ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma
1, lettera b), 12, comma 1, lettere i) e k), 13, comma 1, e 14  della
legge della  Regione  Calabria  31  dicembre  2015,  n.  40,  recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
(Norme  per  la  tutela,  Governo  ed  uso  del  territorio  -  Legge
urbanistica della Calabria)», promosso dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato  il  29  febbraio-2  marzo  2016,
depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto  al  n.  9  del
registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nella camera di consiglio  dell'8  marzo  2017  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 febbraio-2 marzo 2016,
depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto  al  n.  9  del
registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
impugnato gli artt. 5, comma 1, lettera b), 12, comma 1, lettere i) e
k), 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Calabria 31  dicembre
2015, n. 40, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge  regionale
16 aprile 2002, n. 19 (Norme  per  la  tutela,  governo  ed  uso  del
territorio -  Legge  urbanistica  della  Calabria)»,  in  riferimento
all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione; 
    che, con le disposizioni impugnate, il legislatore regionale  ha,
rispettivamente, sostituito l'art. 13, comma 7, sostituito l'art. 26,
comma 10, inserito l'art. 26, comma 12-bis, sostituito l'art. 27,  ed
inserito gli artt. 27-ter e  27-quater,  della  legge  della  Regione
Calabria 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo  ed  uso
del territorio - Legge urbanistica della Calabria); 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,  l'art.
5, comma 1, lettera b), della legge reg. Calabria  n.  40  del  2015,
nella parte in cui si applica ai piani territoriali della Regione  e,
quindi, anche al piano territoriale regionale con  valenza  di  piano
paesaggistico, contrasterebbe sia con gli artt. 135, 143  e  156  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), che prevedono  la  necessaria  partecipazione  dello  Stato,
mediante l'elaborazione congiunta della pianificazione  paesaggistica
relativa  alle  aree  e   agli   immobili   sottoposti   a1   vincolo
paesaggistico, che con l'art. 145 dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004,
nella parte in cui la norma impugnata omette di prevedere, in sede di
formazione, variazione e aggiornamento di tutti i piani territoriali,
un  raccordo   con   la   pianificazione   paesaggistica   congiunta,
assicurando il  ruolo  decisionale  autonomo  proprio  del  Ministero
competente,  con  la  conseguente  violazione  dell'art.  117,  comma
secondo,  lettera  s),   della   Costituzione,   relativamente   alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del
paesaggio; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei  ministri,  anche
gli artt. 12, comma 1, lettera k), 13, comma 1, e 14 della legge reg.
Calabria n. 40 del 2015, non prevedendo il necessario  coinvolgimento
dei competenti organi ministeriali, contrasterebbero con  l'art  145,
comma 5, del d.lgs. n.  42  del  2004,  determinando  la  conseguente
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; 
    che, infine, secondo quanto ritenuto dal  ricorrente,  gli  artt.
12, comma 1, lettera i), e 13, comma 1, della legge reg. Calabria  n.
40 del 2015,  nell'introdurre  l'istituto  del  silenzio  assenso  in
materia  di  valutazione  ambientale  strategica,  si  porrebbero  in
contrasto con gli artt. 1, 8  e  9  della  Direttiva  2001/42/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione  degli  effetti  di   determinati   piani   e   programmi
sull'ambiente, e con gli artt. 17-bis, comma 4, e 20, comma 4,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
con cio' violando l'art. 117, primo  e  secondo  comma,  lettera  s),
Cost.; 
    che, con atto depositato il 6 aprile 2016, si  e'  costituita  in
giudizio la Regione Calabria concludendo per il rigetto  del  ricorso
introduttivo del presente giudizio; 
    che, in data 6 giugno 2016, la  Regione  Calabria  ha  depositato
ulteriore memoria difensiva, chiedendo che le  censure  proposte  dal
ricorrente siano dichiarate  in  parte  inammissibili,  e,  comunque,
infondate. 
    Considerato che, con atto notificato alla Regione  resistente  il
2-8 novembre 2016 e depositato l'11 novembre 2016, il Presidente  del
Consiglio dei ministri, rilevato che la Regione Calabria con la legge
regionale 5 agosto 2016,  n.  28,  recante  «Ulteriori  modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la
tutela, governo ed uso  del  territorio  -  Legge  urbanistica  della
Regione  Calabria)»,  ha  modificato   le   disposizioni   impugnate,
eliminando i profili di illegittimita'  costituzionale  sollevati,  e
che la legge impugnata risulta non avere avuto concreta  applicazione
nel periodo di vigenza, ha dichiarato, in conformita'  alla  delibera
adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 ottobre 2016,
di rinunciare al ricorso; 
    che, con atto depositato il 26 gennaio 2017, la Regione  Calabria
ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al  ricorso,  accettata
dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.