  attraverso   medici   o
farmacisti presso le stesse associazioni,  l'efficacia  dei  medesimi
medicinali. Possono altresi' essere donati, nel rispetto dei principi
stabiliti dal decreto del Ministro della sanita'  11  febbraio  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le
modalita' previste dalla circolare del Ministro della salute  del  23
marzo 2017, i medicinali per i quali non e' ancora stata  autorizzata
l'immissione in commercio in Italia». 
    Dalla dettagliata formulazione della norma statale citata  emerge
la totale assenza di spazi di discrezionalita' e di autonomia per  le
regioni  che  non  possono,  neanche  per  il  tramite  della  giunta
regionale,  individuare  autonomamente  le  tipologie  di  medicinali
riutilizzabili nell'ambito delle RSA, delle AA.SS.LL. o  delle  Onlus
ovvero consegnabili alle Onlus, dal momento che le stesse sono  state
gia' puntualmente identificate dal legislatore statale. 
    Diversamente opinando, si  correrebbe  il  rischio  concreto  che
ciascuna regione potrebbe individuare tipologie di medicinali  idonei
alla raccolta, alla restituzione e alla donazione diverse  tra  loro,
con conseguente violazione non soltanto del principio di  uguaglianza
di cui all'art. 3 Cost. - sul che v. infra -, ma anche,  e  in  primo
luogo, dell'art. 117, comma 3, Cost., il quale rimette al legislatore
statale la fissazione  dei  principi  fondamentali  nella  materia  -
oggetto di potesta' legislativa concorrente  -  della  «tutela  della
salute». 
    Parimenti, l'art. 3, comma 1, lettera d), della  legge  regionale
n. 18/2018, il quale ancora una volta demanda alla  giunta  regionale
l'individuazione sia delle verifiche obbligatorie sui  medicinali  in
parola sia del soggetto competente ad effettuarle, non si conforma  a
quanto al riguardo previsto dal menzionato art. 2, commi 350,  351  e
352, della legge n. 244 del 2007. 
    Tale norma statale infatti, dopo aver premesso, al comma 350, che
«le confezioni di medicinali in corso di validita', ancora integre  e
correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti  delle
Residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA)  ovvero  in  possesso   di
famiglie che hanno  ricevuto  assistenza  domiciliare,  per  un  loro
congiunto,   dall'azienda   sanitaria   locale   (ASL)   o   da   una
organizzazione  non  lucrativa   avente   finalita'   di   assistenza
sanitaria, possono essere riutilizzate» e, al  comma  351,  che  tali
confezioni di medicinali «possono essere consegnate dal detentore che
non abbia piu' necessita' di utilizzarle ad organizzazioni senza fini
di lucro, riconosciute dalle  regioni  e  province  autonome,  aventi
finalita' umanitarie o di assistenza sanitaria»,  specifica  poi,  al
comma 352, ai  fini  del  loro  riutilizzo,  che  «le  confezioni  di
medicinali di cui ai commi 350 e 351  sono  prese  in  carico  da  un
medico della struttura od organizzazione  interessata,  che  provvede
alla loro verifica, registrazione e custodia». 
    L'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n.  18/2018,
rimettendo  invece  ad  un  provvedimento  della   giunta   regionale
l'individuazione  delle  verifiche  obbligatorie  da  compiersi   sui
medicinali  in  questione   nonche'   il   soggetto   competente   ad
effettuarle,  contrasta  percio'  con   la   normativa   statale   di
riferimento la quale, fissando principi fondamentali  in  materia  di
salute pubblica, gia' stabilisce quali sono le verifiche da  eseguire
sui medicinali ed il soggetto che in via esclusiva le  deve  compiere
(medico della struttura o dell'organizzazione interessata). 
    Da tanto consegue che entrambe le norme regionali sopra indicate,
dettando una disciplina divergente da quella  stabilita  dallo  Stato
con norme recanti principi fondamentali in materia  di  tutela  della
salute, violano l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    La disciplina statale delle condizioni  di  commerciabilita'  dei
farmaci, del loro utilizzo - o,  come  nella  fattispecie,  del  loro
riutilizzo - e della loro destinazione attengono,  per  gli  evidenti
profili  di  sicurezza  e  tutela  della  salute  connessi   a   tali
condizioni,  si  traduce  infatti  nella   fissazione   di   principi
fondamentali in materia di tutela della salute, come tale  rimessa  e
riservata in via esclusiva alla potesta' legislativa dello  Stato  ai
sensi del gia' citato art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Il    regime    delle     condizioni     di     commerciabilita',
utilizzo/riutilizzo e destinazione  dei  farmaci  non  puo'  pertanto
essere  in  alcun  caso  stabilito  dalle  regioni,  tanto  piu'  con
disposizioni che si pongono in contrasto con le norme di principio al
riguardo emanate dallo Stato. 
2) Violazione dell'art. 3 Cost. 
    Per altro verso, le norme regionali oggetto del presente ricorso,
nella  misura  in  cui  dettano   una   disciplina   dei   medicinali
riutilizzabili differente da quella -  statale  -  applicabile  nelle
altre Regioni, violano altresi' il principio di  uguaglianza  di  cui
all'art. 3 della Costituzione.