ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 460,  comma
1, lettera e), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale
ordinario di Lanusei, nel procedimento penale a carico di P.F.G.  S.,
con ordinanza del 28 aprile 2016, iscritta al  n.  162  del  registro
ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Udito nella camera di consiglio del 21  giugno  2017  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Lanusei, con ordinanza del
28 aprile 2016 (r.o. n. 162 del 2016), ha sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3 e  24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 460, comma 1,  lettera  e),  del  codice  di
procedura penale, «nella parte in cui  non  prevede  che  il  decreto
penale  di  condanna  debba  contenere  l'avviso  all'imputato  della
facolta' di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova
unitamente all'atto di opposizione»; 
    che, come riferisce  il  giudice  rimettente,  nei  confronti  di
P.F.G. S. e' stato emesso, in data 12 giugno 2014, un decreto  penale
di condanna per il reato previsto dagli artt.  5,  lettera  d),  e  6
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243,
247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,  approvato  con
regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265:  Disciplina  igienica  della
produzione  e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e   delle
bevande), e che l'imputato ha  proposto  opposizione  senza  chiedere
riti alternativi o la sospensione del  procedimento  con  messa  alla
prova; 
    che nell'udienza del 15 marzo 2016  il  difensore  dell'imputato,
munito di procura speciale, ha chiesto di essere rimesso  in  termini
per presentare istanza di sospensione del procedimento con messa alla
prova e ha  eccepito  nel  contempo  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nella  parte  in
cui non prevede che il decreto penale  di  condanna  debba  contenere
l'avviso all'imputato della facolta' di chiedere la  sospensione  del
processo per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione; 
    che  la  richiesta  dovrebbe  essere   dichiarata   inammissibile
perche', trattandosi di un giudizio conseguente all'opposizione a  un
decreto penale di condanna,  avrebbe  dovuto  essere  presentata  con
l'atto di opposizione; 
    che  pero',  se  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
sollevata fosse accolta, l'imputato sarebbe rimesso  in  termini  per
chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; 
    che secondo il giudice rimettente «l'istituto  della  messa  alla
prova [...] va ritenuto assimilabile ai riti cd "alternativi"», e che
della facolta' di chiederli l'imputato deve essere avvisato,  a  pena
di nullita', nel decreto penale di condanna; 
    che la mancata previsione di questo avviso  renderebbe  «evidente
la disparita' di trattamento riservata ad un istituto che, attraverso
le condotte che vengono prescritte mediante i programmi elaborati, e'
teso alla "eliminazione completa delle tendenze antisociali del  reo"
(Cassaz. sez. 2 n.  14112  del  2015)»,  con  conseguente  violazione
dell'art. 3 Cost.; 
    che la norma censurata violerebbe altresi' l'art.  24  Cost.,  in
quanto l'esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che  «la
scelta dell[e] alternative procedimentali al giudizio  dibattimentale
ordinario, nel caso in cui debba essere effettuata, come nel caso  di
opposizione al decreto penale di condanna,  entro  brevi  termini  di
decadenza che matur[i]no al di fuori di un'udienza o in  limine  alla
stessa, deve essere preceduta da un apposito  avviso  che  manca  nel
caso di specie». 
    Considerato che con la sentenza n. 201 del 2016 questa  Corte  ha
gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 460,  comma
1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella  parte  in  cui
non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della
facolta'  dell'imputato  di  chiedere   mediante   l'opposizione   la
sospensione del procedimento con messa alla prova»; 
    che, in seguito a tale declaratoria,  la  questione  deve  essere
dichiarata manifestamente inammissibile, perche'  divenuta  priva  di
oggetto (ex multis, ordinanze n. 137, n. 38 e n. 34 del 2017, n.  181
e n. 4 del 2016). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.