TRIBUNALE DI MILANO 
Sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,   protezione
                           internazionale 
       e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea 
 
    nel procedimento ex art. 737 del codice  d  procedura  civile  di
riesame della convalida del trattenimento proposto da W. H. , nato in
... il ..., c.u.i.  ...,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Enrica
Gianola  Bazzini, con  studio  a  Parma,  strada  Garibaldi  n.   22;
ricorrente; 
    contro Ministero dell'interno (c.f. 97149560589), in persona  del
Ministro pro tempore -  Questura  della  Provincia  di  Milano  (c.f.
80108050156), convenuto contumace. 
    Ordinanza. 
1. In fatto 
    Con ricorso iscritto in data 10 novembre 2022 la difesa di W.  H.
ha proposto  istanza  di  riesame  della  convalida  pronunciata  dal
Tribunale  di  Milano  in  data  2  novembre  2022  relativamente  al
trattenimento disposto dal questore di  Milano  in  data  31  ottobre
2022. 
    In  data  12  novembre  2022  e'  stata   fissata   udienza   con
prescrizione delle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.
221, comma 4,  decreto-legge  n.  34/2020,  convertito  in  legge  n.
77/2020. Parte ricorrente in data  22  novembre  2022  ha  depositato
breve  memoria  nell'ambio  della  quale  ha  rappresentato  che   il
ricorrente e' stato espulso dal territorio italiano ed ha ribadito la
sussistenza dell'interesse ad agire apprezzabile alla luce di  quanto
autorevolmente statuito dalla  Corte  di  legittimita'  «sia  per  il
diritto al risarcimento derivante dall'illegittima  privazione  della
liberta'  personale,  sia  al  fine  di  eliminare  ogni  impedimento
illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle  condizioni  di
rientro e soggiorno nel territorio italiano» (Cass. n. 39735/2021). 
    Nonostante  regolare  notifica  del  ricorso,   nessuno   si   e'
costituito in giudizio per l'amministrazione resistente. 
    In data 30  novembre  2022,  in  ottemperanza  all'ordinanza  del
Tribunale, e' pervenuta documentazione che attesta che W. H. e' stato
rimpatriato in data 10 novembre 2022,  con  partenza  alle  ore  ...,
ossia il medesimo giorno del deposito del ricorso. 
    Il Tribunale ha quindi riservato la decisione. 
2. Il precedente procedimento di convalida 
    W. H., cittadino tunisino nato il ..., e' stato  destinatario  di
un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto della Provincia di
Parma in data 20 ottobre 2022, con notifica in pari data,  per  esser
presente  sul  territorio  nazionale  senza  essere  in  possesso  di
autorizzazione al regolare soggiorno ed essendo gia' stato  raggiunto
in data 11 ottobre 2021 da un  decreto  di  espulsione  del  prefetto
della Provincia di Verona, con relativo  trattenimento  disposto  dal
questore della Provincia di Verona (si  da'  atto  che  l'indicazione
contenuta nel decreto del prefetto di  Parma,  tuttavia,  e'  che  il
questore di Verona nel 2021 avesse  ordinato  l'allontanamento  entro
sette giorni dal territorio nazionale, mentre agli  atti  risulta  il
provvedimento che ha disposto il trattenimento presso  il  C.P.R.  di
Gorizia da cui poi W. , come dichiarato all'udienza  del  2  novembre
2022, si e' allontanato senza autorizzazione). Il questore di  Parma,
chiamato   a   dare   esecuzione   all'ordine   di   espulsione   con
accompagnamento coattivo alla  frontiera  del  20  ottobre  2022,  ha
constatato la  necessita'  di  procedere  ad  ulteriori  accertamenti
relativi  all'identita'  e  nazionalita'  del  soggetto,  nonche'  la
necessita' di acquisire un documento valido per l'espatrio; pertanto,
ritenute  sussistenti  le  condizioni  prescritte,  ha  disposto   il
trattenimento di W. H. presso il C.P.R. di Milano, con  provvedimento
in data 20 ottobre 2022, notificato alle ore .... Tale  provvedimento
di trattenimento e' stato quindi trasmesso per la convalida  ex  art.
14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 al giudice  di  pace  di
Milano; non e' nota la data di trasmissione, ma  essa  e'  certamente
avvenuta in tempi coerenti con il dettato normativo (art.  14,  comma
3, decreto legislativo n. 286/1998: «il questore del luogo in cui  si
trova il centro  trasmette  copia  degli  atti  al  giudice  di  pace
territorialmente  competente,  per  la  convalida,  senza  ritardo  e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione  del  provvedimento»)
poiche' il processo verbale dell'udienza di convalida e' stato aperto
il 21 ottobre 2022 alle ore .... Nella medesima data, alle  ore  ...,
risulta pronunciato il decreto di convalida del Giudice di pace. 
    Procedendo in ordine cronologico, il successivo atto adottato nei
confronti   dell'odierno   ricorrente   e'   il   provvedimento    di
trattenimento del questore  della  Provincia  di  Milano,  datato  31
ottobre 2022. La premessa che apre il medesimo  e'  «vista  l'istanza
reiterata di protezione internazionale formalizzata presso il  Centro
di permanenza e rimpatrio di Milano Corelli da W. H., nato il ...  in
...,  codice  ...  ».  Tale   provvedimento   e'   stato   notificato
all'interessato alle ore ... del medesimo 31  ottobre  2022.  Risulta
dal decreto di convalida del 2 novembre  2022  che  la  richiesta  di
convalida e' stata trasmessa al Tribunale di Milano alle ore ...  del
31 ottobre 2022, dunque pochi minuti dopo l'adozione  e  la  notifica
del provvedimento di trattenimento. 
    Il provvedimento di trattenimento del questore datato 31  ottobre
2022 e' stato motivato in relazione  all'art.  6,  comma  3,  decreto
legislativo n. 142/2015 e deve dunque rinvenirsi in tale disposizione
la base normativa legittimante nel caso di specie  il  trattenimento.
Non  solo,  infatti,  il  questore  ha  esplicitamente  citato   tale
disposizione (e nessuna altra contenuta nel medesimo art. 6,  decreto
legislativo n. 142/2015 e in particolare non le  ipotesi  di  cui  al
comma 2), ma ha anche sostanziato la motivazione  indicando  di  aver
assunto le proprie determinazioni avendo tenuto conto del fatto  «che
nonostante lo straniero ha avuto l'opportunita' di  proporre  ricorso
avverso il diniego della prima istanza oppure  di  formalizzarne  una
nuova, ha reiterato la domanda di protezione internazionale  solo  in
seguito alla convalida  del  trattenimento  relativo  al  decreto  di
espulsione,   facendo   pertanto   evidenziare   la    strumentalita'
dell'istanza  unicamente   finalizzata   a   ritardare   o   impedire
l'esecuzione del provvedimento espulsivo» (p. 2 prov. Rif.  ...  imm,
questore della Provincia di Milano, 31 ottobre  2022,  allegato  alla
richiesta di convalida). 
    L'udienza per la convalida del trattenimento  presso  la  sezione
specializzata del Tribunale di Milano ha avuto avvio, come evincibile
dal processo verbale allegato al ricorso, alle ore ... del 2 novembre
2022. 
    In tale occasione W. H. ha dichiarato di aver presentato  domanda
di protezione internazionale nella giornata di «venerdi'», mentre era
al C.P.R.  di  Milano;  interpellato  sul  punto,  durante  l'udienza
personale della questura  ha  dichiarato  che  la  domanda  e'  stata
trasmessa dall'ente gestore agli uffici della  questura  in  data  25
ottobre 2022. Conclusa l'udienza, il provvedimento del  questore  che
ha disposto il trattenimento e' stato convalidato  dal  Tribunale  di
Milano. 
    Risulta  poi  dagli  allegati  al  ricorso  che  la  domanda   di
protezione internazionale e' stata formalizzata presso la questura di
Milano in data 3 novembre 2022, con compilazione del modello C3. 
    L'esame della  domanda  di  protezione  internazionale  e'  stato
operato in data 7 novembre 2022  dalla  commissione  territoriale  di
Bologna, che ha  definito  in  pari  data  la  procedura  dichiarando
inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale. 
3. Il riesame 
    Si osserva preliminarmente che con il ricorso  depositato  il  10
novembre  2022  parte  ricorrente  ha  criticato  la  convalida   del
trattenimento  sotto  due  diversi   aspetti,   tuttavia   precisando
l'intenzione di sottoporre all'attenzione  del  giudice  del  riesame
solo uno di essi, espressamente riservando ad altra sede  la  critica
relativa al secondo aspetto («non e' stato rispettato il  termine  di
48 ore + 48 ore, tra la manifestazione della volonta' del richiedente
di formalizzare domanda  di  protezione  internazionale  (25  ottobre
2022) e la convalida del trattenimento (2 novembre 2022), profili che
saranno oggetto di impugnazione in altra sede», p. 3 ricorso). A  tal
proposito si deve precisare come il  giudice  investito  del  riesame
della misura del trattenimento non e' vincolato  ai  motivi  espressi
nel ricorso; da un lato, infatti, si osserva come il procedimento per
riesame  di  misure  restrittive   della   liberta'   personale   sia
ordinariamente da intendersi come integralmente devolutivo  -  atteso
che il giudice non potrebbe confermare una  misura  limitativa  della
liberta' personale limitandosi allo  scrutinio  dei  solo  motivi  di
critica enunciati dalla difesa,  laddove  rilevi  invece  sussistenti
violazioni che potrebbero  comportare  la  liberazione  del  soggetto
trattenuto; dall'altro, come  tale  interpretazione  risulti  l'unica
coerente con i principi dettati in materia dalla direttiva 2013/33/UE
relativa  alla  disciplina  di  accoglienza  dei  richiedenti  asilo.
Infatti tale direttiva, nell'enunciare i criteri direttivi cui devono
uniformarsi le legislazioni nazionali  in  tema  di  garanzie  per  i
richiedenti  trattenuti,  all'art.  9,  comma   5   stabilisce:   «Il
provvedimento  di  trattenimento  e'  riesaminato   da   un'autorita'
giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su  richiesta
del richiedente in questione, in particolare nel caso di  periodi  di
trattenimento  prolungati,  qualora  si  verifichino  circostanze   o
emergano nuove informazioni che possano  mettere  in  discussione  la
legittimita' del trattenimento». Come si vede, non e' qui  prescritta
la necessita' di prevedere  mezzi  di  impugnazione,  ma  un  vero  e
proprio riesame della misura, con riferimento che implica la verifica
funditus della sussistenza  dei  presupposti  di  legittimita'  della
misura.  Quanto  al  recepimento  nell'ordinamento  nazionale,  sotto
questo specifico profilo, della direttiva in parola, non  potra'  che
osservarsi che il legislatore non ha esplicitato uno specifico  mezzo
di  «riesame»  della  convalida  del  trattenimento  del  richiedente
protezione. La procedura di convalida, come  sara'  meglio  esaminato
infra, rimanda per il vero alla convalida del  trattenimento  di  cui
all'art. 14 decreto legislativo n. 286/1998 (art. 6, comma  5,  terzo
periodo, decreto legislativo n. 142/2015:  «Si  applica,  per  quanto
compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25  luglio  19988,
n. 286, comprese le misure alternative di  cui  al  comma  1-bis  del
medesimo articolo 14»), la cui non adeguatezza rispetto  ai  principi
fissati dalla direttiva 2008/115/CE sotto il profilo della  proceduta
di  riesame  e'  gia'  stata  valutata  sussistente  dalla  Corte  di
cassazione e corretta per elaborazione pretoria con individuazione di
uno  specifico  rimedio  tra  i  procedimenti  gia'  previsti   dalla
normativa interna. Infatti con la sentenza n. 22932/2017 la Corte  di
cassazione, facendo applicazione dei  principi  interpretativi  della
nota  sentenza  El  Dridi,  ha  statuito  rispetto   alla   direttiva
2008/115/CE (che prevede una dicitura pressoche' identica in tema  di
riesame   della   convalida   del   trattenimento   degli   stranieri
irregolarmente presenti sul territorio)  «la  diretta  applicabilita'
dell'art. 15, gia' menzionato, al caso  in  esame,  per  essere  tale
disposizione  contenuta  nella  direttiva  2008/115  sufficientemente
precisa ed incondizionata,  secondo  lo  stesso  giudizio,  decisivo,
della CGUE». 
    Dunque,  poiche'  da  un  lato  la  procedura  di  convalida  del
trattenimento del richiedente asilo e' disciplinata dal medesimo art.
14 che  disciplina  la  convalida  dello  straniero  trattenuto  (non
richiedente protezione internazionale), e deriva dunque  da  essa  il
medesimo difetto  di  attuazione  relativamente  alla  determinazione
legislativa di una procedura di  riesame,  mentre,  dall'altro  lato,
essa implicherebbe la previsione di una fase di riesame  in  ossequio
all'art. 9, comma 5, direttiva 2013/33/UE, deve  concludersi  che  il
riesame  della  convalida  (o  del  provvedimento  di  proroga)   del
trattenimento di un soggetto  richiedente  protezione  internazionale
sia ammesso quale  diretta  attuazione  della  relativa  disposizione
contenuta nella  direttiva  2013/33/UE,  in  quanto  sufficientemente
precisa ed incondizionata. L'art. 9, comma 5 direttiva 2013/33/UE  fa
riferimento alla necessita' di garantire un «riesame» (non  si  parla
invece di impugnazione),  requisito  che  lo  Stato  membro  potrebbe
soddisfare anche prevendendo  una  sua  attuabilita'  d'ufficio.  Non
sussistono dunque  elementi  per  affermare  che  la  cognizione  del
giudice investito del riesame sia limitata ai  motivi  enunciati  dal
ricorrente, trattandosi di limitazione non prevista dalla  disciplina
europea direttamente applicata e vertendosi in ogni caso  in  materia
de libertate. 
    Si  deve  poi  aggiungere  che  l'elaborazione  giurisprudenziale
dell'istituto del riesame in tema  di  trattenimento  ha  portato  ad
affermare che deve darsi risposta affermativa alla questione  se,  in
difetto di una apposita  disciplina  legislativa,  si  possa  o  meno
chiedere al  giudice  di  riesaminare  in  ogni  momento  la  propria
decisione di convalida  o  di  proroga  anche  prima  delle  scadenze
previste  nei  relativi  provvedimenti  ed  anche  al  di  fuori  dei
procedimenti in cui la convalida o le  proroghe  vengono  normalmente
disposte, proprio in ossequio all'effetto diretto spiegato  dall'art.
15 dir. 115/2008/CE. In proposito la  suprema  Corte  ha  chiaramente
statuito  che   «Non   appaiono   quindi   sussistere   limiti   alla
revocabilita' e modificabilita'  dei  provvedimenti  di  convalida  e
proroga  del  trattenimento»  e,  per  quanto  qui  rileva,  «ne'  un
eventuale limite potrebbe rinvenirsi nella necessita' della deduzione
nella  domanda  di  riesame  della  misura  del   trattenimento   "di
circostanze di  fatto  nuove  o  non  considerate  nella  sede  della
convalida  o  delle  sue  proroghe"  (secondo  l'impostazione   della
sentenza n. 23932/2017 che per prima ha ritenuto applicabile al  caso
di specie il procedimento camerale ex art. 737 c.p.c.),  non  potendo
introdursi limiti non previsti ne'  dal  modulo  processuale  interno
prescelto, ne' dalla normativa  sovranazionale,  fermo  restando,  in
ogni caso, che la motivazione con cui il giudice disattende l'istanza
di riesame ben puo' limitarsi alla confutazione dei soli  profili  di
novita' della stessa, in fatto o in diritto, ed a  rinviare,  per  il
resto, alla motivazione gia' esibita  dai  precedenti  provvedimenti»
(Cassazione civile sez. I - 14 settembre 2021, n. 24721). 
4. Infondatezza della censura circa  i  termini  di  definizione  del
procedimento innanzi alla commissione territoriale 
    La prima critica che parte ricorrente muove al  provvedimento  de
quo e' imperniata sul prospettato mancato rispetto dei termini di cui
all'art. 28-bis, comma 2, decreto legislativo n. 25/2008. 
    Infatti, argomenta la difesa, W. H., trattenuto presso il  C.P.R.
di via Corelli, a  Milano,  in  ragione  della  convalida  del  primo
provvedimento del questore di Milano (a sua  volta  scaturito  da  un
decreto di espulsione del  Prefetto  di  Parma),  ha  manifestato  la
volonta' di  richiedere  la  protezione  internazionale  in  data  25
ottobre 2022, mentre la  stessa  e'  stata  formalizzata  in  data  3
novembre 2022. 
    Si riporta la testuale esposizione dei motivi di ricorso: 
        «Con il presente ricorso infatti, il sig.  W.  H.  chiede  il
riesame del trattenimento, deducendo la tardivita' della decisione in
merito alla protezione  internazionale  e  l'illegittima  protrazione
della misura restrittiva. 
    La Commissione territoriale ha deciso la  manifesta  infondatezza
della richiesta di protezione in data 7 novembre 2022, rilevando  che
il richiedente avrebbe reiterato la domanda  senza  addurre  elementi
nuovi (doc. 2) e la Questura ha notificato la decisione il  giorno  8
novembre 2022 (doc. 8). 
    A mente dell'art. 28-bis, comma  1  del  decreto  legislativo  n.
25/2008, norma che si applica al caso  in  questione,  vertendosi  in
caso di domanda reiterata (la prima domanda era stata  formulata  nel
2021 e rigettata dalla Commissione territoriale di Bologna) (doc. 9): 
        «La Questura provvede senza ritardo alla  trasmissione  della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la
decisione entro cinque giorni nei casi di: 
          a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo  29,  comma  1,
lettera b);» 
    Il richiedente ha manifestato  di  voler  presentare  domanda  di
protezione internazionale reiterata il 25 ottobre 2022, o forse ancor
prima, posto che la predetta data del 25 ottobre  e'  quella  che  il
funzionario della Questura ha dichiarato come quella del  ricevimento
della  domanda  di   formalizzazione   alla   Questura   stessa,   la
formalizzazione della domanda e' stata poi  raccolta  il  3  novembre
2022, la decisione negativa e' intervenuta in data 7 novembre 2022  e
notificata in data 8 novembre 2022.» (p. 3 ricorso). 
    La circostanza fattuale della manifestazione della  richiesta  di
protezione emerge chiaramente dal verbale  di  convalida  redatto  in
data 2 novembre 2022 innanzi al Tribunale di Milano; infatti, in tale
occasione, personale della Questura,  puntualmente  interpellato,  ha
indicato che la domanda e' stata  trasmessa  dall'ente  gestore  alla
Questura in data 25 ottobre 2022. D'altra parte, in data  31  ottobre
2022,  come  gia'  visto,  e'  stato   adottato   dal   questore   un
provvedimento di trattenimento premettendo la circostanza della  gia'
avvenuta proposizione (si utilizza il predicato «formalizzata») della
domanda (reiterata) di protezione internazionale.  Dunque,  e'  certo
dal provvedimento del questore che la  domanda  e'  anteriore  al  31
ottobre 2022; si deriva poi  dalle  dichiarazioni  rese  in  sede  di
udienza di  convalida  dal  personale  della  questura  che  essa  e'
pervenuta  in  data  25  ottobre  2022;   pertanto   deve   ritenersi
circostanza di fatto certa nel presente giudizio che  la  domanda  di
protezione internazionale e' stata formulata al piu'  tardi  in  tale
data. 
    Risulta tuttavia che la stessa sia stata formalizzata secondo  la
procedura di cui all'art. 26, decreto legislativo n. 25/2008  con  la
redazione del «modello C3» solo  in  data  3  novembre  2022,  dunque
allorche' il trattenimento di W.  H.,  quale  richiedente  protezione
internazionale era gia' stato convalidato. 
    Si duole la difesa che la commissione territoriale di Bologna  si
sia pronunciata in merito alla domanda di protezione  reiterata  solo
in data 7 novembre 2022, ossia tredici giorni dopo  la  richiesta  di
protezione internazionale (la difesa fa riferimento  alla  decorrenza
di 14 giorni, computata rispetto la notifica di tale rigetto). 
    La doglianza e' infondata. 
    L'art.  28-bis,  comma  1,  decreto  legislativo  n.  25/2008  e'
applicabile al  caso  di  specie,  in  quanto  il  richiedente  aveva
presentato una domanda reiterata (e, pur essendo egli trattenuto, non
avrebbe potuto trovare applicazione il  comma  2,  lettera  a),  art.
28-bis, decreto legislativo n. 25/2008, in quanto non ricorrevano  le
condizioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  b)).  Tale  disposizione
prescrive infatti  che  la  Questura  provveda  a  trasmettere  senza
ritardo la documentazione alla  commissione  territoriale,  la  quale
deve decidere la causa entro cinque giorni.  Emerge  chiaramente  dal
provvedimento  della  Commissione  territoriale  di  Bologna  del   7
novembre 2022 che la documentazione e' pervenuta in data  3  novembre
2022; il tempo intercorrente tra il ricevimento della  documentazione
e la decisione, dunque,  e'  rispettoso  del  limite  indicato  dalla
disposizione, poiche' la decisione e' stata adottata decorsi  quattro
giorni dalla trasmissione della documentazione. 
    La funzione stessa della  prescrizione  normativa  impedisce  una
interpretazione difforme; poiche' e' scritto: «la  Questura  provvede
senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria  alla
Commissione  territoriale,  che  adotta  la  decisione  entro  cinque
giorni», l'interpretazione per cui il  termine  di  cinque  giorni  a
carico della commissione territoriale decorra dalla  ricezione  della
documentazione e' necessitata dalla logica,  in  quanto  non  avrebbe
senso porre a carico della commissione territoriale la decorrenza  di
un  termine  anteriormente  alla  trasmissione  della  documentazione
necessaria per la definizione della procedura, computando all'interno
di questo stringente lasso temporale un  periodo  (quello  necessario
per la trasmissione della documentazione) non individuato dalla legge
(che si limita a  prescrivere  alla  questura  di  provvedere  «senza
ritardo»). A ben vedere, dunque, la legge non pone un termine massimo
che possa intercorrere tra la domanda di protezione internazionale  e
la definizione  del  procedimento  amministrativo,  ma  definisce  la
scansione temporale tra trasmissione della documentazione inerente la
domanda alla commissione territoriale competente (momento logicamente
distinto  e  necessariamente  successivo  alla  presentazione   della
domanda) e la definizione del procedimento amministrativo,  indicando
un termine acceleratorio che prescrive che la decisione sia  adottata
«entro cinque giorni» dalla trasmissione della documentazione. 
    Il termine di legge e' stato rispettato. 
5.   Il   (secondo)   trattenimento   del   richiedente    protezione
internazionale gia' trattenuto. Inquadramento normativo. 
    Come gia'  accennato,  si  pone  nel  caso  di  specie  anche  lo
specifico tema della tempestivita' della richiesta di  convalida  del
trattenimento, il cui esame non e' precluso dalla circostanza che sia
gia' stato oggetto di disamina in occasione  della  convalida  stessa
(Cassazione civile sez. I - 14 settembre 2021, n. 24721). 
    Deve in questo caso essere premessa una dettagliata ricostruzione
normativa, attesa la peculiarita' del caso  di  specie,  inerente  la
procedura di convalida del trattenimento di  un  soggetto  straniero,
gia' trattenuto in vista di  esecuzione  dell'espulsione,  che  abbia
manifestato  la  volonta'  di  presentare   domanda   di   protezione
internazionale  nel  corso  del   trattenimento   gia'   disposto   e
convalidato e dunque in una condizione legittima di restrizione della
liberta' personale gia' in essere. 
    La disamina del quadro normativo puo' muovere dall'analisi  della
direttiva 2013/33/UE di cui il decreto  legislativo  n.  142/2015  e'
attuazione. 
    Le disposizioni rilevanti,  in  proposito,  sono  contenute  agli
articoli 2, 8 e 9. 
    Innanzitutto l'art.  2,  lettera  a)  definisce  la  «domanda  di
protezione   internazionale»   come   «la   domanda   di   protezione
internazionale quale  definita  all'articolo  2,  lettera  h),  della
direttiva 2011/95/UE;».  La  citata  lettera  h)  dell'art.  2  della
direttiva 2011/95/UE indica che domanda di protezione  internazionale
e' «una richiesta di protezione rivolta a  uno  Stato  membro  da  un
cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si  puo'  ritenere
che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un  diverso  tipo  di
protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della presente
direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata». 
    La nozione di «richiedente» e' contenuta all'art. 2,  lettera  b)
direttiva 2013/33/UE: «il cittadino di un paese terzo o  apolide  che
abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale
non e' stata ancora adottata una decisione definitiva». 
    La definizione di trattenimento all'art. 2, lettera h)  e'  cosi'
formulata: «il confinamento del richiedente, da parte  di  uno  Stato
membro, in un luogo determinato,  che  lo  priva  della  liberta'  di
circolazione». 
    L'art. 8 della direttiva, invece, provvede a definire i  casi  in
cui un richiedente puo' essere trattenuto. 
    Dopo aver premesso che «Gli  Stati  membri  non  trattengono  una
persona per il solo fatto di essere un  richiedente  ai  sensi  della
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale», si specifica
che ove necessario anche il  richiedente  puo'  essere  sottoposto  a
trattenimento, in base ad una valutazione caso per caso  e  solo  ove
non sia possibile applicar misure alternative. 
    L'art. 8, comma 3 scandisce l'elencazione tassativa dei  casi  in
cui un richiedente puo' essere trattenuto: 
        «Un richiedente puo' essere trattenuto soltanto: 
          a)  per  determinarne  o  verificarne  l'identita'   o   la
cittadinanza; 
          b) per determinare gli elementi su cui si basa  la  domanda
di protezione internazionale che non potrebbero  ottenersi  senza  il
trattenimento, in particolare se sussiste  il  rischio  di  fuga  del
richiedente; 
          c) per decidere,  nel  contesto  di  un  procedimento,  sul
diritto del richiedente di entrare nel territorio; 
          d) quando la  persona  e'  trattenuta  nell'ambito  di  una
procedura di rimpatrio  ai  sensi  della  direttiva  2008/115/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2008,  recante
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al  rimpatrio
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare,  al  fine
di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo  Stato
membro interessato puo' comprovare, in base a criteri obiettivi,  tra
cui  il  fatto  che  la  persona  in  questione  abbia   gia'   avuto
l'opportunita' di accedere alla  procedura  di  asilo,  che  vi  sono
fondati motivi per ritenere  che  la  persona  abbia  manifestato  la
volonta' di presentare la domanda  di  protezione  internazionale  al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione  della  decisione  di
rimpatrio; 
          e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale  o  di
ordine pubblico; 
          f) conformemente all'articolo 28 del  regolamento  (UE)  n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro  competente  per  l'esame  di  una   domanda   di   protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da  un  cittadino
di un paese terzo o da un apolide. 
        I  motivi  di  trattenimento  sono  specificati  nel  diritto
nazionale.». 
    Come si legge  nella  disposizione  contenuta  alla  lettera  d),
quando un soggetto formula la domanda  di  protezione  internazionale
mentre e' gia' trattenuto nell'ambito di  una  procedura  finalizzata
all'espulsione, egli puo' essere (ulteriormente)  trattenuto  se  «lo
Stato  membro  interessato  puo'  comprovare,  in  base   a   criteri
obiettivi, tra cui il fatto che la persona in  questione  abbia  gia'
avuto l'opportunita' di accedere alla procedura di asilo, che vi sono
fondati motivi per ritenere  che  la  persona  abbia  manifestato  la
volonta' di presentare la domanda  di  protezione  internazionale  al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione  della  decisione  di
rimpatrio». 
    Le garanzie che devono assistere la procedura di trattenimento di
un richiedente protezione sono sancite dall'art. 9  della  direttiva;
nell'ambito di quella disposizione acquisiscono carattere cruciale  i
principi indicati ai primi tre commi: 
        «1. Un richiedente e' trattenuto solo per un periodo il  piu'
breve possibile ed e' mantenuto in stato  di  trattenimento  soltanto
fintantoche' sussistono i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo  3.
Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di
cui all'articolo  8,  paragrafo  3,  sono  espletati  con  la  debita
diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al
richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento. 
        2. Il trattenimento dei richiedenti e' disposto per  iscritto
dall'autorita' giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento  di
trattenimento precisa le motivazioni di  fatto  e  di  diritto  sulle
quasi si basa. 
        3.   Se   il   trattenimento   e'   disposto   dall'autorita'
amministrativa, gli Stati membri assicurano una  rapida  verifica  in
sede giudiziaria, d'ufficio e/o su  domanda  del  richiedente,  della
legittimita'  del  trattenimento.  Se  effettuata   d'ufficio,   tale
verifica  e'  disposta  il  piu'  rapidamente  possibile  a   partire
dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata  su  domanda  del
richiedente, e' disposta il piu' rapidamente possibile  dopo  l'avvio
del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri  stabiliscono
nel diritto  nazionale  il  termine  entro  il  quale  effettuare  la
verifica  in  sede  giudiziaria  d'ufficio   e/o   su   domanda   del
richiedente. Se in seguito a una  verifica  in  sede  giudiziaria  il
trattenimento e' ritenuto illegittimo, il richiedente interessato  e'
rilasciato immediatamente.». 
    All'interno di un  quadro  normativo  molto  piu'  ampio,  quelle
citate sono le disposizioni  rilevanti  rispetto  la  disamina  della
fattispecie concreta e rappresentano i criteri  direttivi  vincolanti
per il legislatore italiano disciplinante la materia. 
    L'attuazione  nell'ordinamento  interno  ha   avuto   luogo   con
l'adozione del decreto legislativo n. 142/2015. 
    In primo luogo l'art. 2, lettera a) definisce  «richiedente»  «lo
straniero che ha presentato domanda di protezione  internazionale  su
cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva  ovvero  ha
manifestato la volonta' di chiedere tale protezione». 
    La  specificazione  delle  ipotesi  nelle  quali   e'   possibile
provvedere   al   trattenimento   di   un   richiedente    protezione
internazionale sono elencate all'art. 6, in parte con  esplicitazione
diretta  dei  presupposti,  in  parte  con  rimandi  ad  altri  testi
normativi. Cosi', il legislatore  italiano,  dopo  aver  al  comma  1
premesso che «il richiedente non puo' essere trattenuto al solo  fine
di esaminare la sua domanda», ha dato attuazione  ai  principi  della
direttiva elencando le ipotesi in  cui  un  cittadino  straniero  che
presenti domanda di protezione internazionale puo' essere  sottoposto
a trattenimento con un complesso sistema di rinvii normativi e con il
richiamo a due clausole generali relative al pericolo per l'ordine  e
la sicurezza e al rischio di fuga (si tratta del complesso elenco  di
ipotesi contenuto all'art. 6, comma 2, lettere a), a-bis) b), c), d),
non rilevanti nel presente giudizio, atteso che il  trattenimento  di
W. H. e' stato disposto  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  decreto
legislativo n. 142/2015). 
    La diversa ipotesi di presentazione della domanda  di  protezione
internazionale  da  parte  di  un  soggetto   gia'   trattenuto   per
l'esecuzione di un ordine di espulsione, ossia  il  corrispettivo  di
quanto indicato all'art. 8,  comma  3,  lettera  c)  della  direttiva
2013/33/UE, e' disciplinata dal successiva art. 6, comma  3,  decreto
legislativo n. 142/2015: «Al di fuori delle ipotesi di cui  al  comma
2, il richiedente che si trova in un centro di  cui  all'articolo  14
del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.   286,   in   attesa
dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di  espulsione
ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo,
rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere  che  la
domanda e' stata presentata al solo scopo  di  ritardare  o  impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.». 
    Come visto, in relazione alla garanzia di controllo  rispetto  al
trattenimento dello straniero richiedente  protezione,  la  direttiva
non ha fornito indicazioni vincolanti quanto all'attivita'  preposta:
il  provvedimento  di  trattenimento  deve  essere  motivato  (....Il
provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto  e  di
diritto  sulle  quasi  si  basa.  ...)   e   puo'   essere   adottato
dall'autorita' amministrativa o giudiziaria. Il principio  vincolante
per il legislatore statale, tuttavia, deriva dal fatto che -  qualora
sia scelto che il trattenimento del richiedente possa essere disposto
dall'autorita' amministrativa - esso  deve  esser  sottoposto  quanto
prima a controllo dell'autorita' giudiziaria: «Se il trattenimento e'
disposto dall'autorita' amministrativa, gli Stati  membri  assicurano
una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del
richiedente, della  legittimita'  del  trattenimento.  Se  effettuata
d'ufficio, tale verifica e' disposta il piu' rapidamente possibile  a
partire  dall'inizio  del  trattenimento  stesso.  Se  effettuata  su
domanda del richiedente, e' disposta il  piu'  rapidamente  possibile
dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati  membri
stabiliscono  nel  diritto  nazionale  il  termine  entro  il   quale
effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o  su  domanda
del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria  il
trattenimento e' ritenuto illegittimo, il richiedente interessato  e'
rilasciato immediatamente» (art. 9, comma 3 direttiva 2013/33/UE). 
    D'altra  parte,  vertendosi  in  ipotesi  di  restrizione   della
liberta' personale, la verifica giurisdizionale sulla legittimita' di
un provvedimento dell'autorita' amministrativa e' imposta, prima  che
dall'adeguamento alla direttiva, dal dettato costituzionale  ex  art.
13 Cost. 
    La scelta operata dal legislatore nazionale e'  stata  quella  di
attribuire   competenza   per   l'adozione   del   provvedimento   di
trattenimento del richiedente all'autorita'  amministrativa.  Infatti
l'art. 6, comma 5, d.lgs. dispone: «Il provvedimento con il quale  il
questore dispone il trattenimento o la proroga del  trattenimento  e'
adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca  l'indicazione
che il richiedente ha facolta' di presentare personalmente o a  mezzo
di difensore memorie o deduzioni  al  tribunale  sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla
convalida.  (...)».  Come  si  vede,  il  primo  periodo  di   questa
disposizione permette di evincere: A) che il provvedimento deve esser
e motivato e redatto per  iscritto;  B)  che  esso  e'  adottato  dal
questore; C) che e' previsto un successivo controllo giurisdizionale,
funzionalmente al quale il  questore  deve  avvisare  il  richiedente
della facolta' di presentare «memorie o deduzioni». 
    Dunque, il richiamo alla sede giurisdizionale e'  formulato,  per
cosi'  dire,  implicitamente:  esso  e'  deducibile  dagli   obblighi
informativi del questore nei confronti del richiedente di cui dispone
il trattenimento e dal riferimento al tribunale  «competente  per  la
convalida».  Delle  modalita'  di  tale  controllo   giurisdizionale,
tuttavia, non sono fornite esplicitazioni, al di la' della necessaria
celebrazione  di  un'udienza  di  comparizione  innanzi  al  giudice.
Prosegue infatti il dettato dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo
n. 142/2015: «Il provvedimento e'  comunicato  al  richiedente  nella
prima  lingua  indicata  dal  richiedente  o  in   una   lingua   che
ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi  dell'articolo  10,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14  del
decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  comprese  le  misure
alternative di cui al  comma  1-bis  del  medesimo  articolo  14.  La
partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida  avviene,
ove possibile, a distanza mediante un collegamento  audiovisivo,  tra
l'aula d'udienza e il centro  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e'  trattenuto.  Il
collegamento audiovisivo si svolge  in  conformita'  alle  specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale (...)». Seguono ulteriori
indicazioni  di  dettaglio  sulla  partecipazione   all'udienza   del
difensore e sulla verbalizzazione delle operazioni  da  parte  di  un
agente di polizia nel luogo dal quale e' operata la partecipazione  a
distanza del richiedente  all'udienza  di  convalida.  Null'altro  e'
indicato circa le modalita' di controllo giurisdizionale. 
    Occorre dunque chiedersi  come  il  legislatore  nazionale  abbia
inteso dare  attuazione  al  principio  chiaramente  enunciato  dalla
direttiva, ossia che il vaglio giurisdizionale sul provvedimento  del
questore, ossia l'udienza di convalida,  debba  essere  disposta  nel
piu' breve tempo possibile: «Se effettuata d'ufficio,  tale  verifica
e' disposta il piu' rapidamente possibile a partire  dall'inizio  del
trattenimento  stesso»  (art.  9,  comma  3,  direttiva  2013/33/UE).
L'unica indicazione ai termini «modali» e «temporali» della convalida
del trattenimento e' reperibile valorizzando il rinvio  all'art.  14,
decreto legislativo n. 286/1998,  che  l'art.  6,  comma  5,  decreto
legislativo n.  142/2015  richiama  «per  quanto  compatibile»;  tale
articolata disposizione contiene al comma 3 la prescrizione cui  deve
attenersi   il   questore   nell'adozione   del   provvedimento    di
trattenimento: «il questore del luogo  in  cui  si  trova  il  centro
trasmette copia  degli  atti  al  giudice  di  pace  territorialmente
competente,  per  la  convalida,  senza  ritardo  e  comunque   entro
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento». 
6. La domanda  di  protezione  internazionale  dello  straniero  gia'
trattenuto; trattenimento motivato ai sensi  dell'art.  6,  comma  3,
decreto  legislativo  n.  142/2015  e  «mutamento   del   titolo   di
trattenimento» 
    Come  si  vede,  dunque,  la  «verifica  in   sede   giudiziaria»
prescritta dall'art.  9,  comma  3,  direttiva  2013/33/UE  e'  stata
implementata dal legislatore mediante un rinvio  alla  disciplina  di
verifica  in  sede  giudiziaria  parimenti  prevista   in   tema   di
trattenimento ex art. 14, decreto legislativo n. 286/1998, ossia  con
le forme di un'udienza di convalida del  provvedimento  adottato  dal
questore. 
    L'art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998  ha  scandito
tale fase in termini coerenti con il  dettato  costituzionale  ed  in
particolare con il principio sancito dall'art. 13, comma 3 Cost:  «In
casi eccezionali di necessita' ed  urgenza,  indicati  tassativamente
dalla  legge,  l'autorita'  di  pubblica  sicurezza   puo'   adottare
provvedimenti  provvisori,  che  devono   essere   comunicati   entro
quarantotto  ore  all'autorita'  giudiziaria  e,  se  questa  non  li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono  revocati  e
restano privi di ogni effetto.». 
    La pertinenza del parametro costituzionale indicato e'  indubbia.
Il  trattenimento,  infatti,  in  quanto  funzionale   all'esecuzione
coattiva dell'espulsione, altro non e' che una forma  di  limitazione
della liberta' personale; la legittimita' di tale  misura,  sia  pure
oggetto di modifiche nel corso degli anni, e' stata  sempre  valutata
alla luce dei principi espressi dall'art. 13 Cost: «Il  trattenimento
dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza
e' misura incidente sulla liberta' personale,  che  non  puo'  essere
adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della  Costituzione.
Si puo' forse dubitare se esso sia o meno da includere  nelle  misure
restrittive tipiche espressamente menzionate  dall'art.  13;  e  tale
dubbio puo' essere in parte alimentato dalla  considerazione  che  il
legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano  terminologico,
l'identificazione  con  istituti   familiari   al   diritto   penale,
assegnando  al  trattenimento  anche  finalita'   di   assistenza   e
prevedendo per  esso  un  regime  diverso  da  quello  penitenziario.
Tuttavia, se si ha riguardo al suo  contenuto,  il  trattenimento  e'
quantomeno da  ricondurre  alle  "altre  restrizioni  della  liberta'
personale",  di  cui  pure  si  fa  menzione   nell'art.   13   della
Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell'art. 14, secondo il quale
il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure
di vigilanza affinche' lo straniero non  si  allontani  indebitamente
dal centro e provvede a ripristinare  senza  ritardo  la  misura  ove
questa venga violata. Ne' potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13
della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in
vista della tutela di altri beni  costituzionalmente  rilevanti.  Per
quanto  gli  interessi  pubblici  incidenti   sulla   materia   della
immigrazione siano molteplici e per quanto possano  essere  percepiti
come gravi i problemi di sicurezza e di ordine  pubblico  connessi  a
flussi  migratori  incontrollati,  non  puo'  risultarne  minimamente
scalfito il carattere universale della liberta'  personale,  che,  al
pari degli altri diritti che la  Costituzione  proclama  inviolabili,
spetta  ai  singoli  non  in  quanto  partecipi  di  una  determinata
comunita' politica, ma in quanto esseri umani.» (Corte cost. sentenza
n. 105/2001). 
    Nella medesima pronuncia, la Consulta ha poi rilevato  l'evidente
assonanza  tra  l'art.  13  Cost.  e  l'art.  14,  comma  3,  decreto
legislativo n. 286/1988 nella  scansione  dei  limiti  temporali  per
attuare la convalida del trattenimento: «Che un tale ordine  di  idee
abbia ispirato la disciplina dell'istituto  emerge  del  resto  dallo
stesso art. 14 censurato,  la'  dove,  con  evidente  riecheggiamento
della disciplina dell'art. 13, terzo  comma,  della  Costituzione,  e
della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede  che  il
provvedimento di trattenimento dell'autorita' di  pubblica  sicurezza
deve  essere   comunicato   entro   quarantotto   ore   all'autorita'
giudiziaria e che,  se  questa  non  lo  convalida  nelle  successive
quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.». Non vi e' quindi
dubbio, a parere di chi scrive,  che  il  parametro  di  legittimita'
costituzionale della disciplina del  trattenimento  quale  misura  di
restrizione  coattiva   della   liberta'   personale   debba   essere
individuato nel dettato di cui all'art. 13 Cost. 
    E' appena il caso di  aggiungere  che  la  medesima  fondamentale
pronuncia, nel ritenere non  fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale prospettate, ha ben evidenziato come la previsione non
gia' di una restrizione pronunciata dall'autorita' giudiziaria, ma di
un provvedimento amministrativo con convalida  in  sede  giudiziaria,
soddisfi il dettato dell'art. 13 Cost. 
    Tanto detto, occorre  verificare  se  il  richiamo  dell'art.  14
decreto legislativo n. 286/1998 nell'ambito della disciplina relativa
al trattenimento di soggetto  richiedente  protezione  internazionale
mantenga  il  suo  profilo  di   lineare   conformita'   al   dettato
costituzionale laddove sia applicato al peculiare caso  del  soggetto
straniero  gia'  ristretto  che  presenti   domanda   di   protezione
internazionale. 
    Come gia' indicato  nella  ricostruzione  del  quadro  normativo,
l'art.  6,  comma  3,  decreto  legislativo  n.  142/215   disciplina
l'ipotesi in cui «il richiedente» si  trovi  «in  un  centro  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa
dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento e di  espulsione
ai  sensi  degli  articoli  10,  13  e  14   del   medesimo   decreto
legislativo».  E'  di  seguito  indicato  il  presupposto  di   legge
necessario perche' il trattenimento a suo carico prosegua. Si  tratta
infatti di  una  prosecuzione  di  trattenimento;  la  legge  a  tale
proposito indica eloquentemente che il richiedente che si trovi in un
centro, nella ricorrenza  del  necessario  presupposto,  «rimane  nel
centro».  Il  presupposto  subordinatamente  al  quale  e'  possibile
disporre che egli "rimanga" trattenuto e' la sussistenza di  «fondati
motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo  scopo
di  ritardare   o   impedire   l'esecuzione   del   respingimento   o
dell'espulsione». 
    Discende da quanto appena esposto che per continuare a trattenere
ai sensi dell'art. 6, comma 3, decreto  legislativo  n.  142/2015  un
soggetto gia' ristretto che presenti domanda di protezione  (ove  non
ricorrano  i  presupposti  di  cui  all'art.  6,  comma  2,   decreto
legislativo n. 142/2015, dacche' l'art. 6, comma 3 opera «al di fuori
delle ipotesi di cui al comma 2») e' necessario un requisito diverso,
del tutto estraneo alle valutazioni che sono operate ai  sensi  degli
articoli 10, 13 o 14, decreto legislativo n.  286/1998.  Ne  consegue
altresi' che, ove questo requisito non sussistesse, il  soggetto,  si
pure gia' trattenuto in forza di  un  provvedimento  convalidato  dal
giudice di pace, non potra' continuare a «rimanere nel centro». 
    La modalita' con cui deve darsi  contezza  della  sussistenza  di
tali «fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata  presentata
al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del  respingimento
o dell'espulsione» e' l'emanazione di un provvedimento «adottato  per
iscritto, corredato da motivazione» e sottoposto poi a  convalida  in
sede giurisdizionale. 
    La prescrizione di una  nuova  procedura  di  trattenimento,  con
adozione  di  nuovo  provvedimento,   necessariamente   motivato   in
relazione alla circostanza che la domanda  sia  stata  presentata  al
solo fine di ritardare  o  impedire  l'espulsione,  e  il  successivo
controllo giurisdizionale, rende evidente che il titolo in forza  del
quale lo straniero era in  precedenza  trattenuto  non  e'  idoneo  a
giustificare ulteriormente il suo trattenimento una volta che  questi
abbia presentato la domanda di protezione internazionale. Ne consegue
che  qualora  il  (secondo)  trattenimento,  disposto   rispetto   al
richiedente gia' trattenuto ai sensi dell'art. 6,  comma  3,  decreto
legislativo n.  142/2015,  non  dovesse  essere  superare  il  vaglio
giurisdizionale e dunque non  fosse  convalidato  (o,  prima  ancora,
qualora il questore non ritenesse di  adottare  un  provvedimento  in
ordine alla sussistenza dei  fondati  motivi  che  depongano  per  la
pretestuosita' della domanda), lo straniero sarebbe  liberato,  ossia
non potrebbe «rimanere nel centro». Infatti, quel che giustificava il
suo precedente trattenimento finalizzato all'esecuzione di un  ordine
di espulsione (ad es. la mancata ottemperanza dell'ordine di lasciare
il territorio entro un dato  termine),  non  e'  piu'  sufficiente  a
sorreggere  la  sua  limitazione  di  liberta'  (sempre   finalizzata
all'espulsione) allorche' egli sia divenuto  «richiedente  protezione
internazionale» e dunque, in potenza, destinatario di una  misura  di
protezione. In altre parole,  a  seguito  della  presentazione  della
domanda di protezione internazionale,  il  soggetto  gia'  trattenuto
muta, per cosi' dire,  statuto,  e  diviene  richiedente  asilo.  Nei
confronti  di  un  richiedente  asilo  non  e'   possibile   disporre
espulsione e dunque non  puo'  protrarsi  il  trattenimento  ad  essa
funzionale sui soli presupposti previsti dagli articoli 10, 13  e  14
decreto  legislativo  n.  286/1998;  per  il  vero,  ne  e'   vietata
l'espulsione sino a che la domanda non sara' valutata (e, in caso  di
rigetto,  escluse   ipotesi   particolari,   anche   nella   pendenza
dell'eventuale  giudizio  di   impugnazione   innanzi   all'autorita'
giudiziaria) e il trattenimento, come visto, e' consentito solo nella
ricorrenza  dei  presupposti  indicati  ai  commi  secondo  e   terzo
dell'art. 6 decreto legislativo n. 142/2015. 
    Questa   condizione   e'   stata   meglio   sintetizzata    dalla
giurisprudenza  di  legittimita'  come  «mutamento  del  titolo»   di
trattenimento e risulta diffusamente esaminata sotto il profilo delle
ricadute  rispetto  alla   competenza   dell'autorita'   giudiziaria.
Infatti, dall'art. 3 primo comma, lettera  c)  del  decreto-legge  n.
13/2017, convertito in legge n. 46/2017 attribuisce la competenza  al
Tribunale,  sezione  specializzata  in   materia   di   immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea, inter alia, anche «... per i procedimenti per la
convalida del provvedimento con  il  quale  il  questore  dispone  il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma  5
del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142  (...)»;  mentre,  come
gia'  accennato,  l'art.  14,   decreto   legislativo   n.   286/1998
attribuisce la competenza per la convalida  del  trattenimento  dello
straniero destinatario di ordine  di  espulsione  e  non  richiedente
asilo  al   giudice   di   pace   territorialmente   competente.   La
giurisprudenza di legittimita' (Cass. civile sez. lav. 12/04/2022, n.
11859; Cass. sez. 2, Ordinanza n. 18189 del 2020) offre  una  precisa
interpretazione del diverso riparto di competenza, osservando che  la
proposizione di domanda di  protezione  internazionale  determina  un
mutamento del titolo di trattenimento, il  giudizio  di  legittimita'
del  quale   (convalida)   e'   riservato   al   Tribunale,   sezione
specializzata, e non al giudice di pace. («In base all'art. 6,  comma
5, cit. deve ritenersi che, in presenza di una domanda di  protezione
internazionale,  la  competenza  per  l'esame  della  convalida   del
trattenimento del richiedente asilo spetti alla sezione specializzata
istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace (in tal senso
v. Cass. n. 18189 del 2020). In tal caso, infatti,  la  presentazione
della domanda di protezione determina  un  mutamento  del  titolo  di
trattenimento, che prosegue, per il  periodo  massimo  normativamente
previsto, al fine di consentire "l'espletamento  della  procedura  di
esame della domanda" di protezione», v. Cass. n. 11859/2022, cit.). 
    La circostanza che il soggetto interessato sia gia' ristretto non
deve portare a confondere la domanda  di  protezione  internazionale,
con  il  nuovo  vaglio  giudiziale  che   essa   implica   circa   le
determinazioni del questore, come un'istanza volta  a  richiedere  la
revoca o la sostituzione della misura, in fuorviante similitudine con
l'art.  299  c.p.p..  Non  si  tratta  per  il  vero  di   un'istanza
semplicemente volta al riesame di un provvedimento  gia'  adottato  e
che quindi, pur soggetta a comprensibili esigenze di  celerita',  non
ricade nell'ambito precettivo dell'articolo 13 Cost.,  ma  si  tratta
per il vero di una diversa condizione del soggetto, il  trattenimento
del quale e' possibile solo con un provvedimento che  deve  affermare
la sussistenza di un presupposto per comprimere la liberta' personale
di un soggetto il quale ha mutato il proprio statuto giuridico e  non
e' quindi piu' legittimamente trattenuto, salvo che non  sussista  la
condizione della pretestuosita' della domanda.  Divenendo  dunque  la
sussistenza dei fondati motivi per ritenere che la domanda sia  stata
presentata al  solo  fine  di  eludere  o  impedire  o  ritardare  il
rimpatrio elemento fondante la legittimita' di  un  provvedimento  di
restrizione della liberta' personale, poiche'  esso  dipende  da  una
prima valutazione  rimessa  all'autorita'  amministrativa,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3 Cost. deve essere adottato e  comunicato  entro
quarantotto ore all'autorita' giudiziaria che provvede alla convalida
nelle successive quarantotto ore. 
    Sintetizzando: uno straniero trattenuto al fine  di  eseguire  un
accompagnamento coattivo alla frontiera puo'  presentare  domanda  di
protezione  internazionale;  la  presentazione  di  tale  domanda  lo
qualifica  quale  «richiedente   protezione   internazionale»;   tale
qualifica - se non ricorrono i presupposti di cui all'art.  6,  comma
2, decreto legislativo n. 142/2015 - implica che il trattenimento non
possa proseguire, salva la ritenuta sussistenza di fondati motivi per
ritenere che la domanda sia presentata al solo  fino  di  eludere  la
procedura di rimpatrio (art.  6,  comma  3,  decreto  legislativo  n.
142/2015); la competenza  a  conoscere  della  legittimita'  di  tale
trattenimento e' del Tribunale, sezione specializzata  in  materi  di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea. 
    Completando la disamina del tema  sotto  tale  profilo,  si  deve
aggiungere che il significato centrale di tale «mutamento del  titolo
di trattenimento» non puo' essere sottostimato da eventuali  dubbi  o
incertezze circa l'individuazione del momento in cu esso si  verifica
(tema centrale nella questione  che  si  sta  trattando).  La  stessa
ordinanza di convalida del caso a quo mostra infatti di intendere che
la presentazione  della  domanda  di  protezione  internazionale  sia
identificabile con la sua  formalizzazione  ai  sensi  dell'art.  26,
commi 2 e 2-bis decreto legislativo n. 25/2008,  ossia  la  redazione
del verbale nel quale sono raccolte le dichiarazioni del soggetto che
abbia manifestato la volonta' di richiedere protezione. 
    Per il vero, lo stesso  dettato  dell'art.  26  non  consente  di
addivenire ad una tale conclusione. Infatti, dopo  aver  indicato  al
comma 1 che l'organo competente per la  ricezione  della  domanda  e'
l'ufficio di polizia di frontiera o  la  questura,  in  coerenza  con
quanto definito all'art. 3, comma 2, decreto legislativo n.  25/2008,
il comma 2 dispone: «La questura, ricevuta la domanda  di  protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente
su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e'
allegata la  documentazione  prevista  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n.  251.  Il  verbale  e'  approvato  e
sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata  copia,  unitamente
alla copia della documentazione allegata.». Dunque, come si vede,  il
momento di ricezione della domanda e quello di redazione del  verbale
sono distinti e logicamente consequenziali («(...)ricevuta la domanda
di  protezione  internazionale,  redige  il   verbale   (...)»).   Il
successivo comma 2-bis utilizza un riferimento terminologico diverso,
"manifestazione di volonta' di  chiedere  protezione",  in  luogo  di
"domanda": «Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro tre  giorni
lavorativi  dalla  manifestazione  della  volonta'  di  chiedere   la
protezione ovvero entro sei giorni lavorativi  nel  caso  in  cui  la
volonta' e'  manifestata  all'Ufficio  di  polizia  di  frontiera.  I
termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza  di  un
elevato numero di domande in  conseguenza  di  arrivi  consistenti  e
ravvicinati  di  richiedenti».  Questo  diverso   lemma   sembrerebbe
all'apparenza   legittimare   una   distinzione    concettuale    tra
manifestazione della volonta' di richiedere protezione e  domanda  di
protezione. In quest'ottica,  nonostante  il  differente  tenore  del
precedente comma 2, la domanda di protezione  verrebbe  ad  esistenza
solo con la sua  formalizzazione  effettuata  con  la  redazione  del
verbale sul modello prestabilito  dalla  commissione  nazionale.  Una
tale  interpretazione  e'   senz'altro   possibile,   ma   essa   non
interferisce in alcun modo con il  tema  che  e'  oggetto  di  esame;
infatti,  inequivocabilmente,   l'art.   2,   lettera   a),   decreto
legislativo n.  142/2015,  ossia  l'atto  normativo  che  costituisce
attuazione della direttiva 2013/33/UE, nell'attribuire la qualita' di
"richiedente protezione internazionale" prescinde  dalla  distinzione
tra domanda e manifestazione della volonta' di  chiedere  protezione:
«Ai  fini  del  presente  decreto  s'intende  per:   a)   richiedente
protezione  internazionale  o  richiedente:  lo  straniero   che   ha
presentato domanda di protezione internazionale su cui non  e'  stata
ancora adottata una decisione definitiva  ovvero  ha  manifestato  la
volonta' di chiedere tale protezione». 
    Neppure, d'altra parte, l'obiezione di una difficoltosa o incerta
individuazione  del  momento  di   assunzione   della   qualita'   di
richiedente puo' superare l'inequivoco dato  letterale  dell'espressa
definizione legislativa di "richiedente". Infatti, e'  ben  possibile
dare  dei  termini  "domanda"  e  "manifestazione  di  volonta'"  una
interpretazione  sufficientemente  determinata.  Poiche'  infatti  la
legge ha provveduto, in  ossequio  della  direttiva  2013/32/UE  ,  a
definire  quali  siano  gli  organi  della  pubblica  amministrazione
deputati  a  ricevere  la  domanda,  e'   evidente   che   anche   la
manifestazione della volonta' di presentarla non avra' un significato
nell'ordinamento giuridico solo perche'  espressa  in  una  modalita'
purchessia; rilievo avra', necessariamente,  solo  la  manifestazione
della volonta' di chiedere protezione  internazionale  che  perverra'
nella  sfera  di  conoscibilita'  legale   dell'organo   deputato   a
riceverla, ossia la questura. Si  tratterebbe,  dunque,  di  un  atto
recettizio; e' solo nel momento in cui la manifestazione di  volonta'
di  richiedere  protezione  e'  conosciuta  dall'organo  deputato   a
formalizzarne la richiesta che essa acquista un'efficacia all'interno
dell'ordinamento giuridico, tanto da attribuire al soggetto autore la
qualita' di "richiedente  protezione  internazionale"  (tale  univoca
interpretazione  e'  peraltro  avallata   dalla   giurisprudenza   di
legittimita' nella gia' citata sentenza n. 11859/2022; in quel  caso,
infatti, la Suprema Corte ha assegnato rilievo dirimente, in rapporto
alla ritenuta competenza del Tribunale, e non  gia'  del  giudice  di
pace,  a  conoscere  della  legittimita'  del   trattenimento,   alla
circostanza che, nel  breve  lasso  di  tempo  intercorrente  tra  il
provvedimento del trattenimento e l'invio degli atti per la convalida
al giudice di pace, la  cittadina  straniera  avesse  manifestato  la
volonta'  di  richiedere  protezione   internazionale,   veicolandone
l'espressione tramite  una  comunicazione  alla  questura  con  posta
elettronica certificata a cura dal suo difensore; la suprema corte ha
inequivocabilmente affermato che  tale  manifestazione  di  volonta',
pervenuta nella sfera di conoscibilita'  legale  della  questura,  ha
qualificato il soggetto come «richiedente protezione internazionale»,
con conseguente competenza nella  valutazione  del  trattenimento  in
capo al Tribunale). 
    Si deve quindi concludere  che  ai  fini  della  valutazione  del
titolo  di  trattenimento  debba  essere   accordato   rilievo   alla
manifestazione di volonta' di richiedere la protezione internazionale
pervenuta alla questura; la disciplina relativa alla  formalizzazione
della domanda, dettata all'art. 26 decreto legislativo n. 25/2008, ha
altro significato,  ed  e'  volta  non  gia'  all'attribuzione  della
qualifica di richiedente, ma, tramite  la  compilazione  del  verbale
prescritto,  a  fornire  alla  commissione  territoriale   le   prime
informazioni utili per l'istruttoria del procedimento amministrativo,
oltreche'  a  cristallizzare  riferimenti  anagrafici  necessari  per
l'emissione del permesso di soggiorno temporaneo  quale  «richiedente
asilo». 
7. Termine  per  l'adozione  del  provvedimento  e  la  richiesta  di
convalida nei casi di  trattenimento  ex  art.  6,  comma  3  decreto
legislativo n. 142/2015. Non manifesta infondatezza  della  questione
di legittimita' costituzionale in rapporto all'art. 13 Cost. 
    Cosi' ricostruito il  profilo  dell'istituto  della  convalida  e
della domanda di protezione presentata da un cittadino  straniero  in
costanza di trattenimento, e' necessario verificare se la  disciplina
di cui all'art. 14 decreto legislativo n.  286/1998,  richiamata  per
quanto compatibile dall'art.  6,  comma  5,  decreto  legislativo  n.
142/2015, mantenga il suo connotato  di  legittimita'  costituzionale
nel caso specifico di provvedimento di trattenimento ex art. 6, comma
3, decreto legislativo n. 142/2015 del richiedente gia' ristretto. 
    Si deve preliminarmente osservare  come  l'indicazione  letterale
contenuta all'art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998 abbia
un tenore letterale inequivoco, disponendo che il questore  trasmetta
gli atti al giudice di pace per la convalida senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 
    Tuttavia una tale disposizione e' suscettibile  di  acquisire  un
significato molto diverso a seconda dei casi cui  e'  applicata.  Nel
contesto  d'origine,   infatti,   il   provvedimento   del   questore
costituisce l'atto esecutivo dell'azione  amministrativa  coercitiva,
in grado di limitare la liberta' personale di un soggetto  il  quale,
prima dell'adozione di questo provvedimento, e, piu'  specificamente,
prima della sua notifica, era soggetto libero. 
    Nel caso che  ci  occupa  e  in  generale  in  tutte  le  ipotesi
riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 6,  comma  3,  decreto
legislativo  n.  142/2015,  invece,  il  provvedimento  del  questore
dispone  il  trattenimento  di   un   soggetto   che   e',   all'atto
dell'adozione del provvedimento, gia'  sottoposto  a  una  misura  di
restrizione, il trattenimento presso il centro di  permanenza  per  i
rimpatri, ossia una misura identica in termini di compressione  della
liberta' personale a quella cui potrebbe essere sottoposto qualora la
domanda fosse ritenuta  dal  questore  presentata  al  solo  fine  di
eludere la procedura di  espulsione.  Conseguentemente  la  materiale
limitazione della liberta'  del  soggetto  non  deve  essere  operata
coattivamente dall'autorita' amministrativa, poiche' gia'  in  essere
(tanto che il legislatore ha utilizzato la dicitura: «il  richiedente
(...) rimane nel centro»). 
    Deve  tuttavia  essere  opportunamente  ponderato  il  dato   non
contestabile secondo il quale a  seguito  della  presentazione  della
domanda di protezione internazionale  il  soggetto  (che  non  ricada
nella diverse ipotesi di  cui  all'art.  6,  comma  2)  non  potrebbe
rimanere ulteriormente se trattenuto a  meno  che  non  sussista  uno
specifico requisito (pretestuosita' della  domanda)  che,  in  quanto
fondante un'autonoma e distinta ipotesi di restrizione della liberta'
personale, deve essere concretizzato  in  una  motivazione  esplicita
adottata per iscritto dal questore e  successivamente  sottoposta  al
vaglio dell'autorita' giudiziaria. 
    Se dunque il  soggetto  trattenuto  con  la  presentazione  della
domanda di protezione internazionale muta statuto e diviene cioe'  un
soggetto che aspira alla protezione internazionale e relativamente al
quale il trattenimento e' possibile  solo  nella  ricorrenza  di  una
specifica condizione, appare evidente che il provvedimento che motivi
in merito alla effettiva sussistenza di quella condizione integri una
diversa  ed  autonoma  ipotesi   di   «restrizione   della   liberta'
personale». La necessita' di questa  ulteriore  positiva  attivazione
della autorita' amministrativa si deve precisamente alla  circostanza
che, in assenza di essa, cioe' della verifica  della  condizione  per
continuare a trattenere lo straniero divenuto richiedente  (e  sempre
che non ricorrano le ipotesi di cui  all'art.  6,  comma  2,  decreto
legislativo n. 142/2015), costui dovrebbe essere liberato. Dunque, il
provvedimento con cui l'autorita'  amministrativa  dispone  un  nuovo
trattenimento del richiedente perche'  costui  «rimanga  nel  centro»
nonostante la domanda di protezione avanzata altro non e' che uno  di
quei provvedimenti provvisori autorizzati dalla legge  e  contemplati
dall'art.  13,  comma  3  Cost.  i  quali  tuttavia   devono   essere
tempestivamente sottoposti al controllo giurisdizionale. 
    Si  osserva  dunque  come  il  richiamo  all'art.   14,   decreto
legislativo  n.  286/1998  comporti  un'evidente  distorsione   nella
disciplina, poiche', indicando esso espressamente che il  termine  di
quarantotto ore  per  la  trasmissione  degli  atti  debba  decorrere
«dall'adozione del provvedimento», non risulta disposizione  adeguata
a dare attuazione al precetto di quell'art. 13 Cost. nel caso in  cui
da detta adozione non dipenda il dispiegamento della forza coercitiva
pubblica in grado di privare un soggetto  della  liberta'  personale,
altrimenti  inviolabile,  ma  la  riaffermazione  di  tale   volonta'
coercitiva nei confronti di un soggetto gia' privato  della  liberta'
personale che abbia tuttavia perduto lo statuto  giuridico  in  forza
del quale la prima  privazione  era  stata  legittimamente  disposta.
Infatti, nel contesto originario della disposizione,  l'adozione  del
provvedimento del questore coincide con il momento di esercizio della
forza di coercizione dell'autorita' di pubblica  sicurezza  e  dunque
con la limitazione delle liberta' personale, cosicche' il termine  di
quarantotto ore, decorrente dall'adozione del provvedimento,  implica
che  gli  atti  siano  trasmessi  all'autorita'  giudiziaria  per  la
convalida  entro  quarantotto   ore   dall'effettivo   inizio   della
limitazione della liberta'  personale.  Nel  caso  di  soggetto  gia'
trattenuto che, per via della domanda di  protezione  dovrebbe  esser
liberato, salva la sussistenza di fondati  motivi  per  ritenerne  la
pretestuosita', la prosecuzione di fatto del  trattenimento  dovrebbe
determinare il momento a quo da  cui  calcolare  le  quarantotto  ore
prescritte  dall'art.  13  Cost  per  l'investitura   del   controllo
giudiziario. La disposizione, tuttavia, vincolando la decorrenza  del
termine di trasmissione alla «adozione del provvedimento» finisce per
posticipare la decorrenza di tale termine al  momento  in  cui  avra'
luogo  un'attivita'  che  e'  rimessa  alle  procedure  organizzative
interne all'autorita' amministrativa. 
    Neppure varrebbe  a  ridimensionare  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale la circostanza che, comunque, la formalizzazione della
domanda di protezione internazionale e' disciplinata da  disposizioni
che ne scandiscono i termini (tre giorni lavorativi, prorogabili sino
a dieci giorni lavorativi, art. 26, comma 2-bis, decreto  legislativo
n. 25/2008); tale disposizione  infatti  disciplina  il  procedimento
amministrativo  volto   all'esame   della   domanda   di   protezione
internazionale e non ha  alcuna  interferenza  con  la  procedura  di
determinazione  del  provvedimento  di  trattenimento  da  parte  del
questore. D'altra parte, qualora si volesse affermare  -  ma  nessuna
disposizione normativa lo consente - che il questore  posse  valutare
la sussistenza di fondati motivi per ritenere la domanda  strumentale
rispetto  all'impedimento  dell'espulsione  solo  a   seguito   della
formalizzazione della domanda sull'apposito modulo  di  cui  all'art.
26, comma 2-bis, decreto legislativo n. 25/2008,  e  dunque  anche  a
distanza  di  dieci  giorni  dalla  manifestazione  di  volonta'   di
richiedere   protezione,   la   tensione   rispetto    ai    principi
costituzionali a tutela della liberta' personale sarebbe  ancor  piu'
evidente. 
    In definitiva, si osserva  che  se  con  la  presentazione  della
domanda di protezione (o,  ove  tale  distinzione  concettuale  fosse
avallata, con la manifestazione di volonta' di richiedere protezione)
portata  a  conoscenza  della  questura,  autorita'  competente  alla
ricezione,  il  cittadino  straniero  trattenuto  diviene   cittadino
straniero  richiedente  protezione  internazionale,  allora  il   suo
trattenimento ex art. 6, comma 3,  decreto  legislativo  n.  142/2015
puo' avere luogo (ed egli «rimane nel centro») solo  subordinatamente
all'apprezzamento dei fondati motivi che  facciano  ritenere  che  la
domanda si stata presentata solo al  fine  di  ritardare  o  impedire
l'espulsione. Poiche' in assenza di tale  presupposto  egli  dovrebbe
essere liberato, non v'e' dubbio che il  provvedimento  del  questore
con cui si opera la delibazione in merito a tale «strumentalita'» sia
uno dei provvedimenti provvisori contemplati dall'art.  13,  comma  2
Cost e che,  in  quanto  tale,  debba  essere  sottoposto  al  vaglio
dell'autorita'  giudiziaria  entro   quarantotto   ore   dall'effetto
coercitivo che esso spiega, non gia' dalla sua formale adozione.  Nel
caso di specie  l'effetto  del  provvedimento  e'  che  lo  straniero
divenuto richiedente continui a rimanere nel centro; tale effetto  si
dispiega sin dal momento in cui egli ha  acquisito  la  qualifica  di
«richiedente» e prosegue legittimamente solo se entro quarantotto ore
dal dispiegamento dell'effetto coercitivo l'autorita' giudiziaria sia
investita del controllo su di esso, sia in relazione al rispetto  dei
profili  formali  (ad  es.  tempestivita')  sia  in  relazione   alla
sussistenza dei motivi prescritti dal legislatore. 
    L'individuazione del momento di decorrenza  del  termine  implica
anche un diverso contenuto precettivo  dell'adempimento  da  evadersi
nel rispetto di  esso  nello  specifico  caso  del  richiedente  gia'
trattenuto. 
    Se il termine di quarantotto ore decorresse, come si ritiene, dal
momento  in  cui  il  trattenuto  diviene  «richiedente»  poiche'  la
questura  e'  stata  informata  della  sua  volonta'  di   richiedere
protezione, prima del suo spirare il questore dovrebbe:  delibare  in
merito alla sussistenza dei requisiti ex art.  6,  comma  3,  decreto
legislativo  n.  142/2015;  redigere  un  provvedimento  motivato  in
proposito e trasmettere gli atti  al  Tribunale  per  richiederne  la
convalida.   Questa   impostazione    ricalcherebbe    quanto    gia'
correntemente accade in tema di  trattenimento  dello  straniero  non
richiedente asilo, ai sensi  dell'art.  14,  decreto  legislativo  n.
286/1988; poiche' il soggetto prima dell'adozione  del  provvedimento
da  parte  del  questore  e'  in  stato  di  liberta',  a  monte  del
procedimento  di  restrizione  della  liberta'   personale   sta   il
provvedimento motivato; vi e' poi la sua  esecuzione,  con  esercizio
del potere coattivo di restrizione presso il C.P.R. e la trasmissione
contestuale o successiva degli atti al giudice di pace. Dunque, nella
ipotesi di restrizione del cittadino straniero  ex  art.  14  decreto
legislativo nel lasso temporale di quarantotto ore il  questore  deve
sia formalizzare la sua determinazione in un provvedimento  motivato,
sia trasmettere gli atti all'autorita' giudiziaria. 
    Tenendo  presente  la  peculiare  condizione  di  soggetto   gia'
trattenuto al momento della presentazione della domanda, se invece si
intendesse che il termine di quarantotto ore decorra  dalla  adozione
del provvedimento, significa che l'unico adempimento da evadersi,  in
un lasso di tempo che appare sproporzionato, e' quello  banale  della
mera trasmissione di copia degli atti all'autorita' giudiziaria. 
    E' di tutta  evidenza  che  attribuire  carattere  vincolante  al
termine di quarantotto ore non gia' per provvedere alla adozione  del
provvedimento e alla sua trasmissione, ma soltanto della trasmissione
(con  decorrenza  del  termine  della  adozione  per   iscritto   del
provvedimento), non comprendendo  nel  limite  temporale  l'attivita'
amministrativa a monte, ossia la delibazione circa la  strumentalita'
della  domanda,  svuoterebbe  la  disciplina  di  ogni  efficacia  di
garanzia, contrastando cosi' con il dettato  dell'art.  13,  comma  3
Cost. 
    E' infatti indubitabile che e' dalla acquisizione della  qualita'
di richiedente protezione internazionale (con quella che puo'  essere
definita domanda o manifestazione  di  volonta',  purche'  portata  a
conoscenza del questore) con prosecuzione del  trattenimento  che  si
realizza la potenziale lesione dei diritti fondamentali della persona
sulla quale deve incentrarsi il controllo  del  giudice.  Infatti  la
domanda potrebbe non esser valutata come strumentalmente operata  per
ostacolare l'espulsione dal  giudice  investito  dalla  richiesta  di
convalida o, addirittura, dal questore stesso che, se non  ravvisasse
i  fondati  motivi  per  ritenere  la  pretestuosita',  non  potrebbe
emettere il provvedimento di  trattenimento  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 3, decreto legislativo n. 142/2015. 
8. Rilevanza della questione 
    Appare  dunque  non  manifestamente  infondata  a  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo
n. 142/2015 in  rapporto  all'art.  13  Cost.  nella  parte  in  cui,
richiamando la disciplina di cui all'art. 14, decreto legislativo  n.
286/1998  per  la  convalida  del  provvedimento   che   dispone   il
trattenimento del  soggetto  richiedente  gia'  trattenuto  ai  sensi
dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo n.  142/2015,  non  prevede
che  il  termine  di  quarantotto  ore  per   investire   l'autorita'
giudiziaria del controllo sul provvedimento di trattenimento  decorra
dalla acquisizione della qualita' di  «richiedente»  del  trattenuto,
individuandosi in detto momento la  potenziale  lesione  dei  diritti
fondamentali della persona sulla quale deve incentrarsi il  controllo
del giudice. 
    Tale questione e' rilevante nel caso di specie. 
    Come detto, W. H. , trattenuto in forza di un  provvedimento  del
questore della Provincia di Parma del  20  ottobre  2022  (notificato
alle 10,45 del medesimo giorno) e  convalidato  ex  art.  14  decreto
legislativo n. 286/1998 pronunciato dal giudice di pace di Milano, in
data 21 ottobre 2022,  ore  14,40,  ha  manifestato  la  volonta'  di
richiedere protezione internazionale mentre si trovava  ristretto  al
C.P.R.; tale manifestazione di  volonta'  e'  stata  comunicata  alla
questura di Milano in data 25 ottobre 2022. 
    Il questore di Milano ha offerto una  propria  valutazione  della
domanda ritenendo da elementi estrinseci (la valutazione  nel  merito
e' infatti riservata alla  commissione  territoriale)  che  essa  sia
stata presentata al solo scopo di ritardare o  impedire  l'esecuzione
dell'espulsione («letto l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo
n.  142/2015  e  successive  modificazioni,  ai  sensi  del  quale  i
richiedenti la protezione internazionale che si trovano trattenuti in
un centro di  cui  all'art.  14,  decreto  legislativo  n.  286/1998,
rimangano nel centro quando vi sono fondati motivi per  ritenere  che
la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o  impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione; (...) tenuto  conto
che nonostante lo  straniero  ha  avuto  l'opportunita'  di  proporre
ricorso  avverso  il  diniego   della   prima   istanza   oppure   di
formalizzarne una  nuova,  ha  reiterato  la  domanda  di  protezione
internazionale solo  in  seguito  alla  convalida  del  trattenimento
relativo al decreto di espulsione, facendo  pertanto  evidenziare  la
strumentalita' dell'istanza  unicamente  finalizzata  a  ritardare  o
impedire l'esecuzione del provvedimento espulsivo», v.  provvedimento
del questore della Provincia di Milano, rif. ... Imm.  allegato  alla
richiesta di convalida). 
    Dunque e' stato adottato un nuovo provvedimento di trattenimento,
motivando in merito ai presupposti richiesti dell'art.  6,  comma  3,
decreto  legislativo  n.   142/2015   (citando   espressamente   tale
disposizione come fondante il trattenimento) in data 31 ottobre 2022,
con notifica all'interessato alle ore  11,00.  Gli  atti  sono  stati
trasmessi alle ore 11,30 al Tribunale  di  Milano  con  richiesta  di
convalida. La convalida e' stata pronunciata il 2 novembre 2022 entro
quarantotto ore dalla richiesta. 
    La  difesa  di  W.  H.  ha  proposto  riesame  dell'ordinanza  di
convalida con ricorso depositato in data 10 novembre  2022  alle  ore
17,36. W. H., tuttavia risultava gia' rimpatriato  con  il  volo  del
medesimo 10 novembre  2022,  decollato  in  orario  antecedente  alla
presentazione  del  riesame,  come  evincibile   dalla   attestazione
pervenuta  dalla  questura  con  la  dicitura,  in  calce  all'elenco
(oscurato  ad  eccezione  del  nome  del  ricorrente)  dei   soggetti
imbarcati sul volo diretto in Tunisia, «visto partire alle ore  13,00
del 10 novembre 2022». 
    Nondimeno,  sussiste  l'interesse   ad   agire   del   ricorrente
relativamente al riesame del provvedimento di  convalida,  atteso  lo
specifico interesse prospettato dalla difesa nella memoria depositata
il 22 novembre 2022 in merito alla verifica  della  legittimita'  del
trattenimento  nella  prospettiva  della  tutela   del   diritto   al
risarcimento per l'illegittima restrizione della  liberta'  personale
(Cass. civ. sez. 1 n. 39735/2021). 
    Da tutto quanto sopra si evince la rilevanza della questione  per
la definizione del procedimento di riesame. La questura di Milano  ha
ricevuto  comunicazione  della  volonta'  di  W.  H.  di   richiedere
protezione internazionale in data 25 ottobre 2022;  W.  H.  e'  stato
trattenuto ai sensi dell'art. 6,  comma  3,  decreto  legislativo  n.
142/2015; il  provvedimento  del  questore  che  ne  ha  disposto  il
trattenimento   anche   in   qualita'   di   richiedente   protezione
internazionale e'  intervenuto  sei  giorni  dopo  che  la  materiale
restrizione della liberta' personale ha avuto (rectius: ha continuato
ad avere) esecuzione rispetto alla nuova  qualifica  di  «richiedente
protezione internazionale»; il Tribunale ha ricevuto gli atti per  la
richiesta di convalida lo stesso 31 ottobre 2022,  ossia  sei  giorni
dopo il mantenimento della coazione fisica rispetto ad un soggetto di
cui era conosciuta la  volonta'  di  richiedere  protezione,  con  il
controllo dell'autorita' giudiziaria, dunque, operato oltre i termini
di cui all'art. 13, comma 3 Cost. 
    Inoltre, si osserva  che  non  sussistono  ulteriori  profili  di
possibile definizione del giudizio di riesame che si prospettino come
assorbenti rispetto al dubbio di  legittimita'  costituzionale  sopra
tratteggiato, non  ravvisandosi  nel  resto  motivi  di  riforma  del
provvedimento  di  convalida.  Conseguentemente,  la   questione   e'
rilevante nel presente giudizio discendendo dalla sua risoluzione  la
definizione dell'istanza di riesame presentata. 
    Sotto altro profilo, la rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale e' apprezzabile verificando che appare  preclusa  allo
scrivente giudice la possibilita' di interpretare la disposizione  in
parola in senso conforme al dettato costituzionale. 
    Il richiamo dell'art. 14,  decreto  legislativo  n.  286/1998  da
parte dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015  -  senza
alcuna peculiare specificazione relativamente al caso del richiedente
divenuto tale in corso di trattenimento - non consente molti  margini
di interpretazione, nonostante  la  clausola  di  compatibilita'.  Un
vincolo alla attivita'  ermeneutica  e'  imposto  innanzitutto  dalle
leggi che regolano l'attivita' stessa e, in  primis,  il  significato
letterale delle parole usate,  come  prescritto  dall'art.  12  della
preleggi.  Infatti  l'art.  14,  comma  3,  decreto  legislativo   n.
286/1998,  come  gia'  visto,  esplicita  un  riferimento   temporale
inequivoco, indicando che la trasmissione degli atti per la convalida
avvenga «entro le quarantotto ore dall'adozione  del  provvedimento».
La clausola di compatibilita' («si applica, per  quanto  compatibile,
l'art. 14»), contenuta all'art. 6, comma 5,  decreto  legislativo  n.
142/2015 non opera un filtro sufficientemente stringente  da  evitare
l'applicazione  dell'art.  14,  comma  3,  decreto   legislativo   n.
286/1998; infatti, anche nel caso del richiedente gia' trattenuto  e'
adottato un provvedimento e non sussistono ostacoli  logico-giuridici
all'applicazione di quella scansione temporale anche  all'ipotesi  di
cui all'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015. 
    Neppure,  d'altra  parte,  il  tema   potrebbe   essere   risolto
individuando «l'adozione del provvedimento» dal  momento  in  cui  lo
straniero, divenuto richiedente, e' purtuttavia trattenuto, ritenendo
cosi' implicitamente assunto il  provvedimento  di  cui  all'art.  6,
comma 3, decreto legislativo n. 142/2015. Infatti, e' la prosecuzione
di fatto della coazione che impedisce al  diritto  fondamentale  alla
liberta'  di  rispandersi:   essendo   l'individuo   gia'   ristretto
dall'autorita' di pubblica sicurezza,  perche'  tale  stato  di  cose
prosegua  non  e'  necessario  alcunche'.  Tuttavia,  il  significato
letterale del termine  «adozione»,  nel  suo  portato  semanticamente
connotato in termini attivi, osta alla  possibilita'  di  configurare
una «adozione di provvedimento»  implicita,  nell'assenza  di  alcuna
azione positiva cui ricollegarla. 
    Un ulteriore argomento  depone,  a  parere  di  chi  scrive,  per
l'impossibilita' di una interpretazione  costituzionalmente  conforme
del combinato disposto normativo in esame. Una disposizione  conforme
al  limite  delle  quarantotto  ore  per  il  controllo   giudiziario
sull'attivita'  di  restrizione  della  liberta'  personale   operata
dall'autorita'  di  pubblica  sicurezza  implicherebbe  l'imposizione
all'autorita' di pubblica sicurezza di un termine perentorio, cui non
sembra potersi pervenire in via interpretativa. Infatti, l'effetto di
diretta applicabilita' dell'art. 13 Cost e' stato riconosciuto  dalla
Corte costituzionale non gia' nel senso  che  possa  esse  intendersi
direttamente precettivo nonostante la contrarieta'  della  legge,  ma
precisamente nel senso che  esso  «esprime  un  precetto  che,  nella
volizione che contiene, e'  compiuto,  concreto,  categorico»,  cosi'
dispiegando  «la  sua  naturale  efficacia  in   senso   invalidante,
determinando  l'illegittimita'  delle  disposizioni  che   con   esso
contrastino» (Corte cost. sentenza n. 11/1956).