LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale composta da: Mariastefania Di Tomassi, Presidente; Michele Bianchi, relatore; Teresa Liuni; Raffaello Magi; Alessandro Centonze, ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: H. B. nato il ... avverso l'ordinanza del 23 maggio 2017 del Tribunale sorveglianza di Firenze; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Bianchi; lette le conclusioni del p.g. dott. Francesco Salzano che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata in data 23 maggio 2017 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da H. B. avverso il decreto, pronunciato in data 28 marzo 2017, con cui il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio avanzata dal medesimo condannato. Il Tribunale premette che il condannato era, dal 24 luglio 2005, in espiazione di pena determinata in ventuno anni e cinque mesi di reclusione, considerati il periodo sofferto in custodia cautelare e la pena oggetto di indulto, per effetto di diverse condanne, oggetto di cumulo, per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione (tredici anni di reclusione), rapina aggravata e cessione di stupefacenti aggravata per l'ingente quantita'. Da' atto che in relazione alla condanna per l'art. 630 codice penale era stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entita' introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale (con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 27 settembre 2016). Cio' nonostante, ritiene che il beneficio penitenziario richiesto non fosse concedibile in quanto precluso, in assenza di collaborazione, dal titolo del reato, ex art. 630 codice penale appunto, in relazione al quale era intervenuta la condanna ad anni tredici di reclusione, ricompreso nell'elenco dei reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante Norme sull'ordinamento penitenziario). Non aveva, infatti, rilievo, al fine della esclusione della preclusione, la attenuante riconosciuta ne' risultava alcuna delle ipotesi di collaborazione effettiva, impossibile o irrilevante, di cui al comma 1-bis della norma citata, neppure prospettate dal condannato. E neppure risultava ancora per gli altri reati l'avvenuta espiazione di almeno meta' della pena, come richiesto dall'art. 30-ter, quarto comma lettera c), ord. pen., avuto riguardo al principio che, in presenza di plurime condanne riferibili anche a reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, e' necessario operare lo scioglimento del cumulo al fine di accertare che la pena inflitta per il reato ostativo sia stata interamente espiata e, in caso positivo, individuare il dies a quo, rilevante al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione del beneficio, dal giorno in cui e' avvenuta la espiazione della pena per il reato ostativo e non dall'inizio della carcerazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente H. B. Osserva che il riconoscimento della attenuante della lieve entita' del fatto al reato di cui all'art. 630 codice penale e' incompatibile con una valutazione della condotta in termini di grave allarme sociale e dunque risulta in contrasto con la ratio che ispira la disciplina del divieto di concessione dei benefici penitenziari per certuni reati, considerati ostativi. Denunzia, per conseguenza, la illegittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. nella parte in cui, non dando rilievo alla attenuante della speciale tenuita' del fatto ai fini del venir meno della preclusione ai benefici penitenziari, detta una disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella prevista nel caso di riconoscimento di altre attenuanti (art. 62, primo comma, n. 6; 114; 116, secondo comma, codice penale). Aggiunge di aver riportato condanna per spaccio di stupefacenti, in realta' e a differenza di quanto riportato nel provvedimento impugnato, non aggravato ai sensi dell'art. 80 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. La pena gia' espiata avrebbe percio' consentito l'accesso al beneficio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che la previsione normativa di reati cosi' detti ostativi ai benefici penitenziari, salva l'avvenuta collaborazione con gli inquirenti ovvero i casi di collaborazione impossibile od oggettivamente irrilevante, non viola il principio costituzionale della finalita' rieducativa della pena; ha aggiunto che correttamente il Tribunale aveva ritenuto insussistenti le condizioni di legge per la concessione al ricorrente del beneficio richiesto. Considerato in diritto 1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso presentato personalmente dalla parte e' ammissibile in quanto rivolto avverso ordinanza pronunciata in data 23 maggio 2017, e dunque in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, novellando gli articoli 571 e 613 codice di procedura penale, ha escluso la facolta' di proposizione di ricorso per cassazione senza assistenza di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (sul punto e' sufficiente richiamare Sez. Un., n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 2. Tanto posto, osserva il Collegio che appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 4-bis ord. pen., nella parte in cui ricomprende fra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, elencati al comma 1, e richiamati nel comma 1-bis, anche il reato di cui all'art. 630 codice penale in relazione al quale sia stata riconosciuta la speciale attenuante della lieve entita' del fatto, introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. 3. La questione e' rilevante perche' dagli atti risulta che il ricorrente H. B., dopo essere stato condannato dalla Corte di appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 7 gennaio 2009, per il reato di cui all'art. 630 codice penale, alla pena di anni 18 di reclusione, ha ottenuto in sede esecutiva (ordinanza 27 settembre 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato) la riduzione della pena ad anni 13 di reclusione, grazie al riconoscimento della attenuante della lieve entita' del fatto, per effetto della sopravvenuta sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale. Effettivamente risulta, inoltre, che il ricorrente e' stato condannato anche per il reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ma non aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, medesimo decreto. Sicche', se dovesse escludersi l'ostativita' per il reato di cui all'art. 630 codice penale, attenuato dalla lieve entita', avrebbe potuto ritenersi maturato il diritto ad accedere al beneficio ai sensi dell'art. 30-ter, comma quarto, lettera c), ord. pen., salvo, ovviamente, le valutazioni sulla meritevolezza del beneficio, da rimettere al giudice di merito, che si e', invece, arrestato al profilo formale della preclusione in ragione del titolo di reato, in assenza di prospettazione della collaborazione, effettiva o impossibile. 4. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' si osserva quanto segue. 4.1. La disciplina dettata dall'art. 4-bis ord. pen. e' frutto di una serie di interventi riformatori che si sono succeduti negli ultimi trent'anni. Il legislatore, dopo la riforma di cui alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che aveva ampliato la disciplina dei benefici penitenziari, ha ritenuto opportuno realizzare interventi correttivi nel senso di una restrizione della accessibilita' a detti benefici. Dapprima, con decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha introdotto, appunto, l'art. 4-bis ord. pen., e' stato previsto un elenco di reati per i quali veniva istituito il divieto di concessione dei benefici a condizione che, per alcuni (delitti cosi' detti di prima fascia), non fossero acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, ovvero, per altri (delitti cosi' detti di seconda fascia), fossero acquisiti in positivo elementi dimostrativi della attualita' di tali collegamenti. Fra i delitti ostativi «di prima fascia» venivano ricompresi i piu' gravi delitti associativi (art. 416-bis codice penale, art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) e il sequestro di persona a scopo di estorsione, per i quali veniva cosi' istituita una presunzione (relativa) di attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata. Si trattava, secondo quanto rimarcato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2018, di delitti «tutti caratterizzati dal necessario, o almeno - come nel caso di sequestro estorsivo - dal normale inserimento del reo in una compagine criminosa, o ancora da sue specifiche connessioni con organizzazioni criminali». Successivamente, con legge 7 agosto 1992, n. 356, e' stato richiesto, con riferimento ai delitti di prima fascia, l'ulteriore requisito, per consentire l'accesso ai benefici, della utile «collaborazione» con gli inquirenti, istituto previsto dall'art. 58-ter ord. pen. Dapprima la Corte costituzionale, con le sentenze n. 357 del 1994, n. 68 del 1995, e il legislatore, poi, con la legge 23 dicembre 2002, n. 279, sono intervenuti sul requisito della collaborazione dando rilievo ai casi di collaborazione impossibile ovvero oggettivante irrilevante (ove risulti, secondo il dato normativo vigente, nel primo caso, accertata «la limitata partecipazione al fatto criminoso» ovvero «l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita'» e, nella seconda ipotesi, l'applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, primo comma, n. 6, codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, codice penale). Successivamente, con ulteriori interventi (legge 23 dicembre 2002, n. 279 e legge 23 aprile 2009, n. 38), e' stato ampliato l'elenco dei delitti della prima e seconda fascia, ed e' stato previsto, per i condannati per reati sessuali, che l'accesso ai benefici sia condizionato alla specifica osservazione della personalita' per almeno un anno. Risulta cosi' dettata una complessa disciplina, che richiede differenti requisiti di ammissibilita' in relazione al titolo del reato della condanna in espiazione, di seguito sintetizzata: per tutti i delitti dolosi, puo' precludere l'accesso ai benefici, compresa la liberazione anticipata, la comunicazione da parte del Procuratore nazionale o distrettuale antimafia di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata (comma 3-bis); nel caso di condanna per delitti di prostituzione e pornografia minorile (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies codice penale), delitti di violenza sessuale (articoli 609-bis non di lieve entita', 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies codice penale), l'accesso alle misure alternative, esclusa la liberazione anticipata, richiede assenza di prova di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata e positiva osservazione scientifica della personalita' condotta per un anno (comma 1-quater); nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 575 codice penale, 628, terzo comma, codice penale, 629, secondo comma, codice penale, 416, commi primo e terzo, codice penale finalizzato al compimento dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 codice penale, 416 codice penale finalizzato al compimento dei delitti di cui agli articoli 600 - 604 codice penale; art. 73 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter decreto legislativo n. 286 del 1998, l'accesso ai benefici, esclusa la liberazione anticipata, richiede assenza di prova di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata (comma 1-ter); nel caso di condanna per delitti con finalita' di terrorismo od eversione dell'ordine democratico commessi mediante atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, delitti di riduzione in schiavitu' e tratta di persone (articoli 600, 601, 602 codice penale), art. 630 codice penale, art. 12, commi 1 e 3, decreto legislativo n. 286 del 1998, art. 291-quater decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e' ammissibile l'accesso ai benefici penitenziari, esclusa la liberazione anticipata, solo in caso di collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen. (comma 1) ovvero, in caso di collaborazione impossibile od oggettivamente irrilevante, se vi e' prova della assenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata e, in caso di collaborazione impossibile, risulti la limitata partecipazione al fatto o l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' ovvero, in caso di offerta di collaborazione oggettivamente irrilevante, vi sia stato riconoscimento delle attenuanti di cui agli articoli 62, primo comma, n. 6, 114 e 116 codice penale o l'avvenuto risarcimento del danno dopo la condanna (comma 1-bis). 4.2. Fuori delle ipotesi tassativamente previste ai limitati fini del riconoscimento della collaborazione cosi' detta irrilevante, e' consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui il riconoscimento giudiziale di circostanze attenuanti non rileva ai fini della previsione legale, di cui all'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., relativa ai titoli di reato ostativi alla concessione di benefici penitenziari, incidendo tale eventuale riconoscimento solo in sede di commisurazione della pena. Una interpretazione dell'art. 4-bis ord. pen. nel senso che l'elencazione normativa dei reati ostativi si riferisca solo ai casi in cui, giudizialmente, non siano state riconosciute circostanze attenuanti, anche incidenti sulla obiettiva gravita' del fatto, e' dunque impossibile alta luce dei dati testuali e del diritto vivente. 4.3. La giurisprudenza costituzionale ha, d'altra parte, riconosciuto la conformita' alla Carta fondamentale dei divieti di concessione dei benefici penitenziari per i condannati per certuni titoli di reato in assenza di una scelta collaborativa con gli inquirenti da parte del condannato, osservando, con particolare riferimento ai delitti ostativi di prima fascia, che la disciplina, che condiziona l'accesso ai benefici al duplice requisito della prova positiva della assenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata e della collaborazione con gli inquirenti - nella triplice alternativa accezione di collaborazione utile, impossibile, oggettivamente irrilevante -, e' giustificata, da un lato, dalla presunzione, per la comune esperienza criminologica, di collegamenti con la criminalita' organizzata legata a taluni titoli di reato e, dall'altro, dalla considerazione della valenza della collaborazione alla stregua di un «comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza» (sentenze n. 273 del 2001 e n. 135 del 2003). Parrebbe, dunque, che alla radice della compatibilita' di siffatta disciplina eccezionale con l'art. 27 Cost. stia il presupposto della particolare natura delle condotte per le quali e' intervenuta la condanna per la quale vige una sorta di presunzione di non praticabilita' di valide alternative rieducative in assenza di collaborazione: in quanto si tratterebbe di condotte che costituiscono, di norma, espressione di una organizzata, e quindi con caratteristiche di stabilita' e particolare resistenza, struttura criminale. 5. Tale presupposto non sembra tuttavia possa ragionevolmente presumersi con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 630 codice penale, specie nella ipotesi attenuata per la lieve entita' del fatto. Gia' la fattispecie astratta dell'art. 630 codice penale, nella attuale formulazione, e' frutto di una serie di interventi legislativi nel corso degli anni '70 del secolo scorso, volti, in funzione di esigenze repressive ritenute indilazionabili, da una parte, ad aggravare la risposta sanzionatoria e, dall'altra, a favorire condotte di desistenza ovvero di recesso attivo. E' significativo di tale percorso il fatto che, permanendo l'identita' del fatto tipico, nella originaria formulazione la sanzione edittale prevista era della reclusione da otto a quindici anni, mentre in quella attuale, modificata per effetto della con legge 30 dicembre 1980, n. 894, e' della reclusione da 25 a 30 anni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2012, ha tuttavia rilevato che, in realta', la fattispecie tipica non concerne, necessariamente, fatti espressione di criminalita' organizzata e di grave allarme sociale - come quelli che avevano determinato il legislatore degli anni '70 a triplicare il minimo edittale -, ma puo' essere realizzata, in base a dati di comunque esperienza, anche da fatti estemporanei, senza una significativa predisposizione di uomini o mezzi, ovvero con limitata, a poche ore, restrizione della liberta' personale o con profitto patrimoniale di entita' contenuta. E proprio tale rilievo ha portato a riconoscere la irragionevolezza del trattamento sanzionatorio stabilito dalla norma incriminatrice, laddove non prevedeva, come invece nell'art. 311 codice penale per la «parallela» fattispecie di cui all'art. 289-bis codice penale - pure introdotta, con legge 18 maggio 1978, n. 191, a contrasto di manifestazioni criminali di straordinario allarme sociale - una speciale attenuante correlata alla lieve entita' del fatto. Il riconoscimento dell'attenuante in parola determina, quindi, non soltanto, ai sensi dell'art. 65 codice penale, la diminuzione della pena fino a un terzo, spostando la «forbice» edittale a quella della reclusione da anni sedici e mesi otto ad anni venti, ma, in concreto, una caduta di effettivita' della presunzione che il fatto-reato realizzato costituisca espressione tipica di una criminalita' connotata da livelli di pericolosita' particolarmente elevati, collegabile a una struttura e a una organizzazione criminale resistente alla rescissione dei vincoli che legano il singolo al gruppo. D'altronde, chiamata a scrutinare l'art. 275 codice di procedura penale, nella parte in cui vincola il giudice della cautela a disporre la custodia in carcere nel caso di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 630 codice penale uniti ad esigenze cautelari, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2013, l'ha ritenuto costituzionalmente illegittimo sul rilievo, appunto, della grande diversita' dei fenomeni criminali annoverati nella fattispecie. In particolare, e' stato osservato che la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere trova giustificazione razionale solo in presenza di delitti, quali quelli di mafia, connotati dalla adesione a un sodalizio «fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice». Mentre la fenomenologia criminale del sequestro di persona a scopo di estorsione, si manifesta in fatti di ben diverso allarme sociale, che vanno dai sequestri di lunga durata, con condizioni assai penose di restrizione e ingenti richieste di riscatto - necessaria espressione di una organizzazione criminale ampia, strutturata e con radicato consenso sociale -, ai sequestri di breve durata, anche finalizzati alla esazione di un credito fondato su prestazione illecita, espressione di una occasionalita' di azione e di una organizzazione rudimentale e approssimativa. E se deve ammettersi che il delitto di cui all'art. 630 codice penale non richiede necessariamente l'esistenza di una stabile organizzazione criminale, ma puo' essere realizzato anche con condotte estemporanee, di limitato impatto sia nei confronti del bene-liberta' personale sia in relazione al patrimonio della vittima, a maggior ragione dovrebbe escludersi la presunzione di un siffatto collegamento nel caso in cui all'agente venga riconosciuta l'attenuante della lieve entita' del fatto. 6. In conclusione, quando, come nel caso in esame, il condannato ha in corso espiazione di pena inflitta per un fatto che, pur qualificato ai sensi dell'art. 630 codice penale, e' stato riconosciuto di lieve entita', la presunzione (praticamente assoluta) che lo stesso costituisca espressione di criminalita' esercitata in forma organizzata, o comunque particolarmente pervasiva, che giustifica il regime di esclusione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione, non sembra avere fondamento ragionevole. Non puo', pertanto, a parere del Collegio, ritenersi manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale della disciplina recata dall'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui comprende nel novero dei reati cosi' detti ostativi di prima fascia anche la fattispecie di cui all'art. 630 codice penale pur attenuata per la lieve entita' del fatto, giacche' tale esclusione riposa su una presunzione di elevatissima pericolosita', collegabile a contesti di criminalita' organizzata, che non risponde, per la fattispecie in esame, a dati di esperienza generalizzati, riassumibili nella formula dell'id quod plerumque accidit. Sicche' il divieto istituito per tale fattispecie, in relazione alla quale appare «agevole» formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione che lo giustifica, parrebbe irragionevolmente limitare il diritto del condannato ad accedere ai benefici penitenziari, a prescindere da ogni valutazione in concreto, e caso per caso, sul percorso di emenda intrapreso, e ingiustificatamente incidere, quindi, sulla finalita' rieducativa della pena e sul principio di individualizzazione della stessa, che impongono - salva la ragionevolezza della presunzione legale di pericolosita' - valutazioni commisurate alle condizioni e ai segnali di cambiamento del singolo individuo. 7. Consegue alle argomentazioni sin qui svolte, che deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi, ivi indicati, il reato di cui all'art. 630 codice penale, ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entita', ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. A norma dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata la sospensione del presente procedimento con l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La cancelleria provvedera' alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.