ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto  del  Direttore  generale  delle  finanze  e  del
Ragioniere generale dello Stato del 20 luglio 2012, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, 26 luglio  2012,
n. 173, recante «Modalita' di individuazione del maggior  gettito  da
riservare  all'Erario,  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   36,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214»,  promosso  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste con ricorso notificato il 19-20
settembre 2012, depositato in cancelleria il  21  settembre  2012  ed
iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 7 dicembre  2016  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 19-20  settembre  2012  e
depositato il 21 settembre 2012  (iscritto  al  n.  10  del  registro
conflitti tra enti 2012), la Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste ha promosso conflitto di  attribuzione  nei  confronti  dello
Stato in relazione al decreto del Direttore generale delle finanze  e
del Ragioniere generale dello Stato del 20  luglio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, 26  luglio
2012, n.  173,  recante  «Modalita'  di  individuazione  del  maggior
gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
    che, premette la ricorrente, il decreto impugnato da'  attuazione
alle due disposizioni citate nel suo titolo; 
    che, in particolare, l'art. 2, comma  36,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che le  maggiori  entrate
derivanti dallo stesso d.l. n. 138 del 2011 sono riservate all'erario
per un periodo di cinque anni, e  sono  destinate  al  raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea (primo
periodo); la medesima disposizione prevede, inoltre, che le modalita'
di individuazione delle predette maggiori entrate, da  contabilizzare
separatamente, sono stabilite  con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze (secondo periodo); 
    che analoghe previsioni sono contenute nei due periodi da cui  e'
costituito l'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,   l'equita'   e   il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  con  riguardo  alle  maggiori
entrate erariali derivanti dallo stesso d.l. n. 201 del 2011; 
    che la Regione autonoma rimarca di avere gia'  impugnato  le  due
disposizioni   legislative   attuate   dal    decreto    ministeriale
(rispettivamente, con i ricorsi  iscritti  al  n.  135  del  registro
ricorsi 2011 e al n. 38 del registro ricorsi 2012)  e  ricapitola  le
censure avanzate in quelle sedi in riferimento agli artt. 3, 5 e  120
della Costituzione, agli artt. 48-bis e 50 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),
nonche' all'art. 1 del decreto legislativo 22  aprile  1994,  n.  320
(Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione  Valle
d'Aosta) e all'art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); 
    che il contenuto del decreto oggetto di impugnazione nel presente
giudizio confermerebbe «l'effettivita' delle censure sollevate con  i
ricorsi nn. 135/2011  e  38/2012»:  in  particolare,  perche',  prima
dell'adozione del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze
si e' limitato a  comunicare  alla  Regione  autonoma  i  criteri  di
contabilizzazione stabiliti unilateralmente, ma non avrebbe raggiunto
alcuna intesa con il Presidente della stessa Regione; 
    che, inoltre, il decreto  ministeriale  (artt.  1  e  5)  avrebbe
determinato le  risorse  riservate  all'erario  avendo  riguardo  non
all'incremento di gettito effettivamente riscosso, ma a un incremento
solo ipotizzato, senza meccanismi  di  conguaglio  successivo,  cosi'
riducendo   ulteriormente   le   disponibilita'   della   ricorrente,
alimentate, ai sensi dell'art. 12  dello  statuto  speciale  e  della
legge n. 690 del 1981, dalla compartecipazione al gettito dei tributi
erariali effettivamente riscossi sul territorio regionale; 
    che, con atto depositato il 30 ottobre 2012, si e' costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  sia  dichiarato
inammissibile o infondato; 
    che non sarebbe ammissibile il conflitto di attribuzione  in  cui
si  risollevi  una  questione  gia'  sollevata  nei  confronti  della
disciplina legislativa di base, senza alcuna distinzione fra il  tema
del  conflitto  e  quello  del  previo   giudizio   di   legittimita'
costituzionale; 
    che, nel merito, l'art. 2, comma 36, del d.l. n.  138  del  2011,
convertito dalla legge n. 148 del 2011, e l'art.  48,  comma  1,  del
d.l. n. 201 del  2011,  convertito  dalla  legge  n.  214  del  2011,
costituirebbero principi fondamentali di «coordinamento della finanza
pubblica», rientranti, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e  119,
secondo comma, Cost.,  nella  competenza  legislativa  statale,  alla
quale pure  e'  esclusivamente  riservata  la  materia  del  «sistema
tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera
e, Cost.); 
    che l'art. 8, comma 1,  della  legge  n.  690  del  1981  sarebbe
rispettato,  poiche'  le  stesse  disposizioni  legislative   statali
destinerebbero  le  maggiori  entrate  ivi  previste  agli  specifici
obiettivi  di  finanza   pubblica   concordati   in   sede   europea,
sostanzialmente consistenti nell'impegno a raggiungere il pareggio di
bilancio entro il 2013; 
    che, inoltre, l'osservanza di quanto previsto nell'art. 8,  comma
2, della legge n. 690 del 1981 sarebbe garantita dall'art. 19-bis del
d.l. n. 138 del 2011, introdotto in sede di conversione  dalla  legge
n. 148 del 2011, secondo cui l'attuazione  delle  disposizioni  dello
stesso decreto-legge  «nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano  avviene  nel  rispetto  dei
loro statuti e delle relative norme di attuazione  e  secondo  quanto
previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; 
    che, peraltro,  in  concreto,  la  bozza  dell'impugnato  decreto
ministeriale sarebbe stata preventivamente comunicata alle Regioni  e
Province autonome e le stesse, «a nome  della  Regione  Sardegna,  in
qualita' di coordinatrice del tavolo tecnico in materia  finanziaria,
istituito in seno alla conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni  a
statuto speciale e  delle  Province  autonome»,  avrebbero  formulato
osservazioni a riguardo, poi recepite nel testo finale e nei relativi
allegati; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri dimostra altresi' la
correttezza  della  metodologia  di  calcolo  seguita   nel   decreto
ministeriale, sostenendo comunque che l'art. 12 dello  statuto  della
Valle d'Aosta sarebbe applicabile solo ai casi  di  devoluzione  alla
Regione autonoma di quote di tributi erariali, non  alle  riserve  di
gettito a favore dell'erario; 
    che, con memoria depositata il 26 febbraio 2016,  in  prossimita'
dell'udienza del 22 marzo 2016, la Regione autonoma,  rilevando  che,
in seguito alla sentenza di questa Corte n. 241  del  2012,  relativa
all'art. 2, comma 36, del d.l. n.  138  del  2011,  convertito  dalla
legge n. 148 del 2011, lo Stato «ha  provveduto  [...]  a  restituire
alla Regione somme indebitamente  trattenute»,  ha  rappresentato  la
sopravvenuta carenza di interesse, da parte sua, alla definizione del
conflitto; 
    che, in data 15 giugno 2016, la Regione  autonoma  ha  depositato
un'ulteriore memoria in cui sottolinea  che  la  sentenza  di  questa
Corte n. 82 del 2015, nel pronunciarsi sull'art. 48 del d.l.  n.  201
del 2011, convertito dalla  legge  n.  214  del  2011,  ha  formulato
rilievi  critici  in  merito  al  decreto  ministeriale  oggetto  del
presente conflitto, in relazione al rispetto del principio  di  leale
collaborazione e del requisito dell'intesa con  il  Presidente  della
Regione autonoma, e che  le  determinazioni  ministeriali  successive
«sono state  adottate  dallo  Stato  secondo  procedure  conformi  al
principio  dell'intesa  sancito  dall'ordinamento  finanziario  della
Regione»; 
    che, pertanto, come rappresentato  nella  stessa  memoria,  sulla
base di conforme  deliberazione  della  propria  Giunta,  la  Regione
autonoma  ha  rinunciato   all'impugnativa   del   predetto   decreto
ministeriale; 
    che, con atto depositato l'8 agosto  2016,  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
accettato la rinuncia. 
    Considerato che, ai sensi dell'art.  25,  comma  5,  delle  norme
integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  la
rinuncia al  ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte
costituita,  comporta  l'estinzione  del   processo   (ex   plurimis,
ordinanze n. 138, n. 98 e n. 71 del 2016).