ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,  3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  e  12  della  legge  della  Regione  Abruzzo  6
novembre  2015,  n.  38,  recante  «Istituzione  del  Parco  Naturale
Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche  alla  legge  regionale  21
giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree  protette  della  Regione
Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)», promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il  4-5  gennaio  2016,
depositato in cancelleria il 12 gennaio 2016 ed iscritto al n. 1  del
registro ricorsi 2016. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  10  gennaio  2017  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 4-5 gennaio 2016 e depositato il successivo 12  gennaio
(reg. ric. n. 1 del 2016),  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e  12  della
legge  della  Regione  Abruzzo  6  novembre  2015,  n.  38,   recante
«Istituzione del Parco  Naturale  Regionale  Costa  dei  Trabocchi  e
modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996,  n.  38  (Legge-quadro
sulle aree protette  della  Regione  Abruzzo  per  l'Appennino  Parco
d'Europa)», in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s),
e 118, secondo comma, della Costituzione ed in relazione  agli  artt.
19 e 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle  aree
protette) ed agli artt. 25 e 26 della legge 31 dicembre 1982, n.  979
(Disposizioni per la difesa del mare). 
    Il ricorrente rileva che l'art. 1,  comma  1,  della  legge  reg.
Abruzzo n. 38 del 2015 istituisce il Parco naturale regionale  "Costa
dei Trabocchi", classificandolo, nel comma  seguente,  come  tale  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394
(Legge quadro sulle aree protette), oltre che dell'art. 9,  comma  1,
della legge regionale n. 38 del 1996. 
    Il successivo art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 38 del
2015  individua  l'area  interessata  disponendo  che  «Il  Parco  e'
composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni  di  San
Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di  costa
fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord  e  sud
lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal  comma
2». 
    Dunque, a giudizio  del  ricorrente,  l'area  protetta  di  nuova
istituzione interessa, secondo le coordinate  riportate  all'art.  2,
comma, 2 della legge reg. Abruzzo  n.  38  del  2015,  unicamente  il
territorio marino, vale a dire  quello  entro  le  sei  miglia  dalla
costa. Si configurerebbe, allora, a tutti gli  effetti  come  un'area
marina protetta,  nonostante  la  denominazione  di  «Parco  naturale
regionale». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta  che  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, della legge n. 394 del 1991, i parchi  naturali
regionali sono costituiti da aree terrestri fluviali, lacuali e, solo
eventualmente, da tratti di mare prospicienti la costa, da intendersi
peraltro come possibili limitate estensioni  della  parte  terrestre,
fluviale  o  lacuale,  di  valore  naturalistico  e  ambientale,  che
costituirebbero, nell'ambito di una  o  piu'  regioni  limitrofe,  un
sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei  luoghi,  dai
valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali  delle
popolazioni locali. 
    Secondo il ricorrente, sarebbe evidente che  la  norma  in  esame
eccederebbe dalla competenza regionale, considerato che l'istituzione
di  aree  protette  interessanti  gli  ambienti  marini  rientrerebbe
nell'ambito delle competenze riservate allo Stato. A  tale  proposito
occorrerebbe richiamare la normativa di  cui  al  Titolo  V  (Riserve
marine) della legge n. 979 del 1982, come successivamente modificata,
in base alla quale le  riserve  marine  sono  attualmente  istituite,
«previa istruttoria tecnica di valutazione concernente  gli  appositi
studi conoscitivi di  carattere  ambientale  e  socio-economico,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, d'intesa con la regione interessata e previo  parere  della
Conferenza unificata» (art. 26). 
    Il Presidente del Consiglio richiama l'art. 19 della legge n. 394
del 1991, il quale definisce la gestione delle aree protette  marine,
disponendo  che  il  raggiungimento  delle  finalita'  istitutive  di
ciascuna area marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato  centrale
per la difesa del mare. D'altra parte il Titolo  III  (Aree  naturali
protette regionali) della legge n. 394 del 1991 delinea e  definisce,
agli articoli da 22 a 28, le  norme  istitutive  delle  stesse.  Tali
disposizioni non contemplerebbero  alcun  riferimento  al  territorio
marino, riferendosi anzi piu' propriamente all'ambito terrestre. 
    In  sintesi,  secondo   il   ricorrente,   la   norma   regionale
istituirebbe   un'area   protetta   con   una   denominazione,    una
strumentazione gestionale e di  salvaguardia  relative  ad  un  parco
regionale terrestre, perimetrando  invece  come  zona  da  proteggere
un'area marina ed esercitando competenze non spettanti alla regione. 
    In  cio'  consisterebbe  il  contrasto  con  le   vigenti   norme
costituzionali,  secondo  quanto  emerge   chiaramente   dal   tenore
dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,  che  affida  allo
Stato la  competenza  legislativa  esclusiva  nella  materia  «tutela
dell'ambiente». 
    Inoltre, la richiamata disciplina regionale confliggerebbe con la
disposizione del successivo art. 118, secondo comma, Cost.,  in  base
al quale «I Comuni,  le  Province  e  le  Citta'  metropolitane  sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale secondo  le  rispettive  competenze».  Tale
norma, infatti, anche se esplicitamente riferita alle sole competenze
degli enti territoriali minori,  porrebbe  chiaramente  il  principio
secondo il quale la competenza legislativa circa l'allocazione  delle
funzioni amministrative dipenderebbe dalla competenza legislativa nel
settore di volta in volta considerato. 
    Le  menzionate  disposizioni   dell'impugnata   legge   regionale
violerebbero i parametri costituzionali evocati nella  parte  in  cui
assegnano direttamente, mediante la normazione primaria, una funzione
amministrativa ricadente in una materia, la  «tutela  dell'ambiente»,
che non  spetta  alla  competenza  legislativa  regionale  e  che  e'
assegnata in  via  esplicita  dalla  legge  statale  alla  competenza
dell'amministrazione centrale. 
    Conseguenza della illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015 sarebbe l'illegittimita'  dei
successivi articoli della medesima legge  regionale,  con  esclusione
dell'art. 11, che sono volti a dettare  la  disciplina  di  dettaglio
dell'istituito  Parco  regionale.  Risulterebbero,  in   particolare,
contraddittori rispetto  alla  perimetrazione  esclusivamente  marina
individuata i riferimenti alla tutela dell'ambiente  terrestre  (art.
2, comma 4, e art. 3, comma 1), cosi' come la previsione del Piano  e
del Regolamento del parco e del  Programma  pluriennale  economico  e
sociale (artt. 6 e 7), nonche' il rimando alle norme di  salvaguardia
previste dall'art. 9 della legge reg. n. 38 del 1996. 
    Si tratterebbe infatti  di  contenuti  e  strumenti  di  gestione
inerenti ai parchi terrestri e  che  dunque  non  potrebbero  trovare
applicazione per un'area protetta marina. 
    2.- La Regione Abruzzo non si e' costituita. 
    3.- All'udienza pubblica, l'Avvocatura generale  dello  Stato  ha
delimitato  l'oggetto  del  giudizio  rinviando   alle   disposizioni
individuate nella delibera ad impugnare - che, a sua volta,  richiama
la relazione del Dipartimento degli affari  regionali  -  e,  dunque,
agli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9  della
legge regionale in esame. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 e 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n.  38,
recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi
e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38  (Legge-quadro
sulle aree protette  della  Regione  Abruzzo  per  l'Appennino  Parco
d'Europa)», deducendo la violazione degli artt. 117,  secondo  comma,
lettera s), e 118, secondo comma, della  Costituzione,  in  relazione
agli artt. 19 e 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge  quadro
sulle aree protette) e agli artt. 25 e 26  della  legge  31  dicembre
1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare). 
    Il ricorrente rileva che l'art. 1,  comma  1,  della  legge  reg.
Abruzzo n. 38 del 2015 istituisce il Parco naturale regionale  "Costa
dei Trabocchi", classificandolo, nel comma  seguente,  come  tale  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394
(Legge quadro sulle aree protette), oltre che dell'art. 9,  comma  1,
della legge regionale n. 38 del 1996. 
    Il successivo art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 38 del
2015  individua  l'area  interessata  disponendo  che  «Il  Parco  e'
composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni  di  San
Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di  costa
fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord  e  sud
lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal  comma
2». 
    Dunque, a giudizio  del  ricorrente,  l'area  protetta  di  nuova
istituzione interessa, secondo le coordinate  riportate  all'art.  2,
comma, 2 della legge reg. Abruzzo  n.  38  del  2015,  unicamente  il
territorio marino, vale a dire  quello  entro  le  sei  miglia  dalla
costa. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  le  menzionate
disposizioni, che istituiscono un'area protetta  denominandola  Parco
naturale regionale  "Costa  dei  Trabocchi"  e  ne  regolamentano  la
gestione e la salvaguardia, violerebbero, innanzitutto,  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost., dal momento  che  l'area  di  nuova
istituzione interessa unicamente il territorio marino e si  configura
a tutti gli effetti come un'area marina protetta, la cui disciplina -
contenuta negli artt. 19 e 20 della legge n. 394  del  1991  e  negli
artt. 25 e 26 della legge n. 979 del 1982 - afferisce alla materia di
competenza esclusiva statale «tutela dell'ambiente». 
    Le norme  censurate  sarebbero  altresi'  lesive  dell'art.  118,
secondo  comma,   Cost.,   in   quanto,   sebbene   la   disposizione
costituzionale si riferisca esplicitamente solo alle competenze degli
enti territoriali minori, porrebbe chiaramente il  principio  secondo
il quale la competenza legislativa circa l'allocazione delle funzioni
amministrative dipende dalla competenza legislativa  nel  settore  di
volta in volta considerato. 
    2.- All'udienza pubblica, l'Avvocatura generale  dello  Stato  ha
precisato che l'oggetto del giudizio deve  essere  circoscritto  alle
disposizioni individuate nella delibera ad impugnare  -  che,  a  sua
volta, richiama la relazione del Dipartimento affari regionali  -  e,
dunque, agli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7  e
9 della legge regionale in esame. 
    In  questi  termini  risulta  quindi  individuato  l'oggetto  del
giudizio. 
    3.- Le questioni sollevate in riferimento all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost. sono fondate. 
    3.1.- Con la legge regionale in  esame,  la  Regione  Abruzzo  ha
istituito il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi". 
    Il Parco viene classificato con riferimento agli artt.  2,  comma
2, della legge n. 394 del 1991 e 9, comma 1, della legge Reg. Abruzzo
n. 38 del 1996. Tali disposizioni prevedono  che  i  parchi  naturali
regionali sono costituiti da aree  terrestri,  fluviali,  lacuali  ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in  cui  siano
inclusi uno o piu' ecosistemi intatti o poco alterati  da  interventi
antropici, che costituiscono,  nell'ambito  di  una  o  piu'  regioni
limitrofe, un  sistema  omogeneo  caratterizzato  dalla  presenza  di
specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse
naturalistico,  scientifico,  culturale,  educativo   e   ricreativo,
nonche' da valori paesaggistici, artistici e dalle  tradizioni  delle
popolazioni locali. 
    Nel caso in esame viene  enunciata  la  sottoposizione  a  tutela
dell'area interessata da  elementi  floro-faunistici  di  particolare
valore naturalistico. 
    3.2.- Tuttavia, l'individuazione dell'area tutelata  riguarda  il
«tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino
e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di  costa  fino  a  sei
miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord  e  sud  lungo  la
costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal  comma  2».  In
tal modo la perimetrazione del parco naturale "Costa  dei  Trabocchi"
comprende esclusivamente un tratto  di  mare  prospiciente  la  costa
compreso tra le coordinate indicate nel secondo comma dell'art. 2. 
    Nella relazione di accompagnamento alla legge regionale n. 38 del
2015, impugnata con il presente ricorso, si legge come in passato  la
legislazione regionale  abbia  privilegiato  «la  dimensione  interna
dell'Abruzzo, affidando un ruolo  quanto  meno  limitato  alla  parte
costiera». 
    In  tale  contesto  si  riconosce  espressamente  che  la   parte
terrestre  prospiciente  all'area  del   Parco   naturale   regionale
"Trabocchi del Chietino" coincide con l'area del  sito  di  interesse
comunitario (SIC) IT714106 e che con la legge della  Regione  Abruzzo
30 marzo 2007,  n.  5  (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  e  la
valorizzazione della Costa Teatina) sono state istituite sei  riserve
costiere, tra le quali la riserva naturale  "Grotta  delle  Farfalle"
(art. 3, comma 1), in un'area corrispondente a quella marina  che  la
legge impugnata intende istituire. 
    Inoltre, sia la relazione,  sia  l'impugnato  art.  2,  comma  3,
riconoscono che il valore della presenza dei "trabocchi", quali  beni
storico-artistici, e' stato gia' in passato  tutelato  con  la  legge
reg. Abruzzo 14 dicembre 1994, n. 93 (Disposizioni per il recupero  e
la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese), poi integrata
da successivi interventi legislativi, quali la  legge  della  Regione
Abruzzo 11 agosto 2009, n. 13, recante:  «Modifiche  ed  integrazioni
alla  L.R.  n.  71/2001  (Rifinanziamento  della  L.R.   n.   93/1994
concernente: Disposizioni per il recupero  e  la  valorizzazione  dei
trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al  recupero,  alla
salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti
«caliscendi» o «bilancini», della costa abruzzese». 
    I "trabocchi" assurgerebbero, di fatto, ad icona di una relazione
tra terra e mare che «se pur ovvia, [...] non e', sin ora, assurta ad
oggetto di tutela e valorizzazione integrata». 
    Conseguentemente, la legge regionale in esame, al menzionato art.
2, comma 3, incoerentemente afferma che la presenza dei  "trabocchi",
antichi strumenti di pesca, caratterizza l'ambiente marino. 
    La contraddizione tra le norme di principio istitutive del  Parco
naturale  regionale  (art.  1)  -  che,   come   gia'   detto,   solo
marginalmente puo' comprendere anche tratti di mare  prospicienti  la
costa - e la concreta perimetrazione dello stesso (art. 2) contenente
solo un ampio tratto di mare prospiciente la costa, palesa  la  reale
portata della legge in esame, tesa, in  realta',  alla  creazione  di
un'area marina protetta  in  violazione  del  riparto  di  competenze
legislative tra Stato e Regioni. 
    La  disciplina  delle  aree  protette  rientra,   invero,   nella
competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente»
ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex multis, sentenze n.
212 del 2014 e n. 14 del 2012), ed e' contenuta nella  legge  n.  394
del 1991 che detta i principi fondamentali della materia, ai quali la
legislazione regionale e' chiamata ad adeguarsi,  assumendo  anche  i
connotati di normativa interposta (sentenze n. 212 del 2014,  n.  325
del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010). L'art. 2 della legge n. 394  del
1991  classifica,  difatti,  le  aree  naturali  protette  in  parchi
nazionali e regionali (art. 2, commi 1  e  2),  a  seconda  del  loro
rilievo  nazionale  o  locale,  e  in  riserve  naturali,  statali  o
regionali  in  base  alla   rilevanza   degli   interessi   in   esse
rappresentati (art. 2, comma 3).  Mentre  i  parchi  hanno  finalita'
generali di protezione e  valorizzazione  della  natura,  le  riserve
(oltre ad avere  di  regola  dimensioni  molto  piu'  ridotte)  hanno
principalmente una finalita' di  natura  conservativa  connessa  alla
presenza  di  specifici  valori  floro-faunistici  o  di   diversita'
biologica. 
    La legge quadro (art. 2, comma 2) non prevede, dunque, la  figura
del parco regionale marino, ma solamente la possibilita'  che  tratti
di mare prospicienti la costa vengano a far parte di parchi regionali
costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali. 
    Con specifico riferimento all'ambiente  marino,  poi,  l'art.  2,
comma  4,  della  legge  n.  394   del   1991   distingue   le   aree
particolarmente protette e quelle definite dall'art. 25  della  legge
n. 979 del 1982, in base alla quale le riserve naturali  marine  sono
costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai  fondali  e  dai
tratti di costa prospicienti che presentano  un  rilevante  interesse
per   le   caratteristiche   naturali,   geomorfologiche,    fisiche,
biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e
costiere  e  per  l'importanza  scientifica,  ecologica,   culturale,
educativa ed economica che rivestono. 
    Ai sensi dell'art. 18 della medesima legge n. 394  del  1991,  il
Ministro dell'ambiente istituisce le aree protette marine: l'istituto
e' imperniato sulla centralita' del ruolo  dello  Stato  anche  nella
fase  di  gestione  (art.  19)  e,  in  generale,  nella   disciplina
richiamata  (art.  20).  L'ambito  marino,  diversamente  da   quello
terrestre, risulta, dunque, caratterizzato da un prevalente interesse
statale. 
    In definitiva, dal  momento  che  il  Parco  naturale  regionale,
istituito con la legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015,  per  le  ragioni
sopra esposte non  comprende  in  via  prevalente  un'area  di  terra
emersa, ma esclusivamente un'area  marina,  esso  e'  in  realta'  da
ascrivere alla aree marine protette, e pertanto la suddetta legge  si
pone in contrasto con la classificazione e l'istituzione  delle  aree
naturali di cui agli artt. 2, 18, 19 e 20 della legge n. 394 del 1991
e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,
che attribuisce allo Stato la  competenza  legislativa  esclusiva  in
materia di tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema:  materia  nella
quale rientrano le aree marine protette. 
    3.3.- Se le norme impugnate istituiscono la "Costa dei Trabocchi"
come «Parco naturale regionale»  (art.  1,  comma  1);  delimitano  i
confini del Parco (art. 2, commi 1 e 2); individuano i principi della
tutela dell'ambiente terrestre e le  finalita'  del  Parco  (art.  2,
comma 4 e art. 3), disciplinano il  Piano  del  Parco  (art.  6),  il
Programma pluriennale economico e sociale e il Regolamento del  Parco
(art. 7) e le Norme di salvaguardia (art. 9), ulteriori  disposizioni
della  legge  regionale  impugnata  (art.  1,  commi  2  e   3,   che
classificano il  parco  e  dispongono  la  tutela,  nell'area  marina
interessata,  di  elementi  floro-faunistici  di  particolare  valore
naturalistico; art. 2, comma 3, che descrive gli  ulteriori  elementi
caratterizzanti l'area; art. 4, che individua i confini; artt. 5 e 8,
che regolamentano l'ente e il piano di gestione; ed infine artt. 11 e
12, che prevedono la copertura finanziaria  e  l'entrata  in  vigore)
risultano in rapporto di stretta ed esclusiva  dipendenza  funzionale
con le disposizioni censurate. 
    Ad esse deve dunque estendersi, in via consequenziale,  ai  sensi
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione e sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale),  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale. 
    4.-  Restano  assorbite  le  ulteriori  questioni  sollevate  dal
ricorrente.