ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  19
settembre 2013 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo   comma,   della   Costituzione,   delle   opinioni    espresse
dall'onorevole  Gianluca  Pini  nei   confronti   dell'Azienda   Casa
Emilia-Romagna, promosso dalla Corte d'appello  di  Bologna,  sezione
seconda civile, con ricorso notificato il 18 giugno 2014,  depositato
in cancelleria il 21 luglio 2014 ed iscritto al  n.  2  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di merito. 
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2014  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    udito l'avvocato Gaetano Pelella per la Camera dei deputati. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza-ricorso, depositata l'11 marzo 2014,  la  Corte
d'appello di Bologna, sezione seconda civile, ha sollevato  conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, in riferimento alla deliberazione  del  19  settembre  2013
(doc. IV-quater, n. 1),  con  la  quale  l'Assemblea,  approvando  la
relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio,
ha dichiarato la  insindacabilita',  ai  sensi  dell'art.  68,  primo
comma, della  Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dal  deputato
Gianluca Pini nei confronti della Azienda Casa  Emilia-Romagna  della
Provincia di Forli-Cesena (da ora in avanti «ACER»). 
    La Corte  ricorrente  -  investita  della  impugnazione  proposta
dall'onorevole Pini avverso la sentenza del Tribunale di Forli',  con
la quale era stata accolta  la  domanda  di  risarcimento  dei  danni
avanzata dall'ACER in relazione al  contenuto,  ad  avviso  dell'ente
diffamatorio, delle dichiarazioni rilasciate dal deputato alla stampa
locale nel giugno 2009 - ritiene che, nella specie, non sussistano  i
presupposti della prerogativa di  insindacabilita'  deliberata  dalla
Camera dei deputati, poiche' non  risulta  alcun  atto  tipico  della
funzione parlamentare riferibile all'onorevole  Pini  che  possa  far
ritenere sussistente tra tale funzione e le dichiarazioni rese  extra
moenia  il  «nesso   funzionale»   richiesto   dalla   giurisprudenza
costituzionale ai fini dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma,
Cost. 
    Al  riguardo,  la  Corte  territoriale   richiama   la   costante
giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale le dichiarazioni
rese extra moenia da un parlamentare sono coperte  dalla  prerogativa
dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, Cost., purche'
esse siano legate da un nesso funzionale con l'esercizio di  funzioni
parlamentari (sono citate, in particolare, le pronunce n. 28, n.  105
e n. 164 del 2005; n. 246 del 2004; 
    n. 50, n. 51, n. 79, n. 207, n. 257, n. 294, n. 448, n. 509 e  n.
521 del 2002; n. 137 e n. 289 del 2001; n. 10, n. 11, n. 56,  n.  58,
n. 320 e n. 420 del 2000; n. 137 e n. 289 del 2001; n. 329 del  1999;
n. 89 - recte: n. 289 - del 1998). 
    Viceversa,  ad  avviso  della   Corte   d'appello,   l'Assemblea,
omettendo di valutare la sussistenza del suddetto «nesso funzionale»,
avrebbe aderito alla proposta della Giunta per  le  autorizzazioni  a
procedere  in  giudizio,  nella  parte  in  cui  si  fa   riferimento
all'auspicio di  ricercare  parametri  di  giudizio  piu'  articolati
«rispetto a  quello  (puramente  formalistico)  attualmente  definito
dalla  giurisprudenza  costituzionale,  al  fine  di  consentire   ai
deputati di partecipare piu' liberamente al dibattito politico». 
    Conclude,  quindi,  con  la  richiesta  di  dichiarare  «che  non
spettava alla Camera dei deputati  deliberare  che  le  dichiarazioni
rese dall'onorevole Pini alla stampa locale nel giugno 2009,  oggetto
della domanda risarcitoria avanzata da ACER della Provincia di Forli'
Cesena, concernono opinioni espresse  da  un  membro  del  parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 Cost.». 
    2.- Questa Corte, con l'ordinanza n. 161 del 2014, ha dichiarato,
in sede di prima e sommaria delibazione,  ammissibile  il  conflitto,
riservando in modo espresso alla attuale fase processuale di  merito,
nella quale il giudizio si svolge in contraddittorio  tra  le  parti,
ogni ulteriore decisione anche relativamente alla ammissibilita'. 
    Ricevuta comunicazione di detta ordinanza in data 9 giugno  2014,
la Corte d'appello di Bologna, in esecuzione degli incombenti di  cui
all'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
ha notificato alla Camera dei deputati la detta ordinanza e copia del
ricorso introduttivo del giudizio il 18 giugno  2014.  Il  18  luglio
2014  ha  poi  spedito  tali  atti  alla  cancelleria   della   Corte
costituzionale, ove sono pervenuti il 21 luglio 2014. 
    3.- Nel  giudizio  si  e'  costituita  la  Camera  dei  deputati,
eccependo l'improcedibilita' del conflitto per mancato  rispetto  del
termine   per   il   deposito   degli   atti   notificati,    nonche'
l'inammissibilita' per insufficiente esposizione  delle  ragioni  del
conflitto e, infine, sostenendo l'infondatezza nel merito. 
    Quanto  al  primo  profilo,  la  resistente   ha   riferito   che
l'ordinanza di  ammissione  del  conflitto  e  il  ricorso  risultano
notificati alla Camera dei deputati il 18 giugno  2014  e  depositati
nella cancelleria della Corte il 21  luglio  2014.  Da  cio'  sarebbe
derivata  la  violazione  dell'art.  24,  terzo  comma,  delle  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il quale
prevede  un  termine  perentorio   di   trenta   giorni,   decorrente
dall'ultima notificazione, per il deposito  nella  cancelleria  della
Corte costituzionale del ricorso dichiarato ammissibile, con la prova
delle notificazioni eseguite a  norma  dell'art.  37,  comma  quarto,
della legge n. 87 del 1953. 
    Quanto al secondo profilo, la Camera  dei  deputati  ha  eccepito
l'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del   conflitto   per
violazione dell'art. 24, comma 1, delle norme integrative dei giudizi
davanti    alla    Corte    costituzionale,    sotto    il    profilo
dell'insufficiente  esposizione  delle  «ragioni  del  conflitto»  in
quanto «nell'intero atto di promovimento  del  conflitto  il  Giudice
ricorrente non cita in alcun  punto  le  affermazioni  dell'on.  Pini
ritenute lesive». 
    Infine,  in   via   subordinata,   la   Camera   ha   prospettato
l'infondatezza del ricorso nel merito sul  rilievo  che  «le  denunce
dell'on. Pini in ordine ad aspetti critici  riguardanti  la  gestione
degli appalti di lavori dell'ACER  vertono  incontrovertibilmente  su
materie di rilevante interesse pubblico, che infatti hanno costituito
oggetto di una specifica interrogazione parlamentare (la n. 4-04808)»
e che «le  accuse  di  malcostume  e  di  disfunzioni  amministrative
dell'ACER sono  state  oggetto  di  apposita  denuncia  all'Autorita'
giudiziaria da parte dell'on. Pini» la quale «deve essere considerata
come svolgimento di attivita' parlamentare a tutti gli effetti». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il presente conflitto  di  attribuzione  e'  stato  sollevato
dalla  Corte  d'appello  di  Bologna,  seconda  sezione  civile,  nei
confronti della Camera dei deputati in relazione  alla  deliberazione
della stessa, assunta in data 19 settembre 2013 (doc.  IV-quater,  n.
1), con la quale e'  stata  affermata  l'insindacabilita',  ai  sensi
dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle   opinioni
espresse dall'onorevole Gianluca Pini  nei  confronti  della  Azienda
Casa Emilia-Romagna della Provincia di  Forli-Cesena,  gia'  ritenute
diffamatorie dal Tribunale di Forli'. 
    2.- La Camera dei deputati, costituendosi nel presente  giudizio,
ha eccepito, nell'ordine,  l'improcedibilita',  l'inammissibilita'  o
comunque l'infondatezza del ricorso. 
    3.- L'eccezione di improcedibilita' - formulata sul  rilievo  che
l'ordinanza di  ammissione  del  conflitto  e  il  ricorso  risultano
notificati alla Camera dei deputati il 18 giugno  2014  e  depositati
nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 luglio 2014, ossia
oltre il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione  previsto
dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale - non e' fondata. 
    Come questa Corte ha gia' rilevato (sentenza n. 205 del 2012), ai
sensi dell'art. 28, comma 2, delle norme  integrative,  nel  caso  di
deposito  effettuato  avvalendosi  del  servizio  postale,  ai   fini
dell'osservanza  dei  termini  per  il  deposito  vale  la  data   di
spedizione postale. 
    Nella specie, come risulta dal timbro postale, la Corte d'appello
di Bologna ha proceduto alla spedizione  del  ricorso  il  18  luglio
2014. 
    Dunque, sebbene l'ultima notificazione sia avvenuta il 18  giugno
2014 e il plico con il ricorso e la  prova  della  notificazione  sia
pervenuto alla cancelleria della Corte costituzionale, a mezzo posta,
il successivo 21 luglio, cio' che conta  e'  che  la  spedizione  sia
avvenuta il 18 luglio 2014, nell'osservanza del termine perentorio di
trenta giorni. Cio' basta per far escludere l'improcedibilita'. 
    4.- Il ricorso e', comunque,  inammissibile  per  violazione  del
principio di completezza e autosufficienza. 
    4.1.- Secondo l'indirizzo costante di questa  Corte  «il  ricorso
con  il  quale  l'autorita'  giudiziaria  propone  il  conflitto   di
attribuzione ai sensi dell'art. 68, primo comma, della  Costituzione,
deve rispettare il principio di completezza ed autosufficienza.  Tale
principio impone all'autorita' giudiziaria l'onere  di  indicare  nel
ricorso gli elementi che  consentano  alla  Corte  costituzionale  di
valutarne la fondatezza, raffrontando  le  dichiarazioni  rese  extra
moenia dal parlamentare con il contenuto di  atti  tipici  della  sua
funzione» (sentenza n. 31 del 2009; nello stesso senso,  le  sentenze
n. 223 del 2009, n. 282 del 2011 e n. 320 del 2013). 
    4.2.- Al contrario, il ricorso della Corte d'appello  di  Bologna
si limita ad un generico riferimento ad «una serie  di  dichiarazioni
rilasciate dall'onorevole Pini Gianluca alla stampa locale nel giugno
2009   con   l'utilizzo   di   espressioni   ritenute    dall'attrice
diffamatorie». 
    A causa di tale lacuna, non e' possibile valutare  la  fondatezza
del  conflitto.  Il   ricorso,   quindi,   deve   essere   dichiarato
inammissibile.