CORTE D'APPELLO DI MILANO 
 
 
                            Sez. I Penale 
 
    La Corte d'appello di Milano/Sez. I Penale, riunita in Camera  di
consiglio nella persona dei signori: 
      dott. Paolo Enrico Carfi', Presidente; 
      dott.ssa Chiara Nobili, consigliere rel.; 
      dott.ssa Paola Di Lorenzo, consigliere; 
    All'udienza  dell'8  ottobre  2018  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza di rimessione di questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 570-bis codice penale in relazione agli  articoli  3  e  30
Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  la  disciplina  in
esso prevista si applichi  anche  nei  confronti  di  colui  che  non
adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore  di
figli minori nati fuori dal matrimonio. 
Oggetto del giudizio. 
    Il caso  in  esame,  che  rende  opportuna  la  rimessione  della
questione di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un
episodio di violazione degli obblighi di assistenza  familiare  posto
in essere  dall'ex  convivente  di  fatto  nei  confronti  dei  figli
minorenni, nati fuori dal matrimonio. 
    Piu' nel dettaglio, con sentenza in data 5 aprile 2016, emessa ad
esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano dichiarava Z. M.
 responsabile del reato  di  cui  all'art.  3  legge  n.  54/2006  in
relazione all'art. 570 codice  penale,  «perche'  si  sottraeva  agli
obblighi di natura economica, omettendo di corrispondere in  tutto  o
in parte alla ex convivente M T l'assegno mensile di mantenimento, di
euro 600 sino al maggio 2014 e di euro 500 a  far  tempo  dal  giugno
2014, nei confronti dei figli M , nato nel 2006, e A , nata nel  2007
(decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di  Milano  del  22
maggio 2014). 
    In   , dal 6 febbraio 2014 in permanenza attuale)». 
    Nella sentenza si legge che l'imputato e la persona offesa  hanno
avuto un rapporto di convivenza nel corso del quale, nel 2006 e 2007,
erano nati i figli M e A. 
    Interrottasi la convivenza, il Tribunale per i minorenni poneva a
carico dell'imputato l'obbligo di versare  per  il  mantenimento  dei
figli un assegno mensile di euro 600, poi ridotto  ad  euro  500  con
provvedimento del 22 maggio 2014. 
    Z da maggio 2014 a marzo 2015 non  aveva  mai  versato  l'importo
indicato, riprendendo parzialmente solo  per  i  successivi  mesi  da
aprile a ottobre. 
    Contro la sentenza di primo  grado  la  difesa  dell'imputato  ha
proposto l'appello che ha dato origine al presente procedimento. 
Non manifesta infondatezza e rilevanza della questione. 
    In via preliminare si osserva che, nelle more  del  processo,  e'
entrato in vigore il decreto legislativo 1º marzo  2018,  n.  21,  il
quale ha abrogato i reati di cui agli  articoli  12-sexies  legge  1º
dicembre 1970, n. 898 e 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, introducendo,
in loro sostituzione, la  nuova  fattispecie  incriminatrice  di  cui
all'art. 570-bis codice penale. 
    Non v'e' dubbio che con tali interventi normativi il  legislatore
ha  dichiaratamente  inteso  operare  una  mera  trasposizione  delle
previgenti norme penali speciali all'interno del  codice  penale,  in
esecuzione del principio della  «riserva  di  codice»  stabilito  dal
nuovo art. 3-bis codice penale,  introdotto  dall'art.  1,  comma  1,
decreto legislativo 1º marzo 2018, n. 21, in attuazione della  delega
contenuta nell'art. 1, comma 85, lettera q), legge 23 giugno 2017, n.
103,  al  fine  di  realizzare  una  tendenziale  riconduzione  delle
fattispecie  penali  in  quel  corpo  normativo,  nell'ambito  di  un
complessivo riordinamento della materia, come si puo' desumere  anche
dalla relazione ministeriale  allo  schema  di  decreto  legislativo,
laddove si afferma che il nuovo art. 570-bis codice  penale  «assorbe
la previsione di cui all'art. 12-sexies legge n. 898/1970». 
    L'art. 3 legge n. 54/2006, con il richiamo all'art. 12-sexies  l.
cit., aveva trovato applicazione anche nei confronti dei figli minori
nati  fuori   dal   matrimonio.   Cio'   era   avvenuto   in   virtu'
dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimita'  che,  facendo
leva  sul  dettato  dell'art.  4  comma  2  l.  cit.   (che   prevede
l'estensione di quelle disposizioni  ai  casi  di  «scioglimento,  di
cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche'
ai procedimenti relativi ai figli di genitori non  coniugati»)  aveva
ritenuto configurabile il reato  di  omesso  versamento  dell'assegno
periodico per il mantenimento,  educazione  e  istruzione  dei  figli
anche nel caso di  violazione  degli  obblighi  di  natura  economica
derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza, affermando che
«In tema di reati contro la famiglia, il reato di  omesso  versamento
dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione  e  istruzione
dei figli, previsto dall'art. 12-sexies legge 1º  dicembre  1970,  n.
898 (richiamato dall'art.  3  legge  8  febbraio  2006,  n.  54),  e'
configurabile  non  solo  nel  caso  di  separazione   dei   genitori
coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili
o di nullita' del matrimonio, ma anche in quello di violazione  degli
obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del  rapporto
di convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, alla  luce
di un'interpretazione sistematica della  disciplina  sul  tema  delle
unioni civili e della responsabilita' genitoriale nei  confronti  dei
figli, introdotta dalla legge 20 maggio 2016, n.  76  e  dal  decreto
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha inserito l'art.  337-bis
codice civile, l' art. 4, comma 2, legge 54  del  2006,  in  base  al
quale le disposizioni introdotte si applicano anche  ai  procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato
con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge  citata,
comprese quelle che  attengono  al  diritto  penale  sostanziale,  in
quanto  una  diversa  soluzione  determinerebbe  una  diversita'   di
trattamento, accordando una piu' ampia e severa tutela penale ai soli
figli  di  genitori  coniugati  rispetto  a  quelli  nati  fuori  dal
matrimonio)». (1) 
    Tale  insegnamento,  pero',  non  risulta  piu'  praticabile  per
effetto dell'abrogazione dell'art. 3 cit., in conseguenza della quale
e' venuto  meno  il  collegamento  normativo  che  ne  costituiva  il
fondamento: ne' il nuovo art. 570-bis codice penale (rimasta  l'unica
norma incriminatrice cui far riferimento)  contiene  alcun  richiamo,
sia pur  indiretto,  all'estensione  della  disciplina  alle  ipotesi
diverse dalla separazione tra i coniugi. 
    Infatti la formulazione dell'articolo in  esame,  con  l'espresso
riferimento  al  «coniuge»  quale  soggetto  attivo  del  reato,  non
permette  un'interpretazione  che  non   travalichi   i   limiti   di
un'interpretazione estensiva e non finisca per essere un'applicazione
analogica in malam partem della disposizione  penale,  in  violazione
del principio di legalita'. 
    Se, infatti, la vecchia disposizione contenuta nell'art. 4  legge
n. 54/2006 estendeva,  per  quanto  qui  interessa,  l'applicabilita'
degli articoli 12-sexies legge n. 898/1970 e 3 legge n. 54/2006 anche
ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, la nuova
previsione  non  ha  invece  disciplinato  in  modo  legislativamente
analogo l'ipotesi di omesso versamento dell'assegno  di  mantenimento
in favore di figli nati fuori dal matrimonio da genitori tra cui  sia
intercorso un mero rapporto di convivenza. 
    Si verifica dunque un vuoto  normativo  discontinuo  rispetto  al
passato e alla giurisprudenza  consolidata  sotto  la  vigenza  delle
norme abrogate, non  essendo  possibile  ricondurre  alla  previsione
dell'art. 570-bis codice penale la tutela penale dei figli nati fuori
dal matrimonio  rispetto  agli  obblighi  alimentari  genitoriali  di
mantenimento, posto che  tale  norma  non  contiene  alcun  richiamo,
neppure implicito, ai figli di genitori non coniugati. 
    Tale  vuoto  normativo  comporterebbe,  nel  presente   giudizio,
l'assoluzione dell'imputato, perche' il fatto non  e'  piu'  previsto
dalla legge come  reato:  la  rilevanza  della  questione  e'  dunque
evidente. 
    Peraltro, dal nuovo assetto normativo  discende  un'irragionevole
diversita' di trattamento, essendo accordata ai soli  figli  nati  da
genitori coniugati una tutela piu' ampia e severa rispetto  a  quelli
nati  fuori  dal  matrimonio,  in  patente  contrasto  con  l'art.  3
Costituzione. 
    Il livello e la irragionevolezza di tale minor tutela confliggono
con la costante  perequazione  della  posizione  dei  figli  nati  da
genitori conviventi rispetto a quelli  nati  da  genitori  legati  da
matrimonio che la giurisprudenza di legittimita' e tutta la normativa
introdotta dalle riforme sulle unioni civili hanno maturato nel corso
degli ultimi anni. 
    Deve inoltre aggiungersi che gli obblighi dei genitori discendono
dal rapporto di filiazione e non subiscono alcuna modifica a  seconda
che sia o meno intervenuto il matrimonio. Tanto contempla  l'art.  30
Costituzione il quale,  nel  prevedere  il  dovere  dei  genitori  di
mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio,  non  consente
certo di ritenere che la sanzione penale prevista a carico di  coloro
che omettano il versamento dell'assegno di mantenimento  possa  venir
meno sol per il fatto che la rispettiva prole  non  sia  nata  da  un
rapporto di coniugio. E' anzi evidente come la  lettera  della  norma
costituzionale imponga un canone di uguaglianza sostanziale che va  a
tutto beneficio dei  figli,  indipendentemente  dalla  posizione  dei
genitori. Canone di eguaglianza che non viene rispettato dalla  nuova
disposizione introdotta dall'art. 570-bis  codice  penale  in  aperto
contrasto con la norma di rango superiore qui richiamata. 
    A parere di questa Corte d'appello,  dunque,  dovendosi  ritenere
che  la  norma  di  cui   all'art.   570-bis   codice   penale   vada
necessariamente interpretata secondo il dato letterale,  non  essendo
suscettibile di ampliamento per via interpretativa stante il  divieto
di analogia in malam  partem  in  materia  penale  (art.  14  prel.),
l'ipotizzato  contrasto  tra  l'art.  570-bis  codice  penale  e  gli
articoli 3 e 30 Costituzione deve essere sottoposto al  vaglio  della
Corte costituzionale. 
    Tutto cio' premesso e considerato, la Corte d'appello di Milano.  

(1) Cass., Sez. 6, sent. n. 25267 del 6 aprile 2017- rv. 270030-