ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  4-bis  del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49, promosso dal Giudice  dell'udienza  preliminare
presso il Tribunale di Viterbo nel procedimento penale  a  carico  di
H.D.L. con ordinanza dell'8  aprile  2013,  iscritta  al  n.  94  del
registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ordinanza dell'8 aprile 2013 (r.o.  n.  94  del
2016), il Giudice dell'udienza preliminare  presso  il  Tribunale  di
Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma,
e 117, primo comma, della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per
le   prossime   Olimpiadi   invernali,   nonche'   la   funzionalita'
dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per  favorire   il
recupero di tossicodipendenti recidivi e  modifiche  al  testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9  ottobre  1990,  n.  309),  come  convertito,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; 
    che, a sostegno dell'ordinanza di rimessione, il  giudice  si  e'
limitato a dichiarare non manifestamente infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale «recependo "in toto"  la  motivazione  di
cui alla sentenza della Corte  di  Appello  di  Roma  -  Sezione  III
penale, che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta,
perche'  totalmente  condivisa  e  che  si   allega   alla   presente
ordinanza». 
    Considerato che, con  la  sentenza  n.  32  del  2014,  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 4-bis del d.l.  n.  272  del  2005,  come  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006; 
    che, anche a prescindere da ogni considerazione sulla carenza  di
motivazione dell'ordinanza di rimessione, la sollevata  questione  e'
manifestamente inammissibile perche' divenuta priva  di  oggetto  (ex
multis, ordinanze n. 271, n. 181 e n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.