TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea nel procedimento ex art. 737 del codice d procedura civile di riesame della convalida del trattenimento proposto da W. H. , nato in ... il ..., c.u.i. ..., rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Gianola Bazzini, con studio a Parma, strada Garibaldi n. 22; ricorrente; contro Ministero dell'interno (c.f. 97149560589), in persona del Ministro pro tempore - Questura della Provincia di Milano (c.f. 80108050156), convenuto contumace. Ordinanza. 1. In fatto Con ricorso iscritto in data 10 novembre 2022 la difesa di W. H. ha proposto istanza di riesame della convalida pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2 novembre 2022 relativamente al trattenimento disposto dal questore di Milano in data 31 ottobre 2022. In data 12 novembre 2022 e' stata fissata udienza con prescrizione delle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020. Parte ricorrente in data 22 novembre 2022 ha depositato breve memoria nell'ambio della quale ha rappresentato che il ricorrente e' stato espulso dal territorio italiano ed ha ribadito la sussistenza dell'interesse ad agire apprezzabile alla luce di quanto autorevolmente statuito dalla Corte di legittimita' «sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della liberta' personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano» (Cass. n. 39735/2021). Nonostante regolare notifica del ricorso, nessuno si e' costituito in giudizio per l'amministrazione resistente. In data 30 novembre 2022, in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale, e' pervenuta documentazione che attesta che W. H. e' stato rimpatriato in data 10 novembre 2022, con partenza alle ore ..., ossia il medesimo giorno del deposito del ricorso. Il Tribunale ha quindi riservato la decisione. 2. Il precedente procedimento di convalida W. H., cittadino tunisino nato il ..., e' stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto della Provincia di Parma in data 20 ottobre 2022, con notifica in pari data, per esser presente sul territorio nazionale senza essere in possesso di autorizzazione al regolare soggiorno ed essendo gia' stato raggiunto in data 11 ottobre 2021 da un decreto di espulsione del prefetto della Provincia di Verona, con relativo trattenimento disposto dal questore della Provincia di Verona (si da' atto che l'indicazione contenuta nel decreto del prefetto di Parma, tuttavia, e' che il questore di Verona nel 2021 avesse ordinato l'allontanamento entro sette giorni dal territorio nazionale, mentre agli atti risulta il provvedimento che ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Gorizia da cui poi W. , come dichiarato all'udienza del 2 novembre 2022, si e' allontanato senza autorizzazione). Il questore di Parma, chiamato a dare esecuzione all'ordine di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera del 20 ottobre 2022, ha constatato la necessita' di procedere ad ulteriori accertamenti relativi all'identita' e nazionalita' del soggetto, nonche' la necessita' di acquisire un documento valido per l'espatrio; pertanto, ritenute sussistenti le condizioni prescritte, ha disposto il trattenimento di W. H. presso il C.P.R. di Milano, con provvedimento in data 20 ottobre 2022, notificato alle ore .... Tale provvedimento di trattenimento e' stato quindi trasmesso per la convalida ex art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 al giudice di pace di Milano; non e' nota la data di trasmissione, ma essa e' certamente avvenuta in tempi coerenti con il dettato normativo (art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998: «il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento») poiche' il processo verbale dell'udienza di convalida e' stato aperto il 21 ottobre 2022 alle ore .... Nella medesima data, alle ore ..., risulta pronunciato il decreto di convalida del Giudice di pace. Procedendo in ordine cronologico, il successivo atto adottato nei confronti dell'odierno ricorrente e' il provvedimento di trattenimento del questore della Provincia di Milano, datato 31 ottobre 2022. La premessa che apre il medesimo e' «vista l'istanza reiterata di protezione internazionale formalizzata presso il Centro di permanenza e rimpatrio di Milano Corelli da W. H., nato il ... in ..., codice ... ». Tale provvedimento e' stato notificato all'interessato alle ore ... del medesimo 31 ottobre 2022. Risulta dal decreto di convalida del 2 novembre 2022 che la richiesta di convalida e' stata trasmessa al Tribunale di Milano alle ore ... del 31 ottobre 2022, dunque pochi minuti dopo l'adozione e la notifica del provvedimento di trattenimento. Il provvedimento di trattenimento del questore datato 31 ottobre 2022 e' stato motivato in relazione all'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 e deve dunque rinvenirsi in tale disposizione la base normativa legittimante nel caso di specie il trattenimento. Non solo, infatti, il questore ha esplicitamente citato tale disposizione (e nessuna altra contenuta nel medesimo art. 6, decreto legislativo n. 142/2015 e in particolare non le ipotesi di cui al comma 2), ma ha anche sostanziato la motivazione indicando di aver assunto le proprie determinazioni avendo tenuto conto del fatto «che nonostante lo straniero ha avuto l'opportunita' di proporre ricorso avverso il diniego della prima istanza oppure di formalizzarne una nuova, ha reiterato la domanda di protezione internazionale solo in seguito alla convalida del trattenimento relativo al decreto di espulsione, facendo pertanto evidenziare la strumentalita' dell'istanza unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento espulsivo» (p. 2 prov. Rif. ... imm, questore della Provincia di Milano, 31 ottobre 2022, allegato alla richiesta di convalida). L'udienza per la convalida del trattenimento presso la sezione specializzata del Tribunale di Milano ha avuto avvio, come evincibile dal processo verbale allegato al ricorso, alle ore ... del 2 novembre 2022. In tale occasione W. H. ha dichiarato di aver presentato domanda di protezione internazionale nella giornata di «venerdi'», mentre era al C.P.R. di Milano; interpellato sul punto, durante l'udienza personale della questura ha dichiarato che la domanda e' stata trasmessa dall'ente gestore agli uffici della questura in data 25 ottobre 2022. Conclusa l'udienza, il provvedimento del questore che ha disposto il trattenimento e' stato convalidato dal Tribunale di Milano. Risulta poi dagli allegati al ricorso che la domanda di protezione internazionale e' stata formalizzata presso la questura di Milano in data 3 novembre 2022, con compilazione del modello C3. L'esame della domanda di protezione internazionale e' stato operato in data 7 novembre 2022 dalla commissione territoriale di Bologna, che ha definito in pari data la procedura dichiarando inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale. 3. Il riesame Si osserva preliminarmente che con il ricorso depositato il 10 novembre 2022 parte ricorrente ha criticato la convalida del trattenimento sotto due diversi aspetti, tuttavia precisando l'intenzione di sottoporre all'attenzione del giudice del riesame solo uno di essi, espressamente riservando ad altra sede la critica relativa al secondo aspetto («non e' stato rispettato il termine di 48 ore + 48 ore, tra la manifestazione della volonta' del richiedente di formalizzare domanda di protezione internazionale (25 ottobre 2022) e la convalida del trattenimento (2 novembre 2022), profili che saranno oggetto di impugnazione in altra sede», p. 3 ricorso). A tal proposito si deve precisare come il giudice investito del riesame della misura del trattenimento non e' vincolato ai motivi espressi nel ricorso; da un lato, infatti, si osserva come il procedimento per riesame di misure restrittive della liberta' personale sia ordinariamente da intendersi come integralmente devolutivo - atteso che il giudice non potrebbe confermare una misura limitativa della liberta' personale limitandosi allo scrutinio dei solo motivi di critica enunciati dalla difesa, laddove rilevi invece sussistenti violazioni che potrebbero comportare la liberazione del soggetto trattenuto; dall'altro, come tale interpretazione risulti l'unica coerente con i principi dettati in materia dalla direttiva 2013/33/UE relativa alla disciplina di accoglienza dei richiedenti asilo. Infatti tale direttiva, nell'enunciare i criteri direttivi cui devono uniformarsi le legislazioni nazionali in tema di garanzie per i richiedenti trattenuti, all'art. 9, comma 5 stabilisce: «Il provvedimento di trattenimento e' riesaminato da un'autorita' giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimita' del trattenimento». Come si vede, non e' qui prescritta la necessita' di prevedere mezzi di impugnazione, ma un vero e proprio riesame della misura, con riferimento che implica la verifica funditus della sussistenza dei presupposti di legittimita' della misura. Quanto al recepimento nell'ordinamento nazionale, sotto questo specifico profilo, della direttiva in parola, non potra' che osservarsi che il legislatore non ha esplicitato uno specifico mezzo di «riesame» della convalida del trattenimento del richiedente protezione. La procedura di convalida, come sara' meglio esaminato infra, rimanda per il vero alla convalida del trattenimento di cui all'art. 14 decreto legislativo n. 286/1998 (art. 6, comma 5, terzo periodo, decreto legislativo n. 142/2015: «Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 19988, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14»), la cui non adeguatezza rispetto ai principi fissati dalla direttiva 2008/115/CE sotto il profilo della proceduta di riesame e' gia' stata valutata sussistente dalla Corte di cassazione e corretta per elaborazione pretoria con individuazione di uno specifico rimedio tra i procedimenti gia' previsti dalla normativa interna. Infatti con la sentenza n. 22932/2017 la Corte di cassazione, facendo applicazione dei principi interpretativi della nota sentenza El Dridi, ha statuito rispetto alla direttiva 2008/115/CE (che prevede una dicitura pressoche' identica in tema di riesame della convalida del trattenimento degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio) «la diretta applicabilita' dell'art. 15, gia' menzionato, al caso in esame, per essere tale disposizione contenuta nella direttiva 2008/115 sufficientemente precisa ed incondizionata, secondo lo stesso giudizio, decisivo, della CGUE». Dunque, poiche' da un lato la procedura di convalida del trattenimento del richiedente asilo e' disciplinata dal medesimo art. 14 che disciplina la convalida dello straniero trattenuto (non richiedente protezione internazionale), e deriva dunque da essa il medesimo difetto di attuazione relativamente alla determinazione legislativa di una procedura di riesame, mentre, dall'altro lato, essa implicherebbe la previsione di una fase di riesame in ossequio all'art. 9, comma 5, direttiva 2013/33/UE, deve concludersi che il riesame della convalida (o del provvedimento di proroga) del trattenimento di un soggetto richiedente protezione internazionale sia ammesso quale diretta attuazione della relativa disposizione contenuta nella direttiva 2013/33/UE, in quanto sufficientemente precisa ed incondizionata. L'art. 9, comma 5 direttiva 2013/33/UE fa riferimento alla necessita' di garantire un «riesame» (non si parla invece di impugnazione), requisito che lo Stato membro potrebbe soddisfare anche prevendendo una sua attuabilita' d'ufficio. Non sussistono dunque elementi per affermare che la cognizione del giudice investito del riesame sia limitata ai motivi enunciati dal ricorrente, trattandosi di limitazione non prevista dalla disciplina europea direttamente applicata e vertendosi in ogni caso in materia de libertate. Si deve poi aggiungere che l'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto del riesame in tema di trattenimento ha portato ad affermare che deve darsi risposta affermativa alla questione se, in difetto di una apposita disciplina legislativa, si possa o meno chiedere al giudice di riesaminare in ogni momento la propria decisione di convalida o di proroga anche prima delle scadenze previste nei relativi provvedimenti ed anche al di fuori dei procedimenti in cui la convalida o le proroghe vengono normalmente disposte, proprio in ossequio all'effetto diretto spiegato dall'art. 15 dir. 115/2008/CE. In proposito la suprema Corte ha chiaramente statuito che «Non appaiono quindi sussistere limiti alla revocabilita' e modificabilita' dei provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento» e, per quanto qui rileva, «ne' un eventuale limite potrebbe rinvenirsi nella necessita' della deduzione nella domanda di riesame della misura del trattenimento "di circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida o delle sue proroghe" (secondo l'impostazione della sentenza n. 23932/2017 che per prima ha ritenuto applicabile al caso di specie il procedimento camerale ex art. 737 c.p.c.), non potendo introdursi limiti non previsti ne' dal modulo processuale interno prescelto, ne' dalla normativa sovranazionale, fermo restando, in ogni caso, che la motivazione con cui il giudice disattende l'istanza di riesame ben puo' limitarsi alla confutazione dei soli profili di novita' della stessa, in fatto o in diritto, ed a rinviare, per il resto, alla motivazione gia' esibita dai precedenti provvedimenti» (Cassazione civile sez. I - 14 settembre 2021, n. 24721). 4. Infondatezza della censura circa i termini di definizione del procedimento innanzi alla commissione territoriale La prima critica che parte ricorrente muove al provvedimento de quo e' imperniata sul prospettato mancato rispetto dei termini di cui all'art. 28-bis, comma 2, decreto legislativo n. 25/2008. Infatti, argomenta la difesa, W. H., trattenuto presso il C.P.R. di via Corelli, a Milano, in ragione della convalida del primo provvedimento del questore di Milano (a sua volta scaturito da un decreto di espulsione del Prefetto di Parma), ha manifestato la volonta' di richiedere la protezione internazionale in data 25 ottobre 2022, mentre la stessa e' stata formalizzata in data 3 novembre 2022. Si riporta la testuale esposizione dei motivi di ricorso: «Con il presente ricorso infatti, il sig. W. H. chiede il riesame del trattenimento, deducendo la tardivita' della decisione in merito alla protezione internazionale e l'illegittima protrazione della misura restrittiva. La Commissione territoriale ha deciso la manifesta infondatezza della richiesta di protezione in data 7 novembre 2022, rilevando che il richiedente avrebbe reiterato la domanda senza addurre elementi nuovi (doc. 2) e la Questura ha notificato la decisione il giorno 8 novembre 2022 (doc. 8). A mente dell'art. 28-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 25/2008, norma che si applica al caso in questione, vertendosi in caso di domanda reiterata (la prima domanda era stata formulata nel 2021 e rigettata dalla Commissione territoriale di Bologna) (doc. 9): «La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);» Il richiedente ha manifestato di voler presentare domanda di protezione internazionale reiterata il 25 ottobre 2022, o forse ancor prima, posto che la predetta data del 25 ottobre e' quella che il funzionario della Questura ha dichiarato come quella del ricevimento della domanda di formalizzazione alla Questura stessa, la formalizzazione della domanda e' stata poi raccolta il 3 novembre 2022, la decisione negativa e' intervenuta in data 7 novembre 2022 e notificata in data 8 novembre 2022.» (p. 3 ricorso). La circostanza fattuale della manifestazione della richiesta di protezione emerge chiaramente dal verbale di convalida redatto in data 2 novembre 2022 innanzi al Tribunale di Milano; infatti, in tale occasione, personale della Questura, puntualmente interpellato, ha indicato che la domanda e' stata trasmessa dall'ente gestore alla Questura in data 25 ottobre 2022. D'altra parte, in data 31 ottobre 2022, come gia' visto, e' stato adottato dal questore un provvedimento di trattenimento premettendo la circostanza della gia' avvenuta proposizione (si utilizza il predicato «formalizzata») della domanda (reiterata) di protezione internazionale. Dunque, e' certo dal provvedimento del questore che la domanda e' anteriore al 31 ottobre 2022; si deriva poi dalle dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida dal personale della questura che essa e' pervenuta in data 25 ottobre 2022; pertanto deve ritenersi circostanza di fatto certa nel presente giudizio che la domanda di protezione internazionale e' stata formulata al piu' tardi in tale data. Risulta tuttavia che la stessa sia stata formalizzata secondo la procedura di cui all'art. 26, decreto legislativo n. 25/2008 con la redazione del «modello C3» solo in data 3 novembre 2022, dunque allorche' il trattenimento di W. H., quale richiedente protezione internazionale era gia' stato convalidato. Si duole la difesa che la commissione territoriale di Bologna si sia pronunciata in merito alla domanda di protezione reiterata solo in data 7 novembre 2022, ossia tredici giorni dopo la richiesta di protezione internazionale (la difesa fa riferimento alla decorrenza di 14 giorni, computata rispetto la notifica di tale rigetto). La doglianza e' infondata. L'art. 28-bis, comma 1, decreto legislativo n. 25/2008 e' applicabile al caso di specie, in quanto il richiedente aveva presentato una domanda reiterata (e, pur essendo egli trattenuto, non avrebbe potuto trovare applicazione il comma 2, lettera a), art. 28-bis, decreto legislativo n. 25/2008, in quanto non ricorrevano le condizioni di cui al comma 1, lettera b)). Tale disposizione prescrive infatti che la Questura provveda a trasmettere senza ritardo la documentazione alla commissione territoriale, la quale deve decidere la causa entro cinque giorni. Emerge chiaramente dal provvedimento della Commissione territoriale di Bologna del 7 novembre 2022 che la documentazione e' pervenuta in data 3 novembre 2022; il tempo intercorrente tra il ricevimento della documentazione e la decisione, dunque, e' rispettoso del limite indicato dalla disposizione, poiche' la decisione e' stata adottata decorsi quattro giorni dalla trasmissione della documentazione. La funzione stessa della prescrizione normativa impedisce una interpretazione difforme; poiche' e' scritto: «la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale, che adotta la decisione entro cinque giorni», l'interpretazione per cui il termine di cinque giorni a carico della commissione territoriale decorra dalla ricezione della documentazione e' necessitata dalla logica, in quanto non avrebbe senso porre a carico della commissione territoriale la decorrenza di un termine anteriormente alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione della procedura, computando all'interno di questo stringente lasso temporale un periodo (quello necessario per la trasmissione della documentazione) non individuato dalla legge (che si limita a prescrivere alla questura di provvedere «senza ritardo»). A ben vedere, dunque, la legge non pone un termine massimo che possa intercorrere tra la domanda di protezione internazionale e la definizione del procedimento amministrativo, ma definisce la scansione temporale tra trasmissione della documentazione inerente la domanda alla commissione territoriale competente (momento logicamente distinto e necessariamente successivo alla presentazione della domanda) e la definizione del procedimento amministrativo, indicando un termine acceleratorio che prescrive che la decisione sia adottata «entro cinque giorni» dalla trasmissione della documentazione. Il termine di legge e' stato rispettato. 5. Il (secondo) trattenimento del richiedente protezione internazionale gia' trattenuto. Inquadramento normativo. Come gia' accennato, si pone nel caso di specie anche lo specifico tema della tempestivita' della richiesta di convalida del trattenimento, il cui esame non e' precluso dalla circostanza che sia gia' stato oggetto di disamina in occasione della convalida stessa (Cassazione civile sez. I - 14 settembre 2021, n. 24721). Deve in questo caso essere premessa una dettagliata ricostruzione normativa, attesa la peculiarita' del caso di specie, inerente la procedura di convalida del trattenimento di un soggetto straniero, gia' trattenuto in vista di esecuzione dell'espulsione, che abbia manifestato la volonta' di presentare domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento gia' disposto e convalidato e dunque in una condizione legittima di restrizione della liberta' personale gia' in essere. La disamina del quadro normativo puo' muovere dall'analisi della direttiva 2013/33/UE di cui il decreto legislativo n. 142/2015 e' attuazione. Le disposizioni rilevanti, in proposito, sono contenute agli articoli 2, 8 e 9. Innanzitutto l'art. 2, lettera a) definisce la «domanda di protezione internazionale» come «la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;». La citata lettera h) dell'art. 2 della direttiva 2011/95/UE indica che domanda di protezione internazionale e' «una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si puo' ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata». La nozione di «richiedente» e' contenuta all'art. 2, lettera b) direttiva 2013/33/UE: «il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una decisione definitiva». La definizione di trattenimento all'art. 2, lettera h) e' cosi' formulata: «il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della liberta' di circolazione». L'art. 8 della direttiva, invece, provvede a definire i casi in cui un richiedente puo' essere trattenuto. Dopo aver premesso che «Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», si specifica che ove necessario anche il richiedente puo' essere sottoposto a trattenimento, in base ad una valutazione caso per caso e solo ove non sia possibile applicar misure alternative. L'art. 8, comma 3 scandisce l'elencazione tassativa dei casi in cui un richiedente puo' essere trattenuto: «Un richiedente puo' essere trattenuto soltanto: a) per determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza; b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente; c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio; d) quando la persona e' trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato puo' comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia gia' avuto l'opportunita' di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volonta' di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio; e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; f) conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.». Come si legge nella disposizione contenuta alla lettera d), quando un soggetto formula la domanda di protezione internazionale mentre e' gia' trattenuto nell'ambito di una procedura finalizzata all'espulsione, egli puo' essere (ulteriormente) trattenuto se «lo Stato membro interessato puo' comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia gia' avuto l'opportunita' di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volonta' di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio». Le garanzie che devono assistere la procedura di trattenimento di un richiedente protezione sono sancite dall'art. 9 della direttiva; nell'ambito di quella disposizione acquisiscono carattere cruciale i principi indicati ai primi tre commi: «1. Un richiedente e' trattenuto solo per un periodo il piu' breve possibile ed e' mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoche' sussistono i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento. 2. Il trattenimento dei richiedenti e' disposto per iscritto dall'autorita' giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa. 3. Se il trattenimento e' disposto dall'autorita' amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimita' del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica e' disposta il piu' rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, e' disposta il piu' rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento e' ritenuto illegittimo, il richiedente interessato e' rilasciato immediatamente.». All'interno di un quadro normativo molto piu' ampio, quelle citate sono le disposizioni rilevanti rispetto la disamina della fattispecie concreta e rappresentano i criteri direttivi vincolanti per il legislatore italiano disciplinante la materia. L'attuazione nell'ordinamento interno ha avuto luogo con l'adozione del decreto legislativo n. 142/2015. In primo luogo l'art. 2, lettera a) definisce «richiedente» «lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volonta' di chiedere tale protezione». La specificazione delle ipotesi nelle quali e' possibile provvedere al trattenimento di un richiedente protezione internazionale sono elencate all'art. 6, in parte con esplicitazione diretta dei presupposti, in parte con rimandi ad altri testi normativi. Cosi', il legislatore italiano, dopo aver al comma 1 premesso che «il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda», ha dato attuazione ai principi della direttiva elencando le ipotesi in cui un cittadino straniero che presenti domanda di protezione internazionale puo' essere sottoposto a trattenimento con un complesso sistema di rinvii normativi e con il richiamo a due clausole generali relative al pericolo per l'ordine e la sicurezza e al rischio di fuga (si tratta del complesso elenco di ipotesi contenuto all'art. 6, comma 2, lettere a), a-bis) b), c), d), non rilevanti nel presente giudizio, atteso che il trattenimento di W. H. e' stato disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015). La diversa ipotesi di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte di un soggetto gia' trattenuto per l'esecuzione di un ordine di espulsione, ossia il corrispettivo di quanto indicato all'art. 8, comma 3, lettera c) della direttiva 2013/33/UE, e' disciplinata dal successiva art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015: «Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.». Come visto, in relazione alla garanzia di controllo rispetto al trattenimento dello straniero richiedente protezione, la direttiva non ha fornito indicazioni vincolanti quanto all'attivita' preposta: il provvedimento di trattenimento deve essere motivato (....Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa. ...) e puo' essere adottato dall'autorita' amministrativa o giudiziaria. Il principio vincolante per il legislatore statale, tuttavia, deriva dal fatto che - qualora sia scelto che il trattenimento del richiedente possa essere disposto dall'autorita' amministrativa - esso deve esser sottoposto quanto prima a controllo dell'autorita' giudiziaria: «Se il trattenimento e' disposto dall'autorita' amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimita' del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica e' disposta il piu' rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, e' disposta il piu' rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento e' ritenuto illegittimo, il richiedente interessato e' rilasciato immediatamente» (art. 9, comma 3 direttiva 2013/33/UE). D'altra parte, vertendosi in ipotesi di restrizione della liberta' personale, la verifica giurisdizionale sulla legittimita' di un provvedimento dell'autorita' amministrativa e' imposta, prima che dall'adeguamento alla direttiva, dal dettato costituzionale ex art. 13 Cost. La scelta operata dal legislatore nazionale e' stata quella di attribuire competenza per l'adozione del provvedimento di trattenimento del richiedente all'autorita' amministrativa. Infatti l'art. 6, comma 5, d.lgs. dispone: «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. (...)». Come si vede, il primo periodo di questa disposizione permette di evincere: A) che il provvedimento deve esser e motivato e redatto per iscritto; B) che esso e' adottato dal questore; C) che e' previsto un successivo controllo giurisdizionale, funzionalmente al quale il questore deve avvisare il richiedente della facolta' di presentare «memorie o deduzioni». Dunque, il richiamo alla sede giurisdizionale e' formulato, per cosi' dire, implicitamente: esso e' deducibile dagli obblighi informativi del questore nei confronti del richiedente di cui dispone il trattenimento e dal riferimento al tribunale «competente per la convalida». Delle modalita' di tale controllo giurisdizionale, tuttavia, non sono fornite esplicitazioni, al di la' della necessaria celebrazione di un'udienza di comparizione innanzi al giudice. Prosegue infatti il dettato dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015: «Il provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e' trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale (...)». Seguono ulteriori indicazioni di dettaglio sulla partecipazione all'udienza del difensore e sulla verbalizzazione delle operazioni da parte di un agente di polizia nel luogo dal quale e' operata la partecipazione a distanza del richiedente all'udienza di convalida. Null'altro e' indicato circa le modalita' di controllo giurisdizionale. Occorre dunque chiedersi come il legislatore nazionale abbia inteso dare attuazione al principio chiaramente enunciato dalla direttiva, ossia che il vaglio giurisdizionale sul provvedimento del questore, ossia l'udienza di convalida, debba essere disposta nel piu' breve tempo possibile: «Se effettuata d'ufficio, tale verifica e' disposta il piu' rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso» (art. 9, comma 3, direttiva 2013/33/UE). L'unica indicazione ai termini «modali» e «temporali» della convalida del trattenimento e' reperibile valorizzando il rinvio all'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, che l'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 richiama «per quanto compatibile»; tale articolata disposizione contiene al comma 3 la prescrizione cui deve attenersi il questore nell'adozione del provvedimento di trattenimento: «il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento». 6. La domanda di protezione internazionale dello straniero gia' trattenuto; trattenimento motivato ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 e «mutamento del titolo di trattenimento» Come si vede, dunque, la «verifica in sede giudiziaria» prescritta dall'art. 9, comma 3, direttiva 2013/33/UE e' stata implementata dal legislatore mediante un rinvio alla disciplina di verifica in sede giudiziaria parimenti prevista in tema di trattenimento ex art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, ossia con le forme di un'udienza di convalida del provvedimento adottato dal questore. L'art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 ha scandito tale fase in termini coerenti con il dettato costituzionale ed in particolare con il principio sancito dall'art. 13, comma 3 Cost: «In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.». La pertinenza del parametro costituzionale indicato e' indubbia. Il trattenimento, infatti, in quanto funzionale all'esecuzione coattiva dell'espulsione, altro non e' che una forma di limitazione della liberta' personale; la legittimita' di tale misura, sia pure oggetto di modifiche nel corso degli anni, e' stata sempre valutata alla luce dei principi espressi dall'art. 13 Cost: «Il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza e' misura incidente sulla liberta' personale, che non puo' essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione. Si puo' forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall'art. 13; e tale dubbio puo' essere in parte alimentato dalla considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l'identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche finalita' di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario. Tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento e' quantomeno da ricondurre alle "altre restrizioni della liberta' personale", di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell'art. 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata. Ne' potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non puo' risultarne minimamente scalfito il carattere universale della liberta' personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunita' politica, ma in quanto esseri umani.» (Corte cost. sentenza n. 105/2001). Nella medesima pronuncia, la Consulta ha poi rilevato l'evidente assonanza tra l'art. 13 Cost. e l'art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1988 nella scansione dei limiti temporali per attuare la convalida del trattenimento: «Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina dell'istituto emerge del resto dallo stesso art. 14 censurato, la' dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento dell'autorita' di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e che, se questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.». Non vi e' quindi dubbio, a parere di chi scrive, che il parametro di legittimita' costituzionale della disciplina del trattenimento quale misura di restrizione coattiva della liberta' personale debba essere individuato nel dettato di cui all'art. 13 Cost. E' appena il caso di aggiungere che la medesima fondamentale pronuncia, nel ritenere non fondate le questioni di legittimita' costituzionale prospettate, ha ben evidenziato come la previsione non gia' di una restrizione pronunciata dall'autorita' giudiziaria, ma di un provvedimento amministrativo con convalida in sede giudiziaria, soddisfi il dettato dell'art. 13 Cost. Tanto detto, occorre verificare se il richiamo dell'art. 14 decreto legislativo n. 286/1998 nell'ambito della disciplina relativa al trattenimento di soggetto richiedente protezione internazionale mantenga il suo profilo di lineare conformita' al dettato costituzionale laddove sia applicato al peculiare caso del soggetto straniero gia' ristretto che presenti domanda di protezione internazionale. Come gia' indicato nella ricostruzione del quadro normativo, l'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/215 disciplina l'ipotesi in cui «il richiedente» si trovi «in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento e di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo». E' di seguito indicato il presupposto di legge necessario perche' il trattenimento a suo carico prosegua. Si tratta infatti di una prosecuzione di trattenimento; la legge a tale proposito indica eloquentemente che il richiedente che si trovi in un centro, nella ricorrenza del necessario presupposto, «rimane nel centro». Il presupposto subordinatamente al quale e' possibile disporre che egli "rimanga" trattenuto e' la sussistenza di «fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione». Discende da quanto appena esposto che per continuare a trattenere ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 un soggetto gia' ristretto che presenti domanda di protezione (ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 142/2015, dacche' l'art. 6, comma 3 opera «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2») e' necessario un requisito diverso, del tutto estraneo alle valutazioni che sono operate ai sensi degli articoli 10, 13 o 14, decreto legislativo n. 286/1998. Ne consegue altresi' che, ove questo requisito non sussistesse, il soggetto, si pure gia' trattenuto in forza di un provvedimento convalidato dal giudice di pace, non potra' continuare a «rimanere nel centro». La modalita' con cui deve darsi contezza della sussistenza di tali «fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione» e' l'emanazione di un provvedimento «adottato per iscritto, corredato da motivazione» e sottoposto poi a convalida in sede giurisdizionale. La prescrizione di una nuova procedura di trattenimento, con adozione di nuovo provvedimento, necessariamente motivato in relazione alla circostanza che la domanda sia stata presentata al solo fine di ritardare o impedire l'espulsione, e il successivo controllo giurisdizionale, rende evidente che il titolo in forza del quale lo straniero era in precedenza trattenuto non e' idoneo a giustificare ulteriormente il suo trattenimento una volta che questi abbia presentato la domanda di protezione internazionale. Ne consegue che qualora il (secondo) trattenimento, disposto rispetto al richiedente gia' trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015, non dovesse essere superare il vaglio giurisdizionale e dunque non fosse convalidato (o, prima ancora, qualora il questore non ritenesse di adottare un provvedimento in ordine alla sussistenza dei fondati motivi che depongano per la pretestuosita' della domanda), lo straniero sarebbe liberato, ossia non potrebbe «rimanere nel centro». Infatti, quel che giustificava il suo precedente trattenimento finalizzato all'esecuzione di un ordine di espulsione (ad es. la mancata ottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio entro un dato termine), non e' piu' sufficiente a sorreggere la sua limitazione di liberta' (sempre finalizzata all'espulsione) allorche' egli sia divenuto «richiedente protezione internazionale» e dunque, in potenza, destinatario di una misura di protezione. In altre parole, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, il soggetto gia' trattenuto muta, per cosi' dire, statuto, e diviene richiedente asilo. Nei confronti di un richiedente asilo non e' possibile disporre espulsione e dunque non puo' protrarsi il trattenimento ad essa funzionale sui soli presupposti previsti dagli articoli 10, 13 e 14 decreto legislativo n. 286/1998; per il vero, ne e' vietata l'espulsione sino a che la domanda non sara' valutata (e, in caso di rigetto, escluse ipotesi particolari, anche nella pendenza dell'eventuale giudizio di impugnazione innanzi all'autorita' giudiziaria) e il trattenimento, come visto, e' consentito solo nella ricorrenza dei presupposti indicati ai commi secondo e terzo dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015. Questa condizione e' stata meglio sintetizzata dalla giurisprudenza di legittimita' come «mutamento del titolo» di trattenimento e risulta diffusamente esaminata sotto il profilo delle ricadute rispetto alla competenza dell'autorita' giudiziaria. Infatti, dall'art. 3 primo comma, lettera c) del decreto-legge n. 13/2017, convertito in legge n. 46/2017 attribuisce la competenza al Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, inter alia, anche «... per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 (...)»; mentre, come gia' accennato, l'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998 attribuisce la competenza per la convalida del trattenimento dello straniero destinatario di ordine di espulsione e non richiedente asilo al giudice di pace territorialmente competente. La giurisprudenza di legittimita' (Cass. civile sez. lav. 12/04/2022, n. 11859; Cass. sez. 2, Ordinanza n. 18189 del 2020) offre una precisa interpretazione del diverso riparto di competenza, osservando che la proposizione di domanda di protezione internazionale determina un mutamento del titolo di trattenimento, il giudizio di legittimita' del quale (convalida) e' riservato al Tribunale, sezione specializzata, e non al giudice di pace. («In base all'art. 6, comma 5, cit. deve ritenersi che, in presenza di una domanda di protezione internazionale, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetti alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace (in tal senso v. Cass. n. 18189 del 2020). In tal caso, infatti, la presentazione della domanda di protezione determina un mutamento del titolo di trattenimento, che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire "l'espletamento della procedura di esame della domanda" di protezione», v. Cass. n. 11859/2022, cit.). La circostanza che il soggetto interessato sia gia' ristretto non deve portare a confondere la domanda di protezione internazionale, con il nuovo vaglio giudiziale che essa implica circa le determinazioni del questore, come un'istanza volta a richiedere la revoca o la sostituzione della misura, in fuorviante similitudine con l'art. 299 c.p.p.. Non si tratta per il vero di un'istanza semplicemente volta al riesame di un provvedimento gia' adottato e che quindi, pur soggetta a comprensibili esigenze di celerita', non ricade nell'ambito precettivo dell'articolo 13 Cost., ma si tratta per il vero di una diversa condizione del soggetto, il trattenimento del quale e' possibile solo con un provvedimento che deve affermare la sussistenza di un presupposto per comprimere la liberta' personale di un soggetto il quale ha mutato il proprio statuto giuridico e non e' quindi piu' legittimamente trattenuto, salvo che non sussista la condizione della pretestuosita' della domanda. Divenendo dunque la sussistenza dei fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo fine di eludere o impedire o ritardare il rimpatrio elemento fondante la legittimita' di un provvedimento di restrizione della liberta' personale, poiche' esso dipende da una prima valutazione rimessa all'autorita' amministrativa, ai sensi dell'art. 13, comma 3 Cost. deve essere adottato e comunicato entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria che provvede alla convalida nelle successive quarantotto ore. Sintetizzando: uno straniero trattenuto al fine di eseguire un accompagnamento coattivo alla frontiera puo' presentare domanda di protezione internazionale; la presentazione di tale domanda lo qualifica quale «richiedente protezione internazionale»; tale qualifica - se non ricorrono i presupposti di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 142/2015 - implica che il trattenimento non possa proseguire, salva la ritenuta sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda sia presentata al solo fino di eludere la procedura di rimpatrio (art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015); la competenza a conoscere della legittimita' di tale trattenimento e' del Tribunale, sezione specializzata in materi di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Completando la disamina del tema sotto tale profilo, si deve aggiungere che il significato centrale di tale «mutamento del titolo di trattenimento» non puo' essere sottostimato da eventuali dubbi o incertezze circa l'individuazione del momento in cu esso si verifica (tema centrale nella questione che si sta trattando). La stessa ordinanza di convalida del caso a quo mostra infatti di intendere che la presentazione della domanda di protezione internazionale sia identificabile con la sua formalizzazione ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 2-bis decreto legislativo n. 25/2008, ossia la redazione del verbale nel quale sono raccolte le dichiarazioni del soggetto che abbia manifestato la volonta' di richiedere protezione. Per il vero, lo stesso dettato dell'art. 26 non consente di addivenire ad una tale conclusione. Infatti, dopo aver indicato al comma 1 che l'organo competente per la ricezione della domanda e' l'ufficio di polizia di frontiera o la questura, in coerenza con quanto definito all'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 25/2008, il comma 2 dispone: «La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.». Dunque, come si vede, il momento di ricezione della domanda e quello di redazione del verbale sono distinti e logicamente consequenziali («(...)ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale (...)»). Il successivo comma 2-bis utilizza un riferimento terminologico diverso, "manifestazione di volonta' di chiedere protezione", in luogo di "domanda": «Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta' di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volonta' e' manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti». Questo diverso lemma sembrerebbe all'apparenza legittimare una distinzione concettuale tra manifestazione della volonta' di richiedere protezione e domanda di protezione. In quest'ottica, nonostante il differente tenore del precedente comma 2, la domanda di protezione verrebbe ad esistenza solo con la sua formalizzazione effettuata con la redazione del verbale sul modello prestabilito dalla commissione nazionale. Una tale interpretazione e' senz'altro possibile, ma essa non interferisce in alcun modo con il tema che e' oggetto di esame; infatti, inequivocabilmente, l'art. 2, lettera a), decreto legislativo n. 142/2015, ossia l'atto normativo che costituisce attuazione della direttiva 2013/33/UE, nell'attribuire la qualita' di "richiedente protezione internazionale" prescinde dalla distinzione tra domanda e manifestazione della volonta' di chiedere protezione: «Ai fini del presente decreto s'intende per: a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volonta' di chiedere tale protezione». Neppure, d'altra parte, l'obiezione di una difficoltosa o incerta individuazione del momento di assunzione della qualita' di richiedente puo' superare l'inequivoco dato letterale dell'espressa definizione legislativa di "richiedente". Infatti, e' ben possibile dare dei termini "domanda" e "manifestazione di volonta'" una interpretazione sufficientemente determinata. Poiche' infatti la legge ha provveduto, in ossequio della direttiva 2013/32/UE , a definire quali siano gli organi della pubblica amministrazione deputati a ricevere la domanda, e' evidente che anche la manifestazione della volonta' di presentarla non avra' un significato nell'ordinamento giuridico solo perche' espressa in una modalita' purchessia; rilievo avra', necessariamente, solo la manifestazione della volonta' di chiedere protezione internazionale che perverra' nella sfera di conoscibilita' legale dell'organo deputato a riceverla, ossia la questura. Si tratterebbe, dunque, di un atto recettizio; e' solo nel momento in cui la manifestazione di volonta' di richiedere protezione e' conosciuta dall'organo deputato a formalizzarne la richiesta che essa acquista un'efficacia all'interno dell'ordinamento giuridico, tanto da attribuire al soggetto autore la qualita' di "richiedente protezione internazionale" (tale univoca interpretazione e' peraltro avallata dalla giurisprudenza di legittimita' nella gia' citata sentenza n. 11859/2022; in quel caso, infatti, la Suprema Corte ha assegnato rilievo dirimente, in rapporto alla ritenuta competenza del Tribunale, e non gia' del giudice di pace, a conoscere della legittimita' del trattenimento, alla circostanza che, nel breve lasso di tempo intercorrente tra il provvedimento del trattenimento e l'invio degli atti per la convalida al giudice di pace, la cittadina straniera avesse manifestato la volonta' di richiedere protezione internazionale, veicolandone l'espressione tramite una comunicazione alla questura con posta elettronica certificata a cura dal suo difensore; la suprema corte ha inequivocabilmente affermato che tale manifestazione di volonta', pervenuta nella sfera di conoscibilita' legale della questura, ha qualificato il soggetto come «richiedente protezione internazionale», con conseguente competenza nella valutazione del trattenimento in capo al Tribunale). Si deve quindi concludere che ai fini della valutazione del titolo di trattenimento debba essere accordato rilievo alla manifestazione di volonta' di richiedere la protezione internazionale pervenuta alla questura; la disciplina relativa alla formalizzazione della domanda, dettata all'art. 26 decreto legislativo n. 25/2008, ha altro significato, ed e' volta non gia' all'attribuzione della qualifica di richiedente, ma, tramite la compilazione del verbale prescritto, a fornire alla commissione territoriale le prime informazioni utili per l'istruttoria del procedimento amministrativo, oltreche' a cristallizzare riferimenti anagrafici necessari per l'emissione del permesso di soggiorno temporaneo quale «richiedente asilo». 7. Termine per l'adozione del provvedimento e la richiesta di convalida nei casi di trattenimento ex art. 6, comma 3 decreto legislativo n. 142/2015. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in rapporto all'art. 13 Cost. Cosi' ricostruito il profilo dell'istituto della convalida e della domanda di protezione presentata da un cittadino straniero in costanza di trattenimento, e' necessario verificare se la disciplina di cui all'art. 14 decreto legislativo n. 286/1998, richiamata per quanto compatibile dall'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, mantenga il suo connotato di legittimita' costituzionale nel caso specifico di provvedimento di trattenimento ex art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 del richiedente gia' ristretto. Si deve preliminarmente osservare come l'indicazione letterale contenuta all'art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 abbia un tenore letterale inequivoco, disponendo che il questore trasmetta gli atti al giudice di pace per la convalida senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Tuttavia una tale disposizione e' suscettibile di acquisire un significato molto diverso a seconda dei casi cui e' applicata. Nel contesto d'origine, infatti, il provvedimento del questore costituisce l'atto esecutivo dell'azione amministrativa coercitiva, in grado di limitare la liberta' personale di un soggetto il quale, prima dell'adozione di questo provvedimento, e, piu' specificamente, prima della sua notifica, era soggetto libero. Nel caso che ci occupa e in generale in tutte le ipotesi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015, invece, il provvedimento del questore dispone il trattenimento di un soggetto che e', all'atto dell'adozione del provvedimento, gia' sottoposto a una misura di restrizione, il trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri, ossia una misura identica in termini di compressione della liberta' personale a quella cui potrebbe essere sottoposto qualora la domanda fosse ritenuta dal questore presentata al solo fine di eludere la procedura di espulsione. Conseguentemente la materiale limitazione della liberta' del soggetto non deve essere operata coattivamente dall'autorita' amministrativa, poiche' gia' in essere (tanto che il legislatore ha utilizzato la dicitura: «il richiedente (...) rimane nel centro»). Deve tuttavia essere opportunamente ponderato il dato non contestabile secondo il quale a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale il soggetto (che non ricada nella diverse ipotesi di cui all'art. 6, comma 2) non potrebbe rimanere ulteriormente se trattenuto a meno che non sussista uno specifico requisito (pretestuosita' della domanda) che, in quanto fondante un'autonoma e distinta ipotesi di restrizione della liberta' personale, deve essere concretizzato in una motivazione esplicita adottata per iscritto dal questore e successivamente sottoposta al vaglio dell'autorita' giudiziaria. Se dunque il soggetto trattenuto con la presentazione della domanda di protezione internazionale muta statuto e diviene cioe' un soggetto che aspira alla protezione internazionale e relativamente al quale il trattenimento e' possibile solo nella ricorrenza di una specifica condizione, appare evidente che il provvedimento che motivi in merito alla effettiva sussistenza di quella condizione integri una diversa ed autonoma ipotesi di «restrizione della liberta' personale». La necessita' di questa ulteriore positiva attivazione della autorita' amministrativa si deve precisamente alla circostanza che, in assenza di essa, cioe' della verifica della condizione per continuare a trattenere lo straniero divenuto richiedente (e sempre che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 142/2015), costui dovrebbe essere liberato. Dunque, il provvedimento con cui l'autorita' amministrativa dispone un nuovo trattenimento del richiedente perche' costui «rimanga nel centro» nonostante la domanda di protezione avanzata altro non e' che uno di quei provvedimenti provvisori autorizzati dalla legge e contemplati dall'art. 13, comma 3 Cost. i quali tuttavia devono essere tempestivamente sottoposti al controllo giurisdizionale. Si osserva dunque come il richiamo all'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998 comporti un'evidente distorsione nella disciplina, poiche', indicando esso espressamente che il termine di quarantotto ore per la trasmissione degli atti debba decorrere «dall'adozione del provvedimento», non risulta disposizione adeguata a dare attuazione al precetto di quell'art. 13 Cost. nel caso in cui da detta adozione non dipenda il dispiegamento della forza coercitiva pubblica in grado di privare un soggetto della liberta' personale, altrimenti inviolabile, ma la riaffermazione di tale volonta' coercitiva nei confronti di un soggetto gia' privato della liberta' personale che abbia tuttavia perduto lo statuto giuridico in forza del quale la prima privazione era stata legittimamente disposta. Infatti, nel contesto originario della disposizione, l'adozione del provvedimento del questore coincide con il momento di esercizio della forza di coercizione dell'autorita' di pubblica sicurezza e dunque con la limitazione delle liberta' personale, cosicche' il termine di quarantotto ore, decorrente dall'adozione del provvedimento, implica che gli atti siano trasmessi all'autorita' giudiziaria per la convalida entro quarantotto ore dall'effettivo inizio della limitazione della liberta' personale. Nel caso di soggetto gia' trattenuto che, per via della domanda di protezione dovrebbe esser liberato, salva la sussistenza di fondati motivi per ritenerne la pretestuosita', la prosecuzione di fatto del trattenimento dovrebbe determinare il momento a quo da cui calcolare le quarantotto ore prescritte dall'art. 13 Cost per l'investitura del controllo giudiziario. La disposizione, tuttavia, vincolando la decorrenza del termine di trasmissione alla «adozione del provvedimento» finisce per posticipare la decorrenza di tale termine al momento in cui avra' luogo un'attivita' che e' rimessa alle procedure organizzative interne all'autorita' amministrativa. Neppure varrebbe a ridimensionare il dubbio di legittimita' costituzionale la circostanza che, comunque, la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e' disciplinata da disposizioni che ne scandiscono i termini (tre giorni lavorativi, prorogabili sino a dieci giorni lavorativi, art. 26, comma 2-bis, decreto legislativo n. 25/2008); tale disposizione infatti disciplina il procedimento amministrativo volto all'esame della domanda di protezione internazionale e non ha alcuna interferenza con la procedura di determinazione del provvedimento di trattenimento da parte del questore. D'altra parte, qualora si volesse affermare - ma nessuna disposizione normativa lo consente - che il questore posse valutare la sussistenza di fondati motivi per ritenere la domanda strumentale rispetto all'impedimento dell'espulsione solo a seguito della formalizzazione della domanda sull'apposito modulo di cui all'art. 26, comma 2-bis, decreto legislativo n. 25/2008, e dunque anche a distanza di dieci giorni dalla manifestazione di volonta' di richiedere protezione, la tensione rispetto ai principi costituzionali a tutela della liberta' personale sarebbe ancor piu' evidente. In definitiva, si osserva che se con la presentazione della domanda di protezione (o, ove tale distinzione concettuale fosse avallata, con la manifestazione di volonta' di richiedere protezione) portata a conoscenza della questura, autorita' competente alla ricezione, il cittadino straniero trattenuto diviene cittadino straniero richiedente protezione internazionale, allora il suo trattenimento ex art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 puo' avere luogo (ed egli «rimane nel centro») solo subordinatamente all'apprezzamento dei fondati motivi che facciano ritenere che la domanda si stata presentata solo al fine di ritardare o impedire l'espulsione. Poiche' in assenza di tale presupposto egli dovrebbe essere liberato, non v'e' dubbio che il provvedimento del questore con cui si opera la delibazione in merito a tale «strumentalita'» sia uno dei provvedimenti provvisori contemplati dall'art. 13, comma 2 Cost e che, in quanto tale, debba essere sottoposto al vaglio dell'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore dall'effetto coercitivo che esso spiega, non gia' dalla sua formale adozione. Nel caso di specie l'effetto del provvedimento e' che lo straniero divenuto richiedente continui a rimanere nel centro; tale effetto si dispiega sin dal momento in cui egli ha acquisito la qualifica di «richiedente» e prosegue legittimamente solo se entro quarantotto ore dal dispiegamento dell'effetto coercitivo l'autorita' giudiziaria sia investita del controllo su di esso, sia in relazione al rispetto dei profili formali (ad es. tempestivita') sia in relazione alla sussistenza dei motivi prescritti dal legislatore. L'individuazione del momento di decorrenza del termine implica anche un diverso contenuto precettivo dell'adempimento da evadersi nel rispetto di esso nello specifico caso del richiedente gia' trattenuto. Se il termine di quarantotto ore decorresse, come si ritiene, dal momento in cui il trattenuto diviene «richiedente» poiche' la questura e' stata informata della sua volonta' di richiedere protezione, prima del suo spirare il questore dovrebbe: delibare in merito alla sussistenza dei requisiti ex art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015; redigere un provvedimento motivato in proposito e trasmettere gli atti al Tribunale per richiederne la convalida. Questa impostazione ricalcherebbe quanto gia' correntemente accade in tema di trattenimento dello straniero non richiedente asilo, ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo n. 286/1988; poiche' il soggetto prima dell'adozione del provvedimento da parte del questore e' in stato di liberta', a monte del procedimento di restrizione della liberta' personale sta il provvedimento motivato; vi e' poi la sua esecuzione, con esercizio del potere coattivo di restrizione presso il C.P.R. e la trasmissione contestuale o successiva degli atti al giudice di pace. Dunque, nella ipotesi di restrizione del cittadino straniero ex art. 14 decreto legislativo nel lasso temporale di quarantotto ore il questore deve sia formalizzare la sua determinazione in un provvedimento motivato, sia trasmettere gli atti all'autorita' giudiziaria. Tenendo presente la peculiare condizione di soggetto gia' trattenuto al momento della presentazione della domanda, se invece si intendesse che il termine di quarantotto ore decorra dalla adozione del provvedimento, significa che l'unico adempimento da evadersi, in un lasso di tempo che appare sproporzionato, e' quello banale della mera trasmissione di copia degli atti all'autorita' giudiziaria. E' di tutta evidenza che attribuire carattere vincolante al termine di quarantotto ore non gia' per provvedere alla adozione del provvedimento e alla sua trasmissione, ma soltanto della trasmissione (con decorrenza del termine della adozione per iscritto del provvedimento), non comprendendo nel limite temporale l'attivita' amministrativa a monte, ossia la delibazione circa la strumentalita' della domanda, svuoterebbe la disciplina di ogni efficacia di garanzia, contrastando cosi' con il dettato dell'art. 13, comma 3 Cost. E' infatti indubitabile che e' dalla acquisizione della qualita' di richiedente protezione internazionale (con quella che puo' essere definita domanda o manifestazione di volonta', purche' portata a conoscenza del questore) con prosecuzione del trattenimento che si realizza la potenziale lesione dei diritti fondamentali della persona sulla quale deve incentrarsi il controllo del giudice. Infatti la domanda potrebbe non esser valutata come strumentalmente operata per ostacolare l'espulsione dal giudice investito dalla richiesta di convalida o, addirittura, dal questore stesso che, se non ravvisasse i fondati motivi per ritenere la pretestuosita', non potrebbe emettere il provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015. 8. Rilevanza della questione Appare dunque non manifestamente infondata a questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 in rapporto all'art. 13 Cost. nella parte in cui, richiamando la disciplina di cui all'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998 per la convalida del provvedimento che dispone il trattenimento del soggetto richiedente gia' trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015, non prevede che il termine di quarantotto ore per investire l'autorita' giudiziaria del controllo sul provvedimento di trattenimento decorra dalla acquisizione della qualita' di «richiedente» del trattenuto, individuandosi in detto momento la potenziale lesione dei diritti fondamentali della persona sulla quale deve incentrarsi il controllo del giudice. Tale questione e' rilevante nel caso di specie. Come detto, W. H. , trattenuto in forza di un provvedimento del questore della Provincia di Parma del 20 ottobre 2022 (notificato alle 10,45 del medesimo giorno) e convalidato ex art. 14 decreto legislativo n. 286/1998 pronunciato dal giudice di pace di Milano, in data 21 ottobre 2022, ore 14,40, ha manifestato la volonta' di richiedere protezione internazionale mentre si trovava ristretto al C.P.R.; tale manifestazione di volonta' e' stata comunicata alla questura di Milano in data 25 ottobre 2022. Il questore di Milano ha offerto una propria valutazione della domanda ritenendo da elementi estrinseci (la valutazione nel merito e' infatti riservata alla commissione territoriale) che essa sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione («letto l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 142/2015 e successive modificazioni, ai sensi del quale i richiedenti la protezione internazionale che si trovano trattenuti in un centro di cui all'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, rimangano nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione; (...) tenuto conto che nonostante lo straniero ha avuto l'opportunita' di proporre ricorso avverso il diniego della prima istanza oppure di formalizzarne una nuova, ha reiterato la domanda di protezione internazionale solo in seguito alla convalida del trattenimento relativo al decreto di espulsione, facendo pertanto evidenziare la strumentalita' dell'istanza unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento espulsivo», v. provvedimento del questore della Provincia di Milano, rif. ... Imm. allegato alla richiesta di convalida). Dunque e' stato adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, motivando in merito ai presupposti richiesti dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015 (citando espressamente tale disposizione come fondante il trattenimento) in data 31 ottobre 2022, con notifica all'interessato alle ore 11,00. Gli atti sono stati trasmessi alle ore 11,30 al Tribunale di Milano con richiesta di convalida. La convalida e' stata pronunciata il 2 novembre 2022 entro quarantotto ore dalla richiesta. La difesa di W. H. ha proposto riesame dell'ordinanza di convalida con ricorso depositato in data 10 novembre 2022 alle ore 17,36. W. H., tuttavia risultava gia' rimpatriato con il volo del medesimo 10 novembre 2022, decollato in orario antecedente alla presentazione del riesame, come evincibile dalla attestazione pervenuta dalla questura con la dicitura, in calce all'elenco (oscurato ad eccezione del nome del ricorrente) dei soggetti imbarcati sul volo diretto in Tunisia, «visto partire alle ore 13,00 del 10 novembre 2022». Nondimeno, sussiste l'interesse ad agire del ricorrente relativamente al riesame del provvedimento di convalida, atteso lo specifico interesse prospettato dalla difesa nella memoria depositata il 22 novembre 2022 in merito alla verifica della legittimita' del trattenimento nella prospettiva della tutela del diritto al risarcimento per l'illegittima restrizione della liberta' personale (Cass. civ. sez. 1 n. 39735/2021). Da tutto quanto sopra si evince la rilevanza della questione per la definizione del procedimento di riesame. La questura di Milano ha ricevuto comunicazione della volonta' di W. H. di richiedere protezione internazionale in data 25 ottobre 2022; W. H. e' stato trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015; il provvedimento del questore che ne ha disposto il trattenimento anche in qualita' di richiedente protezione internazionale e' intervenuto sei giorni dopo che la materiale restrizione della liberta' personale ha avuto (rectius: ha continuato ad avere) esecuzione rispetto alla nuova qualifica di «richiedente protezione internazionale»; il Tribunale ha ricevuto gli atti per la richiesta di convalida lo stesso 31 ottobre 2022, ossia sei giorni dopo il mantenimento della coazione fisica rispetto ad un soggetto di cui era conosciuta la volonta' di richiedere protezione, con il controllo dell'autorita' giudiziaria, dunque, operato oltre i termini di cui all'art. 13, comma 3 Cost. Inoltre, si osserva che non sussistono ulteriori profili di possibile definizione del giudizio di riesame che si prospettino come assorbenti rispetto al dubbio di legittimita' costituzionale sopra tratteggiato, non ravvisandosi nel resto motivi di riforma del provvedimento di convalida. Conseguentemente, la questione e' rilevante nel presente giudizio discendendo dalla sua risoluzione la definizione dell'istanza di riesame presentata. Sotto altro profilo, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale e' apprezzabile verificando che appare preclusa allo scrivente giudice la possibilita' di interpretare la disposizione in parola in senso conforme al dettato costituzionale. Il richiamo dell'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998 da parte dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 - senza alcuna peculiare specificazione relativamente al caso del richiedente divenuto tale in corso di trattenimento - non consente molti margini di interpretazione, nonostante la clausola di compatibilita'. Un vincolo alla attivita' ermeneutica e' imposto innanzitutto dalle leggi che regolano l'attivita' stessa e, in primis, il significato letterale delle parole usate, come prescritto dall'art. 12 della preleggi. Infatti l'art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998, come gia' visto, esplicita un riferimento temporale inequivoco, indicando che la trasmissione degli atti per la convalida avvenga «entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento». La clausola di compatibilita' («si applica, per quanto compatibile, l'art. 14»), contenuta all'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 non opera un filtro sufficientemente stringente da evitare l'applicazione dell'art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998; infatti, anche nel caso del richiedente gia' trattenuto e' adottato un provvedimento e non sussistono ostacoli logico-giuridici all'applicazione di quella scansione temporale anche all'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015. Neppure, d'altra parte, il tema potrebbe essere risolto individuando «l'adozione del provvedimento» dal momento in cui lo straniero, divenuto richiedente, e' purtuttavia trattenuto, ritenendo cosi' implicitamente assunto il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015. Infatti, e' la prosecuzione di fatto della coazione che impedisce al diritto fondamentale alla liberta' di rispandersi: essendo l'individuo gia' ristretto dall'autorita' di pubblica sicurezza, perche' tale stato di cose prosegua non e' necessario alcunche'. Tuttavia, il significato letterale del termine «adozione», nel suo portato semanticamente connotato in termini attivi, osta alla possibilita' di configurare una «adozione di provvedimento» implicita, nell'assenza di alcuna azione positiva cui ricollegarla. Un ulteriore argomento depone, a parere di chi scrive, per l'impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente conforme del combinato disposto normativo in esame. Una disposizione conforme al limite delle quarantotto ore per il controllo giudiziario sull'attivita' di restrizione della liberta' personale operata dall'autorita' di pubblica sicurezza implicherebbe l'imposizione all'autorita' di pubblica sicurezza di un termine perentorio, cui non sembra potersi pervenire in via interpretativa. Infatti, l'effetto di diretta applicabilita' dell'art. 13 Cost e' stato riconosciuto dalla Corte costituzionale non gia' nel senso che possa esse intendersi direttamente precettivo nonostante la contrarieta' della legge, ma precisamente nel senso che esso «esprime un precetto che, nella volizione che contiene, e' compiuto, concreto, categorico», cosi' dispiegando «la sua naturale efficacia in senso invalidante, determinando l'illegittimita' delle disposizioni che con esso contrastino» (Corte cost. sentenza n. 11/1956).