IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7211 del 2022, proposto da Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandra Merini in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7; Contro Lintner Bau S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Mirzaei Fariborz, personalmente e in qualita' di titolare dell'impresa individuale Talfer Imbiss Talvera di Mirzaei Fariborz, Javad Nikafshan, personalmente e in qualita' di titolare dell'impresa individuale Basilico di Nikafshan Javad, Boroumand Moradighaderi, personalmente e in qualita' di titolare dell'omonima impresa individuale, Ahmad Labied Fallaha, personalmente e in qualita' di titolare dell'omonima impresa individuale, Ilario Morghen, personalmente e in qualita' di titolare dell'omonima impresa individuale, Patrik Pichler, personalmente e in qualita' di titolare dell'omonima impresa individuale, Jasnica Mitrovic, personalmente e in qualita' di titolare dell'impresa individuale Speranza di Mitrovic Jasnica e Sanja Milovanovic, personalmente e in qualita' di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentati e difesi dagli avvocati Elohim Rudolph-Ramirez e Hartmann Reichhalter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi 5; per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma di Bolzano n. 91/2022, resa tra le parti, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento dei seguenti provvedimenti amministrativi: provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021, indirizzato alla Lintner Bau S.r.l. ed all'impresa individuale «Talfer Imbiss di Mirzaei Fariborz», nonche' successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n. 59450/2016/6 del 2 agosto 2021, anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre 2023; provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021, indirizzato all'impresa individuale «Basilico di Nikafshan Javad» e all'impresa individuale «Boroumand Moradighaderi», nonche' successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n. 65253/2011/17 del 2 agosto 2021, anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre 2023; provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021, indirizzato all'impresa individuale «Ahmad Labied Fallaha», nonche' successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n. 34516/2009/13 del 12 agosto 2021, anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre 2023; provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021, indirizzato all'impresa individuale «Morghen Ilario», nonche' successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n. 94311/2009/3 del 30 luglio 2021, anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre 2023; provvedimento del Comune di Bolzano, datato 27 agosto 2021, indirizzato all'impresa individuale «Pichler Patrik», nonche' successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n. 81886/2009/6 del 2 agosto 2021, anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre 2023; provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021, indirizzato all'impresa individuale «Speranza di Mitrovic Jasnica» e all'impresa individuale «Hajruli Besnik», nonche' successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n. 52103/2011/10 del 30 luglio 2021, anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre 2023; provvedimento del Comune di Bolzano, datato 25 agosto 2021, indirizzato all'impresa individuale «Milovanovic Sanja», nonche' successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n. 99005/2010/9 del 2 agosto 2021, anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre 2023; cosi' come ogni altro atto relativo presupposto, prodromico, infraprocedimentale, consequenziale e comunque connesso, anche ove non espressamente richiamato e non conosciuto ai ricorrenti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Lintner Bau S.r.l. ed altri l'11 novembre 2022: per la riforma: della medesima sentenza n. 91/2022. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di appello incidentale proposto da Lintner Bau S.r.l. e dalle altre parti suindicate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Alessandra Merini e Paolo Caruso in sostituzione dell'avv. Hartmann Reichhalter; 1. Con ricorso proposto dinanzi al TRGA gli odierni appellati (e appellanti incidentali) agivano per ottenere l'annullamento delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica elencate in epigrafe, rilasciate a loro favore dal Comune di Bolzano per l'esercizio dell'attivita' di ristoro in chioschi siti su suolo pubblico in diverse zone del territorio comunale, nella parte in cui la durata dei menzionati provvedimenti era stata determinata in tre anziche' in dodici anni. 2. Il primo giudice accoglieva il ricorso, valutando fondati il quarto e il quinto mezzo di gravame, con i quali gli originari ricorrenti lamentavano, da un lato, che i provvedimenti contestati sarebbero frutto di un palese travisamento o quanto meno di un patente difetto istruttorio e di motivazione, atteso che, sul piano fattuale, i ricorrenti non accompagnano la somministrazione degli alimenti con il servizio assistito ai tavoli, sicche' non sarebbe applicabile, nei loro confronti, l'esclusione di cui all'art. 3, comma 1, lettera v), n. 2), del «Codice del commercio» con conseguente piana applicabilita' del rinnovo dodicennale introdotto dalla normativa nazionale e provinciale sul sostegno all'economia in fase pandemica. Dall'altro che, a fronte del ritenuto (benche' nei fatti non prestato) servizio assistito ai tavoli, il comune avrebbe comunque dovuto disporre il rinnovo dodicennale delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i chioschi dei ricorrenti, vietando semmai solo lo svolgimento di detto servizio, ove incompatibile con la definizione di commercio su area pubblica ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere k) e v), n. 2), della L.P. n. 12/2019; o, almeno, avrebbe dovuto invitare gli interessati a rinunciare alla prestazione del servizio assistito. I ricorrenti ribadiscono, alla luce della giurisprudenza citata nel motivo, che l'attivita' da loro in concreto esercitata non assume i connotati della somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito, sicche' il comune avrebbe loro illegittimamente negato il rinnovo dodicennale. Il TRGA rilevava che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere k) e v), n. 2), del «Codice del commercio», di cui alla L.P. n. 12/2019, configura commercio su area pubblica, oltre alla vendita al dettaglio, anche la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato, senza servizio assistito. Il giudice di primo grado evidenziava che, ai sensi degli articoli 26 e 28 della citata legge provinciale, per svolgere l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande il titolare, oltre a provvedere alla segnalazione certificata d'inizio dell'attivita', deve acquisire la cd «concessione di posteggio» e che, secondo l'art. 65 della stessa legge: «le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni». Pertanto, i provvedimenti impugnati non potevano, a giudizio del TRGA, determinare una durata piu' breve della concessione sul semplice rilievo che essi erano titolari, al contempo, della licenza per l'attivita' di pubblico esercizio, con conseguente facolta' di somministrare gli alimenti e le bevande in forma assistita, senza indagare l'effettivo svolgimento del servizio in questione da parte dei gestori dei chioschi, i quali, difatti, lo negavano senza subire contestazioni al riguardo. In ogni caso, secondo il primo giudice, per garantire il rispetto della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettere k) e v), n. 2) e 65 della L.P. n. 12/2019, sarebbe stato, infatti, sufficiente apporre al rinnovo dodicennale l'esplicito divieto di accompagnare l'attivita' di somministrazione con il servizio assistito. Ne', in senso opposto, poteva argomentarsi dal mero richiamo alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numeri 17 e 18 del 2021, relative al diverso tema delle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreativa. Del resto, il comma 4-bis, introdotto dall'art. 686, lettera b), della legge n. 145/2018, escludeva le concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica dall'ambito applicativo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010, attuativo dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, al lume del quale le pronunce dell'Adunanza Plenaria, invocate dal comune, si sono espresse affermando il contrasto della proroga ex lege delle diverse concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative con i principi di liberalizzazione e concorrenza di matrice eurounitaria. Il TRGA, ancora, assorbiva la questione, anch'essa prospettata al quarto motivo di gravame, in ordine alla disparita' di trattamento su piu' livelli degli odierni ricorrenti rispetto agli altri esercenti l'attivita' di commercio su area pubblica, con riferimento all'ambito nazionale, a quello provinciale e a quello comunale. Inoltre, valutava come irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera v), n. 2), e dell'art. 65 della L.P. n. 12/2019 per violazione dell'art. 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e degli articoli 117, comma 2, lettere e) e q), 3, 41 e 97 della Costituzione e valutava come non fondati gli argomenti di censura declinati al secondo e al terzo motivo di ricorso. Infine dichiarava inammissibile sia la domanda di accertamento della durata dodicennale delle concessioni, posto che, pur trattandosi di un ricorso ascrivibile alla materia delle concessioni di beni pubblici, per la quale sussiste, a mente dell'art. 133, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'azione proposta ha chiara natura impugnatoria; sia la domanda di condanna del comune a rinnovare le concessioni di posteggio dei ricorrenti per dodici anni, ostandovi il disposto di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), c.p.a. 3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello principale il Comune di Bolzano, che ne lamenta l'erroneita' per le seguenti ragioni: a) contrariamente a quanto affermato nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Bolzano n. 91/2022, il comune non avrebbe mai avvallato in primo grado la tesi dei ricorrenti, che sostenevano di non offrire nei fatti servizio di somministrazione assistita nei rispettivi chioschi. L'amministrazione avrebbe, infatti, a monte contestato l'assunto di dover dimostrare nei fatti che i gestori svolgano un siffatto servizio, e, non avendo indagato su tale aspetto ritenendolo inconferente, non avrebbe conseguentemente mai neppure confermato la tesi del legale di parte avversa sul mancato utilizzo da parte dei ricorrenti della licenza per pubblico esercizio abilitante al servizio ai tavoli. In ogni caso, poiche' la semplice titolarita' della licenza di pubblico esercizio consentirebbe di per se' l'espletamento della somministrazione assistita, risulterebbe manifestamente illogico e contraddittorio ritenere necessaria l'indagine preventiva sull'effettivo utilizzo della licenza. L'esito positivo o negativo di tale indagine preventiva da parte dell'ente sarebbe, infatti, assolutamente irrilevante, potendo l'esercente, anche immediatamente dopo ipotetici controlli negativi, legittimamente farne uso; b) il TRGA non si sarebbe accorto del fatto che l'art. 1, comma 686, della legge n. 145/2018 (c.d. legge bilancio 2019) era gia' stato oggetto di censura ad opera dell'Antitrust (parere del 15 febbraio 2021 «AS1721 - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica»; parere del 6 agosto 2021 «AS1785 - Comune di Latina - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica»), con espresso richiamo ad una pronuncia della Consulta intervenuta nel 2012 che aveva dichiarato l'illegittimita' di una normativa regionale che, al pari di quanto disposto dalla suddetta legge di bilancio 2019, escludeva il settore del commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010. 4. Avverso la stessa pronuncia gli originari ricorrenti propongono appello incidentale proprio entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale, ma decorso il termine lungo per la proposizione di appello incidentale autonomo, con cio' che ne consegue in ordine al fatto che le sorti di questo secondo appello restano condizionate a quelle dell'appello principale nel senso che l'appello incidentale perde efficacia se quello principale e' dichiarato inammissibile o improcedibile. Al riguardo, occorre rammentare, per quanto rileva in questa sede, che l'impugnazione incidentale tardiva deve ritenersi rituale anche quando sia diretta contro capi della sentenza diversi da quelli gravati in via principale ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.a. Le doglianze contenute nel gravame incidentale sono le seguenti: a) contrariamente a quanto stabilisce il T.R.G.A. di Bolzano, la soluzione del quesito contenuto nella doglianza di cui al primo motivo di ricorso sarebbe tale da risolvere «a monte» la questione. Cio' in quanto, una volta accertata l'illegittimita' costituzionale della normativa provinciale di cui al combinato disposto delle lettere k) e v) del primo comma dell'art. 3 della L.P. 12/2019 in materia di commercio su aree pubbliche in quanto eccessivamente restrittiva rispetto alla norma nazionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998, che qualifica come commercio su area pubblica l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande tout court senza restrizione alcuna, ivi rientrandovi, quindi, anche l'attivita' di servizio assistito di somministrazione, astrattamente esercitabile dagli odierni appellanti incidentali alla luce della loro titolarita' di una licenza di pubblico esercizio, si configurerebbe una violazione di legge da parte del Comune di Bolzano, ben piu' grave e decisiva dell'eccesso di potere accertato. Cio' in quanto verrebbe meno il potere dell'amministrazione comunale di accertare caso per caso lo svolgimento di servizio assistito di somministrazione ai fini dell'applicabilita' o meno del rinnovo dodicennale della concessione di posteggio. Inoltre, il Comune di Bolzano vedrebbe mutare il proprio potere discrezionale in mero accertamento dei presupposti di fatto in ordine all'emanazione delle concessioni di posteggio e soprattutto in merito alla loro durata, che per legge e' stabilita fino al 31 dicembre 2032. Con cio' che ne consegue quanto all'ammissibilita' della domanda, respinta in primo grado, di accertamento della durata delle concessioni di posteggio degli odierni appellanti in via incidentale e della conseguente condanna del comune a rinnovare le concessioni di posteggio dei ricorrenti per dodici anni. Pertanto, si ribadisce che la norma sulla base della quale la pubblica amministrazione fonda i provvedimenti impugnati risulterebbe essere lesiva del riparto di competenze in ambito legislativo tra Stato e province autonome; b) l'accoglimento del secondo motivo del ricorso di primo grado avrebbe risolto il caso de quo, in quanto, sancendo l'applicabilita' tout court del rinnovo dodicennale di cui, rispettivamente, all'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ed all'art. 65 della L.P. 12/2019, a tutte le concessioni di posteggio su area pubblica, ivi incluse quelle di titolarita' degli odierni appellanti in via incidentale, renderebbe «a monte» superfluo l'accertamento del connotato del servizio assistito di somministrazione ed i corrispondenti obblighi istruttori e di motivazione a carico del comune. L'amministrazione comunale, infatti, avrebbe dovuto fare applicazione, per le proprie concessioni, dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, cosi' come convertito dalla legge n. 77/2020, che prevede come le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 siano rinnovate per la durata di dodici anni. Trattandosi di norma emergenziale emanata dallo Stato alla luce della nota emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene che essa debba essere applicata in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, rientrando nella competenza legislativa primaria dello Stato alla luce dell'art. 117, comma 2, lettera q), della Costituzione. Pertanto, la delibera della Giunta Provinciale n. 389 del 4 maggio 2021 dovrebbe dare esecuzione alla norma nazionale appena citata, a pena di disapplicazione. Inoltre, differenziare tra gli esercenti il commercio su aree pubbliche privi di licenza di pubblico esercizio e gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti anche di tale licenza, ritenendoli portatori di prerogative differenti ed escludendo questi ultimi dall'ambito di applicazione delle normative sul commercio, integrerebbe una palese disparita' di trattamento; c) vi sarebbe interesse a conoscere la soluzione della questione della disparita' di trattamento formulata al quarto motivo di ricorso di primo grado e dichiarata assorbita dal TRGA.; d) avrebbe errato il TRGA nel dichiarare inammissibile la domanda di accertamento e la domanda di condanna all'adozione del provvedimento concessorio piu' ampio richiesto dagli originari ricorrenti. Infine, viene riproposta la questione di legittimita' costituzionale in merito alla L.P. n. 12/2019, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, lettera v), n. 2, nonche' all'art. 65 per violazione degli articoli 3, 41, 97, 117, comma 2, lettere q) ed e), della Costituzione e 49 e 56 TFUE, non trattata dal Giudice di prime cure (pur venendo significativamente ritenuta suggestiva), in quanto ha ritenuto di risolvere la vertenza de quo sulla base di vizi nell'esercizio del potere amministrativo concretizzatisi in un difetto di motivazione e mancanza di istruttoria. 5. Nelle successive difese entrambe le parti argomentano in ordine all'infondatezza dei motivi e degli argomenti spiegati da parte avversa. 6. Con sentenza n. 11121 del 22 dicembre 2023 non definitiva, la Sezione ha accolto il primo motivo dell'appello principale e riservato la decisione sul secondo motivo dell'appello principale e sull'appello incidentale, ritenendo che la decisione da parte dell'amministrazione comunale di disporre la proroga per soli tre anni della concessione di posteggio non doveva essere sottoposta alla previa verifica dell'effettivita' o meno della somministrazione degli alimenti con il servizio assistito ai tavoli. Secondo il Collegio, una volta rilevato che gli originari ricorrenti ricadevano in astratto nella categoria dei soggetti concessionari di posteggio pubblico legittimati all'esercizio alla somministrazione degli alimenti con il servizio assistito ai tavoli, il Comune di Bolzano non poteva che disporre, secondo la normativa provinciale di riferimento, la proroga della concessione per soli tre anni. Pertanto, non solo non era necessario svolgere un'istruttoria che sarebbe valsa evidentemente solo per il momento dell'accertamento, ben potendo gli originari ricorrenti intraprendere legittimamente l'attivita' di servizio assistito ai tavoli all'indomani del controllo o del provvedimento di proroga da parte dell'amministrazione comunale per il piu' ampio termine di dodici anni; ma non era necessario spendere altra motivazione, se non quella inerente alla titolarita', da parte degli originari ricorrenti, sia del titolo concessorio che della licenza di pubblico esercizio, stante il chiaro disposto della legge provinciale n. 12/2019. 7. Tanto premesso, diviene rilevante la questione di costituzionalita' sollevata dagli appellanti incidentali in merito alla L.P. di Bolzano n. 12/2019 con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, lettera v), n. 2, che definisce, per quanto di interesse nel presente contenzioso, in relazione alla disciplina del codice del commercio ivi contenuto, la somministrazione come: «nell'ambito dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria», nonche' all'art. 65, secondo il quale: «Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni. Fino al 31 dicembre 2032 un medesimo soggetto giuridico non puo' essere titolare o possessore, nella medesima area mercatale, di piu' di quattro concessioni di posteggio quando il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, e' inferiore o uguale a 100 o di piu' di sei concessioni quando il numero complessivo dei posteggi e' superiore a 100». Quanto alla prima delle norme citate si profila un contrasto con quanto previsto dal legislatore nazionale, che, all'art. 27, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 114/1998, definisce per commercio su aree pubbliche: «la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche». Questa indicazione non sarebbe rispettata dal legislatore provinciale nonostante l'indicazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, che stabilisce che: «Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione». Mentre all'art. 28 lo stesso decreto legislativo n. 114/1998 chiarirebbe gli ambiti riservati alla competenza legislativa anche della Provincia autonoma, senza pero' rimettere a quest'ultima la possibilita' di definire diversamente la nozione di «commercio su aree pubbliche». Pertanto, il citato art. 3, comma 2, lettera v), n. 2 risulterebbe in aperto contrasto con gli articoli 4, 5 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in materia di commercio, materia indicata come di competenza concorrente. La questione nei termini sopra indicati non e' manifestamente infondata dal momento che la definizione stessa di «commercio su aree pubbliche» puo' rappresentare un principio di cui deve tenere conto il legislatore provinciale, trattandosi di un elemento che definisce l'ambito stesso di esercizio del potere legislativo e che la competenza concorrente del legislatore provinciale deve essere esercitata, secondo quanto disposto dagli articoli 9, 5 e 4 del citato Statuto, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. 7.1. Ulteriori profili di potenziale contrasto con la disciplina costituzionale si segnalano per il citato art. 65, che applica il rinnovo dodicennale previsto dall'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, alle concessioni di posteggio su aree pubbliche di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. n. 12/2019 (ossia alle concessioni su posteggi per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche) alle sole attivita' esercenti l'attivita' di commercio su aree pubbliche cosi' come definita dalla L.P. n. 12/2019 (ossia con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione). Cosi' che si paventa un contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera q), della Costituzione, che assegna allo Stato la legislazione esclusiva in materia di profilassi internazionale. La questione nei termini sopra riassunti non si presenta come manifestamente infondata dal momento che il citato art. 181 fa espresso riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tanto da far ritenere che il legislatore nazionale abbia voluto esercitare la sua potesta' legislativa anche con riferimento alla profilassi internazionale. 7.2. Altro profilo di contrasto viene evidenziato tra l'art. 65 della L.P. di Bolzano n. 12/2019 e l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. L'esclusione effettuata da parte del legislatore provinciale delle attivita' esercenti il servizio assistito di somministrazione dalla definizione di commercio su aree pubbliche e la conseguente mancata applicazione a queste ultime del rinnovo dodicennale delle concessioni di occupazione di suolo pubblico determinerebbero uno sconfinamento del legislatore provinciale nella materia della tutela della concorrenza spettante alla potesta' legislativa esclusiva del legislatore nazionale. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza va rammentato come la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 104/2014) ha affermato che la nozione di concorrenza «riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalita' di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacita' imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioe', in generale, i vincoli alle modalita' di esercizio delle attivita' economiche (ex multis: sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007)». In tema di tutela della concorrenza la Corte costituzionale riconosce la competenza legislativa cd. trasversale dello Stato, con cio' che ne consegue in termini di intervento su materie di competenza regionale, nella fattispecie, quindi, la scelta del legislatore nazionale di prevedere un rinnovo dodicennale delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, in quanto dettata in materia di tutela della concorrenza, impedirebbe al legislatore provinciale di esercitare la propria competenza legislativa in materia di commercio dettando disposizioni difformi. 7.3. La legislazione provinciale potrebbe risultare violativa anche del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, poiche' potrebbe tradursi in una palese disparita' di trattamento tra gli esercenti della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, violando contestualmente l'art. 41 della Costituzione ponendo un limite ingiustificato all'iniziativa economica privata, nonche' l'art. 97 della Costituzione secondo il quale la pubblica amministrazione deve essere imparziale. Altresi', le norme provinciali in discussione potrebbero risultare violative della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, con cio' che ne consegue in termini di violazione dell'art. 117, comma 2, lettera a), della Costituzione, in quanto potrebbero ritenersi imporre delle restrizioni non giustificate da superiori esigenze di pubblici interessi quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanita' pubblica. Tutte le paventate censure di costituzionalita' non si presentano come manifestamente infondate, nella misura in cui la peculiare disciplina prevista dal legislatore provinciale introduce per gli originari ricorrenti un regime di sfavore rispetto a tutti gli altri operatori economici del settore che esercitano la loro attivita' in territori diversi da quelli regolati dalla disciplina provinciale e che, pertanto, potenzialmente potrebbero vedere danneggiate le loro liberta' economiche fondamentali riconosciute dal diritto unionale.