Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Molise, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge Molise n. 4 del 25 marzo 2022 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 17 del 4 aprile 2022 Nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 4 aprile 2022, n. 17, e' stata pubblicata la legge regionale n. 4 recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, relativi al rimborso ai comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del consiglio regionale 2011». L'art. 1 della legge in esame recita: «1. 1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delia legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta la legittimita' del debito fuori bilancio per euro 1.343.493,60 relativi al rimborso a comuni diversi del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del consiglio regionale 2011, come di seguito dettagliato: [omissis] 2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, alla missione 1, programma 7, titolo 1.» La norma in esame individua la copertura degli oneri relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi al rimborso ad alcuni comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del consiglio regionale 2011, sulle risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, pur essendo tale esercizio ormai decorso. Tale disposizione, individuando la copertura con riferimento all'esercizio 2021, e' in contrasto con il principio contabile dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e viola, pertanto, l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Si impugna pertanto la suddetta disposizione, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per il seguente Motivo 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 4 del 25 marzo 2022 della Regione Molise per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione in relazione all'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e, in particolare, al principio contabile dell'annualita' del bilancio espresso nel principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2021 in materia di debiti fuori bilancio. Occorre premettere che, con deliberazione di giunta regionale n. 473 del 29 dicembre 2021, veniva effettuata la variazione di bilancio, in esecuzione della legge regionale n. 7 del 29 dicembre 2021 di assestamento, mediante utilizzo dell'accantonamento alle partite potenziali (ai sensi dell' art.51, comma 6, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011) e contestuale incremento della missione 1, programma 7, titolo 1. La regione sostiene che la copertura del debito in parola e' stata garantita tramite l'utilizzo di specifico accantonamento al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 appostato in sede di rettifica della proposta di legge regionale di rendiconto generale 2020 (Delibera della giunta regionale n. 404 del 30 novembre 2021), a seguito della decisione del giudizio di parifica della sezione regionale della Corte dei conti (Deliberazione n.80 del 22 novembre 2021). Con la citata DGR n. 404, al fine di superare le eccezioni dell'organo di controllo, e' stato quantificato in euro 2.300.000,00 l'accantonamento per partite potenziali (di cui il debito in parola pari ad euro 1.343.493,60 rappresenta un di cui). La regione ha registrato l'impegno di spesa nell'esercizio 2021, in data 31 dicembre, ritenendo che la scadenza dell'obbligazione ricadesse nell'esercizio di emersione del debito e vincolando il solo pagamento all' avvenuto riconoscimento del debito da parte del consiglio regionale. La proposta della legge in esame e' stata approvata in data 30 dicembre 2021 con deliberazione della giunta regionale n. 498. Solo con la legge in esame - legge n. 4 del 2022 - tuttavia, e' stata riconosciuta, dal consiglio regionale, la legittimita' del debito fuori bilancio. Occorre allora richiamare quanto prevede il principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2021 in materia di debiti fuori bilancio. L'anzidetta disposizione statale prevede che «L'emersione di debiti, assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione e' sorta, comporta la necessita' di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa e' impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio e' riconosciuto». La regione, in altri termini, non poteva impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio, e il riconoscimento, nel caso in esame, e' avvenuto solo con la legge regionale de qua. L'intera operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve pertanto essere imputata al 2022, ovvero attribuendo tanto gli oneri quanto le rispettive variazioni di bilancio (e relativi impegni di spesa) all'esercizio in cui i debiti sono riconosciuti con la legge regionale in argomento (esercizio 2022). Cio' comporta che gli impegni gia' imputati all'esercizio 2021 debbano essere cancellati, utilizzando gli accantonamenti che vi hanno fornito copertura per le variazioni relative al 2022. Gli impegni registrati nel 2021, prima del riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio, non dovranno risultare nel rendiconto 2021.