ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9  della
legge della Provincia autonoma  di  Trento  21  luglio  2016,  n.  11
(Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  foreste   e   sulla
protezione  della  natura  2007,  della   legge   provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il
governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge  provinciale  sul
commercio 2010), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri
con  ricorso  notificato  il  24-29  settembre  2016,  depositato  in
cancelleria il 4 ottobre 2016 ed  iscritto  al  n.  60  del  registro
ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito nella camera di consiglio del 21  giugno  2017  il  Giudice
relatore Franco Modugno. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 24-29  settembre  2016  e
depositato nella cancelleria  di  questa  Corte  il  4  ottobre  2016
(registro ricorsi n. 60 del 2016), il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
9 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 luglio  2016,  n.
11 (Modificazioni della  legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla
protezione  della  natura  2007,  della   legge   provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il
governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge  provinciale  sul
commercio 2010), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, in riferimento all'art. 12,  comma  7,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge  quadro  sulle  aree  protette),
nonche' del principio di leale collaborazione; 
    che il ricorrente premette che, in base all'art. 8, comma  1,  n.
16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), la Provincia autonoma di Trento  e'  dotata  di
potesta' legislativa primaria in materia di «alpicoltura e parchi per
la protezione della flora e della  fauna»,  da  esercitarsi,  secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma  1,  dello  statuto  speciale,  in
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica, e con il rispetto  degli  obblighi  internazionali,
degli interessi nazionali  nonche'  delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali della Repubblica; 
    che,  nel  caso  di  specie,  verrebbero  in  rilievo  le   norme
fondamentali   adottate   nella   materia   «tutela    dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost.; 
    che, in tale ambito, la legge n. 394 del 1991, detta  i  principi
fondamentali per l'istituzione e  la  gestione  delle  aree  naturali
protette, prevedendo in particolare che,  nel  territorio  del  Parco
nazionale, la tutela dei valori naturali ed  ambientali,  nonche'  di
quelli storici, culturali e antropologici tradizionali, e' perseguita
attraverso lo strumento del piano per il parco, il quale «sostituisce
ad  ogni  livello  i  piani  paesistici,  i  piani   territoriali   o
urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione» (art. 12, comma
7); 
    che, alla luce  di  tale  quadro  normativo,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri assume che  l'impugnato  art.  9  della  legge
prov. Trento n. 11 del 2016,  il  quale  inserisce  l'art.  44-sexies
nella legge della Provincia autonoma di Trento 23 maggio 2007, n.  11
(Governo del territorio forestale e  montano,  dei  corsi  d'acqua  e
delle   aree   protette),   presenterebbe   «evidenti   profili    di
illegittimita' costituzionale»; 
    che, infatti, il comma 3 del citato  art.  44-sexies  sarebbe  in
contrasto con quanto previsto dal citato  art.  12,  comma  7,  della
legge n. 394 del 1991, poiche' limiterebbe la portata  pianificatoria
del  piano  del  parco  nazionale  dello  Stelvio,   disponendo   che
quest'ultimo  «tiene  luogo  dei  piani  regolatori  generali   (PRG)
limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco,
esclusi gli insediamenti storici, le aree  urbane  consolidate  e  le
aree specificamente destinate all'insediamento, come individuate  dai
PRG»; 
    che,  osserva  il  ricorrente,  l'evocata  disposizione   statale
prevede, diversamente, che il piano del  parco  prevale  sugli  altri
strumenti di gestione del territorio, salvo che, ai  sensi  dell'art.
145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137), sui piani paesaggistici; 
    che l'impianto normativo cosi' posto sarebbe altresi'  confermato
dal successivo comma 8 dell'art. 44-sexies, che  dispone  bensi'  che
l'approvazione del piano  del  parco  «equivale  a  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza per le opere  pubbliche
o di pubblica utilita' che esso prevede», ma omette di prescrivere  -
diversamente dalla norma statale - che detto piano  e'  sovraordinato
agli altri strumenti di pianificazione; 
    che,   inoltre,   la   disposizione   censurata    contrasterebbe
palesemente anche con il principio di leale  collaborazione,  perche'
non sarebbero stati rispettati gli  accordi  raggiunti  con  l'intesa
dell'11 febbraio 2015 tra lo Stato, le Province autonome di Trento  e
di Bolzano e la  Regione  Lombardia,  concernente  l'attribuzione  di
funzioni statali e dei relativi oneri finanziari  riferiti  al  parco
nazionale dello Stelvio; 
    che, infatti, a seguito di tale intesa e' stato  conseguentemente
modificato, ad opera del decreto legislativo 13 gennaio 2016,  n.  14
(Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione  autonoma
Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in
materia di esercizio delle  funzioni  amministrative  concernenti  il
Parco nazionale dello Stelvio), l'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
279 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia
e pesca, agricoltura e foreste); 
    che tale ultima disposizione, nel testo  novellato,  prevede,  in
particolare, che le funzioni concernenti  il  parco  nazionale  dello
Stelvio saranno esercitate «secondo le forme, nei  limiti  e  con  le
modalita' stabilite dall'intesa  sottoscritta  in  data  11  febbraio
2015»  oltre  che  «in  armonia  con  le  finalita'  e   i   principi
dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonche' con  la
disciplina dell'Unione europea relativa alla  rete  ecologica  Natura
2000 afferente la conservazione della diversita' biologica»; 
    che l'art. 3, comma 2, dell'intesa, nell'affidare  alle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  alla  Regione  Lombardia  la
disciplina della procedura di formazione e  approvazione  del  piano,
espressamente stabilisce  che  questo  sia  predisposto  «secondo  il
modello  previsto  dalla  normativa  nazionale  in  materia  di  aree
protette» e «nel rispetto dei principi  fondamentali  previsti  dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394»; 
    che con atto depositato il 2 novembre 2016 si  e'  costituita  in
giudizio la Provincia autonoma di Trento; 
    che la resistente ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso, per
l'inadeguata   motivazione   a   supporto   dell'impugnazione,    per
l'incompleta e  inesatta  ricostruzione  della  normativa  censurata,
nonche'  per  la  «insanabile  contraddittorieta'  relativamente   ai
parametri da utilizzare»; 
    che, nel merito, la  Provincia  autonoma  di  Trento  ritiene  il
ricorso infondato; 
    che, infatti, se e' vero che la disciplina recata dal citato art.
44-sexies non coincide compiutamente con  quella  prevista  dall'art.
12, comma 7, della legge n. 394 del  1991,  cio',  tuttavia,  sarebbe
giustificato  dal  fatto  che  la  Provincia  autonoma  ha   potesta'
normativa primaria in materia di parchi e  di  urbanistica,  potesta'
normativa che non avrebbe alcun senso «se il  suo  esercizio  dovesse
ridursi  ad  una  pedissequa  copia  di  una  specifica  disposizione
statale»; 
    che, d'altra parte, la possibilita' di una «assonanza complessiva
con le regole fondamentali del sistema, ma non ad un vincolo a  tutte
le specifiche soluzioni normative» sarebbe consentita dall'art. 3 del
d.P.R. n. 279 del 1974, come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2016; 
    che, esclusa la violazione dei limiti  posti  dalla  legislazione
statale, sarebbe conseguentemente  infondata  anche  la  censura  per
mancato rispetto del principio di leale collaborazione; 
    che, con atto depositato il 30 maggio 2017, giusta  delibera  del
Consiglio  dei  ministri  del  24  maggio  2017,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri - rilevato che la  resistente,  con  la  legge
della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre  2016,  n.  19  (Legge
collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017),  ha  introdotto
modifiche alla disposizione impugnata che fanno ritenere superate  le
censure di legittimita' costituzionale e  ha  fornito  rassicurazione
sul fatto che essa  non  ha  trovato  applicazione  -  ha  rinunciato
all'impugnazione; 
    che, con atto depositato il 7 giugno 2017, giusta delibera  della
Giunta provinciale del 26  maggio  2017,  la  Provincia  autonoma  di
Trento ha accettato la rinuncia al ricorso. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  da  accettazione  della  controparte   costituita,
determina l'estinzione del processo.