ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  1
e 2, della legge  della  Regione  Piemonte  16  maggio  2016,  n.  11
(Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21  recante  «Norme
per l'esercizio delle funzioni in  materia  farmaceutica»),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
16-20 luglio 2016, depositato in cancelleria il  20  luglio  2016  ed
iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore
Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per  il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Giovanna  Scollo  per  la
Regione Piemonte. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 16 e il 18 luglio 2016 (r.r. n.  44
del 2016), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
l'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte  16  maggio
2016, n. 11 recante «Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n.
21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in  materia  farmaceutica)»,
per violazione degli artt. 32, primo comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione. 
    1.1.- L'art. 1, comma 1, della legge regionale  n.  11  del  2016
sostituisce l'art. 10, comma 3, della legge della Regione Piemonte 14
maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni  in  materia
farmaceutica), stabilendo che «[n]elle farmacie  aperte  al  pubblico
sono  impiegabili  apparecchi   di   autodiagnostica   destinati   ad
effettuare le prestazioni analitiche di prima  istanza  indicate  nel
decreto del Ministero della salute 16  dicembre  2010  del  Ministero
della  salute  (Disciplina  dei  limiti  e  delle  condizioni   delle
prestazioni  analitiche  di  prima  istanza,  rientranti  nell'ambito
dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera  e),  e
per le indicazioni tecniche relative ai  dispositivi  strumentali  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n.
153 del 2009)». 
    L'art. 1, comma 2, della medesima legge  regionale  inserisce  il
comma 3-bis del citato art. 10 della legge regionale n. 21 del  1991,
prevedendo  che  «negli  esercizi  commerciali  individuati  in  base
all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e  di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito  con
modificazioni dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  l'impiego  di
apparecchi di autodiagnostica rapida e' consentito  limitatamente  al
rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e  colesterolo
totale, secondo le modalita' stabilite da disposizioni  della  Giunta
regionale». 
    1.2.-  Secondo  il  ricorrente,  l'impugnato  art.  1,  comma  1,
riproduce un principio  fondamentale  in  materia  di  «tutela  della
salute», contenuto nell'art. 1  del  decreto  legislativo  3  ottobre
2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle  farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in
materia di indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali,
a norma dell'articolo 11 della legge  18  giugno  2009,  n.  69),  il
quale, in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della  legge
18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile) provvede alla  «definizione  dei  nuovi  compiti  e  funzioni
assistenziali  delle  farmacie  pubbliche  e  private   operanti   in
convenzione  con  il  Servizio  sanitario   nazionale»   (comma   1),
includendo,  tra  i  «nuovi   servizi   assicurati   dalle   farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di  quanto
previsto dai Piani socio-sanitari regionali  e  previa  adesione  del
titolare  della  farmacia»,  «l'effettuazione,  presso  le  farmacie,
nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni  analitiche  di  prima  istanza  rientranti   nell'ambito
dell'autocontrollo,  nei  limiti  e  alle  condizioni  stabiliti  con
decreto di natura non regolamentare del Ministro  del  lavoro,  della
salute  e  delle  politiche  sociali,  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  restando  in  ogni  caso  esclusa
l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue
o di plasma mediante siringhe o dispositivi  equivalenti»  (comma  2,
lettera e). La disposizione statale ha trovato attuazione nel decreto
del Ministero della salute 16 dicembre 2010 recante  «Disciplina  dei
limiti e delle  condizioni  delle  prestazioni  analitiche  di  prima
istanza,   rientranti   nell'ambito   dell'autocontrollo   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per  le  indicazioni  tecniche
relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'art.  1,  comma  2,
lettera  d)  del  decreto  legislativo  n.  153  del  2009»,  che  ha
specificato  quali  prestazioni  analitiche  siano  effettuabili   in
farmacia. 
    La difesa dello Stato  osserva  che,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale,  la  riproduzione  in  una  legge  regionale  di   un
principio fondamentale  previsto  da  leggi  statali  in  materia  di
competenza legislativa concorrente, qual e' la «tutela della salute»,
costituisce una novazione della fonte, di per  se'  lesiva  dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
    1.3.- Il ricorrente impugna altresi' l'art.  1,  comma  2,  della
medesima legge regionale n. 11 del 2016, che  consente  l'impiego  di
apparecchi  di  autodiagnostica  rapida   per   il   rilevamento   di
trigliceridi, glicemia e colesterolo totale anche presso gli esercizi
di vicinato e nelle medie  e  grandi  strutture  di  vendita.  Simile
previsione sarebbe in contrasto  con  il  principio  fondamentale  in
materia di «tutela della salute», contenuto nei citati d.lgs. n.  153
del 2009 e d.m. 16 dicembre 2010, secondo i quali  detto  impiego  e'
ammissibile solo nelle farmacie,  dove  e'  individuato  un  soggetto
garante delle prestazioni di analisi. 
    Tale contrasto determinerebbe la violazione degli artt. 32, primo
comma, e 117, terzo comma, Cost. 
    2.- Con atto depositato il 29 agosto 2016, si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Piemonte,  chiedendo  che  il  ricorso   venga
dichiarato non fondato. 
    2.1.- In merito all'art. 1, comma 1, della legge reg. n.  11  del
2016 la resistente contesta che, in materia di competenza legislativa
concorrente, non  sia  costituzionalmente  ammissibile  la  novazione
della fonte. 
    Neppure   sarebbe   fondata   la   questione   di    legittimita'
costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma  2,  della  medesima
legge, in quanto, anche negli esercizi di vicinato e  nelle  medie  e
grandi strutture di vendita, e' prevista la presenza di un farmacista
abilitato, garante delle prestazioni analitiche li' effettuate. 
    3.- Con memoria depositata il 28 febbraio 2017, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha insistito perche' le disposizioni impugnate
vengano dichiarate illegittime, contestando le  argomentazioni  della
Regione resistente. 
    3.1.- In ordine alla censura relativa alla novazione della  fonte
il  ricorrente  ha  ribadito  come  anche  in  tema  di  legislazione
concorrente sia  inibito  alla  Regione  di  riprodurre  nella  legge
regionale i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, come
affermato ancora di recente dalla sentenza  n.  195  del  2015  della
Corte costituzionale. 
    3.2.- In  ordine  alla  possibilita'  di  effettuare  prestazioni
analitiche di prima istanza presso centri commerciali o  esercizi  di
vicinato, la difesa dello Stato  ha  rimarcato  che  la  legislazione
statale  consente  le  prestazioni  analitiche   di   prima   istanza
esclusivamente presso le farmacie,  mentre  presso  gli  esercizi  di
vicinato  e  nei  centri  commerciali  e'  permessa,  a   determinate
condizioni, la sola vendita di  farmaci  da  banco:  la  legislazione
regionale impugnata,  invece,  prevede  la  possibilita'  di  erogare
prestazioni analitiche di  prima  istanza  presso  le  "parafarmacie"
cosi'  contravvenendo  al  principio  fondamentale,  stabilito  dalla
legislazione statale in materia di «tutela della salute», secondo cui
tali  prestazioni  sono  possibili  solo  presso  le   farmacie,   in
considerazione del piu' esteso regime di obblighi, e  di  conseguenti
garanzie per la salute dei cittadini, che gravano sulle stesse e  che
vanno ben oltre la mera presenza di un farmacista. 
    Il legislatore regionale, dunque, con la norma impugnata  avrebbe
illegittimamente abbassato gli standard di tutela  della  salute  dei
cittadini, oltre tutto senza neppure  specificare  le  condizioni  di
esercizio delle citate  prestazioni  analitiche,  ma  rimettendole  a
successive determinazioni della Giunta regionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  in  epigrafe  indicato,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1,  commi  1  e  2,  della
legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 recante  «Modifica
alla legge regionale 14 maggio 1991, n.  21  (Norme  per  l'esercizio
delle funzioni in materia farmaceutica), ritenendo violati gli  artt.
32, primo comma e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    2.- L'art. 1, comma 1, della citata legge reg.  n.  11  del  2016
prevede che «[n]elle farmacie aperte  al  pubblico  sono  impiegabili
apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le  prestazioni
analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero  della
salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei  limiti  e  delle  condizioni
delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  lettera  e)  e
per le indicazioni tecniche relative ai  dispositivi  strumentali  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del n. 153 del 2009». 
    La difesa dello Stato ritiene che  il  richiamo  da  parte  della
disposizione regionale impugnata, alla normativa  statale  contenente
principi  fondamentali  in  materia  di  «tutela  della  salute»,  di
competenza  legislativa  concorrente,  costituisca  una   illegittima
novazione della fonte legislativa statale,  tale  da  violare  l'art.
117, terzo comma, Cost. 
    3.- La questione non e' fondata. 
    3.1.-  L'impugnato  art.  1,  comma  1,  riformula  il  comma  3,
dell'art. 10 della legge della Regione Piemonte 14 maggio 1991, n. 21
(Norme per l'esercizio delle funzioni in  materia  farmaceutica),  in
modo da renderlo  aderente  alla  disciplina  statale  nel  frattempo
entrata in vigore. 
    In  particolare,  il  testo  originario  della  norma   regionale
stabiliva che «[n]elle  farmacie  aperte  al  pubblico  l'impiego  di
apparecchi di autodiagnostica rapida finalizzata  al  rilevamento  di
prima  istanza  e'  effettuato  secondo  le  modalita'  stabilite  da
disposizioni  della  Giunta  regionale».  L'attuale  testo   prevede,
invece, che «[n]elle farmacie aperte  al  pubblico  sono  impiegabili
apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le  prestazioni
analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero  della
salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei  limiti  e  delle  condizioni
delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  lettera  e,  e
per le indicazioni tecniche relative ai  dispositivi  strumentali  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d del decreto legislativo  n.
153 del 2009)». 
    La normativa regionale previgente non  indicava  i  limiti  e  le
condizioni  di  utilizzo,  nelle  farmacie,   degli   apparecchi   di
autodiagnostica e si limitava a demandare alla  Giunta  regionale  il
compito di individuarli. La disciplina regionale si  poneva,  quindi,
in  contrasto  con  la  normativa  statale  sopravvenuta,  che,   nel
prevedere la possibilita' di offrire servizi  di  autodiagnostica  in
farmacia, ha rinviato a un decreto ministeriale, da adottarsi  previa
intesa con la  Conferenza  Stato-Regioni,  il  compito  di  precisare
puntualmente  limiti  e   condizioni   per   l'erogazione   di   tali
prestazioni, al fine di assicurare un grado di  tutela  della  salute
uniforme per tutti sul territorio nazionale. 
    3.2.- Piu' precisamente, con l'art.  11  della  legge  18  giugno
2009,  n.  69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile), il legislatore ha delegato il Governo a  individuare  «nuovi
servizi  a  forte  valenza  socio-sanitaria  erogati  dalle  farmacie
pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale». 
    In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. n. 153  del
2009, il quale ha previsto (all'art. 1,  comma  2)  che  le  farmacie
possano partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata a
favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede
di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto  delle  attivita'  del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 
    In particolare, alle farmacie e' consentito  erogare  prestazioni
analitiche    di     prima     istanza     rientranti     nell'ambito
dell'autocontrollo, esclusa l'attivita' di prescrizione  e  diagnosi,
nonche' il prelievo  di  sangue  o  di  plasma  mediante  siringhe  o
dispositivi equivalenti e nei limiti e alle condizioni stabiliti  con
decreto di natura non regolamentare del Ministro  del  lavoro,  della
salute  e  delle  politiche  sociali,  d'intesa  con  la   Conferenza
Stato-Regioni (art. 1, comma 2, lettera e,  del  d.lgs.  n.  153  del
2009). 
    Con questa riforma, l'attivita' svolta dalle farmacie non e' piu'
ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si
estende alla prestazione di servizi.  Per  la  concreta  operativita'
della cosiddetta "farmacia  dei  servizi"  e'  stata,  poi,  prevista
l'emanazione di decreti ministeriali  da  adottare  previa  intesa  o
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome. In particolare, ai fini del  presente
giudizio, rileva il decreto del Ministero  della  salute  emanato  in
data 16 dicembre 2010 (e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  57
del 10 marzo 2011), che specifica i  limiti  e  le  condizioni  delle
prestazioni  analitiche  di  prima  istanza,  rientranti  nell'ambito
dell'autocontrollo, e le indicazioni tecniche relative ai dispositivi
strumentali utilizzabili a tale scopo. 
    3.3.- In questo  contesto  normativo,  e'  intervenuta  la  norma
impugnata (art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016)
che ha modificato la normativa regionale previgente, adeguandola alla
sopravvenuta legislazione statale, richiamando, anche  con  espliciti
riferimenti testuali, i nuovi principi  fondamentali  in  materia  di
«tutela della salute», contenuti  nel  d.lgs.  n.  153  del  2009,  e
rinviando per gli aspetti attuativi al decreto  ministeriale  del  16
dicembre 2010, specificamente menzionato. 
    Nel caso in esame, pertanto, la Regione non si e' appropriata dei
principi stabiliti dalla legge statale e riservati alla competenza di
quest'ultima,  riproducendone  i  contenuti   nell'atto   legislativo
regionale. Piuttosto, nell'esercizio della sua competenza legislativa
concorrente, la Regione ha richiamato i principi  fondamentali  della
materia desumibili dalla legislazione statale vigente, precisando gli
estremi della normativa statale di riferimento alla quale  e'  tenuta
ad adeguarsi.  Sicche',  nel  caso  di  specie,  non  puo'  ritenersi
correttamente evocato  il  tema  della  novazione  della  fonte,  ne'
possono   ritenersi   applicabili   i   principi   stabiliti    dalla
giurisprudenza  di  questa  Corte,  che  riscontrano  un   vizio   di
illegittimita' costituzionale nelle  leggi  regionali  ripetitive  di
contenuti  di  leggi  dello  Stato,  espressive  di  una   competenza
riservata a quest'ultimo, a prescindere  dalla  conformita'  o  dalla
difformita' della legge regionale a quella  statale  (da  ultimo,  ex
multis, sentenza n. 195 del 2015, piu' volte citata dal  ricorso  del
Governo). 
    Un  intervento  di  adeguamento  della  disciplina  regionale  ai
principi fondamentali contenuti in norme statali  sopravvenute,  come
quello disposto dalla legge della Regione  Piemonte,  va  considerato
pienamente  legittimo,  se  non  addirittura  imposto  ai  sensi  del
medesimo parametro evocato dal ricorrente e costituito dall'art. 117,
terzo comma, Cost. 
    4.- Lo Stato ha altresi'  impugnato  l'art.  1,  comma  2,  della
medesima legge regionale n. 11 del 2016, che inserisce il comma 3-bis
dell'art. 10 della legge reg. Piemonte n. 21 del 1991,  in  tal  modo
consentendo l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida per  il
rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale presso gli
esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita. 
    Ad avviso del ricorrente, tale norma  violerebbe  gli  artt.  32,
primo comma, e 117, terzo comma, Cost.,  in  quanto  si  porrebbe  in
contrasto con il principio fondamentale, in materia di «tutela  della
salute», codificato nella normativa statale  -segnatamente  nell'art.
1, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. n.  153  del  2009  e  negli
artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del d.m. 16 dicembre 2010  -  secondo
cui detto impiego e' ammissibile solo nelle farmacie. 
    5.- La questione e' fondata. 
    5.1.- L'art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016
ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 10 della legge  regionale  n.  21
del 1991. Tale disposizione prevede che «[n]egli esercizi commerciali
individuati in base all'articolo 5 del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida e'  consentito
limitatamente  al  rilevamento  di  prima  istanza  di  trigliceridi,
glicemia e colesterolo totale,  secondo  le  modalita'  stabilite  da
disposizioni della Giunta regionale». 
    L'impugnata norma regionale ha dunque  esteso  agli  esercizi  di
vicinato e alle medie e grandi strutture di vendita  la  possibilita'
di  effettuare  talune  prestazioni  analitiche  di   prima   istanza
(rilevamento di  trigliceridi,  glicemia  e  colesterolo  totale),  a
condizioni che devono essere definite dalla Giunta regionale. 
    Si tratta  di  una  innovazione  significativa  della  precedente
disciplina regionale, tale da  porsi  in  contrasto  con  i  principi
fondamentali  della  materia,  contenuti  nella   vigente   normativa
statale. 
    5.2.- In virtu' di  alcuni  interventi  di  liberalizzazione,  la
legislazione statale vigente consente che negli esercizi di  vicinato
e nelle grandi e medie strutture di vendita possano  vendersi  talune
classi di medicinali non soggette a prescrizione medica (art. 32  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni  urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici»,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n. 214). Per quanto riguarda le prestazioni analitiche
di prima  istanza  (fra  le  quali  quelle  contemplate  dalla  legge
regionale  impugnata),   viceversa,   nessuna   facolta'   e'   stata
riconosciuta in capo agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (art. 1,  comma  2,
lettere d ed e, del d.lgs. n.  153  del  2009).  Pertanto,  la  legge
statale  limita  la  possibilita'  di   effettuare   le   prestazioni
analitiche di autocontrollo (nelle quali rientrano quelle contemplate
dalla disposizione regionale impugnata) alle sole farmacie. 
    La norma regionale impugnata,  invece,  amplia  il  novero  degli
esercizi  commerciali  abilitati  ad  effettuare  dette   prestazioni
analitiche,  includendovi  quelli  a  cui  la  legislazione   statale
permette solo la vendita di talune ristrette categorie di medicinali,
ponendosi cosi' in chiaro  contrasto  con  l'interposta  legislazione
statale. 
    5.3.- D'altra parte, deve essere riconosciuta all'art.  1,  comma
2, lettere d ed e, del d.lgs. n. 153 del  2009  natura  di  principio
fondamentale in materia di «tutela della salute». 
    La  giurisprudenza  costituzionale,  infatti,  e'  costante   nel
ritenere che i criteri stabiliti dalla legislazione statale  relativi
all'organizzazione dei servizi delle farmacie costituiscano «principi
fondamentali»  in  materia  di  tutela  della   salute,   in   quanto
finalizzati a garantire che  sia  mantenuto  un  elevato  e  uniforme
livello di qualita' dei servizi in tutto il territorio, a  tutela  di
un bene, quale la salute della persona, «che per sua  natura  non  si
presterebbe  a  essere  protetto   diversamente   alla   stregua   di
valutazioni  differenziate,   rimesse   alla   discrezionalita'   dei
legislatori regionali» (ex multis sentenza n. 255 del 2013). 
    Pertanto, l'art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 11  del
2016 va  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    6.-  Sono  assorbiti  gli  ulteriori  profili  di  illegittimita'
costituzionale dedotti in riferimento all'art. 32 Cost.