ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  commi
1 e 2, e 31, in relazione all'Allegato 2, della legge  della  Regione
siciliana  7  maggio  2015,  n.  9  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
14-16 luglio 2015, depositato in cancelleria il  21  luglio  2015  ed
iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  14-16  luglio  2015  e
depositato il  21  luglio  2015,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 5, commi 1 e 2, e 31  [recte:  comma  1],  anche  in  relazione
all'Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n.
9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di
stabilita' regionale), in riferimento agli artt. 81, terzo  comma,  e
117, terzo comma, della Costituzione, nonche' in  relazione  all'art.
1,  comma  830,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)»; 
    che, ad avviso del ricorrente, l'art. 5,  comma  1,  della  legge
impugnata, prevedendo  una  riduzione  del  concorso  regionale  alla
finanza pubblica per il triennio 2015-2017 per 98,638 milioni di euro
annui, si porrebbe anzitutto in contrasto con l'art. 81, terzo comma,
Cost. per mancanza di adeguata copertura finanziaria, quantomeno  per
gli anni 2016 e 2017; 
    che inoltre, secondo il ricorrente, il  successivo  comma  2  del
medesimo art. 5 violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in  materia
di coordinamento della finanza pubblica,  in  quanto,  destinando  al
concorso  della  Regione  siciliana  al  risanamento  della   finanza
pubblica per il triennio 2015-2017 la somma complessiva di  2.020,644
milioni di euro a valere sul Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
disporrebbe  unilateralmente   delle   giacenze   di   detto   Fondo,
arrogandosi una competenza che non  le  spetterebbe,  atteso  che  il
relativo utilizzo sarebbe subordinato  dall'art.  11,  comma  8,  del
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, all'accordo  tra  la
Regione, il Ministero per la coesione  territoriale  e  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nella specie non intervenuto  e
nemmeno sollecitato; 
    che la disposizione violerebbe altresi' l'art. 81,  terzo  comma,
Cost., in quanto le residue risorse del Fondo assegnate alla  Regione
siciliana per il periodo 2007-2013  non  sarebbero  sufficienti  alla
copertura dell'onere previsto dalla disposizione impugnata, mentre la
dotazione  per  il  periodo  2014-2020  non  sarebbe   stata   ancora
programmata, con la conseguenza che, allo stato, non  sussisterebbero
nemmeno ulteriori risorse del Fondo a cui la Regione siciliana  possa
attingere; 
    che, infine, il ricorrente ha impugnato l'art. 31, comma 1, della
legge reg. Sicilia n. 9 del  2015,  secondo  cui,  nelle  more  della
definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte  dello  Stato
alla Regione delle ritenute sui redditi  delle  persone  fisiche  che
hanno residenza fiscale  nel  territorio  regionale  per  un  importo
stimato in 300 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015 e  di
250 milioni di euro per ciascuno degli  esercizi  finanziari  2016  e
2017,  somme  equivalenti  sono  accantonate  per  ciascun  esercizio
finanziario in un apposito  fondo  in  cui  sono  iscritte  anche  le
risorse derivanti  dalle  riduzioni  delle  autorizzazioni  di  spesa
riepilogate  nell'Allegato  2  della  medesima  legge,  tra  cui   si
annoverano anche riduzioni di spesa sanitaria; 
    che  anzitutto,  poiche'  lo  Stato  non  avrebbe  provveduto   a
riconoscere alla Regione somme a titolo di ritenute sui redditi delle
persone fisiche che  hanno  residenza  fiscale  nel  suo  territorio,
secondo il ricorrente «l'ipotizzata copertura finanziaria  e',  oltre
che genericamente indicata, del tutto inesistente»; 
    che, in secondo luogo,  la  disposizione  prevederebbe  un  minor
finanziamento della spesa sanitaria da parte della  Regione  rispetto
alla percentuale fissata a suo carico dall'art. 1, comma  830,  della
legge n. 296 del 2006, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.
- comportando indebiti oneri a carico della finanza  pubblica,  privi
di copertura - e con l'art. 117, terzo comma,  Cost.  in  materia  di
coordinamento della finanza  pubblica,  in  quanto  spetterebbe  alla
legislazione statale determinare annualmente il  livello  complessivo
del fabbisogno sanitario e  stabilire  la  percentuale  del  relativo
finanziamento a carico della  Regione  siciliana,  che  non  potrebbe
ridurla unilateralmente, altrimenti appropriandosi indirettamente  di
risorse statali, che sovvengono al residuo fabbisogno; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita; 
    che, come segnalato dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nella  memoria  illustrativa   successivamente   depositata,   l'art.
9-septies,  comma  3,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78
(Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2015, n. 125, ha ridotto il concorso della  Regione  siciliana
alla finanza pubblica dell'importo indicato  dall'art.  5,  comma  1,
della legge regionale impugnata e l'art. 2 della legge della  Regione
siciliana  17  marzo  2016,  n.  3  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive per  l'anno  2016.  Legge  di  stabilita'  regionale),  ha
disposto che  alla  copertura  dell'onere  rappresentato  dal  citato
concorso, cosi' come rideterminato, si provveda, per gli anni 2016  e
2017, con risorse a carico del bilancio della Regione,  limitando  al
solo esercizio 2015  l'utilizzo  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione previsto dall'impugnato art. 5, comma 2,  della  legge  reg.
Sicilia n. 9 del 2015; 
    che l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113
(Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti   territoriali   e   il
territorio), convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, nelle more dell'approvazione  delle  modifiche  da  apportare
alle norme di attuazione dello statuto  della  Regione  Siciliana  ha
assegnato  alla  Regione  Siciliana,  a  titolo  di   acconto   sulla
compartecipazione spettante alla medesima Regione per l'anno 2016, un
importo pari a 5,61 decimi dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito  maturato  nel
territorio  regionale,  al  netto  degli   importi   attribuiti   per
compartecipazioni al predetto gettito; 
    che l'art. 1, lettera a), del  decreto  legislativo  11  dicembre
2016, n.  251  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
Siciliana  recante  modifiche  al  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074,  recante:  «Norme  di  attuazione
dello Statuto  della  Regione  Siciliana  in  materia  finanziaria»),
sostituendo l'art. 2, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria), ha  attribuito  alla
Regione siciliana «i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74  decimi  per
l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  afferente  all'ambito
regionale compresa quella affluita,  in  attuazione  di  disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del  territorio
della Regione [...]»; 
    che, successivamente a tali interventi normativi,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  5,
commi 1 e 2, e 31 [recte: comma 1], anche in  relazione  all'Allegato
2,  della  legge  della  Regione  siciliana  7  maggio  2015,  n.   9
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di
stabilita' regionale), in riferimento agli artt. 81, terzo  comma,  e
117, terzo comma, della Costituzione, nonche' in  relazione  all'art.
1,  comma  830,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)»; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita; 
    che,  successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,   l'art.
9-septies,  comma  3,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78
(Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2015, n. 125, ha ridotto il concorso della  Regione  siciliana
alla finanza pubblica dell'importo indicato  dall'art.  5,  comma  1,
della legge regionale impugnata e l'art. 2 della legge della  Regione
siciliana  17  marzo  2016,  n.  3  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive per  l'anno  2016.  Legge  di  stabilita'  regionale),  ha
disposto che  alla  copertura  dell'onere  rappresentato  dal  citato
concorso, cosi' come rideterminato, si provveda, per gli anni 2016  e
2017, con risorse a carico del bilancio della Regione,  limitando  al
solo esercizio 2015  l'utilizzo  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione previsto dall'impugnato art. 5, comma 2,  della  legge  reg.
Sicilia n. 9 del 2015; 
    che l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113
(Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti   territoriali   e   il
territorio), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016,  n.  160,  nelle  more  dell'approvazione  delle  modifiche  da
apportare alle  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  Regione
Siciliana, ha assegnato alla Regione Siciliana, a titolo  di  acconto
sulla compartecipazione spettante alla medesima  Regione  per  l'anno
2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  (IRPEF)  determinata  con  riferimento  al  gettito
maturato nel territorio regionale, al netto degli importi  attribuiti
per compartecipazioni al predetto gettito; 
    che l'art. 1, lettera a), del  decreto  legislativo  11  dicembre
2016, n.  251  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
Siciliana  recante  modifiche  al  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074,  recante:  «Norme  di  attuazione
dello Statuto  della  Regione  Siciliana  in  materia  finanziaria»),
sostituendo l'art. 2, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria), ha  attribuito  alla
Regione siciliana «i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74  decimi  per
l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  afferente  all'ambito
regionale compresa quella affluita,  in  attuazione  di  disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del  territorio
della Regione [...]»; 
    che, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 giugno
2017, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  rinunciato  al
ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (da  ultimo,  ordinanza  n.
112 del 2017).